TITOLO I
ISTITUZIONE DEL REGISTRO
Articolo 1
Registro degli operatori di comunicazione
- E’ istituito, ai sensi dell’articolo
1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
il registro degli operatori di comunicazione, alla cui tenuta sovrintende
il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
- Sono obbligati all’iscrizione nel registro:
- i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
- le imprese concessionarie di pubblicità;
- le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;1
- le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- le agenzie di stampa di carattere nazionale;
- i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale;
- le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.
1. Come modificato dall'art. 1, comma 1,
della delibera n. 404/02/CONS
Articolo 2
Soggetti obbligati
- Ai fini dell’iscrizione nel registro, si intendono per:
- soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione:
la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque
di altro provvedimento abilitativo, da parte dell’Autorità
o del Ministero delle comunicazioni, per l’esercizio della radiodiffusione
sonora o televisiva, via etere terrestre, via satellite o via cavo,
con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato,
e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere
di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché
i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;
- imprese concessionarie di pubblicità: 1) i soggetti
che, in forza di un contratto con una emittente radiotelevisiva,
o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico
non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti
di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti
radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un contratto
con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché
di testate in formato elettronico di cui alla lettera f), o con
una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico
non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti
di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione su giornali quotidiani,
periodici o riviste, o testate in formato elettronico di cui alla
lettera f);
- imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi:
i soggetti che producono o distribuiscono alle emittenti programmi
destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva;2
- imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste:
1) i soggetti editori di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli equiparati
di cui all’articolo 18, comma 1, della legge
5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri
l’anno; 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una
o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare
periodicità;3
- agenzie di stampa di carattere nazionale: le imprese editrici
di una o più testate con la qualifica di agenzia quotidiana
di informazione, dotate di una struttura redazionale adeguata a
consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari e collegate
in abbonamento almeno con quindici quotidiani in cinque regioni
per non meno di dodici ore di trasmissione al giorno, o con trenta
emittenti radiofoniche o televisive in dodici regioni per non meno
di mille notiziari quotidiani all’anno;
- soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale: gli
editori, ai quali si applica la medesima ripartizione prevista per
i soggetti di cui alla precedente lettera d), che pubblicano con
regolare periodicità una o più testate giornalistiche
in formato elettronico e digitale;
- imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici:
i soggetti che, in base a licenza o autorizzazione installano e
forniscono reti di telecomunicazione o forniscono servizi consistenti,
in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’instradamento di
segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio
interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la
diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.
2. Come modificato dall'art.
1, comma 2, della delibera n. 404/02/CONS
3. Come modificato dall'art. 1 della delibera
n. 130/03/CONS
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO
Articolo 3
Struttura del registro
- Il registro consta di un protocollo cronologico per l’annotazione
degli estremi della documentazione pervenuta, relativa agli adempimenti
di cui al presente regolamento, e di un repertorio degli operatori per
l’annotazione delle informazioni contenute nella predetta documentazione.
Articolo 4
Protocollo
- Il protocollo è gestito in conformità a quanto disposto
dall’articolo 53 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- Su ogni documento sono apposti numero progressivo e data di protocollazione.
- Di ogni documento può essere rilasciata, a richiesta, attestazione
della data di ricevimento.
Articolo 5
Repertorio degli operatori
- Nel repertorio degli operatori sono memorizzate le informazioni contenute
nei documenti trasmessi ai sensi degli articoli da 9 a 17, da 21 a 25,
33 e 34, o acquisiti ai sensi degli articoli 20 e 28, e l’annotazione
degli atti di cui agli articoli 19, 25 e 26 del presente regolamento.
- Ad ogni soggetto iscritto è attribuito un numero di posizione
univoco e ogni posizione nel repertorio è individuata con riferimento
al codice fiscale del relativo soggetto.
- I documenti relativi ad ogni soggetto iscritto sono riuniti in un
fascicolo che deve riportare, all’esterno, il numero di posizione, la
denominazione del soggetto e l’indicazione dell’attività da questo
svolta.
- Il repertorio è suddiviso in quattro parti:
- dati anagrafici generali;
- assetti proprietari;
- organi amministrativi e rappresentanza legale;
- attività rilevante: testate gestite/servite o emittenti
gestite/servite o servizi di telecomunicazione forniti.
Articolo 6
Archiviazione ottica degli atti
- La documentazione pervenuta all’Autorità a norma del presente
regolamento può essere archiviata otticamente secondo tecniche
informatiche ed essere distrutta dopo l’archiviazione dell’immagine,
secondo le norme vigenti.
- La conformità all’originale è attestata su ogni immagine
del documento archiviato otticamente, che sostituisce a tutti gli effetti
il documento cartaceo.
Articolo 7
Sistema informativo automatizzato
- Protocollo e repertorio degli operatori sono gestiti attraverso un
sistema informativo automatizzato unico.
- Il sistema informativo automatizzato deve consentire la selezione,
per ogni soggetto presente nel repertorio, della documentazione i cui
estremi sono annotati in ordine cronologico nel protocollo.
- Il sistema informativo automatizzato deve assicurare l’integrità
dei dati e consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni,
nel rispetto delle disposizioni della legge
31 dicembre 1996, n. 675 in materia di protezione nel trattamento
dei dati personali.
- Per garantire la conservazione dei dati ne è effettuata la
duplicazione su supporti informatici diversi da quelli in linea, custoditi
con idonei criteri di sicurezza.
- Il Consiglio determinerà con successiva deliberazione le specifiche
tecniche e le misure di sicurezza relative agli atti trasmessi per via
telematica.
Articolo 8
Collegamenti telematici con altre amministrazioni
- Al fine di agevolare le attività di tenuta del registro, l’Autorità
può attivare collegamenti telematici con il registro delle imprese,
con i registri di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n.
47, con il sistema informativo del Ministero delle comunicazioni o di
altre amministrazioni, per l’acquisizione dei dati e delle informazioni
necessari alla tenuta del registro degli operatori della comunicazione.
- Con apposite convenzioni vengono determinati l’oggetto del collegamento
telematico, le relative modalità e gli eventuali costi.
TITOLO III
ISCRIZIONE AL REGISTRO
Articolo 9
Domanda di iscrizione
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare
domanda di iscrizione al registro, indirizzata "All’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni - Registro degli operatori di comunicazione",
redatta secondo il modello "1/REG" e corredata dalle dichiarazioni previste
dagli articoli da 11 a 17 con riferimento all’attività esercitata.
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, devono produrre, all’atto
della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione,
redatta secondo il modello "2/REG", contenente il codice fiscale, la
denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi
al soggetto.
- I soggetti che svolgono più di una attività rilevante
ai fini dell’iscrizione nel registro presentano un’unica domanda, redatta
secondo il modello "1/REG", corredata dalla dichiarazione, redatta secondo
il modello "2/REG", nonché dalle dichiarazioni previste dagli
articoli da 11 a 17 con riferimento a ciascuna attività esercitata.
- La domanda di iscrizione deve essere presentata entro sessanta giorni
decorrenti:
- per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e g),
dal ricevimento della concessione, autorizzazione o licenza, o dalla
formazione del silenzio-assenso;
- per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c),
dalla data di conclusione del primo contratto relativo alle attività
per cui è previsto l’obbligo di iscrizione.
- Ai sensi dell’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, per i soggetti
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), l’iscrizione al
registro è condizione per l’inizio delle pubblicazioni.
- In fase di prima attuazione del presente regolamento, i termini di
presentazione delle domande di iscrizione sono quelli di cui all’articolo
32.
Articolo 10
Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di società
di capitali o cooperative, società di persone, fondazioni o associazioni,
devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione:
- una dichiarazione, redatta secondo il modello "3/REG", contenente
l’indicazione dell’oggetto sociale o associativo;
- una dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG", contenente
l’indicazione della composizione, della durata dell’organo amministrativo
e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori.
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di ente pubblico,
producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione,
la sola dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG".
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di impresa individuale,
non producono le dichiarazioni, redatte secondo i modelli "3/REG" e
"4/REG".
Articolo 11
Dichiarazioni dei soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), in forma di
società di capitali o cooperative, devono produrre, all’atto
della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione,
redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG",
contenente:
- l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci
e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto
di voto.
Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni
con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando
per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/REG- le rispettive
partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni
di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto
è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è
attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o
è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono
essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte
persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione
alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali
soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano
le successive lettere b) e c).4
- l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della
titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di
voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le
azioni o le quote della società da iscrivere;
- ove la maggioranza delle azioni o quote della società da
iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o
soggetti equiparati dalla legge, per i livelli successivi a quello
di cui alla precedente lettera b), l’indicazione del capitale sociale,
dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive
partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società
della catena partecipativa fino all’individuazione delle persone
fisiche o soggetti equiparati dalla legge che detengono la maggioranza
delle azioni o quote di ciascuna di dette società;
- ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti
lettere a), b) e c), l’indicazione delle società che dispongono,
a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società
quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
della società da iscrivere;5
- l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni
di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni
o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a),
b), c), d).
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), in forma di
società di persone, devono produrre, all’atto della presentazione
della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello
"5.3/REG", contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.
- Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), in ogni
caso, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di
iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "6.1/REG" e
"6.2/REG", che riportino l’indicazione dei provvedimenti di concessione,
autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per l’esercizio delle
attività di radiodiffusione o ripetizione, nonché delle
denominazioni delle emittenti, delle eventuali autorizzazioni a trasmettere
in contemporanea e delle informazioni relative a testate giornalistiche.
4. Come modificato dall'art. 2, comma
1, lett. a) della delibera n. 404/02/CONS
5. Come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della
delibera n. 404/02/CONS
Articolo 12
Dichiarazioni delle imprese concessionarie di pubblicità
- Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b1), che svolgono
attività di concessionaria di pubblicità da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi, in forma societaria, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2.
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b2), che svolgono
attività di concessionaria di pubblicità su giornali quotidiani,
periodici o riviste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d1), o su
testate in formato elettronico con le medesime caratteristiche, in forma
di società di capitali o cooperative, devono produrre all’atto
della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta
secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:
- l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci
e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto
di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le
sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale
sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/REG-
le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate
partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali
un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta
o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali
spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini
devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari
interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle
in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito
a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano
le successive lettere b) e c).6
- l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della
titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di
voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le
azioni o le quote della società da iscrivere;
- per i livelli successivi a quello di cui alla lettera b), l’indicazione
del capitale sociale e dell’elenco dei soci e della titolarità
delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al
2% delle società che dispongono, anche a mezzo di controllate,
di almeno il 20% o il 10% nel caso di società quotate in
borsa dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società
da iscrivere;
- ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti
lettere a), b) e c), l’indicazione delle società che dispongono,
a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società
quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
della società da iscrivere;7
- l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni
di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni
o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a),
b), c), d).8
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b2), che svolgono
attività di concessionaria di pubblicità su periodici
o riviste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d2), o su testate
in formato elettronico con le medesime caratteristiche, in forma di
società di capitali o cooperative, devono produrre all’atto della
presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta
secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.4/REG", contenente9:
- l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci
e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto
di voto;per le società quotate in borsa limitatamente alle
partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale
sociale;
- l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni
di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni
o quote della società da iscrivere.
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b2), in forma di
società di persone, devono produrre, all’atto della presentazione
della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello
"5.3/REG", contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.
- Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), in ogni
caso, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di
iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "7.1/REG" e/o
"7.2/REG", che riporti l’elenco degli editori e/o delle emittenti radiotelevisive
serviti, con l’indicazione degli eventuali diritti di esclusiva.
6. Come modificato dall'art. 2, comma
2, lett. a) della delibera n. 404/02/CONS
7. Come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. b) della
delibera n. 404/02/CONS
8. La lettera e) è stata inserita dall'art. 2,
comma 2, lett. c della delibera
n. 404/02/CONS
9. La parola 5.3/REG è stata soppressa dall'art.2,
comma 3 della delibera n. 404/02/CONS
Articolo 13
Dichiarazioni delle imprese di produzione o distribuzione di programmi
radiotelevisivi
- Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in forma societaria,
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2.
- Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in ogni
caso, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di
iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "8/REG", che
riporti l’elenco delle emittenti radiotelevisive servite.
Articolo 14
Dichiarazioni delle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici
o riviste
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d1), in forma di
società di capitali o cooperative, devono produrre, all’atto
della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta
secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:
- l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci
e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto
di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le
sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale
sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/REG-
le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate
partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali
un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta
o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali
spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini
devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari
interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle
in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito
a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano
le successive lettere b) e c);10
- l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della
titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di
voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le
azioni o le quote della società da iscrivere;
- ove la partecipazione di controllo delle società cui sono
intestate le azioni o le quote della società da iscrivere
sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati
dalla legge, per il livello successivo a quello della lettera b),
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della
titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di
voto superiori al 2%;
- ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti
lettere a), b) e c), l’indicazione delle società che dispongono,
a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società
quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
della società da iscrivere;11
- l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni
di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni
o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a),
b), c), d).
