L’AUTORITA’
NELLA riunione del Consiglio del 26 giugno 2003, ed in particolare
nella sua prosecuzione del 27 giugno 2003;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
di istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo,
e in particolare l’articolo 2, concernente
il divieto di posizioni dominanti;
VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni
dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera
del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;
VISTA la propria delibera n. 365/00/CONS
del 13 giugno 2000, recante "Accertamento della sussistenza
di posizioni dominanti ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge n.
249/97", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 163 del 14 luglio 2000;
VISTA la propria delibera n. 13/03/CONS
del 9 gennaio 2003, recante "Conclusione dell’analisi della
distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio
1998-2000, avviata ai sensi della delibera 212/02/CONS", pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 del 7 febbraio
2003;
VISTA la propria delibera n. 14/03/CONS
del 9 gennaio 2003 recante "Avvio del procedimento finalizzato
alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo
ai sensi dell’articolo 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31
del 7 febbraio 2003;
VISTA la delibera n. 201/03/CONS,
del 4 giugno 2003, con la quale è stata disposta la proroga di
30 giorni del procedimento;
VISTA la delibera n. 202/03/CONS,
del 4 giugno 2003, con la quale è stata disposta la chiusura
dell’attività istruttoria;
VISTA la delibera n. 207/03/CONS,
del 11 giugno 2003, con la quale è stata rigettata l’istanza
di riservatezza presentata da RAI S.p.A.;
VISTA la delibera n. 208/03/CONS,
del 11 giugno 2003, recante proroga del termine per la presentazione
delle memorie conclusive;
VISTA la delibera n. 223/03/CONS, del 24 giugno 2003, con la quale
è stata rigettata la richiesta di proroga presentata dalla società
Centro Europa 7 S.r.l.;
VISTA la delibera n. 224/03/CONS, del 24 giugno 2003, con la quale
è stata rigettata la richiesta di proroga presentata dalla società
Publitalia’80 S.p.A.;
VISTA la delibera n. 225/03/CONS, del 24 giugno 2003, con la quale
è stata rigettata la richiesta di proroga presentata dalla società
R.T.I. S.p.A.;
VISTE le risultanze istruttorie, notificate alle parti interessate
dal responsabile del procedimento, in data 6 giugno 2003;
VISTI gli atti del procedimento;
AUDITE le parti del procedimento, in data 19 giugno 2003;
CONSIDERATO quanto segue:
SOMMARIO
1.1 La notifica della delibera n. 14/03/CONS
1.2 I termini del procedimento
1.3 Partecipazione all’istruttoria
1.4 L’accesso agli atti
1.5 Le richieste di informazioni
1.6 Le audizioni nella fase istruttoria
1.7 La chiusura dell’attività istruttoria
1.8 L’audizione conclusiva
2.1 R.T.I. S.p.A.
2.2 Publitalia’80 S.p.A.
2.3 Sipra S.p.A.
2.4 RAI S.p.A.
2.5 Rete A S.r.l.
2.6 Centro Europa 7 S.r.l.
3.1 L’art. 2, comma 7: la presunzione di posizione
dominante
3.2 L’art. 2, comma 9: il criterio dello sviluppo
spontaneo
3.3 L’art. 2 comma 8: la definizione del concetto
di risorse
3.4 Applicabilità del concetto di Unità
Economica
3.5 Valutazione del canone RAI
3.6 Tendenze evolutive dei mercati
4.1 Le concessioni
4.2 Valutazioni concernenti gli indici d’ascolto
1. Le fasi del procedimento
1.1 La notifica della delibera n. 14/03/CONS
Con delibera n. 14/03/CONS del 9 gennaio 2003 il Consiglio dell’Autorità
ha disposto l’avvio di un’istruttoria finalizzata alla verifica della
sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell’articolo
2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (di seguito la Legge).
L’art. 1, comma 1, della delibera n. 14/03/CONS dispone l’avvio del procedimento
nei confronti delle imprese RAI S.p.A. (di seguito RAI), S.I.P.R.A. S.p.A.
(di seguito Sipra), R.T.I. S.p.A. (di seguito RTI), Publitalia’80 S.p.A.
(di seguito Publitalia) e Mediaset S.p.A. (di seguito Mediaset). Sul piano
procedurale le notifiche sono state effettuate in data 7 febbraio 2003
ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia di costituzione
e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni
(di seguito Regolamento), approvato con delibera n. 26/99.
Al fine di consentire la partecipazione al procedimento alle altre emittenti
nazionali o locali, alle emittenti titolari di autorizzazione alla diffusione
satellitare o via cavo, alle concessionarie di pubblicità, nonché
agli altri portatori di interessi pubblici o privati la delibera n. 14/03/CONS
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 in data 7 febbraio
2003.
1.2 I termini del procedimento
L’art. 1, comma 5, della delibera n. 14/03/CONS dispone che i termini
del procedimento decorrano dalla data di notifica della delibera. Al fine
di evitare ogni possibile incertezza le notifiche ai cinque soggetti interessati
e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono avvenute contestualmente.
Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Regolamento il procedimento "non
può eccedere i centoventi giorni". Pertanto il procedimento
avrebbe dovuto concludersi il 7 giugno u.s. Il medesimo articolo 4, comma
5 prevede inoltre che: "Il termine di conclusione del procedimento
[…] può essere prorogato fino a centoventi giorni una sola volta
con provvedimento motivato del Consiglio".
In considerazione delle richieste di informazioni che sono state inviate
nel corso dell’istruttoria al Ministero delle comunicazioni ed alla società
Auditel S.r.l. (di seguito Auditel) al fine di acquisire elementi rilevanti
ai fini del procedimento, nonché in relazione alle documentazioni
depositate dai soggetti notificati nel corso dell’istruttoria ed alle
nuove problematiche interpretative sollevate dagli operatori nell’imminenza
del termine di scadenza dell’istruttoria, il Consiglio nella riunione
del 4 Giugno 2003, con delibera n. 201/03/CONS, ha disposto una proroga
di 30 giorni del termine di conclusione del procedimento.
In data 16 giugno 2003, le società RTI e Publitalia’80 hanno formulato
richiesta di proroga del procedimento ai sensi dell’art. 15, comma 4,
del Regolamento.
La motivazione della richiesta di proroga risiede nella "complessità
delle tematiche dibattute nel corso dell’istruttoria" e nella
"la copiosità della documentazione prodotta dalle parti del
procedimento", documentazione che, peraltro -proseguono le esponenti
- si è "potuto conoscere soltanto pochi giorni prima del
termine fissato per la presentazione delle memorie conclusive".
Ciò in ragione del fatto che gli altri soggetti intervenuti nel
procedimento hanno partecipato al contraddittorio in una fase successiva
rispetto alle ricorrenti, le quali pertanto hanno effettuato l’accesso
ai relativi atti solo nella parte finale dell’istruttoria. In forza di
queste motivazioni le società richiedono: "un congruo termine
di proroga del procedimento". In caso di diniego le esponenti
affermano si determinerebbe una violazione del principio del contraddittorio.
Ciò premesso, sul piano procedurale si osserva che l’art. 15,
comma 4, del regolamento di cui alla delibera 26/99, dispone che i soggetti
ai quali vengono trasmesse le risultanze istruttorie: "possono,
entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze
istruttorie, presentare istanza motivata per la proroga del termine di
conclusione del procedimento.
Le istanze sono state rigettate perché, dal punto di vista sostanziale,
non si sono ravvisate lesioni del contraddittorio o del diritto di difesa
delle parti istanti.
Le società hanno comunque trasmesso le proprie memorie conclusive,
in data 17 giugno u.s., secondo quanto previsto dalle disposizioni della
delibera n. 208/03/CONS.
Alla luce di quanto rilevato, le richieste di proroga del procedimento
presentate da RTI e Publitalia non sono state accolte.
In data 16 giugno 2003, anche la società Centro Europa 7 S.r.l.
(di seguito Centro Europa 7), intervenuta nel procedimento in oggetto,
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento, ha formulato,
nell’ambito della sua memoria conclusiva, richiesta di proroga del procedimento
ai sensi dell’art. 15, comma 4, del suddetto Regolamento.
La motivazione dell’istanza di proroga risiede in presunte lacune del
procedimento svolto dall’Autorità, con la richiesta, rivolta a
quest’ultima, di effettuare una più approfondita analisi sulle
dinamiche concorrenziali proprie del mercato pubblicitario anche attraverso:
"l’acquisizione dei contratti tipo di Publitalia, dei contratti
sottoscritti con grandi utenti e le grandi agenzie onde evidenziare con
l’acquisizione di prove positive e tangibili, le pratiche che mortificano
la concorrenza" .
Anche tale richiesta di proroga non ha trovato accoglimento.
1.3 Partecipazione all’istruttoria
Partecipano all’istruttoria, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett.
a) del Regolamento, le società RAI, Sipra, RTI, Publitalia e Mediaset.
La società Centro Europa 7 e la società Rete A S.r.l.
(di seguito Rete A) hanno presentato richiesta di partecipazione al procedimento
in qualità di soggetti interessati ex art. 5, comma 1, lett. b)
del Regolamento. Le richieste di partecipazione al procedimento sono state
accolte.
1.4 L’accesso agli atti
I soggetti notificati sono stati invitati, ai sensi dell’art. 6, comma
3, del Regolamento a formulare le proprie osservazioni sui documenti acquisiti
o formati dall’Autorità in data anteriore a quella di notifica
del provvedimento di avvio d’istruttoria.
L’Autorità ha ricevuto richieste di accesso agli atti da parte
di tutti i soggetti notificati, ad eccezione di Mediaset. Gli accessi
si sono svolti in data 27 marzo u.s.. Oggetto dell’accesso sono stati
gli atti di cui al procedimento istruttorio aperto con delibera 212/02/CONS
e chiuso con delibera n. 13/03/CONS e gli atti del procedimento di cui
alla delibera n. 14/03/CONS.
RTI e Publitalia hanno espresso le loro considerazioni al riguardo con
due memorie presentate il 9 aprile 2003. Le tesi esposte nelle memorie
sono state poi approfondite e discusse in sede di audizione.
RAI e Sipra hanno richiesto nuovamente di avere accesso agli atti del
procedimento e gli accessi si sono svolti, rispettivamente, in data 29
e 30 aprile 2003.
Anche i soggetti intervenuti ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b)
del Regolamento hanno formulato richieste di accesso agli atti. In particolare
Rete A ha svolto il proprio accesso in data 15 maggio u.s., mentre l’accesso
agli atti di Centro Europa 7 si è svolto in data 20 maggio 2003.
In seguito alla comunicazione delle risultanze istruttorie i soggetti
RTI, RAI e Publitalia hanno nuovamente formulato richiesta di accesso
agli atti; tali accessi si sono svolti il 12 giugno 2003.
Le memorie conclusive sono state trasmesse dagli operatori nei giorni
16 e 17 giugno 2003, in seguito alla loro ricezione i soggetti partecipanti
al procedimento sono stati invitati a prendere visione ed estrarre copia
delle stesse.
1.5 Le audizioni
In data 3 aprile u.s. hanno formulato richiesta di audizione i soggetti
RTI e Publitalia. Le due società sono state ascoltate congiuntamente
in audizione il giorno 17 aprile 2003. Mediaset non ha formulato richiesta
di audizione.
RAI e Sipra hanno formulato successivamente richiesta di audizione, che
si è svolta per entrambe il 15 maggio 2003. Lo stesso giorno si
è svolta anche l’audizione della società Rete A.
E’ stata, inoltre, convocata in audizione per il giorno 18 aprile 2003,
ai sensi dell’art. 7, comma 5 del Regolamento, la società Auditel
al fine di consentire all’Autorità di acquisire informazioni circa
gli indici d’ascolto delle emittenti nazionali e locali.
In data 26 maggio, infine, è stata audita la società Centro
Europa 7.
Ad eccezione di Mediaset, tutti i soggetti intervenuti al procedimento
ai sensi dell’art. 5, comma 1, hanno depositato memorie.
1.6 Le richieste di informazioni
In data 21 marzo 2003, è stata trasmessa al Ministero delle
comunicazioni (Direzione generale Concessioni ed Autorizzazioni) una richiesta
di informazioni volta a individuare il numero di soggetti effettivamente
operanti sul territorio nazionale nel corso del triennio 1998-2000. A
tal fine si è richiesto alla DGCA di fornire l’elenco delle emittenti
televisive in ambito nazionale operanti, in ciascun anno oggetto di analisi,
in base a provvedimenti di diversa natura, quali concessioni, autorizzazioni
ed altri provvedimenti di natura giurisdizionale; si è inoltre
richiesto di conoscere anche il numero complessivo delle emittenti che
operavano nel mercato delle trasmissioni televisive in ambito locale.
La richiesta di informazioni è stata evasa dal Ministero in data
13 maggio u.s.
In data 29 aprile 2003, è stata inviata una richiesta di informazioni
alla società Auditel concernente i dati sugli indici di ascolto
e di diffusione delle diverse forme di televisione (nazionale, locale,
analogico, digitale, in chiaro, a pagamento). La richiesta si inquadra
nell’ambito degli approfondimenti concernenti i profili di concorrenza
e di pluralismo del settore televisivo. La richiesta è stata riscontrata
da Auditel in data 13 maggio u.s.
1.7 La chiusura dell’attività istruttoria
La delibera n. 202/03/CONS, del 4 giugno 2003, ha stabilito la chiusura
dell’attività istruttoria relativa al procedimento aperto con delibera
n. 14/03/CONS. Nel disporre la conclusione della fase istruttoria, la
delibera ha altresì fissato per il giorno 16 giugno 2003 il termine
perentorio per la presentazione di eventuali osservazioni e memorie conclusive.
Successivamente, in data 6 giugno u.s., in conformità a quanto
previsto dall’art. 15 del Regolamento, sono state notificate ai soggetti
intervenuti nel procedimento, ai sensi dell’art. 5 comma 1, del suddetto
Regolamento, le risultanze istruttorie.
In data 10 giugno 2003, la società RAI ha formulato istanza di
proroga del termine di presentazione della memoria conclusiva fino al
giorno 18 giugno 2003. La motivazione dell’istanza di proroga consisteva
nel fatto che le risultanze istruttorie erano state notificate a ridosso
della pausa del fine settimana e di conseguenza la società aveva
potuto avviare l’esame dalle risultanze istruttorie solo a partire da
lunedì 9 giugno.
L’istanza della società è stata accolta parzialmente ed
il termine per la presentazione delle memorie conclusive è stato
prorogato fino al giorno 17 giugno 2003, con delibera n. 208/03/CONS dell’11
giugno 2003. Tale termine è stato previsto al fine di garantire
ai soggetti partecipanti al procedimento un più ampio diritto alla
difesa e, parallelamente, per garantire all’Autorità la possibilità
di esaminare le memorie conclusive prima dell’audizione.
1.8 L’audizione conclusiva
In data 19 giugno u.s. si è svolta l’audizione conclusiva, innanzi
al Consiglio, e hanno partecipato le società RAI, Sipra, RTI, Publitalia’80
e Rete A. Nel corso dell’audizione le parti intervenute hanno illustrato
al Consiglio le proprie posizioni in ordine alle problematiche già
oggetto di analisi e di contraddittorio nel corso del procedimento istruttorio.
