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Del. 217/01/CONS

Delibera n. 335/03/CONS

Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS

Pubblicata su questo Sito in data 20/10/2003
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 15 ottobre 2003, n. 240

Allegato A - Testo del regolamento


L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 24 settembre 2003;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma 9;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n. 265, ed in particolare l’articolo 4;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, con la quale è stato approvato il regolamento concernente l’accesso ai documenti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 giugno 2001, n. 141;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l’art. 34;

VISTA la proposta formulata dal Gruppo di lavoro istituito con determinazione del Segretario Generale n.7/2002 del 2 dicembre 2002;

RITENUTA la necessità di semplificare e di meglio specificare alcun aspetti del procedimento in materia di accesso;

UDITA la relazione del Commissario Prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

  1. La lettera e), del comma 1, dell’art. 1, del regolamento concernente l’accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituita dalla seguente: "e) per unità organizzative, le unità organizzative di primo e di secondo livello definite dal regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;".
  2. Il comma 1, dell’art.2, del regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: "1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare, personalmente ovvero a mezzo di procuratori speciali, il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità mediante richiesta scritta, specifica e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni. I Dipartimenti e i Servizi predispongono periodicamente un’informativa al Consiglio sull’esito delle richieste di accesso.".
  3. L'articolo 3, del regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: "Art. 3. 1. I soggetti che intendono sottrarre all’accesso le informazioni fornite presentano all’unità organizzativa competente un’apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. 2. In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non è stata presentata la richiesta di cui al comma 1, l’ufficio comunica l’avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale, entro e non oltre i successivi cinque giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza. 3. L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato, l’eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 1".
  4. La lettera a), del comma 1, dell’articolo 4, del regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS è sostituita dalla seguente: "le note, le eventuali proposte della struttura ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti";
  5. Al comma 3, dell’art. 4, del regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, dopo le parole: "non sia stata autorizzata" sono inserite le seguenti: "o prevista, anche in base alla normativa di recepimento delle direttive comunitarie".
  6. Il comma 4, dell’art. 4, del regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: "4. L’accessibilità di atti e documenti acquisiti o formati nella fase preistruttoria è comunque differita fino all’avvio del procedimento".
  7. L’alinea del comma 6, dell’art. 4, del regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: "6. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: […]"
  8. Dopo il comma 7 dell’articolo 4 del regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è aggiunto il seguente: "7 bis. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche all’accesso partecipativo di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n.241 del 1990"

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con la delibera n. 217/01/CONS, coordinato con la presente delibera, di cui costituisce l'allegato A.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità ed è disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

Roma, 24 settembre 2003

 

IL COMMISSARIO RELATORE

IL PRESIDENTE

Silvio Traversa

 

Enzo Cheli

 

 

 

 

 

 

Allegato A alla delibera n. 335/03/CONS


Testo del regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS coordinato con le disposizioni della delibera 335/03/CONS

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende:

  1. per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249;
  2. per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
  3. per Consiglio, il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
  4. per Commissioni, la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti;
  5. per unità organizzative, le unità organizzative di primo e di secondo livello definite dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
  6. per bollettino, il bollettino di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Articolo 2

  1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare, personalmente ovvero a mezzo di procuratori speciali, il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità mediante richiesta scritta, specifica e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni. I Dipartimenti e i Servizi predispongono periodicamente un’informativa al Consiglio sull’esito delle richieste di accesso.
  2. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su iniziativa di questi, altro funzionario appartenente all’unità organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente.
  3. Il diritto di accesso ai documenti contenenti informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese è esercitato esclusivamente tramite la visione di tali documenti, nei soli limiti in cui ciò sia necessario per curare o difendere gli interessi giuridici del soggetto istante. Le unità organizzative adottano tutti i necessari accorgimenti per salvaguardare l'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate non siano divulgate.
  4. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso.
  5. Il differimento dell'accesso ai documenti può essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'Autorità in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. L’atto che dispone il differimento ne indica la durata .
  6. Per ciascun procedimento, a cura dell’ufficio competente, è predisposto un apposito indice analitico dei documenti, con l’indicazione di quelli classificati come riservati o secretati e del relativo contenuto.

Articolo 3

  1. I soggetti che intendono sottrarre all’accesso le informazioni fornite presentano all’unità organizzativa competente un’apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.
  2. In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non è stata presentata la richiesta di cui al comma 1, l’ufficio comunica l’avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale, entro e non oltre i successivi cinque giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza.
  3. L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato, l’eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 1.

Articolo 4

  1. Sono sottratti all'accesso, oltre ai documenti di cui all’art.2, comma 4:
    1. le note, le eventuali proposte della struttura ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti;
    2. gli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso di indagini conoscitive;
    3. gli atti e i documenti concernenti l’attività di segnalazione al Governo, ai sensi dell’art.1, comma 6, lettera c), n.1), della legge;.
    4. i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall’Autorità e siano in questi ultimi richiamati;
    5. gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell’Autorità;
    6. i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso e nelle parti in cui riportino opinioni singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni;
    7. gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative.
  2. I documenti formati dall’Autorità o detenuti stabilmente dalla stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento.
  3. Sono sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata o prevista, anche in base alla normativa di recepimento delle direttive comunitarie, la divulgazione.
  4. L’accessibilità di atti e documenti acquisiti o formati nella fase preistruttoria è comunque differita fino all’avvio del procedimento.
  5. Il Consiglio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, le modalità organizzative di accesso alla sede dell’Autorità e i costi di riproduzione della documentazione.
  6. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
    1. rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione del personale dipendente contenente notizie riservate;
    2. elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l'assunzione del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;
    3. documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;
    4. documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute delle persone;
    5. documentazione caratteristica, matricolare o concernente situazioni private del personale dipendente;
    6. documentazione attinente a procedimenti penali coperta dal segreto istruttorio, a procedimenti disciplinari, fino all'esaurimento del relativo iter, nonché monitori e cautelari, e la documentazione concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;
    7. documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;
    8. documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa.
  7. In caso di dubbio fra possibili interpretazioni delle disposizioni che precedono o sulla loro corretta applicazione, e per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento, le unità organizzative uniformano la propria azione ai principi di trasparenza, partecipazione e pari opportunità di tutela.

7 bis. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche all’accesso partecipativo di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n.241 del 1990.