L'Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 19 gennaio 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice
delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui
mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell’ambito del nuovo quadro
regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all’applicazione
di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE
dell’11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee L 114 dell’8 maggio 2003;
VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina
dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle
comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti
disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04,
1/05 e 2/05;
VISTA la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga
dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera
118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Proroga
dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera
118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante "Proroga
dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera
118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 dell’11 luglio 2005;
VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica
la delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti
istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni
elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente
l’accesso ai documenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni
al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera
n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante il "Regolamento concernente
la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
VISTA la delibera n. 117/05/CONS del 16 febbraio 2005, recante "Consultazione
pubblica sull’identificazione ed analisi del mercato dell’accesso a
banda larga all’ingrosso, sulla valutazione di sussistenza del significativo
potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari
cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato
n. 12 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti
della commissione europea)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 15 marzo 2005, n. 61;
SENTITA, in data 13 aprile 2005 la società Telecom Italia S.p.A.;
SENTITE, in data 14 aprile 2005, in audizione congiunta, le società
Albacom S.p.A., Tiscali Italia Srl e Wind Telecomunicazioni S.p.A;
SENTITA, in data 14 aprile 2005 la società Fastweb S.p.A;
SENTITA, in data 14 aprile 2005 l’Associazione Italiana Internet Providers;
SENTITE, in data 14 aprile 2005, in audizione congiunta, le società
Tele 2 Italia S.p.A. e Welcome Italia S.p.A;
VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione
pubblica;
CONSIDERATE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla
delibera n. 117/05/CONS, le valutazioni dell’Autorità contenute
nell’allegato A alla presente delibera ed il relativo allegato B1 contenente
i Service Level Agreements da applicarsi ai contratti di interconnessione
per i servizi di banda larga all’ingrosso;
CONSIDERATA l’analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell’allegato
B2 al presente provvedimento;
VISTO il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM), pervenuto in data 11 novembre 2005, relativo allo schema
di provvedimento concernente "Mercato dell’accesso a banda larga
all’ingrosso (Mercato n. 12 della Raccomandazione della Commissione
Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall’Autorità in data
29 settembre 2005 e trasmesso all’AGCM in data 4 ottobre 2005;
CONSIDERATO che l’AGCM condivide la scelta di ricomprendere in un unico
mercato, in ragione di un sufficiente grado di fungibilità, i
servizi di accesso a banda larga offerti su diversi portanti trasmissivi
(rete in rame, fibra ottica, trasmissioni satellitari) e di ricondurre
ad un mercato distinto i servizi di unbundling del local loop,
in ragione del non sufficiente grado di sostituibilità fra questi
ultimi ed i servizi di bitstream access di livello 1;
Considerato che l’AGCM concorda con l’Autorità nell’individuazione
di un unico mercato geografico dei servizi di accesso a banda larga
all’ingrosso di ampiezza nazionale, rilevando che anche qualora la disponibilità
di infrastrutture alternative consentisse la definizione di mercati
rilevanti distinti dal punto di vista geografico, ciò risulterebbe
al momento ininfluente in quanto le analisi a disposizione consentono
di individuare una posizione dominante in capo a Telecom Italia anche
in ambiti territoriali più ristretti rispetto all’intero territorio
italiano;
CONSIDERATO che l’AGCM condivide le conclusioni raggiunte dall’Autorità
in merito all’assenza di condizioni di concorrenza effettiva e all’identificazione
in capo a Telecom Italia di un significativo potere di mercato nell’offerta
dei servizi in questione, in ragione della rilevanza e dell’evoluzione
delle quote di mercato detenute da Telecom Italia, nonché delle
elevate barriere all’ingresso e dei vantaggi assoluti di costo detenuti
da Telecom Italia;
CONSIDERATO che l’AGCM condivide l’approccio regolamentare dell’Autorità,
secondo il quale la definizione delle condizioni economiche dei servizi
intermedi di accesso a banda larga debba basarsi sul principio dell’orientamento
al costo, superando il metodo attualmente applicato del retail minus,
al fine di garantire la traslazione sui prezzi all’utenza finale delle
efficienze tecniche derivanti dall’innovazione e di prevenire l’adozione
di strategie escludenti fondate su pratiche di sussidi incrociati;
VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2005) D/205970
del 3 novembre 2005 relativa allo schema di provvedimento concernente
"Mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso (Mercato n. 12
della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)"
adottato dall’Autorità in data 29 settembre 2005 e notificato
alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 3 ottobre 2005;
CONSIDERATO che la Commissione Europea, pur sollevando alcune perplessità
circa l’inclusione dell’accesso satellitare nel mercato, sia per l’approccio
della sostituibilità indiretta adottato dall’Autorità
– che non si focalizzerebbe sufficientemente sulla sostituibilità
fra inputs a livello wholesale – sia per l’assenza di
una dimostrazione puntuale dell’equivalenza fra accesso wholesale
tramite offerte di servizi xDSL e tramite offerte di servizi satellitari
e di evidenza atta a supportare che queste ultime non si configurano
come offerte di pura rivendita, escluse dal perimetro del mercato, tuttavia
ritiene che l’esclusione dei servizi di accesso satellitari dal mercato
rilevante, non mutando le conclusioni dell’analisi del significativo
potere di mercato, non rilevi ai fini dell’analisi;
CONSIDERATO che la Commissione Europea conclude che, secondo quanto
stabilito dall’articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/EC, l’Autorità
può adottare la decisone finale dovendo, in tal caso, comunicarla
alla Commissione;
RITENUTO opportuno precisare che per garantire la verifica del minus
applicato per le offerte wholesale, permangono in capo a Telecom
Italia, fino all’approvazione dell’offerta di riferimento per i servizi
bitstream, gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 della delibera
6/03/CIR relativi alla comunicazione delle offerte x-DSL all’ingrosso
ed alla determinazione delle condizioni di offerta dei servizi x-DSL
all’ingrosso;
CONSIDERATO che i lavori del tavolo tecnico di cui all’art. 14 del
presente provvedimento sono volti a definire gli aspetti tecnici, economici
e contabili dei servizi bitstream, e che pertanto tutti
gli operatori partecipanti potranno apportare qualsiasi contributo ritenuto
utile ad approfondire tali aspetti;
UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese,
relatori ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità;
Delibera
Capo I
Definizione del mercato rilevante e valutazione del significativo potere
di mercato
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a. Servizio bitstream (o di flusso numerico): servizio consistente
nella fornitura da parte dell’operatore di accesso della rete
telefonica pubblica fissa della capacità trasmissiva tra la postazione
di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o ISP che
vuole offrire il servizio a banda larga all’utente finale.
