NELLA seduta del
Consiglio del 21 dicembre 1999;
VISTA la Legge 31
luglio 1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il D.P.R.
19 settembre 1997 n. 318 "Regolamento per l'attuazione delle direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" ed in particolare
l'art. 6, comma 22;
VISTO il Decreto
Legislativo 17 marzo 1995 n. 103 "Recepimento della direttiva 90/388/CEE
relativa alla concorrenza nei mercati di servizi di telecomunicazioni";
VISTO il D.P.R.
4 settembre 1995 n. 420 " Regolamento recante determinazione delle
caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di
telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo
17 marzo 1995, n. 103";
VISTO il D.M. 25
novembre 1997 "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali
nel settore delle telecomunicazioni", così come modificato
dalla delibera dell'Autorità n. 217 del 22 settembre 1999;
VISTO il D.M. 5
febbraio 1998 "Determinazioni dei contributi per le autorizzazioni
generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico
di servizi di telecomunicazioni";
VISTE le risultanze
istruttorie del procedimento sul tema dei servizi di accesso disaggregato
alla rete locale di Telecom Italia;
VISTA la comunicazione
di Telecom Italia in data 29 ottobre 1999, Prot. 28848-01 "Servizio
di trasporto dati ad alta velocità per la connessione a Internet",
relativa all'introduzione di una nuova modalità di offerta, per
servizi ad alta velocità basati sulle applicazioni delle tecnologie
ADSL, volta a sospendere le iniziative commerciali già comunicate
all'Autorità, in data 29 settembre 1998, prot. 27168 "Introduzione
della tecnologia ADSL", e integrazioni del 15 ottobre 1998 "Obblighi
di comunicazione ex art.7 DPR 420/95" e successive comunicazioni;
VISTA la nota dell'Autorità
in data 25 novembre 1999, Prot. 16861/A99 "Richiesta di informazioni
in merito all'offerta agli ISP di servizi ad alta velocità basati
sull'applicazione delle tecnologie ADSL ed ATM", di informazioni
supplementari in merito alla comunicazione di Telecom Italia di cui
al precedente punto con la quale l'Autorità chiede di sospendere
le iniziative di commercializzazione in atto;
VISTA la nota di
Telecom Italia del 29 novembre 1999, Prot. 31854-01, "Richiesta
di informazioni in merito all'offerta agli ISP di servizi ad alta velocità
basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL ed ATM";
VISTA la documentazione
integrativa prodotta da Telecom Italia in occasione dell'incontro tenuto
con l'Autorità, il 30 novembre e la nota della stessa Telecom
Italia in data 3 dicembre 1999;
VISTA la nota dell'Autorità
in data 6 dicembre 1999, Prot. 17289/A99 "Offerta al canale indiretto
di servizi ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie
ADSL ed ATM, con la quale comunica a Telecom Italia che, poichè
l'offerta di servizi in tecnologia ADSL e ATM rappresenta un nuovo servizio
piuttosto che una "nuova modalità di offerta commerciale",
in sostituzione di quella precedentemente commercializzata e comunicata
in data 29 settembre 1998, l'offerta di tali servizi è soggetta
alla disciplina di cui all'art. 6, comma 22, del D.P.R. 318/97;
VISTA la nota di
Telecom Italia S.p.A. in data 10 dicembre 1999, Prot. 33514-01 "Offerta
di servizi dati ad alta velocità basati sull'applicazione delle
tecnologie ADSL ed ATM - offerta wholesale, relativa alla richiesta
di autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 22, del D.P.R. n.318/97,
per la fornitura di servizi all'ingrosso ("wholesale"), di
accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione
della tecnologia ADSL in ambito urbano e la documentazione fornita in
occasione dell'incontro con l'Autorità in data 10 dicembre 1999;
VISTA la documentazione
integrativa di Telecom Italia pervenuta in data 13 dicembre 1999;
RITENUTO di autorizzare
provvisoriamente Telecom Italia alla fornitura del servizio in questione
stabilendo condizioni transitorie al fine di assicurare l'osservanza
dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione
e proporzionalità, nonché di orientamento ai costi, anche
in considerazione del fatto che la stessa è notificata come avente
notevole forza di mercato;
VISTA la proposta
formulata dai competenti uffici;
UDITA la relazione
al Consiglio del Prof. Silvio Traversa sui risultati dell'istruttoria,
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e
il funzionamento dell'Autorità;
-
L'Autorità
rilascia, ai sensi dell'art. 6, comma 22, D.P.R. n.318/97, l'autorizzazione
provvisoria alla TELECOM ITALIA SpA, con sede legale in via Bertola
34, 10122 Torino, per la fornitura di servizi all'ingrosso ("wholesale")
di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione
della tecnologia ADSL, agli operatori di telecomunicazioni, muniti
di licenza individuale e/o autorizzazione generale ai sensi dell'art.
6 del D.P.R. 318/97.
-
L'autorizzazione
provvisoria riguarda le aree indicate nel piano di sviluppo per gli
anni 1999 (25 città con 350 centrali interessate) e 2000 (47
località con 50 centrali interessate), conformemente a quanto
comunicato da Telecom Italia, in data 3 dicembre 1999, con la nota
citata in premessa.
-
L'autorizzazione
è subordinata agli obblighi e vincoli previsti dalla normativa
vigente, da quelli indicati nella domanda e nella documentazione integrativa
citata in premessa nonché al rispetto delle seguenti condizioni:
-
nelle offerte
agli operatori di telecomunicazioni, muniti di idoneo provvedimento
autorizzatorio ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 318/97, deve essere
espressamente indicata la natura provvisoria del presente provvedimento;
-
in ottemperanza
al principio di parità di trattamento, l'offerta dei citati
servizi all'ingrosso ("wholesale") deve essere trasparente
e non discriminatoria, con riferimento alle modalità e
ai tempi di fornitura, rispetto a quanto offerto da Telecom Italia
alle società controllanti, controllate, collegate e alle
proprie divisioni operative e tale da consentire agli operatori
di telecomunicazioni, muniti di idoneo provvedimento autorizzatorio
ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 318/97, di fornire tempestivamente
un servizio di qualità equivalente, a condizioni concorrenziali
sul mercato finale. A tal fine, nell'offerta al pubblico ("retail")
di servizi di accesso veloce ad Internet basati sulla tecnologia
ADSL da parte delle proprie controllate, collegate e/o divisioni,
Telecom Italia dovrà prevedere condizioni trasparenti e
non discriminatorie tali da non violare detti principi;
-
Telecom Italia,
entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento,
dovrà fornire all'Autorità i seguenti dati:
-
contabilità
separata dei servizi oggetto della presente autorizzazione
offerti alle società controllanti, controllate, collegate
e alle proprie divisioni operative, nonché evidenza
dei criteri di determinazione delle relative condizioni economiche,
disaggregate per componenti;
-
indicazione
del numero e del costo dei circuiti diretti numerici necessari
per poter usufruire dell'offerta ADSL, nonché delle
relative modalità di fornitura;
-
condizioni
generali di Service Level Agreement (SLA) che, tra l'altro,
comprendano:
-
processi
e modalità di fornitura del servizio ("provisioning"),
con particolare riferimento ai tempi di comunicazione
della utilizzabilità di collegamenti ADSL e di
messa a disposizione degli stessi da parte di Telecom
Italia e relative penali in caso di ritardo;
-
modalità
e costi di risoluzione dei casi di non immediata attivabilità
e modalità e tempi di comunicazione delle motivazioni
nei casi di non attivabilità;
-
procedure
e tempistiche per la segnalazione e la riparazione dei
guasti;
-
livelli
massimi di interferenza, in particolare quelli determinati
dalla presenza di altre linee ADSL ed eventuali modalità
e tempistiche di attenuazione delle interferenze stesse;
-
definizione
della qualità minima resa disponibile da Telecom Italia,
sia a livello complessivo sia a livello di ciascun elemento
della rete;
-
compatibilità
degli apparati ADSL a standards internazionali (ETSI/ITU)
e relative specifiche tecniche;
-
indicazione
degli apparati di terminazione di rete, disponibili sul mercato
compatibili con il servizio;
-
compatibilità
delle interfacce degli apparati ATM e relative specifiche
tecniche, nonché delle interfacce dei sistemi di gestione
di rete;
-
indicazione
della configurazione del Multiplex ADSL e dei relativi collegamenti
(instradamento virtuale e canale virtuale, "Virtual Path
e Virtual Channel"), e dei parametri prestazionali;
-
Telecom Italia
è tenuta a comunicare all'Autorità ed ai soggetti interessati
eventuali variazioni alle condizioni di fornitura di servizi in tecnologia
ADSL di cui al presente provvedimento, con almeno 30 giorni di anticipo
rispetto alla data di commercializzazione delle stesse.
-
Telecom Italia,
in coerenza con quanto disposto al punto III, 2), del presente provvedimento,
dovrà fornire copia del contratto di servizio che disciplina
le condizioni di fornitura del servizio all'ingrosso ("wholesale")
di accesso ad Internet, oggetto della presente autorizzazione, fra
Telecom Italia e società controllanti, controllate, collegate
e/o proprie divisioni operative, entro 30 giorni dalla sua conclusione.
L'eventuale offerta economica al pubblico ("retail") comprensiva
di una descrizione dettagliata dei costi, con evidenziazione, tra
l'altro, dei costi di commercializzazione e di quelli di gestione
del cliente, deve essere previamente comunicata all'Autorità,
la quale è tenuta a verificarla ai sensi del D.P.R. 318/97.
In tale sede l'Autorità potrà modificare le condizioni
relative alla fornitura di servizi all'ingrosso oggetto del presente
provvedimento.
- Telecom Italia
si impegna a versare i contributi relativi all'istruttoria e all'attività
di controllo e verifica allorché saranno stabilite le condizioni
definitive, di cui all'art. 6 comma 22, D.P.R. 318/97 citato nelle premesse.