NELLA riunione di Consiglio del 6 giugno 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.
259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in
particolare, gli articoli 19 e 44;
VISTA la delibera n. 4/06/CONS, recante
“Mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso
condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi
a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla
raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed
analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo
potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
33 del 9 febbraio 2006;
VISTA la delibera n. 34/06/CONS, recante “Mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso
(mercato n. 12 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese
con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi
regolamentari”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;
VISTA la delibera n. 33/06/CONS, recante “Mercati
al dettaglio dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per
clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 fra
quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n.
2003/311/CE): Identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di
sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione
degli obblighi regolamentari”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2006;
VISTA la determinazione n. 11/06/SG, recante
“Costituzione dei tavoli tecnici previsti dalle delibere nn. 4/06/CONS,
33/06/CONS e 34/06/CONS”, pubblicata sul sito dell’Autorità il 15 marzo 2006;
VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante “Misure
atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento
interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato
nella telefonia fissa” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;
VISTA la delibera n. 664/06/CONS, recante
“Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia
di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a
distanza”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 299 del 27 dicembre 2006;
VISTA la
Legge 2 aprile 2007 n. 40/2007, “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche e la nascita di nuove imprese” ed in particolare quanto previsto
dall’art. 1, comma 3, ove si prevede che “I contratti per adesione stipulati
con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica,
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del
contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso
altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e
senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un
obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.”
VISTA la lettera del 20 aprile 2007, con cui la Commissione Europea ha espresso i propri commenti ai sensi di quanto previsto all’art. 7
comma 3 delle Direttiva 2002/21/EC relativamente allo schema di provvedimento
inviato dall’Autorità in data 21 marzo 2007.
CONSIDERATO che, con la lettera summenzionata, la Commissione Europea ha invitato l’Autorità a “specificare nel suo provvedimento finale le
basi giuridiche per l’imposizione di tali obblighi ad operatori non SPM, posto
che gli obblighi regolamentari imposti a seguito di un’analisi di mercato ai sensi
dell’articolo 16 della Direttiva Quadro possono essere imposti solo ad imprese
aventi SPM”.
CONSIDERATO che la Commissione Europea, nel rilevare che l’obbligo di trasmettere i dettagli del contratto alla
divisione retail di TI potrebbe comportare il rischio di comportamenti
anticompetitivi, ad es. pratiche di retention da parte di TI attraverso l’uso
di informazioni della sua divisione retail, invita l’AGCOM a “considerare
qualora, al fine di limitare il rischio di comportamenti di retention
anticompetitivi, sia sufficiente trasmettere le informazioni solo alle
divisioni wholesale del donating prima dell’avvenuta migrazione. Queste ultime
dovrebbero poi passare alla divisione retail solo le informazioni strettamente
necessarie alla migrazione del cliente.”
CONSIDERATO che la base giuridica degli obblighi
imposti agli operatori non SPM è rappresentata:
- dall’art. 28 comma 1 del Codice delle
comunicazioni, che impone agli operatori autorizzati di rispettare le
condizioni imposte per l’autorizzazione generale tra cui quelle indicate al
comma 8 della parte A dell’allegato 1 al predetto Codice delle comunicazioni
ovvero “a rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del
settore delle comunicazioni elettroniche, come indicato…”;
- dall’art. 70 del Codice delle comunicazioni,
in base al quale i tempi di attivazione, e correlativamente di disattivazione,
del servizio, costituiscono elementi che devono necessariamente far parte del
contenuto minimo della disciplina contrattuale;
- dai principi di cui all’art. 13 del Codice
delle comunicazioni, poiché i tempi di migrazione rappresentano un elemento
rilevante ai fini della scelta da parte dei consumatori e, di conseguenza, la
certezza, la trasparenza e l’adeguata pubblicità delle informazioni relative a
tale elemento consentono ai consumatori stessi di trarre il massimo beneficio
dalla concorrenza nello specifico mercato;
RITENUTO,
pertanto, necessario intervenire con una regolamentazione bilaterale, fonte di
obblighi anche per gli operatori che non abbiano significativo potere di
mercato, poiché altrimenti la previsione di una tempistica di attivazione
sarebbe priva di rilevanza sostanziale e si risolverebbe in una mera clausola
di stile, dal momento che uno degli operatori sarebbe immune da obblighi e,
quindi, giuridicamente libero di frustrare qualsiasi esigenza di tempestività,
mentre il consumatore, d’altro canto, nell’ipotesi di un eventuale ritardo, ben
difficilmente potrebbe verificare a chi debba essere imputato questo
disservizio, con il risultato, anche per questo, di un’assoluta incertezza sui
tempi dell’attivazione del servizio;
CONSIDERATO, peraltro, che le norme di cui al
presente provvedimento costituiscono coerente applicazione di quanto previsto
all’art. 41, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS, provvedimento che è stato
adottato a seguito della procedura di consultazione con la Commissione Europea e con gli Stati membri ai sensi dell’art. 7 paragrafo 3 della direttiva
quadro;
CONSIDERATO altresì che le misure di cui al
presente provvedimento rientrano tra le misure a tutela dei consumatori, in
quanto garantiscono la migrazione degli utenti con minimo disservizio e la
libertà di scelta degli stessi nel cambiare fornitore di servizi di accesso, in
coerenza con quanto previsto all’art. 1, comma 3 della legge 2 aprile 2007 n.
40.
RITENUTO necessario prevedere, al fine di
limitare il rischio di comportamenti di retention anticompetitivi da
parte dell’operatore incumbent, che in fase di attivazione dei servizi
intermedi, l’operatore recipient comunichi unicamente alla divisione wholesale
di Telecom Italia la richiesta di attivazione ed altresì che la divisione wholesale
di Telecom Italia potrà successivamente trasmettere alla divisione retail
dello stesso operatore le sole informazioni strettamente necessarie alla
migrazione del cliente e che in nessun caso la divisione wholesale potrà
trasmettere il nominativo dell’operatore recipient o altre informazioni
relative al nuovo servizio di cui è stata richiesta l’attivazione da parte di
quest’ultimo operatore.
CONSIDERATO inoltre opportuno prevedere che, in
fase di applicazione di quanto indicato al punto precedente, Telecom Italia
dovrà fornire all’Autorità le specifiche delle comunicazioni trasmesse, a tal
fine, dalla divisione wholesale alla divisione retail e che
altresì tale procedura di trasmissione dovrà essere inserita tra quelle incluse
nella relazione annuale sulla separazione amministrativa di cui all’art. 2,
comma 7, della delibera n. 152/02/CONS
CONSIDERATO quanto segue:
1.
Il Procedimento Istruttorio
1.
In data 18 agosto 2006, con
la delibera 483/06/CONS, l’Autorità ha posto a consultazione pubblica una
proposta per la modifica delle modalità di attivazione, passaggio e cessazione
nei servizi di accesso intermedi offerti da Telecom Italia e regolati dalle
delibere 4/06/CONS, 33/06/CONS e 34/06CONS.
2.
Tale proposta è espressa in
forma di modifica degli articoli 17, 18 e 20 della delibera 4/06/CONS, le cui
procedure, inizialmente volte a regolare i soli servizi di accesso
disaggregato, si proponeva fossero adottate anche dai servizi bitstream (anche
naked) e wholesale line rental.
3.
Hanno partecipato alla
consultazione pubblica gli operatori Fastweb, Welcome Italia, Wind, Tele2, BT
Italia, Telecom Italia, Eutelia, Vodafone e Tiscali. Hanno altresì partecipato
alla consultazione pubblica le associazioni dei consumatori Movimento Difesa
del Cittadino, Federconsumatori, Altroconsumo, Adiconsum e Lega Consumatori.
2.
Modalità di gestione a data certa per i servizi WLR.
4. La modifica dei commi 1 e 2 dell’art. 17 della
delibera 4/06/CONS posta a consultazione prevede che la fornitura dei servizi
di accesso disaggregato, bitstream naked e WLR avvenga in condizioni di
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento interno esterno e che
le attivazioni e cessazioni dei servizi di accesso disaggregato, bitstream
naked e WLR siano gestite con modalità di consegna a data certa, ovvero
prevedendo che il passaggio avvenga alla data fissata dall’operatore recipient
sulla base delle indicazioni del cliente.
5. Wind evidenzia che l’aver escluso dalle
previsioni citate il servizio bitstream ordinario non può che generare
confusione nella definizione delle modalità gestionali di tale servizio e
comportare per utenza OLO tempi di attivazione e qualità di servizio peggiori
rispetto a quelli previsti da Telecom per i suoi utenti finali.
6. Welcome Italia, con riferimento al WLR, ha
sottolineato che il processo gestionale previsto nel tavolo tecnico del wholesale
line rental è ispirato a quello della CPS, ove le procedure di attivazione
avvengono con tempi massimi garantiti e non a data certa. La gestione di tutti
i passaggi ed attivazioni WLR a data certa comporterebbe una sostanziale
revisione delle metodologie già consolidate per la CPS e in corso di adozione per
il WLR, creando gravi incertezze su procedure, SLA, entità e metodi di calcolo
delle penali. Tale operatore rileva che, poiché con il WLR è Telecom Italia a
gestire la configurazione degli instradamenti di rete e la portabilità del
numero, mantenere l’attuale modalità con tempi massimi in caso di passaggio da
e verso altri servizi gestiti con procedure a data certa non comporterebbe
problemi tecnici nell’integrazione delle diverse procedure di migrazione.
7. Le
associazioni di consumatori richiedono che procedure siano univoche, semplici e
valide per tutti i casi di migrazione e per tutte le tipologie di operatori
coinvolti
8. Alla
luce delle posizioni esposte l’Autorità ritiene che le disposizioni dei commi 1
e 2 debbano essere estese a tutti i servizi bitstream (anche non naked),
garantendo la piena replicabilità delle prestazioni offerte da Telecom Italia
ai propri clienti.
9. L’Autorità
rileva che l’adozione per i servizi WLR di procedure di attivazione a data
certa potrebbe non essere richiesta al fine di garantire migrazioni con minimo
disservizio tra i diversi servizi di accesso. Tuttavia, in considerazione dei
tempi di implementazione previsti per il WLR, anche al fine di garantire
unitarietà gestionale di tutti i processi, l’Autorità ritiene che anche il WLR
debba essere gestito con meccanismi gestionali a data certa, al fine
semplificare per clienti ed operatori la gestione degli ordini di attivazioni e
migrazione.