2. Lo sviluppo del contraddittorio
Come noto, il procedimento istruttorio in oggetto è stato aperto
ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 249/97, e si è svolto
nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio. I soggetti notificati
ed intervenuti nell’ambito del procedimento sono stati messi in condizione,
per tutto il corso del procedimento, di esercitare i loro diritti mediante
l’accesso agli atti, la presentazione di memorie e le audizioni.
Qui di seguito si svolge una sintesi delle deduzioni formulate dagli
operatori, intervenuti nel procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1
del Regolamento.
2.1 RTI
Il primo aspetto messo in rilievo da RTI afferisce all’interpretazione
dell’art. 2, comma 8, lett. a) della legge n. 249/97. In particolare,
la Società si sofferma sulla definizione dei concetti di "proventi"
e "risorse", sostenendo che fra i due concetti esiste
in primo luogo una differenza di tipo qualitativo, data dal fatto che
i proventi sono ricavi di competenza delle imprese che operano nel settore,
mentre le risorse sono i costi complessivi sostenuti degli utenti del
mercato televisivo. La differenza di tipo qualitativo determina una differenza
di tipo quantitativo, che si sostanzia nel risultato che i proventi sono
sempre inferiori alle risorse.
La Società, nella propria memoria, definisce come segue il concetto
di risorse: "la nozione di risorse esprime l’ammontare complessivo
della spesa destinata ai mercati di riferimento; mentre la nozione di
proventi esprime la quota di tale grandezza destinata in via definitiva
a ciascuna delle imprese che competono su ognuno dei mercati in considerazione
e da esse percepita e percepienda. Il modo corretto di misurare il volume
complessivo delle risorse consiste, dunque, nella quantificazione della
spesa degli utenti del mercato televisivo. Il calcolo della spesa globale
degli utenti fa si che non si possa prescindere ad esempio, dall’inclusione
nel monte risorse del canone lordo, comprensivo cioè della quota
spettante all’Erario e dell’IVA, degli abbonamenti al lordo di IVA a carico
delle persone fisiche delle spese degli inserzionisti pubblicitari al
lordo delle commissioni d’agenzia" [memoria RTI – 9 aprile 2003]
La Società traduce l’interpretazione giuridica del concetto di
risorse in termini quantitativi, producendo uno studio dell’Istituto di
Economia dei Media (datato marzo 2003), in cui viene stimata la spesa
di comunicazione in Italia dal 1998 al 2002. Lo studio quantifica il valore
delle risorse considerando il canone RAI al lordo dell’IVA e della quota
spettante all’erario, la spesa degli utenti in acquisto di servizi di
televisione a pagamento a lordo dell’IVA e misurando la spesa degli inserzionisti
al lordo delle commissioni delle agenzie d’intermediazione. Questo approccio
metodologico determina un stima del valore del mercato superiore rispetto
a quella espressa dall’Autorità con delibera n. 13/03/CONS. Ne
deriva che in termini di quote di mercato, RTI risulta al di sotto della
soglia di cui all’art. 2, comma 8, lett. a) della legge n. 249/97 in ciascun
anno oggetto di analisi. La Società ribadisce anche la significatività
dell’analisi dei trend di raccolta di risorse negli anni 1998-2000,
i quali mostrano un andamento decrescente della quota di mercato di RTI.
La Società formula, inoltre, alcune considerazioni di diritto
in merito ai divieti previsti all’art. 2 della legge n. 249/97, i quali
vengono interpretati anche alla luce di una lettura delle conclusioni
della delibera n. 365/00/CONS che, secondo RTI, ha escluso la sussistenza
"di posizioni dominanti vietate pur avendo accertato che all’epoca
dei fatti oggetto di quell’istruttoria il limite del 30 per cento era
stato oltrepassato. Tale delibera costituisce, infatti, l’antecedente
logico ed economico delle decisioni future in materia di posizioni dominanti
del settore televisivo, nel senso che eventuali scostamenti da quanto
allora era stato accertato, se risultano anch’essi dovuti a sviluppo spontaneo,
non possono ritenersi illegittimi proprio perché coperti da detto
accertamento. Se risultassero scostamenti in peius, essi potrebbero diventare
oggetto di verifica, ed eventualmente di sanzioni da parte dell’Autorità,
soltanto qualora derivassero da intese o da concentrazioni, circostanza
che nella fattispecie è ben lungi dall’essersi concretizzata ed
oltretutto non è stata nemmeno prospettata."
In sintesi, RTI sostiene che l’Autorità con la decisione assunta
con delibera n. 365/00/CONS abbia legittimato in via definitiva l’assetto
di mercato rilevato al 1997 e pertanto oggi si possano prendere in considerazione
solo eventuali scostamenti che vadano nella direzione di una maggiore
concentrazione delle risorse del mercato. Tale maggiore concentrazione
delle risorse sarebbe in ogni caso sanzionabile solo ove realizzata attraverso
intese o concentrazioni, comunque lesive del pluralismo. Appare, dunque,
che la Società attribuisce alla clausola dello sviluppo spontaneo
prevista dall’art. 2, comma 9, della legge n. 249/97, il potere di derogare
permanentemente al superamento dei limiti di cui al comma 8 della Legge.
La Società infatti sostiene che "lo sviluppo spontaneo
dell’impresa non è richiamato dalla legge per legittimare transitoriamente
una posizione dominante, ma soltanto per giustificare al momento della
sua entrata in vigore il superamento dei limiti quantitativi in essa stabiliti.
Pertanto, il superamento dei limiti è compatibile con una posizione
di non dominanza sul mercato televisivo. D’altro canto, l’Autorità
nel citato provvedimento [delibera 365/00/CONS] ha si accertato
il superamento dei limiti, ma lo ha ricondotto all’espansione naturale
dell’impresa, tale da non determinare una posizione dominante vietata
e, dunque, lo ha considerato non lesivo della concorrenza, né del
pluralismo. A seguito di tale accertamento non può essere contestato
il mantenimento di una posizione dominante, dal momento che ne era stata
esclusa l’esistenza. Potrebbe essere eventualmente oggetto di specifica
contestazione soltanto la costituzione di una posizione dominante attraverso
il compimento di atti giuridici o comportamenti lesivi." [memoria
RTI – 9 aprile 2003]
Quanto ai temi del pluralismo, la società, riportando uno studio
del prof. A. Liberatore - Ordinario dell’Università degli Studi
di Firenze, rileva che fra il 1998 ed il 2002 vi sia stato un incremento
complessivo dell’offerta televisiva, soprattutto grazie al contributo
delle emittenti satellitari. Secondo la ricerca depositata dalla Società,
nell’anno 2002 ogni utente italiano riceve, in media, 28 canali. Sul tema
RTI conclude affermando che: "L’incremento dell’offerta televisiva,
oltre a smentire le preoccupazioni di una chiusura del mercato televisivo,
contribuisce ad escludere che si sia verificata alcuna riduzione del pluralismo."
Sul piano delle considerazioni di carattere generale la Società
ha poi sottolineato, in sede di audizione, la necessità di collocare
l’analisi delle risorse nell’ambito del contesto internazionale. L’analisi
comparata con i principali Paesi europei mostra infatti che i volumi di
raccolta di risorse pubblicitarie dei broadcasters italiani siano
comunque inferiori rispetto a quelli dei concorrenti dell’Unione Europea.
Nella memoria finale, nonché nel corso dell’audizione conclusiva,
la Società ha ribadito quanto espresso nel corso del procedimento
ed ha ulteriormente sviluppato alcune argomentazioni difensive. In particolare
si è soffermata sul concetto di presunzione di posizione dominante
sostenendo che il superamento delle soglie di cui all’art. 2, comma 8,
della Legge, non determini la costituzione di una posizione dominante.
2.2 Publitalia
Publitalia’80 ha contestato, in via preliminare, l’applicazione del concetto
di Unità Economica: "la deducente osserva che la legge
detta per le concessionarie di pubblicità, e comunque per i soggetti
che raccolgono pubblicità, disposizioni specifiche. Di conseguenza
l’interprete non può riferirsi ad un’unità economica comprendente
la società esercente nel settore televisivo e insieme la società
concessionaria. L’equiparazione del soggetto che raccoglie pubblicità
per una quota superiore alla metà del fatturato dell’emittente
al soggetto destinatario di concessione; l’imputazione, alla società
concessionaria di pubblicità che raccolga una quota di proventi
superiore al 50 per cento dei proventi pubblicitari di ciascun soggetto
titolare di concessione, dell’intero ammontare dei proventi stessi, costituiscono
correlazioni convenzionali che presuppongono la distinzione dei soggetti
operanti nel mercato dell’informazione televisiva nonché la distinta
valutazione delle attività svolte. Tali correlazioni ripugnano
all’unificazione delle imprese sul terreno economico."
A margine della critica sul concetto di Unità Economica, la Società
eccepisce anche l’imputazione dell’insieme dei ricavi da raccolta pubblicitaria
(quota della concessionaria più quota retrocessa all’emittente):
"L’imputazione di cui al comma 14 dell’art. 2 cit. ha l’effetto
di attribuire all’esponente gli stessi introiti della società esercente
ai fini della definizione di posizione dominante: non può avere
l’effetto di ascriverle la somma di tali introiti con le interessenze
dovute per la raccolta pubblicitaria, in ragione della presunta unità
economica. L’imputazione convenzionale comporta l’attribuzione alla concessionaria
della maggior somma tra gli introiti propri e gli introiti che convenzionalmente
le sono attribuiti; costituisce tuttavia un limite insuperabile, tale
da impedire qualunque altra finzione convenzionale in sede interpretativa
[…] La soluzione legislativa ha trovato espressione in prescrizioni distinte,
che non possono essere trascurate sulla base di una nozione incompatibile
con la distinzione dei ruoli nel mercato dell’informazione. Invero l’esponente
opera nel sottomercato della raccolta pubblicitaria, nel quale la concorrenza
non è limitata per effetto delle barriere all’ingresso conseguenti
alla scarsità di risorse alla necessità di un titolo abilitativo
accordabile nei limiti di un numero chiuso."
In merito alle considerazioni afferenti alla struttura del mercato
della raccolta pubblicitaria, la Società sostiene che si tratta
di un mercato concorrenziale con possibilità di ingresso di nuovi
operatori e con un numero significativo di concorrenti sul piano nazionale.
In un’ottica di sistema Publitalia’80 sostiene che la tutela della concorrenza
in questo mercato debba essere realizzata non attraverso l’applicazione
dell’art. 2 della legge n. 249/97, il cui fine principale è la
tutela del pluralismo, ma attraverso la disciplina generale a tutela del
concorrenza prevista nella legge n. 287/90.
Infine, la Società ha svolto alcune considerazioni afferenti alla
composizione delle risorse del mercato televisivo nel triennio oggetto
di analisi, sottolineando come il peso della risorsa pubblicitaria sia
in diminuzione a favore dei ricavi da vendita di abbonamenti. In altre
parole, la concessionaria sottolinea come l’affermazione del modello della
televisione a pagamento in prospettiva possa portare ad un maggiore equilibrio
fra le fonti di finanziamento del settore televisivo.
2.3 Sipra
Come esplicitato nel corso dell’audizione e nella relativa memoria depositata
agli atti, Sipra ritiene che l’Autorità abbia offerto una inesatta
interpretazione della disciplina vigente.
Il rilievo riguarda, in primis, l’utilizzo del concetto di "unità
economiche", già previsto dalla delibera n. 365/00/CONS.
Secondo Sipra, infatti, non sussisterebbe alcuna disposizione normativa
in base alla quale l’Autorità sia legittimata a cumulare le risorse
raccolte da due soggetti diversi (nella fattispecie Rai e Sipra), sia
pure appartenenti allo stesso gruppo ed operanti nello stesso settore.
Le soglie cui si fa riferimento, in altre parole, sarebbero indicate nell’articolo
2, comma 8, della legge n. 249/97 in maniera del tutto autonoma e distinta
per i diversi soggetti e mercati. Una siffatta interpretazione, che riferisce
l’analisi ai singoli operatori dei mercati indicati dalla norma, permetterebbe
a Sipra di mantenere, relativamente agli anni 1998-2000, su cui verte
l’istruttoria, una posizione consentita dalla legge in quanto ampiamente
al di sotto del limite di raccolta delle risorse del settore.
Ampliando il campo della propria analisi, Sipra contesta l’interpretazione
secondo cui il mero superamento delle soglie di cui al citato articolo
2, comma 8, della legge n. 249/97 configuri una posizione dominante vietata
tale da consentire all’Autorità di procedere all’adozione delle
misure previste dal comma 7. Tale comma, infatti, nell’indicare i poteri
esercitabili dall’Autorità, effettuerebbe un espresso rinvio al
comma 1, che a sua volta fa riferimento a "qualsiasi atto o comportamento
avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di
una posizione dominante". Al fine di verificare l’esistenza di
una posizione dominante punibile, dunque, l’Autorità dovrebbe dimostrare
che il soggetto in esame ha posto in essere, nel periodo storico di riferimento,
atti o comportamenti che abbiano determinato la costituzione di una posizione
dominante vietata, non rilevando, in tal senso, il mero sforamento delle
soglie. L’insussistenza di atti finalizzati alla costituzione di intese
o concentrazioni da parte di Sipra, dunque, dimostrerebbe la non applicabilità
dell’articolo 2 al soggetto. Ad ulteriore riprova di tale conclusione,
Sipra nota che i limiti di cui al comma 8 andrebbero valutati solo in
sede di rinnovo delle concessioni o autorizzazioni. Essi, pertanto, non
dovrebbero essere automaticamente applicati in sede di accertamento delle
posizioni dominanti.
L’applicabilità dei limiti di cui al comma 8, peraltro, secondo
Sipra, andrebbe valutata tenendo presente il successivo comma 9, che introduce
la "discriminante" dello sviluppo spontaneo. Poiché,
infatti, la norma non si occupa esplicitamente dell’ipotesi di superamento
delle soglie dovuto a sviluppo spontaneo in data successiva rispetto all’entrata
in vigore della legge n. 249/97, a pena di considerare illecito ciò
che invece è stato ritenuto lecito per il 1997, in assenza di intese
o concentrazioni poste in essere dal soggetto, non dovrebbe considerarsi
punibile ai sensi del comma 7 un soggetto che ha mantenuto le quote precedenti.
A conferma di quanto rilevato, Sipra richiama la sentenza del T.A.R. del
Lazio sez. II, del 9 maggio 2001, n. 4027.
Un ulteriore rilievo della società riguarda il periodo temporale
oggetto dell’istruttoria: poiché l’Autorità effettua le
proprie analisi in relazione alla situazione di mercato del triennio 1998-2000,
la concessionaria reputa illogico adottare misure deconcentrative che
rischierebbero di essere del tutto sproporzionate alla luce dei cambiamenti,
tra cui la recessione e l’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, che
hanno caratterizzato il settore dall’anno 2000 ad oggi.
