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L’Autorità
DeliberaArticolo 1
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.
Roma, 5 giugno 2008
Allegato A alla delibera n. 307/08/CONS Regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”. TITOLO I (Norme generali) Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, disciplina le procedure istruttorie e i criteri di accertamento relativi alle attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal citato decreto legislativo, specificate al successivo articolo 3. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 e si intende :
Art. 3 (Attività dell’Autorità ) 1. Il presente regolamento disciplina:
TITOLO II (Approvazione delle linee guida) Art. 4 (Trasmissione delle linee guida e avvio dell’istruttoria) 1. Le linee guida predisposte dall’organizzatore della competizione devono pervenire alla Direzione competente. In sede di prima applicazione l’organizzatore della competizione predispone le linee guida entro quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto. Per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi successivi alla fase di prima applicazione l’organizzatore della competizione deve predisporre le linee guida almeno dodici mesi prima dell’inizio di ciascuna competizione sportiva. 2. Nella trasmissione delle linee guida di cui al comma 1 devono essere specificati il nominativo di un referente per il procedimento di approvazione delle linee-guida, con relativo recapito anche di posta elettronica, e un contatto fax per l’inoltro di tutte le comunicazioni relative al predetto procedimento. 3. La Direzione competente comunica all’organizzatore della competizione l’avvio del procedimento unitamente al nominativo del relativo responsabile. La comunicazione contiene l’indicazione del termine di adozione del provvedimento finale non superiore a sessanta giorni dal ricevimento delle linee guida di cui al comma 1. 4. La comunicazione di avvio dell’istruttoria può essere effettuata anche mediante trasmissione via telefax o via posta elettronica con conferma di avvenuta ricezione, seguita, entro i successivi tre giorni, dall’invio della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 5. L’avvio del procedimento istruttorio è pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità. Art. 5 (Istruttoria) 1. Entro sette giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 4, comma 3, l’organizzatore della competizione può chiedere al responsabile del procedimento di essere sentito al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto del documento. 2. Entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito della notizia dell’avvio del procedimento, gli operatori della comunicazione, i quali abbiano un interesse diretto, immediato ed attuale in ordine al procedimento di approvazione delle linee guida, possono inviare informazioni, documenti e osservazioni scritte. 3. L’audizione di cui al comma 1 è disposta dal responsabile del procedimento entro sette giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La data dell’audizione è comunicata al soggetto richiedente con almeno cinque giorni di preavviso. Dell’audizione è redatto verbale, in forma sintetica, riportante le principali osservazioni e dichiarazioni delle parti. 4. Il responsabile del procedimento, nel corso dell’istruttoria, può formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta, termine il quale deve essere congruo in relazione alla durata massima del procedimento. 5. L’istruttoria si conclude mediante la trasmissione al Consiglio nel termine di trenta giorni dall’avvio del procedimento delle linee guida di cui al precedente articolo 4, comma 3, unitamente a una proposta di approvazione o di modifica delle stesse accompagnata dalla relazione del responsabile del procedimento in merito all’istruttoria preliminare svolta dalla Direzione. 6. L’Organo collegiale, qualora riscontri la necessità di richiedere modifiche o integrazioni delle linee guida in relazione alla conformità delle stesse ai principi e alle disposizioni del decreto, dispone che la Direzione competente richieda all’organizzatore della competizione di apportare le modifiche o le integrazioni ritenute necessarie nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta. 7. La Direzione competente provvede immediatamente ad effettuare la richiesta di modifica e integrazione, anche via telefax o posta elettronica con conferma di avvenuta ricezione. 8. Il Direttore provvede a trasmettere al Consiglio le linee guida con le modifiche e le integrazioni apportate dall’organizzatore della competizione , ovvero in caso di rilevata difformità con le indicazioni del Consiglio la motivata proposta di non approvazione delle stesse, unitamente alla relazione del responsabile del procedimento. Art. 6 (Approvazione delle linee guida) 1. Sulla base dell’istruttoria di cui all’articolo 5, il Consiglio adotta la delibera conclusiva sulle linee guida entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della proposta da parte della Direzione competente. 