NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del
4 maggio 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo",
in particolare l’art. 1, comma 6,
lettera a), n. 14;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità";
VISTO il decreto legislativo
1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche,
di seguito "il Codice delle comunicazioni elettroniche";
VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie
tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera
n.148/01/CONS del 28 marzo 2001;
VISTO il regolamento concernente l’organizzazione
e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo
coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS
del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento
di organizzazione e di funzionamento dell’Autorità", come
successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS;
VISTA la delibera n. 11/03/CIR
del 25 luglio 2003, concernente "Approvazione dell’offerta di riferimento
per l’anno 2003 di Telecom Italia";
VISTA la delibera n.
197/99 del 7 settembre 1999, recante "Identificazione di organismi
di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
VISTA la delibera
n. 350/02/CONS del 6 novembre 2002, concernente "Identificazione
di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per
l'anno 2000";
VISTA la delibera n. 160/03/CONS
del 7 maggio 2003, concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni
aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001";
VISTA l’istanza del 12 dicembre 2005 con la quale la Fastweb S.p.A.
ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
per la definizione, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni
elettroniche, della controversia in essere con la Telecom Italia S.p.A.,
inerente all’interpretazione ed applicazione di quanto disposto dall’articolo
4, comma 3, della delibera n. 11/03/CIR
relativamente alle tariffe di terminazione su reti di operatori alternativi;
VISTA la nota del 19 dicembre 2005, prot. n. U/11739/05/NA, con la
quale il Dipartimento garanzie e contenzioso ha comunicato alle parti,
ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l’avvio
di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita
controversia, indicando il funzionario Enrico Maria Cotugno quale responsabile
del procedimento;
VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso
della fase istruttoria;
VISTE le memorie prodotte dalle parti da ultimo in data 11 e 18 aprile
2006;
UDITE le parti in contraddittorio in data 27 aprile 2006;
CONSIDERATO quanto segue:
A. Oggetto della controversia.
Con istanza del 12 dicembre 2005 Fastweb S.p.A. (di seguito Fastweb)
ha chiesto all’Autorità, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
del Codice delle comunicazioni elettroniche, di definire la controversia
insorta con Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche Telecom Italia),
in ordine all’interpretazione ed all’applicazione di quanto disposto
dall’articolo 4, comma 3, della delibera
n. 11/03/CIR relativamente alle tariffe di terminazione su reti
di operatori alternativi, ed in particolare di accertare e dichiarare:
- il diritto di essa Fastweb, ai sensi della delibera
n. 11/03/CIR, di prevedere condizioni economiche per la terminazione
"reverse" diverse da quelle della Telecom Italia;
- l’obbligo in capo alla Telecom Italia di modificare l’Accordo di
Interconnessione a seguito della richiesta della controparte di variare
i propri valori di terminazione.
B. Iter istruttorio.
In data 5 gennaio 2006 Telecom Italia ha prodotto una propria memoria
nella quale si è eccepita l’improcedibilità dell’istanza
avversaria per i seguenti motivi:
- per l’avvenuta proposizione di due identiche istanze precedenti,
ancora in pendenza del termine previsto dall’articolo 26.2 del contratto
per la definizione della vertenza in sede di Comitato Tecnico;
- per il decorso del termine di quattro mesi di cui al comma 1 dell’articolo
23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, con riferimento all’analoga
istanza in precedenza presentata dalla Telecom Italia medesima in
data 22 ottobre 2004, e conseguente incompetenza dell’Autorità
ai sensi dell’art. 23, comma 2, del medesimo Codice, avendo le parti
previsto uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie,
ai sensi dell’articolo 28 del contratto.
Veniva altresì eccepita l’incompetenza dell’Autorità
ai sensi dell’art. 23, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche
e degli articoli 26 e 28.1 del contratto, avendo Telecom Italia avviato,
in data 13 dicembre 2005, il giudizio arbitrale contrattualmente previsto.
