NELLA sua riunione di Consiglio del 16 settembre 2005;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287,
recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
VISTA la legge 14 novembre 1995,
n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione
dei servizi di pubblica utilità;
VISTO il decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE
(direttiva accesso), 2002/20/CE
(direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE
(direttiva quadro), 2002/22/CE
(direttiva servizio universale), recante "Codice delle comunicazioni
elettroniche" (di seguito, il Codice), pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 214 del 15 settembre 2003, ed in particolare gli articoli 8, 10,
11, 12, 13, 17, 18 e 19;
VISTA la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi
nell’ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche,
relativamente all’applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto
dalla direttiva 2002/21/CE,
dell’11 febbraio 2003 (di seguito, la Raccomandazione), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell’8
maggio 2003;
VISTA la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e
alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2003, che istituisce
un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee L 190 del 30 luglio 2003;
VISTE le Linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato
e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo
quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165
dell’11 luglio 2002;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS
del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura
di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
VISTO l’accordo di collaborazione
tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni
elettroniche, del 27 gennaio 2004;
VISTA la Raccomandazione sui mercati rilevanti che identifica diciotto
mercati, e specificamente:
A) Servizi al dettaglio:
- accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti
residenziali;
- accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti
non residenziali;
- servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico
forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
- servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti
in postazione fissa per clienti residenziali;
- servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico
forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
- servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti
in postazione fissa per clienti non residenziali;
- insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di
linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui all’art. 18 e all’allegato
VII della direttiva servizio universale);
B) Servizi all’ingrosso:
- raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione
fissa;
- terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche
in postazione fissa;
- servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa;
- accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso)
alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi
a banda larga;
- accesso a banda larga all’ingrosso;
- fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate;
- fornitura all’ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti
interurbani;
- accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche
mobili menzionati separatamente all’allegato I, punto 2, della direttiva
quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE;
- terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili;
- mercato nazionale all’ingrosso per servizi internazionali di roaming
per le reti telefoniche pubbliche mobili;
- servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti
agli utenti finali.
VISTA la delibera n. 118/04/CONS
del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori
di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche";
CONSIDERATO che, nella parte motiva di tale ultimo deliberato veniva
previsto che gli schemi di provvedimento in tema di analisi di mercato
sarebbero, dapprima, stati inviati, conclusa la fase di consultazione
nazionale, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
e, solo dopo l’acquisizione del parere di quest’ultima, trasmessi alla
Commissione europea;
OSSERVATO che il termine fissato dall’art. 19 del Codice
è scaduto senza che i complessi procedimenti di cui si tratta
abbiano potuto essere portati a compimento;
VISTI i provvedimenti di proroga dei termini di conclusione dei procedimenti
istruttori di cui all’art. 1, comma 3 della suddetta delibera
n. 118/04/CONS, adottati con delibere
n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, n.
29/05/CONS del 10 gennaio 2005, n.
239/05/CONS del 22 giugno 2005;
CONSIDERATO che appare conveniente rendere più flessibile l’assetto
della disciplina dei predetti procedimenti, come fissata dalla citata
delibera n. 118/04/CONS, al fine
di conferire maggiore speditezza alla fase procedurale conclusiva delle
analisi dei mercati;
RITENUTO opportuno, sotto questo profilo, rivedere la previsione secondo
la quale gli schemi di provvedimento dovrebbero essere trasmessi alla
Commissione europea soltanto dopo l’acquisizione del parere dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato;
CONSTATATO che una disposizione siffatta non risulta imposta dalla
normativa vigente e che pertanto può essere stabilito che la
trasmissione degli schemi provvedimentali all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea possa avere
luogo anche in via contestuale, salvo il dovere di questa Autorità
di comunicare senza ritardo alla medesima Commissione le eventuali modifiche
sostanziali che, dopo la cognizione dell’avviso dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, si decidesse di apportare al
singolo schema;
UDITA la relazione dei Commissari, cons. Nicola D’Angelo e prof. Stefano
Mannoni, relatori ai sensi dell'articolo
32 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;