L'Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 9 maggio 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice
delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, ed in particolare
gli artt. 14, comma 1, e 29, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 8 luglio 2002,
che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS recante il "Regolamento concernente
la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
VISTA la delibera n. 644/06/CONS del 9 novembre 2006 recante "Consultazione
pubblica sull’introduzione di tecnologie di tipo Broadband Wireless
Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006;
VISTA la nota n. 0002656 del 27 marzo 2007 del Ministero delle comunicazioni
con cui viene trasmessa l’intesa tecnica tra il suddetto Ministero ed
il Ministero della difesa, in cui si definisce preliminarmente la quantità
di banda disponibile, nonché i tempi e le modalità di
liberazione da alcuni vincoli legati alla riconversione di apparati
militari, ai fini della successiva messa a disposizione della banda
per i servizi pubblici;
VISTA la direttiva n. 1999/5/EC del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 marzo 1999 sugli apparati di telecomunicazioni radio e terminali
ed il mutuo riconoscimento della loro conformità (direttiva R&TTE);
VISTA la comunicazione della Commissione al Consiglio, Parlamento Europeo,
Comitato Economico e Sociale Europeo e Comitato delle Regioni n. COM(2007)50
dell’8 febbraio 2007 "Accesso Rapido allo spettro per servizi di
comunicazione elettronica senza fili attraverso una maggiore flessibilità";
VISTA la Raccomandazione della CEPT ECC/REC/(04)05 "Guidelines
for accomodation and assignment of multipoint fixed wireless systems
in frequency bands 3.4 – 3.6 GHz and 3.6 – 3.8 GHz";
VISTO il Rapporto della CEPT ECC Report 100 "Compatibility studies
in the band 3400 – 3800 MHz between Broadband Wireless Access (BWA)
systems and other services";
VISTO il documento di sintesi della consultazione pubblica di cui alla
delibera n. 644/06/CONS, pubblicato nel sito internet dell’Autorità,
e TENUTO CONTO dei risultati della medesima consultazione pubblica;
CONSIDERATO quanto segue.
1. La banda di frequenza da 3400 a 3600 MHz, brevemente indicata come
banda 3.5 GHz, è stata sino ad ora utilizzata dal Ministero della
difesa. Nel mese di ottobre 2006 il Ministero delle comunicazioni ha
comunicato che, anche a seguito dei pareri pervenuti nel tempo dall’Autorità
circa la necessità di destinare la banda a 3.5 GHz anche ad applicazioni
civili e tenuto conto che l’utilizzo della banda in questione necessita
comunque di un accordo con il Ministero della difesa, quest’ultimo avrebbe
acconsentito ad una progressiva liberazione della banda in argomento,
consentendo quindi l’avvio del servizio commerciale inizialmente con
una ridotta disponibilità delle frequenze e con alcune esclusioni
territoriali, per arrivare infine alla completa disponibilità
della banda su tutto il territorio nazionale.
2. L’Autorità, considerato che a seguito di quanto comunicato
dal Ministero delle comunicazioni, risultava possibile prefigurare la
messa a disposizione di frequenze nella banda 3.5 GHz per l’offerta
di servizi al pubblico, ha disposto l’avvio di una consultazione pubblica
relativa all’introduzione di tecnologie di tipo Broadband Wireless Access
(BWA) nella banda suddetta, con la delibera n. 644/06/CONS, al fine
di stabilire le procedure per l’assegnazione delle frequenze in argomento.
L’Autorità ha ritenuto necessario procedere alla citata consultazione
pubblica, oltre che per acquisire elementi di informazione e documentazione
in ordine alla predisposizione di un eventuale regolamento per le procedure
di selezione, per procedere alla verifica della necessità di
limitare l’accesso alla banda in argomento, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 29 del Codice delle comunicazioni.
3. Il periodo di consultazione si è chiuso il 5 febbraio 2007.
Sono pervenuti all’Autorità 68 contributi da parte di 74 soggetti
distinti, rappresentativi di tutte le categorie di soggetti direttamente
interessati o portatori di interessi qualificati, quali operatori di
rete fissa, mobile, satellitare, service provider, fornitori
di rete, manifatturieri, associazioni di categoria, associazioni dei
consumatori, società di consulenza, società pubbliche
di servizi e società di scopo, enti locali.
4. Nel corso della consultazione, su richiesta degli stessi, sono stati
sentiti 12 soggetti (inclusi nei 74 citati), precisamente Ericsson Telecomunicazioni
s.p.a. e FederUtility il giorno 2 febbraio 2007, RAI Way s.p.a., H3G
s.p.a., Poste Italiane s.p.a. il giorno 5 febbraio 2007, l’Associazione
@IIP, le società Brennercom s.p.a., A.E.M. Com s.p.a., Teleunit
s.p.a., Telecom Italia s.p.a., Infracom s.p.a. il giorno 6 febbraio
2007, Tiscali Italia s.p.a. il giorno 7 febbraio 2007, nel corso delle
cui audizioni hanno potuto illustrare il proprio contributo alla consultazione.
5. Successivamente alla conclusione della predetta consultazione pubblica,
il Ministero delle comunicazioni, con la nota del 27 marzo 2007, ha
comunicato all’Autorità che, a seguito dell’accordo raggiunto
con il Ministero della difesa, una banda di ampiezza complessiva di
150 MHz, suddivisibile in due blocchi accoppiati di 75 MHz, all’interno
della banda 3,4-3,6 GHz può essere, fin dall’inizio delle procedure
di selezione, sufficientemente libera da interferenze e quindi destinata
all’impiego civile, fermo restando che in alcune località geografiche
tale banda di 150 MHz potrà essere progressivamente resa libera
da interferenze derivanti dall’esercizio degli impianti residuale del
Ministero della difesa.
6. Tenuto conto pertanto dei risultati della citata consultazione pubblica,
che sono riportati nel documento di sintesi della consultazione, pubblicato
nel sito internet dell’Autorità, e della nota del Ministero delle
comunicazioni del 27 marzo 2007, l’Autorità con il presente provvedimento
stabilisce le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze
per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz. Sono
riportate nel seguito, secondo l’ordine degli argomenti presentati nel
documento di consultazione, le valutazioni dell’Autorità e le
conclusioni a giustificazione delle decisioni adottate nel provvedimento.
1. Manifestazione di interesse e numero dei diritti d’uso
7. Dalle risultanze della consultazione pubblica si è accertato
che il numero di manifestazioni di interesse (tra cui 11 per il livello
nazionale) supera largamente la disponibilità di banda. Risulta
quindi necessaria, ai sensi dell’art. 29 del Codice delle comunicazioni,
l’emanazione di disposizioni volte a disciplinare le condizioni ed i
criteri di assegnazione dei diritti d’uso, oltre ai criteri per la fissazione
dei contributi d’uso.
8. L’accordo raggiunto tra il Ministero delle comunicazioni ed il Ministero
della difesa rende disponibile per i servizi al pubblico una porzione
di 2x75 MHz della banda complessiva a 3.5 GHz. Al fine di stabilire
il numero di diritti d’uso che possono essere concessi sulla base di
tale disponibilità, l’Autorità, in primo luogo, ritiene
che un diritto d’uso di almeno 2x21 MHz sia necessario per consentire
l’offerta di servizi di qualità, quali quelli permessi dalle
moderne tecnologie BWA ed architetture di rete, con una capacità
sufficiente ed investimenti sostenibili e idonea a garantire un adeguato
sviluppo. Tale posizione risulta peraltro condivisa, pur nella varietà
delle risposte individuali, dai rispondenti alla consultazione pubblica.