b. DSLAM: l’elemento di commutazione e multiplazione presente
nella centrale di stadio di linea che implementa le tecniche trasmissive
xDSL sulle linee di accesso in rame. Per la tecnologia HDSL e per gli
accessi in fibra ottica sono previsti nella centrale di stadio di linea
apparati trasmissivi separati e dedicati;
c. Parent switch: il primo elemento di commutazione dati,
in tecnologia ATM o Gigabit Ethernet, a cui i DSLAM e gli apparati di
commutazione e multiplazione in centrale di stadio di linea sono interconnessi;
d. Distant switch: l’elemento di commutazione dati,
in tecnologia ATM o Gigabit Ethernet, a cui sono direttamente interconnessi
più parent switch;
e. Servizio di trasporto di backhaul: il servizio di trasporto dati
tra gli apparati di commutazione e multiplazione presenti nelle centrali
di stadio di linea ed il parent switch di pertinenza;
f. Servizio di trasporto tra parent switch e distant
switch: il servizio di trasporto dei dati raccolti ad un parent
switch sino al nodo distant switch di pertinenza;
g. Servizio di trasporto metropolitano: il servizio di trasporto dei
dati tra due parent switch direttamente interconnessi o tra
un nodo parent switch ed un distant switch in una medesima
area metropolitana;
h. Virtual Circuit (VC): circuito virtuale della rete ATM;
esso è caratterizzato da una classe di servizio (UBR, ABR senza
congestione, VBR-rt e CBR) e da parametri di configurazione di banda
massima, minima e dichiarata (PCR, MCR, SBR);
i. Virtual Path (VP): percorso virtuale della rete ATM; esso
racchiude diverse migliaia di VC ed è caratterizzato dai medesimi
parametri tecnici del VC.
j. CVP (o servizio di canale virtuale permanente): la fornitura di
un flusso di dati trasparente ad alta capacità tra la sede del
cliente e la rete dell’operatore entrante che Telecom Italia è
tenuta a fornire agli operatori licenziatari in tutti i casi in cui
la stessa Telecom Italia mediante le proprie divisioni commerciali,
società controllate, controllanti, collegate o consociate intenda
fornire servizi alla clientela ricorrendo a sistemi di accesso in tecnologia
xDSL;
k. Multi-Protocol Label switching (MPLS): tecnologia che
consente di integrare informazioni di livello 2 del protocollo ISO/OSI
circa lo stato di rete, quali – ad esempio – larghezza di
banda, latenza ed utilizzazione, nel livello 3 (IP), al fine di migliorare
e semplificare lo scambio di pacchetti IP.
Art. 2
Identificazione del mercato rilevante e degli operatori aventi significativo
potere di mercato
1. L’Autorità adotta l’analisi di mercato dell’accesso
a banda larga all’ingrosso, svolta tenendo in massima considerazione
la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi
del settore delle comunicazioni elettroniche e le Linee Direttrici, ai
sensi dell’art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. Il testo dell’analisi di mercato è riportato nell’allegato
A e nell’allegato
B1 alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
3. L’analisi di impatto della regolamentazione è riportata
nell’allegato
B2 alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
4. L’Autorità definisce il mercato dell’accesso a
banda larga all’ingrosso come la domanda e l’offerta di connettività
su tecnologie xDSL, su fibra ottica e su tecnologia satellitare.
5. Il mercato di cui al precedente comma 4 ha dimensione nazionale.
6. Nel mercato nazionale dell’accesso a banda larga all’ingrosso
si registrano ancora condizioni di concorrenza insufficiente.
7. L’operatore Telecom Italia S.p.A. detiene un significativo
potere di mercato nel mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso,
ai sensi dell’art. 17 del Codice delle comunicazioni elettroniche
e quindi notificato, in tale mercato, ai sensi dell’art. 52 del
Codice delle comunicazioni elettroniche.
Capo II
Obblighi in capo all’operatore notificato quale avente significativo
potere di mercato
Art. 3
Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
1. Telecom Italia è soggetta all’obbligo in materia di
accesso e di uso di determinate risorse di rete, ai sensi dell’art.
49 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che consiste nell’obbligo
di offerta di servizi bitstream su rame e fibra ottica.
2. Telecom Italia garantisce l’interconnessione agli apparati
di multiplazione presso gli stadi di linea (DSLAM o ADM) attualmente non
aperti ai servizi di accesso disaggregato (full unbundling e
shared access) ed ai nodi di commutazione della rete di trasporto
(parent switch, distant switch, nodo remoto IP level),
indipendentemente dalla tecnologia impiegata (ATM o IP).
3. Telecom Italia fornisce l’interconnessione secondo le modalità
tecniche consentite dai propri apparati di rete e fornisce l’accesso
a tutte le caratteristiche e le funzionalità di configurazione,
di data-rate, di sistemi di gestione e di interfacce di interconnessione
possibili sui propri apparati di rete.
4. Telecom Italia fornisce il servizio bitstream indipendentemente dalla
finalità d’uso che l’operatore richiedente intende
farne e, in particolare, anche su linee non attive o prive di un contratto
di accesso da parte dell’utente finale.
5. Le linee guida per l’implementazione di dettaglio degli obblighi
in materia di accesso e di uso delle risorse di rete di cui al presente
articolo, sono riportate al capo III della presente delibera.
