L'Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 23 maggio 2007;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice
delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui
mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell’ambito del nuovo quadro
regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all’applicazione
di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE,
dell’11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee L 114 dell’8 maggio 2003;
VISTO il decreto legislativo n. 206 del 2005, recante "Codice del consumo,
a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 235 del
8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162;
VISTA la delibera n. 217/01/CONS con la quale è stato approvato il
regolamento concernente l’accesso ai documenti, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come
modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante il “Regolamento concernente
la procedura di consultazione di cui all’art. 11 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
VISTA la delibera n. 373/05/CONS concernente una “Modifica della delibera
n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui
al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche”, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre
2005, n. 230;
VISTA la delibera n. 34/06/CONS concernente il “Mercato dell’accesso
a banda larga all’ingrosso (mercato n. 12 della Raccomandazione della
Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del
mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere
di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio
2006, n. 44;
VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante “Misure atte a garantire
la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna
ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato
nella telefonia fissa” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;
VISTA la delibera n. 399/02/CONS recante “Linee guida per la contabilità
a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile
e misure in materia di predisposizione della contabilità regolatoria
da parte degli operatori mobili” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 3 dell’8 gennaio 2003;
VISTA la delibera n. 06/03/CIR recante “Offerte di servizi x-DSL all’ingrosso
da parte della società Telecom Italia e modifiche all’offerta per accessi
singoli in modalità flat” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 97 del 28 aprile 2003;
VISTA la delibera n. 11/06/CIR recante “Disposizioni regolamentari
per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione
del piano nazionale di numerazione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006 - Supplemento ordinario
n. 95”;
CONSIDERATI gli elementi acquisiti nel corso dei lavori del “Tavolo
Tecnico per la fornitura del servizio bitstream” – previsto all’art.
14 della delibera n. 34/06/CONS, e istituito con la determina n. 11/06/SG
del 14 marzo 2006 – a cui hanno partecipato 10 operatori e 2 associazioni
di Internet Service Provider, e ritenuto che nel corso dei lavori
del Tavolo tecnico sono stati acquisiti elementi utili all’Autorità
per definire gli schemi, da comunicare a Telecom Italia, per la predisposizione
dell’Offerta di riferimento per i servizi bitstream e della relativa
contabilità regolatoria, nonché per specificare le linee guida – economiche,
tecniche e contabili – per l’introduzione del servizio bitstream
in Italia;
CONSIDERATO che la definizione delle linee guida per l’introduzione
del servizio bitstream in Italia (i) costituisce la declinazione
dell’obbligo di fornire il servizio bitstream imposto in capo
a Telecom Italia nella delibera n. 34/06/CONS e (ii) che tale decisione
incide sulle scelte delle imprese di telecomunicazione, nonché dei consumatori
finali dei servizi telefonici in postazione fissa, il presente provvedimento
debba seguire il percorso procedurale previsto all’art. 11 del Codice;
CONSIDERATO che l’Autorità, anche sulla base delle richieste formulate
da alcuni soggetti che hanno preso parte ai lavori della tavolo tecnico
ed alla consultazione pubblica, valuterà l‘adozione di un modello prospettico
di tipo bottom up/scorched node (cioè basato sulla struttura
di rete in esercizio) o di bottom up/scorched earth (con
struttura della rete di un nuovo entrante/operatore efficiente) al fine
della determinazione dei prezzi dell’offerta bitstream;
CONSIDERATO che l’articolo 12 della delibera 34/06/CONS statuisce che
nel caso in cui l’utente finale non corrisponda a Telecom Italia il
canone telefonico, il prezzo della componente relativa alla rete di
accesso remunerata dal canone telefonico viene corrisposto a Telecom
Italia dall’operatore alternativo e valutato sulla base della metodologia
del retail minus a partire dal canone di Telecom Italia per l’accesso
residenziale, scorporando i costi non pertinenti al servizio di accesso
quali i costi di commercializzazione dell’offerta (es. marketing,
pubblicità e rete di vendita), i costi di gestione del cliente (es.
costi di fatturazione e assistenza clienti) ed i costi delle infrastrutture
di rete non utilizzate;
CONSIDERATO che il valore del minus indicato nella delibera
n. 33/06/CONS per la determinazione del canone del servizio di Wholesale
Line Rental è pari al 12% e tiene conto dei costi non pertinenti
al servizio di accesso quali i costi di commercializzazione dell’offerta
ed i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza
clienti);
CONSIDERATO che i costi delle infrastrutture di rete non utilizzate,
in quanto non pertinenti al servizio di accesso bitstream, corrispondono
a circa l’8% del canone residenziale;
CONSIDERATA la “ERG Common Position on best practice in bitstream
access remedies imposed as a consequence of a position of significant
market power in the market for wholesale broadband access” (ERG
(06) 69) che propone tra i remedies da opporre ai vantaggi cosiddetti
di first-mover dell’incumbent, controlli ex-ante sulle
offerte retail di quest’ultimo al fine di verificarne la replicabilità
con le offerte bitstream disponibili. Lo stesso documento propone,
al fine di contrastare eventuali pratiche abusive di compressione dei
margini (margin squeeze), di introdurre forme di controllo ex-ante
dei margini anche tramite la definizione e applicazione di specifici
test di prezzo;
CONSIDERATO che diversi soggetti che hanno risposto alla consultazione
pubblica hanno espresso la necessità di introdurre dei test di prezzo
al fine di verificare, in anticipo rispetto all’avvio commerciale dei
servizi da parte di Telecom Italia, la replicabilità degli stessi da
parte degli operatori autorizzati;
VISTA la delibera n. 643/06/CONS, recante “Consultazione pubblica sulla
modalità di realizzazione dell’offerta di servizi bitstream ai
sensi della delibera n. 34/06/CONS” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 280 del 1° dicembre 2006;
SENTITE, in data 11, 12, 15 e 16 gennaio le società BT Italia, Fastweb,
Tele2, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia, Wind e l’associazione
AIIP;
VISTI i contributi prodotti dalle società BT Italia, Eutelia, Fastweb,
Tele2, Telecom Italia, Telvia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia, Wind
e dalle associazioni AIIP, AntiDigitalDivide ed Assoprovider;
VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2007) D/202327
del 19 aprile 2007 relativa allo schema di provvedimento concernente
“Modalita’ di realizzazione dell’offerta di servizi bitstream
ai sensi della delibera n. 34/06/CONS” adottato dall’Autorità in data
28 febbraio 2007 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri
in data 19 marzo 2007;
CONSIDERATO che la Commissione Europea al fine di “assicurare l’attuazione
dell’obbligo di controllo dei prezzi nel modo più efficace e per
assicurare la certezza legale e condizioni di trasparenza del mercato”
ha invitato “l’AGCOM a chiarire in dettaglio nel suo provvedimento finale
l’applicazione dell’obbligo di controllo dei prezzi. In particolare,
l’AGCOM dovrebbe indicare chiaramente in quali casi l’uso della contabilità
regolatoria debba essere abbinato da TI ai criteri aggiuntivi fissati
dall’AGCOM stessa e cioè l’allineamento alle best practice europee”;
CONSIDERATO che la Commissione Europea “sottolinea che qualora venga
utilizzato il criterio di allineamento alle best practice europee,
i paesi di riferimento debbono essere decisi dalle ANR stesse tenendo
in considerazione le best practice stabilite dall’ERG, se disponibili”
e che “se e quando una ANR decide di imporre la regolamentazione dei
prezzi, utilizzando il criterio della comparazione con i prezzi
praticati dagli altri paesi, dovrebbe indicare con precisione il metodo
utilizzato e selezionare i paesi di riferimento più appropriati sulla
base di criteri obiettivi” ed a tal fine ha invitato “l’AGCOM ad indicare
in modo chiaro nel provvedimento finale i criteri sui quali si basa
la scelta del paese o dei paesi di riferimento e quale paese costituirebbe
la best practice”;
RITENUTO che i prezzi dell’offerta bitstream ATM ed IP per ciascun
anno sono valutati utilizzando la contabilità regolatoria dell’anno
precedente;
RITENUTO che i criteri di: allineamento alle migliori pratiche europee
in tema di pricing dei servizi bitstream; conformità ai costi
di una fornitura efficiente dei servizi; applicazione di meccanismi
di recupero di efficienza sui costi; coerenza con i prezzi dei servizi
di accesso regolati in altri mercati; un prezzo dei servizi IP inferiore
o uguale al prezzo dei servizi ATM con caratteristiche equivalenti;
effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, sono
da intendersi come addizionali rispetto a quello dell’orientamento al
costo sulla base di contabilità regolatoria;
RITENUTO, inoltre, che il criterio dell’allineamento alle migliori
pratiche europee in tema di pricing dei servizi bitstream, ai
fini della determinazione dei prezzi dei servizi bitstream in Italia,
potrà essere utilizzato, per un periodo di tempo limitato, almeno fino
a che la contabilità regolatoria non sarà sufficientemente stabile da
condurre a prezzi propriamente allineati ai costi sottostanti;
RITENUTO che il criterio principale per l’individuazione delle migliori
pratiche europee in tema di pricing sarà l’effettiva applicabilità
al contesto di mercato italiano dell’offerta bitstream degli operatori
notificati nelle nazioni europee. A questo fine, potranno essere considerati
elementi quali la diffusione dei servizi in banda larga al dettaglio,
la copertura di rete, nonché la struttura e la similarità delle offerte
bitstream e dei principi regolamentari ad esse sottostanti;
UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori
ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed
il funzionamento dell’Autorità;
Delibera
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SERVIZI BITSTREAM
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente provvedimento si intende per:
a) Servizio bitstream (o di flusso numerico) –
servizio consistente nella fornitura da parte dell’operatore di accesso
della rete telefonica pubblica fissa della capacità trasmissiva tra
la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore
o Internet Service Provider che vuole offrire i servizi di accesso
a banda larga all’utente finale.