Tanto premesso, il numero di diritti d’uso da concedere, stante la banda
complessivamente disponibile, può essere al massimo pari a 3.
Il Ministero delle comunicazioni, verificate le esigenze di protezione
dalle interferenze, può valutare la possibilità di ampliare
la porzione di banda da dedicare a ciascun diritto d’uso sino al massimo
disponibile di 2x25 MHz ciascuno, utilizzando tutta la banda disponibile.
Giova a tale riguardo osservare che con una maggiore banda disponibile
per ciascun diritto d’uso possono essere offerti servizi di migliore
qualità o ridotte le esigenze di pianificazione di rete.
9. L’Autorità ritiene che il numero di diritti d’uso delle frequenze
che è possibile rilasciare, in ogni data area del Paese, sulla
base delle frequenze messe a disposizione, risulta pari a 3. Occorre
osservare, a tale riguardo che un tale numero di diritti appare ragionevole,
anche alla luce di quanto prospettato in sede di consultazione in relazione
alle ipotesi sullo sviluppo dei servizi e dei relativi mercati e che,
in ogni caso, un numero maggiore potrebbe non consentire la sostenibilità
degli investimenti complessivi. Tale numero è pertanto un bilanciamento
fra l’esigenza di garantire la presenza di più operatori e la
dotazione frequenziale adatta per l’offerta di servizi con un adeguato
livello di qualità e necessità di pianificazione della
rete radio.
10. L’Autorità ritiene anche che non sia appropriato differenziare
l’ampiezza dei diritti d’uso. Diritti d’uso della stessa dimensione
conducono ad un bilanciamento delle necessità del coordinamento
e nella gestione delle interferenze e favoriscono eventuali accordi
fra gli aggiudicatari in termini di utilizzo delle modalità di
duplex, eventuale condivisione dei siti ed uso delle frequenze.
11. L’Autorità inoltre ritiene, come sarà meglio precisato
nel seguito, che uno dei 3 diritti d’uso debba essere prioritariamente
riservato agli operatori "nuovi entranti" che non dispongono
di ulteriori risorse frequenziali assegnate in via esclusiva che consentono
la fornitura di servizi radio a larga banda comparabili a quelli BWA.
Allo stato attuale di sviluppo dei mercati l’unica risorsa radio che
consente di offrire servizi di accesso a larga banda comparabili risulta
essere quella per servizi di terza generazione UMTS. Altre tecnologie
quali satellite, WLL, etc., infatti hanno vincoli tecnologici e condizioni
di utilizzo che non rendono i servizi offerti sostituibili.
2. Modalità di rilascio dei diritti d’uso
2.1. Estensione geografica dei diritti d’uso
12. Per quanto riguarda la scelta del bacino di riferimento, in linea
puramente teorica, una possibile soluzione potrebbe consistere nella
suddivisione del territorio in aree omogenee, quindi a livello territoriale
estremamente ridotto, e nell’assegnazione differenziata di spettro in
ciascuna di tali aree dopo averne valutato i parametri socio-economici,
le caratteristiche del territorio e le condizioni della domanda, come
proposto da qualche rispondente. Tuttavia tale soluzione pone una serie
di problemi: eccessiva frammentazione dello spettro, con problemi di
efficienza dovuti alla necessità di un coordinamento minuzioso,
estrema complessità sia nelle procedure di definizione delle
aree che nella allocazione ottimale della banda che nelle procedure
di assegnazione.
13. Una scelta che ripartisse i diritti d’uso su base provinciale (o
pluriprovinciale) esclusivamente, sarebbe lungi dal potersi considerare
rispondente ai principi enunciati all’art. 29 del Codice. Nelle aree,
allo stato, carenti di reti a larga banda l’utilizzazione delle frequenze
potrebbe non risultare uniforme tra le varie aree del paese in termini
di aree servite e qualità del servizio; infine è presumibile
che in alcune aree del paese la gara potrebbe andare deserta per un
ridotto interesse commerciale, costringendo quindi l’Amministrazione
a ripetere le procedure di assegnazione. Occorre infatti tener conto
che le manifestazioni di interesse per il livello provinciale sono state
concentrate su un numero ridotto di aree specifiche del paese, coincidenti
in genere con le zone economicamente più sviluppate e industrialmente
più dinamiche. Vi è una altra variabile esogena da considerare,
e cioè la permanenza delle installazioni residue della Difesa
per un certo numero di anni, che renderebbero un diritto d’uso che fosse
parcellizzato a livello provinciale, limitato in alcune aree, creando
sul territorio una disparità difficilmente colmabile. Infine
la stessa procedura sarebbe complicata dall’esigenza di prevedere bacini
differenziati per i vari diritti d’uso, nonché senz’altro onerosa
per l’Amministrazione.
14. Per tali ragioni, tenendo conto delle particolari caratteristiche
delle frequenze disponibili a 3.5 GHz, la scelta più adeguata
al raggiungimento degli obiettivi previsti e coerente con il livello
di sviluppo corrente del mercato appare essere quella di definire l’uso
con estensione geografica di norma macroregionale. In merito alla aggregazione
pluriregionale, appare tuttavia necessario specificare che essa, per
garantire un uso efficiente dello spettro, si dovrà realizzare
accorpando solo regioni tra loro territorialmente confinanti e prevedendo,
oltre che un minimo di due regioni aggregabili, anche un numero massimo
pari a quattro. Dal vincolo di aggregazione appare inoltre opportuno
escludere le regioni insulari.
15. In conclusione, la definizione delle aree di estensione geografica
secondo i criteri prima fissati, consentirà di aumentare le efficienze
nell’utilizzo delle frequenze assegnate nell’ambito macroregionale e
la sostenibilità degli investimenti. Per quanto attiene al diritto
d’uso prioritariamente riservato agli operatori "nuovi entranti",
il Ministero può decomporre le aree definite in territori regionali
nel caso le limitazioni derivanti dalla necessità di protezione
delle installazioni residue della Difesa lo rendessero possibile. Una
eventuale assegnazione su base regionale potrebbe anche risultare opportuna
per favorire l’ingresso dei suddetti operatori "nuovi entranti".
16. Nell’ottica di una definizione di bacini macroregionali, appare
tuttavia opportuno rappresentare l’esigenza relativa all’introduzione
di un regime di flessibilità nello scambio dei diritti d’uso
e nel dispiegamento della rete e dei servizi. Tale regime può
inoltre garantire l’uso efficiente delle frequenze, assicurando che
le stesse siano tutte utilizzate. Occorre quindi prevedere una
serie di strumenti che consentano il raggiungimento di accordi commerciali
per lo scambio di frequenze, il riutilizzo delle frequenze a livello
locale tra imprese a differente livello di attività, la possibilità
di condividere le infrastrutture e di avvalersi di operatori terzi per
la realizzazione delle infrastrutture. Tali strumenti possono consentire
di espandere le aree di servizio, beneficiando della conoscenza del
territorio e della popolazione da parte delle imprese locali, fermi
restando gli obblighi minimi fissati nella procedura di selezione e
gli obblighi dell’aggiudicatario.