Art. 4
Obbligo di non discriminazione
1. Telecom Italia è soggetta all’obbligo di non discriminazione,
ai sensi dell’art. 47 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. Telecom Italia, nella fornitura del servizio bitstream,
applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze
equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti
e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni
di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle società
ad essa collegate o da essa controllate.
3. Telecom Italia, ai sensi dell’art. 2 comma 12 lett. f della
legge 481 del 14 novembre 1995 e dell’art. 1 comma 8 della legge
n. 249 del 31 luglio 1997, adotta adeguate misure di separazione amministrativa
tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi
bitstream, volte a garantire il rispetto dell’obbligo di
non discriminazione. A tal fine, Telecom Italia garantisce che il personale
incaricato della gestione dei servizi all’ingrosso sia diverso dal
personale delle divisioni commerciali, che le divisioni commerciali non
abbiano accesso ai dati relativi agli operatori alternativi che fanno
uso dei servizi intermedi di Telecom Italia, che le divisioni preposte
alla fornitura dei servizi all’ingrosso trattino le richieste di
attivazione, disattivazione e ripristino dei servizi bitstream
da parte degli operatori alternativi in modo uniforme ed indistinguibile
rispetto alle medesime richieste di servizi avanzate dalle proprie divisioni
commerciali.
4. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi bitstream,
Telecom Italia applica i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi,
sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società ad essa
collegate o da essa controllate.
5. Telecom Italia garantisce nel mercato all’ingrosso tempi di
provisioning e assurance migliorativi rispetto a quelli
previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte
nel mercato al dettaglio.
6. Telecom Italia fornisce servizi bitstream mediante l’impiego
delle tecnologie di accesso a banda larga che offre alle proprie divisioni
commerciali, a società collegate o controllate per la predisposizione
di servizi a livello retail.
7. Telecom Italia fornisce servizi bitstream mediante l’impiego
delle tecnologie di trasporto dati che essa stessa impiega nei servizi
rivolti alle proprie divisioni commerciali, a società collegate
o controllate per la predisposizione di servizi a livello retail.
8. Telecom Italia prevede che le modalità di provisioning ed
assurance del servizio bitstream siano differenziate in SLA base e SLA
premium tali da permettere agli operatori alternativi di replicare
l’intera gamma di servizi finali che TI offre ai propri clienti
residenziali ed ai propri clienti affari.
9. Le linee guida per l’implementazione dell’obbligo di
non discriminazione sono riportate al capo III della presente delibera.
Art. 5
Obbligo di trasparenza
1. Telecom Italia è soggetta all’obbligo di trasparenza,
ai sensi dell’art. 46 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. Telecom Italia pubblica, con validità annuale, l’offerta
di riferimento relativa all’anno successivo. L’offerta di
riferimento include idonei Service Level Agreement, differenziati
in SLA base e SLA premium, ed è sottoposta all’approvazione
dell’Autorità.
3. L’offerta di riferimento presenta l’elenco dei punti
di interconnessione per l’accesso al servizio bitstream
per ciascun livello di interconnessione.
4. L’offerta di riferimento presenta le condizioni economiche,
tecniche e di fornitura dettagliate e disaggregate per ciascun servizio,
evidenziando almeno gli elementi della rete di accesso, gli elementi relativi
al DSLAM, nonché gli elementi relativi ai circuiti di backhauling,
al servizio di trasporto tra nodi ed alle porte di accesso ai nodi.
5. Con riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, l’Offerta
di riferimento prevede il servizio di trasporto tra parent switch
e distant switch di pertinenza.
6. Con riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, l’offerta
di riferimento prevede, in tutte le aree metropolitane ove siano presenti
più nodi di raccolta, il servizio di trasporto tra parent switch
diversi o tra parent switch e distant switch nell’area
metropolitana.
7. L’offerta di riferimento prevede che le condizioni economiche
delle componenti di accesso siano differenziate nel caso di linee i cui
costi siano già ricoperti dal canone di abbonamento telefonico
dell’utente finale e di linee non attive o fornite in assenza di
canone.
8. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia,
sulla base di quanto indicato dall’Autorità, predispone SLA
contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di provisioning
e assurance per ciascun elemento del servizio e degli standard
di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato
e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
9. L’offerta di riferimento ed i relativi SLA sono formulati secondo
le linee guida di cui al capo III del presente provvedimento.
10. Telecom Italia può proporre l’aggiornamento dell’offerta
di riferimento con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto all’entrata
in vigore prevista. L’offerta è soggetta ad approvazione
da parte dell’Autorità.
Art. 6
Obbligo di separazione contabile
1. Telecom Italia è soggetta all’obbligo di separazione
contabile ai sensi dell’art. 48 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. La contabilità regolatoria reca il conto economico e lo stato
patrimoniale di ciascun servizio bitstream fornito internamente
ed esternamente.
3. Telecom Italia, nella propria contabilità regolatoria, dà
evidenza separata dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato per la
fornitura di servizi bitstream per gli aggregati regolatori di
trasporto ed accesso. Per tali aggregati regolatori, Telecom Italia introduce
un conto economico ed uno stato patrimoniale specifici per la fornitura
di servizi bitstream che presentino, per ciascun centro di costo,
il dettaglio dei costi del capitale e dei costi operativi, questi ultimi
disaggregati in quota di ammortamento e quota dei costi di struttura.
I conti economici forniscono evidenza di tutti gli oneri di cessione interna
(transfer charge) tra i diversi aggregati regolatori ed i relativi
ricavi interni, nonché degli oneri e ricavi relativi ai servizi
ceduti esternamente.
4. Ricavi ed oneri di cessione interna devono essere valorizzati sulla
base dei prezzi dell’offerta di riferimento, delle quantità
e delle caratteristiche dei beni acquisiti o ceduti.