3. Obbligo
di comunicazione tra recipient e donating della cessazione del contratto
precedente e causali di interruzione della migrazione per servizi non richiesti
10. Con il comma 2bis all’art. 17 della delibera 4/06/CONS,
la proposta di consultazione prevede l’obbligo da parte del recipient di
inviare al donating, contestualmente alla richiesta di attivazione del
servizio intermedio, copia della comunicazione del cliente attestante la
volontà di cessare il contratto in essere. Tale comunicazione è dovuta anche
quando il donating è la divisione commerciale di Telecom Italia, con la
differenza che in tale caso l’inoltro deve avvenire entro tre giorni dalla data
di attesa consegna (DAC).
11. La proposta, inoltre, prevede, con l’introduzione del comma 2ter all’art.
17 della delibera 4/06/CONS, che il donating abbia facoltà di
interrompere l’attivazione in corso unicamente in caso di prestazione non
richiesta attestata con dichiarazione scritta dell’utente finale. Tale
previsione è ripresa all’art. 18 comma 1 lett. f) nel caso di migrazioni e
rientri in Telecom Italia.
12. La proposta prevede infine, con l’introduzione del comma 2 all’art. 18,
che, in caso di contratti a distanza, qualora il cliente receda dal contratto,
il recipient debba darne comunicazione senza indugio a Telecom Italia.
a. La posizione degli operatori.
13. La quasi totalità degli
operatori alternativi non condivide l’obbligo di comunicazione di cui al comma
2bis, in quanto contrasterebbe con le disposizioni relative alla separazione
amministrativa di cui all’art. 8 della delibera 4/06/CONS e costituirebbe un
vantaggio competitivo a favore di Telecom Italia. La previsione per cui la
comunicazione della cessazione sia fatta dal recipient al donating
prima dell’effettiva attivazione, anche quando il donating è Telecom
Italia, costituirebbe infatti ad avviso di numerosi operatori un elemento di
notevole criticità per lo sviluppo del mercato in quanto consentirebbe alla
divisione retail di Telecom Italia di intervenire contattando i clienti
al momento in cui questi decidono di passare ad un operatore alternativo per
svolgere attività di retention.
14. Secondo alcuni operatori, la
verifica di eventuali pendenze del cliente e la chiusura dell’attività di
fatturazione da parte dell’operatore donating, attività che sono alla
base dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione, nel caso di Telecom
Italia, potrebbero avvenire a valle della notifica della cessazione del
servizio da parte della divisione rete alla divisione commerciale. In tal caso
la documentazione attestante la volontà del cliente di cessare il contratto in
essere potrebbe essere custodita dal recipient ed esibita solo in caso
di contenzioso.
15. Diversi operatori
evidenziano, inoltre, come, dal punto di vista applicativo, si avrebbero seri
problemi a gestire le comunicazioni di tipo cartaceo a fronte di un improbabile
vantaggio per l’attività di contrasto alle migrazioni non richieste che
risultano essere comunque inferiori al cinque per mille del totale delle
richieste e che dovrebbero essere affrontate attraverso un adeguato sistema di
sanzioni.. Gli stessi operatori ritengono più
opportuno che il processo di migrazione venga gestito attraverso comunicazioni
tra sistemi informatici, fermo restando per il recipient l’obbligo di
custodire una copia cartacea della richiesta del cliente.
16. Relativamente alle misure
per contrastare la fornitura di servizi non richiesti, un operatore, pur
condividendo l’integrazione dell’art. 17 della delibera 4/06/CONS realizzata
per mezzo del comma 2ter, rileva che essa non tutela chi pur avendo richiesto
la prestazione sarebbe stato oggetto di un’informativa inadeguata e poco trasparente.
17. Altri fanno presente,
inoltre, che con la delibera n. 418/06/CONS è stata avviata una consultazione
avente ad oggetto uno schema di provvedimento per l’introduzione di misure a
tutela dell’utenza, proprio al fine di combattere il fenomeno dei servizi non
richiesti. Essi osservano che, riconoscendo la possibilità per l’operatore donating
di interrompere la migrazione solo in caso di prestazione non richiesta, si
andrebbe contro la necessità di assicurare una regolamentazione differenziata
dell’attività di retention in relazione al soggetto che figura come donating.
In pratica anche agli operatori alternativi non sarebbe consentito di
interrompere il processo di migrazione in caso di ripensamento del cliente,
diversamente da quanto inizialmente previsto dalla delibera 4/06/CONS. Tali
operatori richiedono, pertanto, di lasciare immutata l’originaria formulazione
dell’art. 18, comma 1, lettera f) della delibera n. 4/06/CONS anche perché la
modifica proposta è suscettibile di aggiungere al processo di migrazione
un’impropria causale di rifiuto di ordinativi e quindi determinare ritardi o
indebiti rifiuti del processo di attivazione.
18. Ad avviso di un operatore,
infine, la comunicazione verso la divisione commerciale di Telecom Italia è
superflua in quanto questa riceve già dalla divisione rete la comunicazione di
recesso del cliente senza indicazioni sull’identità del recipient mentre
un altro operatore ritiene che la limitazione dell’interruzione della procedura
di attivazione/disattivazione per i soli casi di prestazione non richiesta non
è sufficiente ad evitare azioni di retention da parte di Telecom Italia
che potrebbero essere realizzate attraverso la firma di dichiarazioni
attestanti la mancata richiesta della prestazione.
19. Telecom Italia condivide
l’integrazione dell’art. 17 con il comma 2bis in virtù del quale sarebbe
garantita ai clienti una migliore tutela rispetto al fenomeno dei servizi non
richiesti. Telecom Italia non condivide tuttavia le tempistiche previste nel
caso di comunicazione verso Telecom Italia commerciale (soltanto 3 giorni prima
della data di attesa consegna). Il preavviso di 3 giorni, unito al fatto che il
donating non può interrompere direttamente la procedura, se non in caso
di attivazione non richiesta, non sarebbe, infatti, congruo con la tempistica
dell’eventuale ripensamento del cliente, per cui tutte le richieste di
interruzione perverrebbero alla divisione wholesale ad attivazione
avvenuta. Al pari degli OLO, la predetta comunicazione dovrebbe essere inviata
alla divisione commerciale contestualmente alla richiesta di migrazione inviata
alla divisione wholesale. A tal fine Telecom Italia richiede che la
trasmissione delle informazioni relative alla cessazione sia anticipata e fatta
contestualmente alla richiesta di attivazione del servizio inviata a Telecom
Italia rete. Telecom Italia propone inoltre che Telecom Italia rete sospenda
gli ordini di attivazione ricevuti fino alla ricezione di un acknowledgment da
parte dalla divisione commerciale. Tale acknowledgment segnalerebbe l’avvenuta
ricezione da parte della divisione commerciale della copia della cessazione del
contratto del cliente. Inoltre, in caso di ripensamento del cliente, Telecom
Italia richiede che il recipient, ricevuta la comunicazione del cliente
debba trasmettere alla divisione rete l’ordine di ripristino entro 12 ore.
b. La posizione delle associazioni dei consumatori.
20. L’argomento in questione è
stato analizzato da tutte le associazioni dei consumatori, le quali, fatta
eccezione per una, hanno espresso forti critiche e perplessità sulla necessità
della comunicazione preventiva tra recipient e donating.
21. Un’associazione ha
sottolineato che solo il consumatore è titolato ad intrattenere rapporti con
gli operatori con lo scopo di manifestare la propria volontà. Non vi sarebbe
motivo, pertanto, che la trasmissione della cessazione del contratto al donating
sia fatta dal recipient affinché il primo possa sincerarsi della
legittimità dell’attivazione con il secondo. Nel caso in cui la volontà
dell’utente sia millantata o falsificata da un operatore questi se ne assumerà
tutte le responsabilità del caso penali e civili ai sensi delle norme vigenti.
La medesima associazione propone di modificare la norma nel senso di prevedere
un intervallo di dieci giorni durante i quali il consumatore riceverebbe, una
comunicazione da parte degli operatori donating e recipient
completa di punti di contatto onde poter gestire l’attività di migrazione in
completa trasparenza e correttamente informato. In subordine la norma dovrebbe
essere modificata in maniera da garantire la simmetria tra OLO e incumbent.
22. Un’altra associazione ha
evidenziato non solo che la comunicazione non è necessaria né di utilità per
l’utente finale, ma anzi costituirebbe un notevole vantaggio competitivo per
l’operatore dominante che attraverso la propria struttura commerciale potrebbe
tentare di recuperarlo. Tale condotta, a causa del significativo potere di
mercato di Telecom Italia, costituirebbe una turbativa di mercato e della
concorrenza. Tale associazione, qualora la previsione fosse mantenuta, richiede
che sia espressamente previsto il divieto per Telecom Italia commerciale di
ricontattare il cliente in procinto di migrare ad altro operatore. La
migrazione realizzata in assenza di volontà espressa del consumatore configura
il reato di truffa nei cui confronti occorre agire penalmente oltre che per il
risarcimento dei danni eventualmente patiti dal cliente. L’operatore
responsabile della migrazione non richiesta deve garantire anche attraverso una
connessione provvisoria la continuità del servizio.
23. Tre associazioni di
consumatori hanno evidenziato che l’unica finalità della comunicazione deve
essere quella di garantire che il donating effettui le operazioni
amministrativo contabili conseguenti alla cessazione dei servizi migrati.
Pertanto, qualora ritenuta necessaria, la comunicazione di cessazione può
essere trasmessa dal recipient anche nella data della migrazione stessa
e non con preavviso. Tale modifica è indispensabile per evitare che eventuali
controversie tra operatori possano ripercuotersi negativamente sui tempi di
attivazione. Inoltre, viene fatto presente che i casi di attivazione non
richiesta non possono essere lasciati al giudizio del donating, è
opportuno invece che l’Autorità stabilisca una precisa regolamentazione
richiedendo la segnalazione della prestazione non richiesta all’Autorità, il
riconoscimento al cliente del diritto ad ottenere gratuitamente la
configurazione originaria ed indennizzi automatici al cliente a carico degli
operatori dolosi. La predetta regolamentazione dovrebbe, altresì, prevedere la
pubblicazione mensile sul sito web dell’Autorità dei consuntivi delle
segnalazioni di prestazione non richiesta. In particolare, secondo tali
associazioni, ad attivazione già avvenuta, il cliente che ha subito
l’attivazione non richiesta deve poter comunicare al donating di aver
subito tale abuso, quest’ultimo, inoltrata la segnalazione all’Autorità, (la
quale la impiega, oltre che per le eventuali azioni sanzionatorie, per redigere
le statistiche sulle prestazioni non richieste), deve poter accedere ad una
procedura specifica di ripristino volta a ristabilire la configurazione
previgente con costi a carico del recipient. In tali casi al cliente
sarebbe dovuto un indennizzo da parte del recipient proporzionale al
numero di giorni di disconnessione dal servizio. Tali associazioni precisano
anche che, prima che l’attivazione sia avvenuta, debba essere il cliente che si
è accorto che sta per avvenire a suo danno una attivazione abusiva a richiedere
all’operatore che sta per compiere l’abuso di interrompere la procedura. Qualora l’operatore recipient ignori tale segnalazione, si rende colpevole
di “fornitura non richiesta”, aggravata dal fatto di aver ignorato la
segnalazione e quindi soggetta ad una maggiore penalizzazione.
c. Le conclusioni dell’Autorità
24. L’Autorità evidenzia che la
comunicazione tra recipient e donating della volontà del cliente
di recedere dal contratto in essere è unicamente finalizzata a garantire al donating
la possibilità di effettuare le necessarie operazioni amministrativo-contabili
conseguenti alla cessazione dei servizi migrati (interruzione della
fatturazione, verifica delle condizioni contrattuali di cessazione, ecc.).
25. Ai sensi della art. 41 comma
3 del Codice delle Comunicazioni, le informazioni ottenute nell’ambito di
accordi in materia di accesso o di interconnessione devono essere utilizzate
esclusivamente per i fini per cui sono state fornite e sono soggette in
qualsiasi circostanza a stringenti obblighi di riservatezza. Specificamente, “le
informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad
altre unità organizzative, ad altre società consociate o partner commerciali,
per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale”.
26. Anche nel caso di Telecom
Italia tale comunicazione alla divisione commerciale è necessaria affinché
quest’ultima possa interrompere la fatturazione dei canoni all’utente finale,
prima dell’emissione della fattura successiva. In considerazione dei rilievi
mossi dalla Commissione Europea, al fine di limitare il rischio che la
divisione commerciale di Telecom Italia utilizzi le informazioni contenute in
una eventuale comunicazione preventiva a fini anticompetitivi, l’Autorità
ritiene necessario prevedere che che, nel corso dell’attivazione dei servizi
intermedi, gli operatori alternativi debbano inviare le proprie comunicazioni
unicamente alla divisione wholesale di Telecom Italia. L’Autorità
ritiene altresì necessario che la divisione wholesale medesima possa
successivamente comunicare la cessazione del servizio di accesso alla divisione
retail fornendo unicamente le informazioni necessarie alla chiusura
del precedente rapporto commerciale, quali ad esempio l’identificativo della
linea cessata e la data esatta di cessazione. Al fine di consentire alla
divisione retail di svolgere le attività di propria pertinenza
relativamente alla cessazione del contratto con il cliente, appare adeguato che
tale comunicazione venga inviata dalla divisione wholesale non prima di
5 giorni dalla data di attesa consegna ovvero di cessazione del cliente.
27. L’Autorità rileva che, per
garantire il pieno rispetto del Codice, tale comunicazione non può essere
utilizzata per fini diversi da quelli per cui è stata fornita (ossia per la
chiusura del precedente rapporto commerciale). Appare inoltre opportuno prevedere che, in fase di applicazione di quanto
indicato al punto precedente, Telecom Italia fornisca all’Autorità le
specifiche della comunicazione trasmessa dalla divisione wholesale alla
divisione retail a tal fine e che inoltre tale procedura di trasmissione
venga inserita tra quelle incluse nella relazione annuale sulla separazione
amministrativa di cui all’art. 2, comma 7, della delibera n. 152/02/CONS. Infine
l’Autorità ritiene che la messa in opera di un monitoraggio attento e assiduo
sull'andamento del mercato dei servizi di accesso consentirà di individuare
tempestivamente eventuali politiche commerciali da parte dell'operatore
dominante non rispettose degli obblighi regolamentari vigenti o tali da
risultare anticompetitive, impedendo in tal modo che si crei un pregiudizio per
la concorrenza a danno dei consumatori.
28.
Per garantire il pieno rispetto del Codice, l’Autorità ribadisce
anche che i dati relativi ai clienti finali che richiedono l’attivazione delle
prestazioni di unbundling, bitstream, anche naked e WLR
debbono essere trattati dalla divisione rete di Telecom Italia con la massima
riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini della fornitura del servizio
intermedio richiesto.
29. Considerazioni analoghe
devono tuttavia applicarsi al caso in cui viene cessato il contratto di un
operatore alternativo. Sebbene, nel caso di un operatore alternativo, l’entità
del vantaggio concorrenziale derivante dall’informazione di quale sia il recipient
appaia estremamente ridotto, anche in questo caso la comunicazione della
cessazione al donating non può essere utilizzata che per le attività
amministrative correlate alla cessazione della fatturazione all’utente finale e
per le attività tecniche conseguenti.
30. In considerazione delle
segnalazioni ricevute in consultazione pubblica, al fine di valutare l’impatto
sul mercato delle comunicazioni tra recipient e donating in fase
di attivazione, l’Autorità ritiene altresì necessario avviare un monitoraggio
volto ad acquisire informazioni periodiche sull’andamento delle attivazioni,
migrazioni e cessazioni da parte di tutti gli operatori coinvolti. L’Autorità
ritiene inoltre necessario che tale monitoraggio raccolga informazioni
relativamente al numero di rigetti e rimodulazioni degli ordini da parte degli
operatori.
31. L’Autorità si riserva di
modificare la procedura di attivazione sulla base delle informazioni raccolte
attraverso tale monitoraggio.
32. In considerazione delle
obiezioni sollevate dagli operatori circa la complessità e gli oneri di
realizzazione connessi all’adozione della procedura proposta (secondo cui
ciascun operatore deve essere in grado di trasmettere copia dei documenti a
tutti gli operatori) e dagli operatori e dalle associazioni di consumatori circa
l’uso potenzialmente a fini commerciali che verrebbe fatto di tale preavviso da
parte di Telecom Italia, l’Autorità ritiene di modificare la previsione in
oggetto, prevedendo, nel caso in cui il donating sia Telecom Italia che
(procedura di attivazione):
-
il recipient raccoglie, su apposito modulo cartaceo, la volontà
del cliente finale di recedere dal precedente contratto in essere e la conserva
unitamente alle restanti documentazioni relative al contratto finale;
-
l’operatore recipient trasmette, con mezzi elettronici la
richiesta di attivazione alla divisione rete del donating, indicando la
data attesa di consegna concordata con il cliente;
-
la divisione rete del donating comunica la cessazione del
servizio di accesso alla divisione retail, non prima di cinque giorni
dalla data di migrazione, fornendo unicamente le informazioni
necessarie alla chiusura del precedente rapporto commerciale;
-
in caso di contestazioni, il recipient, a richiesta del donating,
esibisce copia della dichiarazione del cliente finale di recedere dal
precedente contratto.
33. Nel caso in cui il donating
sia altro OLO (procedura di migrazione):
-
il recipient raccoglie, su apposito modulo cartaceo, la volontà
del cliente finale di recedere dal precedente contratto in essere e la conserva
unitamente alle restanti documentazioni relative al contratto finale;
-
il recipient fornisce senza indugio al donating con mezzi
elettronici, una comunicazione circa il contratto cessato contenente tutti
gli estremi necessari per consentirne l’individuazione da parte del donating
e la data di cessazione;
-
in caso di contestazioni, il recipient, a richiesta del donating,
esibisce copia della dichiarazione del cliente finale di recedere dal
precedente contratto.
34. Circa quanto proposto al
comma 2ter, l’Autorità ritiene corretto il rilievo delle associazioni dei
consumatori, secondo cui il caso di attivazioni non richieste non può essere
trattato lasciando al donating la facoltà di decidere sulla validità del
contratto del recipient ma deve essere affrontato con procedure separate
e penali a carico degli operatori che commettono gli abusi. Infatti, secondo lo
schema proposto in consultazione pubblica, il donating si troverebbe a
decidere sulla validità dell’attivazione sulla base della copia cartacea della
cessazione inviata dal recipient (e firmata dall’utente) e della
dichiarazione scritta firmata dall’utente stesso circa l’illegittimità
dell’attivazione in corso. In quanto parte controinteressata, il donating
potrebbe mancare della necessaria obiettività nel giudicare gli atti in suo
possesso – relativi cioè al contratto tra il suo potenziale cliente ed un competitor.
35. L’Autorità ritiene pertanto
che, fatto salvo il caso di eccezionali, specifiche e circostanziate causali
tecniche, non debba essere concessa all’operatore donating la
possibilità di interrompere la procedura di attivazione/migrazione in corso per
mezzo una comunicazione rivolta a Telecom Italia rete. E’ soltanto l’utente
finale, titolare del contratto con il recipient, comunque stipulato, a
poter richiedere, secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la
cessazione del contratto stesso. In tal senso si ritiene anche utile rivedere
quanto proposto all’art. 18 comma 1 lett. f) nel senso di escludere che il donating
possa interrompere l’attivazione, fatto salve specifiche e limitate causali
per motivi tecnici, che, nel caso di Telecom Italia, dovranno essere annesse
all’offerta di riferimento.
36. Circa la richiesta delle
associazioni dei consumatori, di provvedere alla l’introduzione di modalità
gestionali specifiche in caso di attivazione non richiesta, l’Autorità ritiene
che tali procedure debbano essere attivabili dall’utente, secondo quanto già
previsto dalla delibera n. 664/06/CONS, volte a garantire il ripristino della
configurazione iniziale -senza oneri- per il consumatore. Tuttavia, si ravvisa
opportuno valutare, attraverso uno specifico procedimento, l’introduzione di
eventuali rimedi, ulteriori a quelli previsti dall’art. 3, commi 2 e 3 della
predetta delibera, riguardanti tra l’altro la previsione di forme di indennizzo
nei confronti del cliente che abbia subito disservizi a seguito di attivazione
di servizio non richiesto.
