Delibera n. 18/08/CIR

Controversia H3G S.p.A./Telecom Italia S.p.A. relativa al disallineamento dei dati di traffico sms originato dalla rete Telecom Italia e terminato sulla rete H3G

 

Pubblicata su questo Sito in data 11/07/08

L’Autorità

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 16 aprile 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 ("Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”), e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche” ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento", nonché la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, recante "Integrazioni della delibera n. 506/05/CONS recante modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento";

VISTA la delibera n. 148/01/CONS, recante “Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni”;

VISTA l’istanza del 20 dicembre 2006 con la quale la società H3G s.p.a. ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della controversia in essere con Telecom Italia s.p.a. inerente il disallineamento dei dati di traffico SMS originato dalla rete Telecom Italia e terminato sulla rete H3G;

VISTA la nota dell’11 gennaio 2007, prot. n. 3032, con cui il Direttore della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 23 del Codice delle comunicazioni, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTE le note del 7 aprile 2008 con le quali le società H3G s.p.a. e Telecom Italia s.p.a. hanno comunicato di aver raggiunto una bonaria composizione della controversia;

RITENUTO in ragione di tale accordo venuto meno il presupposto a fondamento di un eventuale intervento dell’Autorità a definizione della controversia, così come instaurata mediante l’atto introduttivo della società H3G s.p.a.;

VISTA la proposta della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

UDITA la relazione del Commissario Nicola D’Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

Dichiara

Il non luogo a provvedere in merito all’istanza formulata dalla società H3G s.p.a., citata in premessa, per la definizione della controversia in essere con Telecom Italia s.p.a. ed inerente il disallineamento dei dati di traffico SMS originato dalla rete Telecom Italia e terminato sulla rete H3G.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 16 aprile 2008

 

IL PRESIDENTE

 

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

 

Nicola D’Angelo

 

 

 

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

 

Roberto Viola