In via subordinata, nel merito, Telecom Italia ha chiesto di accertare
e dichiarare:
- l’inapplicabilità a Fastweb dell’articolo 4, comma 3, della
delibera n. 11/03/CIR;
- l’illegittimità del comportamento tenuto da Fastweb in relazione
alla determinazione unilaterale delle condizioni economiche di terminazione
su rete fissa di Fastweb di traffico sviluppato verso numerazioni
geografiche;
- l’inadempimento di Fastweb rispetto a quanto previsto dall’articolo
24.4 del contratto di interconnessione inversa inter partes;
- l’illegittimità dei prezzi indicati da Fastweb quale conseguenza
delle illegittime condotte di cui ai precedenti punti b) e c), che
imporrebbero a Telecom Italia di fornire servizi sottocosto;
- che il valore di terminazione sulla rete Fastweb deve essere determinato
sulla base del principio di reciprocità o, in subordine, determinato
sulla base del benchmarking internazionale;
- che non sono dovute da Telecom le maggiori somme richieste da Fastweb
con le fatture emesse dal 2 gennaio 2004, nonché tutte le fatture
ulteriori già emesse e che potrebbero essere emesse da Fastweb
fino alla definizione della controversia,
e per l’effetto:
- condannare Fastweb a restituire a Telecom Italia i maggiori importi
da quest’ultima pagati, oltre agli interessi come dovuti dal giorno
dell’intervenuto pagamento fino alla effettiva restituzione.
Il giorno 11 gennaio 2006 si è tenuta, dinanzi al Dipartimento
Garanzie e Contenzioso dell’Autorità, l’udienza relativa alla
controversia.
Nel corso di tale udienza il Dipartimento ha comunicato alle parti
l’orientamento dell’Autorità in merito alla natura del termine
di cui all’articolo 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche,
da ritenersi ordinatorio, ed ai rapporti tra giurisdizione arbitrale
e competenze dell’Autorità in materia di risoluzione delle controversie.
Il predetto Dipartimento, su richiesta delle parti, ha fissato il termine
del 25 gennaio 2006 per la produzione di memorie integrative, nonché
il termine del 30 gennaio 2006 per il deposito di eventuali controdeduzioni.
Con memoria depositata il 25 gennaio 2006 Fastweb, in risposta alle
richieste di controparte, ha accettato di estendere il thema decidendum
della controversia, in particolare chiedendo, in aggiunta alle richieste
originariamente avanzate, di accertare e dichiarare:
- che Fastweb ha diritto di applicare i corrispettivi di terminazione
da essa richiesti e comunicati a Telecom Italia secondo quanto stabilito
dalla citata delibera n. 11/03/CIR,
fino ad eventuale diversa determinazione da parte dell’Autorità;
- che i corrispettivi di terminazione applicati da Fastweb sono ragionevoli
e giustificati dai costi sostenuti dallo stesso operatore;
- che Telecom Italia è tenuta a corrispondere tutti gli importi
risultanti da fatture emesse da Fastweb a partire dal 2.1.2004, mentre
Fastweb non è tenuta ad obblighi di restituzione nei confronti
di Telecom per i titoli in discussione nella presente controversia.
Di contro, Telecom Italia, nella sua memoria di pari data, ha riformulato
le proprie conclusioni, chiedendo che l’intervento dell’Autorità
fosse limitato ad una pronuncia di mero accertamento dell’inapplicabilità
a Fastweb dell’art. 4, comma 3, della delibera
n. 11/03/CIR, e, conseguentemente, dell’inesistenza di un obbligo
di procedere tout court alla modifica dell’accordo di interconnessione
a seguito di richiesta della parte che intendeva variare i propri valori
di terminazione.
In data 30 gennaio 2006 si è tenuta una ulteriore udienza, nel
corso della quale il Dipartimento ha comunicato alle parti la decisione
dell’Autorità in merito alla propria competenza a conoscere della
controversia ai sensi dell’articolo 23 del Codice delle comunicazioni
elettroniche. Telecom Italia, pertanto, ha chiesto una pronuncia dell’Autorità
sull’allargamento dell’oggetto della controversia, e, per il caso di
un pronunciamento positivo, ha chiesto un termine di trenta giorni per
poter esaminare la documentazione depositata da controparte, inerente
agli aspetti di merito sopra illustrati, e quindi controdedurre al riguardo.
Il Dipartimento si è riservato di comunicare alle parti le decisioni
dell’Autorità in proposito.
