L’Autorità
NELLA sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del
10 dicembre 2004;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
gennaio 1994, recante "Principi sull’erogazione dei servizi pubblici",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 43 del 22 febbraio 1994;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità
e l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di
pubblica utilità;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull’istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo, ed in particolare l’art. 1, comma 6, lett. b), n.
2 e l’art. 3, commi 10 e 11;
VISTA la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti";
VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di riordino
e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice
in materia di protezione dei dati personali";
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.a, nonché delega al Governo per l’emanazione del
testo unico della radiotelevisione";
VISTA la propria delibera 148/01/CONS del 28 marzo 2001, recante
"Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie
tra organismi di telecomunicazioni";
VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001,
recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale";
VISTA la propria delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002, recante
"Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie
insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti";
VISTA la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante
"Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi
di telecomunicazioni";
CONSIDERATO che la tutela degli utenti nelle attività di
fornitura di servizi televisivi a pagamento e, con particolare riguardo
ai profili della libertà di scelta, delle condizioni economiche
e della qualità delle prestazioni, costituiscono principi generali
dell'attività delle Autorità nazionali di regolamentazione;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 2, della legge
n. 249/97 attribuisce all’Autorità, in generale e quindi con
riferimento all’intero settore delle comunicazioni, il potere di emanare
direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi
e per l’adozione di una carta del servizio recante l’indicazione di
standard minimi per ciascun comparto di attività da parte di
ciascun gestore;
CONSIDERATO che la legge n. 112/2004 individua in modo autonomo
la figura del fornitore di servizi di accesso condizionato, senza introdurre
un distinto regime in ragione del mezzo utilizzato, via etere terrestre,
cavo o satellite, o della tecnica di trasmissione impiegata, analogica
o digitale, e quindi anche con riferimento anche alle trasmissioni su
frequenze terrestri, via cavo o via satellite;
CONSIDERATO che l’art 3, commi 10 ed 11, della legge n. 249/1997 attribuisce
all’Autorità un ampio potere regolamentare per quanto riguarda
la disciplina dei servizi televisivi via cavo e satellite nell’ambito
del quale, sotto il profilo della tutela dell’utenza, deve intendersi
ricompresso il potere di imporre ai fornitori di servizi di accesso
condizionato, così come individuati dalla legge n. 112 del 2004
l’obbligo di adottare carte dei servizi;
CONSIDERATO che la delibera 179/03/CSP rinviava a successive direttive
specifiche per ciascun comparto, ivi inclusi i servizi ad accesso condizionato
e televisione a pagamento, la fissazione, previa consultazione dei soggetti
interessati, di un insieme minimo di indicatori di qualità dei
servizi, la loro definizione e i metodi per misurarli, tenendo conto
delle norme tecniche internazionali, in particolare di quelle dell’ETSI;
CONSIDERATO che il presente provvedimento stabilisce i criteri
specifici relativi alla qualità dei servizi televisivi a pagamento
e detta le linee guida riguardo all’adozione delle carte dei servizi
da parte dei fornitori di servizi al pubblico di accesso condizionato;
CONSIDERATO che il presente provvedimento tiene conto dei principi
fondamentali e delle disposizioni della Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, adattandoli alle specificità
del settore delle comunicazioni e all’evoluzione del contesto concorrenziale;
SENTITI in audizione gli operatori interessati dal presente provvedimento
e le associazioni dei consumatori di cui alla legge n. 281/98;
UDITA la relazione del commissario Antonio Pilati relatore ai sensi
dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorità;
delibera
Articolo 1
-
L'Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. b), n. 2,
e dell’art. 3 comma 10 e 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, emana
la seguente direttiva in materia di carte dei servizi e qualità
dei servizi di televisione a pagamento.
-
Il testo della direttiva di cui al precedente comma è riportato
nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante
e sostanziale.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità
ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità
www.agcom.it.
Roma, 10 dicembre 2004
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
Antonio Pilati |
Enzo Cheli |
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Per IL SEGRETARIO GENERALE |
|
Silvana Nouglian |
|
Allegato A
alla delibera n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004
Direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi
di televisione a pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. b), n.
2, della legge 31 luglio 1997, n. 249
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 (Definizioni)
-
Ai fini della presente direttiva si intende per:
-
"fornitore di servizi di accesso condizionato": il soggetto che
fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di
accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi
numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione
dei servizi, ed eventualmente alla fornitura di apparati;
-
"programmi televisivi numerici o palinsesti" l’insieme dei contenuti,
predisposto dal fornitore di contenuti, destinati alla fruizione
del pubblico mediante radiodiffusione televisiva e caratterizzati
da un unico marchio;
-
"fornitore di contenuti": il soggetto che ha la responsabilità
editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici
e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad
accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale,
via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione
elettronica e che e' legittimato a svolgere le attività commerciali
ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni
e dei relativi dati;
-
"operatore di rete": il soggetto titolare del diritto
di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione
elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo
o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione,
distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono
la trasmissione dei programmi agli utenti;
-
"servizi di televisione a pagamento": il servizio offerto
al pubblico dal fornitore dei servizi di accesso condizionato che
consiste principalmente nella abilitazione alla visione di programmi,
altrimenti non accessibili, dietro pagamento di un corrispettivo;
Art. 2 (Oggetto e ambito di applicazione della presente direttiva)
-
La presente direttiva contiene le disposizioni minime di riferimento
per l’adozione delle carte dei servizi da parte dei soggetti che forniscono
servizi di televisione a pagamento e stabilisce, altresì, i
criteri generali relativi alla loro qualità.
-
Sono tenuti all’adozione delle carte dei servizi gli operatori che
forniscono servizi di televisione a pagamento.
-
Le disposizioni della presente direttiva si applicano, anche alla
fornitura di servizi di televisione a pagamento attraverso modalità
diverse dall’abbonamento, quali ad esempio, carte prepagate a scalare,
tranne quelle di cui agli art. 3, comma 2, art. 9, art. 10, art. 13,
comma 1, e art. 17, comma 3, lett. c) e d).
-
Il fornitore di servizi di accesso condizionato è tenuto a
far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato
da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto
servizi agli utenti finali.
-
La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di televisione
a pagamento opera, in quanto applicabile, anche per il fornitore di
contenuti che fornisce i programmi e per l’operatore di rete che li
diffonde.
-
Le carte dei servizi includono un richiamo alla presente direttiva
e ne attuano le disposizioni.
Art. 3 (Diffusione della carta dei servizi)
-
I fornitori di servizi di televisione a pagamento inviano all’Autorità
gli schemi delle carte dei servizi con almeno trenta giorni di anticipo
rispetto all’avvio commerciale dell’attività.
-
I fornitori di servizi di televisione a pagamento:
-
rendono disponibile copia della carta dei servizi agli abbonati
contestualmente alla stipula del contratto;
-
rendono disponibile copia della carta dei servizi presso i punti
vendita dei loro servizi indipendentemente dalla stipula di un contratto
di abbonamento e sul loro sito web;
-
includono nei contratti di abbonamento ai servizi di televisione
a pagamento un richiamo alle carte dei servizi e indicano nella
documentazione di fatturazione le modalità per accedere alle
carte dei servizi, incluso l’indirizzo del sito web in cui esse
sono pubblicate;
-
informano l’Autorità e gli abbonati, preferibilmente mediante
la documentazione di fatturazione, delle successive variazioni ed
integrazioni delle carte dei servizi con almeno trenta giorni di
anticipo rispetto alla loro applicazione.
-
Nel caso di servizi di televisione a pagamento erogati tramite carta
prepagata, i fornitori di servizi di televisione a pagamento:
-
rendono disponibile la carta dei servizi sul loro sito web e, quando
possibile, attraverso il servizio televideo;
-
rendono disponibile, al momento dell’acquisto della carta prepagata,
un richiamo al sito web o a modalità alternative attraverso
le quali gli utenti possono reperire copia della carta dei servizi;
-
informano l’Autorità e gli utenti, delle successive variazioni
ed integrazioni delle carte dei servizi con almeno trenta giorni
di anticipo rispetto alla loro applicazione.
CAPO II
Informazioni agli utenti e loro tutela
Art. 4 (Principi generali)
-
I comportamenti dei fornitori di servizi di televisione a pagamento
nei confronti degli utenti si ispirano a criteri di eguaglianza, trasparenza
e imparzialità. Le clausole delle condizioni generali e specifiche
di fornitura del servizio e delle norme regolatrici di settore si
interpretano in funzione di tale obbligo.
-
I servizi sono offerti in modo regolare, continuo e senza interruzioni,
ad eccezione di quelle dovute ad interventi di manutenzione e riparazione.
Il fornitore di servizi televisivi a pagamento è tenuto ad
informare in anticipo e con mezzi adeguati gli utenti degli interventi
programmati di manutenzione che comportino interruzioni complete del
servizio, con specifica indicazione della durata presumibile dell’interruzione
e del punto di contatto, facilmente accessibile, per ottenere assistenza
e più dettagliate notizie. In caso di intervento presso la
sede dell’utente sono concordati la data e l’orario ed il tecnico
incaricato dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.
-
In ottemperanza al principio del diritto di scelta, la stipula del
contratto di fornitura del servizio di televisione a pagamento, il
recesso, le variazioni contrattuali per includere od escludere la
fornitura di un servizio supplementare o di altre prestazioni aggiuntive
sono resi ugualmente accessibili e praticabili, attraverso procedure
semplici, chiare, ed equilibrate.
-
I fornitori di servizi di televisione a pagamento garantiscono che
ciascun utente possa esercitare il diritto di accesso alle informazioni
che lo riguardano in possesso dell’organismo medesimo, nonché
i diritti dell’interessato nel trattamento dei dati di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
-
I fornitori di servizi di televisione a pagamento perseguono il miglioramento
progressivo dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, attraverso
l’adozione delle soluzioni tecnologiche, organizzative, contabili
e procedurali più idonee allo scopo.
Art. 5 (Informazioni agli utenti)
-
Ai fini della trasparenza contrattuale e della comparabilità
dei risultati riguardo alla qualità dei servizi, i fornitori
di servizi di televisione a pagamento, attraverso la carta dei servizi,
rendono disponibili o si impegnano a fornire le informazioni di cui
ai successivi articoli del presente capo II.
Art. 6 (Indirizzo del fornitore di servizi di televisione a pagamento
e descrizione del servizio)
-
Nella carta dei servizi sono specificati la denominazione del fornitore
dei servizi di televisione a pagamento e almeno un suo indirizzo geografico.
-
Il servizio di televisione a pagamento fornito e le sue modalità
di fruizione, compresi gli eventuali servizi accessori inclusi nel
prezzo, sono adeguatamente descritti.
Art. 7 (Costi del servizio)
-
Nella carta dei servizi sono indicate le informazioni relative ai
costi del servizio, comprensivi di IVA, e in particolare:
-
il costo complessivo dell’attivazione del servizio;
-
l’importo di eventuali depositi cauzionali necessari all’attivazione
del servizio;
-
il costo delle chiamate al centro di assistenza e la eventuale
disponibilità di un numero gratuito per la segnalazione di
disservizi;
-
eventuali altri costi accessori necessari alla fruizione del servizio
quali il noleggio del decoder o l’installazione dell’apparato a
cura del fornitore di servizio.
Art. 8 (Attivazione del servizio)
-
Le carte dei servizi specificano le modalità di attivazione
del servizio di televisione a pagamento ed in particolare:
-
le procedure da seguire per ottenere l’attivazione del servizio;
-
i tempi per l’attivazione del servizio stesso.
Art. 9 (Durata del contratto di abbonamento, rinnovo e modalità
per la cessazione del contratto)
-
Il fornitore di servizi di televisione a pagamento specifica nell’ambito
della carta dei servizi l’eventuale previsione di una durata minima
del contratto di abbonamento standard, nonché le condizioni
del suo rinnovo e di cessazione.
Art. 10 (Informazioni sul recesso)
-
Il fornitore di servizi di televisione a pagamento specifica nell’ambito
della carta dei servizi le procedure necessarie per recedere dal contratto
e in particolare:
-
l’eventuale periodo di preavviso necessario;
-
la previsione di una procedura scritta attraverso lettera raccomandata
o la possibilità di comunicare il recesso tramite il numero
per l’assistenza clienti, e le modalità con cui è
assicurata la tracciabilità della comunicazione;
-
Nella carta dei servizi si specifica inoltre:
-
l’importo delle eventuali penali applicabili in caso di recesso
dal contratto prima della sua scadenza;
-
le situazioni nelle quali, ai sensi della normativa vigente, è
consentito all’abbonato di recedere dal contratto prima della sua
scadenza senza pagamento di penali;
-
le modalità con cui verranno comunicate agli abbonati modifiche
alle condizioni contrattuali, anche ai fini dell’esercizio del diritto
di recesso.
Art. 11 (Assistenza agli utenti)
-
I fornitori di servizi di televisione a pagamento indicano nella
carta dei servizi se e a quali condizioni è offerto un servizio
di assistenza agli utenti attivabile tramite telefono, in via telematica
o presso centri di assistenza. Nella carta dei servizi sono specificati
i costi del servizio di assistenza in relazione alle varie modalità
in cui esso è prestato.
-
Il numero telefonico di assistenza e gli eventuali costi del servizio
sono indicati, oltre che nella carta dei servizi, nella documentazione
di fatturazione, ove disponibile.
Art. 12 (Servizio di manutenzione del decoder);
-
Nella carta dei servizi è specificata la eventuale disponibilità
di un servizio di manutenzione agli utenti per guasti o malfunzionamenti
del decoder tramite i punti vendita o altri centri convenzionati e
le condizioni alle quali esso è fornito.
-
Il fornitore di servizi di televisione a pagamento indica, inoltre,
nella carta dei servizi la eventuale previsione, in caso di malfunzionamento
del decoder in comodato:
-
della sostituzione dell’apparato;
-
di misure compensative per il periodo in cui l’abbonato è
impossibilitato a fruire del servizio;
-
di un tempo massimo per la riparazione del decoder presso i centri
convenzionati.
Art. 13 (Fatturazione e pagamenti)
-
I fornitori di servizi di televisione a pagamento indicano nelle
carte dei servizi:
-
le differenti modalità con cui è possibile ricevere,
su richiesta dell’abbonato, la fattura che specifica il dettaglio
delle spese riferite al periodo di fatturazione;
-
la periodicità dell’invio della fattura;
-
l’anticipo con il quale la fattura è inviata all'abbonato
rispetto alla data di scadenza dei pagamenti;
-
gli importi da pagare nei casi di inadempimento o ritardato adempimento;
-
il termine e le modalità per la restituzione degli eventuali
depositi cauzionali.
-
Nel caso di servizi di televisione a pagamento forniti tramite carta
prepagata, la carta dei servizi specifica:
-
le modalità attraverso le quali gli utenti possono visualizzare
il riepilogo delle transazioni effettuate ed il credito residuo
sulla carta;
-
il periodo di validità della carta prepagata, qualora questa
sia soggetta a scadenza.
-
le modalità attraverso le quali l’utente può utilizzare
l’eventuale credito residuo non sufficiente all’acquisto di un evento;
-
se sia previsto un rimborso ovvero un’altra forma di compensazione
per il credito residuo su carte il cui periodo di validità
sia terminato.
Art. 14 (Reclami)
-
I fornitori di servizi di televisione a pagamento indicano nelle
carte dei servizi le procedure da seguire per sporgere eventuali reclami
ed in particolare:
-
il numero del centro di assistenza, le ore in cui esso è
funzionante e il costo eventuale per inoltrare reclami attraverso
l’operatore;
-
il sistema attraverso il quale è garantita la identificazione
del reclamo e la sua tracciabilità;
-
il termine per la definizione dei reclami;
-
le modalità di comunicazione all’utente dell’esito del reclamo;
-
i provvedimenti o le misure idonee per rimuovere le irregolarità
riscontrate e per il ristoro dei pregiudizi arrecati in caso di
accoglimento del reclamo;
Art. 15 (Procedure di risoluzione delle controversie)
-
Alla controversie tra utenti e fornitori di servizi di televisione
a pagamento relative alle materie oggetto della presente direttiva
si applicano le procedure definite dalla delibera 182/02/CONS "Regolamento
concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti
tra organismi di telecomunicazioni ed utenti", intendendosi attribuiti
alla Commissione Servizi e Prodotti i poteri previsti dal predetto
regolamento in capo alla Commissione infrastrutture e reti.
-
Per la risoluzione di eventuali controversie tra fornitori di servizi
di televisione a pagamento, operatori di rete e fornitori di contenuti
relative alle materie oggetto della presente direttiva si applica
l'art. 1, comma 11, della legge n. 249/97, con la medesima disciplina
procedurale di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell’ allegato
A alla delibera n.148/01/CONS intendendosi attribuiti alla Commissione
Servizi e Prodotti i poteri previsti dal predetto regolamento in capo
alla Commissione infrastrutture e reti.
Art. 16 (Tutela dei minori)
-
I fornitori di servizi di televisione a pagamento che offrono contenuti
destinati alla fruizione da parte di adulti specificano nell’ambito
della piattaforma gli strumenti tecnici disponibili agli utenti stessi
per inibire la visione di tali contenuti ai minori.
-
I fornitori si servizi di televisione a pagamento specificano altresì
con quale modalità sarà comunicato il pin necessario
per la fruizione di programmi protetti da meccanismi di "parental
control".
CAPO III
Livelli di qualità del servizio, indennizzi e rimborsi
Art. 17 (Parametri per l’individuazione dei livelli di qualità)
-
I fornitori di servizi di televisione a pagamento individuano gli
indicatori generali e specifici di qualità del servizio, le
relative definizioni e i metodi di misura, fissando un obiettivo per
ciascun anno solare di riferimento.
-
Gli indicatori di qualità del servizio ed i relativi obiettivi
di cui al comma 1 del presente articolo, sono riportati nelle carte
dei servizi, annualmente aggiornati e comunicati agli utenti nella
documentazione di fatturazione, ove prevista, e attraverso il sito
web.
-
Gli indicatori di qualità del servizio includono:
-
il tempo di attivazione del servizio;
-
il tempo di risposta per le chiamate al servizio di assistenza;
-
la percentuale di fatture contestate rispetto al numero di fatture
emesse;
-
la percentuale di fatture errate rispetto alle fatture emesse
-
il tasso di malfunzionamento degli impianti di trasmissione, ovverosia
il tasso di disponibilità annuale del servizio, salvo eventi
non imputabili al fornitore di servizi.
-
I dati circa i parametri di qualità di cui al comma 3 devono
essere rilevati e comunicati all’Autorità sulla base delle
specifiche incluse negli allegati da 1 a 5.
-
I fornitori di servizi di televisione a pagamento:
-
utilizzano almeno gli indicatori di cui agli allegati da 1 a 5,
con le precisazioni ivi contenute, nel fissare annualmente gli obiettivi
per la qualità dei servizi di televisione a pagamento;
-
pubblicano, nel proprio sito web, una relazione annuale sui risultati
raggiunti in materia di qualità contestualmente alla pubblicazione
del bilancio annuale d'esercizio o, comunque, entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello di riferimento, fatta salva la possibilità
di richiedere proroghe di un mese qualora il bilancio si chiuda
oltre tale termine;
-
inviano contestualmente tale relazione all’Autorità, indicando
l’indirizzo della pagina web in cui la relazione è disponibile
ed eventuali ulteriori forme e modi in cui ne è avvenuta
la pubblicazione;
-
comunicano agli utenti nella prima documentazione di fatturazione
utile, ove prevista, e attraverso il sito web, gli obiettivi prefissati
annualmente per gli indicatori generali e specifici di qualità
del servizio ed i risultati raggiunti.
- Al fine di garantire che gli utenti abbiano accesso ad informazioni
complete, comparabili e di facile consultazione, l’Autorità pubblica
nel proprio sito web, tabelle comparative di risultati di qualità
di servizio raggiunti dai fornitori di servizi, comunicati ai sensi
della presente direttiva.
- L’Autorità può, altresì, realizzare nel proprio
sito web collegamenti ipertestuali alle pagine web dei fornitori di
servizi di televisione a pagamento ove sono reperibili le carte dei
servizi e le relazioni annuali in materia di qualità dei servizi.
- I dati di cui al presente articolo sono contestualmente inviati anche
all’indirizzo di posta elettronica dvecqos@agcom.it indicando in oggetto
il titolo della presente direttiva.
Art. 18 (Indennizzi e rimborsi)
-
I fornitori di servizi di televisione a pagamento fissano ed indicano
nelle carte dei servizi e nella documentazione di fatturazione le
procedure per ottenere indennizzi e rimborsi specificando:
-
i casi di indennizzo a richiesta e di eventuale indennizzo automatico;
-
gli importi previsti per gli indennizzi relativi a ciascuna fattispecie
o i parametri per determinarli univocamente;
-
le modalità ed i tempi con i quali vengono corrisposti gli
indennizzi dovuti.
Art. 19 (Disposizioni transitorie e finali)
-
I fornitori di servizi di televisione a pagamento adeguano le proprie
carte dei servizi alle disposizioni di cui alla presente direttiva
entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
-
Per il primo anno di applicazione della direttiva la fissazione degli
obiettivi di cui all’art. 17 è facoltativa, fermi restando
gli altri adempimenti ivi definiti.
-
I fornitori di servizi di televisione a pagamento presentano all’Autorità
entro il 31 dicembre 2005, un resoconto sull’esperienza maturata con
riguardo all’applicazione della direttiva stessa ed in particolare
degli indicatori di cui agli allegati da 1 a 5 anche al fine di valutare
una possibile revisione della presente direttiva.
-
In caso di mancata osservanza della presente direttiva si applicano
le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Allegato 1 (art. 17 comma 4)
Tempo di attivazione del servizio
Definizione dell’indicatore:
tempo misurato in giorni solari che intercorre tra il giorno dell’ordine
valido ed il giorno in cui il servizio è realmente disponibile
per l’uso, inclusa la funzionalità di eventuali apparati installati
dall’operatore.
Obbligatorietà dell’indicatore:
obbligatorio
Periodi di riferimento per la valutazione dell’indicatore:
1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale
Rilevazione dei dati:
censuaria - raccolta di tutti gli ordini validi pervenuti nel periodo
di rilevazione considerato.
N.B. un servizio s’intende disponibile per l’uso quando è
funzionante e quindi quando anche eventuali apparati installati dall’operatore
presso il domicilio dell’utente sono funzionanti.
Per le sole misure a) e b2), sono esclusi i casi in cui il ritardo rispetto
al tempo massimo contrattualmente previsto non dipende dalla volontà
dell’operatore che fornisce il servizio diretto, quali:
a) assenza del cliente o inaccessibilità dei locali al momento
dell’appuntamento concordato;
b) rinvio richiesto dal cliente o dall’altro operatore di accesso che
fornisce la struttura;
c) necessità di autorizzazioni da parte di pubbliche amministrazioni
o di soggetti terzi.
Periodi di rilevazione:
1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale
Misure:
a) Percentili (1) 95% e 99% del tempo di attivazione del
servizio
b1) Percentuale degli ordini validi completati entro la data concordata
con il cliente (per servizi diretti forniti con proprie strutture);
b2) Percentuale degli ordini validi completati entro il termine massimo
contrattualmente previsto (per servizi diretti forniti utilizzando strutture
di altro operatore di accesso)
(1) Il percentile 95% del tempo di attivazione del servizio”
è il tempo massimo entro il quale sono effettuate le attivazioni
del servizio del 95% delle richieste. Ovvero, il 95% delle attivazioni
sono eseguite con un tempo non superiore al “percentile 95%”,
mentre il rimanente 5% delle attivazioni sono eseguite con un tempo
superiore al “percentile 95%.
Unità di misura:
per la misura a) giorni solari
per le misure b1) e b2) Valore percentuale
Indicazioni obbligatorie:
a) orari in cui gli ordini possono essere presi;
b) nel caso in cui l’operatore indichi un’accuratezza standard per gli
appuntamenti (es. un’ora, due ore, etc.), tale dato deve essere fornito.
Rapporti:
dati separati per:
a) allacciamenti per servizi diretti forniti con proprie strutture;
b) servizi diretti forniti utilizzando strutture di altro operatore di
accesso.
Date d’invio dei rapporti all’Autorità:
1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)
annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno
Allegato 2 (art. 17 comma 4)
Tempi di risposta alle chiamate ai servizi di assistenza clienti dell’operatore
Definizione dell’indicatore:
intervallo di tempo tra la ricezione da parte della rete del numero di
assistenza completo e l’istante in cui l’operatore umano risponde all’utente
per fornire il servizio richiesto.
Obbligatorietà dell’indicatore:
obbligatorio
Periodi di riferimento della valutazione dell’indicatore:
1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale
Rilevazione dei dati:
sono possibili 2 alternative:
a) censuaria - tutte le chiamate entranti a servizi tramite operatore
nel periodo di campionamento
b) campionaria - sulla base di un campione significativo delle chiamate
entranti a servizi tramite operatore nel periodo di campionamento
N.B. Sono inclusi i tempi di attesa dovuti a operatore occupato
e i tempi dovuti a sistemi di risposta automatica che precedono il colloquio
con l’operatore. Non sono inclusi i tempi di trattamento della chiamata
da parte dell’operatore (per esempio il periodo di colloquio tra operatore
e utente).
Il tempo di instaurazione del collegamento dal NTP al "call center",
può essere omesso e in tal caso va indicata l’omissione.
Quando un operatore affida il servizio a terze parti, l’operatore mantiene
la responsabilità di fornitura dei dati sulla qualità,
ma può affidare la misurazione alla terza parte, la quale dovrà
fare misure separate per ciascun operatore con cui ha contratti.
Nel caso in cui le rilevazioni siano basate su campioni, questi devono
essere scelti in modo casuale e tali da essere statisticamente indipendenti.
Il numero minimo di campioni deve essere tale da garantire un valore
di accuratezza relativa (rapporto tra intervallo di confidenza e media)
non superiore al 10% con un intervallo di confidenza del 95%.
Periodi di rilevazione:
1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale
Misure:
a) tempo medio di risposta alle chiamate entranti
b) percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è
inferiore a 20 secondi
Unità di misura:
per la misura a) secondi
per la misura b) Valore percentuale
Indicazioni obbligatorie:
a) metodo di rilevazione utilizzato, scelto tra quelli previsti;
b) numero di campioni osservati (nel caso di rilevazione su base campionaria)
Date d’invio dei rapporti all’Autorità:
1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)
annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno
Allegato 3 (art. 17 comma 4)
Fatture contestate
Definizione dell’indicatore:
la percentuale di fatture per cui l’utente ha reclamato (in forma
scritta o in altra forma riconosciuta dall’operatore e tracciabile) rispetto
al numero di fatture emesse nello stesso periodo.
Obbligatorietà dell’indicatore:
facoltativo per il primo anno di attuazione della delibera (2005) ed obbligatorio
dal secondo anno in poi.
Periodi di riferimento della valutazione dell’indicatore:
1 gennaio-31 dicembre – annuale
Rilevazione dei dati:
censuaria - tutti i reclami ricevuti nel periodo di osservazione indipendentemente
dalla fondatezza del reclamo
Periodi di rilevazione:
1 gennaio-31 dicembre – annuale
Misura:
Rapporto tra il numero dei reclami ricevuti nel periodo considerato
e il numero di fatture emesse nello stesso periodo.
Unità di misura:
Valore percentuale
Date d’invio dei rapporti all’Autorità:
annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno
Allegato 4 (art. 17 comma 4)
Accuratezza delle fatturazione
Definizione dell’indicatore:
La percentuale di fatture con rettifica di precedenti fatture rispetto
al numero di fatture emesse nello stesso periodo.
Obbligatorietà dell’indicatore:
obbligatorio
Periodi di riferimento della valutazione dell’indicatore:
1 gennaio-31 dicembre – annuale
Rilevazione dei dati:
censuaria – tutte le fatture che riportano una correzione di precedenti
fatture, indipendentemente dal periodo a cui si riferisce la fattura errata,
emesse nel periodo di osservazione.
Periodi rilevazione:
1 gennaio-31 dicembre – annuale
Misura:
Rapporto tra il numero delle fatture che riportano una rettifica di
precedenti fatture emesse nel periodo considerato e il numero totale di
fatture emesse nello stesso periodo.
N.B. La percentuale è calcolata considerando tutte le
fatture che riportano una correzione di precedenti fatture, indipendentemente
dal periodo a cui si riferisce la fattura errata, e il numero di fatture
emesse nel periodo considerato
Unità di misura:
Valore percentuale
Rapporti:
dati riferiti alle fatture emesse
Date d’invio dei rapporti all’Autorità:
annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno
Allegato 5 (art. 17 comma 4)
Disponibilità del servizio
Definizione dell’indicatore:
percentuale di indisponibilità del servizio e tempo medio di
disponibilità.
Obbligatorietà dell’indicatore:
facoltativo per il primo anno di attuazione della delibera (2005)
ed obbligatorio dal secondo anno in poi;
Periodi di riferimento della valutazione dell’indicatore:
1 gennaio-31 dicembre – annuale
Rilevazione dei dati:
sono possibili 2 alternative:
1) censuaria - sulla base di tutti i dati rilevati, ovvero di tutti i
cambiamenti di stato da disponibilità a indisponibilità
del servizio e viceversa
2) campionaria – su base di misurazioni effettuate su base campionaria
N.B. Nel caso si utilizzasse il secondo metodo, i campioni devono
essere scelti in modo casuale e distribuiti in maniera uniforme sul
territorio. Il numero minimo di campioni deve essere tale da garantire
un valore di accuratezza relativa (rapporto tra intervallo di confidenza
e media) non superiore al 10% considerando un intervallo di confidenza
del 95%.
Nel caso il servizio sia fornito via satellite, il metodo di misura
è il primo. Negli altri casi si possono utilizzare entrambe i
metodi.
Periodi di rilevazione:
1 gennaio-31 dicembre – annuale
Misure:
a) indisponibilità media del servizio misurata in (ore/anno)
b) tempo medio tra due indisponibilità del servizio.
N.B.: Il servizio può essere in uno stato di disponibilità
o indisponibilità. Un servizio è nello stato di disponibilità
quando è usufruibile dall’abbonato. La misura a) è data
dalla somma dei periodi di disponibilità ininterrotta durante
il periodo di osservazione diviso il periodo di osservazione stesso.
Mentre la misura b) fornisce il valore medio dei periodi di indisponibilità
del servizio.
Unità di misura:
per la misura a) ore/anno
per la misura b) giorni solari
Date d’invio dei rapporti all’Autorità:
1° semestre 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)
annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno
|