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d2), in forma di
società di capitali o cooperative, devono produrre all’atto della
presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta
secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.4/REG", contenente:
- l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci
e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto
di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle
partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale
sociale;
- l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni
di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni
o quote della società da iscrivere.
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), in forma di
società di persone, devono produrre, all’atto della presentazione
della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello
"5.3/REG", contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.
- Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), in ogni
caso, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di
iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "9/REG", che
riporti l’indicazione delle testate edite, con la relativa periodicità.
10. Come modificato dall'art. 2, comma
4, lett. a) della delibera n. 404/02/CONS
11. Come modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b) della
delibera n. 404/02/CONS
Articolo 15
Dichiarazioni delle agenzie di stampa di carattere nazionale
- Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), in forma societaria,
si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14, commi
1 e 3.
- Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), in ogni
caso, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di
iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "10.1/REG"
e "10.2/REG", con l’indicazione dei collegamenti con i quotidiani o
le emittenti, nonché degli elementi relativi alla struttura e
all’attività di agenzia.
Articolo 16
Dichiarazioni dei soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale
- Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) si applicano
le disposizioni di cui al precedente articolo 14.
Articolo 17
Dichiarazioni delle imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni
e telematici
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), in forma di
società di capitali o cooperative, devono produrre, all’atto
della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta
secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:
- l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci
e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto
di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le
sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale
sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/REG-
le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate
partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali
un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta
o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali
spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini
devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari
interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle
in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito
a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano
la successiva lettera b);12
- l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della
titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di
voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le
azioni o le quote della società da iscrivere;
- l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni
di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni
o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a)
e b).
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), in forma di
società di persone, devono produrre, all’atto della presentazione
della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello
"5.3/REG", contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.
- Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), in ogni
caso, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di
iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "11/REG",
che riporti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione,
autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per la fornitura
di servizi di telecomunicazioni e telematici.
12 Come modificato dall'art. 2, comma
5 della delibera n. 404/02/CONS
Articolo 18
Istruttoria per l’iscrizione
- Al fine di istruire la richiesta d’iscrizione, è accertata:
- la regolarità della compilazione della domanda di iscrizione
e l’autenticità della sua sottoscrizione;
- la produzione delle dichiarazioni richieste ai sensi dei precedenti
articoli, la regolarità della loro compilazione e l’autenticità
della loro sottoscrizione;
- l’esistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge
e dal presente regolamento.
Articolo 19
Conclusione del procedimento d’iscrizione
- Le attività preparatorie e istruttorie relative al procedimento
d’iscrizione devono concludersi nel termine di sessanta giorni dalla
data in cui la domanda è pervenuta, salvo che il richiedente
sia invitato a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare
la documentazione, con assegnazione di un congruo termine.
- Il provvedimento conclusivo è adottato dal Direttore del Dipartimento
competente e ne viene data comunicazione all’interessato. Gli effetti
del provvedimento di iscrizione retroagiscono alla data della domanda.
- Trascorso inutilmente il termine per il completamento, la rettifica
della domanda o l’integrazione della documentazione di cui al comma
1, nei confronti dei soggetti obbligati di cui all’articolo 2, comma
1, si procede a norma degli articoli 20 e 30.
Articolo 20
Iscrizione d’ufficio
- I soggetti obbligati che non richiedono l’iscrizione nei termini o
prima dell’inizio delle pubblicazioni sono diffidati a presentare la
necessaria domanda, entro un congruo termine, comunque non inferiore
a quindici giorni dalla data di ricezione della diffida.
- Se nel termine assegnato viene presentata regolare domanda, l’iscrizione
ha luogo secondo le modalità di cui all’articolo 19; altrimenti
si procede all’acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti
necessari, tramite il competente nucleo della Guardia di Finanza, e
all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo
1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
- Acquisite le informazioni necessarie, i risultati dell’istruttoria
svolta d’ufficio sono trasmessi al Direttore del Dipartimento competente,
che provvede secondo le modalità di cui all’articolo 19.
