NELLA seduta del Consiglio del 23 luglio 2003;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: "Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 settembre
1997, recante: "Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni";
VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata
a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso
l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);
VISTO il Decreto del Presidente della repubblica n. 403, del 20 ottobre
1998, recante: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla
telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in
un ambiente concorrenziale;
VISTA la propria delibera del 22 dicembre 1998 n. 85/98, concernente
le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale;
VISTA la propria delibera n. 101/99, concernente le condizioni economiche
di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell’evoluzione
dei meccanismi concorrenziali pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;
VISTA la propria delibera n. 171/99 concernente la regolamentazione
e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom
Italia a partire dal 1° agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193;
VISTA la propria delibera n.197/99, del 7 settembre 1999, concernente
"Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza
di mercato";
VISTA la propria delibera n. 274/99, concernente i criteri di ammissibilità
di pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di "price
cap", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 16 novembre 1999, n.269;
VISTA la propria delibera n. 338/99, del 6 dicembre 1999, concernente
l’Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi
delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia;
VISTA la propria delibera n. 314/00/CONS, concernente la determinazione
di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale
a particolari categorie di clientela, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana dell'11 luglio 2000, n. 160;
VISTA la propria delibera n. 847/00/CONS, recante "Revisione dei
valori del sistema di price cap" di cui alla Delibera n. 171/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
30 dicembre 2000, n. 303;
VISTA la propria delibera 330/01/CONS concernente l’applicazione ed
integrazione della delibera n.314/00/CONS "Determinazione di condizioni
economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari
categorie di clientela", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 28 agosto 200, n.199;
VISTA la propria delibera n. 469/01/CONS, recante "Revisione
dei valori del sistema di price cap" di cui alla delibera n.
171/99 alla luce degli effetti prodotti dall’applicazione, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 9
gennaio 2002;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 77 dell’11 gennaio
2001, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE
e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
VISTA la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica;
VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al Servizio universale e ai diritti degli utenti in materia
di reti e di servizi di comunicazione elettronica;
VISTA la propria delibera n. 350/02/CONS del 6 novembre 2002, concernente
"Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza
di mercato per l’anno 2000" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 278 del 27 novembre 2002;
VISTA la consultazione pubblica sulla revisione del meccanismo di "price
cap" indetta con delibera n. 183/02/CONS, nonché le
risultanze di detta consultazione;
VISTA la Raccomandazione C (2003) 497 sui mercati rilevanti di prodotti
e servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche dell’11 febbraio
2003;
VISTA la propria delibera n. 47/03/CONS concernente la revisione e
meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati
dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi
delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa
notificati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 22 marzo 2003, n. 68;
VISTA la propria delibera n. 160/03/CONS, recante "Identificazione
di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per
l'anno 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 12 giugno 2003, n. 134;
UDITA la relazione al Consiglio del Commissario Paola Maria Manacorda
sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni , nella seduta del Consiglio del
23 luglio 2003;
SENTITA la società Telecom Italia in data 18 novembre 2002,
4 febbraio 2003, 26 maggio 2003 e 19 giugno 2003;
SENTITE le società Wind, Albacom, Tele2 in data 20 novembre
2002;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Il quadro regolamentare e le determinazioni dell’Autorità
in materia di condizioni economiche di offerta dei servizi di telefonia
vocale di Telecom Italia.
1.1. Il quadro regolamentare
L’Autorità esercita i suoi poteri di regolamentazione e controllo
dei prezzi massimi dei servizi di telefonia vocale dell’operatore di
rete fissa notificato come avente notevole forza di mercato nel mercato
delle reti e dei servizi di telefonia pubblica fissa, attraverso un
sistema di controllo su base pluriennale dei prezzi praticati in riferimento
alla variazione di produttività conseguibile dallo stesso operatore
(sistema di price cap), in base a quanto stabilito dal d.P.R.
n. 318/97 e dalla legge n.249/97.
L’art. 7 comma 1 del d.P.R. n. 318/97 prevede che le condizioni economiche
per l'accesso e l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i
servizi di telecomunicazioni, accessibili al pubblico sulla suddetta
rete, osservino i principi di trasparenza, di obiettività e di
orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di
mercato, nonché i criteri di carattere generale, stabiliti per
la disciplina dei servizi di pubblica utilità, dalla legge n.
481 del 1995.
L’art. 1, comma 6, lett. c) n. 14 della legge 249/97, nel definire le
competenze dell’Autorità, rimanda anch’esso alla legge n. 481/95.