Successivamente la Direzione Reti e Servizi di comunicazione elettronica,
cui erano state trasferite nel frattempo le competenze già spettanti
al Dipartimento Garanzie e Contenzioso in materia di controversie tra
operatori di comunicazione elettronica, a seguito della modifica del
regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità,
ha convocato le parti in udienza, in data 4 aprile 2006, per comunicare
l’impossibilità, per lo meno "allo stato", di formulare
un’ipotesi di accordo da sottoporre loro ai sensi dell’art.
6, comma 1, della delibera n. 148/01/CONS, "stante la natura
della controversia".
Prima di poter affrontare gli aspetti prettamente di merito della causa,
nell’ambito dei quali soltanto avrebbe potuto collocarsi la proposta
di una soluzione conciliativa, dovevano infatti essere risolte due fondamentali
questioni pregiudiziali, capaci di condizionare il quadro d’insieme
entro il quale la Direzione avrebbe dovuto tentare di individuare una
soluzione bonaria della controversia.
Innanzitutto, Fastweb con la propria istanza ha chiesto all’Autorità
di pronunciarsi sulla corretta interpretazione della delibera
n. 11/03/CIR, che, a suo dire, non avrebbe affatto imposto un vincolo
di reciprocità tra le condizioni praticate dalla medesima società
e quelle praticate da Telecom.
Altro aspetto controverso, anch’esso avente natura pregiudiziale rispetto
alla cognizione della vicenda nel merito, e quindi alla possibilità
per la Direzione di individuare una posizione conciliativa, è
stato sollevato da Telecom, che ha eccepito che gli aspetti connessi
alla precisa valorizzazione delle tariffe di terminazione su rete Fastweb
integrerebbero un’inammissibile allargamento del thema decidendum.
Constatata, dunque, la natura pregiudiziale delle due questioni, la
Direzione, anche alla luce della inutilità dei precedenti tentativi
di composizione bonaria della vertenza, ha ritenuto di non poter far
altro, al momento, che sottoporre la materia alla competente Commissione
per le infrastrutture e le reti, trasmettendo a questa gli atti della
controversia.
C. Conclusioni delle parti.
Con le memorie depositate in data 11 aprile e 18 aprile 2006 Fastweb
S.p.A. ha insistito nelle conclusioni già rassegnate nelle precedenti
memorie prodotte nel corso del procedimento.
Telecom Italia S.p.A., invece, con la memoria depositata in data 11
aprile 2006, ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo all’Autorità
di accertare e dichiarare:
- in via preliminare, in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali
di rito, la improcedibilità e/o inammissibilità dell’istanza
proposta da Fastweb in data 12 dicembre 2005, anche per la mancata
formulazione alle parti di una proposta di accordo ai sensi dell’art.
6 della delibera n. 148/01/CONS;
- in via subordinata, nel merito, alla luce del thema decidendum
introdotto da Fastweb con la suddetta istanza, l’infondatezza di tutte
le domande proposte da Fastweb, da rigettare in ragione:
-
dell’inapplicabilità a Fastweb dell’articolo 4, comma
terzo, della delibera n. 11/03/CIR,
e dunque l’inesistenza del diritto di Fastweb di prevedere condizioni
economiche differenti rispetto a quelle di Telecom Italia;
-
conseguentemente, dell’inesistenza a carico di Telecom Italia
di un obbligo di procedere alla modifica dell’accordo di interconnessione
a seguito di richiesta della controparte di variare i propri
valori di terminazione.
D. Motivi della decisione.
I. La sussistenza dei presupposti per l’adozione di una decisione
vincolante.
L’articolo 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche attribuisce
all’Autorità la competenza a dirimere le controversie tra imprese
che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica aventi ad
oggetto gli obblighi imposti dal Codice medesimo, dettando regole procedurali
dettagliate e suscettibili di immediata applicazione.
La controversia de qua verte sull’interpretazione della delibera
n. 11/03/CIR, e, più precisamente, sugli obblighi che da
questa deriverebbero in capo a Telecom Italia nell’ambito del rapporto
corrente inter partes.
La controversia in essere, allora, in quanto tale rientra certamente
tra quelle rimesse alla competenza dell’Autorità dal citato articolo
23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, anche alla luce degli
articoli 42, comma 5 e 44 del Codice medesimo.