4. Modalità
di attivazione ed obbligo di inoltrare all’utente un modulo d’ordine.
37. Con l’introduzione del comma
2quater all’art. 17 della delibera 4/06/CONS, la proposta prevede l’obbligo in
capo al recipient, in caso di contratti a distanza, di richiedere
al cliente la firma di un modulo d’ordine. La proposta dispone inoltre che i
termini relativi al diritto di recesso inizino a decorrere dalla data di invio
dello stesso.
38. La proposta prevede,
all’art. 3 comma 1, che l’art. 18 sia integrato dal comma (4) secondo cui, in
caso di contratti a distanza, il diritto di recesso a titolo non oneroso è
esteso fino alla data di attesa consegna.
d. La posizione degli operatori.
39. Gli operatori Fastweb, BT
Italia, Eutelia, Tiscali e Tele2 evidenziano diverse criticità in tale
procedura. In primo luogo la procedura deve essere estesa prevedendo che tale
modulo d’ordine possa essere trasmesso anche in formato non cartaceo. Secondo
tali operatori, l’uso di moduli cartacei appesantisce inutilmente il processo.
Gli operatori evidenziano che la stessa Autorità ha previsto per la CPS, con la delibera 417/06/CONS, e per il WLR con la delibera 483/06/CONS che tale modulo possa
essere trasmesso dall’operatore all’utente anche in formato elettronico.
Secondo tali operatori nulla vieta che l’utente possa rispondere con il
medesimo formato.
40. Tele 2 in particolare non condivide la previsione circa l’obbligatorietà dell’invio del modulo d’ordine
firmato dal cliente in caso di contratti a distanza, pur riconoscendo tale
invio come buona prassi commerciale. Tele 2 ritiene che la registrazione della
conversazione debba essere considerata una prova sufficiente per la stipula del
contratto e, soprattutto, relativamente ai contratti previgenti, per
l’interruzione dello stesso. Circa le tempistiche relative al diritto di
recesso per i contratti a distanza, Tele 2 ritiene che il termina sia da
calcolarsi dalla data di ricezione del modulo e del materiale informativo, come
disposto dal Codice del Consumo, e non dalla data di invio del modulo da parte
del cliente.
e. La posizione delle associazioni dei consumatori.
41.
L’aspetto in questione è stato analizzato dalle associazioni dei consumatori Movimento Difesa
del Cittadino, Federconsumatori e Altroconsumo.
42. Un’associazione concorda con
l’introduzione del comma 2quater all’art.
17. Due associazioni ritengono che l’invio di tale modulo firmato sia
necessario a maggior tutela del cliente, ma evidenziano che la ricezione di
quest’ultimo da parte del recipient non possa essere una condizione
necessaria per dar seguito all’ordine del servizio. Tali associazioni ritengono
infatti che l’operatore recipient debba inoltrare a Telecom Italia rete
la richiesta di attivazione del servizio appena possibile, indipendentemente
dalla ricezione del modulo firmato dall’utente. Tale modulo deve avere
unicamente una funzione di prova dell’avvenuta sottoscrizione in caso di
contenziosi utente-operatore.
43. Circa il calcolo dei tempi
del diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo, tali associazioni
ritengono che il termine di 10 giorni per il recesso a titolo non oneroso debba
essere calcolato a partire dalla data di ricezione del modulo da parte
dell’utente –come del resto indicato dal Codice del Consumo–, e non dall’invio
dello stesso. La previsione di cui alla delibera 483/06/CONS (che dispone che i
termini partono dalla data di invio del modulo) si presta ad usi impropri e
darebbe adito ad elevata incertezza nei rapporti utente-operatore. Richiedono
pertanto che con il modulo d’ordine, il cliente fornisca al recipient la
data di avvenuta ricezione dello stesso (ai fini del calcolo dei termini del
diritto di recesso) e la dichiarazione esplicita di voler revocare il contratto
previgente (che sarà cura del recipient comunicare al donating secondo
le modalità che verranno stabilite).
f.
Le conclusioni
dell’Autorità
44. L’Autorità, in linea con
quanto già espresso in materia di contratti a distanza con la delibera
664/06/CONS, sottolinea che l’attivazione di servizi di accesso deve avvenire
in condizioni di massima trasparenza nei confronti dell’utente finale e che
tale trasparenza può aversi solo attraverso l’invio di comunicazioni in forma
scritta. L’Autorità ritiene pertanto necessario mantenere l’obbligo in capo
agli operatori che fanno uso di contratti a distanza di inviare un modulo
d'ordine da firmarsi a cura dell’utente unitamente alle informazioni scritte
previste per tale tipologia di contratti dall’art. 53 del Codice del Consumo.
Tale modulo dovrà essere inviato dall’utente all’operatore recipient che
lo conserva per esibirlo in caso di controversia, a comprova dell’avvenuta
sottoscrizione del servizio. Poiché il modulo firmato ha validità ai soli fini
della risoluzione delle controversie, l’operatore recipient non è tenuto
ad attendere la ricezione del modulo firmato prima di dar seguito alla
richiesta di attivazione dell’utente.
5.
Attivazione dei servizi intermedi su linea non attiva.
45. Con l’introduzione del comma
6bis all’art. 17 della delibera 4/06/CONS, la proposta prevede l’obbligo in
capo a Telecom Italia di fornire i servizi di accesso disaggregato, bitstream
naked e WLR anche su linea non attiva. In particolare viene previsto
l’obbligo di fornire la prestazione in tutti i casi in cui Telecom Italia
fornirebbe l’accesso ad un proprio utente finale, inclusi i casi di richiesta
fuori perimetro urbano.
g. La posizione degli operatori.
46. Telecom Italia evidenzia
diverse criticità in merito alla previsione in oggetto, specificamente nella
parte in cui quest’ultima comporterebbe l’attivazione dei servizi in assenza
risorse di rete di accesso. Secondo Telecom Italia, la fornitura di accessi al
di fuori del perimetro urbano non è stata trattata né nel corso del tavolo
tecnico né dalla delibera 4/06/CONS. Telecom Italia ritiene di non avere
obblighi di investire per conto terzi, in quanto l’Autorità ha sempre
riconosciuto a Telecom Italia la facoltà di rifiutare la fornitura dei servizi
di accesso disaggregato qualora “non vi sia disponibilità di risorse di rete
sufficienti alla fornitura del servizio”. Secondo Telecom Italia, qualora
le si imponesse l’obbligo di investire per conto terzi, tutti i costi sostenuti
nella predisposizione del progetto ad hoc andrebbero imputati
all’operatore alternativo, indipendentemente dall’ammontare che Telecom Italia
richiede ai propri utenti finali per obblighi di servizio universale. Telecom
Italia ritiene che l’introduzione dell’obbligo di fornire servizi intermedi d’accesso
anche in assenza di risorse di rete comporterebbe una estensione degli obblighi
di servizio universale, pertanto tale previsione potrà essere ridiscussa, ad
esempio, nell’ambito del procedimento di individuazione dei soggetti obbligati
alla fornitura del servizio universale.
h. Le conclusioni dell’Autorità.
47.
L’Autorità evidenzia che l’obbligo di garantire la fornitura dei
servizi intermedi di accesso in tutti i casi in cui Telecom Italia fornirebbe
la prestazione ai propri utenti finali non si configura come una estensione
degli obblighi di servizio universale. Lo stesso Codice infatti all’art. 54, “Fornitura
dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa”, nel prevedere che
“qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla
rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai servizi
telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa è soddisfatta quanto
meno da un operatore” non vincola in alcun modo gli utenti finali a
rivolgersi a Telecom Italia, sebbene questa sia designata quale fornitore del
servizio universale. La disposizione in oggetto è infatti perfettamente
soddisfatta prevedendo che la richiesta di accesso, purché ragionevole, sia
inviata dall’utente finale ad un operatore alternativo, e da quest’ultimo,
attraverso la richiesta del servizio intermedio, rivolta a Telecom Italia
(operatore incaricato della fornitura del servizio universale), la quale è
tenuta a soddisfarla allo stesso modo di come se le fosse stata rivolta
direttamente. L’Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba fornire
accessi in unbundling, bitstream naked e (quando disponibile in
centrale) WLR in ogni circostanza nella quale avrebbe offerto l’accesso ai
propri utenti finali. I contributi aggiuntivi richiesti agli operatori
alternativi per la predisposizione della rete di accesso in assenza di linea
(c.d. linea non installata) sono gli stessi che Telecom Italia richiede, nella
medesima condizione, ai propri utenti finali.
6.
Obbligo di fornire le informazioni necessarie alla migrazione.
48. Con l’introduzione del comma 6ter all’art. 17 della delibera
4/06/CONS, la proposta di consultazione prevede l’obbligo per Telecom Italia di
fornire le informazioni necessarie all’operatore di accesso
disaggregato, bitstream naked o WLR, per la migrazione di un gruppo di
linee destinate a un singolo cliente finale che si è già impegnato formalmente,
a seguito ad esempio dell’aggiudicazione di una gara di appalto, ad acquisire
dal medesimo operatore i servizi di accesso.
49.
Sull’argomento Telecom Italia
ha replicato sollevando il problema di un eventuale contrasto della norma con
le disposizioni in materia di privacy applicabili al rapporto
contrattuale esistente tra l’operatore preesistente ed il cliente.
50.
L’Autorità ritiene che le
informazioni in questione costituiscano un elemento rilevante per agevolare il
processo di migrazione e, d’altra parte, esse sono nella disponibilità
dell’operatore preesistente. Appare ragionevole, in ogni caso che l’operatore recipient
possa richiedere al donating le informazioni strumentali alla
efficiente realizzazione della procedura in questione, essendo lo stesso recipient
autorizzato dal cliente a trattare tali informazioni ai fini della migrazione.
7.
Causali di rigetto e di rimodulazione della data di consegna.
51. Con l’introduzione del comma 7bis all’art. 17 della delibera
4/06/CONS, la proposta di consultazione prevede l’obbligo per Telecom Italia di
rendere disponibile nell’Offerta di Riferimento l’elenco delle causali che
possono portare al rigetto della richiesta o alla rimodulazione della data di
consegna della linea. E’ fatto, altresì obbligo a Telecom Italia di prevedere
appositi SLA e penali sul rigetto degli ordini e sulla rimodulazione della data
di consegna.
