Delibera n. 31/07/CIR

Definizione della controversia Fastweb S.p.A./ Telecom Italia S.p.A. in materia di tariffe di interconnessione inversa

Pubblicata su questo Sito in data 25/05/07

L’Autorità

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 maggio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001;

VISTA l’istanza del 12 dicembre 2005 con la quale la Fastweb S.p.A. ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della controversia in essere con la Telecom Italia S.p.A. inerente all’interpretazione ed applicazione di quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, della delibera n. 11/03/CIR relativamente alle tariffe di terminazione su reti di operatori alternativi;

VISTA la nota del 19 dicembre 2005, prot. n. U/11739/05/NA, con la quale il Dipartimento Garanzie e Contenzioso ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, indicando il funzionario Enrico Maria Cotugno quale responsabile del procedimento;

VISTA la delibera n. 16/06/CONS del 4 maggio 2006, concernente "Definizione della controversia Fastweb S.p.A./ Telecom Italia S.p.A. in materia di tariffe di interconnessione inversa";

VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, recante numero di R.G. 6844/06, presentato dalla Telecom Italia S.p.A. per l’annullamento e la sospensiva in parte qua della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 16/06/CIR;

VISTA l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, n. 4249/06 del 20 luglio 2006;

VISTO il ricorso in appello al Consiglio di Stato, recante numero di R.G. 6496/2006, presentato dalla Telecom Italia S.p.A. per l’annullamento e la riforma dell’ordinanza summenzionata;

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4116/06 del 28 luglio 2006, pubblicata il successivo 1 agosto 2006, con la quale si accoglie l’appello cautelare di Telecom Italia S.p.A. e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, si accoglie l’istanza cautelare della ricorrente;

VISTA la delibera n. 66/06/CONS dell’11 ottobre 2006, concernente "Definizione della controversia Fastweb S.p.A./ Telecom Italia S.p.A. in materia di tariffe di interconnessione inversa";

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, n. 14517/06 del 7 dicembre 2006;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera n. 66/06/CONS, il periodo di sospensione del presente procedimento è terminato il 14 dicembre 2006, data di pubblicazione della predetta sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla predetta sentenza, Telecom Italia S.p.A., in data 9 febbraio 2007, ha ottenuto accesso alla documentazione depositata in atti, prendendo visione integrale della documentazione relativa alla contabilità regolatoria di Fastweb, depositata dalla controparte in data 12 luglio 2006, ed acquisendo copia dei relativi atti;

CONSIDERATO, altresì, che la medesima Telecom Italia S.p.A., in data 14 marzo 2007, nel corso di un ulteriore procedimento di accesso, ha preso visione ed estratto copia integrale della documentazione inerente all’aggiornamento dei dati di contabilità regolatoria per il calcolo dei costi sottostanti al servizio di terminazione sulla rete fissa di Fastweb per l’anno 2004 ed inerente la contabilità regolatoria 2005 per il calcolo del costo del servizio di terminazione sulla medesima rete, depositata dalla controparte in data 21 febbraio 2007;

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare il più completo contraddittorio tra le parti, fissare un congruo termine per consentire alle parti medesime di presentare le proprie osservazioni in merito a tutta la documentazione acquisita;

OSSERVATO che il consulente nominato dall’Autorità, che fin qui ha disimpegnato solo attività preparatorie e prodromiche rispetto all’espletamento del mandato valutativo ricevuto, potrà dare effettivo inizio alla valutazione dei dati e delle informazioni acquisite soltanto una volta decorso il predetto termine;

RITENUTO altresì necessario che le parti, qualora intendessero avvalersi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c della delibera n. 16/06/CIR, della facoltà di nominare propri esperti destinati a relazionarsi con il consulente nominato dall’Autorità, provvedano a indicare all’Autorità ed al consulente i nominativi degli stessi prima del riavvio delle attività peritali;

DATO ATTO che il medesimo consulente dovrà svolgere le attività peritali esclusivamente sulla base delle informazioni che siano nella completa disponibilità di tutte le parti in causa, e che dunque ogni comunicazione di dati e documenti dovrà avvenire per il tramite degli uffici responsabili dell’istruttoria;

RITENUTO, infine, in considerazione di quanto precede, di dover assegnare un nuovo termine per la conclusione delle attività peritali;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D’Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

Delibera

Articolo 1.

Per le ragioni di cui in premessa l’Autorità, riservandosi ogni ulteriore provvedimento sul merito della controversia, così decide:

  1. le parti hanno facoltà di presentare eventuali osservazioni e documentazioni in merito ai dati di contabilità regolatoria complessivamente depositati da Fastweb S.p.A. entro dieci giorni dalla notifica della presente delibera;
  2. decorso tale termine, il consulente di ufficio darà effettivo inizio all’attività di valutazione dei dati acquisiti, in contraddittorio con le parti, al fine di svolgere il proprio incarico, che dovrà concludersi entro il termine del 16 luglio 2007;
  3. nel corso dello svolgimento delle attività peritali ogni ulteriore comunicazione o deposito documentale dovrà essere effettuato per il tramite della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica dell’Autorità.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.

Ai sensi dell’art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 , il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 9 maggio 2007

IL COMMISSARIO RELATORE

IL PRESIDENTE

Nicola D’Angelo

 

Corrado Calabrò

 

IL COMMISSARIO RELATORE

 

Stefano Mannoni