L’art. 2, comma 12, lett. e) della legge n. 481/95, stabilisce che "l’Autorità
al fine di perseguire gli obiettivi di garantire la promozione della
concorrenza e dell’efficienza nel settore, nonché adeguati livelli
di qualità (di cui all’art. 1, comma 1) stabilisce e aggiorna,
in relazione all’andamento del mercato, la tariffa base, i parametri
e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui
ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero
dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale in modo da
assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata
diffusione del medesimo sul territorio nazionale".
In base a quanto stabilito all’art. 2, comma 18 della legge n.481/95,
l’Autorità fissa quindi un valore medio ponderato dei prezzi
di uno o più panieri di servizi sottoposti al regime di price
cap, che vincola l’operatore notificato alla variazione di tali
prezzi sulla base di un valore calcolato della "X" (che rappresenta
il recupero di produttività dell’operatore sottoposto al vincolo)
e dell’indice dei prezzi al consumo.
Inoltre, nell’esercizio delle attività di controllo sui prezzi
dei servizi dell’operatore notificato, l’Autorità è chiamata
a verificare il rispetto degli obblighi che ricadono su detto operatore
ai sensi del vigente quadro regolamentare comunitario e nazionale; si
tratta del rispetto dei principi regolamentari relativi a : a) standard
qualitativi e tecnici delle condizioni di accesso alla rete e di uso
dei servizi; b) trasparenza e non discriminazione; c) orientamento al
costo; d) separazione contabile e sistemi appropriati di contabilità;
e) fornitura di servizi informativi e addizionali; f) condizioni di
sconto trasparenti e non discriminatorie.
L’art. 17, comma, 1 del d.P.R. n. 77/01 dispone che l’Autorità
assicuri il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione,
renda pubblici i criteri volti a garantire l'accettabilità delle
condizioni economiche a livello nazionale e definisca tetti tariffari
o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi
definiti, finché la concorrenza non realizzi un'effettiva autoregolamentazione
dei prezzi.
Una specifica attenzione merita l’inquadramento della disciplina dei
prezzi dei servizi di telefonia di Telecom Italia nella imminente prospettiva
evolutiva del quadro regolamentare nazionale, conseguente alla trasposizione
in Italia del pacchetto delle direttive comunitarie in materia di comunicazioni
elettroniche.
A tal riguardo, si ricorda che la direttiva 2002/21/CE (la cd. "direttiva
quadro"), dispone espressamente che gli Stati Membri mantengano
le obbligazioni vigenti in base alla normativa nazionale - sia in materia
di servizi intermedi, sia di servizi finali - sino a quando essi non
abbiano completato le analisi di mercato previste dal nuovo quadro regolamentare
(articolo 27, rubricato "disposizioni transitorie").
Parimenti, e con specifico riferimento alla disciplina dei prezzi finali,
l’art. 16, comma 1, della Direttiva 2002/22/CE (Servizio universale)
prevede che gli Stati membri mantengano in essere tutti gli obblighi
relativi alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso
e per l'uso della rete telefonica pubblica, fino a che non siano state
condotte le analisi di mercato di cui all’art. 16, comma 3, della Direttiva
2002/22/CE.
E’ d’altro canto da ricordare che il principio generale del massimo
beneficio per l’utenza (da declinare sul piano della scelta, della qualità
e dei prezzi dei servizi) è confermato nel nuovo quadro come
obiettivo generale da perseguire nell’attività di regolamentazione
del settore delle comunicazioni elettroniche (articolo 8, commi 1 e
2, lett.a) della direttiva 2002/21/CE).
1.2. Obiettivi ed esiti degli interventi dell’Autorità
Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, l’Autorità
ha provveduto a definire, con la delibera n. 171/99, successivamente
modificata ad opera delle delibere n. 847/00/CONS e n. 469/01/CONS,
gli elementi per l’applicazione di un meccanismo di price cap
per gli anni 2000-2002.
Il regime definito con le citate delibere rispondeva essenzialmente
alle esigenze di controllo dei prezzi massimi tipiche di una fase di
transizione da un contesto monopolistico ad un mercato concorrenziale,
laddove le dinamiche competitive risultano ancora embrionali nella generalità
dei segmenti di mercato e il sistema di price cap mira a tutelare
la clientela che utilizza le offerte generalizzate (con particolare
attenzione alla clientela residenziale), attraverso riduzioni programmate
dei prezzi dei servizi a traffico e, contemporaneamente, ad incentivare
ad una maggiore efficienza l’operatore dominante (il quale può
conseguire benefici trattenendo, per l’intera durata del regime di price
cap, eventuali maggiori margini operativi derivanti dalla riduzione
dei propri costi di esercizio superiori ai livelli di recupero di efficienza
indicati dal regolatore).
