L’AUTORITA’
NELLA riunione di Consiglio del 6 febbraio 2002;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante "Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni";
VISTA la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati e sulla tutela della vita
privata nel settore delle telecomunicazioni;
VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 febbraio 1998 sull’applicazione del regime di fornitura di una
rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle
telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni
in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni,
in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, ed in tema di attività giornalistica";
VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1998, relativo al finanziamento
del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318, recante "Regolamento recante norme per l’individuazione delle
misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a
norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675";
VISTA la propria delibera n. 4/99/CIR del 7 dicembre 1999, recante
"Regole per la fornitura della portabilità del numero tra
operatori (Service Provider Portability)", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre
1999;
VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell’8 giugno 2000, recante
"Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina
attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 169 del 21 luglio 2000;
VISTA la propria delibera n. 466/00/CONS del 18 luglio 2000, recante
"Parere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
in merito alla comunicazione dell’operazione di concentrazione Telecom
Italia – Seat Pagine Gialle";
VISTA la propria delibera n. 8/00/CIR del 1 agosto 2000, recante "Applicabilità
del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale
per l’anno 1999", ed, in particolare, l’articolo 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive
97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", ed,
in particolare, l’art. 20;
VISTA la propria delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001, recante
"Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori
del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portabilità)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 143 del 22 giugno 2001;
VISTA la propria delibera n. 271/01/CONS del 4 luglio 2001, recante
"Modifica alle condizioni economiche di offerta del servizio di
informazione abbonati di Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1 agosto
2001;
VISTA la propria delibera n. 14/01/CIR del 12 luglio 2001, recante
"Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sull'introduzione
di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 183 del 8 agosto 2001 e le relative risultanze;
VISTA la propria delibera n. 332/01/CONS del 1° agosto 2001, recante
"Consultazione pubblica concernente un’indagine conoscitiva sulle
regole e modalità organizzative per la realizzazione e l’offerta
di un servizio di elenco telefonico generale", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto
2001, e le relative risultanze;
VISTA la propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001, recante
"Modalità operative per la portabilità del numero
tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali
(Mobile Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001;
VISTA la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, recante
"Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità
del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazione mobili
e personali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2001;
VISTA la propria delibera n. 23/01/CIR del 21 novembre 2001, recante
"Servizio Universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione
e valutazione del costo netto per l’anno 2000", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio
2002;
VISTA la nota del Garante per la protezione dei dati personali del
28 gennaio 2002, prot. n. 986/16395, avente ad oggetto il trattamento
dei dati personali con riferimento alla pubblicazione degli elenchi
abbonati in attuazione dell’art. 20 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 2001, n.77;
CONSIDERATO quanto segue:
-
Le disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei
servizi di telecomunicazione, recepite dal d.P.R. n. 318/97, hanno
sancito, a partire dall’1 gennaio 1998, l'abolizione di ogni diritto
di esclusiva, anche di quelli relativi alla predisposizione ed alla
prestazione di servizi concernenti gli elenchi telefonici e di servizi
di ricerca, nonché alla pubblicazione degli elenchi stessi,
considerando tali attività come centrali in relazione all’uso
dei servizi di telecomunicazioni in un contesto di mercato liberalizzato,
anche in considerazione del fatto che ad essi sono legati l’effettivo
sviluppo commerciale dell’accesso disaggregato alla rete locale
e della portabilità del numero. Lo sviluppo della concorrenza,