5. In associazione a ciascun conto economico per la fornitura dei servizi
bitstream, Telecom Italia introduce un prospetto di dettaglio
che riporta, in modo disaggregato, per ciascuna voce di transfer charge,
le quantità e le tipologie dei beni ceduti o acquistati dalle altre
divisioni e dagli altri operatori, con un livello di dettaglio che permetta
la verifica dei valori in conto economico a partire dai prezzi in offerta
di riferimento e la parità di trattamento tra divisioni commerciali
ed operatori concorrenti.
6. Le linee guida circa le metodologie relative alla separazione contabile
sono riportate al capo III della presente delibera.
Art. 7
Obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi
1. Telecom Italia è soggetta all’obbligo in materia di
controllo dei prezzi e di contabilità dei costi ai sensi dell’art.
50 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. I prezzi dei servizi bitstream di cui al successivo comma
3 sono valutati, nel rispetto del principio di parità di trattamento
interno-esterno, a partire dai dati di contabilità regolatoria,
sulla base dei costi pertinenti ai servizi erogati e della remunerazione
del capitale investito fissata dall’Autorità.
3. I servizi per i quali Telecom Italia dovrà presentare offerte
orientate ai costi sono:
a. Servizi bitstream con interconnessione al DSLAM, limitatamente
ai siti di centrale non ancora aperti ai servizi di accesso disaggregato;
b. Servizi bitstream con interconnessione al parent switch;
c. Servizi di trasporto metropolitano tra nodi parent switch;
4. La contabilità dei costi include il dettaglio dei costi delle
componenti di rete impiegate nei servizi dati, disaggregati per componente,
dettagliati almeno in costi operativi, ammortamenti e costi del capitale,
nonché delle diverse quantità prodotte relative a ciascun
componente.
5. Per ciascun componente del servizio che viene offerto in diverse
modalità, la contabilità reca evidenza delle quantità
prodotte al fine di permettere la valutazione dei costi unitari secondo
ciascuna modalità di offerta.
6. Le linee guida relative al controllo dei prezzi ed alla contabilità
dei costi sono riportate al capo III della presente delibera.
Capo III
Linee guida per l’implementazione degli obblighi imposti in capo
all’operatore notificato
Art. 8
Linee guida per l’implementazione degli obblighi in materia di accesso
e di uso di determinate risorse di rete
1. Telecom Italia fornisce il servizio bitstream ai seguenti
livelli di rete:
a) agli apparati di multiplazione presso gli stadi di linea (DSLAM
o ADM), limitatamente ai siti in cui non sono attualmente disponibili
i servizi di accesso disaggregato;
b) ai nodi di commutazione della rete di trasporto Parent Switch;
c) ai nodi di commutazione della rete di trasporto Distant Switch;
d) ai nodi remoti IP Level.
2. Nell’ambito dell’interconnessione al DSLAM, Telecom Italia
fornisce la disponibilità di accessi singoli, consentendo l’impiego
di tutte le caratteristiche tecniche disponibili negli apparati, in termini
di velocità, di tecnologia di accesso, (ADSL, ADSL2, SHDL, NxSHDL,
ecc.), di porte di backhauling (ATM e Gigabit Ethernet), e di
numero di VP e VC aperti. In tutti gli stadi di linea ove vi siano risorse
ed apparati disponibili, Telecom Italia fornisce l’accesso agli
apparati trasmissivi HDSL ed SDH fino alla velocità di 155Mbps.
3. Con riferimento alle sole tecnologie HDSL ed SDH, Telecom Italia,
qualora richiesto dall’operatore interconnesso, fornisce gli apparati
terminali relativi alla sede del cliente.
4. Con riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, Telecom Italia
consente all’operatore alternativo di definire la propria configurazione,
purché tecnicamente possibile, per i VP ed i VC ad essi relativi
con riferimento alla loro aggregazione e dimensionamento, al numero di
VC per accesso, al numero di VC per VP ed al numero di VP per porta. In
ciascun nodo di commutazione, Telecom Italia rende possibile sia dedicare
ciascun VP ad un singolo accesso, sia aggregare diversi VP in un VP di
raccolta. Telecom Italia, inoltre, consente agli operatori interconnessi
di decidere il numero e la configurazione dei VC nei singoli VP.
5. Con riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, Telecom Italia
rende disponibili le classi di servizio supportate dai propri apparati
e specificamente le classi UBR, ABR senza notifica di congestione (UBR+),
ABR, VBR-rt e CBR.
6. Con riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, Telecom Italia
permette la configurazione dei VP e dei VC con qualsiasi rapporto tra
banda di picco e banda minima/sostenibile ammessi dai propri apparati
e consente all’operatore richiedente il loro dimensionamento in
tutte le tratte di trasporto coinvolte dal servizio.
7. L’interconnessione ai nodi di commutazione, ai DSLAM ed agli
apparati negli stadi di linea, avviene mediante l’utilizzo dei medesimi
flussi di interconnessione utilizzati per le altre tipologie di servizi
all’ingrosso oggetto di regolamentazione. Telecom Italia mette in
atto ogni previsione utile alla condivisione dei flussi e delle porte
degli apparati trasmissivi tra le diverse tipologie di servizi all’ingrosso
oggetto di obbligo d’offerta.
8. Telecom Italia predispone un sistema automatizzato di gestione del
provisioning e dell’assurance che permetta agli
operatori acquirenti il servizio bitstream di gestire la fornitura,
i cambi di configurazione, la migrazione degli utenti tra differenti operatori
senza disservizi per gli utenti e la gestione delle penali. Telecom Italia
fornisce, inoltre, i meccanismi di monitoraggio del grado di servizio,
al fine di permettere le normali attività di adeguamento dei dimensionamenti
di rete da parte degli operatori alternativi.
9. Nell’ambito dell’interconnessione al DSLAM, Telecom Italia
consente la configurazione delle singole schede di accesso e di backhauling
prevedendo meccanismi automatizzati di gestione.
10. Telecom Italia prevede per il servizio bitstream tutte
le metodologie di accesso previste per i servizi CVP, nonché tutte
le tecnologie e velocità di accesso impiegate nei propri servizi
finali.
