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L'Autorità
NELLA riunione del Consiglio del 7 novembre 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"
e, in particolare, l’art. 2, comma 12, lettere i) e l);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante "Regolamento per l’attuazione delle direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni" e, in particolare, gli articoli
7, commi 1 e 12, e 16, comma 1, lettera d);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.
77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE
e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
VISTO il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni
per l’introduzione dell’Euro nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo
1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433" e, in particolare,
gli articoli 3 e 4;
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, contenente disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo del 24 giugno 1998;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
giugno 1997 concernente "Problematiche connesse all’introduzione
dell’Euro";
VISTO il Regolamento CE n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997,
relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro, e, in particolare,
gli articoli 4 e 5;
CONSIDERATO che la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 giugno 1997 richiede alle amministrazioni pubbliche di svolgere
un ruolo di guida nel processo di introduzione dell’Euro, anche al fine
di facilitare la transizione all’Euro per i cittadini e per le imprese;
CONSIDERATI i provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato in applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n.74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
SENTITA l’Associazione Nazionale Utenti Italiani di Telecomunicazioni
in data 10 settembre 2001;
SENTITE le società Blu, H3G, Omnitel, Wind Telecomunicazioni
e Telecom Italia Mobile in data 17 settembre 2001;
SENTITE le società Atlanet, Edisontel, Fastweb, King Com e TU
Telecomunicazioni in data 20 settembre 2001;
SENTITE le società Albacom, Link Up, Noicom, Plug It, Publitel,
Tele 2, Telecom Italia, Tibercom e Voxtel in data 21 settembre 2001;
SENTITA la società Telecom Italia in merito all’introduzione
dell’Euro per quanto concerne la telefonia pubblica in data 25 settembre
2001;
SENTITE le associazioni MDC - Movimento di Difesa del Cittadino, Adiconsum,
Federconsumatori, Lega Consumatori, ADOC in data 25 settembre 2001;
SENTITA la società Policom in data 26 settembre 2001;
SENTITA la società IPSE 2000 in data 28 settembre 2001;
SENTITA l’Associazione Utenti Pubblicità Associati in data 28
settembre 2001
SENTITE le società Infostrada e Albacom in merito all’introduzione
dell’Euro per quanto concerne la telefonia pubblica in data 4 ottobre
2001;
VISTO il documento dell’Associazione Cittadinanza Attiva del 24 gennaio
2001;
VISTO il documento dell’Associazione ADOC del 18 settembre 2001;
VISTO il documento dell’Associazione Centro Tutela Consumatori Utenti
del 20 settembre 2001;
VISTO il documento dell’Associazione Nazionale Utenti Italiani di Telecomunicazioni
del 25 settembre 2001;
VISTO il documento dell’Associazione MDC - Movimento di Difesa del
Cittadino del 25 settembre 2001;
VISTO il documento della società Omnitel Pronto Italia del 26
settembre 2001;
VISTI i documenti delle società Blu e Plug It del 27 settembre
2001;
VISTO il documento dell’Associazione UPA del 28 settembre 2001;
VISTO il documento della società Noicom del 28 settembre 2001;
VISTO il documento della società Telecom Italia Mobile del 1°
ottobre 2001;
VISTO il documento condiviso dalle società Adriacom, Blixer,
Link Up, Lombardiacom, Peppercom, Serenacom e Tibercom del 1° ottobre
2001;
VISTI i documenti delle società Edisontel, Publitel e Telecom
Italia del 2 ottobre 2001;
VISTO il documento della società Atlanet del 3 ottobre 2001;
VISTO il documento della società Policom del 4 ottobre 2001;
VISTO il documento della società BLU del 5 ottobre 2001;
VISTO il documento della società Fastweb dell’8 ottobre 2001;
VISTO il documento della società Wind Telecomunicazioni del
9 ottobre 2001;
VISTO il documento della società Telecom Italia del 15 ottobre
2001;
VISTO il documento dell’Associazione Altroconsumo del 19 ottobre 2001;
VISTI i documenti delle società Albacom e Wind Telecomunicazioni
del 24 ottobre 2001;
CONSIDERATO che gli operatori presenti alle audizioni indette dall’Autorità
hanno comunicato di avere già intrapreso le necessarie azioni
per assicurare il rispetto delle modalità di conversione definite
nel richiamato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
CONSIDERATO che l’utilizzazione, ai fini della conversione in Euro,
di un numero di decimali anche superiore a quello minimo previsto dal
suddetto decreto legislativo n. 213/98 garantisce una maggiore accuratezza
nella conversione dei prezzi, in particolare per quei prezzi espressi
in unità o decine di lire che sono utilizzati nella determinazione
degli importi totali da fatturare alla clientela;
CONSIDERATO che per tali prezzi l’utilizzazione di 6 decimali di Euro
nel calcolo di conversione sembra rappresentare una sufficiente garanzia
di accuratezza;
CONSIDERATO che l'offerta di servizi di telecomunicazioni è
generalmente soggetta a regime di prezzo;
CONSIDERATO che l’Autorità ha richiesto agli operatori che forniscono
servizi di telefonia pubblica di adeguare gli apparati e le modalità
di pagamento alla imminente introduzione dell’Euro e li ha sollecitati
a comunicare le nuove modalità di utilizzo e di fatturazione
da telefoni pubblici;
RITENUTO di dover assicurare, nell’interesse del corretto funzionamento
e sviluppo del mercato delle telecomunicazioni, il rispetto del principio
della trasparenza nelle comunicazioni anche mediante l’indicazione di
linee guida che siano di indirizzo per una corretta e trasparente informazione
verso il mercato e di tutela per l’invarianza dei prezzi a seguito dell’introduzione
dell’Euro;
RITENUTO che l’indicazione dei prezzi finali inclusivi di IVA rappresenti
un elemento di maggiore trasparenza per le offerte di servizi alla clientela
residenziale;
RITENUTO opportuno che i prezzi dei servizi siano comunicati integralmente
alla clientela, con l’evidenziazione di tutte le cifre decimali utilizzate
per la conversione;
RITENUTA la necessità, al fine di garantire la massima trasparenza,
la concorrenzialità dell'offerta e scelte più consapevoli
da parte degli utenti intermedi e/o finali, di indirizzare i fornitori
di servizi di telecomunicazioni verso modalità di comunicazione
al pubblico che garantiscano una completa informazione sulle caratteristiche
essenziali dei servizi offerti;
RITENUTO che la confrontabilità delle offerte sia un elemento
essenziale per garantire la possibilità di migliori scelte da
parte degli utenti finali;
RITENUTA la necessità, al fine di garantire la più
ampia pubblicità delle condizioni di offerta dei servizi, che
ciascun operatore mantenga aggiornato un catalogo delle offerte vigenti,
consultabile al pubblico;
RITENUTO che l’introduzione dell’Euro come moneta circolante richieda
un particolare impegno informativo nei confronti della clientela
da parte delle società del settore;
UDITA la relazione del Commissario dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi
dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento
dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo unico
-
Sono adottate le linee guida relative alle comunicazioni al pubblico
delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti
al pubblico ed all’introduzione dell’euro.
-
Le linee guida di cui al comma 1 sono riportate nell’allegato A
alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è pubblicata sul Bollettino e sul sito
Web dell’Autorità.
Napoli, 7 novembre 2001
| IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
| Paola Manacorda |
Enzo Cheli |
| IL SEGRETARIO GENERALE |
|
| Adriano Soi |
|
Allegato A
Linee guida relative alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di
offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all’introduzione
dell’Euro
Le linee guida di seguito indicate sono rivolte ai soggetti tenuti a
comunicare all’Autorità le condizioni di offerta dei servizi ai
sensi dell’ art. 7, comma 12, e dell’art. 16, comma 1, lettera d) del
d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.
Le indicazioni che seguono hanno carattere di indirizzo verso modalità
di comunicazione al pubblico, rispondenti al necessario principio di trasparenza,
che garantiscano la comprensibilità dell’informazione e della comunicazione
pubblicitaria e facilitino i processi di comparabilità dei prezzi.
In relazione alle modalità di comunicazione al pubblico delle
condizioni di offerta dei servizi, tutti gli operatori licenziatari sono
invitati ad attenersi ai seguenti principi:
-
indicare con modalità grafiche e/o sonore evidenti e chiaramente
percepibili l’esistenza di eventuali limitazioni (territoriali, tecniche,
temporali o di altra natura) alla sottoscrizione o all’utilizzo dei
servizi pubblicizzati;
-
segnalare nella comunicazione, quando essa sia indirizzata al
pubblico attraverso mezzi di comunicazione che richiedono una sintesi
nella presentazione delle offerte, le caratteristiche essenziali indicate
nel punto precedente o comunque rinviare, secondo i principi di trasparenza
e di proporzionalità, con modalità grafiche e/o sonore
evidenti e chiaramente percepibili, ad una descrizione completa che
sia facilmente reperibile in forma scritta dai potenziali clienti
con l’indicazione di dove sia possibile reperirla. In assenza di punti
di vendita aperti al pubblico nel territorio, la comunicazione pubblicitaria
può rinviare con modalità grafiche e/o sonore evidenti
e chiaramente percepibili a servizi di assistenza clienti che comunichino
al potenziale cliente, a titolo gratuito, tutte le informazioni sul
servizio e sugli eventuali vincoli nelle modalità da quest’ultimo
richieste (es. lettera, telefax, posta elettronica);
-
evidenziare, qualora nella comunicazione al pubblico siano indicate
le condizioni economiche di offerta del servizio, con modalità
grafiche e/o sonore evidenti e chiaramente percepibili, tutti gli
oneri accessori eventualmente previsti (per es. canoni e contributi),
nonché le modalità di tariffazione (per esempio a forfait,
a tempo, a scatti, presenza di importi alla risposta, nonché
eventuale durata degli scatti, livello degli importi alla risposta)
e, nel caso di servizi fatturati su base temporale, l’indicazione
del prezzo del servizio per unità di tempo (ad esempio, per
i prezzi a tempo, il costo al minuto);
-
esprimere i prezzi dei servizi inclusivi di IVA, nel caso di comunicazioni
di offerte rivolte, anche non esclusivamente, alla clientela residenziale;
-
rendere disponibile sui siti Web degli operatori e presso tutti i
punti vendita, diretti e indiretti, anche in via telematica, un catalogo
aggiornato di tutte le offerte vigenti, con completa descrizione delle
caratteristiche dei servizi offerti e degli eventuali vincoli alla
sottoscrizione ed all’utilizzo dei servizi.
Con riferimento alla prossima introduzione dell’Euro come valuta nazionale,
gli operatori sono invitati ad attenersi, oltre alle norme generali
di cui al decreto legislativo n. 213/98, ai seguenti principi:
-
comunicare al più presto ai propri clienti, possibilmente
in allegato alla fattura, gli equivalenti prezzi in Euro che saranno
applicati ai servizi offerti;
-
dare tempestivamente avvio, nel caso di servizi prepagati, ad
una adeguata campagna di comunicazione e rendere disponibile sul proprio
sito Web e in tutti i propri punti vendita (diretti ed indiretti)
un’informativa dettagliata sui prezzi in Euro applicati per i contratti
in essere;
-
indicare integralmente, nelle comunicazioni al pubblico, i prezzi
in Euro effettivamente applicati a seguito della conversione;
-
attenersi, nel caso di informazioni monetarie visualizzate sui
terminali degli utenti (ad esempio il costo di singole comunicazioni
o l’indicazione del credito residuo per abbonati mobili prepagati)
e ove tecnicamente possibile, alle regole di conversione di cui al
decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998;
-
adeguare i servizi di assistenza alla clientela (call-center)
alle prevedibili maggiori esigenze di informazione nei mesi precedenti
e immediatamente successivi all’introduzione dell’Euro come moneta
circolante;
-
comunicare all’Autorità l’elenco completo dei servizi
per i quali si limiteranno ad effettuare la conversione in Euro secondo
le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo n. 213/98,
senza modificare in alcun modo né il livello dei prezzi applicati,
né le condizioni di offerta del servizio. Per i servizi comunicati
in tale elenco, le imprese sono esonerate dalla comunicazione attraverso
il formulario di cui alla delibera dell’Autorità n. 83/01/CONS
del 14 febbraio 2001.
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