NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del
9 maggio 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo”, in particolare l’art.1, comma 6, lettera
a), n.14;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice
delle comunicazioni elettroniche;
VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie
tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera n. 148/01/CONS
del 28 marzo 2001;
VISTA l’istanza del 12 dicembre 2005 con la quale la Fastweb
S.p.A. ha chiesto l’intervento dell’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell’art.
23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della controversia in
essere con la Telecom Italia S.p.A. inerente all’interpretazione
ed applicazione di quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, della
delibera n. 11/03/CIR relativamente alle tariffe di terminazione su
reti di operatori alternativi;
VISTA la nota del 19 dicembre 2005, prot. n. U/11739/05/NA, con la
quale il Dipartimento Garanzie e Contenzioso ha comunicato alle parti,
ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche,
l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione
della deferita controversia, indicando il funzionario Enrico Maria Cotugno
quale responsabile del procedimento;
VISTA la delibera n. 16/06/CONS del 4 maggio 2006, concernente "Definizione
della controversia Fastweb S.p.A./ Telecom Italia S.p.A. in materia
di tariffe di interconnessione inversa";
VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
recante numero di R.G. 6844/06, presentato dalla Telecom Italia S.p.A.
per l’annullamento e la sospensiva in parte qua della delibera
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 16/06/CIR;
VISTA l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione III, n. 4249/06 del 20 luglio 2006;
VISTO il ricorso in appello al Consiglio di Stato, recante numero di
R.G. 6496/2006, presentato dalla Telecom Italia S.p.A. per l’annullamento
e la riforma dell’ordinanza summenzionata;
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4116/06
del 28 luglio 2006, pubblicata il successivo 1 agosto 2006, con la quale
si accoglie l’appello cautelare di Telecom Italia S.p.A. e, per
l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, si accoglie
l’istanza cautelare della ricorrente;
VISTA la delibera n. 66/06/CONS dell’11 ottobre 2006, concernente
"Definizione della controversia Fastweb S.p.A./ Telecom Italia
S.p.A. in materia di tariffe di interconnessione inversa";
VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione III ter, n. 14517/06 del 7 dicembre 2006;
CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera n. 66/06/CONS, il periodo
di sospensione del presente procedimento è terminato il 14 dicembre
2006, data di pubblicazione della predetta sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio;
CONSIDERATO che, in ottemperanza alla predetta sentenza, Telecom Italia
S.p.A., in data 9 febbraio 2007, ha ottenuto accesso alla documentazione
depositata in atti, prendendo visione integrale della documentazione
relativa alla contabilità regolatoria di Fastweb, depositata
dalla controparte in data 12 luglio 2006, ed acquisendo copia dei relativi
atti;
CONSIDERATO, altresì, che la medesima Telecom Italia S.p.A.,
in data 14 marzo 2007, nel corso di un ulteriore procedimento di accesso,
ha preso visione ed estratto copia integrale della documentazione inerente
all’aggiornamento dei dati di contabilità regolatoria per
il calcolo dei costi sottostanti al servizio di terminazione sulla rete
fissa di Fastweb per l’anno 2004 ed inerente la contabilità
regolatoria 2005 per il calcolo del costo del servizio di terminazione
sulla medesima rete, depositata dalla controparte in data 21 febbraio
2007;
RITENUTO opportuno, al fine di assicurare il più completo contraddittorio
tra le parti, fissare un congruo termine per consentire alle parti medesime
di presentare le proprie osservazioni in merito a tutta la documentazione
acquisita;
OSSERVATO che il consulente nominato dall’Autorità, che
fin qui ha disimpegnato solo attività preparatorie e prodromiche
rispetto all’espletamento del mandato valutativo ricevuto, potrà
dare effettivo inizio alla valutazione dei dati e delle informazioni
acquisite soltanto una volta decorso il predetto termine;
RITENUTO altresì necessario che le parti, qualora intendessero
avvalersi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c della delibera
n. 16/06/CIR, della facoltà di nominare propri esperti destinati
a relazionarsi con il consulente nominato dall’Autorità,
provvedano a indicare all’Autorità ed al consulente i nominativi
degli stessi prima del riavvio delle attività peritali;
DATO ATTO che il medesimo consulente dovrà svolgere le attività
peritali esclusivamente sulla base delle informazioni che siano nella
completa disponibilità di tutte le parti in causa, e che dunque
ogni comunicazione di dati e documenti dovrà avvenire per il
tramite degli uffici responsabili dell’istruttoria;
RITENUTO, infine, in considerazione di quanto precede, di dover assegnare
un nuovo termine per la conclusione delle attività peritali;
UDITA la relazione dei Commissari Nicola D’Angelo e Stefano Mannoni,
relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità;
Per le ragioni di cui in premessa l’Autorità, riservandosi
ogni ulteriore provvedimento sul merito della controversia, così
decide:
La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel
Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.
Ai sensi dell’art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.
259 , il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971
n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere
avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica
del medesimo.