- A fini di controllo, per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere a) e g), il Ministero delle comunicazioni trasmette all’Autorità
copia dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o licenza, nonché
delle istanze su cui si è formato il silenzio-assenso.
TITOLO IV
COMUNICAZIONI E CANCELLAZIONI
Articolo 21
Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti
- I soggetti che controllano al momento dell’iscrizione o che acquisiscono
successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui al
precedente articolo 2, comma 1, del presente regolamento, ai sensi della
vigente normativa generale e speciale, sono tenuti a darne comunicazione
entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo i modelli
"12.1/REG" e "12.2/REG", contenenti l’indicazione del fatto
o del negozio che determina l’acquisizione del controllo, nonché,
se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell’elenco
dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni
con diritto di voto.13
- I soci delle società per le quali è stato presentato
l’elenco all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, tra
i quali siano stati conclusi accordi per l’esercizio concertato del
voto o la gestione dell’impresa, sono tenuti a darne comunicazione entro
trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello
"13/REG".
- Gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano ad
ogni modificazione dei fatti, negozi, accordi oggetto di dichiarazione.
- Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute con riferimento
al controllo dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d2),
f) con le medesime caratteristiche e g), nonché all’articolo
12, comma 3.
- L’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente
articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo
30.
13. Come modificato dall'art. 3, comma
1 della delibera n. 404/02/CONS
Articolo 22
Trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni
- Deve essere data comunicazione, redatta secondo i modelli "14.1/REG"
e "14.2/REG", di ogni trasferimento a qualsiasi titolo o di ogni sottoscrizione
che interessi più del 10%, o del 2% per le società quotate
in borsa, del capitale relativi alle azioni o quote:
- della società iscritta al registro. Se la società
iscritta al registro è quotata in borsa non si applica la
successiva lettera b);14
- delle società a cui sono intestate azioni o quote della
società iscritta in misura superiore al 2% del capitale sociale.
- bis. Qualora la società iscritta al registro sia
quotata in borsa, essa dovrà dare comunicazione dei trasferimenti
che comportano variazioni del controllante di cui agli articoli 11,
comma 1, lettera a), 12, comma 1, lettera a), 14, comma 1, lettera a)
e 17 comma 1, lettera a).15
- L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste anche quando
successivi trasferimenti o sottoscrizioni di entità inferiore
al 10%, o al 2% per le società quotate in borsa, abbiano superato
tali limiti.
- Le comunicazioni di cui ai commi 1, 1 bis e 2 devono essere date dall’acquirente
o dal sottoscrittore entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento
o la sottoscrizione acquistano efficacia.16
- Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai
trasferimenti e alle sottoscrizioni per effetto dei quali un singolo
soggetto o più soggetti collegati ai sensi della normativa vigente
vengono a disporre di una quota di capitale superiore al 20% della società
iscritta.
- Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute con riferimento
ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d2) e f) con le
medesime caratteristiche e g), nonché all’articolo 12, comma
3.
- L’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente
articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo
30.
14. Come modificato dall'art. 2,
comma 6, lett. a) della delibera
n. 404/02/CONS
15. Il presente comma è stato inserito dall'art.
2, comma 6, lett. b) della delibera
n. 404/02/CONS
16. Come modificato dall'art. 2, comma 6, lett. c) della
delibera n. 404/02/CONS
Articolo 23
Comunicazioni di variazione
- I soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a
comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni
variazione relativa a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione al
registro, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 24.
- Ai fini delle predette comunicazioni deve essere inviata una apposita
dichiarazione, redatta secondo il modello "15/REG", che indica il tipo
di variazione, nonché una o più dichiarazioni, redatte
secondo i diversi modelli utilizzati per l’iscrizione al registro, contenenti
l’indicazione della specifica variazione intervenuta.
- Fatta eccezione per le variazioni concernenti la pubblicazione di
nuove testate, che vanno sempre comunicate, le comunicazioni di cui
al presente articolo non sono dovute dai soggetti di cui all’articolo
2, comma 1, lettere d2) ed f) con le medesime caratteristiche, nonché
all’articolo 12, comma 3.17
- Restano fermi i termini per le comunicazioni al registro di cui all’articolo
1, comma 7, lettera a), nonché agli articoli 5 e 12, comma 6,
della legge 5 agosto 1981, n. 416.
