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L’Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 24 settembre 2003;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni;
VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato
con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l’art.
34;
VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato
con delibera n. 425/01/CONS del
7 novembre 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 19 dicembre 2001, n. 294;
VISTA la proposta formulata dal Gruppo di lavoro istituito con determinazione
del Segretario Generale n.7/2002 del 2 dicembre 2002;
CONSIDERATA l’opportunità di integrare e semplificare le disposizioni
inerenti la procedura sanzionatoria dell’Autorità;
UDITA la relazione del Commissario Prof. Silvio Traversa, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
- La lettera c), comma 1, dell’art.1, del regolamento in materia di
procedure sanzionatorie, approvato con delibera
n. 425/01/CONS, è sostituita dalla seguente: "c)per
regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;".
- L’articolo 2 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie,
approvato con delibera n. 425/01/CONS,
è sostituito dal seguente:
"Articolo 2.1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti
diretti all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle
sanzioni di competenza dell’Autorità."
Articolo 2
- All’articolo 3 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie,
approvato con delibera n. 425/01/CONS,
sono apportate le seguenti modifiche:
- Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I soggetti
interessati, gli utenti e le associazioni o organizzazioni rappresentative
dei loro interessi che intendono segnalare presunte violazioni alla
normativa di settore debbono inviare la relativa denuncia al dipartimento
vigilanza e controllo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
telegramma o telefax. Qualora le presunte violazioni riguardino
la normativa in materia di telecomunicazioni, la relativa denuncia
potrà essere inoltrata compilando il formulario
S, di cui all’articolo 2 della delibera
182/02/CONS, disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità
(www.agcom.it)."
- Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il direttore
del dipartimento vigilanza e controllo, esperita ogni opportuna
ed idonea verifica circa la fondatezza dei fatti segnalati, redige
articolata relazione in merito e la trasmette, unitamente ai relativi
atti, al dipartimento garanzie e contenzioso."
- Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il direttore
del dipartimento vigilanza e controllo dispone l’archiviazione della
denuncia qualora, all’esito delle verifiche, i fatti segnalati non
risultino fondati e ne informa periodicamente l’organo collegiale
competente."
- Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il direttore
del dipartimento vigilanza e controllo dispone l’archiviazione delle
denunce generiche o manifestamente infondate. Si considerano generiche
le segnalazioni che si limitano ad imputare ad un soggetto fatti
non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire
l’individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti
oggetto della segnalazione. Si considerano manifestamente infondate
le segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili
alle disposizioni normative di settore."
- Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
"5 bis. Le segnalazioni trasmesse dalla Polizia
Postale e delle Telecomunicazioni, dalla Guardia di Finanza e
dagli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni,
sono inviate al dipartimento garanzie e contenzioso. Tali segnalazioni
devono riportare:
- una precisa descrizione del fatto;
- l’evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;
- l’individuazione del giorno e dell’ora della presunta infrazione;
- i dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini
dell’identificazione dei soggetti responsabili della presunta
infrazione;
- i supporti probatori che costituiscono la base per le successive
valutazioni in merito alla sussistenza della violazione."
Articolo 3
- All’articolo 4 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie,
approvato con delibera n. 425/01/CONS,
sono apportate le seguenti modifiche:
- Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il direttore
del dipartimento garanzie e contenzioso, esaminata la relazione
e gli atti trasmessi ai sensi dell’art. 3, comma 3, ovvero le segnalazioni
trasmesse ai sensi dell’art. 3, comma 5 bis, procede all’accertamento
formale dei fatti previa qualificazione giuridica della fattispecie,
redigendo processo verbale. Dispone quindi l’avvio del procedimento
sanzionatorio con l’atto di contestazione, che contiene una sommaria
esposizione dei fatti, la violazione riscontrata, l’indicazione
del responsabile del procedimento e dell’ufficio ove è possibile
prendere visione degli atti, il termine entro cui gli interessati
possono esercitare i diritti di cui all’art. 6, comma 1, e la possibilità
di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art.