Art. 9
Linee guida per l’implementazione dell’obbligo di non discriminazione
1. Con riferimento al tempo di provisioning, Telecom Italia
garantisce che gli SLA del servizio bitstream prevedano tempi di consegna
di almeno 4 giorni inferiori rispetto ai tempi previsti dalle proprie
divisioni commerciali per le corrispondenti offerte del mercato al dettaglio.
2. Telecom Italia prevede che i tempi di fornitura, di assurance
ed i tempi di disponibilità siano espressi in termini di giorni
di calendario ed ore effettive e che le penali per singolo circuito siano
definite in modo proporzionale al canone ed al numero di giorni o ore
di ritardo o disservizio.
3. Con riferimento alle durate contrattuali, Telecom Italia prevede
per le componenti di accesso del servizio durate contrattuali equivalenti
a quelle previste nei contratti per i propri servizi di accesso in banda
larga.
4. Telecom Italia indica specifiche procedure di disattivazione del
servizio, secondo tempistiche coerenti con il principio di parità
di trattamento interno-esterno, corredate da apposite penali, di natura
progressiva su base temporale.
5. Telecom Italia comunica all’Autorità su base semestrale
adeguata reportistica recante i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione
e disponibilità di tutti i servizi bitstream, forniti
sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni commerciali. Tale
reportistica indica almeno i tempi medi ed il 95° percentile dei tempi
effettivamente forniti riportando le relative modalità di calcolo,
i tempi previsti nelle offerte di servizi intermedi e garantiti internamente
alle divisioni commerciali ed evidenzia in modo disaggregato le diverse
tipologie di SLA (base o premium) e di servizio finale.
6. Al fine di verificare le condizioni di offerta dei servizi bitstream,
Telecom Italia comunica all’Autorità le condizioni tecniche
(inclusi gli SLA) ed economiche che caratterizzano ciascuna offerta al
dettaglio di servizi a banda larga, nonché i costi delle componenti
impiantistiche e commerciali aggiuntive rispetto al servizio bitstream
regolamentato. In particolare, Telecom Italia, contestualmente all’avvio
della commercializzazione, fornisce evidenza disaggregata dei servizi
aggiuntivi (ad es. apparati forniti gratuitamente, spazi web, caselle
di posta elettronica, accesso gratuito a servizi a pagamento, accesso
a servizi riservati alla clientela) e dei costi non pertinenti, tra cui
quelli di seguito elencati:
- marketing;
- pubblicità;
- rete di vendita diretta e indiretta;
- fatturazione;
- rischio insolvenza;
- assistenza clienti;
- infrastrutture di rete, aggiuntive a quelle incluse nei servizi all’ingrosso,
inclusivi dei costi di manutenzione.
7. Telecom Italia formula lo SLA base a partire dalle condizioni di
cui all’allegato
B1.
8. I prezzi relativi alle prestazioni opzionali di SLA premium
sono orientati ai costi sulla base delle evidenze contabili relative ai
costi aggiuntivi di fornitura rispetto a quelli sostenuti per la fornitura
del servizio base.
9. Telecom Italia prevede negli SLA premium, a condizioni orientate
al costo, soluzioni tecniche che consentano il raggiungimento di tempi
garantiti di disponibilità annua degli accessi bitstream tali da
rispondere alle esigenze della clientela, inclusa quella non residenziale.
10. Telecom Italia, su indicazione dell’operatore richiedente,
prevede, negli SLA premium, modalità di attivazione sincronizzata
e di gestione unificata dei guasti e della fatturazione relativamente
a differenti sedi-cliente.
11. Telecom Italia formula specifiche procedure per la gestione della
migrazione di un cliente finale da un fornitore ad un altro, atte a minimizzare
il disservizio all’utenza finale ed a garantire uguali opportunità
competitive tra gli operatori nel mercato a valle. Tali procedure prevedono:
a) che la richiesta di migrazione sia comunicata dal cliente finale
all’operatore verso cui intende migrare (di seguito “recipient”);
b) che l’operatore recipient trasmetta la richiesta
di migrazione a Telecom Italia;
c) che Telecom Italia comunichi detta richiesta all’operatore
che cede il cliente (di seguito “donating”);
d) che nel caso il cliente abbia attivi servizi bitstream
con un operatore alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore
a 10 giorni dalla data di comunicazione all’operatore donating
prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio;
e) che nel caso il cliente abbia attivi servizi di accesso disaggregato
(full unbundling o shared access) con un operatore
alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore a 20 giorni
dalla data di comunicazione all’operatore donating prima
di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio;
f) che la procedura di disattivazione sia interrotta dall’operatore
donating qualora quest’ultimo, effettuate le proprie
verifiche con il cliente finale, comunichi la volontà di quest’ultimo
di non recedere dal servizio;
g) che Telecom Italia dia evidenza al recipient della eventuale
interruzione della procedura di migrazione;
h) che, allo scadere del termine di cui ai punti d) ed e), in assenza
di ulteriori comunicazioni da parte del donating, Telecom Italia
esegua e notifichi l’avvenuta operazione di migrazione sia al
donating che al recipient;
i) che i termini di cui ai punti d) ed e) non si applichino qualora
l’operatore donating sia Telecom Italia, essendo le verifiche
amministrative già previste nel processo di attivazione dei servizi.
12. Qualora l’operatore donating sia diverso da Telecom
Italia ed impieghi servizi di accesso disaggregato, la richiesta reca
le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
b) numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede
la disattivazione del servizio bitstream;
c) indicazione dell'operatore donor e data di sottoscrizione
del contratto con quest’ultimo;
d) data richiesta per la disattivazione del servizio.
13. Telecom Italia non discrimina fra richieste relative ad apparati
terminali presso gli utenti finali e quelle di tipo tradizionale ed apparati
di tipo Radio-LAN.