quindi, nei mercati relativi ai servizi di informazione abbonati,
in quello degli annuari telefonici e in quello dei servizi di informazione
sull’elenco abbonati tramite operatore/risponditore automatico,
presuppone la disponibilità delle informazioni relative agli
abbonati al servizio telefonico, informazioni che si rivelano essenziali
anche per lo svolgimento di una serie di altri servizi da parte
di nuovi e diversi operatori (annuari categorici, elenchi on-line,
raccolta pubblicitaria sull’annuaristica telefonica e categorica,
servizi legati ad Internet, ecc). In tal senso si è espressa
anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
nel provvedimento n. 8545 con il quale è stata autorizzata
l’operazione di concentrazione Telecom Italia–Seat Pagine Gialle
e nel quale, come condizione all’operazione, è stata prevista,
in primo luogo, la cessione, da parte di Telecom Italia S.p.A.,
dell’intera base dati degli abbonati al servizio telefonico - ivi
inclusi i dati forniti dagli OLO e relativi ai propri abbonati -
a titolo gratuito e senza vincolo di utilizzo ad alcuni soggetti
(OLO, ISP, fornitori di servizi di directory assistance,
soggetti operanti nel settore degli annuari telefonici e nel commercio
elettronico) e a pagamento ai restanti soggetti interessati. La
base dati relativa agli abbonati, comprendente, tra le altre, informazioni
inerenti l’accesso telefonico, la località, i dati anagrafici
e i dati accessori, costituisce innanzitutto una risorsa chiave
per ogni operatore di telecomunicazioni, in quanto parte di un sistema
integrato di prestazioni e funzioni sottostanti allo specifico servizio
fornito (ad es. numerazione, segnalazione, fatturazione) ed è
anche il principale fattore produttivo comune dei servizi di informazione
abbonati. D’altronde, la conoscenza dell’elenco di tutti gli abbonati
al servizio telefonico, indipendentemente dall’operatore che offre
il servizio stesso, è uno strumento indispensabile sia per
l’effettivo utilizzo dei servizi telefonici da parte degli utenti,
sia per la garantire l’efficienza delle reti attraverso lo sviluppo
delle necessarie esternalità. Inoltre, si tratta di un elemento
la cui disponibilità ha acquisito notevole importanza anche
per quanto concerne i servizi offerti dagli operatori mobili, in
considerazione della sempre maggiore diffusione dell’utilizzo del
numero mobile come numero primario di contatto. Con riferimento
al citato provvedimento n. 8545 va, peraltro, rilevato che l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato ha altresì prescritto
"[…..]che Telecom metta a gara la raccolta pubblicitaria
per l’elenco ufficiale abbonati al telefono di Telecom Italia a
partire dal primo gennaio 2008", aggiungendo poi che "tale
impegno non pregiudica le determinazioni che potrebbero essere assunte
dall’Autorità di settore nell’esercizio delle proprie funzioni
regolamentari, in conformità alla normativa comunitaria e
nazionale in materia di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni,
al fine di anticipare l’apertura del mercato".
-
La necessità di rendere disponibile un elenco generale degli
abbonati al servizio telefonico, accessibile anche tramite operatore,
ed il diritto degli abbonati stessi di essere inseriti negli elenchi
telefonici a disposizione del pubblico, nel rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita
privata nel settore delle comunicazioni, sono stati più volte
evidenziati dal legislatore comunitario e nazionale. Il d.P.R. n.
318/97 e il d.P.R. n.77/01 recano specifiche disposizioni in tal
senso: l’art. 17, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 318/97, dispone
che "L’Autorità provvede affinché l'elenco
degli abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile,
in uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di
appartenenza, su supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e
lo stesso elenco sia aggiornato periodicamente", e, il
comma 2 del medesimo articolo, dispone che "Ogni organismo
di telecomunicazioni deve rendere disponibili ed accessibili a condizioni
eque, ragionevoli e non discriminatorie, su richiesta, le basi dei
dati relativi agli elenchi pubblici dei propri abbonati al servizio
di telefonia vocale anche al fine di consentire la realizzazione
di elenchi telefonici generali". L’art. 20, comma 2, del
d.P.R. n.77/01, in attuazione della direttiva 98/10/CE, integra
le disposizioni succitate, prevedendo la necessità di armonizzare
le disposizioni del medesimo articolo con le garanzie che il legislatore
ha introdotto con fonte primari attraverso il d.lgs n. 171/1998
a tutela di diritti fondamentali delle persone interessate, in particolare
del diritto alla riservatezza nel settore delle comunicazioni. Tali
garanzie dovranno essere specificate in un apposito provvedimento
integrativo, da adottare nel quadro di una cooperazione con il Garante
per la protezione dei dati personali anche ai sensi dll’art.31,
commi 5 e 6, della legge n. 675/1996.