Infine, in sede di audizione, è stato richiesto alla Società
di esplicitare la propria posizione in merito all’interpretazione ed all’eventuale
applicazione dei commi 14 e 15 dell’articolo 2 della legge n. 249/97.
In ottemperanza a tale richiesta, Sipra ha trasmesso una ulteriore memoria
in data 30 maggio 2003, nella quale si rileva quanto segue:
- il comma 14 prevede l’equiparazione, ai soli fini della definizione
di posizione dominante, del soggetto concessionario o autorizzato all’esercizio
dell’attività radiotelevisiva al soggetto che raccoglie pubblicità
per una quota superiore al 50% del fatturato dell’emittente. L’applicazione
della norma in esame, nota la Società, avrebbe senso soltanto
qualora l’emittente e la concessionaria di pubblicità fossero
soggetti formalmente distinti e non, come nel caso di Sipra, qualora
la concessionaria sia legata all’emittente da un rapporto di esclusiva
o faccia parte del medesimo gruppo societario;
- il comma 15 attribuisce convenzionalmente alla concessionaria di pubblicità
che raccoglie una quota superiore al 50% dei proventi derivanti da pubblicità,
sponsorizzazioni e televendite di soggetti concessionari o autorizzati,
l’intero ammontare degli stessi proventi raccolti dall’emittente. Anche
in questo caso - nota la Società - si tratterebbe di una disposizione
che non incide sulla posizione di Sipra, la cui quota nel mercato pubblicitario
radiotelevisivo è determinata esclusivamente dall’intero ammontare
di pubblicità raccolto per la RAI. L’ammontare delle risorse
di Sipra, in altre parole, coinciderebbe con l’intero ammontare delle
risorse pubblicitarie di RAI, a prescindere dall’applicazione del comma
15.
2.4. RAI
La posizione di RAI è stata riassunta, in prima istanza, nella
memoria del 14 maggio 2003 e rappresentata nel corso dell’audizione tenutasi
il successivo 15 maggio nella sede di Napoli dell’Autorità.
In via preliminare, la RAI analizza le delibere n. 365/00/CONS e n. 13/03/CONS,
reinterpretandone alcuni passaggi fondamentali, ed il quadro normativo
di riferimento. In tale contesto, si ipotizzano le possibili conseguenze
dell’adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 7 della legge n.
249/97, e si segnala l’illegittimità costituzionale di un’eventuale
obbligo, in danno della RAI, di dismissione o di recesso da quote di mercato,
che configurerebbe una vera e propria espropriazione senza prevederne
al contempo una adeguata remunerazione. Una tale ipotesi, rileva l’emittente,
non sarebbe contemplata dalla legge n. 249/97, che si limiterebbe a fotografare
la situazione esistente al momento della propria entrata in vigore ed
a prevedere che l’Autorità impedisca lo sviluppo, tramite nuove
intese o concentrazioni, di posizioni dominanti vietate, ovvero la limitazione
della concorrenza e del pluralismo. A sostegno di questa affermazione
di principio sono proposte le seguenti considerazioni:
- l’art. 2, ai commi 6 ed 8, prevede due categorie di limiti rispettivamente
inerenti la struttura del mercato e l’entità delle risorse economiche
acquisibili dai diversi soggetti. Tale disciplina, per la sua compiuta
applicazione si avvale di un articolato regime transitorio contemplato
all’art. 3, commi 6, 7 e 9. Il regime transitorio è volto ad
rendere operativo un assetto strutturale del mercato, pluralistico e
concorrenziale, sul quale poi l’Autorità dovrebbe esercitare
la vigilanza attraverso l’applicazione dei limiti di cui all’art. 2.
Peraltro i limiti strutturali e quantitativi di cui all’art. 2 appaiono
nel disegno legislativo tra loro complementari. Ciò in quanto
il primo definisce il level playing field, individuando il numero
di attori che possono operare sul mercato ed il secondo limite serve
a porre un calmiere allo sviluppo dei diversi operatori del mercato.
Il limite comportamentale, dunque, assicura che le condizioni di equilibrio
e di pluralismo, realizzate in chiave statica dall’intervento regolatorio
volto a definire la struttura del mercato, non vengano alterate in chiave
dinamica da una eccessiva crescita di uno o più operatori.
- la legge distingue chiaramente la posizione dominante dalla posizione
dominante vietata. La mera costituzione (o rafforzamento) di una posizione
dominante, nell’accezione comunemente accolta dal diritto antitrust,
non configurerebbe necessariamente una violazione della disciplina in
materia di comunicazioni, come si evincerebbe dalla giurisprudenza amministrativa
e dalla lettera dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, che
prevede la possibilità di intervento correttivo dell’Autorità
non nei confronti di qualsiasi posizione dominante, bensì soltanto
di quelle che possono essere ricondotte al divieto sancito dall’articolo
2, comma 1, ovvero comunque lesive del pluralismo.
- parimenti, non costituirebbe posizione dominante vietata il mero superamento
delle soglie quantitative contemplate dall’articolo 2, comma 8. Secondo
la RAI, infatti, tanto la delibera n. 365/00/CONS quanto il T.A.R del
Lazio avrebbero riconosciuto che il comma 9 dell’articolo 2 esclude
la possibilità di intervento dell’Autorità nel caso in
cui il superamento delle soglie sia presente al momento di entrata in
vigore della legge e sia riconducibile ad un fenomeno di "sviluppo
spontaneo dell’impresa". Nella stessa prospettiva, il terzo periodo
del comma 9 disporrebbe che in sede di rilascio o rinnovo dei titoli
abilitativi le parti interessate possono dimostrare che l’eventuale
superamento delle soglie quantitative non determina una "posizione
dominante vietata". Tali disposizioni, di concerto con la citata
interpretazione del comma 7 (secondo cui l’Autorità dovrebbe
adottare provvedimenti correttivi nei confronti delle sole posizioni
dominanti vietate), indurrebbero, secondo la RAI, a considerare le soglie
ed il loro eventuale superamento come un mero indice (e non l’unico)
da prendere in considerazione nel quadro di un apprezzamento discrezionale
complesso, che non può mai, di per sé, comportare l’automatica
applicazione di provvedimenti correttivi da parte dell’Autorità.
Esso, infatti, andrebbe necessariamente integrato con la valutazione
di altri fattori, quali il numero di operatori nel mercato, le loro
caratteristiche, i dati di ascolto ecc..
Conclusa l’analisi del quadro normativo, la memoria passa ad esaminare
la posizione dell’azienda nel mercato; in essa si sostiene che:
- RAI non ha dato vita ad intese con altri operatori concorrenti e non
avrebbe, per tale motivo, modificato la situazione esistente al momento
di entrata in vigore della legge.
- la raccolta di risorse dell’azienda durante tutto il triennio in esame
sarebbe inferiore rispetto a quella riscontrata per l’anno 1997 e, in
ogni caso, eventuali scostamenti rispetto alle soglie di cui al comma
8 sarebbero ancora da attribuirsi allo stesso "sviluppo spontaneo"
già rilevato dalla delibera n. 365/00/CONS.
- la posizione della RAI non potrebbe definirsi dominante nel mercato
rilevante, dal momento che l’azienda non è in grado di esercitare
alcuna effettiva egemonia nei confronti dei concorrenti e dei terzi
in genere.
- non sarebbe ravvisabile nel mercato alcuna lesione della concorrenza
o del pluralismo –che anzi si è accresciuto- rispetto a quanto
rilevato dalla precedente istruttoria in materia condotta dall’Autorità.
Per tale insieme di motivi, dunque, la RAI ritiene che continuino a sussistere
tutti i presupposti contemplati dall’articolo 2, comma 9, e che, conseguentemente,
debba escludersi qualunque intervento da parte dell’Autorità. Il
riferimento del comma 9 al "momento dell’entrata in vigore della
presente legge", infatti, servirebbe ad identificare non l’ambito
temporale di applicazione della legge, bensì il suo ambito soggettivo,
e definirebbe una disciplina speciale ma non transitoria, interamente
applicabile anche in relazione al triennio 1998-2000.
Un ulteriore rilievo riguarda il computo del canone nel complesso delle
risorse del mercato: esso, nota la concessionaria pubblica, non costituisce
remunerazione di mercato alla stregua della pubblicità, bensì
rappresenta la fondamentale modalità di finanziamento del servizio
pubblico radiotelevisivo, posto a garanzia del pluralismo e della concorrenza.
A differenza dei proventi pubblicitari, esso non costituirebbe una risorsa
contendibile acquisita sul mercato, bensì costituirebbe la compensazione
di oneri addizionali, risultanti dall’assolvimento della missione attribuita
all’azienda. Per tale motivo, dunque, il canone dovrebbe essere computato
fra le risorse del mercato, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della legge
n. 249/97, ma non fra i proventi. Viceversa, la sua inclusione per intero
tra i proventi ingenererebbe forti dubbi sulla legittimità costituzionale
della norma, dal momento che la stessa Corte Costituzionale, nella sua
sentenza n. 284 del 2002, ha rilevato che il canone ha da tempo assunto
natura di prestazione tributaria fondata sulla legge, motivata dall’interesse
generale che sorregge l’erogazione del servizio pubblico. Il canone, quindi,
potrebbe essere considerato provento soltanto per la parte eccedente il
finanziamento degli obblighi connessi al servizio pubblico. In ogni caso,
anche qualora l’Autorità ritenesse di considerare l’intero canone
un provento, RAI chiede che siano scorporate dallo stesso le quote destinate
ai seguenti servizi, che non sarebbero riferibili all’emittenza televisiva
via etere:
- radiofonia;
- offerta satellitare;
- informazione regionale (TG);
- trasmissioni radiofoniche e televisive per le minoranze linguistiche;
- gestione abbonamenti TV;
- Rai International.
Per quanto attiene alla definizione delle risorse, non espressamente
definite dalla legge n. 249/97, la RAI chiede che siano incluse nel computo,
oltre ai fatturati delle emittenti e delle concessionarie di pubblicità
ed alla quota di canone che affluisce a RAI, anche le quote di canone
versate all’Erario, le commissioni di agenzia ed i tributi prelevati dall’Erario
come, ad esempio, l’IVA. La nozione di risorse, infatti, dovrebbe riflettere
l’ammontare complessivo della spesa riferibile al settore in esame, dal
quale le voci appena elencate non possono essere estromesse.
Un ultimo rilievo riguarda il concetto di unità economica. Oltre
che irrilevante ai fini dell’analisi del superamento delle quote, esso
apparirebbe anche privo di fondamento normativo. RAI osserva, infatti,
che il legislatore ha voluto identificare delle specifiche soglie di mercato
nell’ambito di un insieme di fattori tra loro ben distinti. Il criterio
di unità economica, che consisterebbe in una mera somma algebrica
dei proventi raccolti in due diversi settori dalle emittenti e dalle concessionarie
di pubblicità, non potrebbe dunque conciliarsi con la lettera e
l’impianto prefigurato dall’articolo 2 della legge n. 249/97. Sul punto,
RAI, nella sua memoria conclusiva, concorda con quanto espresso nelle
risultanze istruttorie, ove precisa che: "il concetto di unità
economica ha una sua valenza nella fase di analisi poiché consente
di evidenziare il risultato economico dei gruppi societari, ma può
perdere significato quando occorre contestare l’eventuale violazione del
disposto normativo".
In sede di audizione è stato richiesto alla Società di
fornire ulteriori elementi di valutazione, di natura quantitativa, che
permettessero di affinare l’analisi dei mercati con riferimento sia alle
tendenze evolutive sia alle tesi, esposte dalla RAI, concernenti la parziale
o totale esclusione del canone dal computo delle soglie di cui all’art.
2, comma 8, della Legge. In seguito a questa richiesta RAI ha trasmesso
una ulteriore memoria in data 30 maggio 2003.
La memoria del 30 maggio pone, in via preliminare, una questione di diritto
circa l’applicazione dell’art. 2, comma 7, della legge n. 249/97. Segnatamente
la Società sostiene che il percorso delineato dal suddetto articolo
potrebbe portare l’Autorità, ove ne ricorrano i presupposti, all’adozione
dei "provvedimenti necessari". Tali provvedimenti tuttavia
vengono adottati dall’Autorità, nel disegno del legislatore, "adeguandosi
al mutare delle caratteristiche dei mercati". Questo tipo di
analisi rappresenterebbe una pre-condizione rispetto all’adozione di una
qualsivoglia misura ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 249/97.
Ovvero, ad avviso di RAI, non si potrebbe accertare una posizione dominante
vietata e non si potrebbero adottare provvedimenti sulla base di dati
storici. Ne deriva, prosegue RAI, che l’Autorità debba valutare
non solo le condizioni attuali dei mercati, ma anche quelle prospettiche,
inquadrando in tale ambito l’andamento dei singoli soggetti. A suffragio
di questa tesi la Società presenta dei dati quantitativi i quali
evidenziano fra l’anno 2000 ed il 2002 un decremento, in termini nominali,
degli investimenti pubblicitari sui mezzi della RAI.
In merito agli approfondimenti formulati da RAI, sul tema del canone
di abbonamento, si rimanda al paragrafo 3.5.
2.5 Rete A
Rete A, soggetto esercente l’attività di radiodiffusione televisiva
in ambito nazionale, partecipa all’istruttoria in qualità di soggetto
interessato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. b) del Regolamento.
Come esplicitato nella memoria e nel corso dell’audizione, la società
ritiene che l’Autorità, al fine di individuare una posizione dominante
vietata, debba porre l’attenzione sull’equiparazione tra concessionaria
di pubblicità e concessionario televisivo, ai sensi dell’art. 2,
comma 14 della legge n. 249/97.
L’emittente sottolinea che l’articolo 2, comma 14, della legge n. 249/97
equipara, ai fini della definizione di posizione dominante, "i
soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50%
del fatturato di un’emittente" ai destinatari di concessione
o di autorizzazione. Il rilievo riguarda in particolar modo la società
Publitalia, concessionaria in esclusiva della raccolta di pubblicità
per le tre reti dell’emittente RTI: Canale 5, Italia 1 e Retequattro.
In forza di questa equiparazione, Publitalia, controllando le tre emittenti
tramite la raccolta pubblicitaria, supererebbe il limite anticoncentrativo
di cui all’art. 2, comma 6. Del resto, la deroga transitoria al limite
antitrust (previsto dall’art. 3, comma 6 della legge n. 249/97) di cui
beneficia il canale Retequattro non sarebbe riferibile ai soggetti che
raccolgono pubblicità, ancorché equiparati ai destinatari
di concessione o di autorizzazione, dal momento che essa sarebbe subordinata
ad adempimenti che possono essere assolti solo dalle emittenti titolari
di un provvedimento abilitativo all’esercizio dell’attività. Poiché,
dunque, Publitalia opererebbe contra legem (non essendole consentito
di raccogliere la pubblicità per le tre reti RTI), la terza rete
in eccedenza dovrebbe raccogliere la pubblicità in proprio, oppure
accordarsi con un’altra concessionaria estranea al gruppo Mediaset.
In merito al concetto di unità economica, Rete A ritiene che l’interpretazione
seguita dall’Autorità, anche nel precedente procedimento istruttorio,
sia corretta, muovendo dal presupposto che i ricavi societari siano considerati
a livello di gruppo.
