NELLA sua riunione di Consiglio del 19 aprile 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTA la legge 14 novembre 1995, n.
481, recante "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità";
VISTO il decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, di recepimento
delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva
autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva
servizio universale), recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di
seguito, il Codice), pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;
VISTA la Raccomandazione della Commissione dell’11 febbraio 2004 "relativa
ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni
elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
L 114 dell’8 maggio 2003;
VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 23 luglio 2003, "relativa
alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo
7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
L 190 del 30 luglio 2003;
VISTE le "Linee direttrici della Commissione per l’analisi
del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi
del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
C 165 dell’11 luglio 2002;
VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Adozione
del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;
VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche
e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti,
approvato con delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento
concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
VISTO l’accordo di collaborazione tra l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del
27 gennaio 2004;
VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina
dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle
comunicazioni elettroniche" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116;
VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, recante "Modifica
della delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti
istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre
2005, n. 230;
VISTA la delibera n. 731/06/CONS del 19 dicembre 2006, concernente "Ulteriori
modifiche alla delibera n. 118/04/CONS recante Disciplina dei procedimenti
istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 4 del 5 gennaio 2007.
VISTA la delibera n.
46/06/CONS, concernente il "Mercato dell’accesso
e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili
(mercato n. 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di
imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi
regolamentari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2006;
VISTO, in particolare, l’art. 3 della delibera
n. 46/06/CONS in
cui l’Autorità, al comma 1, ha previsto "…un’attività di
monitoraggio del mercato e delle negoziazioni in corso tra MNO ed operatori
sprovvisti di risorse radio…" e, al comma 3, si è riservata "di
intervenire qualora l’attività di monitoraggio dia esisti
negativi, al fine di tutelare la concorrenza ed i consumatori".
In tal senso, l’ingresso in Italia di operatori virtuali di rete
mobile (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) che utilizzano le reti
mobili degli operatori infrastrutturati (MNO, Mobile Network Operator) è ritenuto
uno strumento atto a intensificare il grado di concorrenza nei mercati
dei servizi di comunicazione mobile e personale, nonché a favorire
i processi di integrazione tra servizi fissi e mobili in un contesto
concorrenziale;
CONSIDERATO – inoltre – che la Commissione europea, nella
lettera SG-Greffe (2005) D/206078 del 9 novembre 2005 relativa allo schema
di provvedimento sul mercato dell’accesso e della raccolta delle
chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, ha invitato "con
forza l’Autorità a monitorare attentamente il mercato al
fine di verificare che esso tenda irreversibilmente verso una struttura
competitiva in cui non si configurino effetti derivanti da comportamenti
taciti coordinati", e in particolare a verificare che i MNO garantiscano
l’accesso ai MVNO al fine di fornire servizi in concorrenza sul
mercato retail, tra i quali servizi convergenti fisso/mobile;
CONSIDERATO che l’Autorità, con lettera prot. n. 19618
del 23 marzo 2007, ha richiesto agli operatori di telefonia mobile (Telecom
Italia, Vodafone, Wind e H3G) di fornire copia degli accordi giuridicamente
vincolanti stipulati con altre imprese per la fornitura di servizi di
accesso all’ingrosso alla propria rete di comunicazione mobile
presente in Italia e di comunicare lo stato di eventuali negoziazioni
in corso con altri operatori sprovvisti di risorse radio;
VISTA la lettera di risposta di H3G s.p.a. inviata dalla società in
data 28 marzo 2007, nostro protocollo n. 20929;
VISTE la lettera di risposta di Vodafone s.p.a. inviata dalla società in
data 4 aprile 2007, nostro protocollo n. 23036, e la successiva lettera
inviata dalla medesima società in data 13 aprile 2007, nostro
protocollo n. 24655;
VISTA la lettera di risposta di Wind Telecomunicazioni s.p.a. inviata
dalla società in data 4 aprile 2007, nostro protocollo n. 23224;
VISTA la lettera di risposta di Telecom Italia s.p.a. inviata dalla
società in data 4 aprile 2007, nostro protocollo n. 23918;
CONSIDERATO che, nell’ambito dell’attività di monitoraggio,
l’Autorità ha accertato che gli operatori di telefonia mobile
hanno concluso tre accordi giuridicamente vincolanti per la fornitura
di servizi di accesso wholesale alla propria rete di comunicazione mobile;
CONSIDERATO che due importanti operatori di rete mobile hanno sottoscritto
accordi con imprese della grande distribuzione, in possesso di reti di
punti vendita che coprono l’intero territorio nazionale, tuttavia
tali imprese non sono attive nei mercati delle telecomunicazioni di rete
fissa. L’ingresso di tali operatori, che nel breve periodo risentiranno
inevitabilmente di una conoscenza parziale del settore e dei vincoli
derivanti da una base di clienti ridotta, eserciterà una limitata
pressione competitiva sugli operatori dotati di infrastrutture e risorse
radio proprie;
CONSIDERATO che un accordo soltanto investe un operatore di rete fissa
e che tale accordo coinvolge un’impresa attiva esclusivamente nell’offerta
di servizi agli utenti affari e appare comunque facilitato dalla presenza
internazionale dei due operatori e dall’esistenza di accordi commerciali
tra le parti in altri mercati europei;
CONSIDERATO inoltre che è ragionevole ritenere che gli accordi