b) Offerta di servizi bitstream – l’offerta all’ingrosso di
Telecom Italia relativa alle prestazioni di interconnessione e di accesso
ai sistemi di Telecom Italia necessarie agli operatori che ne fanno
richiesta al fine di commercializzare agli utenti finali “servizi di
accesso in banda larga”;
c) DSLAM – l’elemento di commutazione e multiplazione presente
nella centrale di stadio di linea che implementa le tecniche trasmissive
xDSL sulle linee di accesso in rame. Per la tecnologia HDSL e per gli
accessi in fibra ottica sono previsti nella centrale di stadio di linea
apparati trasmissivi separati e dedicati;
d) Parent switch – il primo elemento di commutazione dati, in
tecnologia ATM o Gigabit Ethernet, a cui i DSLAM e gli apparati di commutazione
e multiplazione in centrale di stadio di linea sono interconnessi;
e) Distant switch – l’elemento di commutazione dati, in tecnologia
ATM o Gigabit Ethernet, a cui sono direttamente interconnessi più parent
switch;
f) Servizio di trasporto di backhaul –: il servizio
di trasporto dati tra gli apparati di commutazione e multiplazione presenti
nelle centrali di stadio di linea ed il parent switch di pertinenza;
g) Servizio di trasporto tra parent switch e distant switch:
il servizio di trasporto dei dati raccolti ad un parent switch
sino al nodo distant switch di pertinenza;
h) Virtual Circuit (VC) – circuito virtuale della rete ATM;
esso è caratterizzato da una classe di servizio (UBR, ABR senza congestione,
VBR-rt e CBR) e da parametri di configurazione di banda massima, minima
e dichiarata (PCR, MCR, SBR);
i) Virtual Path (VP) – percorso virtuale della rete ATM; esso
racchiude diverse migliaia di VC ed è caratterizzato dai medesimi parametri
tecnici del VC.
j) CVP (o servizio di canale virtuale permanente) – la fornitura
di un flusso di dati trasparente ad alta capacità tra la sede del cliente
e la rete dell’operatore entrante che Telecom Italia è tenuta a fornire
agli operatori licenziatari in tutti i casi in cui la stessa Telecom
Italia mediante le proprie divisioni commerciali, società controllate,
controllanti, collegate o consociate intenda fornire servizi alla clientela
ricorrendo a sistemi di accesso in tecnologia xDSL;
k) Multi-Protocol Label switching (MPLS) – tecnologia che consente
di integrare informazioni di livello 2 del protocollo ISO/OSI circa
lo stato di rete, quali – ad esempio – larghezza di banda, latenza ed
utilizzazione, nel livello 3 (IP), al fine di migliorare e semplificare
lo scambio di pacchetti IP.
l) Linea attiva – la linea della rete di locale di accesso
di Telecom Italia in uso da parte di un cliente finale;
m) Capacità di evasione – numero minimo di ordinativi
di servizi bitstream che Telecom Italia è in grado di elaborare
nel corso dell’unità temporale di riferimento;
n) Tempo di ripristino – il numero di ore intercorrenti
tra la segnalazione del guasto e la sua risoluzione da parte di Telecom
Italia.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del
decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e all’art. 1 della delibera
n. 34/06/CONS.
Art. 2
Soggetti destinatari dell’offerta di servizi bitstream
1. L’offerta di servizi bitstream è destinata agli operatori titolari
di licenza individuale o di autorizzazione generale in materia di reti
e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico preesistenti all’entrata
in vigore del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice
delle comunicazioni elettroniche” (di cui all’art. 38 del Codice), nonché
alle imprese titolari di autorizzazione generale per le reti e servizi
di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legislativo
1 agosto 2003, n. 259.
Art. 3
Servizi oggetto dell’offerta di servizi bitstream
1. Telecom Italia fornisce servizi di interconnessione bitstream
presso i siti ove sono o saranno installati gli apparati di multiplazione
DSLAM o ADM (ad es. gli stadi di linea) attualmente non aperti ai servizi
di accesso disaggregato ed ai nodi di commutazione della rete di trasporto
(parent switch, distant switch, nodo remoto IP level)
e fornisce i relativi servizi accessori, indipendentemente dalla tecnologia
impiegata.
TITOLO II: SERVIZI BITSTREAM SU RETE ATM
CAPO I
SERVIZI BITSTREAM SU RETE ATM CON INTERCONNESSIONE AL DSLAM ATM
Art. 4
Ambito di applicazione dei servizi bitstream con interconnessione
al DSLAM
1. Uno stadio di linea è dichiarato aperto ai servizi di accesso disaggregato,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, della delibera n. 34/06/CONS, nel momento
in cui almeno un operatore ha firmato il verbale di consegna dello stadio
di linea e sono attive almeno 50 linee in modalità unbundling ai
clienti finali. Ai fini della fornitura dei servizi bitstream con
interconnessione al DSLAM fa fede la lista di stadi di linea aperti, in
base alla suddetta definizione, alla data di entrata in vigore della delibera
n. 34/06/CONS.
2. Le linee installate sul territorio nazionale – sia quelle attestate
su stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete
locale, sia quelle attestate su stadi di linea non aperti ai servizi di
accesso disaggregato alla rete locale – sulle quali, per cause tecniche,
non è possibile fornire i servizi di accesso disaggregato, sono disponibili
per la fornitura dei servizi bitstream con interconnessione al
DSLAM e dei relativi servizi accessori.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione
nel caso in cui le cause tecniche che rendono impossibile la fornitura
di servizi di accesso disaggregato derivino da problemi legati alla continuità
elettrica sulla coppia in rame.
4. Nel momento in cui un nuovo stadio di linea è aperto per la fornitura
di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, secondo la definizione
riportata al comma 1, Telecom Italia: 1) garantisce la prosecuzione della
fornitura e la fornitura di nuovi servizi bitstream con interconnessione
al DSLAM agli operatori che abbiano attivato tali servizi sulle linee
di accesso afferenti a tale stadio di linea fino a saturazione delle capacità
degli switch ATM dedicati all’interconnessione degli operatori;
2) interrompe l’attivazione di nuovi servizi bitstream con interconnessione
al DSLAM a partire da 12 mesi successivi alla data di comunicazione, da
parte di Telecom Italia agli operatori che hanno attivato servizi bitstream
con interconnessione al DSLAM, dell’avvenuta apertura dello stadio di
linea ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale secondo la definizione
di cui alla comma 1. La comunicazione relativa agli stadi di linea aperti
ai servizi di accesso disaggregato è inviata da Telecom Italia, con cadenza
trimestrale, agli operatori che hanno sottoscritto il contratto per la
fornitura dei servizi bitstream con interconnessione al DSLAM e
dei relativi servizi accessori.
