|
L'AUTORITA'
NELLA sua riunione di Consiglio del 24 settembre 2003;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma
9;
VISTA la legge 3 agosto 1999, n. 265, ed in particolare l’articolo
4;
VISTA la delibera n. 217/01/CONS, con la quale è stato approvato
il regolamento concernente l’accesso ai documenti, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 giugno 2001, n. 141;
VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato
con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l’art.
34;
VISTA la proposta formulata dal Gruppo di lavoro istituito con determinazione
del Segretario Generale n.7/2002 del 2 dicembre 2002;
RITENUTA la necessità di semplificare e di meglio specificare
alcun aspetti del procedimento in materia di accesso;
UDITA la relazione del Commissario Prof. Silvio Traversa, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
- La lettera e), del comma 1, dell’art. 1, del regolamento concernente
l’accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, è
sostituita dalla seguente: "e) per unità organizzative,
le unità organizzative di primo e di secondo livello definite
dal regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni;".
- Il comma 1, dell’art.2, del regolamento concernente l’accesso ai documenti
approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare,
personalmente ovvero a mezzo di procuratori speciali, il diritto di
accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità
mediante richiesta scritta, specifica e motivata, sulla quale il responsabile
del procedimento provvede entro trenta giorni. I Dipartimenti e i Servizi
predispongono periodicamente un’informativa al Consiglio sull’esito
delle richieste di accesso.".
- L'articolo 3, del regolamento concernente l’accesso ai documenti
approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. 1. I soggetti che intendono sottrarre all’accesso le
informazioni fornite presentano all’unità organizzativa competente
un’apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti
di documenti e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza
che giustificano la richiesta stessa. 2. In caso di istanza di accesso
a documenti per i quali non è stata presentata la richiesta di
cui al comma 1, l’ufficio comunica l’avvio del procedimento di accesso
al soggetto interessato, il quale, entro e non oltre i successivi cinque
giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta
istanza. 3. L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato,
l’eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza
dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione
delle richieste di cui al comma 1".
- La lettera a), del comma 1, dell’articolo 4, del regolamento concernente
l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS è
sostituita dalla seguente: "le note, le eventuali proposte della
struttura ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative
con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti";
- Al comma 3, dell’art. 4, del regolamento concernente l’accesso ai
documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, dopo le parole: "non
sia stata autorizzata" sono inserite le seguenti: "o
prevista, anche in base alla normativa di recepimento delle direttive
comunitarie".
- Il comma 4, dell’art. 4, del regolamento concernente l’accesso ai
documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito
dal seguente: "4. L’accessibilità di atti e documenti
acquisiti o formati nella fase preistruttoria è comunque differita
fino all’avvio del procedimento".
- L’alinea del comma 6, dell’art. 4, del regolamento concernente l’accesso
ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito
dal seguente: "6. In relazione all'esigenza di salvaguardare
la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni,
fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti
relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria
per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte
all'accesso le seguenti categorie di documenti: […]"
- Dopo il comma 7 dell’articolo 4 del regolamento concernente l’accesso
ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è aggiunto
il seguente: "7 bis. Le disposizioni del presente regolamento
si applicano anche all’accesso partecipativo di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera a), della legge n.241 del 1990"
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con
la delibera n. 217/01/CONS, coordinato con la presente delibera, di cui
costituisce l'allegato A.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità
ed è disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.
Roma, 24 settembre 2003
|
IL COMMISSARIO RELATORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
Silvio Traversa
|
Enzo Cheli
|
|
|
|
|
|
|
Allegato A alla delibera n. 335/03/CONS
Testo del regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con
delibera n. 217/01/CONS coordinato con le disposizioni della delibera
335/03/CONS
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende:
- per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249;
- per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- per Consiglio, il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
- per Commissioni, la Commissione per le infrastrutture e le reti e
la Commissione per i servizi e i prodotti;
- per unità organizzative, le unità organizzative di primo
e di secondo livello definite dal regolamento concernente l'organizzazione
e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- per bollettino, il bollettino di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
Articolo 2
- Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare, personalmente
ovvero a mezzo di procuratori speciali, il diritto di accesso ai documenti
formati o stabilmente detenuti dall'Autorità mediante richiesta
scritta, specifica e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento
provvede entro trenta giorni. I Dipartimenti e i Servizi predispongono
periodicamente un’informativa al Consiglio sull’esito delle richieste
di accesso.
- Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o,
su iniziativa di questi, altro funzionario appartenente all’unità
organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente.
- Il diritto di accesso ai documenti contenenti informazioni riservate
di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative
a persone ed imprese è esercitato esclusivamente tramite la visione
di tali documenti, nei soli limiti in cui ciò sia necessario
per curare o difendere gli interessi giuridici del soggetto istante.
Le unità organizzative adottano tutti i necessari accorgimenti
per salvaguardare l'interesse delle persone e delle imprese a che le
informazioni riservate non siano divulgate.
- I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso.
- Il differimento dell'accesso ai documenti può essere disposto,
ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessità
di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'Autorità
in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza
e l'efficacia dell'azione amministrativa. L’atto che dispone il differimento
ne indica la durata .
- Per ciascun procedimento, a cura dell’ufficio competente, è
predisposto un apposito indice analitico dei documenti, con l’indicazione
di quelli classificati come riservati o secretati e del relativo contenuto.
Articolo 3
- I soggetti che intendono sottrarre all’accesso le informazioni fornite
presentano all’unità organizzativa competente un’apposita richiesta,
con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici
motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta
stessa.
- In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non è
stata presentata la richiesta di cui al comma 1, l’ufficio comunica
l’avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale,
entro e non oltre i successivi cinque giorni, può presentare
le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza.
- L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato,
l’eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza
dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione
delle richieste di cui al comma 1.
Articolo 4
- Sono sottratti all'accesso, oltre ai documenti di cui all’art.2, comma
4:
- le note, le eventuali proposte della struttura ed ogni altra elaborazione
delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione
del contenuto di atti;
- gli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso di indagini
conoscitive;
- gli atti e i documenti concernenti l’attività di segnalazione
al Governo, ai sensi dell’art.1, comma 6, lettera c), n.1), della
legge;.
- i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza e
la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto
logico giuridico di provvedimenti assunti dall’Autorità e
siano in questi ultimi richiamati;
- gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell’Autorità;
- i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni nei
casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso
e nelle parti in cui riportino opinioni singolarmente espresse da
partecipanti alle riunioni;
- gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili
da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non
abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative.
- I documenti formati dall’Autorità o detenuti stabilmente dalla
stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della
legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto
di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento.
- Sono sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i documenti inerenti
a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea,
nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di
altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata
o prevista, anche in base alla normativa di recepimento delle direttive
comunitarie, la divulgazione.
- L’accessibilità di atti e documenti acquisiti o formati nella
fase preistruttoria è comunque differita fino all’avvio del procedimento.
- Il Consiglio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino,
le modalità organizzative di accesso alla sede dell’Autorità
e i costi di riproduzione della documentazione.
- In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei
terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva
per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare
o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso
le seguenti categorie di documenti:
- rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione
del personale dipendente contenente notizie riservate;
- elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l'assunzione
del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;
- documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente,
fino all'esaurimento del relativo procedimento;
- documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute
delle persone;
- documentazione caratteristica, matricolare o concernente situazioni
private del personale dipendente;
- documentazione attinente a procedimenti penali coperta dal segreto
istruttorio, a procedimenti disciplinari, fino all'esaurimento del
relativo iter, nonché monitori e cautelari, e la documentazione
concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;
- documentazione relativa al trattamento economico individuale del
personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano
desumersi informazioni di carattere riservato;
- documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria,
economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti,
comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa.
- In caso di dubbio fra possibili interpretazioni delle disposizioni
che precedono o sulla loro corretta applicazione, e per quanto non direttamente
disciplinato dal presente regolamento, le unità organizzative
uniformano la propria azione ai principi di trasparenza, partecipazione
e pari opportunità di tutela.
7 bis. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche all’accesso
partecipativo di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge
n.241 del 1990.
|