Il precedente regime di price cap ha inoltre consentito interventi
di riequilibrio tariffario, con l'obiettivo di realizzare una struttura
tariffaria dell’operatore storico orientata ai costi (presupposto imprescindibile
per una equilibrata diffusione di dinamiche concorrenziali).
A tal fine, in occasione delle delibere n. 847/00/CONS e n. 469/01/CONS,
il meccanismo di price cap è stato modificato in modo
tale da permettere, tra l’altro, l’evoluzione del processo di riequilibrio
tariffario, così come richiesto dalla Commissione europea, attraverso
un aumento programmato dei prezzi dei servizi di accesso (canoni e contributi)
e una riduzione dei prezzi dei servizi a traffico.
Merita peraltro segnalare che in materia di orientamento al costo delle
tariffe finali, l’Autorità ha anche effettuato interventi di
controllo relativi alla formazione dei prezzi finali, agendo in particolare
con la delibera n. 152/02/CONS (Misure atte a garantire la piena applicazione
del principio di parità di trattamento interna ed esterna), con
la quale sono stati introdotti test di prezzo volti a prevenire l’insorgenza
di fenomeni di compressione dei margini o dei prezzi. In tal modo si
è inteso affiancare al meccanismo di price cap (che regola
i prezzi massimi) un percorso di verifica dei price floor (soglie
minime di prezzo per i servizi a traffico) a salvaguardia delle condizioni
competitive e a tutela dei consumatori. Nella fascia compresa fra prezzi
massimi regolati dal price cap e price floor stabiliti
con delibera n. 152/02/CONS è situato uno spazio competitivo
dove i meccanismi di mercato possono dispiegarsi in modo da assicurare
benefici alla competizione fra aziende ed agli utenti.
2. Il nuovo meccanismo di price cap
Sulla base del quadro regolamentare sopra descritto e in considerazione
delle risultanze del funzionamento del meccanismo di price cap
per il periodo 2000-2002, impregiudicate le evidenze delle analisi di
mercato che saranno effettuate a seguito dell’entrata in vigore del
nuovo quadro regolamentare europeo delle comunicazioni elettroniche,
l’Autorità ha ritenuto opportuno procedere al rinnovo del sistema
di programmazione pluriennale dei prezzi massimi praticabili da Telecom
Italia per i servizi di telefonia fissa per gli anni 2003-2006. L’attuale
contesto di mercato evidenzia infatti che il percorso verso una piena
concorrenza di tutti i segmenti della telefonia vocale è avviato
e si sta sviluppando, fisiologicamente, con ritmi diversi in relazione
ai diversi segmenti e alle diverse tipologie di clientela, in linea
con le tendenze emerse nei principali Paesi europei. In particolare,
è possibile rilevare che mentre i servizi a traffico per la clientela
affari hanno evidenziato un immediato e rapido sviluppo di offerte concorrenti,
il segmento del traffico residenziale beneficia solo in misura relativamente
limitata di offerte competitive nei servizi di base, mentre il segmento
dell’accesso appare ancora caratterizzato da una significativa dominanza
da parte dell’operatore storico. In sostanza, il segmento dell’accesso
sta sperimentando dinamiche concorrenziali da tempi più recenti
(in particolare, a partire dall’effettiva implementazione dei servizi
di accesso disaggregato e dalla disponibilità di offerte di accesso
diretto al cliente finale); tale disallineamento temporale si risolve
in un diverso grado di disponibilità di offerte concorrenziali
sui diversi segmenti. L’Autorità ha analizzato questa situazione
in dettaglio e ha coerentemente individuato alcune soluzioni regolamentari
nell’ambito del nuovo meccanismo di price cap; tale strumento
si aggiunge al meccanismo di network cap volto a controllare
la formazione dei prezzi all’ingrosso nel disegnare un quadro complessivo
flessibile e tale da garantire una corretta evoluzione del mercato delle
telecomunicazioni su rete fissa nel suo complesso.