Art. 5
Interconnessione al DSLAM con accesso singolo
1. Nell’ambito dell’interconnessione al DSLAM, Telecom Italia fornisce
la disponibilità di accessi singoli nella modalità di seguito indicata.
Su base richiesta Telecom Italia predispone uno switch ATM (le
cui caratteristiche tecniche potranno essere concordate con gli Operatori)
collegato localmente alla porta di backhaul del subtelaio del DSLAM
ATM dedicato all’Operatore, destinato alla consegna locale del traffico
verso gli Operatori. Il costo di suddetto switch ATM sarà a carico
degli operatori interessati. Ad ogni Operatore è assegnato un VP dedicato
e una porta E1/E3/STM-1 per l’interconnessione con il suddetto switch
ATM predisposto da Telecom Italia. Ogni singola linea xDSL richiesta dall’Operatore
è mappata su un VP dell’Operatore stesso.
2. La modalità di interconnessione al DSLAM si applica sia ad accessi
simmetrici, sia ad accessi asimmetrici.
3. Telecom Italia consente di utilizzare nei propri DSLAM schede di altri
fornitori, purchè tali schede siano compatibili con gli standard adottati
da Telecom Italia e con i DSLAM dalla stessa installati.
CAPO II
SERVIZI BITSTREAM SU RETE ATM CON INTERCONNESSIONE AL NODO PARENT
Art. 6
Velocità dei servizi di accesso asimmetrico
1. Telecom Italia consente la configurazione dei profili fisici di linea
per l’ADSL1 e ADSL2+ utilizzando le velocità di picco (downstream/upstream)
e la tipologia (fixed/rate adaptive) riportate nella tabella
1 (ADSL1) e nella tabella 2 (ADSL2+).
2. Per tutti i profili riportati nelle due tabelle sopraindicate, Telecom
Italia consente la possibilità di configurazione in modalità Fast
o Interleaved.
3. Telecom Italia consente di utilizzare schede di altri fornitori, purché
tali schede siano compatibili con gli standard adottati da Telecom
Italia e con i DSLAM dalla stessa installati.
4. Per ragioni di chiarezza, Telecom Italia riporta nella tabella dei
profili di accesso affianco al PCR, i valori di MCR consentiti per ciascun
profilo.
Art. 7
Finalità d’uso dei servizi di accesso asimmetrico e simmetrico
e comunicazioni VoIP
1. Telecom Italia fornisce il servizio bitstream indipendentemente
dalla finalità d’uso che l’operatore richiedente intende farne e non limita
in alcun modo, sugli accessi simmetrici ed asimmetrici, la fornitura di
servizi in tecnologia VoIP.
Art. 8
Servizi di accesso bitstream asimmetrici su linea dedicata
1. Telecom Italia fornisce servizi di accesso bitstream asimmetrici
su linea dedicata. Il prezzo della componente relativa alla rete di accesso
remunerata dal canone telefonico, viene corrisposto a Telecom Italia dall’operatore
alternativo e valutato sulla base della metodologia del retail minus.
2. Il valore a partire dal quale si applica il minus per la determinazione
del prezzo della componente relativa alla rete di accesso è il canone
residenziale di Telecom Italia per le linee POTS.
3. Il valore del minus per la determinazione del prezzo della
componente relativa alla rete di accesso è pari al 20%.
Art. 9
Qualificazione della linea
1. Telecom Italia non richiede alcun contributo di qualificazione agli
operatori. L’attività di pre-qualificazione è fornita su richiesta da
parte degli operatori. Il contributo di pre-qualificazione remunera Telecom
Italia per l’attività effettivamente svolta. Telecom Italia predispone
uno SLA corredato di adeguate penali relativo alle prestazioni effettivamente
ottenibili successivamente all’attivazione dei servizi da parte degli
operatori che hanno richiesto l’attività di pre-qualificazione a titolo
oneroso.
Art. 10
Servizi di accesso simmetrico
1. Telecom Italia fornisce nell’offerta bitstream, per tutte le
classi di servizio, i profili di accesso simmetrico in tecnica HDSL da
2 Mbit/s, 4 Mbit/s, 6 Mbit/s e 8 Mbit/s, con modem eventualmente
fornito da Telecom Italia e funzionalità IMA.
2. Telecom Italia fornisce nell’offerta bitstream , per tutte
le classi di servizio, i profili di accesso SHDSL a 2,3 Mbit/s, 4,6 Mbit/s,
6,9 Mbit/s e 9,2 Mbit/s, ove praticabile con funzionalità di “bonding
fisico”.
3. Ove possibile Telecom Italia privilegia la soluzione SHDSL.
4. L’offerta di riferimento bitstream differenzia i prezzi di
accesso HDSL da quelli di accesso SHDSL salvo che la contabilità regolatoria
avvalori la sussistenza dello stesso prezzo.
5. Telecom Italia armonizza la modalità di comunicazione della copertura
del servizio di accesso simmetrico alle modalità previste per la comunicazione
della copertura dei servizi ADSL, prevedendo per l’HDSL e SHDSL anche
l’indicazione puntuale delle centrali che erogano tale servizio.
6. La durata contrattuale iniziale dei servizi di accesso simmetrico
non supera i 3 mesi.
7. Telecom Italia adotta una modalità di gestione della richiesta di
variazione di velocità dei servizi di accesso simmetrico ed asimmetrico
effettuando la riconfigurazione della linea senza richiedere un nuovo
ordine di attivazione ed eventuale ordine di cessazione del servizio iniziale,
comunque in modo tale da minimizzare il disservizio per il cliente finale,
tutte le volte che suddetta variazione della velocità non richieda interventi
di carattere fisico sulla porta, sulla linea o a casa dell’utente.
Art. 11
La banda ATM fino al nodo parent (backhaul)
1. Telecom Italia rende disponibili le classi di servizio supportate
dai propri apparati e specificamente le classi UBR, ABR senza notifica
di congestione (UBR+), ABR, VBR-rt, VBR-nrt e CBR.
2. Telecom Italia fornisce la possibilità di poter configurare fino a
5 VC per accesso asimmetrico e fino 100 VC per accesso simmetrico a 4Mb/s.
Rimane valido quanto proposta da Telecom Italia in merito al numero di
VC attivabili per accessi simmetrici a 2Mbit/s, 8 Mbit/s, 34Mb/s e 155Mb/s.
3. Con riferimento al modello di raccolta a “Banda Condivisa”, Telecom
Italia consente la configurazione delle famiglie di VP ABR riportate nella
tabella 3 (tagli di VP speciali), limitatamente ad un VP per ciascuna
area di raccolta, e nella tabella 4 (Tagli di VP).
4. Con riferimento al modello di raccolta a “Banda Condivisa” Telecom
Italia consente la configurazione delle famiglie di VP ABR riportate nella
tabella 4 (Tagli di VP).
5. Con riferimento al modello di raccolta a “Banda Dedicata” Telecom
Italia fornisce la prestazione che consente di attestare circuiti VC di
uno stesso accesso bitstream, simmetrico o asimmetrico, su differenti
Kit per migliorare il requisito di affidabilità per l’utenza che necessita
di servizi in “fault tolerance”.
6. Con riferimento all’attuale offerta di profili VC ABR disponibili
per l’accesso asimmetrico Telecom Italia armonizza i valori di MCR disponibili
per tutti i profili includendo, ove non già presenti nell’attuale proposta
di offerta bitstream, i valori seguenti:
- MCR down = 2n Kbit/s con n = 4; con valore massimo dell’MCR
pari al 100%del PCR down;
- MCR up = 2n Kbit/s con n=4; con valore massimo dell’MCR
pari al 100%del PCR up.