2. La delibera conclusiva di cui al comma 1 reca l’approvazione delle linee guida ovvero la non approvazione debitamente motivata. 3. Il provvedimento di approvazione delle linee guida acquista efficacia nei confronti dell’organizzatore della competizione con la sua notificazione ed è pubblicato ai sensi dell’art. 10-bis del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità di cui alla delibera n. 316/02/CONS. 4. L’organizzatore della competizione è obbligato, ai sensi del decreto, ad attenersi alle disposizioni delle linee guida, come approvate dall’Autorità per i profili di sua competenza, all’atto della commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alla competizione. Art. 7 (Riesame del provvedimento finale) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in relazione alle omesse, incomplete e 0 comunicazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’Autorità revoca i provvedimenti finali emessi e dispone la riapertura del procedimento quando ad esito di nuove evidenze risulti che l’originaria approvazione delle linee-guida sia fondata su informazioni trasmesse dalle parti rivelatesi incomplete, inesatte o fuorvianti. TITOLO III Art. 8 (Finalità) 1. I regolamenti di cui all’articolo 5 del decreto disciplinano l’esercizio del diritto di cronaca relativo agli eventi della competizione sportiva nei confronti degli operatori della comunicazione, nel rispetto delle garanzie previste dal medesimo articolo 5, comma 3 per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le altre emittenti televisive nazionali e locali e delle specifiche condizioni previste per le emittenti di radiodiffusione sonora e i fornitori di contenuti radiofonici dal successivo comma 4 e stabiliscono le modalità per l’accesso agli impianti sportivi per la ripresa dell’evento da parte degli operatori della comunicazione, nonchè i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accreditamento dei medesimi operatori della comunicazione all’interno degli impianti sportivi. Art. 9 (Modalità attuative)
1. Nell’ambito della procedura di adozione dei regolamenti di cui all’articolo 8, comma 1, ai fini dell’audizione dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, previste dall’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto, l’Autorità delibera entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente regolamento gli schemi di regolamento da sottoporre a consultazione pubblica. 2. Nelle more dell’adozione dei regolamenti di cui al comma che precede, il diritto di cronaca si esercita in base alla legge e alle disposizioni degli organizzatori delle competizioni in quanto compatibili con i principi di cui all’articolo 5 del decreto. TITOLO IV ( Piattaforme emergenti , deroghe e formazione e modifica dei pacchetti) Articolo 10 (Piattaforme emergenti) 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del decreto, l’Autorità con cadenza biennale entro il mese di dicembre, avvalendosi delle metodologie per le analisi di mercato di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto compatibili, provvede alla verifica della evoluzione delle tecnologie utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione dei prodotti audiovisivi ai fini della individuazione delle piattaforme emergenti. 2. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al precedente comma 1, l’analisi e la conseguente individuazione delle piattaforme emergenti è effettuata nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 11 ( Deroghe ai divieti di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto) 1. La richiesta dell’organizzatore della competizione volta a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto è presentata alla Direzione competente. Nella richiesta devono essere specificati il nominativo di un referente per il procedimento di deroga con relativo recapito anche di posta elettronica, e un contatto fax per l’inoltro di tutte le comunicazioni relative al predetto procedimento. 2. La Direzione competente comunica all’organizzatore della competizione l’avvio del procedimento unitamente al nominativo del relativo responsabile. La comunicazione contiene l’indicazione del termine di adozione del provvedimento finale non superiore a sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga. 3. La comunicazione di avvio dell’istruttoria può essere effettuata anche mediante trasmissione via telefax o via posta elettronica con conferma di avvenuta ricezione, seguita, entro i successivi tre giorni, dall’invio della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 4. L’avvio del procedimento istruttorio è pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità. 5. Entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 , l’organizzatore della competizione può chiedere al responsabile del procedimento di essere sentito al fine di fornire precisazioni e chiarimenti in relazione all’istanza presentata . 