Un ultimo rilievo riguarda l’interpretazione dell’art. 2, comma 8: in
fase di prima applicazione della legge n. 249/97, l’Autorità, pur
avendo accertato un superamento dei limiti di cui all’art. 2, comma 8,
non ha ritenuto di applicare le sanzioni previste dal comma 7 del medesimo
articolo, sul presupposto che quel superamento fosse un’espansione naturale
delle imprese, ai sensi dell’art. 2, comma 9. La situazione attuale del
settore radiotelevisivo italiano, caratterizzato nella sostanza da un
polo pubblico e da un polo privato, sarebbe –secondo Rete A- connotata
dalla carenza di pluralismo e dalla scarsa competitività del mercato.
Se nel precedente procedimento istruttorio l’Autorità ha deciso
di non adottare provvedimenti sanzionatori nonostante il superamento dei
limiti posti dall’art. 2, comma 8, in virtù della deroga di cui
al citato comma 9, allo stato attuale non sembrerebbero esservi ostacoli
tali da impedire un intervento volto a rimuovere i comportamenti anticoncorrenziali
e lesivi del pluralismo che caratterizzano il mercato della raccolta pubblicitaria
sul mezzo televisivo.
2.6 Centro Europa 7
Centro Europa 7, concessionaria radiotelevisiva in ambito nazionale,
partecipa all’istruttoria in qualità di soggetto interessato ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. b) del Regolamento. Come esplicitato
nella richiesta di intervento e nel corso dell’audizione, la Società
ritiene che l’Autorità debba procedere con la massima urgenza,
al fine di eliminare la posizione dominante sussistente nel mercato televisivo
e ripristinare la concorrenza ed il pluralismo dell’informazione.
L’emittente sottolinea che come nella precedente istruttoria volta ad
individuare la sussistenza di posizioni dominanti nel mercato televisivo,
pur sussistendo i presupposti di cui all’art. 2, comma 8, non sono stati
applicati provvedimenti sanzionatori, in virtù della deroga di
cui al successivo comma 9. La stessa evidenzia come non sia corretto interpretare
il comma 9 dell’art. 2 della Legge come una deroga permanente al superamento
dei limiti fissati dal legislatore, poiché questo permetterebbe
il perdurare di una posizione dominante vietata nel mercato televisivo.
Inoltre il legislatore all’art. 2, comma 1, della Legge, estende il divieto
sia alla costituzione sia al mantenimento di posizione dominante, ed inoltre
anche il comma 7 del medesimo articolo, nel prevedere un "adeguamento
al mutare delle caratteristiche dei mercati", rinvia ad un’attività
di controllo da parte dell’Autorità circa l’esistenza e/o
il mantenimento di una posizione dominante. La Società ha sostenuto
che il procedimento istruttorio attualmente in corso si debba concludere
con un intervento dell’Autorità volto a rimuovere le cause che
determinano un situazione non concorrenziale del mercato televisivo. Inoltre,
ha richiesto che vengano confermati i recenti orientamenti della Corte
Costituzionale, e che vengano poste in essere misure deconcentrative consistenti
nella vendita del ramo di azienda RTI relativo all’emittente televisiva
Retequattro. In tal modo si libererebbero le frequenze che Centro Europa
7 potrebbe utilizzare creando programmi di intrattenimento e di informazione,
e quindi maggiore concorrenza e pluralismo sul mercato.
Centro Europa 7 rileva, altresì, che l’incertezza nel mercato
e la scarsa qualità delle frequenze disponibili sul mercato -fortemente
interferenziate e disponibili solo per raggiungere una copertura fino
a 20% del territorio- causano la mancanza di investimenti da parte delle
emittenti ed afferma, inoltre, che le risorse presenti nel mercato, in
particolare con la fusione Telepiù/Stream, si stanno riducendo
a danno degli investimenti con il risultato di una diminuzione della qualità
della programmazione.
Con riferimento al concetto di unità economica, ritiene che l’equiparazione
tra concessionaria di pubblicità e concessionaria televisiva è
sancita espressamente dalla legge (art. 2, commi 1 e 14 della legge n.
249/97). Del resto il ricorso a tale concetto ha come scopo quello di
interpretare le quote di mercato, evidenziando il peso economico di imprese
appartenenti al medesimo gruppo al fine di evitare l’elusione di limiti
posti alla raccolta di risorse economiche. Facendo riferimento al pluralismo,
Centro Europa 7 ribadisce che, come espresso dalla Corte Costituzionale,
esso è fortemente leso nel sistema televisivo italiano attuale
e contesta la posizione di quanti continuano a sostenere che esiste un
mercato concorrenziale con un gran numero di operatori, ove il peso delle
risorse pubblicitarie sarebbe in diminuzione in favore dei ricavi da vendita
di abbonamenti, e che, in definitiva, il pluralismo si sarebbe arricchito
anche grazie al contributo delle emittenti satellitari.
Per quanto attiene alla determinazione delle quote di mercato, inoltre,
sottolinea che nessuna altra interpretazione può essere data all’art.
2, comma 8, lett. a) della legge n. 249/97, ove è previsto che
i proventi debbano essere considerati al netto dei diritti dell’Erario
e delle spettanze delle agenzie di intermediazione, pertanto un quantificazione
dei proventi al lordo di queste fonti porterebbe a risultati fuorvianti
rispetto ai fini dell’istruttoria in corso.
Con riferimento alla richiesta di informazioni al Ministero delle comunicazioni
avente ad oggetto l’individuazione dei soggetti effettivamente operanti
sul territorio nazionale nel triennio 1998-2000, Centro Europa 7 sottolinea
come la stessa risulti erroneamente presente nell’elenco, pur essendo
titolare solo virtualmente delle frequenze. Altro dato inesatto che Centro
Europa 7 riscontra nella comunicazione inviata dal Ministero delle Comunicazioni
riguarda l’emittente "7 Plus" che, secondo quanto riportato,
non avrebbe ottenuto le frequenze perché priva dei requisiti, mentre
invece la stessa emittente ha ottenuto da parte del Consiglio di Stato
il riconoscimento del possesso dei requisiti necessari per collocarsi
in graduatoria utile ai fini dell’ottenimento della concessione.
Oggetto di contestazione risulta anche la richiesta di informazioni alla
società Auditel. Centro Europa 7, infatti, valuta poco attendibili
i dati forniti dalla società di rilevazione e soprattutto ritiene
che l’Autorità avrebbe dovuto promuovere indagini e controllare
con continuità i rilevamenti effettuati da Auditel.
3. Rilievi interpretativi emersi nel corso del contraddittorio
Come illustrato nel corso del contraddittorio, gli operatori hanno formulato
le loro considerazioni sui procedimenti di cui alle delibere n. 13/03/CONS
e n. 14/03/CONS focalizzando i rilievi sui differenti profili afferenti
all’interpretazione dell’articolo 2 della legge n. 249/97.
Nel merito, gli elementi sui quali si sono registrate diverse posizioni
interpretative sono stati i seguenti:
- presunzione di posizione dominante;
- clausola dello sviluppo spontaneo;
- definizione del concetto di risorse;
- applicabilità della categoria di unità economica;
- natura giuridica e finalità economica del canone RAI;
- tendenze evolutive dei mercati.
Le diverse posizioni interpretative relative ai profili di natura giuridica
ed economica che costituiscono i presupposti dell’attività di verifica
prevista dalla delibera n. 14/03/CONS sono di seguito sinteticamente rappresentate
3.1 L’art. 2, comma 7: la presunzione di posizione
dominante.
Il divieto di posizione dominante viene sancito nell’art. 2, in primo
luogo dal comma 1, nel quale il legislatore vieta "nei settori
delle comunicazioni sonore e televisive […] qualsiasi atto o comportamento
avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di
una posizione dominante."
Il comma 1 si può configurare come una norma di principio che,
nell’affermare un generale divieto di posizione dominante, offre anche
una linea interpretativa della ratio dell’art. 2, che può
considerarsi –al contrario- come una lex specialis rispetto alla
disciplina generale in materia di tutela della concorrenza in cui, come
noto, la posizione dominante non è di per se passibile di sanzioni,
se non nei casi di abuso. I settori delle comunicazioni sonore e televisive,
in ragione della loro valenza strategica per lo sviluppo sociale ed economico
del paese, hanno spinto il legislatore a dettare una disciplina più
stringente rispetto ad altri mercati, secondo cui può essere sottoposto
a sanzioni ogni soggetto che si trovi in posizione dominante vietata,
a prescindere dall’eventuale abuso della stessa. Questa disciplina si
pone sostanzialmente a tutela dei valori fondamentali del pluralismo e
della concorrenza.
I principali strumenti per accertare la violazione del divieto di cui
al comma 1 sono offerti dai commi 6 e 7. Il comma 6 individua un limite
finalizzato ad allocare in modo efficiente - e nel rispetto del principio
del pluralismo - le risorse tecniche del mercato, ossia le frequenze.
Le frequenze costituiscono, naturalmente soprattutto per le trasmissioni
analogiche terrestri, la principale risorsa scarsa del settore. Peraltro
la Corte Costituzionale si era già pronunciata sul fatto che la
distribuzione delle frequenze costituisse uno dei fattori critici per
la realizzazione di un assetto pluralistico del mercato.
Il comma 7, viceversa, riguarda la distribuzione delle risorse economiche
sempre al fine di evitare una eccessiva concentrazione di esse in capo
ad uno o più soggetti. Per raggiungere questo scopo il legislatore
individua alcuni criteri di natura comportamentale, cioè riguardanti
la dinamica dell’attività di impresa. Il primo criterio deriva
dal combinato disposto dei commi 1 e 2 ed è il divieto di intese
e concentrazioni, ovvero il divieto di qualsiasi atto o comportamento
avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di
una posizione dominante. Il secondo criterio, fissato nel successivo comma
8, proibisce la raccolta di risorse in misura superiore rispetto a delle
quote percentuali prefissate.
Il legislatore, dunque, fissa il divieto di posizioni dominanti con una
formulazione molto ampia, e poi indica in modo analitico i criteri da
seguire per garantire il rispetto del suddetto divieto. Secondo questa
interpretazione, contravvenire ad uno dei due criteri appena esposti determina
in capo al soggetto una presunzione di posizione dominante. Rispetto a
questo sistema presuntivo, il legislatore impone all’Autorità,
nel caso in esame con la previsione dell’art. 2 comma 7, un procedimento
con ampie garanzie di contraddittorio per gli operatori al fine di poter
rappresentare le proprie posizioni. L’attivazione di diversi procedimenti
amministrativi, e quindi diverse modalità di contraddittorio, sono
previsti a seconda del "criterio" violato. Nei casi di intese
e concentrazioni saranno gli operatori a dover informare sia l’Autorità
sia l’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’esercizio
delle rispettive competenze. Nei casi di superamento delle quote di mercato,
viceversa, è l’Autorità, in quanto soggetto che vigila sul
complesso del mercato delle comunicazioni, ad intervenire d’ufficio per
aprire un’istruttoria nel rispetto dei principi del contraddittorio.
Sulla presunzione di posizione dominante, alcuni degli soggetti intervenuti
nel procedimento hanno sostenuto che il superamento delle soglie non determina
di per sé una presunzione di posizione dominante, ma al contrario
sia un semplice elemento che l’Autorità deve utilizzare ai fini
di una valutazione più ampia di natura discrezionale, con l’obiettivo
di verificare eventuali violazioni del pluralismo e della concorrenza.
Per tutti valga quanto espresso dalla RAI, che nella sua memoria conclusiva
ha scritto: "si dovrebbe comunque rilevare che eventuali scostamenti
quantitativi rispetto alle soglie costituiscono unicamente un indice presuntivo
e non sono comunque tali da configurare in capo a RAI una posizione dominante
vietata suscettibile di dar luogo all’adozione di misure correttive […]
le soglie previste dal co. 8, dell’art. 2, costituiscono infatti
un criterio (e non il solo) di cui l’Autorità deve tener conto
nelle sue valutazioni […] l’analisi dell’Autorità ex. art.
2, co. 7, non può quindi limitarsi al mero riscontro quantitativo,
bensì deve essere necessariamente integrata da un più articolato
esame, di carattere qualitativo, volto a stabilire in concreto se, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze rilevanti, e segnatamente del mutare
delle caratteristiche dei mercati, sia configurabile una reale lesione
dei valori fondamentali di pluralismo e concorrenza tutelati dalla legge".
In estrema sintesi, gli operatori chiedono all’Autorità di procedere
all’accertamento della sussistenza di una posizione dominante attraverso
una valutazione discrezionale che tenga conto del rispetto dei principi
in materia di pluralismo e concorrenza e non attraverso l’applicazione
di criteri meccanicistici.
In verità il dettato normativo conferisce all’Autorità
un ampio margine discrezionale, ma tale discrezionalità non attiene
all’individuazione della posizione dominante, ma bensì alla eventuale
adozione di misure correttive ed alla tipologia della misure ritenute
opportune. Infatti, se da un lato il legislatore indica all’art. 2 i criteri
per individuare una posizione dominante, dall’altro non indica con la
stessa precisione le misure correttive da adottare, limitandosi ad individuare,
nel comma 7, solo un’estrema ratio, quella dalla dismissione
di azienda o di rami d’azienda. In questa ottica, trova anche un corretto
inquadramento la previsione contenuta nel comma 7, che indica all’Autorità
di adeguarsi al mutare delle caratteristiche dei mercati, dove
l’adeguamento significa conformare la decisione al contesto dinamico dei
mercati che non poteva essere conosciuto aprioristicamente dal legislatore,
il quale pertanto demanda all’organismo amministrativo la scelta circa
l’eventuale adozione di un provvedimento che incida sul funzionamento
dei mercati.
Alcuni operatori, con riferimento alla prassi tipica della disciplina
antitrust, hanno anche sollevato la distinzione fra posizione dominante
e posizione dominante vietata, sostenendo che una posizione dominante,
individuata dal superamento delle soglie, che non si configuri come lesiva
del pluralismo e che non sia realizzata attraverso intese o concentrazioni
distorsive del meccanismo della concorrenza, non ricade necessariamente
nell’accezione di posizione dominante vietata ai sensi dell’art. 2, legge
n. 249/97.
3.2 L’art. 2, comma 9: il criterio dello sviluppo
spontaneo.
L’art. 2, comma 9, è stato più volte richiamato dagli
operatori nel corso del contraddittorio, principalmente allo scopo di
sostenere l’applicazione del criterio dello sviluppo spontaneo anche al
periodo 1998-2000. Il dato letterale della norma sembra disciplinare due
possibilità di intervento: in via generale, esso prevede che, nel
caso in cui anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere
a), b) e c) del precedente comma 8 sia stato raggiunto mediante intese
o concentrazioni, l’Autorità provvede, nel rispetto del principio
del contraddittorio, ai sensi del comma settimo. In via eccezionale, viceversa,
lo stesso sembra disporre che l’Autorità non debba provvedere ai
sensi del comma 7 qualora i soggetti che esercitano l’attività
radiotelevisiva superino, al momento di entrata in vigore della legge
n. 249/97, i limiti stabiliti dal comma 8 mediante lo sviluppo spontaneo
dell’impresa che non determini una posizione dominante, né elimini
o riduca il pluralismo e la concorrenza. Parimenti, con riferimento specifico
alla verifica, da compiere prima della data del rilascio, ovvero del rinnovo
di concessioni ed autorizzazioni, il comma 9 dispone che i soggetti interessati
possano dimostrare l’insussistenza di una posizione dominante vietata.