7. Con riferimento al listino della classe di servizio ABR, in particolare
alle configurazioni utilizzabili con formule di prezzo flat, Telecom
Italia fornisce un adeguato modello di costing della banda eccedente
l’MCR fino al PCR.
8. In linea con quanto indicato al precedente comma 7 la contabilità
regolatoria di Telecom Italia relativa al servizio bitstream riporterà
l’indicazione puntuale dei valori di banda utilizzati dalle proprie divisioni
e dagli Operatori, distintamente per banda PCR ed banda MCR, nonché dei
relativi ricavi.
9. Con riferimento alla classe di servizio ABR, in particolare alla configurazione
con prezzo a consumo, Telecom Italia include nell’offerta di riferimento
bitstream un meccanismo di upgrade dei VP più flessibile
e meno vincolante di quello proposto nell’attuale schema di offerta di
riferimento bitstream.
10. Con riferimento alla classe di servizio VBR-rt ed alla classe
di servizio CBR Telecom Italia consente di attivare sino a 5 VC per accesso.
Telecom Italia adegua, per entrambe le classi di servizio, il valore della
velocità minima, aggiungendo il profilo SCR = 37,5 Kbit/s e PCR = 48 kbit/s,
e della velocità massima aggiungendo profili a velocità non inferiori
a 3 Mb/s.
11. Con riferimento ai parametri prestazionali dei servizi bitstream
su rete ATM Telecom Italia modifica l’attuale schema di offerta come segue:
a. i parametri prestazionali siano specificati in funzione della classe
di servizio ATM.
b. propone, compatibilmente con le possibilità dell’attuale architettura,
un valore di Cell Loss obiettivo migliore di quello attuale corrispondente
ad un CELL LOSS<=10-4 nel 95% dei collegamenti.
c. La “latenza” è differenziata per linee in modalità fast e
interleaved e comunque inferiore a 25 ms.
d. Fornisce, nelle modalità ritenute più congrue, misure reali di traffico
nei vari punti di interconnessione ai DSLAM su cui sono attivi gli utenti
in wholesale degli operatori.
e. Include nei parametri prestazionali la disponibilità annua dei singoli
circuiti VC e del VP.
CAPO III
SERVIZI BITSTREAM SU RETE ATM CON INTERCONNESSIONE AL NODO DISTANT
Art. 12
Trasporto long distance a trasporto metropolitano tra nodi parent
1. Telecom Italia include nell’offerta bitstream le condizioni
tecniche ed economiche del servizio di trasporto long distance
e del servizio di trasporto metropolitano tra nodi parent, quest’ultimo
orientato al costo.
2. Telecom Italia fornisce parametri prestazionali, inclusivi della “latenza”,
anche per il trasporto interurbano.
CAPO IV
KIT DI CONSEGNA E AREE DI RACCOLTA
Art. 13
La porta ATM ed il collegamento
1. Telecom Italia include nell’offerta di servizi bitstream porte
a 622 Mbit/s.
2. Telecom Italia include nell’offerta di servizi bitstream il
servizio di ridondanza delle porte di consegna, compresa la ridondanza
del circuito di prolungamento;
3. Telecom Italia prevede nell'offerta di servizi bitstream la
fornitura di un servizio di redirection dell’accesso bitstream
su base guasto;
4. Telecom consente, nelle modalità ritenute opportune, la possibilità
di condividere una stessa porta fra più operatori;
Art. 14
I punti di consegna
1. Telecom Italia mantiene attivi gli attuali punti di consegna per un
periodo non inferiore a 24 mesi e comunque almeno fino alla conclusione
della prossima analisi del mercato dei servizi di accesso a banda larga
all’ingrosso.
2. Telecom Italia garantisce, fino ad esaurimento risorse, l’attivazione
di nuovi kit di interconnessione in tali punti di consegna ed il mantenimento
dei kit già attivati presso tali punti.
3. L’offerta di riferimento per i servizi bitstream prevede procedure
di migrazione verso i nuovi punti di consegna dettagliate, trasparenti
e non discriminatorie. Telecom Italia concorda con l’operatore la migliore
soluzione di migrazione verso i nuovi punti di consegna proposti che permetta
la salvaguardia degli investimenti effettuati.
4. Nel caso in cui, a seguito dell’attivazione dei nuovi punti di consegna,
sia necessario dismettere porte ATM a velocità più bassa e richiedere
l’attivazione di porte a maggiore velocità a causa della concentrazione
delle aree di raccolta, tali cessazioni e attivazioni avvengono a titolo
gratuito e sono a carico dell’operatore i soli canoni delle nuove porte,
con l’esclusione di eventuali oneri di cessazione o canoni a scadere per
le porte cessate.
5. Telecom Italia, per ciascuna area di raccolta, pubblica sul
proprio sito wholesale, o su altro sito rivolto agli Operatori
interconnessi, informazioni puntuali ed aggiornate sulle risorse disponibili,
sulle risorse richieste dagli Operatori e, con un anticipo di almeno quattro
mesi, i piani di investimento previsti da Telecom Italia in ciascuna area
di raccolta.
TITOLO II
SERVIZI BITSTREAM SU RETE ETHERNET
Art. 15
Funzionalità, Classi di servizio e modelli di aggregazione di banda
1. Telecom Italia include nell’offerta bitstream le modalità per
l’accesso alla funzionalità di multicast in corrispondenza, almeno
dei DSLAM e dei nodi parent.
2. Telecom Italia include nell’offerta di riferimento bitstream
la possibilità di utilizzare differenti livelli di Classe di Servizio
(COS), definiti dall’Operatore in base alle proprie esigenze e comunque
tutte quelle disponibili sugli apparati di Telecom Italia.
3. Telecom Italia include nell’offerta di riferimento bitstream
la possibilità di richiedere solo il valore di banda complessivamente
necessaria su ciascuna area di raccolta, senza specificare la dimensione
delle singole VLAN. Il valore così indicato è associato, per le varie
CoS attivate, ad una specifica porta di consegna verso l’Operatore, mentre
la rete verifica che in ogni istante la banda totalmente consegnata su
tale porta non superi il valore suddetto, indipendentemente dalla VLAN/DSLAM
che ha generato tale traffico.
4. Telecom Italia consente la possibilità, anche qualora il PoP dell’Operatore
sia colocato presso il PdI, di effettuare l’interconnessione direttamente
sul nodo feeder di Telecom Italia, o su di un altro apparato di
tipo carrier class predisposto presso la centrale di Telecom Italia.
5. Telecom Italia concorda con l’operatore l’assegnazione degli identificativi
delle VLAN ricorrendo eventualmente a funzionalità di VLAN Translation
o alla definizione di alcuni range di valori relativi ad ogni operatore.
6. Telecom Italia include nell’offerta bitstream la possibilità
di utilizzare, in aggiunta alle VLAN per sito, anche il modello di aggregazione
basato su VLAN “dedicate” per singolo cliente.
CAPO V
LE PROCEDURE DI PROVISIONING, ASSURANCE ED I RELATIVI
SERVICE LEVEL AGREEMENTS (SLA)
Art. 16
SLA e penali per il provisioning
1. Telecom Italia predispone i propri SLA di provisioning degli
accessi sulla base dei requisiti riportati nella tabella 5.
2. Qualora i tempi massimi di fornitura della totalità e del 95% dei
circuiti di Telecom Italia alla propria clientela finale risultino, una
volta sottratti 4 giorni solari, inferiori a quelli previsti nella tabella
5, Telecom Italia è tenuta ad aggiornare i valori della tabella (in riduzione).
3. Telecom Italia garantisce un tempo massimo di disservizio per l’utente
finale in caso di variazione di configurazione non superiore a 2 ore ad
eccezione del caso in cui la variazione comporti il passaggio da una tecnologia
ad un’altra.
4. Gli SLA per la variazione dei parametri dei VC degli accessi,bitstream
prevedono che Telecom Italia che informi l’Operatore circa la data e la
fascia (di due ore) prevista per la variazione nella quale potrebbe interrompersi
il servizio per l’utente finale. Qualora Telecom Italia non riesca a variare
i parametri dei VC limitando l’interruzione del servizio all’utente finale
ad un tempo di 2 ore, la stessa riconoscerà all’Operatore un importo pari
al canone giornaliero dell’accesso per ogni due ore lavorative di ritardo.