Sulla base di tali premesse è possibile esaminare appropriatamente
le eccezioni preliminari avanzate da Telecom Italia.
a) La prima attiene alla supposta improcedibilità che deriverebbe
dalla presentazione, da parte di Fastweb, di due istanze, in data 9
e 10 dicembre 2005, senza rispettare il termine per la conclusione del
Comitato tecnico previsto dall’articolo 26.2 del contratto, istanze
alle quali ha fatto seguito la terza depositata il 12 dicembre 2005.
Una simile obiezione non risulta condivisibile, per le seguenti ragioni.
Innanzi tutto, va precisato che presso l’Autorità è stata
depositata una prima istanza, in data 9 dicembre 2005, poi reiterata
il 12 dicembre successivo, mentre non vi è traccia della ulteriore
istanza citata da Telecom Italia.
Ciò posto, stante la sostanziale contemporaneità delle
due istanze ricevute, diverse solo nella data, la struttura competente
ha correttamente considerato la prima assorbita nella seconda, provvedendo
ad avviare il procedimento sulla base di quest’ultima.
In ogni caso, come si dimostrerà appresso, l’aspetto posto a
base dell’eccezione risulta comunque del tutto irrilevante ai fini di
una eventuale pronuncia di inammissibilità delle domande avversarie.
In effetti il citato articolo 26.2 del contratto stabilisce che ciascuna
delle parti, qualora sorgano controversie in merito all’interpretazione
ed esecuzione del contratto medesimo, ha facoltà di chiedere
la costituzione di un comitato tecnico per risolvere su base amichevole
i contrasti "il prima possibile e comunque entro 5 giorni solari
dalla sua costituzione. Qualora tali contrasti non venissero risolti
entro i cinque giorni successivi alla costituzione del comitato tecnico
ciascuna delle parti potrà adire l’Autorità".
Risulta, allora, con sufficiente evidenza come il termine di 5 giorni
stabilito da questa clausola non precluda la possibilità di una
conclusione anticipata dell’attività del Comitato Tecnico, sia
che si raggiunga un accordo, sia che, come nel caso di specie, si sia
constatata anche prima della scadenza di tale termine l’impossibilità
di una definizione in via amichevole della vertenza.
Ebbene, in data 9 dicembre 2005 Fastweb ha formalmente comunicato alla
controparte, appunto, di valutare negativamente l’esito dell’incontro
del 6 dicembre 2005 (nel corso del quale dovevano essere individuate
ipotesi di soluzione), affermando che "le attività del
comitato si intendono concluse senza alcun esito positivo".
Tirando le somme, allora, può affermarsi che già l’istanza
depositata il 9 dicembre 2005 sarebbe comunque ammissibile, e che, in
ogni caso e a più forte ragione, l’istanza del 12 dicembre 2005,
sulla base della quale è stato avviato il procedimento in trattazione,
va considerata senza possibilità di dubbio pienamente ammissibile
e procedibile, in quanto rispondente sotto ogni profilo ai requisiti
richiesti dalla normativa codicistica e regolamentare, nonché
dalle pattuizioni contrattuali. Nel momento della sua proposizione,
infatti, le parti avevano già formalizzato il fallimento delle
trattative in corso nell’ambito del Comitato Tecnico ed anche il citato
termine di cinque giorni stabilito dal contratto risultava ormai decorso.
b) La Telecom Italia ha eccepito altresì l’incompetenza dell’Autorità
a conoscere della controversia sulla scorta di considerazioni inerenti
alla presunta perentorietà del termine di quattro mesi indicato
dall’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
L’assunto che tale termine abbia natura perentoria risulta tuttavia
infondato, per le seguenti ragioni.
La prima ragione, di ordine sistematico, va rinvenuta nella lettura
dell’articolo 20 della direttiva 2002/21/CE, recepito appunto dall’articolo
23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, ove si prevede che le
Autorità nazionali possano (sia pure in "casi eccezionali")
decidere le controversie di propria competenza anche oltre il previsto
termine di quattro mesi. Ora, l’interpretazione della norma di attuazione
(l’articolo 23) non può prescindere da tale dato normativo, salvo
incorrere in contrasto con i principi costituzionali e con l’orientamento
della Corte di giustizia europea in tema di rapporti tra normativa comunitaria
e legislazione nazionale. E tale dato depone, per l’appunto, per la
natura non perentoria del termine di cui si discute, atteso che la regola
decadenziale per le scadenze perentorie non tollera eccezioni.
