NELLA sua
riunione di Consiglio del 6 giugno 2007;
VISTA la
delibera n. 96/07/CONS, recante “Modalità attuative delle disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007 n.7”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 5 marzo
2007;
VISTA la legge 2 aprile 2007 n.40 di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 31 gennaio 2007 n. 7, recante “Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche e la nascita di nuove imprese”, ed in particolare l’articolo 1,
comma 4, pubblicato nel supplemento ordinario n. 91/L alla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007;
RILEVATO che la delibera 96/07/CONS, all’art.6,
stabilisce che, in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste
dall’art.1, comma 31, della legge 31 luglio 1997 n. 249;
CONSIDERATO che, in sede
di conversione in legge del decreto n. 7/07, è stato inserito, all’art.1, il
comma 4, che, nell’ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
2 e 3 del medesimo articolo 1, prevede l’applicabilità dell’articolo 98 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni
elettroniche”, come modificato dall’articolo 2, comma 136, del decreto legge 3
ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286;
CONSIDERATO altresì che,
al rigo 4 della sezione 2 lettera a) degli Allegati A e B, l’utilizzo del
termine “penale” non appare adeguato con riferimento ai contratti per
adesione e, comunque, non in linea con lo spirito della legge n. 40/07, essendo
la penale tipicamente lasciata alla libera disponibilità delle parti e
svincolata da giustificazioni in termini di costi;
RITENUTO quindi
necessario modificare l’art. 6 della delibera 96/07/CONS al fine di
uniformarla, per la parte relativa alle sanzioni, a quanto stabilito dalla
legge di conversione;
UDITA la relazione dei
Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Roberto Napoli, relatori ai sensi
dell’art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;
1.
“Alla
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 si applica
l’articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, “Codice delle
comunicazioni elettroniche”, come modificato dall’articolo 2, comma 136, del
decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286”.