17. Come modificato dall'art. 4 della delibera
n. 404/02/CONS
Articolo 24
Comunicazione annuale
- I soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di società
di capitali o cooperative, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni
dalla data dell’assemblea che approva il bilancio, una dichiarazione
annuale, redatta secondo i modelli "2/REG", "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG",
"5.4/REG", contenente l’aggiornamento -alla data dell’assemblea- dei
dati anagrafici e degli elenchi dei soci delle società iscritte
al registro e di quelle per le quali deve essere indicato al registro
l’elenco dei soci ai sensi del presente regolamento, nonché l’indicazione
delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di
persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote. Le società
quotate in borsa effettuano la comunicazione annuale con una dichiarazione
redatta secondo i modelli 5.1/REG e 5.5/REG.18
- I soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di società
di persone, sono tenuti a comunicare, entro il 30 giugno di ciascun
anno, una dichiarazione redatta secondo i modelli "2/REG" e "5.3/REG"
compilati facendo riferimento ad una stessa data, contenente l’aggiornamento
dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci della società iscritta
al registro, nonché l’indicazione delle eventuali relative intestazioni
fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle
azioni o quote.19
- I restanti soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, sono
tenuti a trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno una dichiarazione
annuale contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale,
la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto, redatta secondo
il modello "2/REG".
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) ed e) sono
tenuti a comunicare, entro i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 ciascuno
con riferimento alla propria forma giuridica, una dichiarazione annuale,
redatta secondo i modelli "7.1/REG", "7.2/REG", "8/REG", "10.2/REG"
ciascuno con riferimento all’attività svolta.
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed f), sono
tenuti a trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno, in aggiunta
a quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, una dichiarazione redatta
secondo i modelli 4/REG e 9.1/REG, contenente l’aggiornamento alla stessa
data dei dati relativi all’organo amministrativo del soggetto ed alle
testate edite.20
- bis. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) effettuano,
unitamente alle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, una dichiarazione annuale contenente l'elenco dei contratti
stipulati e delle autorizzazioni ottenute per l'acquisizione dei diritti
d'autore e dei diritti connessi, in conformità al modello "20/REG".
Tale obbligo decorre dal termine previsto per la comunicazione annuale
da effettuarsi nell’anno 2004.21
18. Come modificato dall'art. 5, lett.
a) della delibera n. 404/02/CONS
19. Come modificato dall'art. 5, lett. b) della delibera
n. 404/02/CONS
20. Tale comma è stato inserito dall'art. 5, lett.
c) della delibera n. 404/02/CONS
21. Tale comma è stato inserito dall'art. 2 della
delibera n. 130/03/CONS
Articolo 2522
Cancellazione dal registro
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare
domanda di cancellazione, redatta secondo il modello "16/REG", ove siano
venuti meno i presupposti di iscrizione al registro.
- La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni
decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla
cancellazione dal registro.
- La cancellazione si ha con provvedimento del Direttore del Dipartimento
competente, che deve essere annotato nel repertorio degli operatori.
- Qualora in ogni caso sia rilevato il venire meno dei presupposti per
l’iscrizione nel registro, ne viene data comunicazione al soggetto interessato
e, in caso di mancata contestazione pervenuta entro quindici giorni
decorrenti dalla ricezione, il Direttore del Dipartimento competente
provvede alla cancellazione dal registro.
- In caso di tempestiva contestazione, sono espletati i relativi accertamenti,
anche tramite il competente nucleo della Guardia di Finanza, per le
conseguenti determinazioni di cancellazione o conferma dell’iscrizione.
22. Il comma 6 del presente articolo è
stato abrogato dall'art. 4 della delibera
n. 130/03/CONS
TITOLO IV BIS23
SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO RELATIVA ALLE INFRASTRUTTURE DI DIFFUSIONE
SITE NEL TERRITORIO NAZIONALE
Articolo 25 bis
Istituzione della sezione speciale del registro degli operatori di comunicazione
relativa alle infrastrutture di diffusione
-
E’ istituita la sezione speciale del registro degli operatori di
comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione operanti
nel territorio italiano.
Articolo 25 ter
Campo di applicazione
-
Sono tenuti a comunicare i dati relativi alle infrastrutture di diffusione
operanti sul territorio italiano i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a).
-
In fase di prima applicazione sono tenuti alle comunicazioni di cui
al successivo articolo 25 quater i soggetti esercenti l’attività
di radiodiffusione su frequenze terrestri mediante impianti operanti
nelle bande III, IV e V.