Art. 10
Linee guida per l’implementazione dell’obbligo di trasparenza
1. Nell’offerta di riferimento Telecom Italia pubblica:
a) le caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi di accesso
in banda larga all’ingrosso, prevedendo l’interconnessione
al DSLAM, limitatamente ai siti in cui non sono disponibili i servizi
di accesso disaggregato, al parent switch, al distant switch
ed ai nodi remoti IP managed;
b) l’elenco esaustivo e la localizzazione dei DSLAM della propria
rete, indicando il modello e caratteristiche degli apparati DSLAM presenti
in ciascun sito, le tecnologie di accesso e di backhauling
disponibili al singolo DSLAM, le caratteristiche delle porte di backhauling
disponibili e le configurazioni ammesse, con riferimento a velocità
e tecnologia di accesso ed alla configurazione dei circuiti;
c) dettagliate informazioni relative all’ubicazione, alla topologia
di interconnessione ed al livello gerarchico di tutti gli switch
ATM delle proprie reti, distinguendo i parent switch dai distant
switch;
d) le condizioni economiche disaggregate relative a ciascun elemento
componente il servizio bitstream, inclusive degli elementi
di accesso, di quelli relativi agli apparati DSLAM, dei circuiti di
backhauling, del servizio di trasporto tra nodi e delle porte
di accesso ai nodi;
e) le condizioni economiche per la quota di accesso differenziate
per le linee già ripagate dal canone di abbonamento telefonico
dell’utente finale e per le linee non attive o fornite in assenza
di canone;
f) le modalità di configurazione e di fornitura della banda
ATM con riferimento alle singole tratte di trasporto e di backhauling,
al dimensionamento ed alla aggregazione dei VP e dei VC, al numero dei
circuiti per porta, al numero di VP per VC ed alle classi di servizio.
2. Telecom Italia pubblica un Service Level Agreement base
e Service Level Agreement premium tali da consentire la replicabilità
dell’intera gamma di servizi finali che TI offre ai propri clienti
residenziali ed ai propri clienti affari. In particolare:
a) ciascuna componente di rete sottoposta ad offerta è corredata
da adeguati SLA e penali relativamente alle condizioni di provisioning,
assurance, disponibilità annua, tasso di errata attivazione;
b) le modalità di gestione di provisioning prevedono
la notifica agli operatori alternativi della data di rilascio degli
accessi con un preavviso di almeno 3 giorni, a fine di permettere a
questi ultimi di predisporre i propri sistemi e le proprie attività;
c) i sistemi informatizzati di provisioning ed assurance
del servizio bitstream recano traccia di tutte le tempistiche
relative alle attività richieste, permettendo agli operatori
alternativi di verificare il rispetto degli SLA ed il pagamento delle
penali associate;
d) i sistemi di assurance mantengono traccia delle singole
comunicazioni, del referente di Telecom Italia, delle causali di guasto
individuate e delle tempistiche di lavorazione;
e) i sistemi informatizzati di provisioning ed assurance
del servizio bitstream prevedono una sezione dedicata alla
migrazione dei clienti finali tra operatori alternativi.
Art. 11
Linee guida per l’implementazione dell’obbligo di separazione
contabile
1. L’aggregato trasporto comprende le componenti di rete relative
alla tratta stadio di linea – primo nodo ATM/IP (estremi inclusi),
includendo, tra l’altro, gli apparati di accesso pertinenti al servizio
bitstream, nonché le interfacce e gli adattatori al nodo
di consegna.
2. La divisione trasporto fornisce servizi bitstream, sulla
base del principio di non discriminazione, alle altre divisioni di Telecom
Italia ed agli operatori interconnessi, utilizzando i servizi della divisione
accesso per le componenti di rete di pertinenza di quest’ultima,
valutati sulla base di transfer charge; i costi di trasferimento
interno di tali ultimi servizi sono definiti sulla base del principio
di parità di trattamento interno-esterno.
3. Il conto economico della divisione trasporto per i servizi bitstream
dà evidenza separata dei ricavi provenienti dalle divisioni commerciali,
disaggregati per tipologia di servizio al dettaglio, dei ricavi da altre
divisioni di Telecom Italia che fanno uso di tale servizio intermedio
con finalità diverse dalla fornitura di capacità agli utenti
finali (quali, ad esempio per raccordi Radio-LAN, ecc.) e dei ricavi da
altri operatori. Il conto economico deve dare evidenza di tutti gli oneri
di cessione interna (transfer charge) verso la rete di accesso
relativi alle componenti di servizio di pertinenza di quest’ultima.
4. Il conto economico dell’aggregato trasporto per i servizi bitstream
dà evidenza disaggregata degli ammortamenti relativi alle portanti
ed agli apparati trasmissivi allocati pro quota al trasporto ATM ed IP,
agli apparati di commutazione ATM ed IP, ai DSLAM, agli spazi nelle centrali
e negli stadi di linea allocati pro quota ai singoli apparati.
5. Lo stato patrimoniale dell’aggregato trasporto per i servizi
bitstream evidenzia le immobilizzazioni alle quali i summenzionati
ammortamenti sono riferiti.
6. L’aggregato accesso comprende gli apparati collocati nei punti
terminali di rete.
7. Il conto economico per la componente di accesso dei servizi bitstream
dà evidenza dei ricavi provenienti dalle altre divisioni di Telecom
Italia distinti secondo le medesime articolazioni previste per l’aggregato
Trasporto. Il conto economico riporta il dettaglio degli ammortamenti
relativi a portanti in rame ed in fibra.
8. Lo stato patrimoniale per la componente di accesso dei servizi bitstream
riporta, oltre al valore delle immobilizzazioni cui i suddetti ammortamenti
sono riferiti, il dettaglio dell’attivo circolante e delle passività
relative alla fornitura dei servizi bitstream.
Art. 12
Linee guida per l’implementazione degli obblighi in materia di controllo
dei prezzi
1. Nel caso in cui l’utente finale corrisponda a Telecom Italia
il canone telefonico, il prezzo della componente relativa alla rete d’accesso
dei servizi bitstream di cui al precedente Art. 7, comma 3, punti
1 e 2 è formulato in base al principio dell’orientamento
al costo in relazione alle sole componenti di rete non remunerate dal
canone telefonico.