Rispetto alla procedura ordinaria dettata dal comma 7, nel quale si delinea
un iter procedurale compiuto, che procede dall’apertura dell’istruttoria
fino all’adozione delle misure correttive, senza alcun richiamo all’adozione
dei criteri di cui al comma 9, il nono comma si applica a tre ipotesi
specificamente delineate: il superamento delle soglie di cui al comma
8 mediante intese o concentrazioni, la prima applicazione delle legge
ed il rinnovo ovvero rilascio di concessioni. Una siffatta interpretazione
del dettato normativo appare, tra l’altro, suffragata dalla sentenza del
T.A.R. del Lazio sul ricorso n. 11824/2000 presentato da TV Internazionale
S.p.A. contro l’Autorità, nella quale più volte viene affermato
che l’applicazione del concetto dello sviluppo spontaneo è prevista
solo "in via eccezionale ed in sede di prima applicazione"
della legge n. 249/97.
L’applicazione al caso di specie del comma 9, dunque, non parrebbe del
tutto corretta, a prescindere dalla considerazione che a differenza dell’istruttoria
conclusasi con la delibera 365/00/CONS il procedimento in corso sia stato
espressamente avviato ai sensi del comma 7.
Per confutare questa posizione la RAI ha evidenziato nella sua memoria
conclusiva che: "secondo un’interpretazione sistematica e non
meramente letterale, la disciplina dell’art. 2, comma 9, è una
disciplina speciale, che legittima gli eventuali scostamenti rispetto
ai tetti di risorse contemplati dalla Legge che siano obiettivamente riconducibili
alla situazione esistente al momento di entrata in vigore della Legge.
Tale legittimazione non esaurisce i suoi effetti in sede di prima applicazione
del disposto normativo [… ] ma perdura, almeno per i soggetti (come
appunto la RAI) la cui situazione, quanto alla distribuzione delle risorse,
non presenti elementi di discontinuità rispetto agli elementi formulati
all’atto della prima applicazione della Legge." Come segnalato
in precedenza, una posizione simile è stata espressa anche da altri
soggetti intervenuti nel procedimento, quali, ad esempio, RTI.
Secondo questa interpretazione, lo sviluppo spontaneo dell’impresa non
è richiamato dalla legge all’art. 2, comma 9 per legittimare "in
via eccezionale" una posizione dominante, bensì per giustificare
dal momento della sua entrata in vigore (1° agosto 1997) il superamento
dei limiti quantitativi stabiliti all’art. 2, comma 8. Ne deriva che il
superamento delle soglie già riscontrato per l’anno 1997 sarebbe
compatibile, non solo in sede transitoria e di prima applicazione, ma
in modo permanente con una posizione di non dominanza sul mercato televisivo.
Una linea interpretativa diretta a trasformare una norma transitoria
in una deroga permanente ai limiti di raccolta delle risorse economiche
fissati dal legislatore non appare condivisibile. In altre parole, accedere
a questa interpretazione determinerebbe una situazione in cui l’Autorità
con propria deliberazione deroga, non in via transitoria, bensì
in via definitiva, al contenuto di una norma di legge. Pertanto, si ritiene
che il comma 9 trovi applicazione soltanto nei casi espressamente previsti
dal legislatore e, per quanto attiene al superamento della soglia, la
fattispecie dello sviluppo spontaneo assume una rilevanza limitata temporalmente
alla prima applicazione della Legge.
Peraltro, come già evidenziato nel corso dell’analisi delle posizioni
dei soggetti destinatari dell’istruttoria, l’applicazione del criterio
dello sviluppo spontaneo al triennio 1998-2000 è stata propugnata
anche dalle due concessionarie di pubblicità Sipra e Publitalia’80,
secondo le quali l’insussistenza di atti finalizzati alla costituzione
di intese o concentrazioni determinerebbe la non applicabilità
dell’articolo 2, comma 7. La lettera della Legge porta a rilevare che
il criterio dello sviluppo spontaneo, per espressa previsione del comma
9, è applicabile esclusivamente in relazione ai "limiti
quantitativi [-e di conseguenza ai mercati-] indicati nelle lettere
a), b) e c) del comma 8" ed ai "soggetti che esercitano
attività radiotelevisiva"; secondo l’interpretazione letterale
sarebbe da escludersi, dunque, che possano beneficiare di tale criterio
anche le concessionarie di pubblicità le quali, da un lato, non
eserciscono attività radiotelevisiva e, dall’altro, sono attive
nel mercato di cui allo stesso comma 8, lettera e).
3.3 L’art. 2 comma 8: la definizione del concetto
di risorse
Si premette che le eccezioni formulate dai soggetti intervenuti nel procedimento
hanno riguardato non la quantificazione delle risorse e dei proventi fatta
dall’Autorità -attraverso i dati elaborati dalla società
AC Nielsen per gli anni 1998 e 1999 e l’Informativa Economica di Sistema
per l’anno 2000- quanto invece la metodologia di definizione del mercato
rispetto alla quale le Società hanno contestato la mancata considerazione
di alcune componenti.
L’interpretazione del concetto di risorse è stato un tema ampiamente
trattato nel corso dell’istruttoria di cui alla delibera n. 365/00/CONS;
al termine del citato procedimento istruttorio un elemento che è
rimasto non definito riguarda la riconducibilità dello sconto d’agenzia
al volume complessivo delle risorse; allora era stato definito secondo
due metodologie, l’una inclusiva e l’altra esclusiva dello sconto (le
c.d. ipotesi A ed ipotesi B).
Una chiave interpretativa atta a consentire una soluzione della questione
risulta la lettura delle soglie stabilite dall’art. 2, comma 8, alla luce
delle disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza.
In particolare si potrebbe valutare il concetto di risorse secondo la
nozione di mercato rilevante. Come noto, nella dottrina antitrust
il mercato rilevante viene definito secondo due variabili: il prodotto/servizio
offerto e l’area geografica nella quale avvengono le transazioni economiche.
L’art. 2, comma 8 lett. a), richiamato espressamente dall’art. 2, comma
7, prevede che: "i soggetti destinatari di concessioni televisive
in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni
per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i
provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore
al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale
riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate."
Il mercato rilevante del prodotto dunque è quello dell’offerta
delle trasmissioni televisive via etere terrestre e codificate, mentre
sotto il profilo geografico il mercato rilevante è definito dal
territorio nazionale. Secondo una metodologia in linea con la prassi del
diritto della concorrenza, è necessario stabilire se la commissione
d’agenzia si possa correttamente considerare, sotto il profilo competitivo
ed economico, una componente della "offerta di trasmissioni televisive"
o meno. Per definire se le attività delle agenzie di pubblicità,
e quindi le loro risorse, facciano parte del mercato dell’offerta di trasmissioni
televisive occorre, pertanto, determinare quale sia il ruolo svolto dalle
stesse in questo o in altro mercato. Un’indicazione in questo senso è
stata offerta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato
che, in un procedimento relativo ad intese restrittive della libertà
di concorrenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90,
definì il ruolo delle agenzie di pubblicità identificato
come "creazione, programmazione ed amministrazione di azioni di
pubblicità e promozione" [prov. 4041, giugno 1996]. In
termini generali il ruolo dell’agenzia di intermediazione è, dunque,
quello di consulente dell’impresa nella gestione dell’investimento pubblicitario,
che può essere concretamente veicolato su una molteplicità
di media (televisione, radio, stampa, affissioni, Internet). Sotto
questo profilo, l’agenzia di intermediazione non rientra fra i soggetti
che concorrono all’offerta delle trasmissioni televisive, pertanto i costi
di intermediazione non devono, secondo l’interpretazione desunta dalla
prassi del diritto antitrust, essere calcolati nelle "risorse
del settore televisivo".
Tale assunto viene poi avvalorato dalla considerazione che per le agenzie
di intermediazione non sussista il requisito di sostituibilità
dell’offerta che è requisito essenziale per individuare il mercato
rilevante nell’ambito di un’analisi della concorrenza. Sull’argomento,
d’altra parte, si è espressa la Commissione europea fornendo le
linee guida per la definizione di un mercato rilevante: "Secondo
una giurisprudenza consolidata, il mercato del prodotto/servizio rilevante
comprende i prodotti ed i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili,
in funzione delle loro caratteristiche obiettive, grazie alle quali sono
particolarmente atti a soddisfare i bisogni costanti dei consumatori,
dei loro prezzi e dell’uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle
condizioni di concorrenza e/o struttura della domanda e dell’offerta sul
mercato in questione. I prodotti o servizi che sono scarsamente o relativamente
intercambiabili tra loro non fanno parte dello stesso mercato"
(cfr. par. 44 - Linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato
e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo
quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
– G.U.C.E. C 165, 11 luglio 2002, pag. 6-31).
Dunque la disciplina antitrust e la logica economica portano a ritenere
che le commissioni d’agenzia siano da escludere dal perimetro di mercato
oggetto del procedimento in corso.
In merito alla quantificazione del valore del mercato va ulteriormente
precisato che gli operatori, nel corso del contraddittorio hanno ribadito
che la corretta interpretazione del concetto di risorse vada ricercata
non attraverso un’analisi di tipo concorrenziale ma attraverso un’analisi
di tipo statistico, la quale porta ad individuare il valore dei flussi
complessivi di spesa sostenuti dagli utenti del mercato televisivo. Ciò
implicherebbe, sul piano contabile, che i proventi siano in sostanza i
ricavi dell’attività tipica delle imprese, viceversa le risorse
siano i costi lordi, inclusivi di IVA e spettanze dell’Erario, sostenuti
dagli utenti delle offerte televisive. Ne deriva che secondo questa linea
interpretativa non vi è una esatta corrispondenza fra il valore
dei proventi ed il valore delle risorse, poiché i proventi sono
un sottoinsieme delle risorse.
Tale interpretazione, formulata in primis da RTI, risulta poi
condivisa anche da altri soggetti intervenuti nel procedimento; in particolare
la predetta Società, nella sua memoria conclusiva, riporta: "l’unica
interpretazione plausibile del concetto di risorse è quella che
lo fa coincidere con tutto quanto l’intera comunità, nelle sue
molteplici articolazioni (persone fisiche, associazioni, organizzazioni,
imprese) mette a disposizione dei soggetti operanti sul mercato televisivo
[…] il calcolo deve essere effettuato sulle integrali disponibilità
offerte dai soggetti interessati alla realizzazione e allo svolgimento
del servizio […] non presentano alcuna rilevanza i singoli titoli
negoziali che muovono gli stanziamenti. Rileva soltanto l’obbiettiva destinazione
degli stessi allo svolgimento del servizio nel settore considerato "
La tesi della Società appare condivisibile nella parte in cui
afferma che le risorse sono da intendersi come le fonti di reddito del
settore televisivo. Del resto tale interpretazione rispecchia il dettato
normativo di cui all’art. 2, comma 8, della Legge, ma la considerazione
che il limite nella definizione delle risorse sia la loro destinazione
al settore televisivo, esclude chiaramente la possibilità di considerare
al loro interno anche le spettanze dell’erario. Se, in ipotesi, si considerassero
le spettanze dell’erario come risorse del settore, ci si troverebbe di
fronte al paradosso che una qualsiasi fonte dell’erario possa essere considerata
come risorsa del settore televisivo. Senza considerare che sul piano contabile
la definizione di risorse come "mezzo di cui si dispone e che
possono costituire fonte di guadagno o di ricchezza" [pag. 27,
memoria conclusiva RTI] esclude automaticamente l’IVA, che non costituisce
una componente di reddito.
Qualora si adottasse l’interpretazione del concetto di risorse come flusso
di spesa complessiva si prevederebbe poi l’inclusione nel monte risorse
del mercato anche di valori che non sarebbero nella disponibilità
di alcuno degli attori del mercato, cioè si computerebbero anche
valori estranei al mercato stesso.
3.4 Applicabilità del concetto di Unità
Economica
Come evidenziato nella sintesi dei contributi degli operatori, nell’ambito
del contraddittorio sono stati mossi svariati rilievi critici al concetto
di unità economica.
L’unità economica venne richiamata dalla delibera n. 365/00/CONS,
nella parte relativa alle modalità di calcolo delle quote di mercato.
Sul piano dell’analisi di bilancio, infatti, l’unità economica
altro non rappresenta che uno strumento di consolidamento dei risultati
reddituali di imprese appartenenti allo stesso gruppo, operazione che
peraltro appare del tutto coerente con i principi di redazione del bilancio
consolidato, e con il concetto di gruppo espresso dalla giurisprudenza
comunitaria. Senza soluzione di continuità con questa metodologia,
l’Autorità nell’ambito della delibera n. 13/03/CONS, nel pubblicare
le quote di mercato degli operatori, oltre al dato relativo alle singole
società, ha presentato anche i dati aggregati senza duplicazioni
delle due unità economiche, le quali, come successivamente esplicitato
nei considerata della delibera n. 14/03/CONS, avevano superato
i limiti del 30 per cento di cui art. 2, comma 8, della legge n. 249/97.
In sintesi, la lettura dei precedenti provvedimenti evidenzia che il concetto
di unità economica è stato sino ad oggi utilizzato dall’Autorità
come elemento di interpretazione delle quote di mercato, ulteriore rispetto
alle rilevazioni effettuate in capo ai singoli operatori, e che tale strumento
ha permesso di evidenziare il peso economico congiunto di imprese appartenenti
agli stessi gruppi.
L’Autorità nell’art. 1, comma 1, della delibera n. 14/03/CONS,
ha peraltro avviato il procedimento nei confronti delle singole persone
giuridiche e non nei confronti delle unità economiche cui esse
appartengono. Infatti nel passaggio dalla fase di analisi economica all’apertura
di un procedimento amministrativo, che per sua natura può produrre
effetti nella sfera giuridica dei soggetti destinatari del provvedimento,
non era possibile riferirsi alla fictio iuris dell’unità
economica. Tale strumento, dunque, assume una sua specifica valenza nella
fase di analisi poiché consente di evidenziare il risultato economico
dei gruppi societari, ma non consente di assumere il ruolo di presupposto
logico-giuridico laddove risulta necessario contestare ad un soggetto
l’eventuale violazione del disposto normativo.
In proposito è stato inoltre obiettato dalle parti del procedimento
che tale concetto non trova un chiaro riscontro nell’art. 2, della legge
n. 249/97, dove i commi 14 e 15 parlano piuttosto della equiparazione
della concessionaria a soggetto titolare di concessione e dell’imputazione
alla concessionaria dei ricavi dell’impresa emittente. Le due tipologie
di società, dunque, in forza di un legame economico verificabile
dall’analisi dei rispettivi bilanci, sono sottoposte ad una medesima disciplina,
ma rispetto a questa disciplina hanno posizioni giuridiche soggettive
distinte.