52. L’art. 3, comma 1, della proposta prevede, inoltre, la modifica del comma
6 dell’art. 18 della delibera n. 4/06/CONS stabilendo, tra l’altro, che le
procedure di migrazione delle linee in ULL, bitstream e WLR siano
concordate preventivamente tra gli operatori, incluso Telecom Italia, sulla
base della negoziazione di SLA e penali, da definire in sede di accordi di
interconnessione, improntata alla reciprocità rispetto alle procedure di
attivazione previste da Telecom Italia nell’OIR per i servizi di ULL, bitstream
e WLR.
i.
La posizione degli operatori.
53. L’individuazione di un elenco tassativo di causali di rigetto, non
generiche, è ritenuto da diversi operatori un elemento essenziale dei processi
di provisioning dei servizi intermedi unitamente alla necessità di definire
congiuntamente con l’operatore dominante SLA e penali dei processi medesimi.
Gli operatori alternativi ritengono, tuttavia, che debba riconoscersi nella
definizione dei valori vincolanti per gli OLO un’asimmetria che tenga conto
delle oggettive differenze strutturali. A tale riguardo un operatore
suggerisce, in particolare, di definire due capacità massime di evasione degli
ordini correlate alle differenti quote di mercato, e con queste aggiornabili.
54. Un operatore ritiene,
infine, che sia necessaria una maggiore precisazione in merito ai valori
riferiti agli SLA ed alle penali sul rigetto degli ordini e sulla rimodulazione
della data di consegna, nonché sulle modalità della loro applicazione.
55. Sull’argomento Telecom Italia ha osservato che la disposizione di cui al
comma 7bis è di problematica attuazione in quanto la disponibilità delle
causali di rigetto è successiva alla stipula dei contratti di interconnessione,
nell’ambito dei quali il citato art. 3, comma 1, oltre alla negoziazione di SLA
e penali, stabilisce che debbano essere pattuite le causali di rigetto. D’altra
parte gli accordi d’interconnessione possono essere stipulati solo a valle
della definizione del processo di migrazione,
in ritardo, quindi, sulla data di pubblicazione dell’OIR.
j.
Le conclusioni
dell’Autorità.
56. L’Autorità ritiene che le causali di rigetto e di rimodulazione della
data di consegna debbano essere limitate a quelle contenute nell’elenco
esaustivo concordato con gli altri operatori, allegato all’offerta di
riferimento, in grado di rappresentare eventi eccezionali e documentabili, non
dipendenti dalla volontà del donating o dell’operatore notificato. Non
devono pertanto essere ammesse causali generiche, che non individuino
l’effettivo problema riscontrato. Le comunicazioni tra gli operatori devono
consentire l’identificazione univoca della causale specifica, relativa al
problema riscontrato che deve essere documentabile.
57. Fermo restando il rispetto dei Service Level Agreement di cui
all’art. 39 della delibera n. 4/06/CONS, in merito all’introduzione di SLA e
penali sul massimo numero rigetto degli ordini e sui tassi di rimodulazione
della data di consegna, l’Autorità ritiene che tale previsione non sia
necessaria e proporzionata, stante la natura di eccezionalità che deve
caratterizzare tali eventi.
8.
Modifiche ed integrazioni alle modalità di migrazione per i servizi
intermedi.
58.
Le modifiche del comma 1 dell’art. 18 della delibera 4/06/CONS
proposte dalla delibera 483/06/CONS estendono le modalità gestionali
originariamente previste per l’unbundling anche ai restanti servizi
intermedi. In particolare alle lett. a) e b) si prevede che il cliente possa
rivolgersi al recipient il quale comunica a Telecom Italia la richiesta
di migrazione; alla lett. c) si prevede che Telecom comunichi al donating
la richiesta trasmessa; alle lettere d) ed e) si prevede una sospensione di 8 o
16 giorni, in funzione del tipo di servizio cessato, prima di dar seguito alla
migrazione; alle lett. f) e g) si prevede che il donating possa
interrompere la disattivazione in corso unicamente nel caso di attivazione non
richiesta e che il recipient ne abbia comunicazione da Telecom Italia;
alla lett. h) si prevede che in caso di mancato riscontro da parte del donating,
trascorsi i termini di sospensiva, Telecom Italia dia comunque seguito alla
migrazione; alla lett. i) si prevede che Telecom Italia, qualora donating,
non fruisca dei tempi di sospensiva; alla lett. j) si prevede che in caso di
rientro in Telecom Italia possa essere anche adottata, a scelta dell’utente, la
procedura previgente alla delibera 4/06/CONS.
k. La posizione degli operatori.
59. Gli operatori BT Italia,
Eutelia, Fastweb e Tiscali sottolineano che l’art. 18 comma 1 dovrebbe indicare
chiaramente che tutte le comunicazioni degli operatori alternativi vanno fatte
alla divisione rete di Telecom Italia, che è il pivot nella migrazione, e mai
alla divisione commerciale. In particolare, gli operatori ritengono che non
esiste alcun motivo affinché la divisione commerciale sia informata dalla
divisione rete dell’attivazione in corso. In tal senso, la lett. c),
autorizzerebbe Telecom Italia rete a comunicare, “senza indugio”, alla
propria divisione commerciale la migrazione in corso, dando luogo ad una aperta
violazione degli obblighi di separazione amministrativa tra le divisioni rete e
commerciale. Tale comunicazione preventiva, come del resto quella al comma 2bis
dell’art. 17, risulta altresì estremamente pericolosa in quanto agevola le
azioni anticompetitive da parte di Telecom Italia ai danni degli operatori
alternativi. L’aggressione sistematica dei clienti degli operatori alternativi,
come rilevato dalla Corte d’Appello di Milano nel procedimento cautelare civile
n. 1043/2006, in cui si ordina a Telecom Italia di cessare e non ripetere
azioni di winback ai danni di Fastweb, nel caso di un operatore con
significativo potere di mercato, configura ai sensi dell’art. 3 della legge
297/90 un abuso di posizione dominante.
60. Circa la lett. f), vale
quanto evidenziato per l’art. 17 comma 2ter, ossia che il caso di attivazione
non richieste non deve essere trattato all’interno della procedura di
migrazione, ma con appositi strumenti volti a sanzionare i comportamenti
abusivi. In particolare BT Italia, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind, Tele2 e
Welcome Italia, richiedono che sia eliminata la causale di interruzione per
prestazione non richiesta, e che sia consentito, unicamente al donating OLO,
di interrompere la procedura in caso di ripensamento del cliente, (acquisendone
per iscritto la nuova volontà di non cambiare operatore), in linea con quanto
previsto dalla 4/06/CONS ed asserito nella stessa nota dell’autorità del 10
luglio u.s. In particolare, tale misura costituisce una delle “opportune
asimmetrie a favore degli operatori alternativi” (cfr. punto 309 Allegato A
delibera 4/06/CONS) introdotte dall’Autorità con la 4/06/CONS come rimedio
regolamentare nei confronti del significativo potere di mercato di Telecom
Italia. Welcome Italia evidenzia che le modalità di cui alla delibera 4/06/CONS
vigevano anche nel caso dei contratti affari, mentre la proposta, limitando il
recesso non oneroso al caso dei contratti a distanza, impedisce agli utenti business
(che in genere impiegano contratti scritti) di avvalersi delle facoltà di
ripensamento ad attivazione in corso.
61. Gli operatori evidenziano
che l’attività di retention è utile per il mercato finale ed avvantaggia
i consumatori. Ciò che è dannoso per la concorrenza è l’uso che ne viene fatto
dall’operatore con significativo potere di mercato, il quale, sistematizzando
tale pratica, può facilmente abusare della propria posizione dominate. A
prevenzione di tali abusi, la regolamentazione ex-ante deve garantire la
concorrenza mantenendo le misure asimmetriche originariamente disposte con la
delibera 4/06/CONS. Per tali motivi gli operatori richiedono, unicamente nel
caso di donating OLO, il ripristino della facoltà di interrompere
l’ordine per “ripensamento cliente”, impedendo al contempo a Telecom Italia di
operare tali attività. Gli stessi evidenziano che nel corso dei lavori del
tavolo tecnico si è a lungo discusso sull’uso strumentale da parte di Telecom
Italia delle causali di rigetto e si è concluso che gli unici motivi di rifiuto
dell’attivazione da parte di quest’ultima sarebbero dovuti essere quelli
relativi a insufficienza di risorse di rete ed insormontabili ostacoli tecnici.
Evidentemente, la norma proposta comporta l’introduzione di ulteriori causali
di rigetto non legate a cause tecniche e rimuove un rimedio regolamentare
imposto ai sensi delle analisi di mercato. In tal senso, gli operatori
richiedono che il testo, qualora mantenute le disposizioni circa il preavviso
alle divisioni commerciali di Telecom Italia o circa la facoltà di rifiutare
l’ordinativo per motivi diversi da quelli tecnici, venga notificato all’Agcm ed
alla task force ex art. 7 della Commissione Europea prima dell’approvazione
definitiva.
62. Gli operatori evidenziano
altresì che quanto proposto alla lettera h) circa il c.d. “silenzio assenso”
rappresenta una chiara asimmetria tra operatori alternativi e Telecom Italia ad
evidente vantaggio di quest’ultima. Nel caso in cui un recipient OLO non
riceve riscontro dalla propria richiesta di attivazione, questi non è in grado
di procedere al distacco del cliente finale dalla rete di appartenenza, in
quanto l’attività è posta in essere esclusivamente da Telecom Italia. In tal
caso, gli operatori possono soltanto sollecitare l’attivazione attraverso
specifiche procedure di escalation. La previsione alla lett. h), in caso
di rientro in Telecom Italia, consente a quest’ultima di riacquisire unilateralmente
il cliente, senza riscontri da parte del donating, ciò anche se in caso
di portabilità del numero espone l’utente a possibili interruzioni del
servizio.
63. Sul punto, in particolare,
Wind propone che si elimini il “silenzio assenso” e si definiscano delle penali
a carico del donating che non ha provveduto a riscontrare la
comunicazione di Telecom Italia, proporzionali al danno subito per il mancato
passaggio del cliente, secondo quanto originariamente proposto dall’Autorità
nella riunione del 27 Aprile 2006. Tale meccanismo sarebbe effettivamente
simmetrico, in quanto, ad oggi, in caso di mancata attivazione, l’OLO non può
fare altro che richiedere a Telecom Italia l’applicazione di penali.
64. Telecom Italia evidenzia che
l’attuale formulazione delle lettere d) ed e) è alquanto indeterminata nel
fissare tempi di sospensiva “non inferiori” a 8 e 16. Telecom Italia
richiede che, in linea con quanto proposto dall’Autorità nella propria lettera
del 1 luglio u.s., tali tempi siano individuati come tempi massimi, eliminando
ogni elemento di incertezza interpretativa.
65. Circa la previsione alla
lett. i), che non consente alla divisione commerciale di Telecom Italia di
avere tempi di sospensiva per la verifica sul cliente, Telecom Italia ribadisce
quanto prospettato circa l’art. 17 comma 2bis, ossia, che tale asimmetria
gestionale comporterebbe che gli utenti di Telecom Italia sarebbero
discriminati, in quanto non potrebbero avvalersi della facoltà di interrompere
le attivazioni non richieste prima che le stesse avvengano. Telecom richiede
pertanto che le sia concesso un adeguato preavviso per contattare il cliente, o
in alternativa, il meccanismo di sospensione già descritto.
l.
La posizione delle
associazioni dei consumatori.
66. Diverse associazioni dei
consumatori hanno evidenziato che le previsioni di cui alle lett. c), d), e),
h) ed i) specificamente nei casi in cui prevedono tempi di sospensiva della
procedura di migrazione, comportano che il passaggio tra due operatori
alternativi o il rientro in Telecom possa richiedere oltre 30 giorni
lavorativi. Tale valore è notevolmente peggiorativo rispetto ai 10 solari
giorni offerti da Telecom Italia ai suoi clienti per l’attivazione ed il
trasloco della linea e può costituire un forte disincentivo a lasciare
l’operatore alternativo. A tal fine le associazioni richiedono: con riferimento
al punto a), che la richiesta di cessazione del servizio preesistente sia
trasmessa dal cliente al recipient insieme alla richiesta di migrazione;
circa il punto c) che la comunicazione di Telecom Italia rete contenga la
notifica della data di effettiva disattivazione delle linea; che i punti d) ed
e) siano eliminati in quanto i tempi di sospensiva previsti non appaiono
giustificati da adempimenti tecnici da parte del donating; che il comma
h) sia modificato prevedendo semplicemente che alla data di disattivazione
della linea Telecom Italia effettui la migrazione notificandola a donating
e recipient; che il comma i) sia cancellato poiché non più necessario
una volta rimossi d) ed e); che il comma j) sia rimosso per dare univocità alla
procedura, poiché il rientro in Telecom deve essere regolato unicamente
attraverso la comunicazione al recipient.
67. Tali associazioni, inoltre,
richiedono che: le migrazioni possano essere interrotte unicamente da una esplicita
richiesta del consumatore all’operatore recipient; che il consumatore,
al fine di non introdurre elementi di confusione e di responsabilizzare in
maniera esplicita gli operatori, sia l’unico interlocutore a relazionarsi con
l’operatore recipient; che a garanzia del corretto comportamento degli
operatori, e quindi a tutela dei consumatori, venga definito una procedura,
attivata sempre ed unicamente dal consumatore, per il “ripristino della
precedente configurazione” – ossia a migrazione avvenuta – che, oltre a
disciplinare tempi minimi di ripristino (a spese dell’operatore recipient
inadempiente) preveda anche indennizzi automatici a favore dei consumatori e la
pubblicazione a cura dell’Autorità delle inadempienze segnalate.
68. Le associazioni sottolineano
che le modifiche puntuali al testo di consultazione hanno ragione di essere
solo con la definizione da parte della Autorità di una esplicita procedura per
il “ripristino della precedente configurazione”. La mancata definizione di una
siffatta procedura priverebbe il consumatore di qualsiasi preventiva garanzia e
tutela ed offrirebbe agli operatori, ben consci della impunità e profittabilità
della “fornitura non richiesta”, l’opportunità di continuare in tale pratica
scorretta, per il consumatore ed il mercato, nonché di rivendicare per sé
stessi un “improponibile” ruolo di tutela preventiva circa l’affidabilità e
veridicità della comunicazione di migrazione ricevuta da altro operatore con
conseguenti richieste di sospensive e complicazioni procedurali.
m. La posizione dell’Autorità
69. L’Autorità condivide le
perplessità espresse delle associazioni dei consumatori circa l’eccessiva
durata della procedura di passaggio in caso di donating OLO. Rileva
tuttavia che al fine di garantire un passaggio senza interruzione del servizio
di telefonia vocale, è necessario preavvertire l’operatore donating
della migrazione in corso, affinché quest’ultimo possa provvedere alla
sincronizzazione delle modifiche degli instradamenti di rete; tale preavviso,
necessario a gestire la portabilità del numero, deve consentire il corretto
funzionamento della procedura anche nel caso in cui l’operatore donating
non è il titolare della numerazione (donor).
70. L’Autorità rileva che, oltre
ai controlli formali dell’ordine da parte dell’OLO donating, sussistano
attività tecniche propedeutiche alla disattivazione di un servizio di accesso,
legate alla necessità di provvedere alla configurazione degli instradamenti di
rete. L’Autorità ritiene pertanto necessario garantire all’operatore
alternativo donating, un preavviso adeguato rispetto al momento di
effettiva disattivazione ad opera della divisione rete dell’operatore
notificato.
71. In considerazione del fatto
che le attività tecniche della rete dell’operatore alternativo possono essere
svolte solo parzialmente in parallelo a quelle previste da Telecom Italia nei
tempi di attivazione del servizio, si ritiene utile definire tale preavviso
pari 10 giorni lavorativi, nel caso si debba procedere a disattivare servizi bitstream
o WLR e 20 giorni lavorativi, nel caso di servizi bitstream naked o unbundling.
Al fine di contenere ulteriormente i tempi di migrazione, si ritiene in ogni
caso opportuno che il recipient attivi senza indugio l’OLO donating
72. Nell’attuale quadro
regolamentare è previsto che gli operatori di rete fissa consentano la
portabilità dei numeri geografici attraverso accordi bilaterali secondo la
modalità dell’ “onward routing” fissata dalla delibera 4/CIR/99. Le
delibere 417/06/CONS e 19/06/CONS sono intervenute sul tema richiedendo a
Telecom Italia ed agli operatori alternativi notificati sul mercato della
terminazione di rete fissa di adottare ogni previsione utile alla gestione
delle portabilità dei numeri geografici, incluse le portabilità successive,
nell’ambito di tale modalità. L’implementazione di tali previsioni è
indispensabile per una corretta gestione delle migrazioni e dei rientri.
L’interruzione anche parziale della prestazione di telefonia rappresenta un
grave danno per il cliente nonché una violazione degli obblighi di cui all’art.
80 del Codice delle comunicazioni.
73. La mancata messa in opera
delle norme in oggetto, da parte dell’operatore di transito (Telecom Italia) o
degli operatori alternativi, potrebbe avere come risultato l’implementazione di
una procedura di migrazione unicamente volta al rientro in Telecom Italia,
procedura che, peraltro, attualmente risulta l’unica ad essere realmente
gestita. E’ evidente che affinché le procedure proposte diventino operative,
nei medesimi tempi previsti per la predisposizione dei sistemi gestionali
dovranno essere affrontati e risolti tutti gli aspetti relativi alla
portabilità del numero. Al riguardo, l’Autorità ritiene che sia onere del recipient
segnalare all’Autorità eventuali inadempienze del donating o
dell’operatore di transito circa l’implementazione delle disposizioni in
materia di portabilità del numero.
9.
Doppio ristoro dei canoni di accesso.
74. Alcuni operatori hanno segnalato che gli attuali contratti finali di
Telecom Italia prevedono, in caso di cessazione prima della fine del primo
anno, il pagamento dei ratei a scadere fino alla copertura di 12 mesi. Tali operatori rilevano che nel caso in cui il
cliente cessi il contratto in essere con Telecom Italia per attivare un servizio intermedio di accesso,
Telecom Italia riceve, per la medesima linea una duplice ristoro dei costi, da
parte dell’utente finale e da parte dell’operatore alternativo. Gli operatori
rilevano che tale tematica è stata affrontata nel corso del tavolo tecnico per
l’implementazione del WLR e che l’Autorità,
con la delibera 482/06/CONS, ai (punti 145-146-147), ha trattato il problema
del pagamento dei ratei a scadere in caso di cessazione del contratto retail
evidenziando il problema del doppio ristoro dei costi.
75. Poiché tale doppio ristoro,
avviene anche in caso di attivazione degli altri servizi di accesso, gli
operatori richiedono l’estensione di quanto previsto per il WLR anche all’unbundling.
In particolare un operatore richiede che l’utente finale che lascia Telecom
Italia per passare ad un operatore alternativo, che ripaga la linea attraverso
un servizio intermedio, non debba pagare ratei a scadere per la chiusura
anticipata del proprio contratto finale. Tali ratei a scadere saranno dovuti
soltanto qualora la linea non venga ripagata da un altro operatore.
76. L’Autorità rileva che i
meccanismi di penale per cessazione anticipata del contratto rappresentano un
grosso freno allo sviluppo della concorrenza, in quanto impediscono all’utente
di cambiare operatore e di avvalersi di offerte migliorative, sottraendo al mercato,
nei fatti, il cliente finale per un tempo pari alla durata minima contrattuale.
Con riferimento al caso in esame, l’Autorità rileva che, in effetti,
l’imposizione all’utente finale del pagamento di ratei a scadere legati al
mancato uso della linea, quando quest’ultima è invece ripagata dall’operatore
alternativo che ha acquisito il cliente, produce un ingiustificato doppio
ristoro dei costi della rete di accesso, a vantaggio di Telecom Italia.
L’Autorità ritiene necessario prevedere che, qualora l’utente receda
anticipatamente dal contratto con Telecom Italia per passare ad un OLO che
ripaga la stessa linea attraverso un servizio di accesso intermedio (unbundling,
bitstream naked o WLR), l’utente non possa essere soggetto al pagamento
di ulteriori oneri se ingiustificati. Analogamente, e coerentemente con le
previsioni di cui alla legge 2 aprile 2007 n. 40, in caso di cessazione del contratto con un operatore alternativo, quest’ultimo potrà addebitare
all’utente finale unicamente i costi effettivamente sostenuti nella
disattivazione del servizio.
10. Tempistica per
l’implementazione del meccanismo di migrazione e rientro in Telecom Italia.
77. Alcuni operatori evidenziano che il tempo richiesto per progettare e
adeguare i sistemi esistenti per renderli coerenti con quanto richiesto dal
provvedimento finale potrebbe risultare di gran lunga superiore ai 120 giorni
previsti all’art. 6 della proposta di provvedimento. Oltre ai sistemi
gestionali, i cui costi di sviluppo, secondo Wind, incideranno sostanzialmente
sui bilanci 2006 bloccando gli investimenti in nuovi servizi, dovranno essere
predisposti e implementati i sistemi necessari alla gestione delle portabilità
interoperatore, si dovranno stipulare gli accordi bilaterali ancora non
conclusi e definire ed implementare specifiche modalità di transito nel caso di
operatori non direttamente interconnessi.
78. A tal fine gli operatori sottolineano la necessità di introdurre maggior
dettaglio nelle specifiche fornite dall’Autorità, ad esempio nel contenuto dei
tracciati record, e nelle modalità di gestione della portabilità del numero. La stessa Telecom Italia (che comunque auspica una riduzione dei termini proposti) richiede che
venga messo in essere uno strumento di presidio da parte dell’Autorità
finalizzato alla verifica ed il controllo dell’implementazione delle procedure.
79. Con riferimento agli oneri dello sviluppo, Wind ha evidenziato di aver
già implementato, a luglio 2004, un sistema gestionale volto a garantire il
rientro degli utenti in Telecom Italia secondo le modalità gestionali
previgenti, avendone sostenuto integralmente i costi. Gli sviluppi e le
implementazioni richieste dalla delibera prevedono come principale beneficiario
Telecom Italia, la quale godrà di condizioni privilegiate per la riacquisizione
dei clienti degli operatori alternativi.
80. Wind ed altri operatori richiedono un’estensione dei tempi di
implementazione (Wind richiede 240 giorni), che l’Autorità apra un ulteriore
procedimento volto alla specifica dei dettagli implementativi delle nuove procedure
– tracciati record, portabilità del numero, meccanismi di SLA e penali – e che
sia addebitato a Telecom Italia, secondo modalità da definirsi in detto
procedimento, il costo di sviluppo dei sistemi gestionali che dovranno essere
sostenuti dagli operatori alternativi.
81. L’Autorità, in considerazione del fatto che potrebbero insorgere
criticità nella messa in atto delle nuove procedure ritiene necessario
prevedere l’entrata in vigore delle nuove procedure contestualmente
all’effettiva disponibilità dei servizi bitstream. In tal modo,
nel fornire un periodo adeguato allo sviluppo delle nuove procedure, si evita
una duplicazione degli investimenti a carico degli operatori che dovrebbero
realizzare le procedure in via preliminare per i servizi ADSL wholesale
e dopo pochi mesi adeguarle nuovamente per gestire i servizi bitstream.
UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli
ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
1. L’articolo
1 della delibera 4/06/CONS è integrato con le seguenti definizioni:
1.
Gli articoli 17, 18, 19 e 20 della delibera 4/06/CONS sono sostituiti
con i seguenti articoli:
1. La fornitura dei servizi di accesso
da parte dell'operatore notificato, con riguardo alla gestione delle priorità e
dei tempi di fornitura nonché alle caratteristiche tecniche e di qualità del
servizio, avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza
e parità di trattamento interna-esterna. In particolare, il provisioning avviene
nei medesimi tempi garantiti alle proprie divisioni commerciali, a società
controllate, controllanti, collegate o consociate.
2. In caso di trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio
all'utente finale sono ridotti al minimo anche tramite apposite procedure di
sincronizzazione, con l’obiettivo di non recare disservizio al cliente finale.
A tal fine, le modalità di gestione dei servizi di accesso prevedono procedure
di consegna del servizio a data certa, indicata dal recipient in fase di invio
dell’ordine sulla base delle indicazioni del cliente. L’operatore notificato
provvede a realizzare procedure di fornitura dei servizi di accesso nel
rispetto dei SLA stabiliti per ciascun servizio. Le modalità gestionali dei
servizi ADSL wholesale restano inalterate fino alla migrazione di tali servizi
all’offerta bitstream.
3. Nel caso in cui il cliente richieda
al recipient il passaggio ad altro operatore, la richiesta reca le
seguenti informazioni:
4. Nel caso di contratti a distanza
l’operatore recipient ha l’obbligo di trasmettere al cliente un modulo
d’ordine contenente tutte le informazioni prescritte dalla normativa vigente.
Tale modulo è compilato a cura dell’utente finale e rimandato prontamente al recipient
a comprovare l’avvenuto accordo tra le parti.
5. La richiesta di fornitura di un
servizio di accesso trasmessa dall’operatore recipient all’operatore
notificato contiene:
6. L’operatore recipient conserva
copia scritta della richiesta del servizio di accesso da parte del cliente
attestante la volontà di quest’ultimo di recedere dai contratti preesistenti ed
in caso di contestazioni la esibisce alle parti interessate.
7. Qualora il recipient riceva nei termini previsti una
comunicazione di recesso, da inviare nelle modalità previste all’art. 5 comma 3
del Regolamento in allegato A alla delibera n. 664/06/CONS, da parte del
cliente, procede senza indugio all’interruzione della procedura di attivazione
o migrazione.
8. Le parti concordano il calendario per
l'effettuazione delle verifiche tecniche necessarie a garantire la salvaguardia
dell'integrità della rete per la tipologia di accesso richiesto e si impegnano
a realizzare congiuntamente tali verifiche. L'effettuazione delle attività di
verifica da parte dell'operatore che richiede il servizio è certificata da
parte dell'operatore notificato. Tale attività non può in alcun modo
determinare indebiti ritardi nella fornitura del servizio di accesso richiesto.
9. Fermo restando l’obbligo di fornitura
del servizio sostitutivo di canale numerico in caso di richieste di accesso
disaggregato, il rifiuto da parte dell’operatore notificato di fornire servizi
di accesso è giustificato esclusivamente nei casi in cui:
10. L’operatore notificato garantisce
l’accesso alle informazioni preliminari necessarie all’operatore di accesso per
la fornitura (in attivazione o migrazione) di un gruppo di linee destinate a un
singolo cliente finale che si è già impegnato formalmente, a seguito, ad
esempio, dell’aggiudicazione di una gara di appalto, ad acquisire dal medesimo
operatore i servizi di accesso e di cessare i servizi con l’operatore
preesistente. L’operatore recipient richiede a tal fine apposita
autorizzazione al trattamento dei dati al cliente.
11. Qualora la richiesta di fornitura di
un servizio di accesso sia respinta, l'operatore notificato fornisce
all’operatore richiedente adeguata e documentata motivazione circa le ragioni
del rigetto.
12. Le causali di rigetto e di
rimodulazione della data di consegna sono limitate a quelle contenute
nell’elenco esaustivo concordato con gli altri operatori, allegato all’offerta
di riferimento. Non sono ammesse causali generiche, che non individuino
l’effettivo problema riscontrato. Le comunicazioni tra gli operatori
identificano univocamente la causale specifica.
13. L'operatore notificato prevede soluzioni alternative di co-locazione (ad esempio co-mingling) e soluzioni di
co-locazione virtuale, al fine di consentire comunque l'utilizzo dei servizi di
accesso disaggregato, in particolar modo anche nei siti dove non è ancora resa
disponibile la co-locazione fisica.
14. Le richieste dei servizi di accesso
sono soddisfatte a cura dell’operatore notificato in base all'ordine (data e
ora) di presentazione delle stesse, indipendentemente dal fatto che esse
provengano dalle proprie divisioni commerciali, da società controllate,
controllanti, collegate o consociate o da operatori concorrenti.
15. Le parti si impegnano a prevedere
procedure idonee ad assicurare che gli interventi di manutenzione e risoluzione
dei guasti a cura dell’operatore notificato siano effettuati in maniera rapida
ed efficiente. I tempi di intervento e di riparazione previsti da tali
procedure, calcolati dal momento in cui è segnalato il guasto, devono essere
pari a quelli che l’operatore notificato garantisce alle proprie divisioni
commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate.
16. L’operatore notificato garantisce la
possibilità per l’operatore alternativo di corrispondere il prezzo complessivo
relativo all’attività di predisposizione dei siti di co-locazione entro 24 mesi
dalla data di realizzazione della medesima, tramite la corresponsione di quote
mensili per ciascun collegamento attivato in ULL/SA. La quota mensile per linea
attivata è determinata dal costo complessivo dell’offerta, diviso per il numero
di linee ULL/SA previsto per la realizzazione richiesta e diviso per 24. Allo
scadere dei 24 mesi, l’operatore corrisponde all’operatore notificato
l’eventuale valore residuo, cioè il valore complessivo al netto delle quote
mensili già versate.
17. L’operatore notificato garantisce
all’operatore alternativo che ha richiesto l’accesso ad un dato sito, la
possibilità di acquisire immediatamente, indipendentemente dal livello di
avanzamento delle attività di predisposizione del sito stesso, qualsiasi
cliente dell’operatore notificato presso quel sito avvalendosi delle
infrastrutture dell’operatore notificato ed al medesimo prezzo previsto per il
servizio di accesso disaggregato prescelto. Dall’acquisizione del cliente fino
alla presa di consegna del sito, per i servizi voce e dati offerti attraverso
le proprie infrastrutture, l’operatore notificato pratica i prezzi relativi ai
corrispondenti servizi regolamentati, impegnandosi a garantire, per quanto
possibile, la continuità dei servizi all’utente finale.
18. In caso di richiesta di ampliamento degli spazi al permutatore per i servizi di shared access, di unbundling
dati e full unbundling, l’operatore notificato garantisce
all’operatore che ha effettuato la richiesta, per tutto il periodo tra la
richiesta stessa e l’effettiva consegna dell’ampliamento, la possibilità di
poter acquisire immediatamente nuovi clienti. A tal fine, fino alla consegna
degli ampliamenti ai permutatori, i prezzi degli elementi di accesso sono
equiparati a quelli dei corrispondenti servizi di accesso disaggregato mentre i
servizi di traffico vocale e dati sono forniti alle condizioni economiche
previste dalla regolamentazione vigente.
19. Fatto salvo ove diversamente
specificato, tutti i servizi di unbundling, bitstream e WLR
adottano modalità di gestione uniformi secondo le disposizioni di cui al
presente provvedimento.
20. Ulteriori modalità di gestione, specifiche
all’attivazione ed alla disattivazione dei servizi bitstream e WLR, sono
previste separatamente dagli appositi provvedimenti sull’implementazione di
tali servizi.
1. Il presente articolo definisce le
modalità di attivazione di un servizio di accesso presso un operatore
alternativo. Ai fini del presente articolo per operatore donating si
intende la divisione commerciale dell’operatore notificato, mentre per recipient
si intende la direzione commerciale di un operatore alternativo.
2. Le procedure di attivazione delle
linee in accesso sono concordate preventivamente tra gli operatori alternativi
e l’operatore notificato e prevedono le seguenti fasi:
3. L’utente può a sua scelta e in
alternativa al comma 2, punto a, inoltrare la richiesta di attivazione
all’operatore donating. In tal caso, l’operatore donating, entro
3 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta del cliente, comunica
all’operatore recipient la volontà del cliente ad effettuare
l’attivazione. L’operatore recipient trasmette la richiesta di
attivazione alla divisione rete dell’operatore notificato, indicando la data
attesa di consegna concordata con il cliente. La procedura prosegue in linea
con le disposizioni dei punti da d) a f).
4. L’operatore notificato prevede modalità di attivazione dei servizi
di accesso anche su linea non attiva. Tali modalità prevedono, nelle
comunicazioni tra gli operatori, meccanismi efficienti per l’individuazione
delle linee non attive. L’operatore notificato fornisce i propri servizi di
accesso in tutti i casi in cui fornirebbe la prestazione ad un proprio cliente
al dettaglio. L’operatore notificato estende, inoltre, agli operatori
alternativi le modalità di attivazione dei propri servizi alla clientela finale
per richieste fuori perimetro urbano – ovvero per linea non installata,
prevedendo che gli eventuali tempi e contributi aggiuntivi siano pari a quelli
che avrebbe garantito alla propria clientela finale.
1. Il presente articolo definisce le
modalità di migrazione di un cliente tra operatori. Ai fini del presente
articolo per operatore recipient si intende pertanto la divisione
commerciale dell’operatore notificato o di altro operatore.
2. Le procedure di migrazione delle linee in accesso sono concordate
preventivamente tra gli operatori, incluso l’operatore notificato e prevedono
le seguenti fasi:
3. In caso di rientro in Telecom Italia, quest’ultima comunica all’utente, al momento
dell’attivazione del contratto, la possibilità di usufruire dei servizi di
altro operatore utilizzando il codice di Easy Access ad esso associato, della
disponibilità del blocco selettivo delle chiamate ed, inoltre, delle modalità
per la richiesta della fatturazione dettagliata del traffico.
4. Gli operatori
comunicano all’Autorità l’elenco dettagliato delle causali di rigetto e di
rimodulazione della data attesa di consegna pattuite in sede di stipula degli
accordi di interconnessione, corredato da note esplicative sull’uso delle
singole causali. La modifica delle causali è concordata tra le parti e
notificata all’Autorità.
5. La portabilità
del numero, indipendentemente dagli
operatori coinvolti e dai servizi intermedi sottostanti alla migrazione,
è sincronizzata al passaggio della/e linea/e di accesso; nel caso di linea con
più numeri è prevista una modalità di gestione sincronizzata della portabilità
di tali numeri;
6. Ciascun operatore assegnatario di numerazioni, coinvolto nella
gestione delle portabilità successive dei propri numeri (inclusa Telecom
Italia), provvede al reistradamento delle chiamate geografiche secondo la
modalità onward routing con tempi garantiti da SLA e penali adeguati
alle tempistiche previste dalle portabilità del numero. Tale reinstradamento
avviene sulla base della comunicazione del recipient, il quale dichiara
di aver espletato ogni necessaria attività con il donating.
7. Nel caso in cui l’utente receda anticipatamente da un servizio di
accesso per passare ad un operatore che ripaga la stessa linea, anche
attraverso un servizio di accesso intermedio, l’utente non può essere soggetto
al pagamento di oneri non giustificati dai costi effettivamente sostenuti.
1. Il presente articolo definisce le
modalità di cessazione di un servizio di acceso su richiesta del cliente. Ai
fini del presente articolo per operatore donating si intende pertanto la
divisione commerciale dell’operatore con cui il cliente ha il contratto in fase
di estinzione.
2. Nel caso di cessazione di un
contratto di servizi di accesso, l'operatore donating è tenuto a
restituire il controllo delle risorse della rete di accesso all’operatore
notificato nei termini e modalità previste al presente articolo. Se la
cessazione del servizio di accesso avviene a causa di una richiesta di trasloco
da parte del cliente, l’obbligo di restituzione delle risorse di rete è sospeso
per un periodo di 30 giorni, al fine di consentire al cliente subentrante di
scegliere se continuare ad usufruire del servizio da parte dell'operatore
alternativo.
3. Qualora, l’operatore alternativo
titolare del contratto con il cliente finale riceva da quest’ultimo la
comunicazione contenente la sua volontà di cessare il servizio di accesso con
l’indicazione della data per la cessazione del servizio medesimo, la inoltra
senza indugio all’operatore notificato, secondo le modalità di cui al comma 4,
e comunque nel termine utile per rispettare la volontà dell’utente in linea con
quanto previsto dal contratto per i tempi di preavviso.
4. Nel caso in cui la cessazione avvenga
in assenza di richiesta di number portability verso altro operatore,
l’operatore a cui il numero ritorna in disponibilità si impegna a non
riutilizzarlo per un periodo di almeno 30 giorni, ciò al fine di consentire che
l’operatore che ha acquisito il cliente precedentemente intestatario del numero
possa a sua volta in tale lasso di tempo richiederne la portabilità. In tal senso, tutti gli operatori stipulano accordi bilaterali di gestione
diretta della portabilità del numero che garantiscano, tra l’altro, il
passaggio degli utenti tra operatori che impiegano i servizi di accesso.
5. L’operatore alternativo che riceve la
richiesta di cessazione del servizio di accesso disaggregato accompagnata
dalla richiesta di portabilità del numero con rientro nella rete dell’operatore
notificato, la invia in formato elettronico all’operatore notificato indicando:
6. L’operatore notificato invia entro un
giorno dalla ricezione della richiesta di cessazione l’accettazione della
stessa.
7. Entro la data di cessazione
l’operatore notificato invia la notifica di espletamento per consentire
all’operatore concorrente di effettuare sui propri sistemi la deconfigurazione
del cliente e completare il rilascio della risorsa.
8. Nel caso di irreperibilità o
indisponibilità del cliente, l’operatore notificato modifica la data di
disattivazione, laddove tali irreperibilità o indisponibilità, nei limiti
dell’ordinaria diligenza, non siano state risolte.
1. La
divisione rete dell’operatore notificato dà seguito alle richieste di attivazione,
migrazione e cessazione dei servizi di accesso secondo la volontà manifestata
dal cliente finale all’operatore recipient (o donating), indipendentemente
dai servizi intermedi coinvolti. Non sono previste gerarchie tra i diversi
servizi intermedi e sono rigettate esclusivamente le seguenti richieste:
2. Gli operatori, in caso di
contestazione, esibiscono copia di ogni comunicazione prescritta agli art. 17,
17 bis, 18 e 19.
3. Le procedure di passaggio tra
operatori e migrazione tra servizi diversi garantiscono, per quanto
tecnicamente possibile, il minimo disservizio per l’utente finale, in
particolare:
1. La divisione
commerciale dell’operatore notificato e gli operatori che impiegano nella
fornitura dei propri servizi finali i servizi di accesso comunicano
all’Autorità, entro il 15 di ciascun mese, un report riferito al mese
precedente e relativo agli ordinativi di propria competenza, attestante, per
ciascun servizio intermedio di accesso, il numero di:
2. La
divisione rete dell’operatore notificato, in una comunicazione distinta da
quella fornita dalla divisione commerciale, fornisce all’Autorità entro il 15
di ciascun mese un report relativo al mese precedente attestante, per
ciascun servizio intermedio di accesso (ULL, SA, VULL, bitstream, bitstream
naked, WLR, accesso TI, ecc. ) le medesime quantità riportate al comma 1.
3. L’Autorità
si riserva di rivedere le disposizioni di cui agli articoli 17, 17bis, 18, 19 e
20 sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al presente articolo.”
1. L’articolo
39 della delibera 4/06/CONS è integrato con i seguenti commi:
“8bis. L’operatore notificato modifica i
tempi di attivazione per i servizi di accesso disaggregato (ULL, VULL, ULL dati
e SA) di cui al comma 8 consentendo, anche per linee non attive, un tempo
minimo di preavviso per la Data di Attesa Consegna di 5 giorni lavorativi.
18.
L’operatore notificato adegua le penali di fornitura dei servizi di accesso
disaggregato prevedendo che le penali incrementali si applichino a partire dal
primo giorno di ritardo .”
1. Le
disposizioni di cui alla presente delibera sono recepite e rese operative da
Telecom Italia e da tutti gli operatori che impiegano nella fornitura dei
propri servizi finali i servizi di accesso disaggregato, bitstream (anche
naked) e WLR con l’effettiva disponibilità dei servizi bitstream,
all’ingrosso da parte dell’operatore notificato.
2. Telecom
Italia fornisce all’Autorità le specifiche
della comunicazione di cui all’art 17bis , comma 2, lettera c), trasmessa
dalla propria divisione rete a quella commerciale. Tale procedura di
trasmissione viene inoltre inclusa nella relazione annuale sulla separazione
amministrativa di cui all’art. 2, comma 7, della delibera n. 152/02/CONS.
3. Le
modalità previste al presente provvedimento prevalgono sulle pertinenti
disposizioni di cui alle delibere 4/06/CONS, 33/06/CONS e 34/06/CONS circa le
modalità di attivazione, migrazione, rientro e cessazione dei servizi bitstream
e WLR.
4. Il
mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. e degli operatori
alternativi delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. Avverso
il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai
sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.