2. Nel caso in cui l’utente finale non corrisponda a Telecom Italia
il canone telefonico o perchè il servizio bitstream viene
richiesto su linea non attiva, o perché il servizio di accesso
telefonico al dettaglio viene cessato dall’utente finale successivamente
all’attivazione del servizio bitstream, il prezzo della
componente relativa alla rete di accesso remunerata dal canone telefonico,
viene corrisposto a Telecom Italia dall’operatore alternativo e
valutato sulla base della metodologia del retail minus, a partire
dal canone di Telecom Italia per l’accesso residenziale, scorporando
i costi non pertinenti al servizio di accesso quali i costi di commercializzazione
dell’offerta (es. marketing, pubblicità e rete di
vendita), i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e
assistenza clienti) ed i costi delle infrastrutture di rete non utilizzate.
3. Limitatamente al periodo intercorrente fra l’entrata in vigore
del presente provvedimento e l’approvazione dell’offerta di
riferimento, Telecom Italia prevede che il valore del minus per
le offerte wholesale non possa essere fissato in misura inferiore
al 30%.
4. Limitatamente al medesimo periodo di cui al comma precedente ed al
fine di permettere la verifica del minus applicato per le offerte
wholesale, Telecom Italia è tenuta a comunicare per iscritto
all’Autorità le condizioni tecniche (inclusi gli SLA) ed
economiche che caratterizzano ciascuna nuova offerta al dettaglio ed all’ingrosso
di servizi a banda larga. La comunicazione delle offerte al dettaglio
ed all’ingrosso avviene secondo tutte le modalità ed i tempi
previsti dagli articoli 1 e 2 della delibera 6/03/CIR. L’Autorità
verificherà caso per caso, sulla base della documentazione prodotta
da Telecom Italia, la correttezza del minus applicato.
Art. 13
Linee guida per l’implementazione degli obblighi in materia di contabilità
dei costi
1. La contabilità regolatoria dell’aggregato accesso individua
per i servizi forniti su rame, centri di costo comuni a tutte le tipologie
di accesso (quali, ad esempio, cavi, scavi, armadi, pozzetti, attività
di gestione ordinarie ecc.) e centri di costo diretti specifici alla singola
tecnologia di accesso. I costi di gestione e manutenzione devono essere
attribuiti ad una voce di costo di gestione da ripartire su tutte le linee
attive a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Analogamente, la contabilità
regolatoria riporta centri di costo comuni a tutti i servizi forniti su
fibra e centri di costo specifici alle singola velocità di accesso
in SDH.
2. Ai fini del calcolo del costo unitario per singola coppia, i costi
comuni relativi alla rete di accesso (apparati, portanti ed attività
di fornitura), sono attribuiti sulla base del criterio FDC, sul totale
delle coppie domandate internamente e da operatori terzi per qualsiasi
tecnologia di accesso. La contabilità dà evidenza dettagliata
del numero di coppie impiegate per ciascuna tecnologia di accesso.
3. I prezzi delle componenti di accesso dei servizi bitstream
sono ottenuti a partire dai costi unitari così individuati, sulla
base di opportuni fattori di utilizzo. Il criterio generale di ripartizione
dei costi di accesso sui prezzi dei servizi è il numero di coppie
in rame o in fibra impiegate nella fornitura. Per tutte le tipologie di
accesso che prevedono l’impiego contestuale della banda fonica dovrà
essere definito un costo nel caso in cui la linea non sia attiva ed un
costo nel caso in cui la linea sia già impiegata da un utente finale
di Telecom Italia. La contabilità regolatoria deve dare evidenza
delle tabelle impiegate nella composizione dei prezzi dei servizi a partire
dai costi unitari.
4. Nel caso di fornitura di servizi xDSL su linea non attiva, per ciascuna
tecnologia il prezzo è ottenuto a partire dal canone di abbonamento
telefonico residenziale di Telecom Italia, depurato dei costi commerciali
ed impiantistici non pertinenti al servizio all’ingrosso. La contabilità
reca evidenza di tali costi, dei criteri di ripartizione sui servizi di
accesso e delle metodologie di calcolo del prezzo all’ingrosso a
partire dal canone residenziale di Telecom Italia.
5. Nel caso di fornitura di servizi xDSL su linea già attiva
per il servizio POTS, il prezzo è solo quello relativo al costo
unitario per le attività di gestione della specifica tecnologia
richiesta.
6. Le voci di costo relative all’aggregato accesso sono classificate
in costi di rete di distribuzione, di manutenzione correttiva e di gestione
operatori, ciascuna distinta in costi operativi, con il dettaglio della
quota di ammortamenti, e capitale impiegato.
7. La contabilità regolatoria del trasporto individua centri
di costi distinti per ogni tipologia di apparato impiegato nella fornitura
servizio tra la centrale SL ed il primo nodo ATM o IP di consegna. Si
individuano centri di costo separati per portanti ed apparati trasmissivi,
attribuiti pro quota a partire dai costi generali delle componenti trasmissive
di rete di Telecom Italia.
8. Per le tecnologie HDSL ed SDH, i costi attribuibili ad apparati dedicati
al singolo accesso sono computati separatamente ed attribuiti direttamente
ai servizi. I costi relativi ad apparati comuni quali ad es. gli ADM sono
ripartiti in proporzione alla capacità fornita su quella totale.
9. I costi comuni relativi alla parte trasmissiva tra stadio di linea
e primo nodo ATM/IP, opzionale ed alternativa all’interconnessione
diretta al DSLAM, sono ripartiti tra i diversi servizi e le diverse tecnologie.
10. Telecom Italia adotta per la rete di accesso il medesimo tasso di
remunerazione del capitale impiegato (WACC) nella fornitura di servizi
di accesso disaggregato alla rete locale (mercato n. 11) di cui alla Raccomandazione
2003/311/EC della Commissione europea relativa ai mercati di prodotti
e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di
regolamentazione ex-ante.
