NELLA riunione di Consiglio del 13 giugno 2002;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante "Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni";
VISTA la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati e sulla tutela della vita
privata nel settore delle telecomunicazioni;
VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 febbraio 1998 sull’applicazione del regime di fornitura di una
rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle
telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni
in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni,
in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, ed in tema di attività giornalistica";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318, recante "Regolamento recante norme per l’individuazione delle
misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a
norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675";
VISTA la propria delibera n. 4/99/CIR del 7 dicembre 1999, recante
"Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori
(Service Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell’8 giugno 2000, recante
"Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina
attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 169 del 21 luglio 2000;
VISTA la propria delibera n. 466/00/CONS del 18 luglio 2000, recante
"Parere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
in merito alla comunicazione dell’operazione di concentrazione Telecom
Italia – Seat Pagine Gialle";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", ed, in particolare,
l’art. 20;
VISTA la propria delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001, recante "Disposizioni
in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio
di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portabilità)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 143 del 22 giugno 2001;
VISTA la propria delibera n. 271/01/CONS del 4 luglio 2001, recante
"Modifica alle condizioni economiche di offerta del servizio di informazione
abbonati di Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 177 del 1 agosto 2001;
VISTA la propria delibera n. 332/01/CONS del 1° agosto 2001,
recante "Consultazione pubblica concernente un’indagine conoscitiva
sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e
l’offerta di un servizio di elenco telefonico generale", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del
21 agosto 2001, e le relative risultanze;
VISTA la propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001, recante
"Modalità operative per la portabilità del numero tra
operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali
(Mobile Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001;
VISTA la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, recante
"Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità
del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazione mobili
e personali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 247 del 23 ottobre 2001;
VISTA la propria delibera n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002, recante
"Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta
di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio
universale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica
italiana del 26 marzo 2002, n.72, ed, in particolare, l’articolo 1,
comma 6;
VISTE le direttive 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002, 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002,
RILEVATO che il rispetto delle esigenze fondamentali e della tutela
dei dati personali è condizione necessaria per l’utilizzo delle
base di dati degli abbonati ai fini della fornitura di servizi di informazione
elenco abbonati con qualunque mezzo realizzata;
CONSIDERATA l’attività di cooperazione svolta ai sensi dell’art.31,
commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , tra l’Autorità
e il Garante per la protezione dei dati personali del 23 maggio 2002,
per individuare la disciplina relativa alla raccolta e il successivo
trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione di elenchi
telefonici generali e per la prestazione dei relativi servizi di informazione
all’utenza, con particolare riferimento ai dati personali che possono
essere trattati e le finalità del loro utilizzo, in conformità
alle manifestazioni di volontà degli interessati, nonché,
la disciplina transitoria relativa alla fase di prima formazione degli
elenchi;
VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali
del 23 maggio 2002;
UDITA la relazione del Commissario Dott. Alfredo Meocci, relatore
ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed
il funzionamento dell’Autorità;