16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ove applicabile. Il direttore del dipartimento
garanzie e contenzioso trasmette all’organo collegiale competente
informativa periodica relativa ai procedimenti avviati. "
- Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L’atto
deve altresì contenere l’indicazione dei termini di conclusione
del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell’atto
di contestazione. L’atto di contestazione deve essere notificato
al trasgressore entro novanta giorni dall’accertamento formale dei
fatti di cui al comma 1 e con le modalità di cui all’art.
14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689."
- Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Qualora
dalla relazione e dagli atti trasmessi ai sensi dell’art.3, comma
3, nonché dalle segnalazioni di cui all’art.3, comma 5 bis,
non emergano fatti che integrano violazione delle disposizioni di
settore, il direttore del dipartimento garanzie e contenzioso ne
dispone l’archiviazione e ne informa periodicamente l’organo collegiale
competente ."
Articolo 4
- Dopo l’articolo 4 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie,
approvato con delibera n. 425/01/CONS,
è inserito il seguente articolo 4 bis, rubricato "Termini
del procedimento":
"1.Il termine per l’adozione del provvedimento finale è
di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione.
2.Entro il termine di 120 giorni il dipartimento garanzie e contenzioso
conclude l’attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di
contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo art.8, comma
1, all’organo collegiale competente per l’irrogazione della sanzione.
3.I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere
ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi del successivo articolo
5.
4. Nel procedimento previsto dall’art.31, comma 1 della legge
6 agosto 1990, n. 223 il termine di cui al comma 1 si applica ai fini
dell’adozione del provvedimento di diffida."
Articolo 5
- All’articolo 5 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie,
approvato con delibera n. 425/01/CONS,
sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1, le parole "elementi di valutazione" sono
sostituite dalle parole "informazioni o ulteriori elementi di
valutazione".
- dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2 bis.
La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell’articolo 4 bis, che
in ogni caso non può essere superiore a sessanta giorni, opera:
a) dalla data di protocollo della richiesta alla
data di protocollo in cui l’Autorità riceve le informazioni o
gli ulteriori elementi di valutazione;
b) dalla data di protocollo relativa al conferimento
dell’incarico al perito alla data di protocollo in cui l’Autorità
riceve la relazione peritale.
Articolo 6
- All’articolo 8 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie,
approvato con delibera n. 425/01/CONS,
sono apportate le seguenti modifiche:
-
il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il direttore
del dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all’organo collegiale
competente per l’irrogazione della sanzione la proposta di schema
di provvedimento unitamente alla dettagliata relazione relativa
all’istruttoria redatta dal responsabile del procedimento".
-
il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L’organo
collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento,
adotta il provvedimento sanzionatorio previsto ovvero dispone l’archiviazione
del procedimento".
-
il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Qualora
ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l’organo
collegiale trasmette gli atti al dipartimento garanzie e contenzioso
specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere.
In tal caso il termine di cui al comma 1 dell’articolo 4 bis è
prorogato di ulteriori sessanta giorni".
Articolo 7
- Dopo l’articolo 8 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie,
approvato con delibera n. 425/01/CONS,
è inserito il seguente articolo 9, rubricato "Comunicazione
dei provvedimenti": "1. Il dipartimento garanzie e contenzioso
provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori adottati dall’organo
collegiale competente per l’irrogazione della sanzione nonché
a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti
di archiviazione."
- Dopo l’articolo 9, come inserito dal precedente comma, è inserito
il seguente articolo 10, rubricato "Pubblicazione": "1.
I provvedimenti sanzionatori adottati dall’Autorità sono pubblicati
sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità".
Articolo 8
- Le modifiche e le integrazioni apportate dalla presente delibera si
applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua
entrata in vigore.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento
approvato con la delibera n. 425/01/CONS,
coordinato con la presente delibera, di cui costituisce l'allegato
A.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino
ufficiale dell’Autorità ed è disponibile nel sito web dell’Autorità:
www.agcom.it.