L’analisi ha riguardato in particolare:
- la necessità di tutelare le fasce di consumatori meno esposte
alla concorrenza dalla possibilità di aumenti di prezzo in
termini reali;
- la relazione tra margini derivanti dall’applicazione dei meccanismi
di price e network cap e resa effettiva dei servizi
a traffico, compresa la retention nelle chiamate fisso-mobile,
anche alla luce delle risultanze dell’applicazione dei cd test di
prezzo previsti dalla Delibera 152/02/CONS;
- la concorrenzialità esistente nei servizi di traffico internazionale.
Dall’analisi svolta dall’Autorità, risulta che:
- residua, nell’attuale contesto di mercato, una esigenza di tutela
per i consumatori, soprattutto con riferimento alla clientela residenziale.
Questa può essere adeguatamente protetta attraverso un meccanismo
che porti alla riduzione dei prezzi di alcuni servizi di accesso in
termini reali, neutralizzando e anzi utilizzando gli effetti inflativi
a favore dei consumatori; in questo senso, l’esperienza internazionale
segnala una serie di modelli di price cap adeguati all’attuale
contesto concorrenziale, caratterizzati da livelli di cap "di
salvaguardia", opportunamente modulati in ragione delle specifiche
esigenze del segmento considerato;
- l’avvenuto completamento del percorso di progressiva riduzione
del deficit della rete di accesso, anche come portato degli effetti
dell’applicazione del precedente meccanismo di cap, non richiede
più ulteriori aumenti dei canoni ; allo stesso tempo, la diffusione
dei servizi di unbundling e di accesso diretto alla clientela
soprattutto affari, disegna uno scenario favorevole a un modesto allentamento
del controllo regolamentare su determinati servizi di accesso, la
cui eventuale rimodulazione nel senso dell’evoluzione dell’andamento
dei prezzi al consumo appare coerente con l’attuale quadro competitivo;
- per i servizi a traffico, il riscontro dei livelli dei prezzi delle
diverse tipologie di traffico con i corrispondenti livelli di costo,
valutati secondo i test di prezzo previsti dalla delibera sulla parità
di trattamento interna-esterna, anche valutando l’evoluzione delle
curve di costo nel tempo alla luce delle riduzioni previste dal sistema
di network cap per i costi dei servizi di interconnessione
presenti nell’offerta di riferimento;
- infine, l’esclusione dal meccanismo di cap delle chiamate
internazionali, laddove la situazione competitiva sembra volgere ormai
nel senso di una soddisfacente apertura del mercato.
Una ulteriore, puntuale valutazione delle condizioni concorrenziali
sarà comunque effettuata in occasione delle analisi di mercato
previste dal nuovo quadro regolamentare di imminente introduzione.
Il nuovo meccanismo richiede la messa a punto di un insieme di variabili
qualitative e quantitative e, in particolare:
- la definizione dei panieri di servizi di riferimento;
- il prezzo iniziale dei servizi inclusi nei panieri di servizi di
riferimento;
- la variazione percentuale annuale programmata dei prezzi massimi
dei servizi;
- le modalità di comunicazione delle variazioni dei prezzi
e dei panieri dei consumi;
- la revisione dei prezzi nel corso del periodo di price cap;
- la disciplina delle modalità applicative in grado di incidere
sul funzionamento del sistema di price cap.
A tal fine, l’Autorità ha indetto, con delibera n. 183/02/CONS,
una consultazione pubblica al fine di acquisire le posizioni delle parti
interessate in merito al meccanismo di price cap sui prezzi finali
dell’operatore notificato di rete fissa. Dette posizioni sono state
pubblicate sul sito Internet dell’Autorità.
Successivamente, gli operatori che hanno risposto alla consultazione
sono stati auditi, al fine di acquisire ulteriori contributi utili per
il procedimento.
Di seguito, sono riportati gli esiti degli approfondimenti istruttori,
con le motivazioni a supporto delle determinazioni assunte.
2.1 La composizione dei panieri di riferimento
L’ambito di applicazione di uno strumento regolamentare come quello
del price cap è, per sua natura, delimitato ai mercati,
ovvero a quei segmenti di determinati mercati, rispetto ai quali un
ridotto livello di competitività nell’offerta rischia di non
garantire prezzi concorrenziali ai consumatori. L’Autorità ha
pertanto proceduto alla definizione della composizione dei panieri di
servizi in relazione al grado di concorrenza raggiunto nei diversi segmenti
del mercato dei servizi di telefonia fissa.