D’altronde, anche i principi generali dell’ordinamento nazionale in
materia di termini procedimentali portano ad affermare la normale non
perentorietà dei termini, salvo espressa previsione di legge
che, nel caso dell’articolo 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche,
non è rinvenibile.
Anche la dottrina concorda, inoltre, nell’affermare che "nulla
autorizza a pensare che il termine entro cui l’Autorità deve
rendere la decisione sia perentorio, né che l’Autorità
perda il potere decisorio decorsi quattro mesi dalla richiesta della
parte" (G. Pesce, Il Codice delle comunicazioni elettroniche,
a cura di M. Clarich e G.F. Cartei, p. 444).
Ed infatti il comma 5 del medesimo articolo 23 fa salva la possibilità
delle parti di adire l’Autorità giudiziaria, a prescindere dalla
pendenza o meno di un procedimento giustiziale dinanzi all’Autorità:
il che autorizza a ritenere che non vi sia alcun motivo che giustifichi
il venir meno della potestà decisoria dell’Autorità in
caso di superamento del termine quadrimestrale, libere essendo le parti
di ottenere giustizia in sede giurisdizionale, e fa comprendere che
le parti non riceverebbero alcun beneficio da una ipotetica decadenzialità
dello stesso termine, che non assolverebbe quindi alcuna funzione, né
logica né pratica.
Per le medesime ragioni, a nulla vale richiamarsi alla esistenza di
un precedente procedimento avviato sullo stesso "thema"
su istanza di Telecom Italia, a cui la stessa Società ha poi
rinunciato adducendo l’intervenuta inutile scadenza del termine de
quo.
Per un verso, infatti, come appena illustrato, il decorso del termine
di cui all’articolo 23, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche,
da intendersi di natura ordinatoria, non determina affatto il venir
meno della potestà decisoria dell’Autorità; per altro
verso, la rinuncia di una parte non può di certo intaccare la
facoltà della controparte di adire l’Autorità competente
per la definizione della medesima controversia.
Lo stesso soggetto che abbia dapprima proposto l’istanza all’Autorità
per definire una controversia e successivamente abbia rinunziato ad
essa non rinuncia certo al diritto di far valere la propria pretesa
sostanziale, poiché essa rimane integra e, dunque, può
formare oggetto di una nuova richiesta giustiziale all’Autorità.
Analogamente, e a maggior ragione, il soggetto convenuto, inizialmente
convocato per definire una controversia, anche ove si sia stata rinuncia
da parte del primo attore, può ben formulare una propria istanza
sul medesimo oggetto, proprio perché, per effetto della rinuncia,
il procedimento volto alla definizione della controversia da parte dell’Autorità
non ha prodotto alcun effetto e si è interrotto sul nascere.
Le rispettive posizioni sono dunque tornate allo stato primigenio nella
loro iniziale e inalterata contrapposizione, il che comporta il riespandersi
di tutti i diritti ad esse inerenti, compreso quello di presentare una
nuova istanza per la definizione della controversia.
Ne discende che, a seguito della rinuncia di Telecom Italia, Fastweb,
presone atto, ha legittimamente esercitato la facoltà riconosciutale
dalla legge, e dallo stesso contratto, di adire questa Autorità.
c) Telecom Italia ha eccepito l’incompetenza dell’Autorità anche
in relazione al disposto del comma 2 dell’articolo 23 del Codice delle
comunicazioni elettroniche, ove è stabilito che l’Autorità
debba dichiarare la propria incompetenza "qualora entrambe le parti
vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi di risoluzione
della controversia".
L’indagine imposta dall’eccezione in esame deve quindi investire la
comune volontà delle parti, che non può che essere ricercata
nelle pattuizioni contrattuali.
L’art. 26 del contratto in essere tra le parti, come già ricordato,
stabilisce che "nella ipotesi in cui detti contrasti non venissero
risolti entro 5 giorni solari dalla costituzione del Comitato Tecnico,
ciascuna parte potrà tutelare i propri interessi dinanzi all’Autorità".
Quindi il contratto non solo non deroga alla competenza dell’Autorità,
ma addirittura indica questa proprio quale sede privilegiata per la
composizione delle controversie.
Ma vi è di più.
Il successivo art. 28 del contratto prevede che "tutte le controversie…per
le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo nell’ambito
di quanto previsto dall’art. 26.2 e per le quali non sia stata adita
l’Autorità, saranno devolute ad un collegio arbitrale…".