Roma, 24 settembre 2003
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IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE |
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Silvio Traversa
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Allegato A
alla delibera n. 336/03/CONS
Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato
con delibera n. 425/01/CONS coordinato con le disposizioni della delibera
n. 336/03/CONS
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- per Autorità, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249, recante istituzione dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
- per organo collegiale, l’organo collegiale cui spetta il potere di
adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al presente regolamento;
- per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- per dipartimento, il dipartimento che, conformemente al presente regolamento,
svolge le attività preparatorie ed istruttorie finalizzate all’adozione
dei provvedimenti di cui al presente regolamento;
- per responsabile del procedimento, il responsabile di ciascuna unità
organizzativa o altro funzionario all’uopo designato a cui, conformemente
al regolamento di organizzazione, è assegnata la responsabilità
dello svolgimento delle attività istruttorie e ogni altro adempimento
inerente il procedimento di cui al presente regolamento;
- per regolamento concernente l’accesso ai documenti, il regolamento
approvato dall’Autorità con delibera
n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n.141 del 20 giugno 2001.
Articolo 2
Ambito di applicazione
- Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all’accertamento
delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di competenza dell’Autorità.
Articolo 3
Impulso al procedimento
1. L’Autorità esercita il potere sanzionatorio:
- d’ufficio, ove nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali venga
a conoscenza di infrazioni;
- su denuncia.
2. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni o organizzazioni
rappresentative dei loro interessi che intendono segnalare presunte violazioni
alla normativa di settore debbono inviare la relativa denuncia al dipartimento
vigilanza e controllo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
telegramma o telefax.
Qualora le presunte violazioni riguardino la normativa in materia di telecomunicazioni,
la relativa denuncia potrà essere inoltrata compilando il formulario
S, di cui all’articolo 2 della delibera
182/02/CONS, disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità (www.agcom.it).
3. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, esperita ogni
opportuna ed idonea verifica circa la fondatezza dei fatti segnalati,
redige articolata relazione in merito e la trasmette, unitamente ai relativi
atti, al dipartimento garanzie e contenzioso.
4. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo dispone l’archiviazione
della denuncia qualora, all’esito delle verifiche, i fatti segnalati non
risultino fondati e ne informa periodicamente l’organo collegiale competente.
5. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo dispone l’archiviazione
delle denunce generiche o manifestamente infondate. Si considerano generiche
le segnalazioni che si limitano ad imputare ad un soggetto fatti non circostanziati
o che non contengono elementi tali da consentire l’individuazione del
soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della segnalazione.
Si considerano manifestamente infondate le segnalazioni relative a fatti
che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative
di settore.
5 bis. Le segnalazioni trasmesse dalla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni,
dalla Guardia di Finanza e dagli Ispettorati Territoriali del Ministero
delle Comunicazioni, sono inviate al dipartimento garanzie e contenzioso.
Tali segnalazioni devono riportare:
- una precisa descrizione del fatto;
- l’evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;
- l’individuazione del giorno e dell’ora della presunta infrazione;
- i dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell’identificazione
dei soggetti responsabili della presunta infrazione;
- i supporti probatori che costituiscono la base per le successive
valutazioni in merito alla sussistenza della violazione."
Articolo 4
Avvio del procedimento
1. Il direttore del dipartimento garanzie e contenzioso, esaminata la
relazione e gli atti trasmessi ai sensi dell’art. 3, comma 3, ovvero le
segnalazioni trasmesse ai sensi dell’art. 3, comma 5 bis, procede all’accertamento
formale dei fatti previa qualificazione giuridica della fattispecie, redigendo
processo verbale. Dispone quindi l’avvio del procedimento sanzionatorio
con l’atto di contestazione, che contiene una sommaria esposizione dei
fatti, la violazione riscontrata, l’indicazione del responsabile del procedimento
e dell’ufficio ove è possibile prendere visione degli atti, il
termine entro cui gli interessati possono esercitare i diritti di cui
all’art. 6, comma 1, e la possibilità di effettuare il pagamento
in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile. Il direttore del dipartimento
garanzie e contenzioso trasmette all’organo collegiale competente informativa
periodica relativa ai procedimenti avviati.
