L'Autorità
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14
dicembre 2004;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle
campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica", e successive modificazioni;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per
la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie per la comunicazione politica";
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per
l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che
emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre
2003, n. 313;
VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente
"Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica";
RILEVATO che con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
2004 sono stati convocati per il giorno 23 gennaio 2005 i comizi per
le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali
n. 8 della regione Veneto e n. 2 della regione Puglia;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla
legge 22 febbraio 2000, n. 28;
UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi,
ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità;
delibera
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
-
Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata e integrata dalla legge
6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai
mezzi di informazione durante la campagna per le elezioni suppletive
del Senato della Repubblica nei collegi uninominali n. 8 della regione
Veneto e n. 2 della regione Puglia, fissate per i giorni 23 e 24 gennaio
2005, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici,
imparzialità e parità di trattamento.
TITOLO II - RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I - disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali in
campagna elettorale
Articolo 2
Soggetti politici
-
Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio
2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:
-
nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e la data di presentazione delle candidature:
-
le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in
almeno un ramo del Parlamento nazionale;
-
le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera
a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento
europeo;
-
nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le
coalizioni o le liste che abbiano presentato un candidato che
concorre all’elezione nel collegio uninominale.
Articolo 3
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
-
Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale
privata intende dedicare alla comunicazione politica nelle forme previste
dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono
ripartiti:
-
nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature,
per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all’articolo
2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza
dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per
cento, ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto
I), lettera b), in modo paritario;
-
nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in
modo paritario, tra i soggetti politici di cui all’articolo 2,
comma 1, punto II).
-
Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori
con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali
all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore
24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia
oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.
I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati,
anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità
che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
-
Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione
elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento,
non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre
competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è
comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
Articolo 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature
e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche
e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio
di liste e programmi.
Articolo 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
-
Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, osservano le seguenti
modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo
4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
-
il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo
quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi
sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici,
anche con riferimento alle fasce orarie;
-
i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma
o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta
e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
-
i messaggi non possono interrompere altri programmi, né
essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione
e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di
quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,
ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno
per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire
dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 14:00
– 15:59; terza fascia 22:00 – 23:59; quarta fascia 9:00 – 10:59;
-
i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dalla legge;
-
ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta
in ciascun contenitore;
-
nessun soggetto politico può diffondere più di
due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa
emittente;
-
ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione
del soggetto politico committente.
Articolo 6
Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici
-
Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, che intendono
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
-
rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto.
Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici
che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il
numero telefonico e la persona da contattare, è depositato
un documento, che può essere reso disponibile anche nel
sito web dell’emittente, concernente la trasmissione
dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la
collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti
e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello
MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
-
inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché
possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione
successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori
e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine,
le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso
disponibile nel predetto sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
-
A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle
candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi
autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie
richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti,
la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature
in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli
elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi
di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, può anche
essere utilizzato il modello MAG/3/EN, reso disponibile nel predetto
sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 7
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza
di un funzionario della stessa.
-
La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata
secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno
di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità
di presenze all'interno delle singole fasce.
Articolo 8
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali
-
A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali
fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire
la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza
e l'imparzialità dell'informazione, i programmi di informazione
trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private,
riconducibili alla responsabilità di una specifica testata
giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
-
la presenza di candidati è ammessa solo in quanto risponda
all’esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità
dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico
legati all’attualità della cronaca;
-
quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta dei
candidati, questioni relative alla competizione elettorale, le
posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione
vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento
alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni
nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera
a). Resta salva per l’emittente la libertà di commento
e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone;
-
fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b),
nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi
assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni
politiche, dovrà essere complessivamente garantita, nel
corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti
i candidati che partecipano alle elezioni, assicurando sempre
e comunque un equilibrato contraddittorio.
-
Fermo il disposto del precedente comma 1, nel periodo ivi previsto,
la presenza dei candidati, esponenti di partiti e movimenti politici,
membri del Governo, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli
Enti locali delle regioni interessate, è vietata in tutte le
trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica
e dai messaggi politici autogestiti.
-
Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione
radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai
messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in
forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi,
registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento
tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le
libere scelte degli elettori.
