|
L’AUTORITA’
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i
prodotti del 1° febbraio 2006;
VISTO l’articolo
1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 22
febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e
referendarie per la comunicazione politica", come modificata dalla
legge 6 novembre 2003, n. 313, ed, in particolare, l’art. 2, comma 1.
VISTA la delibera
n. 200/00/CSP recante disposizioni di attuazione della disciplina
in materia di comunicazione politica e di parità di acceso ai
mezzi di informazione nei periodi non elettorali.
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni
per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali";
VISTO il decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione;
CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli
3 e 7 del citato Testo unico,
costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo,
l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità
dell’informazione, nonché l’apertura alle diverse opinioni e
tendenze politiche e che, l’attività di informazione radiotelevisiva,
da qualunque emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce
un servizio di interesse generale, che deve garantire la libera formazione
delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni
di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni
di parità di trattamento e imparzialità;
CONSIDERATO che l’Autorità è chiamata
dall’articolo 10, comma 1, del
citato Testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali
della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;
RILEVATO, altresì, che il citato art.
7, comma 3, del Testo unico prevede che l’Autorità debba
rendere effettiva l’osservanza dei principi ivi stabiliti, nei programmi
di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei
fornitori di contenuti in ambito nazionale;
VISTO l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo
nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
nella seduta dell’11 marzo 2003, secondo il quale, in particolare:
" 1. Tutte le trasmissioni di informazione
- dai telegiornali ai programmi di approfondimento - devono rispettate
rigorosamente, con la completezza dell’informazione, la pluralità
dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori,
ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell’azienda concessionaria
del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività
al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello
di fornire ai cittadini utenti il massimo, di informazioni, verificate
e fondate, con il massimo della chiarezza….
2. La presenza di esponenti politici nei programmi
di intrattenimento, quando è frequenze e abituale, alimenta la
sensazione che il carattere pubblico del servizio consista nella simbiosi
con la politica, Va quindi – normalmente evitata, e deve – comunque
– trovare motivazione nella particolare competenza e responsabilità
degli invitati su argomenti trattati nel programma stesso, configurando
una finestra informativa nell’ambito del programma di intrattenimento
alla quale si applica dunque la raccomandazione precedente…";
CONSIDERATO che i principi di pluralismo, obiettività,
completezza, lealtà e imparzialità devono informare le
trasmissioni di informazione, da qualsiasi emittente o fornitore di
contenuti trasmesse;
RITENUTO di fare propria la citata raccomandazione
della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi dell’11 marzo 2003 e di estenderla alle
emittenti radiotelevisive nazionali private;
CONSIDERATO che, fatte salve le norme legislative e
regolamentari applicabili in periodo elettorale, l’informazione e l’approfondimento
politico, in qualsiasi trasmissione collocati, devono conformarsi ai
criteri di imparzialità, equità, completezza, correttezza,
pluralità dei punti di vista ed equilibrio delle presenze, che
deve essere garantito durante il ciclo del programma; che, soprattutto
in periodo pre-elettorale, occorre garantire che, in caso di alterazione
delle presenze, il riequilibrio avvenga con sufficiente immediatezza
in un arco temporale ristretto, comunque prima dell’avvio della campagna
elettorale;
CONSIDERATO che nelle trasmissioni di intrattenimento
va evitata la presenza di esponenti politici, salvo che la medesima
sia dovuta alla trattazione di argomenti per i quali è richiesta
una loro particolare competenza e responsabilità; che, in tal
caso, si configura una finestra informativa nell’ambito del programma
di intrattenimento, nella quale devono essere assicurati la parità
di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità
dell’informazione.
CONSIDERATE l’opportunità e l’urgenza di adottare
disposizioni applicative dei principi di legge in materia di informazione
radiotelevisiva diffusa dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali
private a integrazione e modificazione di quelle adottate con la citata
delibera n. 200/00/CSP;
UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria,
relatore ai sensi dell’articolo 32
del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione
dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, stabiliscono i criteri ai quali le trasmissioni
di informazione, gli spazi di informazione e approfondimento e le altre
trasmissioni nei casi di cui all’articolo 3, diffusi dalle emittenti
radiofoniche e televisive nazionali private, devono attenersi nel periodo
non elettorale per assicurare il rispetto dei principi di pluralismo,
obiettività, completezza, lealtà e imparzialità
dell’informazione previsti dalla legge.