-
Con successivi provvedimenti sono individuate le modalità
di comunicazione dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.
Articolo 25 quater
Modalità di comunicazione
-
I soggetti di cui all’articolo 25 ter, comma 2, forniscono i dati
relativi agli impianti di diffusione ed alle frequenze legittimamente
esercite in conformità all’allegato "TEC", suddivisi
in stazioni di radiodiffusione televisiva analogica (TA0), stazioni
di radiodiffusione televisiva digitale (TD1) e stazioni di radiodifusione
sonora digitale (RD1).
-
I soggetti di cui all’articolo 25 ter, comma 2 forniscono i dati
amministrativi, integrativi di quelli già parzialmente comunicati
in occasione dell’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione,
in conformità all’allegato "AMM".
-
I dati tecnici ed amministrativi di cui ai commi precedenti, aggiornati
alla data di inoltro della comunicazione, sono inviati all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni – Servizio Ispettivo e Registro
– Centro Direzionale, Isola B/5, 80143 Napoli, entro il 15 novembre
2006 su supporto informatico e cartaceo, unitamente ad una
nota di accompagnamento debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
o da altro delegato.
-
Gli allegati di cui ai commi precedenti costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente regolamento.
-
Ciascuna variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata all’Autorità
entro trenta giorni dal verificarsi della modifica.
-
L’Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione
a specifiche esigenze, la trasmissione di ulteriori informazioni,
atti o documenti ritenuti utili.
Articolo 25 quinquies
Sanzioni
- Ferma restando la responsabilità penale in ordine alla non
rispondenza al vero delle dichiarazioni rese ai sensi del presente Titolo
IV bis, l’inosservanza da parte dei soggetti di cui all’articolo 25
ter, comma 2, degli obblighi di comunicazione prescritti dall’articolo
25 quater comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo
1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249."
23. Il TITOLO IV BIS è stato
inserito dalla delibera
n. 502/06/CONS
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI
Articolo 26
Certificazioni
- I certificati inerenti alla regolare iscrizione nel registro alla
data della richiesta sono rilasciati sulla base del modello "17/REG".
- Il rilascio di ogni certificazione è annotato nel repertorio
degli operatori.
- L’attribuzione del numero di registrazione al repertorio degli operatori
può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai sensi di legge.
Articolo 27
Contributi alle imprese e iscrizione al registro
- L’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituisce
requisito per l’accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli
casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
Articolo 28
Trasmissione di ulteriori atti o documenti
- L’Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione
alle esigenze delle specifiche situazioni, la trasmissione di ulteriori
atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili.
Articolo 29
Modelli
- I modelli allegati al presente regolamento ne costituiscono parte
sostanziale e integrante.
Articolo 30
Sanzioni
- Ferma restando la responsabilità penale in ordine alla rispondenza
al vero delle dichiarazioni rese, l’inosservanza da parte dei soggetti
di cui all’articolo 2, comma 1, degli obblighi prescritti dal presente
regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo
1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 31
Infrastrutture di diffusione
- Le infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale sono
censite in una sezione speciale del registro, disciplinata con successivo
regolamento integrativo del presente.
Articolo 32
Domanda di iscrizione in fase di prima attuazione del regolamento
- In fase di prima attuazione del presente regolamento, i soggetti di
cui al precedente articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda
di iscrizione al registro entro e non oltre il 31 dicembre 2001.
Articolo 33
Iscrizione nel registro dei soggetti già iscritti nel R.N.S.
e nel R.N.I.R.
- I soggetti già iscritti nel Registro nazionale della stampa
e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, o comunque registrati
con assegnazione di una posizione,sono iscritti automaticamente nel
registro degli operatori di comunicazione.
- Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, possono essere acquisiti
al registro i dati e le informazioni mancanti, integrative o comunque
utili di cui alla comunicazione inviata all’Autorità, riferite
all’ultima annualità, ai sensi dell’articolo 1, commi 28, 29,
30, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge
23 dicembre 1996, n. 650.
- In fase di prima attuazione del presente regolamento, per i soggetti
iscritti al registro ai sensi del comma 1:
- è sospeso, fino al 31 dicembre 2001, l’obbligo di comunicazione
di cui all’articolo 23.