2. L’atto deve altresì contenere l’indicazione dei termini di
conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell’atto
di contestazione. L’atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore
entro novanta giorni dall’accertamento formale dei fatti di cui al comma
1 e con le modalità di cui all’art. 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
3. Qualora dalla relazione e dagli atti trasmessi ai sensi dell’art.3,
comma 3, nonché dalle segnalazioni di cui all’art.3, comma 5 bis,
non emergano fatti che integrano violazione delle disposizioni di settore,
il direttore del dipartimento garanzie e contenzioso ne dispone l’archiviazione
e ne informa periodicamente l’organo collegiale competente.
Articolo 4 bis
Termini del procedimento
1.Il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 150
giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione.
2.Entro il termine di 120 giorni il dipartimento garanzie e contenzioso
conclude l’attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione
e trasmette gli atti di cui al successivo art. 8, comma 1 all’organo collegiale
competente per l’irrogazione della sanzione.
3.I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori
approfondimenti istruttori ai sensi del successivo articolo 5.
4. Nel procedimento previsto dall’art.31, comma 1 della legge 6 agosto
1990, n. 223 il termine di cui al comma 1 si applica ai fini dell’adozione
del provvedimento di diffida.
Articolo 5
Attività istruttoria
1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi
di valutazione, il direttore del dipartimento garanzie e contenzioso o
il responsabile del procedimento possono disporre perizie ovvero chiedere
ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all’istruttoria.
2. La richiesta deve indicare:
- i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;
- lo scopo della richiesta;
- il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso
il documento;
- le modalità attraverso cui fornire le informazioni;
- le sanzioni eventualmente applicabili.
2 bis. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell’articolo 4 bis,
che in ogni caso non può essere superiore a sessanta giorni, opera:
- dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo
in cui l’Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi
di valutazione;
- dalla data di protocollo relativa al conferimento dell’incarico al
perito alla data di protocollo in cui l’Autorità riceve la relazione
peritale.
Articolo 6
Accesso ai documenti
1. I soggetti ai quali è stato notificato l’atto di contestazione
possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e con le modalità
previste dal regolamento concernente l’accesso ai documenti.
Articolo 7
Partecipazione al procedimento
1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine indicato
nella contestazione, possono presentare memorie, perizie ed altri scritti
difensivi, nonché chiedere di essere sentiti dal responsabile del
procedimento sui fatti oggetto della contestazione.
2. L’audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno sette giorni,
si svolge innanzi al responsabile del procedimento. Coloro che ne fanno
richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore
speciale informati sui fatti. Dell’audizione è redatto verbale.
Articolo 8
Conclusione dell’istruttoria e provvedimenti sanzionatori
1. Il direttore del dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all’organo
collegiale competente per l’irrogazione della sanzione la proposta di
schema di provvedimento unitamente alla dettagliata relazione relativa
all’istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.
2. L’organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta
di provvedimento, adotta il provvedimento sanzionatorio previsto ovvero
dispone l’archiviazione del procedimento.
3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l’organo
collegiale trasmette gli atti al dipartimento garanzie e contenzioso specificando
la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso il termine
di cui al comma 1 dell’articolo 4 bis è prorogato di ulteriori
60 giorni.
4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere
l’espressa indicazione del termine per ricorrere e dell’autorità
giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso e deve essere
notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti destinatari
con le forme di cui all’art. 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 9
Comunicazione dei Provvedimenti
1. Il dipartimento garanzie e contenzioso provvede a notificare i provvedimenti
sanzionatori adottati dall’organo collegiale competente per l’irrogazione
della sanzione nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso
di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.
Articolo 10
Pubblicazione
1. I provvedimenti sanzionatori adottati dall’Autorità sono pubblicati
sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità.
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