NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30
luglio 2003;
VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"
VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante "Revisione dei
film e dei lavori teatrali";
VISTA la legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento
dei provvedimenti a favore della cinematografia" ed in particolare
l’articolo 55, come sostituito dall’articolo 12 del decreto-legge 14
gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo
1994, n. 153;
VISTA la legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: "Interventi a
favore del credito cinematografico";
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
VISTA la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, come
modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 giugno 1997, recante il coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l’esercizio delle attività televisive;
VISTA la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica fatta
a Strasburgo il 2 ottobre 1992;
VISTA la legge 5 novembre 1996, n. 596, recante "Ratifica ed esecuzione
della convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due
annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992";
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo" ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lett. b),
n. 4;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di
termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia
di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive",
ed in particolare l’articolo 2, comma 4;
VISTA la delibera del Consiglio di questa Autorità n. 9/99/CONS
del 16 marzo 1999, recante "Approvazione del regolamento concernente
la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee";
VISTA la propria delibera n. 600/01/CSP recante "Consultazione
pubblica concernente il contenuto del provvedimento relativo alla determinazione
dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti
dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva
acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell’articolo 2, comma
4, della legge n. 122 del 30 aprile 1998";
VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante "Delega per la riforma
dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonché di enti pubblici";
TENUTO CONTO delle risultanze della consultazione pubblica indetta
con delibera n. 600/01/CSP ed in particolare viste le proposte di emendamenti
formulate allo schema di regolamento pubblicato unitamente alla delibera;
PRESA VISIONE dei verbali delle audizioni tenute dalle strutture competenti
di questa Autorità con le emittenti televisive nazionali, con
le associazioni di emittenti televisive locali, con le associazioni
di categoria dei produttori cinematografici e di audiovisivi;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dei criteri di attribuzione
delle quote di diritti residuali, rilevano, in generale:
a) l’opportunità di favorire un impegno comune tra produttori
ed emittenti radiotelevisive per la valorizzazione della produzione
audiovisiva anche relativamente ai diritti di sfruttamento;
b) le quote di partecipazione agli investimenti nella fase di sviluppo
dei progetti e nella fase di realizzazione delle opere;
c) la valorizzazione dell’opera e quindi l’estensione temporale dei
diritti connessi e la circolazione effettiva dell’opera medesima;
CONSIDERATO che la decorrenza del limite temporale di cui all’articolo
2, comma 4, della legge n. 122/98 per le produzioni audiovisive è
individuabile, nel rispetto dell’autonomia della programmazione, nella
prima utilizzazione radiotelevisiva da parte dell’emittente;
CONSIDERATO che, per il compiuto sviluppo del ciclo del prodotto ed
anche per consentire ai produttori indipendenti di accedere ai programmi
di finanziamento, tale limite non può in generale superare i
sette anni, fatta eccezione per la documentaristica che per la sua natura
scientifica, didattica e culturale, richiede un limite inferiore, quantificabile
in cinque anni, anche per consentire una migliore veicolazione del prodotto
su altri mercati;
CONSIDERATO che il corrispettivo ai produttori indipendenti non può
che essere rimesso all’autonomia dei privati ed alla negoziazione tra
le parti, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Autorità per
quanto concerne le quote di diritti residuali, in particolare riguardo
ai tempi, alle peculiarità delle singole tipologie di produzioni
e proporzionalmente alla partecipazione alle fasi di sviluppo e realizzazione
dei prodotti;
CONSIDERATO, che qualora l’opera audiovisiva non venga trasmessa dall’emittente
entro un lasso di tempo ragionevole dalla consegna del prodotto, quantificabile
in cinque anni, è opportuno, ai fini della valorizzazione dell’opera
medesima, che i diritti residuali si trasferiscano in capo al produttore
dell’opera;
CONSIDERATO che l’Autorità si riserva di rivedere i criteri
di cui al presente provvedimento anche alla luce dell’evoluzione del
contesto competitivo e del quadro normativo riguardo ai diversi settori
di produzione, in particolare in previsione dell’attuazione delle deleghe
di cui all’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, da parte del
Governo;
UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore
ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorità;
2. Per produzione audiovisiva in coproduzione si intendono le opere
audiovisive co-prodotte dall’operatore radiotelevisivo e da un produttore
indipendente alle quali quest’ultimo ha contribuito in misura non inferiore
o al 20% del costo complessivo della fase di sviluppo dei progetti o al
10% del costo complessivo della fase di realizzazione.
1. Per le produzioni di cui all’articolo 2 la limitazione temporale
di cui all’articolo 2, comma 4, della legge, salvo che le parti stabiliscano
un termine inferiore è fissata in:
2. Le quote di diritti residuali sono oggetto di libera negoziazione
tra le parti e vengono attribuite ai produttori indipendenti in misura
proporzionale alla effettiva partecipazione alle fasi di sviluppo e di
realizzazione delle produzioni di cui all’articolo 2;
3. In caso di produzione audiovisiva in coproduzione, di cui all’articolo
2, comma 2, le quote di diritti residuali vengono trasferite ai produttori
indipendenti decorso il termine di cinque anni dalla consegna del prodotto,
qualora non vi sia stata alcuna utilizzazione radiotelevisiva da parte
dell’operatore radiotelevisivo, salvo che le parti stabiliscano un termine
inferiore.