2.2. Disponibilità della banda e coordinamento con la Difesa
17. L’effettuazione delle procedure di selezione con tempi differiti
per i vari diritti d’uso comporta sia un onere per l’Amministrazione
nel bandire e gestire diverse procedure di gara per un numero elevato
di aree geografiche per quote comunque ridotte di frequenza, sia uno
svantaggio per il mercato, in quanto non fornisce le necessarie certezze
agli operatori nella programmazione degli investimenti e, soprattutto,
potrebbe indurre distorsioni nella valutazione corretta dello spettro
al momento di una eventuale successiva selezione.
18. Per quanto attiene alle modalità di coordinamento con le
applicazioni del Ministero della difesa, il calendario di liberazione
prevede che le applicazioni residue della Difesa mantengano lo status
di servizio primario, cui deve essere garantita la protezione e da cui
non può essere reclamata protezione, e l’associata durata di
tale vincolo.
2.3. Organizzazione dei blocchi di frequenza in gara e utilizzo delle
bande di guardia
19. In relazione alle modalità con cui viene organizzato lo
spettro ai fini della successiva assegnazione dei diritti d’uso, l’assegnazione
ottimale dello spettro non può che essere quella di blocchi contigui
accoppiati, in quanto tale modalità assicura il maggior grado
di neutralità tecnologica. Infatti fissare a priori una modalità
d’uso ovvero una percentuale fissa di spettro per l’uso TDD ed una per
l’uso FDD, ovvero infine fissare a priori una canalizzazione per l’uso
dei blocchi, riduce la flessibilità di scelta a parte dell’operatore,
e, direttamente o indirettamente, vincola l’uso della tecnologia, proprio
quando la stessa tecnologia dimostra uno sviluppo rapido che mal si
coniuga con delle scelte statiche.
20. L’Autorità ritiene che fissare esplicitamente una banda
di guardia esterna conduca ad un uso non ottimale dello spettro, sia
in quanto la dotazione complessiva disponibile non è elevata
e quindi è necessario riservare ai servizi quanta più
banda è possibile, sia in quanto, come è stato fatto rilevare
da alcuni rispondenti, è possibile, ai fini del coordinamento
e solo nei casi in cui sia effettivamente necessario, l’utilizzo di
un canale interno "di frontiera" quale canale di guardia,
in particolare da parte degli utilizzatori dello spettro in modalità
TDD. Rimane ferma, per quanto espresso precedentemente, la necessità
che il Ministero delle comunicazioni effettui ulteriori valutazioni
al fine di verificare la possibilità di ampliare, al massimo
possibile, la quantità di frequenza da assegnare a ciascun diritto
d’uso.
21. Infine l’Autorità ritiene ragionevole offrire agli aggiudicatari,
in fase successiva alla gara ed al rilascio dei titoli, previa autorizzazione,
la possibilità di scambiare tra loro di mutuo accordo blocchi
di frequenza non accoppiati della stessa ampiezza al fine di realizzare
blocchi contigui di ampiezza maggiore per l’uso TDD, ovvero interi blocchi
aggiudicati al fine di ottenere l’uso di blocchi omologhi in aree di
estensione geografica confinanti.
2.4. Protezione dalle interferenze e coordinamento reciproco
22. L’evoluzione delle tecnologie e l’utilizzo delle migliori pratiche
internazionali, tradotte nei rapporti e nelle raccomandazioni dei rilevanti
enti europei, consentono allo stato di definire un ambiente che garantisce
la protezione dalle interferenze. In tale scenario l’Autorità
ritiene opportuno fissare dei principi guida relativamente alla responsabilità
del coordinamento reciproco tra gli operatori, sia di quelli che adoperano
blocchi contigui nella stessa area di estensione geografica sia di quelli
che adoperano blocchi omologhi in aree geografiche confinanti.
23. Secondo l’evoluzione delle tecnologie e degli standard, al fine
di consentire un utilizzo ordinato dello spettro e la protezione dalle
interferenze nocive, alcuni modi d’uso ed alcune architetture di rete
potrebbero essere soggetti a restrizioni specifiche sia della flessibilità
di utilizzo delle frequenze che delle relative condizioni tecniche.
In particolare il servizio mobile, che presenta scenari maggiormente
critici in termini di coesistenza con sistemi simili o sistemi che adoperano
altre architetture di rete, potrebbe richiedere delle norme tecniche
più restrittive, rispetto ad altri modi d’uso.
24. L’Autorità ritiene utile, coerentemente con la proposta
avanzata in sede di consultazione, che venga fornita agli operatori
la possibilità, in fase di successiva all’aggiudicazione, di
scambiare semi-blocchi di frequenze accoppiate della stessa dimensione
nella stessa area di riferimento geografico, al fine di creare blocchi
contigui di dimensione maggiore per l’eventuale utilizzo TDD. Tale previsione
consentirà un uso maggiormente efficiente dello spettro e una
semplificazione nelle necessità di coordinamento, nonché
un migliore adeguamento allo sviluppo delle tecnologie.
25. Come per la definizione di bande di guardia esterne, anche nella
definizione di aree di rispetto ai confine delle aree di estensione
geografica il mutuo coordinamento consente in principio di utilizzare
lo spettro in maniera più efficiente, riservandosi l’Amministrazione
di intervenire con disposizioni prescrittive in caso di persistenza
di interferenze nocive.
26. L’Autorità ritiene inoltre necessario che, ai fini della
realizzazione di un efficiente coordinamento reciproco, gli operatori
mettano reciprocamente a disposizione degli altri operatori richiedenti
l’ubicazione e le caratteristiche tecniche dei propri impianti di rete
interessati dal coordinamento.
2.5. Procedura di gara e durata dei diritti d’uso
27. Relativamente alla scelta della procedura di selezione l’Autorità
ritiene, come anche previsto in precedenti procedure di assegnazione
delle frequenze, che un sistema basato sulla migliore offerta economica
risulti quello più adatto alla selezione delle offerte. Tale
sistema coniuga, infatti, semplicità di esecuzione, trasparenza
nelle valutazioni ed assicura l’uso efficiente dello spettro, in particolare
quando sia stata prevista la maggiore flessibilità possibile
nell’utilizzo dello spettro stesso. Al contrario una procedura di beauty
contest, in particolare a livello macroregionale, comporterebbe
un maggiore aggravio per l’amministrazione e soprattutto introdurrebbe
una eccessiva discrezionalità valutativa che potrebbe essere
suscettibile di alimentare lunghi contenziosi. Pertanto gli obiettivi
di trasparenza della procedura, e, non meno importante, di celerità
di svolgimento della gara, potranno essere ottenuti in maniera più
semplice con un meccanismo quale l’asta. Si ritiene altresì che
la tipologia di asta più coerente con le condizioni esistenti
sia quella aperta a rilanci multipli simultanei ascendente per lotti
differenti, già utilizzato in passato nel caso di assegnazione
di lotti di spettro tra loro differenti, ad esempio nel Regno Unito
e Germania. Tale sistema consente la trasparenza contribuendo alla formazione
di offerte che riflettono il reale valore economico dello spettro, favorendo
l’aggiudicazione all’operatore più efficiente e riducendo i rischi
di valutazioni sproporzionate.