6. L’audizione di cui al comma 5 è disposta dal responsabile del procedimento entro sette giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La data dell’audizione è comunicata al soggetto richiedente con almeno cinque giorni di preavviso. Dell’audizione è redatto verbale, in forma sintetica, riportante le principali osservazioni e dichiarazioni delle parti. 7. Il responsabile del procedimento, nel corso dell’istruttoria, può formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta, termine il quale deve essere congruo in relazione alla durata massima del procedimento. 8. L’istruttoria si conclude mediante la trasmissione al Consiglio nel termine di quarantacinque giorni dall’avvio del procedimento di una proposta di accoglimento, totale o parziale, o di non accoglimento dell’istanza di deroga, accompagnata dalla relazione del responsabile del procedimento in merito all’istruttoria preliminare svolta dalla Direzione. 9. Sulla base dell’istruttoria di cui al comma 8 il Consiglio adotta la determinazione di accoglimento , totale o parziale, o di non accoglimento, della richiesta di deroga entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della proposta da parte della Direzione competente. Articolo 12 (Formazione e modifica dei pacchetti da parte dell’intermediario indipendente) 1. Qualora l’intermediario indipendente di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto, nel rispetto delle disposizioni del decreto stesso in materia di commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e delle linee guida ed al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione di tali diritti, intenda procedere alla formazione e modifica dei pacchetti, ai fini della determinazione dell’Autorità sulla richiesta avanzata, per i profili di sua competenza, si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento . TITOLO V (Vigilanza e controllo) Art. 13 (Vigilanza e controllo) 1. L’Autorità vigila d’ufficio o su segnalazione sulla corretta applicazione delle disposizioni del decreto e dei regolamenti e provvedimenti dalla stessa adottati, in base alle competenze ad essa attribuite dal decreto medesimo . 2. Ai fini di ogni accertamento inteso allo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, il Direttore competente può disporre, anche su proposta del responsabile del procedimento, di affidare al competente Servizio dell’Autorità lo svolgimento di ispezioni presso le sedi dei soggetti interessati, nonché presso gli impianti sportivi entro i quali hanno svolgimento gli eventi. Alle ispezioni disposte in base al presente comma, cui partecipa il responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni di cui alla delibera n. 63/06/CONS del 2 febbraio 2006, recante “Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità presso le sedi dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni”, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Ove, ad esito delle attività di cui ai precedenti commi, siano riscontrate violazioni o inottemperanze, la Direzione competente provvede all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni secondo la disciplina dettata dal Regolamento in materia di procedure sanzionatorie . 4. In base al disposto dell’articolo 5, comma 8, del decreto, alle violazioni del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca si applicano le sanzioni amministrative previste all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. Alle violazioni e alle inottemperanze ai provvedimenti adottati dall’Autorità in base alle competenze attribuite dal decreto si applica il disposto dall’articolo 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. TITOLO VI Disposizioni transitorie Articolo 14 ( Approvazione delle linee guida nel periodo transitorio ) 1. In relazione alla disciplina del periodo transitorio di cui all’articolo 27 del decreto, al fine di garantire con effetto immediato la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi non costituenti oggetto dei contratti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 27 secondo i principi stabiliti dal decreto, i termini per l’approvazione in prima applicazione delle linee guida di cui al Titolo II del presente regolamento sono ridotti della metà , arrotondati per eccesso ove necessario. Articolo 15 (Piattaforme emergenti) 1. Fino alla individuazione delle piattaforme emergenti di cui al precedente articolo 9 ed in relazione alla disciplina del periodo transitorio di cui all’articolo 27 del decreto, l’Autorità verifica caso per caso il rispetto da parte dell’organizzatore della competizione dei principi recati dall’ articolo 14 del decreto tenendo conto della specificità e del grado di sviluppo delle singole piattaforme trasmissive e dei principi generali di equità, trasparenza e non discriminazione . |