Questa interpretazione risulterebbe coerente anche con la lettura dei
successivi commi 16, 17 e 18, ove il divieto di posizione dominante viene
applicato anche alle società comunque controllate. Infatti, da
una lettura complessiva dell’articolo 2, emerge che il legislatore ha
inteso evitare che politiche di distribuzione dei proventi fra società
collegate potessero condurre ad una elusione dei limiti alla raccolta
di risorse economiche.
Dalla contestazione del concetto di unità economica e dal richiamo
alla lettera dell’art. 2 emerge l’opportunità, peraltro confermata
dalle concessionarie di pubblicità, di procedere distintamente
nei confronti delle singole società verificando l’eventuale violazione
dei divieti previsti dall’art. 2 comma 8 lettere a) ed e), in capo ad
ogni singolo soggetto, anziché applicare il principio dell’equiparazione
a titolare della concessione ed il principio della imputazione del complesso
dei ricavi.
3.5 Valutazione del canone RAI
Nel corso del contraddittorio la RAI ha ampiamente sviluppato il tema
del servizio pubblico radiotelevisivo al fine di definire la natura e
la destinazione del canone ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera a) della
Legge. In via preliminare, occorre esaminare la disciplina giuridica che
regola la raccolta e la destinazione del canone di abbonamento radiotelevisivo.
Successivamente verrà esaminata l'unità del concetto di
servizio pubblico, comprendente sia l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione sonora che televisiva.
Come illustrato nel paragrafo 2.4, la RAI ha, inoltre, richiesto lo scorporo
dai proventi della quota di canone destinata ad attività quali:
radiofonia, offerta satellitare, informazione regionale, trasmissioni
radiofoniche e televisive per le minoranze linguistiche, gestione abbonamenti
TV e Rai International.
Fra le varie attività segnalate dalla Società, si ritiene,
in particolare, argomento oggetto di maggiore approfondimento la tesi
della esclusione della quota di canone destinata al finanziamento del
servizio radiofonico, in quanto estranea al settore delle trasmissioni
televisive di cui all’art. 2, comma 8, lett. a) della Legge.
Pertanto, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dalla RAI
nel corso dell’istruttoria, tenuto conto della natura del servizio pubblico
radio televisivo e della disciplina giuridica che regola la raccolta e
la destinazione del canone di abbonamento radiotelevisivo, sono state
esaminate le richieste della società RAI.
Il r.d.lgs. n. 246 del 1938 contiene la disciplina, tuttora in vigore,
del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. In particolare,
l’art. 1, primo comma, del decreto detta la norma fondamentale in materia,
secondo cui "chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili
alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del
canone di abbonamento". L’art. 10 disciplina le condizioni e le procedure
attraverso le quali chi non intenda o non possa più usufruire delle
radioaudizioni circolari, pur continuando a detenere l’apparecchio, ovvero
intenda cedere l’apparecchio, può ottenere di essere dispensato
dal pagamento del canone. L’art. 25, infine, fissa le regole relative
alla riscossione ed al versamento dei canoni e delle relative sopratasse
e pene pecuniarie.
Successivamente, l’art. 15 della legge n. 103 del 1975 stabilisce che
"il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione
dei servizi di cui all’articolo 1" – vale a dire il servizio pubblico
di "diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala
nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale,
via cavo e con qualsiasi altro mezzo" – "è coperto con i
canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al
r.d.lgs. 21 febbraio 1938, n. 246", nonché con i proventi della
pubblicità e con altre entrate (primo comma)"; e precisa che
"il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di
cui al n. 125 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641,
sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione
di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall’estero"
(secondo comma), e che "la misura dei canoni è determinata secondo
le norme dell’articolo 4 del d.lgs.lgt. 19 ottobre 1944, n. 347" (terzo
comma: vale a dire dal Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento
emanato "dai ministri competenti").
La materia in esame è stata, poi, incisa dalla legge 27 dicembre
1997, n. 449, di cui l'art. 17, comma 8) recita: "sono soppressi il
canone di abbonamento all'autoradio e la tassa di concessione governativa
concernente l'abbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235".
L'art. 24, comma 14 stabilisce inoltre che "a decorrere dal 1° gennaio
1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa
tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici
purché collocati esclusivamente presso abitazioni private".
Infine, è da menzionare la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art.
16, comma 2) che stabilisce la regola in forza della quale "nel canone
di cui la comma 1 [ riguardante la fruizione del servizio radiotelevisivo
fuori dall'ambito familiare, ossia in alberghi, pensioni, circoli, sedi
di partiti politici ecc….] è ricompreso anche quello per gli
apparecchi radiofonici".
Prima di affrontare la questione centrale, ossia la destinazione da parte
della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico delle risorse
derivanti dal pagamento del canone ai fini dell’applicazione dell’art.
2 comma 8 lettera a), è necessario affrontare brevemente due questioni
strettamente connesse tra di loro, ossia quelle concernenti la natura
giuridica del canone e dell'attività di radiodiffusione sonora
e televisiva della RAI.
La natura giuridica del canone radiotelevisivo ha formato oggetto di
dibattito sin dalla sua introduzione nel nostro ordinamento e la Consulta,
chiamata a pronunciarsi sull'argomento, ha qualificato il canone come
un tributo, natura che è stata poi confermata dalla giurisprudenza
successiva. Al riguardo, oltre che alla legge n. 103/1975 che, comunque,
disciplina un sistema che, all’epoca, era ancora di monopolio statale
delle emissioni televisive e radiofoniche di ambito nazionale, occorre
fare riferimento all’art. 1 della legge n. 223 del 1990, che conferma
il "carattere di preminente interesse generale della diffusione di
programmi radiofonici o televisivi (comma 1), e ribadisce che il pluralismo,
l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione,
nonché l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali,
culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti
garantiti dalla Costituzione, rappresentano "i principi fondamentali
del sistema radiotelevisivo" (comma 2).
Il finanziamento parziale mediante il canone consente, e per altro verso
impone, al soggetto che svolge il servizio pubblico di adempiere agli
obblighi particolari ad esso connessi, sostenendo i relativi oneri, e,
più in generale, di adeguare la tipologia e la qualità della
propria programmazione, sia radiofonica che televisiva, alle specifiche
finalità di tale servizio. Queste ultime considerazioni circa l'unità
del concetto di servizio pubblico comprendente sia l'esercizio dell'attività
di radiodiffusione sonora che televisiva sono confermate sia dalla Convenzione
approvata con d.P.R. 28 marzo 1994, sia dal Contratto di Servizio tra
il Ministero delle Comunicazioni e la R.A.I per il triennio 2000 - 2002.
In particolare, l'art. 3, del Contratto di Servizio stabilisce che la
R.A.I. " si impegna a definire per ogni canale una specifica missione
di servizio pubblico nel settore della radiofonia…".
Analogamente il Contratto di servizio in sottoscritto in data 14 febbraio
2003, all’art. 4, prevede che "1. La RAI si impegna, per quanto
riguarda i tre canali radiofonici nazionali, a: garantire un’offerta diversificata
che realizzi una missione formativa, informativa, culturale, etica e di
intrattenimento del servizio pubblico, rispettando in tutta la programmazione
i criteri di qualità dell’offerta indicati all’art. 2; […]".
Peraltro non è possibile formulare, con le informazioni disponibili,
una corretta stima circa la quota di canone destinata a tali attività
e tenendo conto dell’esigua consistenza economica, si è ritenuto
preferibile, secondo un approccio prudenziale, di non procedere nell’ambito
della presente istruttoria al loro scorporo dal valore complessivo del
finanziamento pubblico.
In termini generali si rileva che le argomentazioni formulate dalla Società
non possono essere verificate nell’ambito del presente procedimento poiché
i dati oggetto di accertamento si riferiscono ad un periodo in cui RAI
non disponeva di una contabilità a fini regolatori ed inoltre il
processo di articolazione della Società in divisioni è divenuto
operativo dall’anno 2000, pertanto RAI ha potuto produrre per gli anni
1998 e 1999 solo delle stime sui costi industriali delle attività
ritenute estranee al computo delle quote di mercato di cui all’art. 2,
comma 8.
3.6 Tendenze evolutive dei mercati
Alcuni degli operatori notificati ed intervenuti nel procedimento hanno
evidenziato la necessità di estendere l’analisi dei mercati agli
anni 2001 e 2002 ed, inoltre, hanno richiesto un’analisi "prognostica"
sullo sviluppo futuro dei mercati. Dall’analisi dei bilanci degli operatori
pervenuti all’Autorità e dalle informazioni sulle evoluzioni dei
mercati per gli anni 2001 e 2002, si rileva, nell’ambito di mercati in
generale flessione, una perdita di quota di mercato del polo pubblico
(RAI e la controllata SIPRA), il quale si attesta comunque su livelli
rilevanti ai sensi dell’art. 2 comma 8 della Legge, ed una sostanziale
stabilità del polo privato (RTI e la concessionaria di pubblicità
Publitalia’80) in termini di raccolta di risorse.
Quanto all’anno 2001, delle prime elaborazioni su dati dell’Informativa
Economica di Sistema indicano che il polo pubblico conferma il trend negativo
del triennio 1998-2000, mentre il polo privato, sia pur in un anno di
difficile congiuntura (l’ammontare della raccolta decresce in valore assoluto),
mantiene costante la propria quota di mercato. In particolare la raccolta
pubblicitaria di RTI decresce dello 0,14% fra il 2000 ed il 2001 mentre
la raccolta lorda di Publitalia decresce, con riferimento al mezzo televisivo,
dello 0,44%. Quanto alla RAI la raccolta pubblicitaria nel 2001 decresce
a livelli – in termini reali – inferiori rispetto al 1999 con una perdita
dell’11% rispetto al 2000. Anche per quanto riguarda Sipra la tendenza
si conferma negativa con un trend di raccolta pubblicitaria che si attesta
ad un –11% fra il 2000 ed il 2001, rispetto ad una generale flessione
del mercato pubblicitario intorno al 4 per cento. Il gruppo facente capo
alla concessionaria pubblica pertanto appare decrescere più rapidamente
del mercato con un’inversione di tendenza rispetto al triennio 1998-2000,
nel quale la crescita dei ricavi da pubblicità della concessionaria
pubblica, attestandosi su una media del 10% l’anno, era stata in linea
con lo sviluppo del mercato.
Passando ad esaminare il concorso del finanziamento pubblico al bilancio
RAI, si può notare che l’indicizzazione del canone è stata
inferiore al 5% su base annua fra il 1998 ed il 2000 ed è risultata
inferiore rispetto alla crescita del complesso delle risorse. Considerando
che il canone rappresenta il 55% dei proventi della concessionaria pubblica,
si evidenzia come la performance negativa della RAI sia dovuta
principalmente al fatto che la risorsa canone sia cresciuta in misura
meno che proporzionale rispetto agli andamenti del mercato. Viceversa
fra il 2000 ed il 2001 il canone è cresciuto più del mercato
ma ciò non ha compensato il forte decremento della risorsa pubblicitaria.
Per quanto riguarda i trend dell’audience, dai dati forniti da RAI, si
può riscontrare, in particolare nel triennio 2000-2002, un progressivo
calo dell’audience dei canali RAI concentrato nella fascia di maggior
ascolto, dove si riscontra una progressiva crescita delle reti RTI.
Il 2001 è stato un anno difficile anche per il settore della televisione
a pagamento il quale, pur registrando un incremento dei volumi di fatturato,
non ha superato i problemi strutturali di natura finanziaria che hanno
prodotto risultati economici negativi per le maggiori imprese del settore.
La mancanza di redditività delle televisioni a pagamento è
legata soprattutto agli alti costi sostenuti per l’acquisto di diritti
televisivi, con particolare riferimento a quelli legati alle offerte cosiddette
premium.
Risultati economici gruppo Telepiù
|
|
|
(valori in milioni di Euro)
|
2001
|
2000
|
Atena
|
|
|
Margine Operativo Lordo
|
(236)
|
(161)
|
| |
Perdita d'esercizio
|
(247)
|
(239)
|
Prima
|
| |
Margine Operativo Lordo
|
(25)
|
(31)
|
| |
Perdita d'esercizio
|
(25)
|
(28)
|
Europa
|
| |
Margine Operativo Lordo
|
(59)
|
(81)
|
| |
Perdita d'esercizio
|
(80)
|
(109)
|
Omega
|
| |
Margine Operativo Lordo
|
(7)
|
(6)
|
| |
Perdita d'esercizio
|
(8)
|
(10)
|
Risultati economici Stream
|
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Margine Operativo Lordo
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(301)
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(240)
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Perdita d'esercizio
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(485)
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(355)
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fonte: bilanci delle società
L’analisi del mercato delle emittenti satellitari, ha rilevato l’evidenza
della non sostenibilità economica della presenza di due piattaforme
nel mercato italiano, che ha portato alla recente acquisizione del controllo
esclusivo di Telepiù S.p.A. da parte di Newscorp/Sky; si è
rilevata inoltre, dopo una crescita significativa nel 1999-2001 che ha
portato, rispettivamente, al rilascio di 82 autorizzazioni (per la diffusione
via satellite di programmi televisivi ai sensi della delibera n. 127/00/CONS)
nel 2000 e di 109 autorizzazioni complessive al 31 dicembre 2001, una
significativa flessione del trend di crescita del numero di autorizzazioni
(complessivamente 124 al 31 dicembre 2002), che si può ritenere
connessa, sia a una crisi finanziaria generale e del sistema satellitare
nazionale, che ad un mancato raggiungimento dei livelli di audience e
di abbonamento previsti nei rispettivi piani industriali e finanziari
dei singoli canali. Recentemente si registra, peraltro, l’interruzione
delle trasmissioni di diversi canali tra quelli muniti delle autorizzazioni
rilasciate dall’Autorità.
Infine, l’evoluzione dello scenario tecnico, economico e giuridico, che
già nella delibera n. 365/00/CONS teneva in considerazione le prospettive
del mercato televisivo verso lo sviluppo di una tecnica digitale, in particolare
terrestre, dovrà essere concretamente valutato nella sua effettiva
possibilità di essere pienamente implementato, secondo quanto già
previsto nella legge n. 66/2001, anche sulla base dei confronti internazionali
relativi allo sviluppo della domanda e dell’offerta di questa tipologia
di servizi.
L’Autorità, sia nell’audizione del 12 dicembre 2002 avanti alle
Commissioni riunite della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sul riassetto del sistema radiotelevisivo, che nella nota
del maggio 2003 all’8^ Commissione del Senato che sta esaminando il d.d.l.
2175 in materia di riassetto radiotelevisivo, ha evidenziato che "solo
dando subito avvio alle attività necessarie per assicurare una
effettiva ripresa di carattere industriale, la data del 2006 potrà
considerarsi ancora realistica". L’Autorità ha inoltre
sottolineato l’importanza della "previsione di incentivi economici"
ed in particolare che "…il buon esito di questi interventi regolamentari
dipende strettamente dalle misure che il governo vorrà adottare
… per favorire la diffusione dei decoder tra le famiglie."
4. L’analisi sul pluralismo
Il concetto di pluralismo è stato più volte richiamato
dagli operatori a sostegno delle proprie argomentazioni nel corso del
contraddittorio. L’analisi concernente il grado di pluralismo del settore
radiotelevisivo è una delle funzioni attribuite all’Autorità
dall’articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, che così recita:
"L’Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche
dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, […]
adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi
delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo".
Si ritiene che, in tale comma, il legislatore abbia introdotto una norma
di chiusura che riafferma la necessità di vigilare sul rispetto
del valore del pluralismo per il caso in cui, da un lato, lo sviluppo
competitivo "delle caratteristiche dei mercati", e dall’altro
i criteri qualitativi e quantitativi previsti dai commi 1 e 8 dell’art.
2 non fossero sufficienti o adeguati a vigilare sul corretto sviluppo
dei mercati. Il richiamo al pluralismo, in altre parole, può intendersi
come un criterio guida, la cui verifica non è obbligatoriamente
legata al superamento delle quote di cui al comma 8 che potrebbe determinare
per se una presunzione di posizione dominante.
Come evidenziato dalla delibera n. 365/00/CONS, l’analisi degli indizi
che evidenziano la presenza o assenza di pluralismo in uno dei settori
della comunicazione non può che partire dalla sentenza n. 420/94
della Corte Costituzionale, sulla scorta della quale vanno letti l’articolo
3 della legge n. 249/97 e la recente sentenza della stessa Corte n. 466/2002,
che –come noto- ha dichiarato la "illegittimità costituzionale
dell’articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte
in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo e non prorogabile,
che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi
irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui allo stesso comma
6 dello stesso articolo 3 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite
o via cavo".
L’analisi condotta al fine di verificare la sussistenza delle posizioni
dominanti è stata anche effettuata in coerenza con l’indirizzo
della stessa Corte che ha richiamato la necessità di "disporre
di potenzialità economiche" e non solo "tecniche",
altrimenti si vedrebbe "progressivamente ridotto" l’ambito
di manifestazione del pensiero e la possibilità di "garantire
la libertà ed il pluralismo informativo e culturale".
Prendendo le mosse dagli spunti della propria delibera e delle decisioni
della Suprema Corte, dunque, è stata fatta richiesta al Ministero
delle comunicazioni di trasmettere ogni eventuale variazione intercorsa
nel triennio 1998-2000 relativamente alle concessioni radiotelevisive
per la diffusione analogica terrestre in ambito nazionale e locale, al
fine di definire al meglio il quadro relativo alla concentrazione delle
risorse tecniche nel periodo in esame. In aggiunta, si è ritenuto
opportuno approfondire la tematica degli indici di ascolto e valutare
la loro rilevanza ai fini di un’analisi del pluralismo, sotto il profilo
delle risorse economiche. A tal fine è stata convocata in audizione
Auditel, società di riferimento nel settore delle rilevazioni.
4.1 Le concessioni
La comunicazione delle informazioni da parte della Direzione Generale
Concessioni ed Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni è
risultata di particolare interesse poiché rappresenta una panoramica
completa delle emittenti analogiche effettivamente presenti sul territorio
nazionale. La documentazione pervenuta riguarda tutti i soggetti che eserciscono
l’attività televisiva, tanto sulla base di provvedimenti concessori
o autorizzatori, quanto grazie ai numerosi provvedimenti giurisdizionali.
La situazione relativa al triennio 1998-2000 è riassunta nella
tabella sottostante:
PROVVEDIMENTI
|
1998
|
1999
|
2000
|
|
Concessionarie nazionali
(D.M. 13.08.1992)
(D.M. 27.07.1999)
|
- Canale 5
- Italia 1
- Retequattro
- Rete A
- Videomusic
|
- Canale 5
- Italia 1
- TMC
- Tele+ Bianco
- Europa 7
- Elefante Telemarket
|
- Canale 5
- Italia 1
- TMC
- Tele+ Bianco
- Europa 7
- Elefante Telemarket
|
|
Autorizzate ex art. 38 L. 103/75
|
- Telemontecarlo
- Telecentro Toscana
|
//
|
//
|
|
Autorizzate ex art. 11, comma 2, L 422/93
|
|
//
|
//
|
|
Autorizzate ex art. 11, comma 3, L 422/93
|
- Elefante Telemarket
- Rete Mia
|
//
|
//
|
|
Soggetti operanti in ambito nazionale in virtù di pronuncia
giurisdizionale
|
|
|
- Rete Capri
- Rete A
- Home Shopping Europe
|
|
Abilitate a proseguire l’attività trasmettendo contemporaneamente
via cavo o satellite
|
//
|
|
|
|
In attesa di accertamenti da parte del Ministero (pertanto legittimamente
operanti)
|
//
|
- Rete A
- Home Shopping Europe
|
//
|
Come noto, allo stato non vi è un legame tra il numero delle concessioni
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni in attuazione del regolamento
n. 78/98 dell’Autorità e la disponibilità delle frequenze
in esercizio. La società Centro Europa 7, presente nell’elenco
dal 1999, ad oggi non dispone delle frequenze necessarie allo svolgimento
dell’attività televisiva in ambito nazionale. L’ottava concessione
prevista dal Piano nazionale di assegnazione, infatti, non fu rilasciata
sulla base della mancanza di requisiti da parte delle emittenti che ne
avevano fatto richiesta (Rete Mia, Rete A, Rete Capri, 7 Plus). Le altre
concessioni televisive nazionali sono state rilasciate nel 1999 nei confronti
delle seguenti emittenti:
- RTI (per Canale 5 e Italia 1)
- Europa Tv S.p.A. (per Tele+ Bianco )
- TV Internazionale – oggi La 7 S.p.A. (per TMC – oggi La 7)
- Beta Television S.p.A. – oggi MTV Italia S.r.l. (per TMC 2 – oggi
MTV Italia)
- Elefante Tv S.p.A. (per Telemarket – Elefante Tv)
- Centro Europa 7 S.r.l. (per Europa 7)
Oltre alle predette sette concessioni, il Ministero ha rilasciato due
abilitazioni alla prosecuzione dell’esercizio nei confronti di due reti
(Tele+ Nero, di Prima Tv S.p.A. e Retequattro di RTI) eccedenti i limiti
previsti, rispettivamente, dall’articolo 3, comma 11 e dall’articolo 2,
comma 6, della legge n. 249/97. Per mezzo di tali abilitazioni, i canali
de quibus sono autorizzati a proseguire l’attività di radiodiffusione
televisiva privata in ambito nazionale, a condizione che le trasmissioni
siano contemporaneamente effettuate su frequenze terrestri e via satellite
o via cavo. Le frequenze sulle quali le citate emittenti eserciscono sono
quelle censite ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 223/90, in legittimo
esercizio all’atto di presentazione della domanda, in data 31 maggio 1999.
Le concessioni per la radiodiffusione in ambito locale sono invece le
seguenti:
PROVVEDIMENTI
|
1998
|
1999
|
2000
|
|
Concessionari in ambito locale
|
575
|
567
|
565
|
|
Soggetti operanti in ambito locale in virtù di pronuncia
giurisdizionale
|
104
|
104
|
104
|
L’esame dei dati appena elencati nell’ottica della verifica della sussistenza
del pluralismo, dunque, non sembra palesare sostanziali variazioni rispetto
al 1997.
4.2 Valutazioni concernenti gli indici d’ascolto.
L’analisi degli indici di ascolto e del loro grado di concentrazione
può essere utilizzato come ulteriore strumento per valutare se
si sono costituite e mantenute "posizioni dominanti" di soggetti
pubblici o privati "le quali", come paventa la Corte
Costituzionale già con la sentenza 420/94, "possono non
solo alterare le regole della concorrenza, ma anche condurre ad una situazione
di oligopolio, che in sé pone a rischio il valore fondamentale
del pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del
pensiero…".
Anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, si è
di recente espressa sui temi del pluralismo e della concorrenza nel settore
televisivo; in particolare le tesi dell’AGCM sottendono una correlazione
fra la raccolta pubblicitaria e la quota di share detenuta da un
operatore.
La stessa Autorità, nell’audizione del 12 dicembre 2002 avanti
alle Commissioni riunite della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sul riassetto del sistema radiotelevisivo, ha sottolineato
in merito all’utilizzo degli indici quantitativi di diffusione dei programmi
radiotelevisivi tra i criteri di valutazione delle posizioni dominanti
vietate che "il criterio degli indici di ascolto … costituisce
probabilmente uno dei sistemi più efficaci per misurare il grado
di pluralismo."
Al fine di approfondire questo tipo di relazione sono stati elaborati
i dati che la società Auditel S.r.l. ha trasmesso all’Autorità
con riferimento all’ordinanza istruttoria dalla Corte Costituzionale n.
374 del 3 dicembre 2001, così da evidenziare il tasso di concentrazione
del mercato televisivo italiano nel triennio 1998-2000 e confrontarlo
con i dati inerenti la raccolta pubblicitaria delle emittenti televisive.
Le tabelle seguenti illustrano l’approccio dell’AGCM ed effettuano una
comparazione fra share (percentuale di ascoltatori che guardano
un’emittente sul totale degli telespettatori all’ascolto) e raccolta pubblicitaria
dei primi due operatori del mercato.
Share - media annuale %
|
|
|
1998
|
1999
|
2000
|
|
RAI
|
48,1
|
47,6
|
47,3
|
|
RTI
|
41,6
|
42,6
|
43,4
|
Tasso di concentrazione
|
89,6
|
90,2
|
90,7
|
|
Altri
|
10,4
|
9,8
|
9,3
|
Raccolta pubblicitaria %
|
|
|
1998
|
1999
|
2000
|
|
RAI + Sipra
|
30,5
|
30,5
|
30,3
|
|
RTI + Publitalia
|
56,6
|
56,2
|
56,6
|
Tasso di concentrazione
|
87,1
|
86,7%
|
86,9%
|
|
Altre emittenti + concessionarie
|
12,9
|
13,3
|
13,1
|
Le tabelle evidenziano un notevole livello di concentrazione dell’audience
a favore delle emittenti RAI e RTI, mentre le altre emittenti nazionali
e gli operatori televisivi locali si caratterizzavano per una modesta
capacità di realizzare una audience media significativa.
La possibilità di determinare una corrispondenza lineare fra l’audience
ottenuta da un’emittente e la sua raccolta pubblicitaria risulta particolarmente
complessa, soprattutto nel confronto tra l’emittente pubblica e le concessionarie
private, in ragione delle diverse regole che sono previste per i tetti
di raccolta pubblicitaria orari, giornalieri e settimanali.
Al fine di approfondire la tematica, si è ritenuto opportuno convocare
in audizione la società Auditel, cui è stato chiesto di
offrire una propria lettura degli indici d’ascolto finalizzata alla valutazione
dei profili di pluralismo del settore televisivo. La società, pur
puntualizzando che tale valutazione non rientra nelle finalità
tipiche delle ricerche sull’ascolto condotte da Auditel, ha comunque formulato
alcune considerazioni sull’argomento. Secondo la Società, un’analisi
del pluralismo condotta attraverso gli indici di ascolto dovrebbe essere
fondata non tanto sullo share, che esprime le preferenze manifestate
dai telespettatori rispetto ai canali ricevibili, quanto sui contatti
netti ottenuti da ciascun canale. Quest’ultimo, infatti, esprimerebbe
più direttamente le potenzialità di scelta offerte all’utente
dal complesso delle emittenti ed è l’elemento su cui, peraltro,
sarebbero fondate le pianificazioni delle campagne pubblicitarie. Al riguardo,
Auditel ha precisato che la durata convenzionale di un contatto è
di almeno un minuto, poiché si ritiene che tale arco temporale
rappresenti un’unità di tempo "non breve" in assoluto
e sufficiente per poter affermare che il telespettatore si sia soffermato
sulla rete effettuando un scelta consapevole. L’unità di tempo
pari al minuto depura inoltre i dati di ascolto degli effetti dello "zapping"
che porta a sostare, a volte, per pochi secondi su un canale senza che
si formi una reale consapevolezza del contenuto offerto dallo stesso.
L’elevata quantità e dispersione dei contatti, in altri termini,
dimostrerebbe che l’utente dedica la propria attenzione ad un’ampia offerta
di emittenti, salvo poi esprimere una preferenza e quindi soffermarsi
più a lungo sui programmi proposti da alcune reti. Se è
vero, dunque, che le emittenti locali ottengono generalmente dati di share
molto modesti, è altrettanto vero che le stesse totalizzano un
numero molto alto di contatti per minuto; ciò indicherebbe, secondo
Auditel, che i telespettatori hanno a disposizione un parco di canali
molto ampio (il numero medio di canali accessibili per ogni famiglia rilevata
è 28) e gli stessi operano una scelta razionale circa il programma
da vedere.
5 - Intese e concentrazioni nel triennio 1998-2000
Nell’arco del triennio oggetto dell’istruttoria in corso, non si segnalano
operazioni di concentrazione da parte dei soggetti notificati, ai sensi
dell’articolo 6 della legge n. 287/90, né intese di cui all’articolo
2 della citata legge.
6- Metodologia di definizione delle risorse del mercato
In merito alla definizione del valore delle risorse del mercato, in sede
di rilievi interpretativi, sono emersi due argomenti che possono aver
impatto sulla quantificazione del valore del mercato e quindi sulle soglie
raggiunte da ciascun operatore: il tema dello sconto d’agenzia e il tema
della considerazione della quota di canone RAI rivolta in particolare
al finanziamento del servizio radiofonico.
In merito allo sconto d’agenzia si rileva che, come già evidenziato
nella delibera 365/00/CONS parag. 4.1, se la Legge all’art. 2 comma 8
lettera a) definisce in modo puntuale quali siano i fattori da inserire
nella definizione di proventi, non altrettanta precisione si può
riscontrare nella definizione legislativa del concetto di risorse. Peraltro
vi sono delle indicazioni provenienti dalla dottrina e dalla giurisprudenza
del diritto della concorrenza, nonché dalle scienze statistiche,
che indirizzano una definizione del concetto di risorse che escluda dall’ammontare
delle risorse il c.d. "sconto d’agenzia", in quanto non pertinente
tra le risorse del sistema televisivo ed afferente al settore merceologico
dei servizi alle imprese. Perciò, si ritiene necessario adottare,
come presupposti per la determinazione del volume delle risorse per il
procedimento in corso, tra i criteri adottati per le analisi del mercato
concluse con la delibera n. 13/03/CONS, la cosiddetta ipotesi A), ossia
l’opzione con il denominatore quantificato al netto dello sconto d’agenzia.
Come illustrato nel paragrafo 3.5, la RAI ha ampiamente sviluppato il
tema del servizio pubblico radiotelevisivo al fine di definire la natura
e la destinazione del canone ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera a)
della Legge. La società ha richiesto lo scorporo almeno della quota
di canone destinata ad attività quali:
- radiofonia,
- offerta satellitare,
- informazione regionale,
- trasmissioni radiofoniche e televisive per le minoranze linguistiche,
- gestione abbonamenti TV,
- Rai International.
Fra le varie attività segnalate dalla Società, si è
ritenuto, in particolare, necessario approfondire la tesi della esclusione
della quota di canone destinata al finanziamento del servizio radiofonico,
in quanto estranea al settore delle trasmissioni televisive di
cui all’art. 2, comma 8, lett. a) della Legge. Va precisato che, diversamente
dalla tesi formulata dalla Società, si ritiene che il valore del
canone RAI, al netto degli impieghi non afferenti all’attività
televisiva, vada computato sia fra i proventi dell’azienda sia fra le
risorse del mercato televisivo, cosi come definiti dall’art. 2, comma
8 lettera a) e come quantificate dall’Autorità con delibera n.
13/03/CONS. Di conseguenza i valori delle risorse risulterebbero inferiori
in misura equivalente alla quota di canone destinata al finanziamento
del servizio radiofonico.
Peraltro occorre osservare che:
- attualmente risulta mancante nella società RAI una contabilità
industriale ai fini regolatori;
- la RAI ha quindi prodotto nell’ambito dell’istruttoria soltanto i
dati relativi ai costi totali di produzione dei servizi in oggetto rispetto
alle singole linee di attività e non i ricavi del canone attribuiti
all’attività radiofonica;
- che il processo di articolazione della RAI in divisioni è divenuto
operativo dall’anno 2000, tanto da determinare dati inerenti le singole
attività nel biennio 1998-1999 con un minor grado di affidabilità;
Sulla base delle citate considerazioni e delle informazioni rese disponibili
in fase istruttoria non si ritiene che, per gli anni oggetto di analisi,
si possa correttamente scorporare nell’ambito della presente istruttoria
in particolare la quantificazione della quota di canone destinata al finanziamento
del servizio radiofonico, sia dall’ammontare delle risorse che dei proventi.
ACCERTATO che:
a) Negli anni 1998-2000 la società RAI S.p.A. ha superato le soglie
di cui all’art. 2, comma 8 della Legge in ciascuno dei tre anni oggetto
di analisi nel presente procedimento, avendo raccolto le seguenti quote
di risorse:
Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. a)
legge 249/97
|
1998
|
1999
|
2000
|
|
|
|
RAI
|
46,0%
|
44,1%
|
42,4%
|
b) Negli anni 1998-2000 la società Publitalia’80 S.p.A. ha superato
le soglie di cui all’art. 2, comma 8 della Legge in ciascuno dei tre anni
oggetto di analisi nel presente procedimento, avendo raccolto le seguenti
quote di risorse:
Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. e) legge 249/97
|
1998
|
1999
|
2000
|
|
|
|
PUBLITALIA'80
|
37,2%
|
37,0%
|
36,6%
|
c) Negli anni 1998-2000 la società R.T.I. S.p.A. ha superato le
soglie di cui all’art. 2, comma 8 della Legge in ciascuno dei tre anni
oggetto di analisi nel presente procedimento, avendo raccolto le seguenti
quote di risorse:
Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. A) legge 249/97
|
1998
|
1999
|
2000
|
|
|
|
RTI
|
32,8%
|
32,6%
|
32,0%
|
d) La società Mediaset S.p.A. controlla il 100% delle azioni della
concessionaria televisiva RTI S.p.A. e il 100% delle azioni della concessionaria
di pubblicità Publitalia’80. La società non risulta direttamente
titolare di concessioni o autorizzazioni per la trasmissioni televisive
e non svolge attività dirette nel mercato della raccolta pubblicitaria.
In base ai principi contenuti nel provvedimento di cui alla delibera
365/00/CONS, Mediaset è stata notificata in quanto soggetto interessato
al procedimento ai sensi dell’art. 4, comma 3, della delibera 26/99 ed
in qualità di società controllante delle due società
del gruppo attive, rispettivamente, nel mercato televisivo e della raccolta
pubblicitaria, anche al fine di consentire un’analisi, nel rispetto del
principio del contraddittorio, nei confronti della unità economica
costituita dalle società facenti capo al gruppo Mediaset. Lo strumento
dell’unità economica ha peraltro valenza nella fase di analisi,
quando consente di evidenziare il risultato economico dei gruppi societari,
mentre non assume rilevanza giuridica allorché si proceda a svolgere
una attività di verifica e di accertamento circa il rispetto di
parametri normativi nei confronti di uno specifico soggetto.
Sulla base di queste considerazioni la società Mediaset non è
soggetta, per il triennio 1998-2000, a provvedimenti ai sensi dell’art.
2 della legge n. 249/97.
e) Negli anni 1998-2000 la società Sipra S.p.A. non ha superato
le soglie di cui all’art. 2, comma 8 della Legge in alcuno dei tre anni
oggetto di analisi nel presente procedimento, avendo raccolto le seguenti
quote di risorse:
Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. e) legge 249/97
|
1998
|
1999
|
2000
|
|
|
|
SIPRA SPA
|
20,0%
|
20,1%
|
19,7%
|
f) L’Autorità inoltre, con riferimento alle tendenze evolutive
dei mercati nel periodo successivo al triennio in esame, come richiamate
dall’art. 2 comma 7, conferma quanto rilevato nella delibera di apertura
del presente procedimento in merito all’assetto del mercato televisivo
italiano, comunque caratterizzato da una struttura oligopolistica con
le caratteristiche proprie del duopolio, ove peraltro risultano confermate
anche le difficoltà degli operatori minori ad acquisire quote di
audience e di risorse pubblicitarie significative, soprattutto con riferimento
al settore dell’offerta di trasmissioni televisive terrestri in chiaro.
Per quanto riguarda l’evoluzione del mercato delle risorse ed in particolare
della raccolta pubblicitaria negli anni 2000-2002, occorre evidenziare
una fase di crisi del settore degli investimenti pubblicitari che ha avuto
riflessi più significativi nei confronti dell’emittente pubblica
RAI e la concessionaria Sipra, mentre l’emittente RTI e la concessionaria
Publitalia’80 hanno mantenuto sostanzialmente costante la propria quota
di mercato. Il dato maggiormente significativo è stato la crescita
del tasso di penetrazione delle offerte televisive a pagamento in tecnica
digitale il quale, sotto il profilo economico, ha generato un progressivo
incremento della raccolta di abbonamenti da parte delle piattaforme satellitari
(Telepiù e Stream). In proposito si rileva che, in presenza di
una crescita del fatturato, sia pur inferiore alle aspettative anche a
causa del fenomeno della pirateria, gli operatori del settore della televisione
a pagamento non sono riusciti a coprire gli alti costi sostenuti per l’acquisto
dei diritti ed a garantire ai propri azionisti un adeguato ritorno sugli
investimenti. Ne è derivata una crisi economico- finanziaria delle
due principali piattaforme che ha portato alla nascita del gestore unico
Sky Italia e ad una significativa riduzione dei canali satellitari. Gli
effetti sull’assetto del mercato della nascita di questo nuovo soggetto
potranno essere valutati nell’immediato futuro, non appena il nuovo operatore
avrà concluso la necessaria fase di avviamento. Un ulteriore elemento
che potrà condizionare lo scenario evolutivo è lo sviluppo
tecnologico del settore televisivo legato al digitale terrestre. Gli operatori
di rete stanno attualmente avviando le prime sperimentazioni, grazie anche
alla progressiva acquisizione di impianti e risorse finalizzate, ai sensi
della legge n. 66 del 2001, alla diffusione sperimentale in tecnica digitale.
Diffusione delle offerte televisive alternative
all’analogico terrestre
|
Modalità di Trasmissione
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
|
|
|
|
|
|
|
satellite - analogico - chiaro
|
0,3
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
|
|
|
|
|
|
|
Satellite - digitale - pagamento
|
0,3
|
0,6
|
1,7
|
2,1
|
|
|
|
|
|
|
|
cavo - pagamento
|
0,05
|
0,08
|
0,08
|
0,13
|
|
|
|
|
|
|
Totale Utenti (milioni)
|
0,65
|
0,94
|
2,04
|
2,49
|
Inoltre, a causa del fenomeno della pirateria, al dato ufficiale di fine
2001 vanno aggiunti fino a 2 milioni di utenti.
g) Il procedimento di verifica della sussistenza di posizioni dominanti
nel settore televisivo è stato avviato sulla base dei risultati
dell’analisi sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore
televisivo per il triennio 1998-2000, concluso con la delibera n. 13/03/CONS.
Come evidenziato nel precedente punto f), successivamente al periodo triennale
oggetto di verifica, sono avvenuti mutamenti nel numero e nelle caratteristiche
dei soggetti presenti sul mercato che potrebbero avere significativi impatti
sulle dinamiche del mercato televisivo relativo alle trasmissioni via
etere terrestre e codificate, comportando modifiche sulla distribuzione
delle risorse economiche nel settore televisivo. L’Autorità ritiene
necessario che le tendenze registrate nel mercato siano oggetto di una
specifica analisi sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore
televisivo anche sulla base dei dati raccolti attraverso l’Informativa
Economica di Sistema, ai sensi dell’art. 1, comma 28, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650 recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino
della RAI S.p.A., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza
televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni
televisive in forma codificata", come successivamente integrata
dalle delibere dell’Autorità n. 236/01/CONS, n. 129/02/CONS e n.
129/03/CONS. L’Autorità rileva, inoltre, come non sia possibile
allo stato adottare i provvedimenti previsti dall’art. 2, comma 7 della
Legge nei confronti di soggetti che hanno superato le soglie di cui al
comma 8, in base a elementi istruttori risalenti al triennio 1998-2000
e che occorre ora aggiornare con riferimento al triennio in corso. Pertanto,
considerate le tendenze evolutive dei mercati, ritiene necessario avviare,
utilizzando in via prioritaria l’Informativa Economica di Sistema, un’analisi
finalizzata alla rilevazione della distribuzione delle risorse economiche
del settore televisivo negli anni 2001-2003, ai fini dell’accertamento
per il periodo indicato dell’eventuale sussistenza di posizioni dominanti
di cui all’art. 2 della legge n. 249/97. L’analisi, i cui risultati saranno
pubblicati sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità,
si conclude entro il 30 aprile 2004.
(h) in merito allo stato del pluralismo, richiamato all’art. 2, comma
7 della Legge, nel corso dell’analisi svolta dall’Autorità sul
triennio in esame non sono state riscontrate sostanziali variazioni rispetto
all’analisi effettuata dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza
n. 466 del 20 novembre 2002, con riferimento al settore delle televisioni
nazionali in tecnica analogica. Tale analisi muove dalla constatazione
che "l’attuale sistema di radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri con tecnica analogica mantiene immutata la caratteristica di
ristrettezza delle frequenze e quindi di assai limitato numero delle reti
realizzabili a copertura nazionale". Semmai, sostiene ancora
la Corte sempre con riferimento alla tecnica analogica, la situazione
delle frequenze disponibili per le televisioni in ambito nazionale si
è ulteriormente ristretta rispetto a quella esaminata a suo tempo
con la sentenza 420 del 1994.
In relazione al numero di emittenti (nazionali e locali) operanti sul
territorio nazionale ed al numero di impianti disponibili si rileva che
non è stata riscontrata una sostanziale modifica nel triennio in
esame rispetto alla situazione rilevata nel corso della precedente istruttoria,
mentre le risorse economiche, le quote di raccolta pubblicitaria e share
degli ascolti rimangono notevolmente concentrate nelle mani dei soggetti
notificati, creando una significativa barriera per lo sviluppo di eventuali
concorrenti.
Per quanto riguarda l’emittenza televisiva in tecnica digitale si
è rilevato nel periodo in esame un rapido incremento del numero
dei canali ricevibili sul territorio nazionale ed un contestuale aumento
dell’utenza delle offerte televisive a pagamento.
i) La modifica dell’attuale "situazione di ristrettezza delle
frequenze disponibili per la televisione in ambito nazionale con tecnica
analogica", mediante la cessazione delle trasmissioni in tecnica
analogica terrestre - entro il 31 dicembre 2003 - di un canale della società
RTI potrebbe comportare anche una riduzione dei proventi raccolti dall’emittente
e dalla sua concessionaria di pubblicità Publitalia’80, in relazione
al minor numero di utenti raggiungibili dalla televisione satellitare.
La sentenza della Corte Costituzionale del 20 novembre 2002, n. 466, ha
dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell’art. 3
comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui non prevede
la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque
non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati
dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art.
3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo."
Inoltre, in applicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale
n. 466/02, la concessionaria per il servizio pubblico RAI è tenuta
ad applicare contestualmente le disposizioni previste dall’art. 3, comma
9 della legge n. 249/97 in merito alla trasformazione di una delle sue
reti analogiche in emittente senza risorse pubblicitarie, che quindi potrebbe
comportare una ulteriore variazione nel panorama delle risorse economiche
del sistema televisivo fino al possibile rientro entro i limiti previsti
dalla legge. Pertanto, nell’imminenza di una possibile modifica del mercato
delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, al cui sviluppo
concorrenziale e pluralistico le previsioni dell’art. 2, comma 8 della
legge n. 249/97 sono poste a tutela, l’Autorità ritiene che gli
eventuali provvedimenti previsti dall’art. 2, comma 7 debbano essere adottati
successivamente all’attuazione delle previsioni contenute nell’art. 3,
comma 9 e dell’art. 3, comma 7 della legge n. 249/97.
DELIBERA
Articolo 1
- Le società RAI S.p.A., Publitalia’80 S.p.A. e RTI S.p.A., per
il triennio 1998-2000, hanno superato i limiti di cui all’art. 2, comma
8 della legge n. 249/97;
- di effettuare formale richiamo alle società RAI S.p.A., Publitalia’80
S.p.A. e RTI S.p.A. affinché non pongano in essere atti o comportamenti
vietati ai sensi dell’art. 2 della legge n. 249/97, riservandosi l’adozione
dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 7 della legge n. 249/97 all’esito
dell’analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore
televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003 ed all’esito dell’attuazione
delle previsioni degli articoli 3, comma 7 e 3, comma 9 della legge
n. 249/97, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale
n. 466/02;
- di avviare un’analisi finalizzata alla rilevazione della distribuzione
delle risorse economiche nel settore televisivo negli anni 2001, 2002
e 2003, ai fini dell’accertamento, nel periodo indicato, dell’eventuale
sussistenza di posizioni dominanti di cui all’art. 2 della legge n.
249/97, da concludersi entro il 30 aprile 2004;
- la società Sipra S.p.A. per il triennio 1998-2000 non ha superato
i limiti di cui all’art. 2, comma 8 della legge n. 249/97;
- la società Mediaset S.p.A. non è soggetta, per il triennio
1998-2000, agli obblighi di cui all’art. 2 della legge n. 249/97.
Il presente provvedimento è notificato ai soggetti partecipanti
al procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1 del regolamento approvato
con delibera n. 26/99 ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità
e sul sito web www.agcom.it.
Roma, 27 giugno 2003
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IL COMMISSARIO RELATORE
Vincenzo Monaci
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IL PRESIDENTE
Enzo Cheli
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Per attestazione di conformità
a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Botto
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