28. L’Autorità ritiene opportuno che alla procedura di presentazione
delle offerte siano ammessi quei soggetti che rispondono ai requisiti
minimi di professionalità e solidità finanziaria indicati
dal bando di gara.
29. Per quanto riguarda la fissazione del valore minimo per ciascun
diritto d’uso e ciascuna area geografica, l’Autorità ritiene
adeguato, come criterio, la fissazione di un valore proporzionale alla
quantità di spettro, alla popolazione potenzialmente servibile
in ciascuna area di estensione ed al prodotto interno lordo di ciascuna
area di estensione geografica. Il valore minimo potrà anche tenere
conto delle eventuali limitazioni, sia temporali che frequenziali, dovute
alla esistenza dei servizi ad utilizzo primario della Difesa.
30. L’Autorità ritiene opportuna la previsione di un ordine
di priorità nell’assegnabilità di uno dei diritti d’uso
da porre a gara, osservando al riguardo quanto segue. E’ stata rappresentata
in consultazione pubblica la circostanza che gli operatori esistenti
con maggiori capacità finanziarie potrebbero accaparrarsi le
risorse anche al solo scopo di rallentare la realizzazione di reti alternative
per l’accesso alla larga banda. In ultima analisi ciò ridurrebbe
il benessere dei consumatori, anche alla luce della considerazione che
nuovi operatori potrebbero non esser interessati all’offerta di servizio
in ambito locale, in particolare nelle aree di ridotte dimensioni. Quanto
segnalato in sede di consultazione appare quindi condivisibile alla
luce della situazione nazionale che vede, come noto, una carenza di
reti alternative per l’offerta di servizi a larga banda al pubblico.
Tanto premesso l’Autorità ritiene proporzionato riservare uno
solo dei diritti d’uso in via prioritaria agli operatori che non dispongano
di altre risorse spettrali per l’offerta di servizi a larga banda comparabili
a quelli BWA, al fine di favorire la realizzazione di nuove reti di
accesso alla larga banda e l’ingresso di nuovi operatori, maggiormente
radicati sul territorio, eventualmente anche su base regionale, che
possano predisporre una offerta di servizi più mirata alle esigenze
locali dei cittadini.
31. Per quanto riguarda le relazioni tra i soggetti ammessi alle procedure
di gara, si precisa che per ciascuna area non è ammessa la partecipazione
di più soggetti tra loro in relazione di controllo o collegamento
e che anche società di tipo consortile con specifiche caratteristiche
potranno concorrere, in linea con quanto già disposto dall’Autorità
in passate selezioni.
32. L’Autorità ritiene opportuno indicare in 15 anni la durata
dei diritti d’uso. Tale termine, in linea con gli esiti della consultazione,
appare idoneo a contemperare l’esigenza di ritorno degli investimenti.
33. Per quanto riguarda le eventuali frequenze non assegnate dopo la
procedura di selezione, l’Autorità ritiene che esse possano essere
rimesse a gara a beneficio degli aggiudicatari ovvero dei partecipanti
ammessi alla presentazione delle offerte che ne abbiano espresso interesse,
con la possibilità per essi di accedere al massimo ad un diritto
d’uso aggiuntivo in ciascuna delle aree interessate, nel rispetto di
quanto previsto per l’assegnabilità delle diverse tipologie di
diritti d’uso. Al fine di consentire una più semplice assegnazione
per tali blocchi di frequenze residuali si utilizzerà una modalità
di asta semplificata, sulla base di una offerta singola di rilancio
in busta chiusa.
2.6. Pianificazione di rete e circolazione dei terminali
34. L’Autorità ritiene opportuno consentire all’operatore di
rete autonomia nella definizione del proprio network planning,
così come avviene attualmente nel caso dei sistemi radiomobili.
Tale impostazione è del resto coerente con l’approccio dell’assegnazione
della frequenze per bacino di area e non dell’assegnazione per impianto,
tipico di un ambiente di servizi fissi tradizionali punto-punto.
35. Riguardo la necessità del registro delle stazioni utente
fisse, l’Autorità rileva che, sebbene sia condivisibile l’osservazione
che lo sviluppo della tecnologia ed i fenomeni della convergenza rendano
sempre più indistinguibili le applicazioni nomadiche da quelle
tipicamente mobili, allo stato e limitatamente al BWA, una installazione
fissa è chiaramente, nonché abbastanza semplicemente,
identificabile. Inoltre per loro natura le installazioni fisse si prestano
ad utilizzi per periodi continuativi relativamente lunghi e tipicamente
gestiscono un livello medio di potenza emessa maggiore in maniera concentrata.
Infine è presumibile che in caso di installazioni di tipo condominiale
una installazione fissa possa servire più di un singolo utente,
inteso come utilizzatore di unità abitativa. L’Autorità
ritiene quindi opportuno stabilire che gli aggiudicatari debbano mantenere,
in un apposito registro, nel rispetto delle norme vigenti sulla protezione
dei dati personali, l’ubicazione delle stazioni di utente fisse.
3. Obblighi associati ai diritti d’uso delle frequenze
3.1. Neutralità delle tecnologie e dei servizi
36. Per quanto attiene alla neutralità tecnologica questa è
già un principio del vigente quadro regolatorio e pertanto l’Autorità
intende conformare ad esso le proprie decisioni. Lo scopo primario della
presente procedura di assegnazione è quello di colmare, almeno
parzialmente, il grave deficit concorrenziale in infrastrutture di accesso
alle reti. L’Autorità ritiene pertanto che la destinazione della
banda sia quella per servizi di accesso a larga banda al pubblico. Infatti,
lo scenario nazionale vede una carenza di reti alternative di accesso
a larga banda, che può essere mitigata con l’utilizzazione della
banda in questione. In tale ottica l’utilizzo della banda a 3.5 GHz
per servizi interni di rete, backhauling, ponti radio, distribuzione
dei segnali radiotelevisivi, costituisce un uso non in linea con lo
scopo cui è destinata la banda, in quanto sottrae risorse per
l’utilizzo a favore dell’utenza. Pertanto tali usi non sono ammissibili,
anche alla luce della disponibilità di altre bande di frequenza
all’uopo destinate o soluzioni alternative per il medesimo scopo.
3.2. Obblighi di copertura
37. Su tale punto l’Autorità ritiene che, coerentemente con
le procedure adottate in altre selezioni competitive, ad esempio l’UMTS
ed il WLL, la prescrizione di un obbligo minimo di copertura e di avvio
commerciale del servizio contribuisce a garantire maggiormente sia la
reale volontà dell’impresa a realizzare i servizi previsti, limitando
possibili fenomeni di pre-emption, sia l’utilizzo effettivo dello
spettro.
38. La declinazione degli obblighi di copertura può essere effettuata
nella forma del c.d. use-it-or-lose-it, come avviene anche in
altri Paesi europei; l’assolvimento di tali obblighi consiste quindi
nell’installare stazioni radio fisse in ciascuna delle aree previste
ed avviare il servizio commerciale.
39. Per quanto riguarda la definizione degli obblighi di copertura,
appare evidente che tale definizione non dovrebbe riguardare solo le
aree urbane tout court, che dovrebbero essere lasciate alla libera
valutazione del mercato, bensì insistere sulle aree con carenza
di reti radio alternative per l’accesso a larga banda.