Articolo 2
(Trasmissioni di informazione e approfondimento)
1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i
telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono
rispettare i principi di completezza e correttezza dell’informazione,
obiettività, equità, lealtà, imparzialità,
pluralità dei punti di vista e parità di trattamento.
2. Nei programmi di informazione e di approfondimento
l’equilibrio delle presenze deve essere assicurato durante il ciclo della
trasmissione, dando, ove possibile, preventiva notizia degli interventi
programmati.
3. Nel periodo pre-elettorale l’equilibrio delle presenze
deve essere osservato con particolare cura in modo da assicurare, con
imparzialità ed equità, l’accesso a tutti i soggetti politici
nonché la parità di trattamento nell’esposizione delle proprie
opinioni e posizioni politiche, realizzando l’equilibrio tra i diversi
schieramenti. In caso di alterazione di quest’ultimo, il riequilibrio
deve avvenire in una trasmissione omogenea, ove possibile della stessa
serie e nella stessa fascia oraria, immediatamente successiva e, comunque,
prima della convocazione dei comizi elettorali.
4. Ai fini del presente provvedimento i soggetti politici
sono individuati come segue:
a) le forze politiche che costituiscono un autonomo
gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) le forze politiche che, pur non costituendo un autonomo
gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale, siano rappresentate
nel Parlamento europeo.
5. Ai fini del presente provvedimento il periodo pre-elettorale
va dal trentesimo giorno precedente la data prevista per la convocazione
dei comizi elettorali fino a quest’ultima.
6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo i registi
ed i conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale
nella gestione del programma - anche in rapporto alle modalità
di partecipazione e selezione del pubblico – così da non influire
sulla libera formazione delle opinioni da parte degli ascoltatori. Nel
periodo pre-elettorale non sono consentiti interventi video o audio in
diretta, non preannunciati all’inizio della trasmissione. Resta salva
per l’emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara
distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto
della persona.
7. I criteri di cui al presente articolo devono essere
rispettati all’interno di ciascuna rete o testata giornalistica.
Articolo 3
(Altre trasmissioni)
1. Negli spazi di informazione e approfondimento politico,
in qualsiasi trasmissione collocati, si applicano le disposizioni del
precedente articolo 2.
2. Nelle trasmissioni di intrattenimento va evitata la
presenza di esponenti politici, salvo che la medesima sia dovuta alla
trattazione di argomenti per i quali è richiesta una loro particolare
competenza e responsabilità. In tal caso si configura uno spazio
informativo nell’ambito del programma, per il quale valgono le disposizioni
del precedente articolo 2.
3. Nelle trasmissioni di intrattenimento, ferma restando
la libertà di espressione, la comunicazione e la satira non devono
assumere forme lesive della dignità della persona.
Articolo 4
(Adeguamento)
1. Le emittenti radiotelevisive nazionali sono tenute
al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, attraverso
l’immediato adeguamento della propria programmazione ai principi dal medesimo
stabiliti e attraverso i conseguenti comportamenti.
2. L’Autorità verifica l’osservanza di quanto
disposto dal presente provvedimento anche attraverso il monitoraggio dei
programmi
3. Ove l’Autorità accerti l’inosservanza di quanto
prescritto dal presente provvedimento irroga ai soggetti responsabili,
se necessario previa diffida, le sanzioni amministrative previste dall’art.
1, commi 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e adotta le misure
ripristinatorie di cui all’articolo
10, commi 3 ed 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Il presente provvedimento entra in vigore nei confronti
di ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale privata dalla
data della notifica.
Il presente provvedimento è trasmesso alla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Napoli, 1° febbraio 2006
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
Michele Lauria
|
Corrado Calabrò
|
Per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
|
|
| Roberto Viola
|
|
|