-
Pertanto, per realizzare gli obiettivi sopra evidenziati, gli
operatori devono rendere disponibili le proprie base dati relative
agli abbonati, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
Diviene prioritaria, conseguentemente, la creazione di un'unica
base di dati, anche al fine di evitare una frammentazione delle
stesse base dati, in considerazione dell’evoluzione del mercato
rispetto alla situazione in cui l’unico operatore telefonico provvedeva
anche alla pubblicazione degli elenchi e alla fornitura del servizio
di informazione abbonati ed in cui, quindi, esisteva un’unica base
dati degli abbonati. Tale frammentazione costituirebbe, in primo
luogo, una forte barriera all’accesso per i soggetti nuovi entranti
che, in assenza di una base dati unica, si vedrebbero costretti
a negoziare una molteplicità di accordi bilaterali per essere
in grado di offrire un servizio completo e renderebbe, i secondo
luogo, di difficile realizzazione un servizio di informazione abbonati
con una accettabile qualità del servizio per gli utenti finali,
in particolare in termini di tempi previsti per accedere ad un’informazione
completa. Una base dati unica consente, invece, di prevedere una
strutturazione dei dati univoca, con soluzioni tecniche omogenee
e flessibili che possano eventualmente consentire, anche in relazione
al mutare delle esigenze, l’inserimento di nuove categorie di dati,
garantendone, altresì, la completezza, la correttezza e l’aggiornamento.
L’esistenza di un’unica base dati, inoltre, garantisce gli operatori
e gli stessi utenti in merito al rispetto della sicurezza dei dati
ed alla gestione degli stessi secondo le attuali previsioni normative
in materia di protezione dei dati personali e della vita privata
nel settore delle comunicazioni. Le garanzie di cui sopra sussistono
nel caso di un’unica base dati, sia "fisica", sia "logica" intesa,
nel primo caso, come infrastruttura che raccoglie fisicamente in
un unico luogo i dati forniti dagli operatori e, nel secondo caso,
come interconnessione delle base dati degli operatori. Al riguardo,
va peraltro evidenziato che la scelta di una base dati "fisica"
risulta più efficace e garantisce una maggiore semplicità
di realizzazione e mantenimento per il minor impatto sull’adeguamento
tecnologico dei processi e dei sistemi degli operatori. A favore
di un’unica base dati "fisica" si può facilmente
argomentare che il rischio di accessi non autorizzati aumenta in
proporzione al numero delle base dati fisiche esistenti. La definizione
delle modalità di gestione della base dati unica, le modalità
di accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie,
e l’eventuale individuazione dell’organismo al quale ne è
affidata la gestione si ritiene debbano realizzarsi attraverso la
stipula di un accordo quadro tra i soggetti titolari di servizi
di telecomunicazioni, ai quali risultino assegnate risorse di numerazione
effettivamente utilizzate.
-
Gli elementi e le caratteristiche della base dati sopra indicati,
relativi alla sua natura di principale fattore produttivo comune
dei servizi di informazione abbonati, ne evidenziano anche l’importanza
in relazione alle condizioni di accesso e utilizzo delle informazioni
ivi contenute da parte degli abbonati stessi, quale condizione di
garanzia di un servizio di natura pubblica e di utilità sociale.