finora stipulati consentiranno agli operatori che entrano nel mercato
di disporre di un controllo parziale di alcuni elementi di rete e commerciali,
e che pertanto tali operatori avranno delle limitazioni nel proporre
un’ampia articolazione delle offerte finali (sia per i servizi
tradizionali che per i servizi innovativi, sia per i servizi voce che
per quelli dati);
CONSIDERATO quindi che gli operatori sprovvisti di risorse radio che
si accingono ad entrare sul mercato in virtù di tali accordi risulterebbero
nelle condizioni di competere prevalentemente sulla variabile dei prezzi,
senza dunque la possibilità di esercitare un’accentuata
pressione competitiva anche sulla gamma dei servizi offerti;
CONSIDERATO, inoltre, che due importanti operatori hanno proposto un
servizio di comunicazione vocale di natura integrata. La società Vodafone
ha proposto il servizio denominato "Vodafone Casa Numero Fisso",
che consente di utilizzare in un’area territorialmente delimitata,
denominata "Area Vodafone Casa", il terminale mobile come fosse
un terminale di rete fissa, con un proprio numero geografico (eventualmente
portato da un precedente abbonamento di rete fissa) e con condizioni
economiche sia per le chiamate destinate a detto numero geografico, sia
per quelle uscenti, analoghe (sempre finché il terminale si trova
nell’area predefinita) a quelle normalmente offerte per i servizi
in rete fissa. La società Telecom Italia ha proposto l’offerta
denominata "Unico", in commercio da alcuni mesi (seppur in
fase sperimentale). L’offerta prevede l’utilizzo di uno speciale
terminale (basato sulla tecnologia UMA) che riunisce in sé le
funzionalità di un terminale cordless con le funzionalità di
un normale terminale mobile GSM;
CONSIDERATO che il settore delle telecomunicazioni in Italia è caratterizzato
dalla presenza di alcuni operatori che dispongono di infrastrutture sia
di rete fissa sia di rete mobile e di molti operatori dotati alternativamente
di infrastrutture di rete fissa o di rete mobile e che tale asimmetria
nelle dotazioni infrastrutturali potrebbe determinare differenti condizioni
di partenza tra gli operatori nel gioco competitivo e in particolare
diverse opportunità di sviluppo dei nuovi servizi integrati fisso-mobile;
VISTA la delibera n. 324/06/CONS, recante "Avvio di una indagine
conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa
e servizi di telefonia mobile, nella transizione verso le reti di nuova
generazione: aspetti di mercato e profili concorrenziali", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del
19 giugno 2006;
CONSIDERATO che il Consiglio, nella riunione del 7 marzo 2007, ha approvato
la relazione conclusiva della suddetta indagine conoscitiva sui processi
di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia
mobile, nella transizione verso le reti di nuova generazione;
VISTA la delibera n.
713/06/CONS, recante "Consultazione pubblica
sugli aspetti regolamentari connessi all’introduzione di servizi
integrati di tipo fisso-mobile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2007;
VISTA la delibera n. 504/06/CONS, recante "Misure urgenti in materia
di fissazione dei prezzi del servizio di originazione da rete mobile
di chiamate verso numerazioni non geografiche relative al servizio informazione
abbonati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 29 settembre 2006, n. 227;
VISTA la lettera dell’Autorità inviata il giorno 16 marzo
2007 alla Commissione europea, con cui è stato ritirata la notifica
dello lo schema di provvedimento concernente il mercato della raccolta
su rete mobile della chiamate dirette verso numerazioni non geografiche
(caso IT/2007/575).
VISTO, in particolare, che in quella sede l’Autorità ha
comunicato alla Commissione l’intenzione di "riesaminare le
condizioni concorrenziali nel mercato italiano dell’accesso e della
raccolta delle chiamate su rete mobile, in considerazione del fatto che
dalla data di notifica del mercato 15 sono stati registrati minimi progressi
negli accordi tra operatori di rete mobile e soggetti terzi per consentire
l’ingresso di fornitori di servizi o operatori mobili" e di "proseguire
l’esame del mercato italiano della raccolta su reti mobili, al
fine, secondo i risultati ottenuti, di notificare nuovamente l’intero
mercato 15 e/o una versione ristretta del mercato, limitata ai servizi
DAS".
VISTA la delibera dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato del 23 febbraio 2005, con la quale è stata avviata,
ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/90, l’istruttoria
A357 nei confronti delle società Telecom Italia Mobile S.p.A.,
Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., volta ad accertare
l’esistenza di eventuali violazioni degli articoli 81 e/o 82 del
Trattato CE, e successive disposizioni;
RITENUTO che la conclusione di accordi con imprese di grande distribuzione,
nonché la stipula di un unico accordo con un operatore di rete
fissa attivo solo nei mercati rivolti alla clientela affari, seppure
significativi, non possono essere considerati risolutivi delle criticità nei
mercati dell’accesso alle reti mobili;
RILEVATA pertanto la necessità di avviare il procedimento concernente "Identificazione
ed analisi del mercato dell’accesso e della raccolta della chiamate
nelle reti telefoniche pubbliche mobili", ai sensi degli art. 18
e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
CONSIDERATO che il procedimento sarà svolto secondo le procedure
previste dalla delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina
dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle
comunicazioni elettroniche", e successive modificazioni, e secondo
le previsioni del Codice delle comunicazione elettroniche in materia
di analisi dei mercati;
UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori
ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;
1. E’ avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto l’identificazione
ed analisi del mercato dell’accesso e della raccolta delle chiamate
nelle reti telefoniche pubbliche mobili.
2. Il procedimento dovrà:
3. Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Alagia,
funzionario della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Assetti.
4. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine
di conclusione del procedimento è di centottanta giorni dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento.
5. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa: