NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i
prodotti del 1 febbraio 2006;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), nn.
1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme
sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo”;
CONSIDERATO che nel dibattito politico in corso nel
Paese riveste obiettiva rilevanza l’iniziativa della raccolta
delle firme per la promozione del referendum popolare relativo al testo
di legge costituzionale, recante “Modifica alla Parte II della
Costituzione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del
18 novembre 2005;
RITENUTA l’importanza socio – politica
dell’iniziativa in questione, momento collettivo di partecipazione
alla fase precedente allo svolgimento del referendum popolare che si
riconnette all’esercizio del diritto di voto, espressione della
sovranità popolare;
CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il “Testo
unico della radiotelevisione”, costituiscono principi fondamentali
del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l’obiettività,
la completezza e l’imparzialità dell’informazione,
nonché l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche,
e che l’attività di informazione radiotelevisiva, in quanto
servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle
opinioni;
CONSIDERATO che l’Autorità è chiamata
dall’articolo 10, comma 1, del citato Testo unico ad assicurare
il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle
comunicazioni anche radiotelevisive;
RILEVATO, altresì, che l’articolo 7, comma
3, dello stesso Testo unico prevede che l’Autorità debba
rendere effettiva l’osservanza dei principi sopra esposti nei
programmi di informazione e di propaganda;
RITENUTA, pertanto, l’opportunità di
adottare nei confronti delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private
operanti in ambito nazionale un atto di indirizzo, inteso a richiamare
la necessità che l’informazione relativa ai temi della
raccolta delle firme per la promozione del referendum popolare avente
ad oggetto il testo di legge costituzionale, recante “Modifica
alla Parte II della Costituzione” si svolga nell’osservanza
dei principi indicati;
UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele
Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private operanti in ambito
nazionale sono invitate a riservare nei programmi di informazione uno
spazio adeguato allo svolgimento della raccolta delle firme per la promozione
del referendum avente ad oggetto il testo di legge costituzionale, recante
“Modifica alla Parte II della Costituzione”, osservando i
principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità
dell’informazione.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità
ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.