NELLA riunione del Consiglio del 18 ottobre 2005;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249
"Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”,
in particolare l’art.1, comma
6, lettera a), n.14;
VISTA la Decisione della
Commissione europea del 2 aprile 2003, relativa al procedimento n. M2876-NewsCorp/Telepiù;
VISTA la delibera n.148/01/CONS
“Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie
tra organismi di telecomunicazioni e utenti”, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.167 del 18 luglio 2002;
VISTA la delibera n.334/03/CONS
“Disposizioni procedurali relative alla risoluzione delle controversie
attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ai sensi della Decisione
della Commissione europea Comp/2876 del 2 aprile 2003 (NewsCorp/Telepiù)”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003;
VISTA l’istanza pervenuta il 3 settembre 2003 con la quale la
società Gioco Calcio S.p.A. ha denunciato l’inadempimento
da parte di Sky Italia degli Impegni annessi alla Decisione della Commissione
europea n. Comp/M.2876 del 2 aprile 2003 relativi all’accesso
alla Piattaforma e ha chiesto all’Autorità un intervento
ai sensi della delibera n. 148/01/CONS;
VISTA la nota con cui il Dipartimento garanzie e contenzioso, in data
10 ottobre 2003, ha comunicato alle parti l’avvio di un procedimento
ai sensi degli articoli 7 e seguenti dell’allegato
A alla delibera n. 148/01/CONS, convocandole per l’esperimento
del tentativo di conciliazione;
VISTO il verbale dell’udienza di conciliazione tenutasi il 10
febbraio 2004, con cui il medesimo Dipartimento ha constatato il mancato
accordo tra le parti;
VISTA l’istanza pervenuta l’ 11 giugno 2004, con la quale
la società Gioco Calcio ha denunciato l’inadempimento da
parte di Sky Italia degli Impegni annessi alla Decisione
della Commissione europea Comp/M.2876 e ha chiesto l’intervento
dell’Autorità per la definizione della controversia in
essere con la medesima società, avente ad oggetto l’accesso
alla Piattaforma unica satellitare ed in particolare la metodologia
di calcolo ed allocazione dei costi utilizzata da Sky Italia per la
fornitura di servizi tecnici;
VISTA la nota con cui il Dipartimento garanzie e contenzioso, in data
5 agosto 2004, ha comunicato alle parti l’avvio, ai sensi dell’art.
4 della delibera n. 334/03/CONS,
del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia,
nonché il conferimento al prof. Sandro Frova di un incarico di
consulenza al fine di analizzare la documentazione prodotta dalle parti
relativamente alla metodologia di calcolo e allocazione dei costi;
VISTA la relazione resa dal consulente il 28 gennaio 2005;
VISTE le note del 24 giugno e del 15 luglio 2005 con cui le parti hanno
comunicato di aver composto la controversia tra di esse insorta, avendo
sottoscritto un accordo transattivo che prevede la rinuncia da parte
di Gioco Calcio all’istanza di definizione proposta nel procedimento
e la rinuncia da parte di Sky Italia al credito ed al relativo ricorso
per decreto ingiuntivo avviato relativamente alla parte di corrispettivo
non versata da Gioco Calcio per la fornitura dei servizi tecnici di
cui al “Memorandum d’intesa per contratto di servizi tecnici
di accesso alla piattaforma”, nonché la compensazione delle
spese del procedimento, ivi compresa la ripartizione in parti uguali
tra le due società delle competenze spettanti al consulente;
RITENUTO in ragione di tale accordo venuto meno il presupposto a fondamento
di un eventuale intervento di quest’Autorità a definizione
della controversia, essendo cessata la materia del contendere;
VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso
del procedimento;
VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;
1. Il non luogo a provvedere in merito all’istanza formulata dalla
società Gioco Calcio S.p.A. in data 11 giugno 2004. Le spese relative
alle competenze spettanti al consulente sono ripartite in parti uguali
tra le due società, ferma restando la responsabilità in
solido delle medesime.
La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino
ufficiale dell’Autorità, ed è resa disponibile sul
sito web dell’Autorità, www.agcom.it. Essa è altresì
comunicata alla Commissione europea.
Ai sensi dell’art. 1, comma 26,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, avverso il presente provvedimento,
entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, può essere
proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.