NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del
30 maggio 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249
"Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo",
in particolare l’art.1, comma 6, lettera
a), n.14;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTO il decreto legislativo
1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la delibera n.148/01/CONS,
"Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie
tra organismi di telecomunicazioni", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 aprile 2001, n. 85;
VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato
con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato
con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre
2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione
e di funzionamento dell’Autorità", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2006, n. 11,
come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio
2006, n. 25;
VISTA l’istanza del 7 luglio 2004 con la quale la Telecom Italia
S.p.A. ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell’art. 23 del Codice
delle comunicazioni elettroniche, della controversia in essere con la
Wind Telecomunicazioni S.p.A. inerente la definizione dei prezzi per
i servizi di terminazione inversa su rete fissa Wind per traffico voce
verso numerazioni geografiche e per traffico verso numerazioni internet,
dell’operatore Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
VISTA la nota del 21 luglio 2004, prot. n. U/06572/04/NA, con la quale
il Dipartimento Garanzie e Contenzioso ha comunicato alle parti, ai
sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l’avvio
di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita
controversia;
UDITE le parti in contraddittorio in data 2 settembre 2004;
VISTA la nota della Telecom Italia S.p.A. dell’ 11 novembre 2005, registrata
al protocollo dell’Autorità al n. 23642/NA di pari data, con
la quale la predetta società rinunciava all’istanza del 7 luglio
2004;
VISTA la nota di Wind Telecomunicazioni S.p.A. del 2 maggio 2006 con
la quale la società prende atto della rinuncia di Telecom Italia
all’istanza del 7 luglio 2004;
RITENUTO, in ragione di tale rinuncia, venuto meno il presupposto a
fondamento di un eventuale intervento di quest’Autorità a definizione
della controversia, così come instaurata mediante l’atto introduttivo
di Telecom Italia S.p.A.;
VISTA la proposta della Direzione Reti e Servizi di comunicazione elettronica;
UDITA la relazione del Commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi
dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione
ed il funzionamento.
Il non luogo a provvedere in merito all’istanza presentata dalla TELECOM
ITALIA S.p.A., citata in premessa, per la definizione della controversia
in essere con la Wind Telecomunicazioni S.p.A. inerente la definizione
dei prezzi per i servizi di terminazione inversa di fonia ed internet
su rete dell’operatore Wind Telecomunicazioni.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul
sito web dell’Autorità.
Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034
e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso
il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.