40. L’Autorità ritiene di stabilire quindi un sistema flessibile
basato sul raggiungimento di un numero certo di aree comunali da coprire
entro 30 mesi dal conseguimento del diritto d’uso. I territori comunali
di ciascuna provincia inclusa nell’area di estensione geografica pertinente
sono suddivisi in tre elenchi sulla base della popolazione residente
e della presenza, in ciascuna area della copertura radiomobile di terza
generazione (3G). Agli impianti BWA realizzati nei comuni presenti in
ciascuno dei tre elenchi è assegnato il punteggio indicato nella
tabella seguente:
a. comuni con popolazione minore di 15.000 abitanti che risultano
privi di copertura 3G: 15 punti per impianto, fino ad un massimo di
15 punti a comune;
b. comuni con popolazione maggiore di 15.000 abitanti che risultano
privi di copertura 3G: 10 punti ad impianto, fino ad un massimo di
20 punti a comune;
c. rimanenti comuni: 5 punti ad impianto, fino ad un massimo di 30
punti a comune.
Il singolo aggiudicatario, nella istallazione della propria rete, dovrà
assicurare, per ogni provincia di ciascuna area di estensione geografica
pertinente ed entro 30 mesi dal rilascio del relativo diritto d’uso,
il raggiungimento di almeno 60 punti, ottenuti scegliendo autonomamente
i comuni da coprire e sommando il punteggio relativo a ciascun impianto
BWA realizzato in ciascun comune, individuato sulla base dell’appartenenza
ad uno dei tre elenchi. L’impianto si intende realizzato mediante l’installazione
e la messa in servizio di una Central Station per la fornitura dei servizi
di accesso BWA al pubblico, utilizzando le frequenze assegnate. L’aggiudicatario
dovrà specificare il proprio piano di copertura prima del rilascio
del diritto d’uso. Al fine di seguire l’evoluzione di mercato e gli
eventuali sviluppi locali di tipo industriale o demografico, l’aggiudicatario
potrà, successivamente e su propria richiesta, modificare il
piano, previa notifica al Ministero delle comunicazioni, nel rispetto
degli obblighi previsti.
41. L’obbligo di copertura deve essere presidiato dalla possibilità
di revoca del diritto d’uso nell’area geografica interessata qualora
il mancato assolvimento superi una determinata soglia, ritenuta congrua
al 40%.
42. Al fine di favorire l’uso efficiente delle risorse frequenziali
che saranno aggiudicate e scongiurare fenomeni di foreclosure,
l’Autorità ritiene inoltre opportuna l’introduzione di un ulteriore
vincolo per gli aggiudicatari, consistente nell’obbligo di utilizzazione,
entro termini prefissati, delle risorse stesse per l’offerta di servizi
di accesso a larga banda anche nelle aree comunali non incluse nel piano
di copertura obbligatoria di ciascun aggiudicatario. In particolare
gli aggiudicatari che, dopo il termine di 30 mesi dal rilascio del diritto
d’uso, non dimostrino possibilità concrete di utilizzo, diretto
o indiretto, delle frequenze assegnate per l’offerta al pubblico dei
servizi di broadband wireless access nelle aree comunali diverse
da quelle indicate nei rispettivi piani di copertura sono tenuti a soddisfare,
sulla base di negoziazione commerciale ed a condizioni eque e non discriminatorie,
ogni ragionevole richiesta di accesso alle frequenze stesse. Tale vincolo
appare giustificato dalla necessità di garantire l’uso efficiente
delle frequenze in questione per gli scopi alla quale sono destinate
in una situazione di scarsità di reti di accesso alla larga banda
ed evitare fenomeni di pre-emption.
3.3. Ulteriori obblighi per gli aggiudicatari
43. Per quanto riguarda l’obbligo di condivisione dei siti l’Autorità,
come previsto all’art. 89, comma 1, del Codice, incoraggia la coubicazione
o la condivisione delle infrastrutture proprietarie fra gli operatori
di rete, ma ritiene al momento che non sussistano le condizioni per
imporre specifici obblighi agli aggiudicatari.
44. L’Autorità ritiene opportuno introdurre una serie di misure
che consentano una maggiore flessibilità nell’utilizzo dello
spettro, in linea con i più recenti orientamenti della Commissione
europea. In particolare l’Autorità ritiene opportuna l’introduzione
della facoltà per gli aggiudicatari di coprire aree locali mediante
accordi commerciali. Tali accordi possono riguardare aree provinciali
o pluriprovinciali, al fine di non frammentare eccessivamente l’utilizzo
in una moltitudine di operatori di microaree che comporterebbe un utilizzo
poco efficiente dello spettro, con incrementi su base provinciale, e
sono basati su principi di equità e non discriminazione.
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele
Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità;
Delibera
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a. "Broadband Wireless Access (BWA)": un sistema di radiocomunicazioni
che consente di offrire all’utente servizi di accesso a larga banda
alle reti, tramite collegamenti via radio fra una singola stazione base
localizzata in una posizione fissa e determinata ed un numero multiplo
di stazioni utente collegate a detta stazione base;
b. "FDD (Frequency Division Duplex)": sistema
duplex a divisione di frequenza; un sistema di comunicazione in cui
la parte in trasmissione e quella in ricezione operano simultaneamente
in bande di frequenza differenti;
c. "spettro accoppiato": due porzioni di spettro radioelettrico,
della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazione FDD;
d. "PFD (Power Flux Density)": flusso di densità
di potenza per unità di spettro, espresso in dBW/(MHz * m2);
e. "aggiudicatario": un soggetto che risulta assegnatario
di diritti d’uso di frequenze in seguito alle procedure stabilite dal
presente provvedimento;
f. "bando di gara": l’atto pubblicato dal Ministero delle
comunicazioni, con il relativo disciplinare, che specifica, sulla base
dei criteri fissati nel presente provvedimento, le procedure per l’assegnazione
dei diritti d’uso delle frequenze BWA e dà loro avvio;
g. "area di estensione geografica": l’area geografica di
validità dei diritti d’uso delle frequenze oggetto del presente
provvedimento. L’area di estensione geografica è di norma macroregionale,
definita dal Ministero delle comunicazioni mediante l’aggregazione di
più regioni geograficamente confinanti, da un minimo di due ad
un massimo di quattro; le regioni insulari possono essere escluse da
tali aggregazioni; la definizione delle aree viene specificata nel bando
di gara;
h. "piano dei blocchi di frequenze in gara": l’elenco, inclusivo
dei limiti nominali inferiore e superiore in frequenza, dei diritti
d’uso in spettro accoppiato, distinto per area di estensione geografica,
oggetto delle procedure di gara di cui al presente provvedimento, comprensivo
delle limitazioni geografiche inerenti alla protezione dei servizi di
tipo primario della Difesa, di tipo radiolocalizzazione e servizio fisso,
e della loro durata, secondo quanto previsto dal bando di gara;
i. "TDD (Time Division Duplex)": sistema duplex a divisione
di tempo; un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione
e quella in ricezione operano nella stessa banda di frequenza, in tempi
differenti.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1,
comma 1, del Codice.