5. Telecom Italia garantisce tempi di attivazione della banda pari a
30 giorni lavorativi per la totalità dei VP/VLAN e di 15 giorni lavorativi,
per il 95% degli stessi. Telecom Italia garantisce tempi di ampliamento
della banda pari a 30 giorni lavorativi per la totalità dei VP/VLAN già
attivi e di 8 giorni lavorativi per il 95% degli stessi.
6. Al fine della verifica dei tempi di provisioning, Telecom Italia
è tenuta a predisporre con cadenza semestrale – e comunicare all’Autorità
– una reportistica contenente le informazioni riportate all’art. 9, comma
5 della delibera 34/06/CONS.
7. Telecom Italia garantisce un tasso di errato provisioning del
2% sia per gli accessi asimmetrici, sia per gli accessi simmetrici e provvede
alla risoluzione di guasti dovuti ad errato provisioning entro
il medesimo giorno lavorativo in cui perviene la segnalazione. Telecom
Italia dovrà garantire un tempo di riparazione guasti da errato provisioning
pari 4 ore solari, se la segnalazione avviene entro le ore 16:00 dei giorni
feriali (dal lunedì al venerdì), e pari ad 8 ore solari nei restanti casi.
Telecom Italia prevede, inoltre, la possibilità di modificare il servizio
inizialmente richiesto (ad es. upgrade o downgrade) minimizzando
il disservizio al cliente finale.
8. Telecom Italia garantisce i tempi di consegna per il 95% e per
la totalità dei Kit ATM e Gigabit Ethernet riportati nella tabella
6.
9. Telecom Italia inserisce nella propria offerta di servizi bitstream
simmetrici ed asimmetrici adeguati SLA plus di provisioning
comprensivi di penali.
10. Telecom Italia, ai fini del computo della distribuzione dei
ritardi e delle relative penali, utilizzare categorie omogenee in termini
di tecnologia e di velocità.
11. Telecom Italia fornisce all’operatore che ne fa richiesta informazioni
per la migrazione di un insieme di servizi a banda larga destinati a un
singolo cliente finale che si è già impegnato formalmente, a seguito ad
esempio dell'aggiudicazione di una gara di appalto, ad acquisire dall’operatore
tali servizi. Al fine di garantire la riservatezza dei dati in questione
l'operatore che richiede le informazioni dovrà disporre di una specifica
delega o incarico di rappresentanza che ne circoscriva il mandato conoscitivo.
12. Telecom Italia garantisce la gestione sincronizzata (attivazione
sincronizzata tra tutte le sedi del cliente, gestione unificata dei guasti
e della fatturazione) ai clienti anche nel caso di clienti multi-sede
interessati ad una sola tecnologia.
13. Telecom Italia predispone SLA di disattivazione, corredati
da apposite penali, per i VP, le VLAN ed i Kit di consegna in tecnologia
ATM e Gigabit Ethernet.
Art. 17
SLA e penali per l’assurance
1. Telecom Italia garantisce, nell’ambito dello SLA base per l’assurance
degli accessi simmetrici, un tempo di ripristino di 4 ore solari per il
95% dei guasti segnalati fra le ore 8,00 e le ore 16,00 e di 12 ore solari
per il restante 5% dei guasti e per tutte le segnalazioni ricevute tra
le 16.00 e le 8.00. Telecom Italia garantisce, nell’ambito dello SLA base
per l’assurance degli accessi asimmetrici, un tempo di ripristino
di 24 ore solari per il 95% dei guasti segnalati fra le ore 8,00
e le ore 16,00 e di 32 ore solari per il restante 5% dei guasti
e per tutte le segnalazioni ricevute tra le 16.00 e le 8.00.
2. Telecom Italia permette la segnalazione dei guasti ai VP fino alle
ore 20.00 e dettaglia, nel proprio manuale delle procedure dei servizi
bitstream, modalità alternative al proprio Portale wholesale
per la segnalazione dei guasti.
3. La contabilità regolatoria di Telecom Italia deve permettere una inequivoca
determinazione dei costi degli SLA plus.
4. I costi degli SLA plus devono essere remunerati dai soli canoni
mensili e non possono essere previsti contributi “una tantum”.
5. Telecom Italia prevede un’opzione di SLA plus su base singola
richiesta, da fatturarsi solamente nel caso in cui il ripristino avvenga
entro i termini previsti dallo SLA stesso.
6. In caso di guasto di un qualunque elemento della rete propria rete,
Telecom Italia somma alle penali di assurance di tale elemento
le penali di assurance di tutti gli elementi della catena impiantistica
a valle dell’elemento guasto che non sono in grado di garantire le proprie
prestazioni a causa del guasto dell’elemento a monte.
Art. 18
SLA e penali per la disponibilità
1. Telecom Italia prevede nei propri SLA base percentuali di disponibilità
annue pari al 98% per gli accessi ed al 98,8% per i VC.
2. Gli SLA sulla disponibilità devono essere corredati di apposite penali.
Art. 19
Non applicazione e sospensione degli SLA
1. In caso di sospensione per irreperibilità cliente, Telecom Italia
informa il referente appositamente nominato dall’operatore.
2. Telecom Italia permette l’interruzione della sospensione mediante
notifica sul portale da parte dell’operatore.
3. Telecom Italia predispone un sistema informatico che notifichi le
sospensioni in tempo reale e tenga traccia della data ed ora di inizio
della sospensione, della motivazione, della data ed ora dell’appuntamento
fornito dal cliente finale e della data ed ora di chiusura della sospensione.
4. Telecom Italia non addebita interventi a vuoto dovuti a diagnosi errate.
5. Telecom Italia prevede una procedura di segnalazione della data di
sblocco ed un meccanismo di penali in caso di mancata consegna entro tale
data.
Art. 20
Disposizioni circa la corresponsione delle penali
1. Telecom Italia non applica alcun termine di decadenza alla possibilità
di esercizio da parte degli operatori del diritto di richiesta della corresponsione
delle penali.
Art. 21
Disposizioni circa le procure di provisioning ed assurance
1. Telecom Italia rende disponibile con almeno tre mesi di anticipo
rispetto al lancio di ogni nuovo servizio bitstream tutte le informazioni
utili a permettere agli operatori le attività di adeguamento dei propri
sistemi informativi.
2. Limitatamente alla presentazione della prima offerta di servizi bitstream,
Telecom Italia fornisce le informazioni di cui al comma 1 contestualmente
alla presentazione dell’offerta stessa.
3. Ai fini delle procedure, Telecom Italia garantisce fino a tre mesi
dopo l’approvazione dell’offerta di servizi bitstream la migrazione
e l’attivazione dei servizi gia presenti nelle offerte ADSL wholesale
e CVP sia secondo le vecchie sia secondo le nuove modalità.
4. Telecom Italia, ai fini del calcolo dei tempi di assurance,
considera quale momento terminale la NCG (notifica di rimozione del guasto)
e non la DRG (data/ora rimozione del guasto).
5. Il sistema automatico di Telecom Italia deve permettere il monitoraggio
e deve conservare traccia per almeno 18 mesi, di tutte le singole comunicazioni
(riguardanti sia il provisioning, sia l’assurance), fornendo
informazioni dettagliate circa il referente di Telecom Italia, le causali
di guasto individuate e le tempistiche di lavorazione, permettendo agli
operatori di verificare il rispetto degli SLA di provisioning ed
assurance ed il computo delle penali.
CAPO VI
CONTROLLO DEI PREZZI E CONTABILITA’ REGOLATORIA
Art. 22
Condizioni attuative dell’obbligo di separazione contabile
1. L’aggregato trasporto fornisce servizi bitstream, sulla base
del principio di non discriminazione, agli altri aggregati di Telecom
Italia ed agli operatori interconnessi, utilizzando i servizi dell’aggregato
accesso per le componenti di rete di pertinenza di quest’ultima; i ricavi
di trasferimento interno tra aggregato commerciale e aggregato trasporto
sono definiti sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno
valorizzandoli al prezzo dei servizi inclusi nell’offerta bitstream.