11. Telecom Italia adotta per i costi della rete di trasporto il medesimo
WACC applicato per la remunerazione del capitale impegnato nella fornitura
di servizi di originazione, terminazione e trasporto delle chiamate nella
rete pubblica fissa (mercati n. 8, 9 e 10) di cui alla Raccomandazione
2003/311/EC della Commissione europea relativa ai mercati di prodotti
e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di
regolamentazione ex-ante.
12. Telecom Italia adotta per l’aggregato regolatorio trasporto
il criterio contabile dei costi correnti (CCA). Il conto economico, lo
stato patrimoniale e gli elementi di dettaglio riportano il valore dei
costi storici e la colonna dei relativi aggiustamenti CCA. Lo stato patrimoniale
riporta il dettaglio dell’attivo circolante e delle passività
relative alla fornitura del servizio.
13. In linea con quanto previsto per i servizi di unbundling,
il criterio contabile adottato per la valorizzazione delle componenti
di rete nell’aggregato di accesso è quello dei costi storici
(HCA).
14. Con specifico riguardo alla struttura della contabilità della
di rete di trasporto dati ed alle modalità di attribuzione dei
costi ai servizi, Telecom Italia:
a) riporta in una apposita relazione di accompagnamento della contabilità
regolatoria le informazioni sull’ubicazione dei nodi della rete
dati, sulla topologia della rete, sul tipo di apparati DSLAM e di commutazione
di pacchetto/cella, e sulle caratteristiche tecniche utili all’interconnessione
ed all’accesso ai servizi bitstream.
b) dà evidenza separata in contabilità regolatoria dei
costi attribuiti a ciascuna tipologia di nodo di commutazione, distinto
per tecnologia (IP o ATM) e per livello gerarchico nell’architettura
di rete.
c) dà evidenza separata in contabilità regolatoria dei
volumi (in Mbyte annui trasmessi e ricevuti) relativi a ciascun elemento
di rete individuato nell’architettura di riferimento con riguardo
ai costi unitari relativi alle componenti di trasporto dati (portanti
ed apparati trasmissivi, nodi di commutazione, porte, elementi di segnalazione
ecc.). Analogamente dà evidenza separata, in contabilità
regolatoria, delle somme delle capacità di picco e minime garantite
dei circuiti virtuali (in Mbps) allocate mediamente nell’anno
e riferite a ciascun elemento di rete.
15. Per ciascuna componente di costo la contabilità reca il dettaglio
delle quote di ammortamento annuo e del capitale netto impiegato. Al fine
di garantire la verifica del calcolo dei prezzi unitari, tutte le grandezze
di costo sono riportate in contabilità con un numero di cifre tale
da garantire che il numero di cifre significative dei costi unitari desumibili
dagli elementi di dettaglio sia non inferiore a quello impiegato nella
formulazione dei prezzi stessi.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 14
Fasi per l’implementazione dell’offerta di servizi bitstream
1. Telecom Italia, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente
provvedimento, predispone la proposta per l’offerta di servizi bitstream
ed i relativi schemi di contabilità regolatoria, in accordo agli
obblighi di cui al capo II e alle linee guida di cui al capo III.
2. L’Autorità, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica
del presente provvedimento, tenuto conto del carattere innovativo dei
servizi in questione, avvia un tavolo tecnico con tutti gli operatori,
con la finalità di chiarire e precisare tutti gli aspetti tecnici,
economici e contabili propedeutici all’implementazione di servizi
bitstream. Gli operatori partecipanti potranno portare all’attenzione
del tavolo tecnico qualsiasi contributo afferente le materie oggetto di
discussione ritenuto opportuno.
3. In particolare, il tavolo tecnico, che avrà durata non superiore
a 60 giorni, sulla base della proposta di Telecom Italia di cui al comma
1 e di eventuali ulteriori contributi, avrà l’obiettivo di:
a. precisare i dettagli relativi ai contenuti ed alle modalità
di implementazione dell’offerta bitstream con riferimento,
tra l’altro, alle tecnologie di rete impiegate da Telecom Italia;
b. analizzare il livello di dettaglio e di completezza degli schemi
di contabilità regolatoria.
4. All’esito dei lavori del tavolo tecnico, l’Autorità
definisce, e comunica a Telecom Italia, gli schemi per la predisposizione
dell’offerta di riferimento per i servizi bitstream e della
relativa contabilità regolatoria.
5. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, Telecom
Italia pubblica l’offerta di riferimento per i servizi bitstream.
6. L’Autorità approva con eventuali modifiche l’offerta
di riferimento per i servizi bitstream.
Art. 15
Disposizioni transitorie
1. Telecom Italia garantisce la migrazione amministrativa, a titolo
non oneroso, dalle attuali offerte di ADSL wholesale e CVP ai
servizi bitstream.
2. Telecom Italia fornisce, con cadenza bimestrale, le informazioni
necessarie all’Autorità per il monitoraggio del mercato dell’accesso
a banda larga all’ingrosso, con particolare attenzione agli andamenti
delle attivazioni e delle disattivazioni, ed alle migrazioni della clientela
finale tra diversi operatori.
Art. 16
Disposizioni finali
1. La revisione degli obblighi di cui al Capo II della presente delibera
avverrà nell’ambito delle prossime analisi di mercato ai
sensi dell’art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. La presente delibera è trasmessa alla Commissione europea
ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell’Unione
europea. Avverso il presente provvedimento può essere presentato
ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
3. La presente delibera è notificata alla società Telecom
Italia s.p.a., ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità e nel sito
web dell’Autorità www.agcom.it.
Roma, 19 gennaio 2006
|
IL PRESIDENTE |
|
Corrado Calabrò
|
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL COMMISSARIO RELATORE |
| Roberto Napoli
|
Enzo Savarese
|
Per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE |
|
Roberto Viola |
|
|