Art. 2
(Oggetto e campo di applicazione)
1. Il presente provvedimento stabilisce le procedure per il rilascio
dei diritti d’uso delle frequenze disponibili nella banda 3.4 – 3.6 GHz
per ciascuna area di estensione geografica, per l’utilizzo per l’offerta
di servizi di accesso diretto di tipo Broadband Wireless Access al pubblico.
Sono pertanto escluse le utilizzazioni per finalità diverse.
2. L’esercizio dei diritti d’uso di cui al comma precedente è
condizionato al rispetto dell’obbligo di protezione dei servizi primari
residui relativi alle applicazioni del Ministero della difesa, per una
durata prefissata, secondo quanto previsto nel bando di gara.
3. Secondo il piano dei blocchi di frequenza in gara, sono rilasciabili
3 diritti d’uso per area di estensione geografica, ciascuno di ampiezza
frequenziale pari ad almeno 2x21 MHz, in spettro accoppiato, utilizzando
tutta la banda resa disponibile per i servizi pubblici BWA.
4. Uno dei tre diritti d’uso è riservato prioritariamente per
l’assegnazione ai soggetti che non dispongano direttamente di diritti
d’uso di risorse spettrali per l’offerta di servizi di comunicazione mobile
di terza generazione e se in forma associata:
a. non esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente,
su un soggetto che dispone di diritti d’uso di risorse spettrali per
l’offerta di servizi di comunicazione mobile di terza generazione;
b. non siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente,
anche congiuntamente, da parte di un soggetto, anche componente, che
dispone di diritti d’uso di risorse spettrali per l’offerta di servizi
di comunicazione mobile di terza generazione;
c. non siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche
congiuntamente, da parte di un soggetto, anche componente, che a sua
volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto, anche
componente, che dispone di diritti d’uso di risorse spettrali per l’offerta
di servizi di comunicazione mobile di terza generazione.
5. Ai fini del precedente comma 4 il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo
2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente
anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle
ipotesi previste dall’art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997.
6. Il Ministero delle comunicazioni definisce le aree di estensione geografica
mediante l’aggregazione dei territori regionali italiani confinanti, da
un minimo di due ad un massimo di quattro per singola area. Le regioni
insulari possono essere escluse da tale aggregazione. Nella definizione
delle dette aree, il Ministero tiene conto dei seguenti criteri:
a. popolazione residente;
b. sostenibilità degli investimenti con riferimento, tra l’altro,
al numero di territori comunali individuati, per ciascuna area di estensione
geografica, nell’elenco di cui all’art. 9, comma 1, sub a;
c. entità delle limitazioni dovute alle applicazioni residue
della Difesa.
7. Relativamente al diritto d’uso riservato ai sensi del comma 4, il
Ministero delle comunicazioni può decomporre le aggregazioni di
cui al comma precedente in territori regionali.
8. I blocchi di frequenza in gara si intendono lordi, cioè comprensivi
delle eventuali bande di guardia necessarie per l’utilizzo ordinato dello
spettro.
9. I diritti d’uso delle frequenze di cui al presente provvedimento hanno
una durata di 15 anni a partire dalla data di rilascio e sono rinnovabili.
Art. 3
(Condizioni generali per il rilascio delle risorse frequenziali)
1. I diritti d’uso delle frequenze di cui al presente provvedimento sono
rilasciati all’esito di una procedura unitaria da effettuare contemporaneamente
per tutti i diritti d’uso in gara.
2. Ad uno stesso soggetto può essere assegnato un solo diritto
d’uso per ciascuna area di estensione geografica prevista, fatto salvo
quanto previsto al successivo articolo 6.
CAPO II
Procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze
Art. 4
(Presentazione della domanda)
1. La presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura
per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze di cui al presente provvedimento,
è aperta a tutti soggetti in possesso dei requisiti stabiliti nel
successivo bando di gara, fatta salva la riserva di cui all’art. 2, comma
4.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1 comprendono, tra l’altro,
l’idoneità tecnica e commerciale dei soggetti all’utilizzo delle
frequenze in oggetto ed alla fornitura dei relativi servizi.
3. I soggetti richiedenti, nella domanda di cui al precedente comma 1,
devono fornire l’indicazione dell’area o delle aree di estensione geografica
per le quali si richiede la partecipazione.
4. La partecipazione di società consortili di cui all’art. 2602
del codice civile è ammessa, a condizione che queste assumano,
anche successivamente all’aggiudicazione e comunque prima del rilascio
dei diritti d’uso, la forma di società di capitali secondo quanto
stabilito dall’art. 2615 ter del codice civile, rispettando i seguenti
ulteriori requisiti:
a. l’atto costitutivo deve prevedere l’obbligo per i soci di versare
contributi in denaro;
b. per tutta la durata dei diritti d’uso, il capitale sociale deve
essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel bando di
gara;
c. la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d’uso;
d. l’oggetto sociale prevede il complesso delle attività connesse
all’utilizzo dei diritti d’uso;
e. le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettano
gli stessi requisiti stabiliti per le società estere al comma
1.
5. Non possono partecipare alla procedura di assegnazione prevista dal
presente provvedimento soggetti che, singolarmente o in quanto componenti
di consorzio:
a. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente,
su un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente
di consorzio;
b. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche
congiuntamente, da parte di un altro partecipante, a sua volta singolarmente
o in quanto componente di consorzio;
c. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente,
da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta
e congiunta, un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto
componente di consorzio.
6. Ai fini del precedente comma 5 il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo
2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente
anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle
ipotesi previste dall’art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997.
7. I soggetti che richiedono la partecipazione per più di una
area di estensione geografica devono avere la stessa forma societaria,
ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutte le aree
richieste, fino all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze.
8. La partecipazione è garantita da un apposito deposito cauzionale
fissato nel bando di gara.
Art. 5
(Procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze)
1. Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d’uso delle frequenze sono
individuati, per ciascuna area di estensione geografica, sulla base di
graduatorie distinte per ciascun diritto, basate sull’importo offerto
anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalità
stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo, stabilito
per ciascuna area di estensione geografica e ciascun blocco di frequenze
in gara e indicato nello stesso bando di gara.
2. Le graduatorie di cui al comma precedente sono rese pubbliche.
Art. 6
(Procedura in caso di frequenze non assegnate)
1. All’esito delle procedure di cui all’art. 5, qualora fossero rimasti
diritti d’uso non assegnati, questi sono posti a gara tra tutti gli aggiudicatari
e gli ammessi alla presentazione delle offerte che ne abbiano manifestato
l’interesse. Per tali diritti d’uso non si applica la riserva di cui all’art.
2, comma 4.
2. Ad uno stesso soggetto, oltre i diritti d’uso già assegnati,
può essere assegnato un solo diritto d’uso aggiuntivo per ciascuna
area di estensione geografica prevista, per i diritti d’uso di cui al
comma 1.
3. Gli aggiudicatari del diritto d’uso aggiuntivo sono individuati,
per ciascuna area di estensione geografica, sulla base di graduatorie
distinte per ciascun diritto basate sull’importo offerto, presentato in
busta chiusa e sigillata, obbligatoriamente, singolarmente per ciascun
blocco di frequenze di interesse, ed al massimo per un solo specifico
blocco di frequenze per area, costituente un rilancio rispetto al valore
minimo di riserva stabilito per ciascuna area di estensione geografica
e ciascun blocco di frequenze, eventualmente anche nullo, secondo le modalità
fissate nello stesso bando di gara. Tale procedura di assegnazione avviene
contemporaneamente per tutte le aree di estensione geografica interessate.
4. Per ciascuna area di estensione geografica e ciascun blocco di frequenze,
il rilascio dei diritti d’uso aggiuntivi avviene secondo l’ordine della
rispettiva graduatoria, che viene resa pubblica, formata sulla base dei
seguenti criteri, nell’ordine di priorità esposto:
a. entità dell’offerta economica di rilancio per il blocco richiesto;
b. l’essere un soggetto che non sia autorizzato all’offerta di servizi
di comunicazione elettronica, per l’area di estensione geografica in
considerazione.
In caso di eventuali parità l’ordine viene definito attraverso
il sorteggio. L’assegnazione dei diritti d’uso avviene al valore minimo
maggiorato dell’eventuale rilancio.
5. In caso di ulteriori frequenze non assegnate la procedura di cui al
comma 1 può essere ripetuta.
CAPO III
Obblighi associati ai diritti d’uso
Art. 7
(Contributi)
1. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dell’offerta prodotta
al termine delle procedure di cui all’art. 5 e all’art. 6, per il blocco
di frequenze e l’area di estensione geografica relativa, a titolo di contributo
per la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio secondo quanto
previsto all’art. 35, comma 1, del Codice, secondo le modalità
specificate nel bando di gara.
2. Il valore minimo previsto per le procedure di assegnazione di cui
ai precedenti art. 5 e 6, è determinato, per ciascun diritto d’uso
e ciascuna area di estensione geografica, tenendo conto della larghezza
di banda definita per i diritti d’uso, sulla base dei criteri di seguito
elencati:
a. in misura proporzionale alla quantità di spettro del diritto;
b. in misura proporzionale alla popolazione potenzialmente servibile
in ciascuna area di estensione geografica;
c. in misura proporzionale al prodotto interno lordo della relativa
area di estensione geografica;
d. mediante l’uso di un fattore di riduzione che tiene conto delle
eventuali limitazioni dovute alla esistenza dei servizi ad utilizzo
primario della Difesa nell’area di estensione geografica.
3. Gli aggiudicatari sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi
di cui all’art. 34 del Codice, in relazione ai necessari titoli autorizzatori
per i servizi oggetto del presente provvedimento, nonché degli
altri eventuali contributi per la concessione di diritti d’uso dei numeri
o dei diritti di installare infrastrutture di cui all’art. 35 del Codice.
4. Gli eventuali oneri derivanti dalla predisposizione ed effettuazione
della procedura di assegnazione dei diritti d’uso sono posti a carico
del complesso degli introiti derivanti dalle offerte aggiudicatarie.
Art. 8
(Condizioni per l’utilizzo efficiente delle frequenze)
1. L’aggiudicatario può utilizzare il blocco di frequenze accoppiato
di cui al diritto d’uso assegnato sia in modalità FDD che in modalità
TDD. Non sono previsti canali di guardia esterni tra i blocchi di frequenze
in gara e pertanto l’aggiudicatario deve assicurare il rispetto delle
norme tecniche riguardanti le emissioni (Maximum EIRP e Block Edge Mask)
previste dalla Raccomandazione n. ECC/REC(04)05. Gli operatori che utilizzano
blocchi adiacenti nella stessa area di estensione geografica possono,
in fase successiva, concordare differenti modalità di coordinamento,
pur di non causare interferenze ad altri utilizzatori dello spettro, nel
rispetto delle norme vigenti in tema di emissioni elettromagnetiche.
2. Fatto salvo quanto previsto in termini di obblighi dell’aggiudicatario,
gli aggiudicatari dei blocchi possono chiedere, di mutuo accordo prima
del rilascio dei diritti d’uso, di scambiare tra loro porzioni contigue
di spettro accoppiato, della stessa dimensione e nella stessa area di
estensione geografica, al fine di ottenere il diritto d’uso di porzioni
di spettro contigue di ampiezza maggiore per l’utilizzo in modalità
TDD, ovvero di scambiare tra loro interi blocchi aggiudicati al fine di
ottenere l’utilizzo di blocchi di spettro omologhi in aree geografiche
confinanti. Tale facoltà può essere esercitata previa autorizzazione
del Ministero delle comunicazioni e sentito il parere dell’Autorità,
durante il periodo di validità dei diritti d’uso.
3. Gli aggiudicatari che operano in prossimità del confine dello
Stato sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento stabilite
dagli accordi transfrontalieri. Agli aggiudicatari che operano in prossimità
del confine di un area di estensione geografica può essere imposto
all’atto del rilascio del diritto d’uso, o successivamente in caso di
esistenza di interferenze nocive, l’obbligo che il PFD prodotto sia dai
terminali d’utente sia dalle stazioni base della propria infrastruttura
non superi livelli prestabiliti (di norma -122 dBW/(MHz * m2))
al confine. Ove necessario la definizione del PFD viene effettuata utilizzando
la procedura di cui alla Raccomandazione n. ECC/REC/(04)05 e ove applicabile
la Raccomandazione n. 100 della CEPT. Fatte salve le norme relative al
coordinamento internazionale, in ogni caso gli aggiudicatari che intendono
posizionare stazioni base in una fascia inferiore a 7,5 km di distanza
dal confine dell’area di estensione geografica, qualora l’applicazione
delle norme tecniche prima richiamate non garantisse la protezione dalle
interferenze nocive, devono assicurare il coordinamento e/o l’adozione
di specifiche tecniche di mitigazione con l'operatore o gli operatori
che utilizzano le medesime bande nelle aree di estensione geografica confinanti.
4. Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee ad
evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico
autorizzati. Per l’effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto
delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica,
ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei valori
limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica,
provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti
ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
In particolare gli aggiudicatari che intendono utilizzare il proprio blocco
di frequenze in modalità TDD devono assicurare il coordinamento
e/o l’adozione di specifiche tecniche di mitigazione con gli utilizzatori
dei blocchi adiacenti, siano essi utilizzatori in modalità TDD
che FDD, secondo le best practices suggerite dagli standard e dalle
raccomandazioni europee. In caso di persistenza di interferenze nocive
può essere tra l’altro imposta, dal Ministero delle comunicazioni,
la sincronizzazione delle reti che operano in blocchi adiacenti.
5. Al fine di consentire l’opportuno coordinamento, gli aggiudicatari
sono tenuti a rendere disponibili agli altri aggiudicatari, sulla base
di una motivata richiesta ed a condizione di reciprocità, le caratteristiche
tecniche e la locazione geografica degli impianti installati. In caso
di colocazione di impianti gli aggiudicatari sono tenuti ad adottare le
best practices di site engineering suggerite dalla letteratura
tecnica.
6. Gli aggiudicatari sono tenuti a garantire la protezione dalle interferenze
alle installazioni primarie della Difesa esistenti nel territorio di validità
del proprio diritto d’uso, per la durata stabilita dal piano dei blocchi
di frequenza in gara, e non possono pretendere protezione da questi.