Le medesime disposizioni in materia di liberalizzazione dei servizi
in oggetto non escludono che alcuni elenchi telefonici e servizi
di informazione elenco abbonati siano forniti in modo da risultare
soggettivamente senza costi per gli utenti, evidenziando in tal
modo il particolare valore sociale degli stessi. Tenuto conto inoltre
del fatto che l’apertura alla concorrenza non implica l’universalità
del servizio, tali servizi sono inseriti nell’ambito di quell’insieme
di servizi, di una data qualità, a disposizione di tutti
gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica, e
offerti ad un prezzo abbordabile, che compongono il servizio universale.
Il citato d.P.R. n. 318/97 all’art. 3, comma 1, lett. b) e c) indica,
quali componenti del servizio universale "[…].b) la fornitura
dell’elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza;
c) i servizi di informazione abbonati". Tale elenco, che
attualmente deve essere fornito dall’operatore incaricato del servizio
universale, deve avere specifiche caratteristiche. Il richiamato
art. 17 del d.P.R. n. 318/97 prevede, infatti, che l'elenco riporti
i numeri di tutti gli abbonati al servizio di telefonia vocale,
qualunque sia l’operatore fornitore del servizio stesso: ciò
comporta, necessariamente, che sia rispettato il principio di non
discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni
e, quindi, che tale elenco non rechi il marchio di un singolo operatore,
ma tutte le informazioni relative ai servizi degli operatori i cui
utenti sono inseriti nell’elenco. Tale elenco deve essere reso disponibile,
in uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di
appartenenza, su supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e
deve essere aggiornato periodicamente. L’art. 20 del d.P.R. n. 77/01
- collocato nel capo IV, sezione II "Fornitura di un insieme
definito di servizi che possono essere finanziati nel contesto del
servizio universale" - specifica ulteriormente le caratteristiche
degli elenchi che devono essere messi a disposizione del pubblico
su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, in una forma
approvata dall'Autorità, includendovi, oltre ai numeri dei
telefoni fissi, anche i mobili ed i numeri personali degli abbonati,
apportando quindi una modifica all’ambito oggettivo del contenuto
del servizio universale. La medesima norma dispone, inoltre, che
almeno un servizio informazioni elenco abbonati, che comprenda i
numeri di tutti gli abbonati in elenco, sia a disposizione di tutti
gli utenti, anche dai posti telefonici pubblici a pagamento.
-
Il sistema attuale di fornitura del servizio universale, pur presentando
il vantaggio relativo allo sfruttamento delle economie di scala
e di scopo realizzate dall’unico operatore che serve l’intero mercato,
presenta alcuni limiti, quali, ad esempio, la scarsa presenza di
incentivi per l’unico fornitore a ridurre il costo complessivo del
servizio e adeguare l’offerta alle preferenze degli utenti, le difficoltà
nella realizzazione della stima del costo netto a causa delle asimmetrie
informative presenti tra regolatore ed imprese, le contestazioni,
da parte degli operatori chiamati a contribuire al pagamento del
costo netto di erogazione del servizio universale, dei risultati
che determinano la ripartizione del costo suddetto. Tali limiti
potrebbero essere in parte superati introducendo meccanismi alternativi
di fornitura che facciano leva sulla partecipazione di diversi soggetti.
Sulla base delle disposizioni del d.P.R. n. 318/97, a partire dall’1
gennaio 1998 possono essere, infatti, incaricati della fornitura
del servizio universale anche altri organismi di telecomunicazioni,
previo conseguimento di licenza individuale o di autorizzazione
generale, anche in relazione a singoli servizi ovvero per ambiti
diversi dall’intero territorio nazionale. A tale fine, occorre precisare
che il paniere dei servizi facenti parte del servizio universale
può evolvere sulla base del progresso tecnologico e dello
sviluppo dei singoli mercati di riferimento e che la valutazione
del contenuto del servizio universale e la sua eventuale revisione
sono effettuate, almeno ogni due anni, dal Ministero delle comunicazioni,
sentita l’Autorità. In relazione a quanto previsto dalla
legge n. 249/97, l’Autorità individua i soggetti tenuti all’adempimento
degli obblighi di fornitura del servizio universale secondo i criteri
stabiliti dall'Unione europea.