Capo II - disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali in
campagna elettorale
Articolo 9
Programmi di comunicazione politica trasmessi sulle emittenti locali
-
I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo
2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le
emittenti televisive e radiofoniche locali che diffondano il proprio
segnale nelle regioni Veneto e Puglia, intendono trasmettere devono
consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti
politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al
tempo di trasmissione.
-
La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere
riferita ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto
I), lettera a) e punto II.
-
Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori
con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali
all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore
24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia
oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.
I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati,
anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni,
che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità
che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
-
Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione
elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento,
non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre
competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è
comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
Articolo 10
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti
radiofoniche e televisive locali di cui all’articolo 9, comma 1, possono
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la
presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
-
Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le
emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità,
stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
-
il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo
quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi
sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici,
anche con riferimento alle fasce orarie;
-
i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma
o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta
e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
-
i messaggi non possono interrompere altri programmi, né
essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione
e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di
sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,
ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno
per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire
dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00
– 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 – 8:59;
quinta fascia 15:00 – 17:59; sesta fascia 9:00 – 11:59;
-
i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dalla legge;
-
nessun soggetto politico può diffondere più di
un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa
emittente;
-
ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio
elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.
Articolo 11
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all’articolo
9, comma 1, che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito:
-
rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto.
Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici
che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il
numero telefonico e la persona da contattare, è depositato
un documento, che può essere reso disponibile anche sul
sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei
messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione
nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine
di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A
tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN
resi disponibili nel sito web dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
-
inviano, anche a mezzo telefax, al competente, che ne informa
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento
di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno
cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente
al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla
loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti
possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN resi disponibili nel
predetto sito web dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
-
A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti
politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti
comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti
Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando
il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi.
A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN resi
disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 12
Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva
la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni,
ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti
gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna
regione, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto
del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze per l’anno 2005.
Articolo 13
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede
del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza
ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi,
alla presenza di un funzionario dello stesso.
-
La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata,
sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio
di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore,
in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno
delle singole fasce.
Articolo 14
Messaggi politici autogestiti a pagamento
-
Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti
radiofoniche e televisive locali di cui all’articolo 9, comma 1, possono
trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione
di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
-
Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui
al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare
condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
-
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto
il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale, le emittenti
radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi
politici di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell’offerta
dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta
al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni
consecutivi.
-
Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive
locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della
quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è
depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne
abbia interesse, concernente:
-
le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione
del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere
prenotati;
-
le modalità di prenotazione degli spazi;
-
le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente
determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva
locale;
-
ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi.
-
Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere
conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici
in base alla loro progressione temporale.
-
Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di
cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior
favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
-
Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta
a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima
non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I
soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in
modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state
determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i
messaggi di cui al comma 1.
-
Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma
1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
-
La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce
condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti
a pagamento in periodo elettorale.
-
Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma
1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente
contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del
soggetto politico committente.
-
Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma
1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del
soggetto politico committente.
-
Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare
contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti
a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per
importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia
di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
Articolo 15
Trasmissioni in contemporanea
-
Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni
in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella
legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate
dal codice di autoregola-mentazione di cui al decreto del Ministro
delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente
per le ore di trasmissione non in contemporanea.
Articolo 16
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
-
A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali
fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione,
come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione
di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all’articolo
9, comma 1, devono garantire il pluralismo, attraverso la parità
di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità.
-
Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento
e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali
a carattere comunitario di cui all’articolo 16, comma 5, della legge
6 agosto 1990 n. 223 e all’articolo 1, comma 1, lettera f), della
deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono
portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
-
Nel periodi di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva
diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici
autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni
o preferenze di voto.
Capo III - Disposizioni particolari
Articolo 17
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
-
Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea
da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque
denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale;
il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto,
le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al
rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal
Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti
autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo
38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
-
Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina
con riferimento all’articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
-
Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali
dal Capo II del presente titolo.
-
Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi
nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.