L’analisi effettuata ha condotto alla definizione di tre panieri separati:
- il paniere dei servizi di accesso che include i canoni di abbonamento
e i contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN);
- il paniere dei servizi a traffico commutato che è composto
dalle chiamate distrettuali e interdistrettuali;
- il paniere delle chiamate fisso-mobile (per la sola quota di retention
di Telecom Italia
L’articolazione su più panieri è finalizzata a ottimizzare
il controllo e la verifica amministrativa dei risultati dell’applicazione
del meccanismo di cap, riducendo così le possibilità
di sussidi indebiti tra servizi a minore effettività concorrenziale
e quelli maggiormente esposti al mercato. Tale articolazione consente
inoltre un miglior raccordo dell’evoluzione dei prezzi dei servizi a
traffico con il vigente network cap, imposto dall’Autorità
con la Delibera 3/03/CIR.
Con riferimento all’inserimento nel meccanismo di cap della quota
di retention di spettanza di Telecom Italia per le chiamate fisso/mobile,
si ricorda che esso è stato espressamente disposto dalla delibera
47/03/CONS.
Per quanto riguarda le chiamate internazionali da rete fissa, si osserva
che l’offerta di servizi intermedi di terminazione del traffico internazionale,
ancorché veda ancora Telecom Italia con posizioni di rilievo,
risulta ampia ed articolata e tale da caratterizzare un mercato contendibile.
Ciò trova peraltro un puntuale riscontro nelle condizioni concorrenziali
del mercato retail delle chiamate internazionali, su cui Telecom Italia
detiene una quota di mercato (pure significativa) considerevolmente
più bassa rispetto a quella relativa a tutti gli altri servizi
di fonia. Pertanto, l’Autorità ha valutato di non sottoporre
tali servizi a regime di price cap, riservandosi di rivedere
tale valutazione all’esito delle analisi di mercato previste dal nuovo
quadro normativo europeo.
2.2 Il prezzo iniziale dei servizi inclusi nei panieri di riferimento
L’Autorità intende assicurare che il nuovo regime di controllo
abbia un certo grado di continuità con il precedente; a tal fine,
si ritiene che i prezzi praticati da Telecom Italia al 31 dicembre 2002
possano essere la base di partenza ai quali applicare il sistema pluriennale
di variazione percentuale annuale programmata dei prezzi.
Con specifico riferimento al segmento delle chiamate fisso-mobile (e,
quindi, alla quota di retention di spettanza di Telecom Italia,
soggetta al meccanismo di cap), si ricorda che esse sono state
oggetto di una specifica regolamentazione, dapprima attraverso la delibera
n. 338/99 e, successivamente, con la delibera n. 47/03/CONS, con la
quale l’Autorità ha provveduto a determinare sia il prezzo massimo
di terminazione praticato dagli operatori mobili notificati, sia la
quota di retention applicata da Telecom Italia. Si è trattato
di un intervento volto a riallineare il valore di tale quota, fissato
dalla delibera n. 338/99, a fronte di consistenti riduzioni realizzatesi
in maniera generalizzata, sia sui costi di interconnessione, sia sui
prezzi dei servizi a traffico forniti da Telecom Italia.
In ragione di ciò, ed in linea con quanto già espressamente
indicato dal considerando G e dal combinato dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo
3, della citata delibera n. 47/03/CONS, il prezzo massimo della quota
di retention per le comunicazioni fisso-mobile originate dalla
rete di Telecom Italia, stabilito dalla delibera n. 47/03/CONS, costituisce
il prezzo di riferimento iniziale nel nuovo regime di controllo dei
prezzi al quale applicare il meccanismo pluriennale di variazione percentuale
annuale programmata, stabilito dal presente provvedimento.
2.3 La variazione percentuale annuale programmata dei prezzi massimi
dei servizi
2.3.1. Paniere dei servizi di accesso
Allo stato, l’attuale struttura del mercato dei servizi di accesso
retail è caratterizzata da una sostanziale situazione di limitata
concorrenza, con il mantenimento di una quota di mercato molto elevata
da parte di Telecom Italia. L’introduzione del meccanismo di network
cap da parte dell’Autorità per i servizi di accesso disaggregato
(offerta a livello wholesale) è, tra l’altro, finalizzata
ad incentivare lo sviluppo di investimenti in infrastrutture di accesso,
grazie ad una maggiore prevedibilità delle linee di evoluzione
dei prezzi di tali servizi intermedi. Ciò dovrebbe permettere
ai consumatori una maggiore possibilità di scelta per l’acquisto
di servizi di accesso da operatori alternativi. Tuttavia, anche in ragione
della difficoltà di prevedere i tempi e le modalità di
tale sviluppo, l’Autorità ritiene che un meccanismo di price
cap adeguato alla descritta situazione concorrenziale debba assicurare
una opportuna tutela dei consumatori nella fase di avvio massivo dell’offerta
di servizi di accesso disaggregato e di accesso diretto alla clientela
(già oggi disponibili, ma che ancora presentano una contenuta
rilevanza quantitativa).