-
Con riferimento ai servizi qui considerati, il mercato rilevante
nel quale si colloca il servizio di elenco telefonico generale,
come già anticipato, è quello dei servizi di informazione
abbonati generale. Le aspettative dell’utenza sono progressivamente
divenute più sofisticate in relazione alla disponibilità
e specialità delle informazioni reperibili tramite il servizio
di informazione abbonati, garantendo quindi una domanda sufficiente
anche per servizi differenziati sia per contenuto, sia per modalità
di accesso. Per quanto concerne il servizio di elenco telefonico
generale, sebbene il formato cartaceo continui, anche per il futuro,
ad essere quello maggiormente diffuso, in particolare in ambito
residenziale, la distribuzione elettronica, sia on line sia
off-line, risulta particolarmente interessante anche per
i suoi bassi costi, soprattutto in ambito business, e sarà
quella maggiormente interessata dagli sviluppi connessi alla diffusione
di massa di Internet. Attualmente, all’interno del mercato rilevante
del servizio di informazioni abbonati generale sono offerte due
tipologie di servizi che presentano un alto grado di sostituibilità:
il servizio di informazione abbonati tramite operatore o risponditore
automatico (Servizio 12) e il servizio di fornitura dell’elenco
abbonati cartaceo (Pagine Bianche). La base dati è, come
già detto, il principale fattore produttivo comune per la
realizzazione, da parte del soggetto incaricato del servizio universale,
sia dell’elenco cartaceo sia del servizio informazione abbonati.
Tuttavia, il finanziamento di tali servizi è soggetto a diversi
regimi di controllo dei ricavi. Il servizio informazione abbonati
associato alla numerazione 12 è fruibile dall’utente finale
di telefonia fissa dietro il pagamento di una tariffa controllata,
fissata, fino al 4 luglio 2001, dal provvedimento del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni del 28 marzo 1992 e successivamente
dalla delibera dell’Autorità n. 271/01/CONS. Il servizio
di fornitura elenchi abbonati è finanziato principalmente
attraverso la raccolta pubblicitaria, che non è soggetta
ad alcun limite tariffario. Come evidenziato nella citata delibera
n. 466/00/CONS con riferimento ai servizi di fornitura dell’elenco
telefonico generale e di informazioni abbonati, "l’evoluzione
della regolamentazione da parte dell’Autorità settoriale
è finalizzata a creare la struttura di incentivi che da una
parte consenta la realizzazione dell’obiettivo di garanzia di un
servizio di pubblica utilità fornito all’utenza a condizioni
favorevoli, dall’altra consenta di individuare le modalità
di fornitura più efficienti e tali da ridurre i costi del
servizio (o ripartirne i profitti) a carico del sistema delle telecomunicazioni",
con l’obiettivo della minima distorsione del mercato e della garanzia
che le modalità di copertura del costo netto degli obblighi
di servizio universale complessivamente considerati siano tali da
permettere la riduzione al minimo dell’impatto dell’onere finanziario
gravante sugli utenti finali, sia soggettivamente, sia oggettivamente.
-
Nell’ambito dei servizi in questione, l’Autorità, secondo
quanto previsto dall’art. 22 del d.P.R. n. 77/01, può adottare
misure specifiche per garantire che consumatori disabili o con particolari
esigenze sociali abbiano accesso al servizio di informazioni telefoniche.
Tali misure possono prevedere prezzi che si discostano da quelli
risultanti dalle normali condizioni di mercato.