- deve essere prodotta, entro il 31 gennaio 2002, una dichiarazione,
redatta secondo il modello "18/REG", da cui risultino alla data
del 31 dicembre 2001 gli elementi identificativi del soggetto, l’indicazione
della composizione, della durata dell’organo amministrativo e delle
generalità del legale rappresentante e degli amministratori,
nonché le informazioni relative all’attività esercitata.
- L’Autorità si riserva in ogni momento di verificare la veridicità
e l’attualità degli elementi acquisiti al registro, richiedendo
ai soggetti interessati ogni atto, comunicazione o documento ritenuto
utile.
Articolo 34
Soggetti iscrivendi nel R.N.S. e nel R.N.I.R.
- I soggetti che hanno già presentato, anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, domanda di iscrizione
nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese
radiotelevisive, sono tenuti ad inviare una dichiarazione, redatta secondo
il modello "19/REG", da cui risultino gli elementi identificativi del
soggetto, l’indicazione della composizione, della durata dell’organo
amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e
degli amministratori, nonché le informazioni relative all’attività
esercitata.La dichiarazione deve riportare ciascuna variazione occorsa
nel periodo intercorrente tra la data della domanda e quella della dichiarazione
medesima. Gli stessi soggetti sono tenuti altresì a presentare,
unitamente alla dichiarazione di cui al modello "19/REG",
l’elenco dei propri soci secondo le modalità previste dagli articoli
11, 12, 13, 14, 15 del presente Regolamento.24
- Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, ai fini dell’istruttoria,
si tiene conto dei dati e delle informazioni utili contenute nella comunicazione
inviata all’Autorità, riferita all’ultima annualità, ai
sensi dell’articolo 1, commi 28, 29, 30, del decreto legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.
- Ove il soggetto, ai sensi del precedente comma 1, dichiari di essere
titolare di un provvedimento abilitativo allo svolgimento dell’attività,
per il rilascio del quale l’Amministrazione nell’ambito del relativo
procedimento sia tenuta ad acquisire la certificazione di cui alla legge
31 maggio 1965, n. 575, l’Autorità non procede ad una ulteriore
acquisizione.
- L’Autorità si riserva in ogni momento di verificare la veridicità
e l’attualità degli elementi acquisiti al registro, richiedendo
ai soggetti interessati ogni atto, comunicazione o documento ritenuto
utile.
- Ove i soggetti di cui al comma 1 non abbiano usufruito della facoltà
ivi prevista, per l’istruttoria delle relative domande di iscrizione
presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento è comunque sufficiente, in via di semplificazione,
produrre la documentazione prevista nello stesso regolamento, con riguardo
al periodo intercorrente tra la data della domanda e quella della produzione
stessa.
- L’iscrizione o la registrazione della posizione nel Registro nazionale
della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive,
ai sensi dei precedenti commi, deve considerarsi avvenuta alla data
della domanda di iscrizione; segue, ai sensi dell’articolo 33, l’iscrizione
automatica del soggetto al registro degli operatori di comunicazione.
24. Come modificato dall'art. 3
della delibera n. 130/03/CONS
Articolo 35
Archivi del R.N.S. e del R.N.I.R.
- Gli atti relativi al Registro nazionale della stampa e al Registro
nazionale delle imprese radiotelevisive, pervenuti dall’ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l’editoria, alla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono acquisiti all’archivio del registro
degli operatori di comunicazione.
Articolo 36
Raccordo dell’informativa di sistema
- Con apposita deliberazione il Consiglio provvederà, entro il
30 aprile 2002, a riformare le disposizioni attuative dell’informativa
di sistema di cui all’articolo 1, comma 28, 29, 30 del decreto legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650,
in modo da renderla pienamente conforme all’impianto del nuovo registro.
- Il sistema informativo automatizzato che gestisce il registro degli
operatori è posto al servizio della informativa di sistema, onde
consentire lo scambio, l’incrocio e l’esame congiunto delle rispettive
basi di dati e informazioni.
Articolo 37
Oneri contributivi
- E’ fatta salva la facoltà dell’Autorità di istituire
con apposita deliberazione un corrispettivo per i servizi inerenti alla
tenuta del registro, come previsto dall’articolo
6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Articolo 38
Abrogazione
- Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per effetto
di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 6, lettera a), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, cessano
di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento relative
all’organizzazione e alla tenuta del Registro nazionale della stampa
e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive.
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