L’avvenuto completamento del percorso di progressiva riduzione del deficit
del servizio di accesso nell’ambito del processo di ribilanciamento
non richiede più, d’altro canto, eventuali ulteriori aumenti
programmati dei prezzi dei servizi di accesso retail (canoni), quali
quelli che hanno caratterizzato il funzionamento del meccanismo di price
cap nell’ultimo biennio.
Il meccanismo di controllo della variazione percentuale annuale programmata
dei prezzi dei servizi di accesso retail deve pertanto garantire una
fondamentale stabilità nel corso dei prossimi anni, con un possibile
allegerimento dei vincoli regolamentari al raggiungimento di una situazione
competitiva caratterizzata da una maggiore concorrenza nel mercato dell’accesso
diretto, qualificabile in ragione di un congruo numero di accessi e
di altri segnali di una avvenuta transizione a uno stadio concorrenziale
più avanzato nel mercato dell’accesso, nonché di una progressiva
ampia disponibilità di soluzioni di accesso wholesale
fornite da Telecom Italiana sull’intero territorio nazionale, in grado
di agevolare tale transizione. Risulta quindi necessario programmare
una stabilità complessiva dei prezzi in termini reali, nell’ottica
di mantenere nel periodo di vigenza del cap l’orientamento al costo,
evitando, nel medio periodo, fenomeni di compressione dei margini fra
prodotti wholesale e prezzi finali.
L’attuale contesto di mercato evidenzia altresì, con specifico
riferimento al segmento dell’accesso, che la clientela residenziale
fruisce in minor misura, rispetto alla clientela affari, dei vantaggi
di offerte da parte di operatori alternativi a Telecom Italia.
L’analisi degli effetti del precedente sistema di price cap e,
segnatamente, degli aumenti dei prezzi dei canoni di abbonamento nell’ambito
del processo di ribilanciamento tariffario, evidenzia d’altro canto
che l’aumento dei prezzi dei servizi di accesso si è prevalentemente
concentrato sui canoni di abbonamento della clientela residenziale.
Appare pertanto indispensabile, ad avviso dell’Autorità, anche
ai fini del rispetto del principio di massimo beneficio per l’utenza,
che a tale categoria di clientela sia assicurata una particolare tutela
nell’ambito del rinnovo del sistema di price cap. Lo strumento
tecnico utile ad assicurare tale tutela è la fissazione di un
vincolo addizionale (sub cap) che prevenga ulteriori incrementi
di prezzo dei canoni di abbonamento per il segmento di clientela residenziale.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, tale misura è destinata
peraltro ad essere riconsiderata alla luce dell’evoluzione delle condizioni
concorrenziali nel mercato dell’accesso, nonché delle sottese
dinamiche del segmento di mercato dell’accesso wholesale. Pertanto,
qualora si riscontri un effettiva e capillare disponibilità sull’intero
territorio nazionale di soluzioni di accesso wholesale, basate
principalmente su servizi di accesso disaggregato, ovvero su altre soluzioni
complementari di accesso wholesale e tali da assicurare la presenza
sul mercato di offerte finali di accesso da parte di altri operatori
economicamente sostenibili, l’Autorità potrà valutare
l’opportunità di procedere alla rimozione del vincolo di sub
cap imposto a tutela della clientela residenziale.
2.3.2. Paniere dei servizi a traffico commutato
I servizi a traffico commutato, distrettuale e interdistrettuale,
presentano un livello concorrenziale più elevato rispetto al
mercato dell’accesso; d’altra parte essi sono soggetti al vincolo dell’orientamento
al costo. Le riduzioni apportate al costo dei servizi di interconnessione
di Telecom Italia e la flessibilità delle soluzioni tecnico-regolamentari
introdotte nel corso degli anni nell’offerta di riferimento hanno consentito
l’entrata di un numero rilevante di nuovi operatori che offrono servizi
a traffico a prezzi competitivi rispetto a Telecom Italia. Peraltro,
la struttura di mercato, come riscontrato nell’ambito della Delibera
n. 160/03/CONS, evidenzia tuttora una situazione di dominanza da parte
di Telecom Italia; ciò suggerisce l’opportunità di mantenere
un controllo sui prezzi dei servizi a traffico.
