L'Autorità
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8
marzo 2005;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo",
e in particolare l’articolo 1, comma
6, lettera b), n. 5;
VISTA la legge 14 novembre 1995,
n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità
di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa
al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività
televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223,
recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato",
e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante "Regolamento di attuazione
della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato";
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso,
fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;
VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante "Disposizioni
urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva" convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
9 dicembre 1993, n. 581, recante "Regolamento in materia di sponsorizzazione
di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico";
VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti
urgenti in materia radiotelevisiva", convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
VISTO il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante "Riordino delle
funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", convertito,
con modificazioni dalla legge 30 marzo 1995, n. 203;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni
urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva",
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di
termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia
di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive" e
successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante "Disposizioni urgenti per
lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione
o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti
in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale
e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle
attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge comunitaria 2000";
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione
italiana S.p.A, nonché delega al Governo per l'emanazione del
testo unico della radiotelevisione";
VISTA la delibera n. 538/01/CSP
del 26 luglio 2001, con la quale è stato adottato il regolamento
in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite e successive
modificazioni;
VISTA la delibera n. 78/02/CONS
del 13 marzo 2002, con la quale sono state adottate le norme di attuazione
dell’articolo 28 del D.P.R. 11 gennaio
2001, n. 77, sulla fatturazione dettagliata del blocco selettivo
di chiamata;
VISTO il Codice di autoregolamentazione in materia di televendite,
spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco
del lotto, enalotto, supernalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie
e giochi similari in vigore dal 4 giugno del 2002;
VISTA la Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C102/02)
del 28 aprile 2004, relativa a taluni aspetti delle disposizioni della
direttiva "Televisione senza frontiere riguardanti la pubblicità
televisiva";
RITENUTO necessario apportare alcune modifiche al Regolamento in materia
di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera
n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, in particolare per quanto concerne
alcuni aspetti della disciplina giuridica delle televendite e le trasmissioni
di televendita, le telepromozioni e la pubblicità televisiva
relativa a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili,
ai servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto,
superenalotto, totocalcio, totogol, totip e lotterie e altri giochi
similari, al fine di garantire un più elevato livello di tutela
del consumatore-utente, ivi compresi i minori;
RITENUTO necessario adottare specifiche misure per le trasmissioni
di propaganda relative a servizi di cartomanzia, astrologia e pronostici
- rispetto alle quali si registra, peraltro, un diffuso allarme sociale
- finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione
e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle
persone più vulnerabili psicologicamente;
UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi,
ai sensi dell’articolo 32 del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
Delibera
Articolo 1
1. L’Autorità adotta, ai sensi dell’articolo
1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
le modifiche al regolamento concernente la pubblicità radiotelevisiva
e le televendite, riportate nell’allegato A alla presente
delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
2. Le modifiche introdotte con la presente delibera entrano in vigore
il sessantesimo giorno dalla pubblicazione.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2005
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IL COMMISSARIO RELATORE
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IL PRESIDENTE
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Giuseppe Sangiorgi
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Enzo Cheli
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per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
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Gloria Maria Callari
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Allegato A alla delibera n. 34/05/CSP dell'8 marzo 2005
Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva
e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001
Articolo 1
Dopo l’articolo 5 sono inseriti:
"Articolo 5 bis
Trasmissioni di televendita
1. Le trasmissioni di televendita possono essere interrotte da messaggi
pubblicitari, purché questi siano nettamente distinti dalla trasmissione
con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.
2. Gli oggetti, i prodotti o i servizi cui si riferiscono le offerte
al pubblico devono essere descritti in maniera chiara e precisa nei
loro elementi quantitativi e qualitativi e le immagini televisive ad
essi relative devono rappresentare fedelmente ed integralmente gli oggetti,
i prodotti o servizi offerti, senza determinare ambiguità con
riguardo alle loro caratteristiche.
3. L'offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi
principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita
e le modalità della fornitura o della prestazione. L’offerta
deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di
diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
50, e successive modifiche.
4. L’emittente deve accertare, prima dalla messa in onda della televendita,
che il titolare dell’attività di vendita sia in possesso dei
requisiti prescritti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per
l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono
essere indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la
sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese
ed il numero della partita IVA.
Articolo 5 ter
Televendite, pubblicità e telepromozioni di servizi di astrologia,
cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi ai pronostici concernenti
il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e altri giochi similari
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 5bis, comma 1, nel corso
delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia,
di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti
il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e altri giochi similari è vietato mostrare in sovrimpressione
o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura
di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni
telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni
per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica.
2. Le trasmissioni di cui al comma 1 non devono:
- trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità
o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti;
- evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità
o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente
più vulnerabili.
3. Le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle
fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00.
4. La pubblicità e le telepromozioni relative a beni e servizi
di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi
a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto,
totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari sono soggette
ai divieti di cui al comma 2.
5. Nella pubblicità e nelle telepromozioni di cui al comma 4,
in cui si faccia uso di numerazioni telefoniche per la fornitura di
servizi a sovrapprezzo, deve essere inserita l’informativa, mediante
scritte in sovrimpressione chiaramente percepibili ovvero mediante avviso
verbale, della facoltà, per l’utente, di attuare il blocco selettivo
delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio
operatore telefonico. 6. La propaganda di servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili
e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto,
superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari
di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione,
"messaggerie vocali", "chat line", "one to one" e "hot line" non può
essere trasmesse nella fascia oraria tra le ore 7 e le ore 24." |