Art. 9
(Obblighi degli aggiudicatari)
1. Il Ministero delle comunicazioni suddivide in tre elenchi i comuni
di ciascuna provincia inclusa nell’area di estensione geografica pertinente
sulla base della popolazione residente e della presenza, in ciascun territorio
comunale, della copertura di reti mobili di terza generazione (3G). A
ciascuno degli impianti BWA realizzati nei comuni presenti nei tre elenchi
è assegnato il punteggio indicato nel seguito:
a. comuni con popolazione minore di 15.000 abitanti che risultano privi
di copertura 3G: 15 punti ad impianto BWA, fino ad un massimo di 15
punti per ciascun comune;
b. comuni con popolazione maggiore di 15.000 abitanti che risultano
privi di copertura 3G: 10 punti ad impianto BWA, fino ad un massimo
di 20 punti per ciascun comune;
c. rimanenti comuni: 5 punti ad impianto BWA, fino ad un massimo di
30 punti per ciascun comune.
La copertura 3G è verificata secondo le modalità stabilite
nel bando di gara.
2. Il singolo aggiudicatario, nella istallazione ed esercizio della propria
rete BWA, deve assicurare, per ogni provincia di ciascuna area di estensione
geografica pertinente ed entro 30 mesi dal rilascio del relativo diritto
d’uso, il raggiungimento di almeno 60 punti, ottenuti scegliendo autonomamente
i territori comunali da coprire e sommando il punteggio relativo agli
impianti BWA realizzati in ciascuno di essi, individuato sulla base dell’appartenenza
ad uno dei tre elenchi. I predetti elenchi possono essere aggiornati dal
Ministero delle comunicazioni entro 24 mesi dal termine delle procedure,
ove necessario.
3. Un impianto BWA si intende realizzato mediante la messa in servizio
di una Central Station, connessa ad una rete di trasporto, e l’avvio del
servizio commerciale al pubblico, utilizzando le frequenze attribuite.
4. Gli aggiudicatari rendono noto al pubblico, secondo le modalità
stabilite nel bando di gara, il piano di copertura per l’assolvimento
degli obblighi di cui al precedente comma 2 prima del rilascio del relativo
diritto d’uso. Il predetto piano può essere modificato successivamente,
su richiesta dell’aggiudicatario, anche con riguardo agli eventuali aggiornamenti
di cui al medesimo comma 2, nel rispetto degli obblighi previsti, previa
notifica al Ministero delle comunicazioni. Ai fini di verifica, gli aggiudicatari
trasmettono al Ministero delle comunicazioni, con cadenza annuale, lo
stato di avanzamento dei piani di copertura relativi a ciascun diritto
d’uso assegnato.
5. Ferma restando la responsabilità principale dell’aggiudicatario
in ordine al rispetto degli obblighi connessi alla titolarità del
diritto d’uso, gli aggiudicatari possono assolvere gli obblighi di cui
al comma 2 direttamente ovvero mediante soggetti terzi in possesso delle
idonee autorizzazioni per l’offerta di reti e servizi di comunicazione
elettronica sulla base di accordi commerciali di utilizzo dei diritti
d’uso delle frequenze, su base provinciale o pluriprovinciale, nell’ambito
dell’area di estensione geografica rilevante. Tali accordi, realizzati
sulla base di criteri di equità e non discriminazione, sono notificati
all’Autorità ed al Ministero delle comunicazioni.
6. Il livello di copertura di cui al comma 2 deve essere mantenuto per
tutta la durata del rispettivo diritto d’uso, anche con riguardo a possibili
modifiche delle aree dei comuni.
7. Gli aggiudicatari che, dopo il termine di 30 mesi dal rilascio del
diritto d’uso ovvero dall’effettiva disponibilità delle frequenze,
non utilizzano direttamente o indirettamente, salvo impedimenti non derivanti
dagli aggiudicatari stessi, le frequenze assegnate per l’offerta al pubblico
dei servizi di broadband wireless access nei territori comunali
diversi da quelli individuati nel piano di copertura di cui al precedente
comma 4, sono tenuti a soddisfare, sulla base di negoziazione commerciale
ed a condizioni eque e non discriminatorie, ogni ragionevole richiesta
di accesso alle frequenze stesse.
8. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso
di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d’uso delle frequenze,
agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di cui al presente
articolo può essere disposta la revoca del diritto d’uso nelle
aree di estensione geografica interessate ed è immediatamente inibito
l’uso delle frequenze assegnate. Nel caso l’obbligo di cui al comma 2
non venga rispettato per più del 40% di quanto previsto per la
pertinente area di estensione geografica, è disposta la revoca
del diritto d’uso per la medesima area. In caso di revoca nessun rimborso
è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative
frequenze potranno essere riassegnate.
9. Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano già
in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in
materia di offerta di servizi di comunicazione elettronica, ed a rispettarne
i relativi obblighi. In particolare per l’utilizzo delle frequenze sono
tenuti al rispetto delle specifiche disposizioni previste dal Codice e
dalle altre leggi in materia.
10. Gli aggiudicatari debbono conservare in un apposito registro i dati
relativi all’ubicazione delle installazioni di apparati utente in postazione
fissa.
11. Ai fini dell’installazione o dell’esercizio di stazioni ricetrasmittenti
negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù,
l’aggiudicatario è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare
di competenza dell’Ente nazionale per l’aviazione civile relativamente
agli aspetti di sicurezza aeronautici.
Art. 10
(Uso degli apparati e approvazione delle interfacce)
1. L’aggiudicatario è tenuto ad utilizzare apparati conformi agli
standard ed alle norme tecniche previsti dal vigente Piano Nazionale di
Ripartizione delle Frequenze, ovvero ad essi equivalenti e compatibili.
In ogni caso l’aggiudicatario che adoperi apparati dichiarati compatibili,
fermi restando gli obblighi previsti, si impegna a non causare interferenze
nocive agli altri sistemi autorizzati.
2. Gli apparati utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dalla
direttiva n. 1999/5/CE.
3. Le specifiche tecniche delle interfacce dei sistemi utilizzati dagli
aggiudicatari, qualora non già pubbliche, devono essere pubblicate
in maniera esatta ed adeguata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, ai sensi di quanto previsto all’art. 4 della direttiva n. 1999/5/CE.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 11
(Disposizioni finali)
1. L’Autorità si riserva di adeguare il contenuto del presente
provvedimento in relazione ad eventuali Raccomandazioni o Decisioni della
Commissione europea in materia, ovvero in relazione all’adeguamento del
quadro regolatorio di settore.
2. L’assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento non
dà titolo per l’attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori frequenze,
né nelle bande oggetto del presente provvedimento né in
altre bande. Gli eventuali soggetti terzi di cui all’art. 9, comma 5,
non maturano diritti all’assegnazione delle frequenze di cui abbiano l’uso.
3. Alle controversie tra operatori che possono sorgere in applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 9, commi 5 e 7, del presente regolamento
si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 11, della legge
n. 249/97. Rimangono ferme le norme in merito alla risoluzione delle altre
controversie.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web
dell’Autorità.
Roma, 9 maggio 2007
| |
IL PRESIDENTE |
| |
Corrado Calabrò
|
| IL COMMISSARIO RELATORE |
IL COMMISSARIO RELATORE |
| Giancarlo Innocenzi Botti
|
Michele Lauria
|
| per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE |
|
| Roberto Viola |
|
|