L’Autorità pertanto ritiene che valutati in misura prospettica
i costi sottostanti il paniere dei servizi a traffico commutato delle
chiamate distrettuali e interdistrettuali debbano essere soggetto a
un cap di salvaguardia.
2.3.3. Paniere dei servizi di retention
Per quanto riguarda il segmento delle chiamate fisso-mobile,
l’obiettivo di riduzione della retention è giustificato
dalla persistenza di alti margini su un servizio pure caratterizzato
da un aumento dei volumi e quindi da maggiori efficienze nella gestione
del traffico, nonché dalla limitata elasticità della domanda
inerente alla natura della direttrice di traffico in esame. L’applicazione
di un meccanismo di cap è quindi finalizzata allo sviluppo
di una pressione volta al contenimento dei margini (destinati a crescere
ulteriormente, in assenza di tale pressione), a vantaggio dei consumatori.
Sul punto si rinvia alle puntuali considerazioni già esposte
nella delibera n. 47/03/CONS.
Per quanto concerne la definizione del valore di tale riduzione, si
ritiene che essa debba essere effettuata in misura simmetrica alla riduzione
del costo per il servizio intermedio di interconnessione correntemente
utilizzato per la fornitura del servizio finale di chiamata verso reti
mobili da parte degli operatori di rete fissa; tale misura appare in
grado di assicurare che le riduzioni della quota di spettanza di Telecom
Italia imposte mediante il meccanismo di cap non producano eccessive
compressioni dei margini concorrenziali.
Le riduzioni programmate della quota di retention affiancano
le riduzioni programmate per gli anni 2004 e 2005 delle tariffe di terminazione.
L’analisi dell’orientamento al costo evidenzia che, per tutti i servizi
a traffico, il livello attuale dei prezzi al dettaglio si mantiene al
di sopra dei costi sostenuti, con margini maggiori per le chiamate interdistrettuali
e fisso-mobile. Le chiamate interdistrettuali sono comunque oggetto
di numerose offerte commerciali al ribasso rispetto ai prezzi nominali,
mentre le chiamate fisso-mobile mostrano un maggiore grado di rigidità.
Dall’analisi si evince che le riduzioni programmate dei servizi a traffico,
specialmente delle chiamate fisso-mobile, non possono essere ribaltate
sugli utenti e pertanto risulta opportuno separare in un paniere distinto
la componente di retention delle chiamate fisso-mobile.
2.3.4 Modalità di comunicazione delle variazioni dei prezzi
Come stabilito dall’art. 4, comma 9, della legge 31 luglio 1997,
n.249, l’Autorità è chiamata a svolgere un’azione continua
di monitoraggio sui prezzi al fine di garantire condizioni di effettiva
concorrenza. L’art. 2, comma 12, lett. e) della legge 481/95 inoltre
stabilisce la procedura di variazione dei prezzi stabilendo che l’Autorità
verifichi la conformità ai criteri stabiliti dalle proposte di
aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronunci, sentiti
eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro 90 giorni dal
ricevimento della proposta, disponendo che, qualora la pronuncia non
intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente.
Tale termine, confermato dalla delibera n. 171/99, è stato successivamente
ridotto a 30 giorni dalla delibera n. 847/00/CONS (articolo 4, che modifica
il termine di cui al titolo III, punto 6 della delibera n. 171/99).
L’esperienza applicativa ha peraltro messo in evidenza che il numero
e la complessità strutturale delle variazioni di prezzo proposte
dall’operatore notificato, che si inseriscono nel sistema complessivo
di valutazione di tutti i pacchetti tariffari e delle nuove offerte
di servizi, rendono necessaria una valutazione approfondita da parte
degli uffici dell’Autorità e richiedono pertanto tempistiche
più adeguate a tale esigenza; ciò ha condotto l’Autorità
a riconsiderare la durata temporale di detta valutazione e a modificare
il termine precedentemente definito. Nel periodo di applicazione del
regime di price cap Telecom Italia è tenuta a comunicare
all’Autorità i panieri dei consumi di riferimento, nonché
le variazioni di prezzo praticate nel corso dell’anno di riferimento.
Laddove le variazioni proposte riguardino non solo semplici variazioni
del livello dei prezzi, ma anche variazioni della struttura degli stessi,
ne conseguono effetti distributivi sulla struttura del paniere di riferimento,
che necessitano di adeguate verifiche da parte dell’Autorità.