Articolo 18
Imprese radiofoniche di partiti politici
-
In conformità a quanto disposto dall’articolo 6 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I, II e III
del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione
sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico
rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’articolo
11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese
è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito,
di spazi per messaggi autogestiti.
-
I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a
qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del
partito.
Articolo 19
Conservazione delle registrazioni
-
Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni
della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della
votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare,
sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi
in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione
di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge
22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché
di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente
provvedimento.
TITOLO III - STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Articolo 20
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici
-
Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere
a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni
nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia
dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato
pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi
politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della
data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito
delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione
della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare
sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione
dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo
a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo
che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei
modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica,
di analoga diffusione.
-
Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo,
sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare
le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della testata presso cui è
depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
-
le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale
indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno
di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
-
le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate
per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni
di gratuità;
-
ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante
per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione
del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro
progressione temporale.
-
Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi
per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore
praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
-
Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale,
su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in
relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
-
Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate
a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto
le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente
le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché,
ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.
-
La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce
condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel
periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto
del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto
nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi
può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.
Articolo 21
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici
-
I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante
specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo
modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la
dicitura "messaggio elettorale" con l’indicazione del soggetto politico
committente.
-
Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle
elencate al comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28.
Articolo 22
Organi ufficiali di stampa dei partiti
-
Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi
politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni
di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali
di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali
di liste, gruppi di candidati e candidati.
-
Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai
sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che
rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito
o del movimento politico.
-
I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti
a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli
organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché
le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
TITOLO IV - SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Articolo 23
Divieto di sondaggi politici ed elettorali
-
Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla
chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici
o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici
sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto
degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un
periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì,
la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti
in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché
esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze
di voto o i propri orientamenti politici.
-
Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o
pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici
deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa"
che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni,
di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
-
il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
-
il committente e l’acquirente del sondaggio;
-
i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando
se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio
non rappresentativo";
-
il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
-
il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;
-
il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione
parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
-
la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
-
la data in cui è stato realizzato il sondaggio.
-
I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto
se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità
e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo
comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento
per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’articolo
8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
-
In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa,
la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre
evidenziata con apposito riquadro.
-
In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione
televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene
preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo
a scorrimento.
-
In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la
"nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 24
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
-
I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito
territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli
articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:
-
di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione
vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente
provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle
disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico
dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni
a carattere regionale;
-
di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi
atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i
provvedimenti di sua competenza.
Articolo 25
Procedimenti sanzionatori
-
Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.
28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro
delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate
dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite
d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti
previsti dall’articolo 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun
soggetto politico interessato può comunque denunciare tali
violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
-
Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l’Autorità
può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni
di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione
di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e
delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.
-
La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo
telefax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore
presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato
regionale per le comunicazioni, al gruppo della Guardia di finanza
nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente
o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede
al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità
o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
-
La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile
solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione
comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri
destinatari indicati dal precedente comma.
-
La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione
dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale
o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate,
completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero
di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
-
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede
direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti
emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici,
mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del
nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità
stessa.
-
I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive
locali di cui all’articolo 9, comma 1, sono istruiti sommariamente
dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che formulano
le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al
comma 9.
-
Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta
la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive
locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro
le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla
trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui
al comma 7, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
-
Il Comitato di cui al comma 7 procede ad una istruttoria sommaria,
se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati
ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore
successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso
termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva,
agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti
acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto,
ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia
di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto
ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia,
decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie
e contenzioso dell’Autorità medesima.
-
In ogni caso, il Comitato di cui al comma 7 segnala tempestivamente
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività
svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata
attuazione della vigente normativa.
-
Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano,
a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni.
-
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il
rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1,
comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell’articolo
11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto
dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
-
Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo
1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito
con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni
della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione
dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento
in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre
1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore
dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata
la responsabilità.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel
sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.
Roma, 14 dicembre 2004
|
IL COMMISSARIO RELATORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
Giuseppe Sangiorgi
|
Enzo Cheli
|
|
per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
|
|
|
Gloria Maria Callari
|
|
|