2. L’aggregato trasporto comprende le componenti di rete relative alla
tratta che va dallo stadio di linea ai nodi ATM/IP, ai nodi ATM/IP, al
trasporto, includendo, tra l’altro, gli apparati di accesso pertinenti
al servizio bitstream, nonché le interfacce e gli adattatori al
nodo di consegna.
3. Il conto economico dell’aggregato trasporto per i servizi bitstream
dà evidenza separata dei ricavi da transfer charge provenienti
dalla divisione commerciale, disaggregati per tipologia di servizio al
dettaglio, dei ricavi da altri aggregati di Telecom Italia che fanno uso
di tale servizio intermedio con finalità diverse dalla fornitura di capacità
agli utenti finali (quali, ad esempio per raccordi Radio-LAN, ecc.) e
dei ricavi da altri operatori, valorizzandoli al prezzo dei corrispondenti
servizi bitstream. Il conto economico deve dare evidenza di tutti
gli oneri di cessione interna (transfer charge) verso la rete di
accesso, relativi alle componenti di servizio di pertinenza di quest’ultima,
sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno, valorizzandoli
al prezzo dei corrispondenti servizi di accesso disaggregato.
4. Il conto economico dell’aggregato trasporto per i servizi bitstream
dà evidenza disaggregata degli ammortamenti relativi alle portanti ed
agli apparati trasmissivi allocati pro quota al trasporto ATM ed IP, agli
apparati di commutazione ATM ed IP, ai DSLAM, agli spazi nelle centrali
e negli stadi di linea allocati pro quota ai singoli apparati.
5. Il rendiconto patrimoniale dell’aggregato trasporto per i servizi
bitstream evidenzia le immobilizzazioni alle quali i summenzionati
ammortamenti sono riferiti.
6. Telecom Italia, nell’ambito della separazione contabile, evidenzia
conti economici separati almeno per i seguenti servizi, separati per tecnologia
di trasporto (IP, ATM) e accesso:
- servizi bitstream su rete ATM con interconnessione al DSLAM;
- servizi bitstream su rete ATM con interconnessione al nodo
parent;
- servizi bitstream su rete ATM con interconnessione al nodo
distant;
- servizi bitstream su rete ATM con interconnessione nodo remoto
a livello IP;
- servizi bitstream su rete Ethernet con interconnessione al
DSLAM;
- servizi bitstream su rete Ethernet con interconnessione al
nodo parent;
- servizi bitstream su rete Ethernet con interconnessione al
nodo distant;
- servizi bitstream su rete Ethernet con interconnessione nodo
remoto a livello IP.
7. L’aggregato accesso comprende gli apparati collocati nei punti terminali
di rete.
8. Il conto economico per la componente di accesso dei servizi bitstream
dà evidenza dei ricavi provenienti dalle altre divisioni di Telecom Italia
distinti secondo le medesime articolazioni previste per l’aggregato Trasporto.
Il conto economico riporta il dettaglio degli ammortamenti relativi a
portanti in rame ed in fibra.
9. Lo stato patrimoniale per la componente di accesso dei servizi bitstream
riporta, oltre al valore delle immobilizzazioni cui i suddetti ammortamenti
sono riferiti, il dettaglio dell’attivo circolante e delle passività relative
alla fornitura dei servizi bitstream.
Art. 23
Condizioni attuative dell’obbligo di controllo dei prezzi
1. I prezzi dell’offerta bitstream ATM ed IP per l’anno
2007 sono valutati utilizzando la Contabilità Regolatoria 2006. Più in
generale, i prezzi dell’offerta bitstream ATM ed IP per ciascun anno sono
valutati utilizzando la contabilità regolatoria dell’anno precedente.
2. Telecom Italia formula i prezzi dei servizi bitstream di cui
all’art.1 nel rispetto dei seguenti criteri:
a. allineamento alle migliori pratiche europee in tema di pricing
dei servizi bitstream;
b. conformità ai costi di una fornitura efficiente dei servizi;
c. applicazione di meccanismi di recupero di efficienza sui costi;
d. coerenza con i prezzi dei servizi di accesso regolati in altri mercati.
In particolare, dovrà essere garantito il rispetto dell’obiettivo della
promozione della concorrenza di tipo infrastrutturale: per cui, in accordo
con l’approccio della “scala degli investimenti” (ladder of investment),
il prezzo dei servizi bitstream dovrà essere coerente con quello
del servizio di unbundling, al fine di non disincentivare questa
modalità di competizione infrastrutturale;
e. prezzo dei servizi IP inferiore o uguale al prezzo dei servizi ATM
con caratteristiche equivalenti;
f. effettiva applicazione del principio di parità di trattamento.
3. I criteri di cui al precedente comma 2, sono da intendersi come addizionali
rispetto a quello dell’orientamento al costo sulla base di contabilità
regolatoria. Il criterio dell’allineamento alle migliori pratiche europee
in tema di pricing dei servizi bitstream, ai fini della
determinazione dei prezzi dei servizi bitstream in Italia, potrà
essere utilizzato, almeno fino a che la contabilità regolatoria non sarà
sufficientemente stabile da condurre a prezzi propriamente allineati ai
costi sottostanti. Il criterio principale per l’individuazione delle migliori
pratiche europee in tema di pricing sarà l’effettiva applicabilità
al contesto di mercato italiano dell’offerta bitstream degli operatori
notificati nelle nazioni europee. A questo fine, potranno essere considerati
elementi quali la diffusione dei servizi in banda larga al dettaglio,
la copertura di rete, nonché la struttura e la similarità delle offerte
bitstream e dei principi regolamentari ad esse sottostanti.
4. Tutte le offerte retail di Telecom Italia di servizi offerti
mediante la propria rete di accesso a banda larga in tecnologia ATM o
Ethernet/IP devono essere replicabili mediante l’uso dei servizi bitstream
disponibili nell’offerta di riferimento.
5. Telecom Italia, per ogni offerta retail di cui al comma precedente
fornisce, non meno di 30 giorni prima dell’avvio della commercializzazione
dell’offerta, i dati necessari alla verifica delle condizioni di replicabilità
secondo quanto indicato nell’allegato
5.
6. Laddove i prezzi dell’offerta bitstream contengano attivazioni,
tali contributi devono essere giustificati sulla base delle evidenze contabili
e saranno applicabili nei limiti della replicabilità delle offerte al
dettaglio di Telecom Italia. A tal fine si terrà conto delle eventuali
promozioni.
7. Telecom Italia ai sensi della delibera n. 152/02/CONS, prima di introdurre
nuove offerte di accesso rivolte ai propri utenti finali contenenti promozioni,
con almeno 30 giorni di preavviso, comunica all’Autorità ed agli operatori
le corrispondenti promozioni sui servizi bitstream. Le previsioni
di cui al presente comma entrano in vigore a partire dall’entrata in vigore
del presente provvedimento.
Art. 24
Condizioni attuative degli obblighi in materia di contabilità dei costi
1. I prezzi delle componenti dei servizi bitstream sono ottenuti
a partire dai costi unitari, sulla base di opportuni fattori di utilizzo.
Le linee guida per il calcolo dei costi unitari e del costo delle componenti
del servizio bitstream, per la componente di servizio di accesso
e trasporto, sono riportate negli allegati
1, 2,
3,
4.
Per tutte le tipologie di servizio di accesso asimmetrico è definito un
costo nel caso in cui la linea non sia attiva ed un costo nel caso in
cui la linea sia già impiegata da un utente finale di Telecom Italia.
2. La divisione trasporto fornisce servizi bitstream sulla base
del principio di non discriminazione alle altre divisioni di Telecom Italia
ed agli operatori interconnessi.
3. Le componenti relative alla rete sono valutate sulla base di
tranfer charge dalla rete di accesso in coerenza con i costi
dei servizi di accesso disaggregato. I costi di trasferimento interno
sono definiti sulla base del principio di parità di trattamento interno
esterno.
4. La contabilità regolatoria dell’aggregato accesso individua per i
servizi forniti su rame, centri di costo specifici per le attività comuni
a tutte le tipologie di accesso (quali, ad esempio, cavi, scavi, armadi,
pozzetti, attività di gestione ordinarie ecc.) e centri di costo diretti
specifici alla singola tecnologia di accesso. I costi di gestione e manutenzione
devono essere attribuiti ad una voce di costo di gestione da ripartire
su tutte le linee attive a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Analogamente,
in merito ai servizi forniti su fibra la contabilità regolatoria riporta
centri di costo specifici per le attività comuni, e centri di costo specifici
per le singole velocità di accesso in SDH.
5. Ai fini del calcolo del costo unitario per singola coppia, i costi
comuni relativi alla rete di accesso (apparati, portanti ed attività di
fornitura), sono attribuiti sulla base del criterio FDC, sul totale delle
coppie domandate internamente e da operatori terzi per qualsiasi tecnologia
di accesso. La contabilità dà evidenza dettagliata del numero di coppie
impiegate per ciascuna tecnologia di accesso.
6. Le voci di costo relative all’aggregato accesso sono classificate
in costi di rete di distribuzione, di manutenzione correttiva e di gestione
operatori, ciascuna distinta in costi operativi, con il dettaglio della
quota di ammortamenti, e capitale impiegato. I costi di gestione operatore
sono allocati su tutte le linee fornite internamente e verso operatori
terzi.
7. Nel caso di fornitura di servizi xDSL su linea su cui è attivo il
servizio POTS, la contabilità reca evidenza dei costi commerciali ed impiantistici
non pertinenti al servizio bitstream.
8. La contabilità regolatoria del trasporto individua centri di costi
distinti per ogni tipologia di apparato impiegato nella fornitura del
servizio di backhaul tra la centrale SL ed il primo nodo ATM o
IP di consegna. Si individuano centri di costo separati per portanti ed
apparati trasmissivi, attribuiti pro quota a partire dai costi generali
delle componenti trasmissive di rete di Telecom Italia.
9. Per le tecnologie HDSL/SHDSL ed SDH, i costi attribuibili ad apparati
dedicati al singolo accesso sono computati separatamente ed attribuiti
direttamente ai servizi. I costi relativi ad apparati comuni quali ad
es. gli ADM sono ripartiti in proporzione alla capacità fornita su quella
totale.
10. I costi comuni relativi alla parte trasmissiva tra stadio di linea
e primo nodo ATM/IP, opzionale ed alternativa all’interconnessione diretta
al DSLAM, sono ripartiti tra i diversi servizi e le diverse tecnologie
in proporzione alla capacità fornita su quella totale.
11. Telecom Italia adotta sia per l’aggregato accesso sia per l’aggregato
trasporto il medesimo tasso di remunerazione del capitale impiegato (WACC)
nella fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale (mercato
n. 11) di cui alla Raccomandazione 2003/311/EC della Commissione europea
relativa ai mercati di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni
elettroniche suscettibili di regolamentazione ex-ante.
12. Telecom Italia adotta per l’aggregato regolatorio trasporto il criterio
contabile dei costi correnti (CCA). Il conto economico, lo stato patrimoniale
e gli elementi di dettaglio riportano il valore dei costi storici e la
colonna dei relativi aggiustamenti CCA. Lo stato patrimoniale riporta
il dettaglio dell’attivo circolante e delle passività relative alla fornitura
del servizio.
13. In linea con quanto previsto per i servizi di accesso disaggregato,
il criterio contabile adottato per la valorizzazione delle componenti
di rete nell’aggregato di accesso è quello dei costi storici (HCA).
14. Con specifico riguardo alla struttura della contabilità della di
rete di trasporto dati ed alle modalità di attribuzione dei costi ai servizi,
Telecom Italia:
a) dà evidenza separata in contabilità regolatoria dei costi attribuiti
a ciascuna tipologia di nodo di commutazione, distinto per tecnologia
(IP o ATM) e per livello gerarchico nell’architettura di rete.
b) dà evidenza separata in contabilità regolatoria dei volumi (in Mbyte
annui trasmessi e ricevuti) relativi a ciascun elemento di rete individuato
nell’architettura di riferimento, distinto per tecnologia (ATM, IP).
Analogamente dà evidenza separata, in contabilità regolatoria, delle
somme delle capacità di picco (PCR) e minime garantite (MCR) dei circuiti
virtuali (in Mbps) allocate mediamente nell’anno e riferite a ciascun
elemento di rete.
15. Per ciascuna componente di costo la contabilità reca il dettaglio
delle quote di ammortamento annuo e del capitale netto impiegato.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25
Disposizioni finali
1. Ferme restando le disposizioni contenute nella delibera n. 34/06/CONS,
l’insieme delle valutazioni contenute nel presente provvedimento rappresentano
la comunicazione di cui all’art. 14, comma 4, della delibera n. 34/06/CONS.
2. Entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, Telecom
Italia pubblica l’offerta di riferimento per i servizi bitstream
e i relativi servizi accessori. Telecom Italia invia all’Autorità, non
oltre il 30 luglio 2007, gli elementi contabili, predisposti sulla base
delle disposizioni contenute nel presente provvedimento e nella delibera
n. 34/06/CONS, relativi ai servizi inclusi nell’Offerta di riferimento.
3. Ai sensi dell’art. 14, comma 6, della delibera n. 34/06/CONS, l’Autorità
approva con eventuali modifiche l’offerta di riferimento di cui al comma
2. L’offerta integrata con le eventuali modifiche entra in vigore dalla
data di approvazione dell’Autorità.
4. Gli allegati
A, B
e C costituiscono
parte integrante del presente provvedimento.
5. È istituita presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
un’unità per il monitoraggio del processo di implementazione dei servizi
bitstream. L’unità ha l’obiettivo di agevolare il processo di implementazione
dei servizi bitstream, definire le eventuali divergenze operative
che dovessero sorgere tra gli operatori e risolvere eventuali problematiche
di carattere tecnico. Nell’ambito dell’esercizio delle proprie competenze,
l’unità di monitoraggio ha il compito di:
a) promuovere e monitorare la fase di avvio dei servizi bitstream
con particolare riferimento alla migrazione della base clienti e la
modifica delle aree di raccolta;
b) monitorare la dinamica contrattuale ed il processo di negoziazione
tra operatori autorizzati e Telecom Italia;
c) acquisire dagli operatori autorizzati e da Telecom Italia segnalazioni
in merito ad eventuali richieste di interpretazione della normativa
vigente o di intervento in relazione a comportamenti ostativi del processo
di implementazione dei servizi bitstream;
d) organizzare incontri ed istituire gruppi di lavoro tra operatori
per facilitare la discussione e l’approfondimento di specifiche tematiche
e l’interazione e cooperazione tra operatori.
Tabella 1 – Profili fisici di accesso asimmetrico su tecnologia
ADSL 1
| Descrizione
profilo |
Profilo commerciale |
Profilo tecnico |
| PCR down |
PCR up |
Tipologia |
line rate
(Kbit/s) |
| down |
up |
| 640 Kbit/s / 256 Kbit/s |
640 kbit/s |
256 kbit/s |
fixed |
|
|
| 1,2 Mbit/s / 256 Kbit/s |
1,2 Mbit/s |
256 kbit/s |
rate adaptive |
640 – 1280 |
200 – 256 |
| 1,2 Mbit/s /
512 Kbit/s |
1,2 Mbit/s |
512 kbit/s |
fixed |
|
|
| rate adaptive |
1090 – 1280 |
256 – 512 |
| 2 Mbit/s / 512
Kbit/s |
2 Mbit/s |
512 kbit/s |
fixed |
|
|
| rate adaptive |
2000 – 2048 |
384 – 512 |
| 2 Mbit/s / 1 Mbit/s |
2 Mbit/s |
900 kbit/s |
rate adaptive |
2000 – 2048 |
384 – 1024 |
| 4 Mbit/s / 256
Kbit/s |
4 Mbit/s |
256 kbit/s |
fixed |
|
|
| rate adaptive |
2000 – 4096 |
225 – 256 |
| 4 Mbit/s / 512
Kbit/s |
4 Mbit/s |
512 kbit/s |
fixed |
|
|
| rate adaptive |
2000 – 4096 |
384 – 512 |
| 7 Mbit/s / 256 Kbit/s |
7 Mbit/s |
256 kbit/s |
rate adaptive |
2000 – 7000 |
200 – 256 |
| 7 Mbit/s / 384 Kbit/s |
7 Mbit/s |
384 kbit/s |
rate adaptive |
3000 – 7000 |
300 – 384 |
| 7 Mbit/s / 512 Kbit/s |
7 Mbit/s |
512 kbit/s |
rate adaptive (e
fixed) |
4000 – 7000 |
400 – 512 |
| 7 Mbit/s / 900 Kbit/s |
7 Mbit/s |
900 kbit/s |
rate adaptive |
4000 – 7000 |
512 – 1024 |
Tabella 2 – Profili fisici di accesso asimmetrico su tecnologia
ADSL 2+
| Descrizione
profilo |
Profilo commerciale |
Profilo tecnico |
| PCR down |
PCR up |
Tipologia |
line rate
(kbit/s) |
| down |
up |
| 10 Mbit/s / 384 Kbit/s |
10 Mbit/s |
384 kbit/s |
rate adaptive |
4000 – 10000 |
256 – 384 |
| 10 Mbit/s / 1 Mbit/s |
10 Mbit/s |
1 Mbit/s |
rate adaptive |
4832 – 11120 |
608 – 1216 |
| 20 Mbit/s / 384 Kbit/s |
20 Mbit/s |
384 kbit/s |
rate adaptive |
2000 – 22240 |
320 – 480 |
| 20 Mbit/s / 512 Kbit/s |
20 Mbit/s |
512 kbit/s |
rate adaptive |
4000 – 22240 |
384 – 512 |
| 20 Mbit/s / 768 Kbit/s |
20 Mbit/s |
768 kbit/s |
rate adaptive |
4000 – 22240 |
512 – 768 |
| 20 Mbit/s / 1 Mbit/s |
20 Mbit/s |
1 Mbit/s |
rate adaptive |
6000 – 22240 |
768 – 1216 |
Tabella 3 – Tagli di VP speciali
| VP SPECIALI |
| PCR (Kbit/s) |
MCR (Kbit/s) |
| 7.168 |
128 |
| 7.168 |
256 |
| 7.168 |
512 |
| 7.168 |
768 |
| 7.168 |
1.024 |
| 20.480 |
512 |
| 20.480 |
1.024 |
| 20.480 |
1.536 |
| 20.480 |
2.048 |
| 20.480 |
3.072 |
| 20.480 |
4.096 |
Tabella 4 – Tagli di VP
| MCR = 90%
PCR |
MCR = 75%
PCR |
MCR = 50%
PCR |
MCR = 33%
PCR |
MCR = 25%
PCR |
MCR = 10% PCR |
| PCR (Kbit/s) |
MCR (Kbit/s) |
PCR (Kbit/s) |
MCR (Kbit/s) |
PCR (Kbit/s) |
MCR (Kbit/s) |
PCR (Kbit/s) |
MCR (Kbit/s) |
PCR (Kbit/s) |
MCR (Kbit/s) |
PCR (Kbit/s) |
MCR (Kbit/s) |
| 1.536 |
1.382 |
1.536 |
1.152 |
1.536 |
768 |
1.536 |
507 |
1.536 |
384 |
1.536 |
154 |
| 2.048 |
1.843 |
2.048 |
1.536 |
2.048 |
1.024 |
2.048 |
676 |
2.048 |
512 |
2.048 |
205 |
| 2.560 |
2.304 |
2.560 |
1.920 |
2.560 |
1.280 |
2.560 |
845 |
2.560 |
640 |
2.560 |
256 |
| 3.072 |
2.765 |
3.072 |
2.304 |
3.072 |
1.536 |
3.072 |
1.014 |
3.072 |
768 |
3.072 |
307 |
| 4.096 |
3.686 |
4.096 |
3.072 |
4.096 |
2.048 |
4.096 |
1.352 |
4.096 |
1.024 |
4.096 |
410 |
| 5.120 |
4.608 |
5.120 |
3.840 |
5.120 |
2.560 |
5.120 |
1.690 |
5.120 |
1.280 |
5.120 |
512 |
| 6.144 |
5.530 |
6.144 |
4.608 |
6.144 |
3.072 |
6.144 |
2.028 |
6.144 |
1.536 |
6.144 |
614 |
| 7.168 |
6.451 |
7.168 |
5.376 |
7.168 |
3.584 |
7.168 |
2.365 |
7.168 |
1.792 |
7.168 |
717 |
| 8.192 |
7.373 |
8.192 |
6.144 |
8.192 |
4.096 |
8.192 |
2.703 |
8.192 |
2.048 |
8.192 |
819 |
| 10.240 |
9.216 |
10.240 |
7.680 |
10.240 |
5.120 |
10.240 |
3.379 |
10.240 |
2.560 |
10.240 |
1.024 |
| 12.800 |
11.520 |
12.800 |
9.600 |
12.800 |
6.400 |
12.800 |
4.224 |
12.800 |
3.200 |
12.800 |
1.280 |
| 15.360 |
13.824 |
15.360 |
11.520 |
15.360 |
7.680 |
15.360 |
5.069 |
15.360 |
3.840 |
15.360 |
1.536 |
| 17.920 |
16.128 |
17.920 |
13.440 |
17.920 |
8.960 |
17.920 |
5.914 |
17.920 |
4.480 |
17.920 |
1.792 |
| 20.480 |
18.432 |
20.480 |
15.360 |
20.480 |
10.240 |
20.480 |
6.758 |
20.480 |
5.120 |
20.480 |
2.048 |
| 23.040 |
20.736 |
23.040 |
17.280 |
23.040 |
11.520 |
23.040 |
7.603 |
23.040 |
5.760 |
23.040 |
2.304 |
| 25.600 |
23.040 |
25.600 |
19.200 |
25.600 |
12.800 |
25.600 |
8.448 |
25.600 |
6.400 |
25.600 |
2.560 |
| 30.720 |
27.648 |
30.720 |
23.040 |
30.720 |
15.360 |
30.720 |
10.138 |
30.720 |
7.680 |
30.720 |
3.072 |
|
|
34.000 |
25.500 |
34.000 |
17.000 |
34.000 |
11.220 |
34.000 |
8.500 |
|
|
|
|
40.960 |
30.720 |
40.960 |
20.480 |
40.960 |
13.517 |
40.960 |
10.240 |
|
|
|
|
|
|
51.200 |
25.600 |
51.200 |
16.896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
61.440 |
30.720 |
61.440 |
20.275 |
|
|
|
|
Tabella 5 – Tempi di provisioning degli accessi
| Tipologia di
accesso |
Tempi massimi di fornitura
per la totalità dei casi
(in giorni solari) |
Tempi massimi di fornitura
per il 95% dei casi (in giorni solari) |
| Accessi asimmetrici
|
|
|
| o |
senza intervento presso
il cliente finale (linea esistente, no modem) |
40 giorni |
10 giorni |
| o |
con intervento presso
il cliente finale |
40 giorni |
20 giorni |
| Accessi xDSL
simmetrici a 2 Mbit/s |
50 giorni |
20 giorni |
| Accessi xDSL
simmetrici a 4 e 8 Mbit/s |
50 giorni |
20 giorni |
| Accessi SDH
(a valle dell’esito positivo della richiesta) |
120 giorni |
90 giorni |
Tabella 6 – Tempi di provisioning dei Kit ATM e Gigabit
Ethernet
| Velocità
|
Tempi massimi di fornitura
per la totalità dei casi
(in giorni solari) |
Tempi massimi di fornitura
per il 95% dei casi (in giorni solari) |
| ATM |
|
|
| o |
2,4,6,8 Mbit/s |
50 giorni |
25 giorni |
| o |
34 e 155 Mbit/s |
90 giorni |
45 giorni |
| GbE |
90 giorni |
45 giorni |
Roma, 23 maggio 2007
|
IL PRESIDENTE |
|
Corrado Calabrò
|
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL COMMISSARIO RELATORE |
| Roberto Napoli
|
Enzo Savarese
|
Per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE |
|
Roberto Viola |
|
|