Delibera n. 302/07/CONS

Modifica della delibera n. 96/07/CONS a seguito della conversione, con legge n. 40/07, del decreto n. 7/07

 

Pubblicata su questo Sito in data 07/09/07
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.180 del 4 agosto 2007


L’Autorità

NELLA sua riunione di Consiglio del 6 giugno 2007;

VISTA la delibera n. 96/07/CONS, recante “Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007 n.7”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 5 marzo 2007;

VISTA la legge 2 aprile 2007 n.40 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese”, ed in particolare l’articolo 1, comma  4, pubblicato nel supplemento ordinario n. 91/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007;

 RILEVATO che la delibera 96/07/CONS, all’art.6, stabilisce che, in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dall’art.1, comma 31, della legge 31 luglio 1997 n. 249;

CONSIDERATO che, in sede di conversione in legge del decreto n. 7/07, è stato inserito, all’art.1, il comma 4, che, nell’ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 1, prevede l’applicabilità dell’articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato dall’articolo 2, comma 136, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

CONSIDERATO altresì che, al rigo 4 della sezione 2 lettera a) degli Allegati A e B, l’utilizzo del termine “penale” non appare adeguato con riferimento ai contratti per adesione e, comunque, non in linea con lo spirito della legge n. 40/07, essendo la penale tipicamente lasciata alla libera disponibilità delle parti e svincolata da giustificazioni in termini di costi; 

RITENUTO quindi necessario modificare l’art. 6 della delibera 96/07/CONS al fine di uniformarla, per la parte relativa alle sanzioni, a quanto stabilito dalla legge di conversione;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Roberto Napoli,  relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;

Delibera

Articolo 1

1. L’art. 6 della delibera n. 96/07/CONS è sostituito dal seguente:

1. “Alla violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 si applica l’articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato dall’articolo 2, comma 136, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”.

2. Il    rigo 4  della  sezione 2,   lettera  a),  degli    Allegati   A  e  B  alla  delibera n. 96/07/CONS è così sostituito:

1. “Spese per il cliente per l’esercizio della facoltà di recesso”.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.

Napoli, 6 giugno 2007

  IL PRESIDENTE

 

 

Corrado Calabrò

 

IL COMMISSARIO RELATORE

IL COMMISSARIO RELATORE 

Giancarlo Innocenzi Botti

Roberto Napoli

 

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

 

Roberto Viola