Contrariamente a quanto sostenuto da Telecom, dunque, il ricorso all’arbitrato,
nella comune intenzione delle parti, non deroga affatto alla competenza
dell’Autorità, ma anzi rappresenta solo una alternativa eventuale
di rango subordinato e residuale, condizionata proprio al mancato ricorso
all’Autorità medesima.
L’atto unilaterale di nomina di arbitro effettuata da Telecom Italia,
a sua volta, non potrebbe certo integrare il requisito della comune
intenzione delle parti, a maggior ragione considerando che la controparte
aveva allora già preventivamente adito l’Autorità, così
legittimamente esercitando la facoltà riconosciutale sia dall’art.
23 del Codice delle comunicazioni elettroniche sia dall’art. 26 del
contratto.
E d’altra parte, come si è ricordato, al momento della proposizione
dell’istanza del 12 dicembre il termine di 5 giorni entro il quale le
parti avrebbero potuto raggiungere un accordo era ormai decorso, e,
comunque, in data 9 dicembre Fastweb aveva già formalizzato il
fallimento delle trattative.
Non vi è alcun motivo, pertanto, perché l’Autorità
debba nella fattispecie dichiararsi incompetente, non ricorrendo i presupposti
di cui all’art. 23, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche.
d) Né sussistono i vizi procedimentali che secondo Telecom inficerebbero
"la trasmissione della controversia" alla Commissione da parte
della Direzione Reti e Servizi.
Richiamato quanto già esposto al punto B) riguardo alla decisione
comunicata alla parti nel corso dell’udienza del 4 aprile, è
agevole comprendere che la Direzione non ha indebitamente omesso di
predisporre e comunicare alle parti una propria proposta di soluzione.
Piuttosto, essa è stata costretta a rimettere previamente alla
Commissione la controversia , per la presenza in essa di due questioni
di carattere generale di natura strettamente pregiudiziale. Solo dopo
aver acquisito le statuizioni dell’Organo collegiale su tali punti e
sulla scorta di esse, la Direzione avrebbe potuto formulare una reale
proposta di accordo e procedere con gli ulteriori adempimenti: accertamento
dell’eventuale accordo o del perdurante contrasto tra le parti e, infine,
redazione del conferente verbale.
I vizi procedurali lamentati dalla Telecom risultano dunque anche in
questo caso inesistenti, fermo restando che la presentazione alle parti
di una proposta di accordo ai sensi dell’art.
6 del Regolamento n. 148/01/CONS potrà e dovrà essere
effettuata dopo la definizione delle riscontrate pregiudiziali a mezzo
della presente decisione non definitiva, e con l’ausilio delle risultanze
della consulenza tecnica appresso indicata.
e) Se si tiene conto della natura e della finalità della procedura
è facile osservare, infine, che costituisce parte integrante
della presente controversia anche il profilo della determinazione del
quantum del prezzo per il servizio di terminazione inversa di
Fastweb, profilo che ha fatto ingresso in causa sul fondamento della
convergente volontà delle parti (cfr. la memoria T.I. del 5/1/2006)
e nel pieno rispetto delle esigenze del contraddittorio.
II. La sussistenza del diritto di Fastweb alla modifica del Contratto
di Interconnessione.
Ritenuta, pertanto, la competenza dell’Autorità a conoscere
della presente controversia, vanno affrontati gli aspetti di merito
che ne connotano il contenuto.
Telecom Italia assume che le condizioni previste per l’applicazione
della disposizione di cui all’art. 4, comma 3 della delibera
n. 11/03/CIR, relativa all’eccezionale ipotesi di prezzi di terminazione
non basati sulla reciprocità, non ricorrerebbero con riferimento
a Fastweb, anche in considerazione dell’elevato numero di utenti di
tale operatore. Ed infatti, sempre secondo Telecom Italia, il numero
degli abbonati dell’avversaria, pari a circa 700.000, escluderebbe "a
priori" la riconducibilità di Fastweb alla categoria di
operatori con "esiguo numero di accessi diretti". Telecom
Italia fa quindi presente che il numero totale di linee in ULL a fine
settembre 2005 risulta di circa 1.400.000, dei quali 240.000 accessi
diretti.
Ne consegue, sempre secondo Telecom Italia che, ove essa remunerasse
Fastweb sulla base dei valori proposti da quest’ultima, senza di contro
poter applicare ai propri clienti un differente prezzo retail,
la stessa Telecom Italia si troverebbe nella condizione obbligata di
fornire servizi al di sotto dei costi, in palese contrasto con i vincoli
di orientamento al costo imposti a Telecom Italia con la delibera n.
152/02/CONS.
Al riguardo l’Autorità osserva, in via preliminare, che la possibilità
di fissare prezzi di terminazione non basati sulla reciprocità
non è da considerarsi "eccezionale". Basti ricordare
che la regolamentazione vigente al tempo dell’adozione della delibera
n. 11/03/CIR prevedeva un controllo del prezzo di terminazione per
il solo operatore all’epoca notificato (Telecom Italia), mentre
per gli operatori alternativi non esisteva nessun obbligo regolamentare
relativamente alla modalità di definizione del prezzo di terminazione
sulle proprie reti. Pertanto, eventuali clausole di "reciprocità"
tra Telecom Italia e gli operatori alternativi non erano imposte da
alcuna specifica previsione normativa.
Quanto alla interpretazione proposta da Telecom Italia, in virtù
della quale l’art. 4, comma 3, della delibera
n. 11/03/CIR non si applicherebbe a Fastweb, si osserva quanto segue.
La norma è giustificata (cfr. considerato D della delibera
n.11/03/CIR) dall’esigenza per gli operatori nuovi entranti, riconosciuta
dall’Autorità già con la delibera
n. 3/03/CIR, e successivamente ribadita con la delibera
n. 11/03/CIR, di recuperare i propri maggiori costi, anche tramite
i ricavi da interconnessione. Ciò al fine di sostenere uno sviluppo
della concorrenza sul mercato dell’accesso basato sull’infrastrutturazione
degli operatori nuovi entranti.
Nel medesimo considerato l’Autorità ha inteso quantificare l’impatto
della misura prevista dall’art. 4, comma 3, osservando che, "stante
la contenuta dimensione del volume di traffico terminato sulla rete
di altro operatore rispetto a quello terminato sulla rete di Telecom
Italia (in virtù dell’esiguo numero di accessi diretti degli
operatori alternativi), la variazione dei costi associati al traffico
originato dalla rete di Telecom Italia, in conseguenza della variazione
dei prezzi di terminazione su rete di altro operatore, allo stato, non
potrà avere effetti apprezzabili sul prezzo finale praticato
agli utenti finali valutato sulla base dei costi medi di terminazione".
Pertanto, con il proprio riferimento "all’esiguo numero di accessi
diretti degli operatori alternativi" l’Autorità non intendeva
affatto limitare il diritto ad una terminazione non reciproca ai soli
operatori alternativi con un esiguo numero di accessi, avendo solo inteso
far notare la mancanza di impatto apprezzabile della misura dell’art.
4, comma 3.
Chiarito questo aspetto, giova comunque soffermarsi sul concetto di
"esiguità del numero di accessi".
Sicuramente il numero di accessi diretti realizzati dagli operatori
nuovi entranti nel luglio del 2003 era da considerarsi esiguo (c.a.
400.000), sia in termini assoluti sia in relazione al numero
di linee dell’operatore Telecom Italia (c.a. 27 milioni). Orbene, a
settembre 2005 il numero di accessi realizzati dagli operatori alternativi
(unbundling ed accessi diretti) ha raggiunto, secondo quanto
dichiarato da Telecom Italia, la cifra di 1.400.000. Anche questo valore,
peraltro, a giudizio dell’Autorità, può essere considerato
in totale "esiguo", se comparato con il numero di linee di
Telecom Italia a settembre 2005, nel contempo ridottosi a circa 25,5
milioni. Infatti esso costituisce un valore di circa il 5% del totale
delle linee di accesso nazionali, essendo il rimanente 95% sempre detenuto
da Telecom Italia. Ciò a confermare che, anche nel 2005,
l’impatto sui costi della misura in argomento poteva essere considerato
assai contenuto, in quanto riferibile a non più del 5% dei costi
di terminazione sopportati da Telecom Italia per le chiamate originate
dai propri clienti verso le reti degli operatori alternativi.