RITENUTA l’opportunità che la definizione delle modalità
di gestione della base dati elenco abbonati sia condivisa dagli operatori
licenziatari di servizi di telecomunicazioni e considerato che le modalità
per la gestione delle basi di dati della rete fissa risultano più
agevoli in conseguenza della maggiore maturità del mercato, mentre
nel caso della rete mobile, stante il carattere di novità delle
disposizioni contenute nel d.P.R. 77/01, è necessario prevedere
l’operatività delle basi di dati secondo tempi differiti rispetto
alla rete fissa;
RILEVATO che il rispetto delle esigenze fondamentali e della tutela
dei dati personali è condizione necessaria per l’utilizzo delle
base di dati degli abbonati ai fini della fornitura di servizi di informazione
elenco abbonati con qualunque mezzo realizzata e che tale fornitura
risulta pertanto soggetta al regime di autorizzazione generale, fatto
salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di prodotti editoriali;
RITENUTA altresì la necessità di un intervento di adeguamento
del servizio universale alla luce delle modifiche introdotte dal d.P.R.
n. 77/01, in adempimento ai compiti di garanzia demandati da tali norme
all’Autorità;
RITENUTO altresì, di segnalare al Governo, alla luce dell’evoluzione
del mercato e delle intervenute modifiche legislative ed al fine di
favorire lo sviluppo e la diffusione dei servizi elettronici, l’opportunità
di una revisione del contenuto del servizio universale ricomprendendo
nell’ambito dei servizi ivi previsti anche la fornitura dell’elenco
abbonati in formato elettronico;
UDITA la relazione del Commissario Dott. Alfredo Meocci, relatore
ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed
il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
(Costituzione degli elenchi telefonici generali)
-
La fornitura di elenchi abbonati e dei servizi di informazione abbonati
di cui al presente provvedimento avviene previo conseguimento del
necessario titolo abilitativo e salvo quanto previsto in materia di
prodotti editoriali ed è subordinata al rispetto delle disposizioni
vigenti e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati
personali.
-
L’elenco telefonico generale include i numeri degli abbonati ai
servizi di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile attivi
sul territorio nazionale ed i relativi elementi identificativi, in
conformità al provvedimento di cui al successivo articolo 5,
ed in particolare:
-
i numeri telefonici e di facsimile degli abbonati ai servizi offerti
dagli operatori titolari di licenze per servizi di telefonia fissa;
-
gli elementi strettamente necessari all’identificazione degli abbonati
di cui alla lettera a);
-
i numeri telefonici degli abbonati e degli utenti dei servizi offerti
dagli operatori titolari di licenze per servizi di telefonia mobile;
-
gli elementi strettamente necessari all’identificazione degli
abbonati e degli utenti di cui alla lettera c );
-
In fase di prima attuazione ed ai fini della costituzione degli
elenchi generali, gli operatori titolari di numerazione di rete fissa
e mobile, qualora non abbiano già provveduto a costituire una
base di dati conforme al presente provvedimento, sono tenuti a:
-
entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di
cui al successivo art.5, adeguare ed integrare la carta dei servizi
e le condizioni contrattuali prevedendo le modalità relative
all’inserimento degli utenti negli elenchi generali;
-
comunicare agli abbonati esistenti le nuove condizioni di cui
al punto a);
-
In caso di portabilità del numero l’operatore recipient
provvede a comunicare all’abbonato l’inserimento nella sua base dati
relativa agli elenchi abbonati al fine di verificare o modificare
le informazioni che l’abbonato intende inserire ovvero per permettere
allo stesso di poter negare l’autorizzazione ad apparire nella base-dati
stessa. L’operatore donor provvede alla cancellazione dell’utente
"portato" dalla propria base dati relativa agli elenchi
abbonati.
Articolo 2
(Modalità di gestione delle basi di dati)
-
La base dati per la fornitura dei servizi di cui all’ articolo 1,
comma 2, è costituita dall’insieme dei dati contenuti nelle
base dati di tutti gli operatori titolari di licenze per servizi di
telecomunicazioni ai quali risultino assegnate risorse di numerazione
effettivamente utilizzate. Gli operatori medesimi sono responsabili
dell’esattezza, della veridicità, integrità, conformità
alle manifestazioni di volontà degli interessati ed aggiornamento
dei dati trasmessi. L’aggiornamento avviene secondo le modalità
stabilite negli accordi quadro di cui ai successivi commi 3 e 4 del
presente articolo.
-
Entro il 30 giugno 2002 gli operatori licenziatari di rete fissa
che offrono servizi di telefonia vocale realizzano e rendono operativa
la base-dati di cui al comma 1 mediante un accordo quadro che stabilisce:
-
le modalità di interconnessione ed aggiornamento delle
base dati relative agli abbonati;
-
i livelli di qualità ed integrità del servizio;
-
le condizioni economiche relative alla ripartizione dei costi
di interconnessione delle base dati;
-
le condizioni per la fornitura del servizio wholesale
ai soggetti autorizzati sia in forma di consegna di aggiornamenti
periodici, sia di fornitura dei dati su base transnazionale;
-
le modalità tecniche, conformi al provvedimento di cui
al successivo articolo 5, volte a garantire il rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
nonché a garantire la sicurezza, l’integrità delle
base dati ed i rapporti con l’autorità giudiziaria;
-
le procedure di aggiornamento delle base dati in caso di portabilità
del numero;
-
le interfacce verso altre base dati relative ad elenchi abbonati,
in particolare verso quelle contenenti dati relativi ad abbonati
a reti mobili nazionali ovvero internazionali.
-
Entro il 31 dicembre 2002 gli operatori licenziatari di servizi
mobili e personali realizzano e rendono operativa la base dati di
cui al comma 1 del presente articolo mediante un accordo quadro relativo
alla gestione delle base dati degli abbonati al servizio radiomobile.
Tale accordo è comprensivo dei punti da a) a g) di cui al comma
2 del presente articolo ed include le modalità di gestione
degli utenti dei servizi prepagati.
-
Gli operatori possono stabilire, mediante gli accordi di cui al
presente articolo, di costituirsi in opportune forme associative per
la gestione di una base dati unica degli abbonati ovvero di incaricare
un soggetto terzo della gestione della base dati stessa.
-
Gli accordi quadro prevedono, qualora non venga incaricato della
gestione della base dati un soggetto terzo, che almeno un operatore
offra a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie l’accesso
alle base dati di tutti gli abbonati a tutti i soggetti che ne facciano
richiesta, ivi incluso il soggetto ovvero i soggetti incaricati della
fornitura dei servizi compresi nel servizio universale.
-
Nel periodo antecedente l’entrata in vigore delle disposizioni degli
accordi quadro, ciascun operatore rende disponibile la propria base
dati abbonati a condizioni orientate al costo, ragionevoli e non discriminatorie,
anche al fine di garantire che almeno un servizio informazioni elenco
abbonati comprendente i numeri di tutti gli abbonati in elenco sia
a disposizione di tutti gli utenti, anche dai posti telefonici pubblici
a pagamento.
-
L’Autorità si riserva di adottare i provvedimenti necessari
per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento
qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello
stesso , non siano stati stipulati idonei accordi quadro secondo quanto
previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 3
(Elenco abbonati )
-
I soggetti incaricati della fornitura dell’elenco abbonati relativo
alla rete urbana di appartenenza, ai sensi dell’articolo 3, comma
1, lett. b) del d.P.R. n. 318/97, sono tenuti ad inserire le informazioni
rispettando il principio di non discriminazione nel trattamento e
nella presentazione delle informazioni, ed, in particolare, a:
-
includere tutti i numeri degli abbonati residenti a prescindere
dall’operatore utilizzato per il servizio telefonico senza operare
discriminazioni;
-
rendere disponibile a tutti gli abbonati, a prescindere dall’operatore
utilizzato, con le stesse modalità e condizioni l’elenco
telefonico;
-
includere a condizioni eque e non discriminatorie le condizioni
di abbonamento ai servizi telefonici di tutti gli operatori che
ne facciano richiesta. Ciascun operatore ha diritto all’inserimento
gratuito in un’apposita sezione dei numeri del servizio assistenza
clienti. In tale sezione, che deve essere ben visibile e facilmente
individuabile dall’utente, non sono ammessi caratteri differenziati
di presentazione;
-
non indicare nel frontespizio il simbolo ovvero i simboli di
riconoscimento di specifici operatori del servizio telefonico:
è ammessa la presentazione dei simboli di uguale misura
di tutti gli operatori che hanno abbonati al servizio telefonico
presenti in elenco;
-
a permettere le evidenziazioni a pagamento dei numeri degli
abbonati: sono vietate le forme di evidenziazione che possono
indurre il pubblico a preferire un particolare operatore del servizio
telefonico.
-
L’affidamento del servizio di cui al comma 1 del presente
articolo potrà avvenire mediante meccanismi di gara o altre
procedure selettive, anche su base regionale, che garantiscano l’erogazione
all’utenza di un servizio con modalità efficienti e tali da
ridurre i costi di fornitura del servizio o ripartirne i profitti.
A tal fine, l’Autorità potrà emanare, entro il 30 giugno
2002, linee guida per lo svolgimento di tali procedure.
-
I soggetti incaricati comunicano annualmente all’Autorità
le forme di accessibilità, tenuto conto delle moderne tecnologie,
degli elenchi ai soggetti non vedenti o colpiti da altri gravi handicap
che impediscono la consultazione degli elenchi cartacei. In sede
di prima applicazione tale comunicazione è inviata all’Autorità
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
Articolo 4
(Il servizio di informazioni abbonati)
-
I soggetti incaricati della fornitura del servizio di informazioni
abbonati di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c) del d.P.R. n.318/97
(di seguito informazioni abbonati) sono tenuti a fornire informazioni
su tutti gli abbonati, a prescindere dall’operatore utilizzato per
il servizio telefonico senza operare discriminazioni.
-
L’Autorità rivede entro il 30 giugno 2002 il piano nazionale
di numerazione, in relazione alle numerazioni da rendere disponibili
per i servizi di informazione abbonati.
-
L’affidamento del servizio di cui al comma 1 del presente articolo
potrà avvenire mediante meccanismi di gara o altre procedure
selettive, in base ai vantaggi offerti agli utenti e al costo netto
minimo del servizio universale. In tal caso, entro il 30 giugno 2002,
l’Autorità potrà adottare delle linee guida per lo svolgimento
di tali procedure.
-
Il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo comunica annualmente
all’Autorità le forme di accessibilità, tenuto conto
delle moderne tecnologie e delle esigenze dei soggetti portatori di
handicap sensoriali che impediscono la fruizione del servizio ordinario.
In sede di prima applicazione tale comunicazione è inviata
all’Autorità entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente
provvedimento. L'Autorità in ogni caso si riserva di adottare
le misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con particolari
esigenze sociali parità di accesso ai servizi di informazioni
telefoniche, a costi accessibili.
Articolo 5
(Protezione dei dati personali)
-
L’Autorità entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
in cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali,
anche ai sensi articolo 31, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, adotta le disposizioni relative alla raccolta e il successivo
trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione di elenchi
telefonici generali e per la prestazione dei relativi servizi di informazione
all’utenza, con particolare riferimento ai dati personali che possono
essere trattati e le finalità del loro utilizzo in conformità
alle manifestazioni di volontà degli interessati, nonché
la disciplina transitoria relativa alla fase di prima formazione degli
elenchi oltre alle modalità di individuazione automatizzata
di dati nominativi sulla base di un numero disponibile.
Articolo 6
(Ambito oggettivo del servizio universale)
- L’Autorità segnala al Ministero delle comunicazioni l’opportunità
di una revisione del contenuto del servizio universale, con particolare
riferimento all’inserimento nell’ambito del servizio universale della
distribuzione in forma elettronica dell’elenco generale degli abbonati.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Napoli, 6 febbraio 2002
| IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
|
Alfredo Meocci
|
Enzo Cheli
|
| IL SEGRETARIO GENERALE |
|
|
Adriano Soi
|
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