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Contenzioso tra operatori

 

Delibera n. 20/06/CIR

Definizione della controversia Telecom Italia S.p.A./ Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Pubblicata su questo Sito in data 20/06/06


L’Autorità

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 30 maggio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249 "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la delibera n.148/01/CONS, "Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 aprile 2001, n. 85;

VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Autorità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2006, n. 25;

VISTA l’istanza del 7 luglio 2004 con la quale la Telecom Italia S.p.A. ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della controversia in essere con la Wind Telecomunicazioni S.p.A. inerente la definizione dei prezzi per i servizi di terminazione inversa su rete fissa Wind per traffico voce verso numerazioni geografiche e per traffico verso numerazioni internet, dell’operatore Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA la nota del 21 luglio 2004, prot. n. U/06572/04/NA, con la quale il Dipartimento Garanzie e Contenzioso ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

UDITE le parti in contraddittorio in data 2 settembre 2004;

VISTA la nota della Telecom Italia S.p.A. dell’ 11 novembre 2005, registrata al protocollo dell’Autorità al n. 23642/NA di pari data, con la quale la predetta società rinunciava all’istanza del 7 luglio 2004;

VISTA la nota di Wind Telecomunicazioni S.p.A. del 2 maggio 2006 con la quale la società prende atto della rinuncia di Telecom Italia all’istanza del 7 luglio 2004;

RITENUTO, in ragione di tale rinuncia, venuto meno il presupposto a fondamento di un eventuale intervento di quest’Autorità a definizione della controversia, così come instaurata mediante l’atto introduttivo di Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la proposta della Direzione Reti e Servizi di comunicazione elettronica;

UDITA la relazione del Commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento.

Dichiara

Il non luogo a provvedere in merito all’istanza presentata dalla TELECOM ITALIA S.p.A., citata in premessa, per la definizione della controversia in essere con la Wind Telecomunicazioni S.p.A. inerente la definizione dei prezzi per i servizi di terminazione inversa di fonia ed internet su rete dell’operatore Wind Telecomunicazioni.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 30 maggio 2006

 

IL COMMISSARIO RELATORE

IL PRESIDENTE

Enzo Savarese

 

Corrado Calabrò