A quest’ultimo riguardo è poi utile evidenziare che la delibera
n. 11/03/CIR fa riferimento ai costi medi di terminazione, con ciò
conformandosi, e non certo ponendosi in contrasto, con quanto previsto
dalla delibera n. 152/02/CONS. Tale delibera, infatti, nel test finalizzato
a verificare che le condizioni economiche di offerta del servizio di
traffico distrettuale ed interdistrettuale consentano all’operatore
notificato il recupero dei costi sottostanti al servizio offerto (vedasi
allegato E della delibera n.152/02/CONS),
prevede che i costi di rete (cui raffrontare il prezzo del servizio)
siano mediati, tenendo presente la percentuale di traffico off-net
rispetto al traffico on-net.
Infine, è opportuno rilevare che anche nel 2006 l’Autorità,
nell’ambito dell’analisi del mercato della terminazione sulle singole
reti degli operatori di rete fissa (mercato n. 9), continuando a riscontrare
una marcata differenza tra la posizione di dominanza di Telecom Italia
e quella degli operatori che stanno ancora sviluppando la propria infrastruttura,
ha assunto l’orientamento (sia pure non ancora definitivo) di riconoscere
agli operatori alternativi la possibilità di applicare terminazioni
non reciproche almeno fino al 2010.
Alla luce di tutte queste considerazioni, non può che confermarsi
l’applicabilità a Fastweb di quanto stabilito dall’articolo 4,
comma 3, della delibera 11/03/CIR.
III. Determinazione del prezzo di terminazione.
Quanto alla determinazione del prezzo applicabile al servizio di terminazione
sulla rete di Fastweb, si tratta di un problema la cui soluzione presuppone,
quale necessaria base conoscitiva, l’analisi dei dati contabili esposti
dalla parti e, in particolare, la rendicontazione contabile prodotta
da Fastweb.
La Commissione ritiene opportuno affidare ad un consulente tecnico
il compito di condurre almeno in prima battuta una simile analisi, sulla
base del quesito specificato nella parte dispositiva della presente
delibera.
Acquisiti maggiori elementi conoscitivi, attraverso la relazione del
consulente incaricato di analizzare i dati contabili e la rendicontazione
di Fastweb, la competente Direzione procederà alla formulazione
di una ipotesi di accordo da notificare alle parti ai sensi del citato
articolo 6 del regolamento approvato
con delibera n. 148/01/CONS.
RITENUTA, pertanto, la propria competenza a decidere la presente controversia;
RITENUTO che, al fine della predisposizione di una ipotesi di accordo,
ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento
approvato con delibera n. 148/01/CONS, sia necessaria una pronuncia
preliminare sulle eccezioni procedurali opposte da Telecom Italia, nonché
in merito alla interpretazione della delibera
n. 11/03/CIR;
CONSIDERATO che le eccezioni di natura procedurale opposte da Telecom
Italia devono essere disattese;
RILEVATO che Fastweb ha in via di principio fondatamente invocato nei
riguardi dell’avversaria il disposto dell’art. 4, comma 3, della delibera
n. 11/03/CIR;
RITENUTO che non sussistono motivi ostativi a che l’Autorità
conosca anche delle richieste avanzate dalle parti successivamente alla
presentazione dell’istanza con riferimento alla determinazione del prezzo
per il servizio di terminazione inversa su rete fissa, così come
individuate nel corso del procedimento;
RITENUTO opportuno avvalersi, ai fini di una compiuta valutazione dei
costi connessi alla prestazione del servizio di terminazione da parte
dell’operatore Fastweb, di un consulente d’ufficio;
CONSIDERATO che, in mancanza di accordo tra le parti, detto consulente
debba essere individuato dall’Autorità;
RITENUTO, infine, che la relazione del consulente d’ufficio potrà
fungere da base per l’elaborazione, da parte della Direzione competente,
di una proposta di accordo da notificare alle parti ai sensi dell’art.
6 del Regolamento di cui alla delibera n. 148/01/CONS;
UDITA la relazione dei Commissari Nicola D’Angelo e Stefano Mannoni,
relatori ai sensi dell'art. 29 del
Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
1. Per le ragioni di cui in motivazione l’Autorità, riservandosi
ogni ulteriore provvedimento sul merito della controversia, così
decide:
La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel
Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.
Ai sensi dell’art. 9 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il
presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034
e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso
il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.