Per tenere conto di tali esigenze si ritiene quindi di continuare a
utilizzare il termine di 30 giorni previsto dalla delibera n. 847/00/CONS
per quanto riguarda la variazione dei livelli di prezzo dei servizi
inclusi nel paniere, mentre per quanto riguarda le variazioni relative
alla struttura dei prezzi applicati (per es., variazione delle fasce
orarie ) o a nuove configurazioni dell’offerta di servizi inclusi nel
regime di price cap, si intende utilizzare il termine di 60 giorni,
che risponde alle esigenze obiettive di valutazione dell’Autorità.
Il paniere dei consumi di riferimento è riferito a 2 anni solari
(esercizi) precedenti rispetto a quello di applicazione del meccanismo
di price cap. Il paniere dei consumi include tutte le chiamate
originate da clienti Telecom Italia rientranti nelle categorie di servizi
soggetti a regime di price cap, indipendentemente dalle offerte
tariffarie sottoscritte dai clienti, nonché tutti i servizi di
accesso PSTN e ISDN offerti al pubblico da Telecom Italia. Sono escluse
dal paniere tutte le chiamate indirizzate verso numerazioni non geografiche;
relativamente alle chiamate verso numerazioni in decade 7 (accesso a
Internet), l’Autorità si riserva di valutare in futuro l’opportunità
di inclusione nel paniere.
La comunicazione annuale del paniere dei consumi entro il 1° giugno
di ciascun anno di applicazione dovrebbe garantire che i dati in esso
contenuti siano certificati e riconciliati con il bilancio civilistico
dell’esercizio conclusosi il 31 dicembre dell’anno precedente.
Al fine della verifica dei vincoli definiti nella presente delibera,
le quantità incluse nel paniere dei consumi sono valorizzate
con i prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia. Al fine di evitare
che offerte speciali o promozionali, ovvero offerte alle quali hanno
accesso solo alcuni segmenti della clientela, possano produrre effetti
sul meccanismo definito nella presente delibera, tali offerte e tali
pacchetti tariffari non possono essere computati ai fini del rispetto
dei vincoli di price cap. Analogamente, anche le forme di offerta
gratuita di servizi, in qualsiasi modo formulate, non possono essere
computate ai fini del rispetto dei vincoli imposti dalla presente delibera,
né eventuali trasformazioni di tali offerte in variazioni permanenti
dei prezzi potranno essere computate ai fini del price cap.
Le eventuali modiche dei prezzi finali di Telecom Italia dovranno,
d’altro canto, assicurare il pieno rispetto del principio di trasparenza
tariffaria , a garanzia degli utenti e di una equilibrata concorrenza,
anche in un ambiente multiservizio e multioperatore, sulla base del
principio di orientamento ai costi, valutati sulla media dei costi attribuiti
ad un dato servizio, e di non discriminazione della tariffa indipendentemente
dalla tipologia di traffico e dall’operatore di terminazione.
Si confermano infine le disposizioni recate dalle delibere n. 171/99
e n. 847/00/CONS, a garanzia di una equa distribuzione nel corso dell’anno
delle variazioni dei prezzi consentite nell’ambito del meccanismo di
price cap.
2.3.5. La revisione dei prezzi nel corso del periodo di price
cap
Il presente provvedimento non pregiudica l’applicazione del
nuovo quadro regolamentare; in base agli obiettivi ed agli strumenti
del nuovo quadro, l’Autorità potrà condurre una revisione
dell’ambito di intervento regolamentare nei confronti dei servizi attualmente
oggetto del sistema di controllo programmato dei prezzi massimi. Tale
revisione sarà basata sull’applicazione di metodologie di analisi
economica volte a definire i mercati rilevanti, secondo quanto stabilito
dalla normativa nazionale di recepimento, oltre che dalla Raccomandazione
europea sui mercati rilevanti.
Un’ulteriore possibilità di revisione è prevista al termine
dei primi 15 mesi di applicazione del meccanismo di price cap,
per verificare che la composizione qualitativa dei panieri, la congruità
dei prezzi nonché le variazioni percentuali annuali programmate
siano giustificate alla luce dei riscontri condotti dall’Autorità
sui dati forniti da Telecom Italia.
La possibilità di estendere ad altri servizi o, al contrario,
di eliminare, obblighi di natura regolamentare sulla base del meccanismo
di price cap, dipenderà dunque dall’evoluzione dei mercati
e dal conseguente percorso della regolamentazione.
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione finale al Consiglio del Commissario relatore, Paola
Maria Manacorda, sugli ulteriori risultati istruttori;
Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom
Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità.