L'Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 28 giugno 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il decreto legislativo
1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215
del 15 settembre 2003;
VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui
mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell’ambito del nuovo quadro
regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all’applicazione
di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva
2002/21/CE dell’11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee L 114 dell’8 maggio 2003;
VISTO il decreto legislativo n. 206 del 2005, recante "Codice del consumo,
a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 235 del
8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162;
VISTO il d.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 recante "Regolamento
di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 275 del 24 novembre 1998;
VISTA la delibera n. 217/01/CONS
recante "Regolamento concernente l’accesso ai documenti" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del
20 giugno 2001;
VISTA la delibera n. 335/03/CONS del
24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento
concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera
n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS,
recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di
cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
VISTA la delibera n. 118/04/CONS
del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori
di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative
di cui alle determinazioni n. 1/04,
n. 2/04, n.
1/05 e n. 2/05;
VISTA la delibera n. 320/04/CONS del
29 settembre 2004, recante "Proroga dei termini di conclusione dei
procedimenti istruttori di cui alla delibera
n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
VISTA la delibera n. 29/05/CONS del
10 gennaio 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei
procedimenti istruttori di cui alla delibera
n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
VISTA la delibera n. 239/05/CONS
del 22 giugno 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione
dei procedimenti istruttori di cui alla delibera
118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 159 del 11 luglio 2005;
VISTA la delibera n. 2/06/CONS del
2 febbraio 2006, recante "Proroga dei termini di conclusione dei
procedimenti istruttori di cui alla delibera
118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 32 del 8 febbraio 2006;
VISTA la delibera n. 373/05/CONS
del 16 settembre 2005, che modifica la delibera
n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori
di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 3 ottobre 2005, n. 230;
VISTA la delibera n. 3/CIR/99, recante
"Regole per la fornitura della carrier selection equal access
in modalità di Preselezione (carrier preselection)", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del
28 dicembre 1999;
VISTA la delibera n. 9/00/CIR, recante
"Disposizioni relative all’attivazione del servizio di carrier preselection:
data di sottoscrizione del contratto di utenza", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 30 ottobre 2000, n.
254;
VISTA la delibera n. 10/00/CIR,
recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione
di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, n. 256 del 2 novembre 2000;
VISTA la delibera n. 4/00/CIR, recante
"Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di carrier
preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000;
VISTA la delibera n. 18/01/CIR,
recante "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della
delibera n. 10/00/CIR
da parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
202 del 31 agosto 2001;
VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante
"Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di riferimento
per l’anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 87 del 13 aprile 2002;
VISTA la delibera n. 78/02/CONS,
recante "Norme di attuazione dell’articolo 28 del D.P.R. 11 gennaio
2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
n. 103 del 4 maggio 2002;
VISTA la delibera n. 152/02/CONS,
recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio
di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori
aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 153 del
27 giugno 2002;
VISTA la delibera n. 2/03/CIR, recante
"Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di riferimento
per l’anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 56 del 8 aprile 2003;
VISTA la delibera n. 3/03/CIR, recante
"Criteri per la predisposizione dell’offerta di riferimento 2003
mediante l’introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle
tariffe massime applicabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, n. 68 del 22 marzo 2003;
VISTA la delibera n. 4/03/CIR, recante
"Integrazione della disposizioni in materia di Carrier Preselection:
norme in materia di disattivazione della prestazione", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 aprile
2003, n.98;
VISTA la delibera n. 11/03/CIR,
recante "Approvazione dell’offerta di riferimento per l’anno 2003 di Telecom
Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
n. 198 del 27 agosto 2003;
VISTA la delibera n. 3/04/CIR, recante
"Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per
l’anno 2004" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 124 del 28 maggio 2004;
VISTA la delibera n. 1/05/CIR, recante
"Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per
l’anno 2005" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 72 del 29 marzo 2005;
VISTA la delibera n. 11/06/CIR recante
"Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice
over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
87 del 13 aprile 2006, supplemento ordinario n. 95 ed in particolare gli
art. 3 e 4 che definiscono rispettivamente gli obblighi connessi all’autorizzazione
per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico e specifiche
condizioni e modalità per l’assegnazione dei diritti d’uso delle
numerazioni per servizi geografici;
VISTA la delibera n. 49/05/CIR recante
"Interpretazione della delibera
n. 1/05/CIR: disposizioni concernenti le modalità di gestione
del servizio di accesso disaggregato condiviso di Telecom Italia S.p.A."
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
180 del 4 agosto 2005;
VISTA la delibera n.
30/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Consultazione pubblica
sulla identificazione ed analisi dei mercati all’ingrosso della raccolta,
terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica
fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato
per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette
le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra
quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti
e dei servizi della Commissione europea)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del 18 febbraio 2005;
VISTA la delibera n. 45/06/CONS
recante "Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei
segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14
fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea
n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di
sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione
degli obblighi regolamentari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 45 del 23 febbraio 2006;
VISTA la delibera n. 4/06/CONS
"Mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso
condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di
servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati
dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione
ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo
potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari"
del 12 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;
CONSIDERATA la consultazione pubblica di cui alla delibera
n. 30/05/CONS, le risultanze della medesima e le valutazioni dell’Autorità
contenute nell’allegato
A) alla presente delibera l’allegato
B) relativo ai criteri in materia di separazione contabile e contabilità
dei costi;
CONSIDERATA l’analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell’allegato
C) al presente provvedimento;
CONSIDERATO che il provvedimento concernente i "Mercati della Raccolta,
Terminazione e Transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica
fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato
per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette
le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra
quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei
prodotti e dei servizi della commissione europea)" è stato adottato
dall’Autorità in data 20 aprile 2006 ed inviato all’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato ed alla Commissione europea
ed ai Paesi membri in data 28 aprile 2006;
VISTO il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM), pervenuto in data 7 giugno 2006, relativo allo schema
di provvedimento concernente "Mercati della Raccolta, Terminazione e
Transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa";
CONSIDERATO che:
- in merito alla definizione del mercato rilevante, l’AGCM ha reputato
condivisibile l’individuazione dei mercati della raccolta da postazione
fissa e da postazione pubblica, del transito a livello nazionale,
di area gateway e distrettuale, della terminazione su singola rete
pubblica fissa, verso internet in modalità commutata (dial-up)
e verso le direttrici internazionali;
- in merito alle direttrici internazionali, l’AGCM ha ritenuto giustificata
la decisione di non sottoporre a regolazione ex-ante i servizi di
terminazione internazionale ed ha ritenuto comprensibile la scelta
di affrontare le eventuali restrizioni all’accesso a specifiche direttrici
internazionali nell’ambito di specifiche analisi di mercato;
- in merito alla terminazione Internet, l’AGCM ha condiviso la decisione
di revocare le notifiche di Telecom Italia e di Wind come operatori
con significativo potere di mercato per i servizi di terminazione
Internet in modalità commutata (dial-up), anche in ragione
sempre minor rilevo del servizio nell’ambito delle modalità
di accesso a internet. L’AGCM ha altresì auspicato, in considerazione
della completa integrazione verticale che contraddistingue le offerte
di Telecom Italia, che sia mantenuto il controllo su eventuali pratiche
discriminatorie interno-esterno per i servizi di accesso (dial-up)
in decade 7, unitamente alla verifica dell’effettiva replicabilità
delle offerte finali di servizi di accesso a Internet in modalità
commutata;
- con riferimento all’ambito di applicazione dei rimedi regolamentari,
l’AGCM ha condiviso che gli obblighi siano estesi anche alle tecnologie
innovative qualora queste risultino, dal punto di vista funzionale,
sostituibili con il servizio tradizionale ed ha ritenuto , in base
al principio di neutralità tecnologica, che le previsioni atte
a regolare l’interconnessione e l’interoperabilità debbano
essere estese anche alla rete di Telecom Italia operante con protocollo
IP, sulla quale stanno convergendo le nuove offerte integrate di servizi
voce/dati di tale operatore.
- con riferimento al mercato dei servizi di terminazione (n.9), l’AGCM
ha sottolineato che la dominanza degli operatori alternativi nei mercati
della terminazione vocale su singola rete si fonda su elementi diversi
da quelli che sono alla base della dominanza dell’operatore storico,
poiché i primi, solo in pochi casi, hanno potuto usufruire
di infrastrutture alternative a quelle di Telecom Italia nella fornitura
dei propri servizi. L’AGCM ha pertanto condiviso la scelta di non
applicare in capo agli operatori alternativi le medesime misure regolamentari
applicate a Telecom Italia (con specifico riferimento agli obblighi
di contabilità regolatoria e di orientamento al costo). Inoltre,
l’AGCM ha evidenziato di non ritenere giustificata l’imposizione in
capo agli operatori alternativi di prezzi di terminazione reciproci
rispetto a Telecom Italia, la quale ha beneficiato del vantaggio competitivo
derivante dall’aver completato la realizzazione di una rete di telecomunicazioni
nazionale in condizioni di esclusiva e senza obblighi di orientamento
al costo dei prezzi finali. Gli operatori nuovi entranti sostengono
costi diversi da quelli dell’operatore storico a causa delle diverse
architetture di rete, delle minori economie di scala e di scopo e
nelle maggiori difficoltà nel reperimento dei capitali finanziari.
L’AGCM, pertanto, con riferimento alla fissazione per il servizio
di terminazione degli operatori alternativi notificati del prezzo
massimo di 1,54€cent/min e dalla clausola che consente agli operatori
alternativi di richiedere un prezzo di terminazione superiore a quello
massimo, qualora questo sia giustificato dai costi, ha segnalato la
possibilità che agli operatori alternativi venga consentito
effettivamente di giustificare i propri costi di terminazione sulla
base delle scelte di sviluppo delle rispettive reti, considerando
con la dovuta attenzione le differenze tra la rete dell’operatore
storico e quelle degli operatori nuovi entranti. L’AGCM, infine, con
riferimento alla fissazione di prezzo massimo comune per tutte le
reti, ha evidenziato il rischio che tale previsione rappresenti un
incentivo a pratiche anticompetitive nel caso in cui tutti gli operatori
facciano convergere i loro prezzi verso tale tetto, indipendentemente
dalle proprie strutture di costo; in tale ottica sarebbe maggiormente
idoneo ad incentivare lo sviluppo di nuove infrastrutture, l’applicazione
dei criteri di equità e ragionevolezza, accompagnati da una
valutazione ex-post dei costi di rete degli operatori nuovi;
VISTO il parere della Commissione europea SG-Greffe (2006) D/202771 del
24 maggio 2006 relativo allo schema di provvedimento in oggetto con la
quale la Commissione europea ha fornito il proprio commento ai sensi dell’art.
7 comma 3 delle Direttiva
2002/21/CE;
CONSIDERATO che: in merito alla riserva posta dall’Autorità
di rivedere annualmente il prezzo massimo di terminazione degli operatori
alternativi notificati, definendo il percorso regolamentare per la regolazione
di tale prezzo massimo nell’ambito della prossima analisi di mercato,
la Commissione europea, per garantire maggiore certezza del diritto,
ha invitato l’Autorità a riconsiderare la necessità di
specificare tale percorso regolamentare già con l’adozione delle
misure finali dell’attuale analisi di mercato, sviluppando quanto prima
un modello di costi per il calcolo del valore di terminazione degli
operatori alternativi, che tenga in considerazione la necessità
degli stessi di divenire efficienti nel tempo;
- in merito alla rimozione della notifica in capo a Telecom Italia
nel mercato all’ingrosso della terminazione internet dial-up,
la Commissione europea ha evidenziato che tutti gli obblighi conseguenti
devono essere revocati;
- la Commissione europea ha invitato l’Autorità ad aprire ai
sensi dell’art. 7, comma 3 della Direttiva Quadro un procedimento
di analisi del mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad Internet
in modalità dial-up;
- la Commissione europea ha rilevato inoltre la necessità di
comunicare, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Direttiva Quadro,
gli esiti dell’analisi di mercato che l’Autorità intende svolgere
nel mercato della terminazione internazionale;
RITENUTO opportuno, alla luce dei pareri ricevuti, di avviare, con
separato e successivo provvedimento, un procedimento di analisi del
mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad internet in modalità
dial-up, secondo le procedure di cui all’art. 12 del Codice,
finalizzato a valutare se mantenere, modificare o revocare gli obblighi
vigenti in tale mercato al dettaglio;
RITENUTO, altresì, necessario rimuovere ogni obbligo residuo
relativo al mercato all’ingrosso della terminazione Internet dial-up
in capo a Telecom Italia, prevedendo unicamente l’evidenza dei costi
di terminazione su rete internet in contabilità regolatoria per
consentire le verifiche dei servizi al dettaglio di accesso ad internet
offerti da Telecom Italia;
RITENUTO opportuno avviare, con separato e successivo provvedimento,
un procedimento di analisi dei mercati all’ingrosso della terminazione
verso specifiche direttrici internazionali, secondo le procedure di
cui all’art. 12 del Codice, volto a valutare la sussistenza di imprese
con significativo potere di mercato ed eventualmente ad individuare
i necessari rimedi regolamentari;
RITENUTO opportuno realizzare un sistema di controllo dei prezzi di
terminazione che contemperi il diritto degli operatori alternativi di
vedere riconosciuti i costi realmente sostenuti con l’esigenza che questi
ultimi conseguano la massima efficienza nella fornitura del servizio
di terminazione;
CONSIDERATO che, a questo riguardo, sia necessario predisporre modelli
previsionali affidabili per la valutazione del costo di terminazione
su rete fissa degli operatori alternativi e che questa attività
necessiti di informazioni dettagliate circa i costi di rete dei diversi
operatori, caratteristici dello specifico modello architetturale di
rete e di servizi adottato;
CONSIDERATO che tali informazioni saranno acquisite nell’ambito delle
attività per la definizione del modello di costi per il calcolo
del valore di terminazione degli operatori alternativi, come indicato
dalla Commissione Europea;
CONSIDERATO che, sulla base dei valori di costo derivati dal suddetto
modello contabile, sarà possibile individuare il sistema di controllo
dei prezzi in grado di incentivare gli operatori all’efficienza (ad
esempio, definendo un sistema di network cap con parametro di
recupero di produttività legato all’andamento della domanda ed
all’evoluzione dei costi) ed, allo stesso tempo, di non deprimere gli
investimenti necessari alla realizzazione di infrastrutture di rete
alternative;
RITENUTO l’opportunità di specificare già nel presente
provvedimento il percorso regolamentare (glide path) per la discesa
programmata dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi,
in concreta applicazione di quanto richiesto dalla Commissione Europea
nella lettera del 24 maggio 2006, ferma restando la volontà dell’Autorità
di non deprimere gli investimenti finalizzati alla realizzazione di
nuove infrastrutture;
TENUTO CONTO che gli operatori alternativi sosterranno nei prossimi
anni dei cospicui investimenti per consolidare la loro presenza sul
mercato, ampliando la copertura delle proprie reti di accesso soprattutto
per il tramite dei servizi di unbundling offerti da Telecom Italia,
nonché utilizzando i nuovi servizi per favorire lo sviluppo della
concorrenza, introdotti all’esito delle recenti analisi dei mercati
dei servizi di accesso a larga banda (il servizio bitstream)
e dei mercati dei servizi di accesso in postazione fissa (il servizio
di wholesale line rental);
CONSIDERATA la necessità di coniugare la richiesta della Commissione
Europea di prevedere un percorso stringente di riduzione dei prezzi
di terminazione con criteri di ragionevolezza e proporzionalità
in una visione prospettica di medio-periodo, tenendo conto che tali
investimenti richiedono una programmazione economica e finanziaria basata
su un arco temporale pluriennale e prevedendo come obbiettivo che la
simmetria dei prezzi di terminazione si raggiunga in un arco temporale
di un anno in più, rispetto a quello (4 anni) indicato nella
proposta di decisione relativa al procedimento in oggetto;
RITENUTO che una simile modifica del testo precedentemente adottato,
vertendo su di un elemento non essenziale, distante nel tempo del provvedimento
– e destinato tra l’altro a riesame entro il 31 dicembre 2006 – non
esige una rinnovazione neppure parziale dell’iter procedimentale seguito;
CONSIDERATA inoltre l’esigenza di prevedere, nel periodo quinquennale
sopra indicato, un cammino discendente con un impatto meno marcato nel
primo biennio e più accentuato nei successivi anni, in linea
con il presumibile sviluppo dei servizi di accesso;
RITENUTO opportuno prevedere, precisamente, che, dopo il primo anno
di applicazione, nelle more degli esiti del processo di definizione
dei costi degli operatori alternativi, il tetto massimo di prezzo può
essere ridotto a 1,32€cent/min. Negli anni successivi invece si applicheranno
tassi di riduzione in modo tale che si pervenga, al termine del periodo,
alla simmetria nelle tariffe di terminazione di tutti gli operatori
con un valore pari a 0,55 centesimi di euro al minuto. Tale valore obbiettivo
è stato determinato tenendo conto che il prezzo di terminazione
applicato da Telecom Italia a livello di singolo SGT (pari nel 2006
a 0,73€cent/min) nei prossimi anni subirà una riduzione prima
del 13.7% e poi del 9,9% al lordo dell’inflazione stimata in misura
media annua del 2% (così come previsto nel sistema di network
cap approvato con il presente provvedimento e soggetto a revisione
dopo tre anni) mentre negli anni successivi è stato considerata,
come stima prudenziale, un’invarianza nominale del valore dell’SGT di
Telecom Italia;
RITENUTO, quindi, opportuno, al fine di garantire a tutti gli operatori
interessati maggiore certezza di diritto nell’ambito del quadro regolamentare
per i servizi di terminazione su rete di operatori alternativi, di individuare
il seguente percorso regolamentare:
- per il primo anno di vigenza del presente provvedimento, ossia fino
al 30 giugno 2007, gli operatori alternativi rispetteranno il vincolo
massimo di prezzo di terminazione di 1,54€cent/mese, salva la possibilità
di richiedere la deroga sulla base dei costi effettivamente sostenuti;
- a partire dal 1 luglio 2007, per i successivi 12 mesi, il vincolo
massimo di prezzo si riduce a 1,32€cent/min;
- nei successivi quattro anni, il prezzo del servizio di terminazione
proseguirà il proprio decalage, assumendo i seguenti valori:
1,11; 0,88; 0,69; 0,55 (centesimi di euro al minuto). Questi valori
saranno riesaminati dall’Autorità all’esito dell’applicazione
del modello contabile per il calcolo dei costi di terminazione per
gli operatori alternativi notificati;
- entro il 31 dicembre 2006, l’Autorità definirà il
modello di contabilità dei costi necessario per la valutazione
della variazione prospettica presunta del valore di terminazione,
svolgendo un’apposita attività istruttoria con la partecipazione
degli operatori alternativi notificati;
- entro il 30 marzo 2007, una volta determinati i valori di costo,
l’Autorità individuerà i possibili scenari prospettici
di mercato, verificando la sostenibilità nel medio periodo
e la proporzionalità dei vincoli di prezzo prospettici indicati
nel presente provvedimento.
RITENUTO necessario che i contenuti dell’offerta del servizio di linea
di accesso di back-up ISDN in modalità wholesale e
le relative restrizioni alla fornitura (quali ad esempio limitazioni
sulle numerazioni accessibili, vincoli di fornitura congiunta con altri
servizi, ecc.) siano definite nell’ambito dei processi di implementazione
della prestazione di wholesale line rental;
UDITA la relazione dei Commissari Nicola D’Angelo e Stefano Mannoni,
relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità;
Delibera
Capo I
Definizione dei mercanti rilevanti e designazione degli operatori
detentori di significativo potere di mercato>
Art. 1
Definizioni e riferimenti
- Ai fini del presente testo si intende per:
a) "operatore": un'impresa titolare di autorizzazione generale;
b) "autorizzazione generale": il regime giuridico che disciplina
la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche
ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili
a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione
elettronica, conformemente al Codice;
c) "operatore notificato" ovvero "operatore dominante":
l’operatore designato quale detentore di significativo potere di mercato;
d) "operatore alternativo": qualsiasi operatore diverso
da Telecom Italia s.p.a., nonché da qualsiasi sua società
controllata o collegata;
e) "co-locazione": il servizio che consente ad un operatore
alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell’operatore
notificato equipaggiati per l'attestazione di collegamenti fisici
e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
f) "flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale":
circuiti di capacità dedicata tra il punto di presenza (di
seguito anche PoP, Point of Presence) dell’operatore alternativo
ed un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della
rete trasmissiva locale (SL) di Telecom Italia. Tale servizio è
impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della
rete trasmissiva locale (Stadio di Linea di seguito anche SL) per
la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
g) "flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale":
circuiti di capacità dedicata tra PoP dell’operatore alternativo
ed un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della
rete trasmissiva regionale di Telecom Italia. Tale servizio è
impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della
rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari
livello;
h) "raccordo interno di centrale": servizio di capacità
dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom
Italia, co-locati presso la stessa centrale;
i) "rete di accesso": insieme delle infrastrutture di rete
che consentono il raccordo tra il punto terminale di rete e la prima
centrale di Telecom Italia;
j) "rete di trasporto": insieme delle infrastrutture di
rete che consentono il trasporto e l’instradamento dell’informazione;
k) "servizi aggiuntivi ai servizi di raccolta, terminazione
e transito": servizi associati alla fornitura dei servizi di
raccolta terminazione e transito di traffico dai nodi della rete fissa
di Telecom Italia;
l) "orientamento al costo": la pratica di prezzi che garantisce
l’uguaglianza tra i ricavi complessivi di competenza d’esercizio di
un dato servizio e la somma dei costi operativi e di capitale di competenza
d’esercizio del servizio stesso;
m) "oneri di cessione interna": prodotto tra prezzi di
trasferimento derivanti dall’Offerta di Riferimento e volumi dei servizi
domandati internamente;
n) "operatore di terminazione vocale": gli operatori di
accesso autorizzati alla fornitura del servizio di telefonia vocale;
o) SGT: Stadio di gruppo di transito, secondo livello di commutazione
della rete PSTN di Telecom Italia, sostituito nel 2004, per l’interconnessione
con gli altri operatori, da 66 nodi SGA (Stadio di Gruppo di Aggregazione);
p) SGU: Stadio di gruppo urbano, primo livello di commutazione della
rete PSTN di Telecom Italia;
q) "nodo BBN (Backbone Network)": uno dei 24 nodi
di transito nazionale in tecnologia IP della rete integrata voce/dati
di Telecom Italia.
- Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del
Codice delle comunicazioni elettroniche.
Art. 2
Definizione dei mercati rilevanti e designazione degli operatori detentori
di significativo potere di mercato
- Il mercato rilevante n. 8 della Raccomandazione della Commissione
europea n. 311/03/CE, include i servizi di raccolta delle chiamate vocali
nella rete telefonica pubblica in postazione fissa da linee private
e da postazioni telefoniche pubbliche.
- Nell’ambito delle analisi sul mercato n. 9 della Raccomandazione della
Commissione europea n. 311/03/CE, sono individuati i seguenti mercati
rilevanti:
a. i mercati di terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica
pubblica in postazione fissa;
b. il mercato di terminazione internet in modalità dial-up;
c. il mercato della terminazione verso direttrici internazionali.
- Il mercato rilevante n. 10 della Raccomandazione della Commissione
europea n. 311/03/CE, include:
a. i servizi di transito di sola commutazione a livello distrettuale
e nazionale;
b. i servizi di inoltro e transito tra autocommutatori a livello distrettuale;
c. i servizi di inoltro e transito tra autocommutatori a livello distrettuale
di area gateway;
d. i servizi di inoltro e transito tra autocommutatori a livello nazionale.
- I confini geografici dei mercati di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno estensione
nazionale.
- Il mercato della terminazione verso direttrici internazionali è
ritenuto non suscettibile di regolamentazione ex-ante ai sensi della
Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE.
- Il mercato rilevante della terminazione internet in modalità
dial-up risulta caratterizzato da un sufficiente grado di concorrenza.
- Telecom Italia è individuata quale operatore detentore di significativo
potere di mercato nei mercati di cui ai commi 1, 2, lett. a) e 3, ai
sensi dell’art. 17 del Codice e quindi è notificato, in tali
mercati, ai sensi dell’art. 52 del Codice.
- Gli operatori alternativi di terminazione vocale – ad oggi identificati
in Albacom, Colt, Eutelia, Equant Italy (ex Global One), Fastweb, Metropol
Access Italia, Multilink, Tele2, Tiscali, Welcome, Wind - sono individuati
quali operatori detentori di significativo potere di mercato nei mercati
di cui al precedente comma 2, lett. a), ai sensi dell’art. 17 del Codice
e quindi sono notificati, in tali mercati, ai sensi dell’art. 52 del
Codice.
CAPO II
Obblighi in capo all'operatore Telecom Italia
Art. 3
Obblighi in capo all’operatore notificato quale avente significativo
potere di mercato
- Ai sensi del Codice, delle Leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n.
249 del 31 luglio 1997, sono imposti in capo a Telecom Italia, in
qualità di operatore notificato quale avente significativo potere
di mercato nei mercati di cui all’art. 2, commi 1, 2 lettera a) e 3 gli
obblighi specifici descritti nel presente Capo II.
- Le condizioni attuative degli obblighi specifici imposti al presente
Capo II sono descritte nel successivo Capo III. Ove non diversamente
specificato, gli obblighi in capo all’operatore notificato si applicano
a tutti i servizi di cui all’art. 4 comma 1, relativi ai mercati suindicati.
Art. 4
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse
di rete
- Ai sensi dell’art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta
all’obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura
dei servizi di raccolta, terminazione e transito e dei relativi servizi
accessori e complementari, tra cui:
a. servizi di accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non
geografiche assegnate all’operatore interconnesso e previste all’interno
del piano di numerazione: numeri con addebito al chiamato, di Customer
Care, di Addebito Ripartito, di televoto, chiamate di massa, Numero
Unico e Numero Personale, numerazioni a tariffazione specifica (892,
899), numerazioni in decade 7 (700, 702 e 709), numerazioni elenco abbonati
(12xy);
b. servizio di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia ai servizi
interni di rete di un operatore interconnesso (decade 4), con riferimento
al servizio di selezione dell'operatore;
c. servizio di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia alla Rete
Privata Virtuale di altro operatore;
d. servizi di co-locazione, secondo le modalità previste dalla
delibera 4/06/CONS;
e. servizi di raccordi interni di centrale, secondo le modalità
previste dalla delibera
45/06/CONS;
f. servizi di configurazione delle centrali;
g. servizi di flussi di interconnessione, secondo le modalità previste
dalla delibera 45/06/CONS;
h. servizi di kit di interconnessione;
i. servizi di fatturazione conto terzi;
j. servizio di fatturazione tramite accesso ai sistemi di pagamento
su carte magnetiche con profili tariffari specifici delle postazioni
telefoniche pubbliche;
k. servizi di configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche;
l. servizi di portabilità dei numeri;
m. servizi di carrier pre-selection e carrier selection;
n. servizi di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia.
- I servizi di cui al comma 1 sono forniti agli operatori alternativi
a prescindere dalle finalità d’uso degli stessi.
- L’offerta dei servizi di cui al comma 1 è adeguatamente disaggregata,
al fine di impedire che gli operatori terzi debbano acquistare prestazioni
aggiuntive o supplementari che per loro natura non hanno connessione,
ovvero non sono necessarie alla fruizione dei servizi richiesti.
Art. 5
Obblighi di trasparenza
- Ai sensi dell’art. 46 del Codice, Telecom Italia è soggetta
all’obbligo di trasparenza nell’offerta dei servizi di cui all’art.
4, con riferimento in particolare alla pubblicazione di un’Offerta di
Riferimento, soggetta ad approvazione dell’Autorità, contenente
le condizioni tecniche ed economiche garantite da adeguate penali per
i servizi di cui all’art. 4.
- Telecom Italia pubblica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l’Offerta
di Riferimento relativa all’anno successivo.
- L’Offerta di Riferimento include idonei Service Level Agreement
(SLA), contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di provisioning
ed assurance per ciascun elemento del servizio e degli standard
di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato
e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
- L’Offerta di Riferimento approvata ha validità annuale a partire
dal 1° gennaio dell’anno corrispondente e gli effetti dell’approvazione
decorrono, anche retroattivamente, da tale data.
- L’Offerta di Riferimento presenta le condizioni economiche, tecniche
e di fornitura, dettagliate e disaggregate per ciascun elemento del
servizio.
- L’Autorità mette a disposizione delle parti interessate informazioni
accessibili di contabilità regolatoria relative agli esercizi
contabili disponibili, prima della verifica di conformità al
sistema di contabilità dei costi effettuata da un organismo indipendente
dalle parti interessate.
- La relazione sui sistemi di separazione contabile e contabilità
dei costi è pubblicata dall’Autorità, a seguito della
certificazione di conformità degli stessi alla normativa prevista
svolta da parte di un organismo indipendente, incaricato dall’Autorità.
- L’operatore notificato rende disponibili al pubblico le informazioni
di contabilità dei costi entro 45 giorni dalla pubblicazione
da parte dell’Autorità delle verifiche metodologiche condotte
dall’organismo indipendente.
Art. 6
Obblighi di non discriminazione
- Ai sensi dell’art. 47 del Codice, Telecom Italia è soggetta
all’obbligo di non discriminazione tra gli operatori terzi e tra gli
operatori terzi e le proprie divisioni interne, ovvero società
controllate e collegate, nelle condizioni tecniche ed economiche di
fornitura dei servizi di cui all’art. 4.
- Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti
in circostanze equivalenti nei confronti di proprie divisioni e di altri
operatori e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse
condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni, alle società
collegate o controllate.
- Telecom Italia pratica, per i medesimi servizi di cui all’art. 4,
gli stessi prezzi, sia agli operatori terzi, sia alle proprie divisioni
ed alle società collegate o controllate. Ove i servizi forniti
internamente e offerti esternamente differiscano, Telecom Italia formula
i prezzi di trasferimento interni ed i prezzi dei servizi di cui all’art.
4 sulla base dell’impiego delle componenti di rete e le attività
elementari coinvolte, valorizzandole allo stesso modo.
- Telecom Italia garantisce, nella fornitura dei servizi all’ingrosso,
tempi di provisioning ed assurance migliorativi rispetto
a quelli previsti dalle proprie divisioni per le corrispondenti offerte
nei mercati al dettaglio.
- Telecom Italia fornisce all’Autorità, su base semestrale, per
ogni tipologia di servizio, di prestazione opzionale e di SLA in offerta,
un report con il dettaglio dei volumi e dei tempi di provisioning,
assurance e disponibilità annua nominali e effettivamente
conseguiti nel 75%, 95% e 100% dei casi per la fornitura sia dei servizi
ceduti internamente, sia dei servizi venduti agli operatori alternativi.
Art. 7
Obblighi di separazione contabile
- Ai sensi dell’art. 48 del Codice, Telecom Italia è soggetta
all’obbligo di predisposizione e fornitura all’Autorità di un
sistema di separazione contabile per i servizi di cui all’art. 4, basato
sugli aggregati regolatori accesso, trasporto, rete radiomobile, commerciale
rete fissa, commerciale radiomobile ed altre attività.
- Telecom Italia fornisce un sistema di separazione contabile, per i
servizi di cui all’art. 4 e per ciascun aggregato regolatorio, contenente
almeno i conti economici e i rendiconti di capitale, nonché i
formati contabili degli oneri di cessione interna e ogni altra informazione
atta a verificare l’insussistenza di pratiche di prezzi discriminatori
o anticoncorrenziali nella fornitura dei servizi all’ingrosso.
- Telecom Italia predispone, nello schema di separazione contabile,
i dettagli degli oneri di cessione interna tra i differenti aggregati
regolatori sulla base dei prezzi praticati in offerta di riferimento
e dei volumi domandati internamente. I trasferimenti interni sono dettagliati
dando evidenza dei servizi finali a cui concorrono.
- Nell’ambito della separazione contabile, Telecom Italia fornisce all’Autorità,
evidenza separata dei conti economici, rendiconti di capitale e quantità
vendute, internamente ed esternamente, relativi ai servizi di raccolta,
terminazione e transito, inclusivi delle prestazioni accessorie e complementari.
Art. 8
Obblighi di separazione amministrativa
- Ai sensi dell’art. 2 comma 12 lett. F della Legge n. 481 del 14 novembre
1995 e dell’art. 1 comma 8 della Legge
n. 249 del 31 luglio 1997, Telecom Italia, conformemente alla delibera
n. 152/02/CONS, è soggetta all’obbligo di separazione amministrativa,
prevedendo che:
a. il personale incaricato della gestione dei servizi di cui all’art.
4 sia diverso dal personale relativo alle altre divisioni ed alle divisioni
relative ai servizi al dettaglio;
b. le altre divisioni e le divisioni relative ai servizi al dettaglio
non abbiano accesso ai dati relativi agli operatori alternativi che
fanno uso dei servizi di cui all’art. 4;
c. le divisioni demandate alla fornitura dei servizi di cui all’art.
4 trattino le richieste di attivazione, ripristino e disattivazione
dei servizi da parte degli operatori alternativi in modo uniforme rispetto
ai servizi forniti alle proprie divisioni che offrono servizi al dettaglio.
- Telecom Italia garantisce, attraverso una relazione annuale redatta
e certificata da un soggetto terzo, l’attuazione delle misure di cui
al presente articolo.
Art. 9
Obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi
- Ai sensi dell’art. 50 del Codice, Telecom Italia è soggetta
ad obblighi di controllo dei prezzi, di orientamento al costo e di contabilità
dei costi per i servizi di cui all’art. 4.
- I servizi di raccolta e terminazione a livello di stadio di gruppo
urbano ed i servizi di inoltro e transito distrettuale sono soggetti
a obblighi di controllo dei prezzi nell’ambito di funzionamento del
meccanismo di network cap.
- I prezzi dei servizi di inoltro/transito nazionale e di area gateway
sono soggetti ad obblighi di controllo dei prezzi massimi nell’ambito
di funzionamento del meccanismo di network cap.
- I prezzi dei servizi aggiuntivi ai servizi di cui all’art. 4, ove
non previsto diversamente, sono orientati ai costi e determinati sulla
base dei costi di contabilità regolatoria come la somma dei costi
operativi più la remunerazione del capitale, pari a 10,2% del
capitale impiegato.
- Telecom Italia è soggetta all’obbligo di contabilità dei
costi per i servizi di cui all’art. 4 e per gli aggregati regolatori accesso,
trasporto, rete radiomobile, commerciale fisso, commerciale radiomobile
ed altre attività, da predisporre conformemente alle delibere
nn. 152/02/CONS e 399/02/CONS
nonché a quanto previsto all’Allegato
B).
- Telecom Italia fornisce all’Autorità i dettagli della contabilità
dei costi dei servizi di cui all’art. 4 secondo le modalità previste
al comma precedente.
- La contabilità dei costi è certificata da un organismo
indipendente avente specifiche competenze ed incaricato dall’Autorità.
CAPO III
Condizioni attuative degli obblighi in capo a Telecom Italia
Art. 10
Condizioni attuative degli obblighi di trasparenza e non discriminazione
- Telecom Italia fornisce in contabilità regolatoria prospetti
dei costi con un livello di dettaglio che consente di dimostrare l’assenza
di sussidi incrociati anticoncorrenziali.
- Telecom Italia, nel rendicontare i sistemi di separazione contabile
e contabilità dei costi, include in contabilità regolatoria
note integrative di accompagnamento ed allegati che illustrano le dinamiche
economiche e contabili dei servizi di cui all’art. 4 nell’esercizio
contabile di pertinenza. Gli allegati e le note di accompagnamento costituiscono
parte integrante e sostanziale della contabilità regolatoria.
- Telecom Italia predispone in Offerta di Riferimento condizioni di
service level agreement che garantiscano tempi di provisioning,
assurance e disponibilità annua migliorativi, rispetto
a quelli previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti
offerte nel mercato al dettaglio ed in linea con le prestazioni richieste
alle diverse tipologie di applicazioni.
- Telecom Italia prevede, nella fatturazione dei servizi di interconnessione,
che il dettaglio delle fatture consenta agli operatori interconnessi
la verifica puntuale delle prestazioni fornite.
- Telecom Italia riporta nell’Offerta di Riferimento i prezzi di terminazione
degli operatori interconnessi e li pubblica sul proprio sito web
nella sezione relativa alle offerte wholesale.
Art. 11
Condizioni attuative degli obblighi di separazione amministrativa
e contabile
- Gli obblighi previsti dalle delibere
n. 152/02/CONS e n. 399/02/CONS
in materia di separazione contabile ed amministrativa, per quanto non
diversamente previsto dal presente provvedimento, sono confermati.
- Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, Telecom Italia fornisce i conti
economici, rendiconti di capitale e i conti relativi agli oneri di cessione
interna per i servizi di cui all’art. 4 adottando le linee guida contenute
nell’Allegato B)
alla presente delibera a partire dall’esercizio contabile 2005 e fino
a rimozione o modifica degli obblighi di contabilità regolatoria
imposti dall’Autorità.
- Telecom Italia adotta le modificazioni ed integrazioni delle delibere
n. 152/02/CONS e 399/02/CONS
in materia di separazione contabile, previste nell’allegato B). Il formato
contabile previsto nell’Allegato B) è applicato a partire dall’esercizio
contabile 2005.
- La contabilità regolatoria reca evidenza disaggregata dell’insieme
minimo delle voci di costo unitario relative alle attività elementari
ed agli elementi produttivi che concorrono, con coefficienti d’uso diversi,
alla formazione dei prezzi esterni e di trasferimento.
- La contabilità regolatoria reca evidenza disaggregata dei coefficienti
d’uso delle attività elementari e degli elementi produttivi relativamente
ai servizi di interconnessione ed ai servizi trasferiti internamente.
- I prezzi di trasferimento interni ed i prezzi dei servizi di interconnessione
di cui all’art. 4 sono ottenuti a partire dalla medesima valorizzazione
delle attività elementari e degli elementi produttivi coinvolti.
Detta valorizzazione, qualora i prezzi di interconnessione siano regolati
nell’ambito di meccanismi di controllo dei prezzi, deve assicurare il
rispetto dei vincoli di prezzo stabiliti.
- I dati relativi ai trasferimenti interni devono specificare i prezzi
(inclusivi di canoni e contributi) dei servizi utilizzati dalle divisioni
commerciali, nonché le relative quantità e caratteristiche,
con un livello di dettaglio tale da permettere la verifica del principio
di non discriminazione sulla base dei prezzi praticati nelle offerte
all’ingrosso agli operatori alternativi. A tal fine, i costi relativi
alle attività di vendita e gestione dei servizi di rete, laddove
presenti, sono allocati in maniera uniforme sui servizi venduti agli
operatori alternativi e sui servizi trasferiti alle funzioni commerciali
di Telecom Italia.
- Telecom Italia assicura la realizzazione, mediante opportune misure
organizzative soggette a verifica da parte dell’Autorità, della
separazione amministrativa e contabile tra le unità organizzative
preposte alla vendita dei servizi finali e quelle preposte alla gestione
della rete (inclusive delle unità di vendita per i servizi all’ingrosso),
secondo quanto previsto dall’art. 2 della delibera
152/02/CONS.
- Telecom Italia, laddove sussistano diversità strutturali tra
i servizi forniti agli operatori alternativi e quelli forniti alle direzioni
commerciali, definisce comunque condizioni di provisioning e
di assurance, garantite agli operatori alternativi, tali da consentire
la replicabilità dei servizi al dettaglio di Telecom Italia da
parte di un operatore alternativo efficiente.
- Telecom Italia comunica all’Autorità le modalità e le
condizioni di fornitura previste negli ordinativi interni e negli accordi
tra funzioni di rete ed operatori alternativi, ivi inclusi gli indicatori
di qualità di cui all’allegato C della delibera
n. 152/02/CONS, nonché ogni altra informazione necessaria a
verificare la parità di trattamento. Le eventuali variazioni di
tali condizioni tecniche devono essere comunicate all’Autorità
con 60 giorni di preavviso.
- Le condizioni tecniche di fornitura di cui al comma precedente sono
oggetto di una relazione periodica da parte di Telecom Italia. Tale relazione,
da presentarsi ogni sei mesi, riporta una tabella comparativa dei valori
misurati da Telecom Italia in relazione agli indicatori di cui all’allegato
C della delibera n. 152/02/CONS,
in modo tale che sia possibile verificare la qualità di servizio
erogata alle proprie funzioni commerciali e agli operatori alternativi
che fanno uso degli analoghi servizi intermedi.
- Telecom Italia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta, sotto la
propria responsabilità, una relazione annuale, redatta da un
soggetto terzo, che certifichi la separazione tra sistemi informativi
delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione
indica, tra l’altro, quali misure siano adottate per impedire l’utilizzo
dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori, in possesso
delle funzioni di rete, da parte delle divisioni commerciali dell’operatore
con significativo potere di mercato.
- I sistemi informativi contenenti i dati relativi ai servizi offerti
agli altri operatori non consento accessi non autorizzati e mantengono
traccia puntuale, per ciascun accesso, dell’identità di colui
che ha effettuato l’accesso.
Art. 12
Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi
- I prezzi dei servizi di cui all’art. 4 sono regolati per le offerte
di riferimento 2007 e 2008, 2009 attraverso il meccanismo di controllo
pluriennale dei prezzi (network cap) di cui al presente articolo.
- I prezzi dei servizi di interconnessione di raccolta, terminazione e
transito sono ottenuti dalla composizione degli elementi funzionali associati
secondo le regole di cui alla tabella 1 dell’allegato
B);
- I prezzi degli elementi funzionali ed i prezzi dei restanti servizi
di cui all’art.4 sono relativi ai seguenti panieri:a. Raccolta/Terminazione
SGU, Singolo SGU, Inoltro distrettuale, kit di interconnessione: b.
Singolo SGT, Inoltro area gateway;c. Inoltro nazionale;d. Contributo
attivazione o cambio profilo CPS; Contributo portabilità del
numero; Configurazione degli autocommutatori per codici di CPS, CS e
Customer Care e per l’accesso da remoto a Rete Privata Virtuale;e.
Servizio di raccolta da telefonia pubblica;f. Fatturazione c/terzi,
Configurazione prezzi numerazioni.
- Il prezzo iniziale di ciascun elemento funzionale di cui al comma
3 è calcolato sulla base dei volumi comunicati nell’ambito del
meccanismo di network cap relativi all’offerta di riferimento
2006, garantendo, per ciascun livello di interconnessione, l’invarianza
del ricavo nominale associato ai servizi di raccolta terminazione e
transito inclusi nel meccanismo di network cap per lo stesso
anno 2006.
- Il prezzo iniziale di riferimento dell’elemento funzionale di inoltro
distrettuale calcolato sulla base della metodologia di cui al comma
precedente è ridotto del 25%.
- Il valore iniziale del sovrapprezzo per la raccolta da telefonia pubblica
è fissato a 6,9€cent/min. Il servizio di raccolta da telefonia
pubblica da ciascun livello di rete è ottenuto sommando a tale
valore il prezzo della raccolta da linea privata al livello di rete
corrispondente.
- Il prezzo iniziale del servizio di fatturazione c/terzi è fissato
nella misura di 0,81€cent/chiamata.
- Il prezzo iniziale del servizio di configurazione dei prezzi delle
numerazioni non geografiche è pari a 15.000 euro.
- Ai fini dell’approvazione dell’offerta di ciascun anno successivo
al 2007, il valore del singolo paniere è calcolato prima come
prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti e
poi come prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi
proposti. La variazione percentuale del valore di ciascun paniere è
soggetta ad uno specifico vincolo definito nella misura di IPC – X (cap),
dove IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione percentuale
su base annua dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai
e impiegati rilevato dall’ISTAT (senza tabacchi) e X il livello di variazione
di produttività dell’insieme dei servizi e degli gli elementi
appartenenti allo stesso paniere.
- Ai fini dell’approvazione per l’anno 2007, le quantità di riferimento
sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2005 – 30 giugno 2006, per
l’anno 2008, le quantità di riferimento sono quelle vendute nel
periodo 30 giugno 2006 – 30 giugno 2007, mentre, per l’anno 2009, le
quantità di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno
2007 – 30 giugno 2008.
- Il valore di riferimento dell’IPC da utilizzare ai fini dell’applicazione
del network cap è, per ciascun anno, quello risultante
dalle rilevazioni ISTAT per lo stesso periodo a cui si riferiscono le
rilevazionidelle quantità di riferimento.
- Le quantità associate a ciascun elemento funzionale sono la
somma dei minuti relativi a tutti i servizi ai cui prezzi l’elemento
funzionale contribuisce.
- I prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei panieri sono definiti
applicando al valore dell’anno precedente una riduzione almeno pari
alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.
- Telecom Italia, ogni anno, contestualmente alla pubblicazione dell’Offerta
di Riferimento, comunica all’Autorità le quantità di servizi
vendute relative ai servizi ed agli elementi funzionali di ciascun paniere,
distinte per semestri e riferite al periodo di dodici mesi terminato
il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento). Tale comunicazione
dà inoltre evidenza delle quantità relative ai servizi
di raccolta, terminazione e transito.
- La veridicità dei dati prodotti è autocertificata nelle
forme e modalità previste ai sensi del d.P.R. n. 403/98 da Telecom
Italia, che ne risponde ai sensi dell’art. 98, comma 10 del Codice.
- La verifica da parte dell’Autorità del rispetto dei vincoli
di variazione di prezzo avviene con l’approvazione dell’Offerta di Riferimento
che, a tal fine, deve essere pubblicata entro il 31 ottobre dell’anno
precedente a quello di validità dell’offerta. Ove non diversamente
previsto, le eventuali modifiche dell’Offerta di Riferimento disposte
dall’Autorità entrano in vigore dal 1° gennaio dell’anno di validità
dell’offerta.
- Telecom Italia pratica al valore nominale dei panieri di cui al precedente
comma 3 le variazioni percentuali annuali di tipo IPC – X per l’offerta
di riferimento 2007 sulla base delle seguenti modalità:
- Paniere A): IPC – 13,2%;
- Paniere B): IPC – 13,2%;
- Paniere C): IPC – 13,2%;
- Paniere D): IPC – 13,2%;
- Paniere E): IPC – IPC;
- Paniere F): IPC – IPC;
- Telecom Italia pratica al valore nominale dei panieri di cui al precedente
comma 3 le variazioni percentuali annuali di tipo IPC – X per le offerte
di riferimento 2008 e 2009 sulla base delle seguenti modalità:
- Paniere A): IPC – 9,9%;
- Paniere B): IPC – 9,9%;
- Paniere C): IPC – 9,9%;
- Paniere D): IPC – 9,9%;
- Paniere E): IPC – IPC;
- Paniere F): IPC – IPC;
- I servizi del paniere F) sono individualmente soggetti al vincolo
di sub-cap di tipo IPC – IPC.
- Qualora nel corso di un anno siano effettuate riduzione dei prezzi
tali da comportare variazioni dei valori dei singoli panieri superiori
a quelle disposte, la differenza percentuale può essere computabile
ai fini del rispetto del vincolo di cap dell’anno successivo.
- Laddove, nell’ambito della discrezionalità concessa dal meccanismo
di controllo dei prezzi, si delineino comportamenti anticompetitivi
nelle politiche di prezzo dell’operatore notificato, l’Autorità
si riserva di intervenire richiedendo, nel rispetto dei vincoli di cap,
la riformulazione dei prezzi dei panieri corrispondenti.
- I servizi aggiuntivi ai servizi di cui all’art. 4 ed i servizi di
nuova introduzione sono soggetti all’obbligo di orientamento al costo
sulla base della contabilità regolatoria.
- E’ fatto esplicito divieto a Telecom Italia di praticare articolazioni
dei prezzi differenti da quelle previste dal presente provvedimento.
Art. 13
Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi
- Gli obblighi previsti dalle delibere
n. 152/02/CONS e n. 399/02/CONS
in materia di contabilità dei costi, per quanto non diversamente
previsto dal presente provvedimento, sono confermati.
- Fatti salvi gli obblighi previsti dalle delibere
n. 152/02/CONS e 399/02/CONS,
Telecom Italia adotta le linee guida previste dall’Allegato
B) a partire dall’esercizio contabile 2005 e fino a rimozione o modifica
degli obblighi di contabilità regolatoria imposti dall’Autorità.
- La contabilità regolatoria è redatta sulla base di tutti
i principi contabili utilizzati per la contabilità generale e
per la contabilità analitica e, ove non disposto specificamente,
applicando il principio della causalità dei costi attraverso
opportuni driver di costo.
- I cespiti relativi all’aggregato rete di accesso sono valutati a costi
storici, mentre i cespiti afferenti l’aggregato rete di trasporto sono
valutati a costi correnti, sulla base di quanto previsto dalla delibera
n. 399/02/CONS e dall’allegato
B).
- I piani di ammortamento dei cespiti e il capitale impiegato relativi
a tutti i servizi, incluse le attività di implementazione dei servizi
stessi, sono determinati sulla base di quanto previsto dalla delibera
n. 399/02/CONS e dall’allegato
B).
- Telecom Italia fornisce i dettagli della contabilità della
rete di trasporto valutata a costi storici, riportando gli aggiustamenti
a costi correnti per i cespiti di cui al comma 4.
- Telecom Italia fornisce il dettaglio contabile dei costi dei servizi
accessori e complementari dei servizi di cui all’art. 4 a giustificazione
di ciascun prezzo presentato in offerta di riferimento.
- Telecom Italia fornisce in contabilità regolatoria il dettaglio
contabile dei costi dei servizi di raccolta, terminazione e transito
in tecnologia a commutazione di pacchetto, documentandone le relative
metodologie di valorizzazione.
Art. 14
Condizioni attuative degli obblighi di fornitura dei servizi: l’Offerta
di Riferimento
- L’offerta di riferimento include i servizi di cui all’art. 4 e le
relative condizioni tecniche ed economiche.
- I servizi di raccolta terminazione e transito sono offerti ai livelli
di interconnessione di SGU singolo, SGU distrettuale, SGT (SGA), doppio
SGT (SGA).
- I servizi di raccolta, terminazione e transito singolo e doppio ai nodi
della rete BBN sono inclusi nell’offerta di riferimento, a valle della
definizione delle interfacce e modalità tecniche di interconnessione
in modalità IP, di cui all’apposito procedimento previsto dalla
delibera n. 11/06/CIR. Nelle more
della definizione di soluzioni tecniche condivisa, Telecom Italia offre
l’interconnessione in modalità IP secondo le tecnologie di rete
attualmente già impiegate internamente alla propria rete.
- I servizi di raccolta e terminazione in tecnologia a commutazione
di pacchetto sono offerti alle medesime condizioni economiche dei servizi
in tecnologia PSTN per livelli di interconnessione equivalenti, fino
ad apposito procedimento volto ad individuare modalità differenziate
sulla base dell’orientamento al costo e delle catene impiantistiche
adottate. In tale sede sono altresì rivisti il numero di punti
di interconnessione e le modalità tecnico-economiche di offerta.
- Telecom Italia offre il servizio di carrier selection alle condizioni
tecniche di fornitura approvate per l’anno 2005, con la delibera
n. 1/05/CIR, includendo i servizi in decade 4, fatto salvo quanto
diversamente disposto al Capo IV del presente provvedimento.
- Telecom Italia applica il medesimo gradiente tariffario ai prezzi
di trasferimento interni ed alle tariffe di interconnessione.
- L’applicazione di un gradiente tariffario flat, ovvero di un
gradiente tariffario distinto in fasce di picco e fuori picco, è
valutata nell’ambito del procedimento concernente l’approvazione dell’offerta
di riferimento 2007.
- Le tabelle dei coefficienti di utilizzo in contabilità regolatoria
relative ai servizi di SGU distrettuale sono aggiornate sulla base dell’effettivo
uso del servizio.
- Il servizio di transito è offerto nelle modalità direct
billing e modalità di "fatturazione a cascata"
per le numerazioni geografiche e non geografiche.
- Nelle fatture dei servizi di transito, Telecom Italia fornisce per
ciascuna chiamata il dettaglio dei punti di ingresso alla rete di Telecom
Italia e di consegna in interconnessione alla rete di terminazione ed
il prezzo di terminazione praticato da quest’ultima.
- Il prezzo del servizio di transito nel caso di fatturazione a cascata
per terminazione verso numerazioni geografiche è la somma del
corrispettivo relativo al servizio di transito fruito, dei kit
e flussi reverse e del prezzo del servizio di terminazione praticato
dall’operatore di destinazione, senza alcun sovrapprezzo relativo all’intermediazione.
- Telecom Italia prevede che il pagamento del servizio di transito nel
caso di accesso a numerazioni non geografiche sia sempre a carico dell’operatore
di originazione, fatto salvo quanto diversamente previsto da accordi
bilaterali tra la rete di originazione e la rete di destinazione.
- Telecom Italia integra l’offerta di servizi di transito in modalità
direct billing per le numerazioni geografiche prevedendo
la configurazione del "Routing Number C60".
- I servizi di configurazione di centrale diversi da quelli inclusi
nel paniere D) sono forniti a titolo gratuito sulla base del principio
di simmetria e reciprocità.
- Telecom Italia fornisce l’accesso alla Rete Privata Virtuale di altro
operatore alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste per
la fornitura del servizio di raccolta.
- Telecom Italia non può applicare restrizioni tecniche all’accesso
al servizio di cui al comma precedente, né eventuali limitazioni
alla configurazione in rete Telecom Italia di codici di Rete Privata
Virtuale di altri operatori. È tenuta, inoltre, ad indicare il
numero massimo di cifre supportate in rete.
- Telecom Italia formula le condizioni di offerta del servizio di configurazione
delle numerazioni non geografiche, prevedendo, per le numerazioni 702
e 709, la configurazione di prezzi per singolo numero, ai sensi di quanto
disposto all’art. 11, comma 4, della delibera
n. 9/03/CIR.
- Telecom Italia adotta il modello di interconnessione di raccolta per
le chiamate originate dai propri clienti e terminate su numerazioni
non geografiche in decade 7, 4, 8 e 1 di altro operatore, fatto salvo
quanto diversamente previsto per i numeri 701.
- Telecom Italia adotta il modello di interconnessione di raccolta per
le chiamate originate da altra rete e destinate ai propri numeri non
geografici, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
- Telecom Italia prevede contratti per i servizi di interconnessione
diretta indipendenti da quelli di interconnessione inversa. Telecom
Italia, nei contratti di interconnessione inversa, provvede a proprie
spese alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali raccordi di
centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati
degli altri operatori.
- Telecom Italia adotta per l’accesso alle numerazioni non geografiche,
tra cui le numerazioni 12xy, le medesime condizioni di interconnessione
di raccolta in carrier selection impiegate per le numerazioni
geografiche. Analogamente, tutti gli operatori di accesso trattano le
numerazioni 12xy con il modello di interconnessione di raccolta in linea
con quanto previsto per le altre numerazioni non geografiche.
- Telecom Italia inserisce nell’Offerta di Riferimento modalità
di interconnessione che consentono almeno per le numerazioni 12xy il
cambio tariffazione nel corso della chiamata. Le specifiche tecniche
all’interfaccia per tale prestazione sono concordate tra gli operatori
ed adottate da tutti gli operatori di accesso.
- Telecom Italia applica per le proprie numerazioni 701 il modello di
interconnessione di terminazione per le chiamate originate da altra
rete. Il prezzo di trasferimento interno per la componente di terminazione
nei servizi dial-up al dettaglio di Telecom Italia è orientato
al costo. La contabilità regolatoria dettaglia separatamente
il costo delle componenti relative al trasporto IP fino ai NAP e quello
relativo alle componenti PSTN.
- I prezzi al dettaglio relativi alle numerazioni 701 non sono differenziati
al variare dell’operatore di terminazione.
- Le condizioni di offerta al chiamante per i servizi offerti su numerazioni
non geografiche sono definite, nel rispetto della normativa vigente,
dall’operatore assegnatario della numerazione, che ha facoltà
di richiedere la prestazione di fatturazione conto terzi all’operatore
di accesso, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
- Telecom Italia introduce in Offerta di Riferimento un servizio aggiuntivo
ed opzionale di consegna in modalità DSS1 con modalità
trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi.
- Telecom Italia fornisce il servizio di fatturazione conto terzi su
base chiamata da applicarsi unicamente per numerazioni non geografiche
relative a servizi forniti a titolo oneroso, indipendentemente dalle
condizioni economiche dei servizi praticate dall’operatore titolare
della numerazione.
- Gli eventuali costi derivanti da perdite su crediti non recuperabili
sono oggetto di conguagli periodici trimestrali tra Telecom Italia e
l’operatore titolare della numerazione. Telecom Italia ha l’obbligo
di presentare tempestivamente all’operatore titolare della numerazione
tutti i dati contabili correnti e pregressi volti a quantificare e dimostrare
le perdite di inesigibilità per ciascuna numerazione e l’obbligo
di concludere gli accordi relativi alla fissazione dell’ammontare dei
conguagli entro 45 giorni dalla presentazione dei dati contabili. L’entità
dell’eventuale "rischio insolvenza" richiesto in anticipo
da Telecom Italia è correlato all’insolvenza effettivamente riscontrata
nel pregresso e, soltanto in mancanza di dati sul servizio, al prezzo
della numerazione.
- Telecom Italia applica come costo interno il prezzo del servizio di
fatturazione conto terzi di cui al comma 7 dell’art. 12 a tutte le chiamate
originate dai propri clienti, ad esclusione delle chiamate offerte a
titolo gratuito.
- Telecom Italia pubblica sul proprio sito web, dedicato ai servizi
all’ingrosso, e comunica all’Autorità, i prezzi già configurati
per le numerazioni non geografiche ed aggiorna tale elenco entro cinque
giorni lavorativi dall’introduzione di nuove configurazioni. L’operatore
alternativo può richiedere che ogni prezzo già configurato
sia associato a qualsiasi altra numerazione non geografica, nei limiti
previsti della normativa vigente.
- Telecom Italia fornisce, a titolo gratuito, la prestazione di associazione
dei prezzi già configurati alle numerazioni non geografiche degli
operatori, nel 100% dei casi, entro 7 giorni dalla richiesta degli stessi.
- Telecom Italia configura nuovi prezzi non in elenco, nel 100% dei
casi, entro 15 giorni dalla richiesta dell’operatore.
- Telecom Italia introduce in Offerta di Riferimento adeguate penali
sul rispetto dei tempi per la fornitura delle configurazioni dei prezzi.
- Telecom Italia introduce in Offerta di Riferimento l’accesso ai numeri
di emergenza e pubblica utilità, ai numeri di customer care
di Telecom Italia sulla propria rete, nonché agli stessi servizi
che fornisce alla propria clientela, a condizioni economiche trasparenti
e non discriminatorie, in coerenza con i prezzi dagli elementi funzionali
regolati dal meccanismo di network cap.
- Telecom Italia introduce in Offerta di Riferimento il servizio di
raccolta forfetaria per internet dial-up disponibile ai livelli
di interconnessione SGU, SGU distrettuale ed SGT (SGA). Il servizio
prevede la configurazione opzionale di flussi minutari di trabocco,
utilizzabili in modalità condivisa con altri servizi di raccolta
vocale o dial-up.
- I circuiti di interconnessione di raccolta su base forfetaria sono
gestiti individualmente su indicazione dell’operatore richiedente. La
trasformazione di fasci minutari in forfetari e viceversa avviene in
30 giorni ed è garantita da adeguate penali.
- Le condizioni economiche del servizio di cui al comma precedente,
sono stabilite annualmente nell’ambito del procedimento di approvazione
dell’Offerta di Riferimento, a partire dai prezzi minutari dei servizi
di raccolta e dai dati di consumo dei fasci impiegati dagli operatori.
- Telecom Italia, in sede di approvazione dell’Offerta di Riferimento,
presenta i dati di consumo minutario relativi all’impiego dei fasci
forfetari da parte degli operatori alternativi, corrispondenti al periodo
di 12 mesi di riferimento per i dati di network cap.
- La replicabilità delle offerte finali forfetarie di accesso
ad internet dial-up di Telecom Italia è valutata sulla
base dei medesimi parametri tecnici impiegati nella valorizzazione delle
offerte forfetarie di interconnessione. In caso di offerte finali forfetarie
di accesso ad internet dial-up non replicabili, l’Autorità
si riserva di rivedere le condizioni economiche delle offerte forfetarie
di interconnessione.
- Telecom Italia integra le modalità per la portabilità
del numero di cui alle delibere nn. 4/CIR/99 e 19/01/CIR, garantendo
che la prestazione di reinstradamento delle numerazioni portate avvenga
secondo le seguenti modalità:
a. l'operatore Recipient comunica (secondo modalità tecniche
analoghe a quelle utilizzate nel caso di portabilità del numero
mobile) all’operatore Donor (anche Telecom Italia) le informazioni
necessarie per l’esecuzione del cut-over, con un preavviso almeno
pari a 3 giorni lavorativi rispetto alla data in cui questo deve essere
eseguito;
b. Telecom Italia, in qualità di operatore Donor, comunica
all’operatore Donating la richiesta di portabilità da
parte del Recipient entro un giorno dalla ricezione della stessa.
Il Recipient ha facoltà di interrompere la procedura di
portabilità, adducendo idonea motivazione entro 24 ore dalla
comunicazione da parte di Telecom Italia;
c. Telecom Italia, in qualità di operatore Donor, il giorno
del cut-over esegue tale operazione nella fascia oraria dalle
ore 6:00 am alle ore 8:00 am, confermando l’esecuzione dello stesso
nella stessa giornata agli operatori Donating e Recipient;
gli orari in cui collocare la fascia oraria di due ore può essere
concordata diversamente tra gli operatori Donating, Donor
e Recipient, al fine di minimizzare il disservizio all’utente;
d. al momento del passaggio del numero (cut-over), l'operatore
Donor (Telecom Italia) è tenuto ad assicurare un adeguato
presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle
attività di attivazione della prestazione di portabilità
per il tempo strettamente necessario all'effettuazione da parte dell'operatore
Recipient delle prove stesse;
e. nel caso in cui il ritardo di esecuzione dell’operazione di cut-over
avvenga con un ritardo superiore a 6 ore, Telecom Italia è
tenuta al pagamento di una penale da stabilirsi in sede di approvazione
dell’Offerta di Riferimento sulla base del disservizio recato all’utente
e alle ore di ritardo rispetto al termine fissato a partire dalle ore
8:00 am. Tale penale si applica anche nel caso di errato rilascio e
prevedendo anche l’eventuale risarcimento in caso di recesso del cliente
per eccesso di ritardo;
f. per le operazioni effettuate ai fini della portabilità del
numero dall’operatore in qualità di Donor, lo stesso non
può addebitare, in tutto o in parte, i costi derivanti dalle
relative attività all’utente o agli altri operatori, né
può richiedere che, ai fini dell’espletamento delle necessarie
operazioni, siano effettuate altre operazioni a pagamento, quali ad
esempio un costo di attivazione di servizi dell’operatore Donor;
g. nel caso in cui la richiesta del cliente comporti oltre alla portabilità
del numero geografico anche il passaggio della linea tra operatori (ad
es. la riconfigurazione dell’unbundling), Telecom Italia provvede
affinché il cut-over e il passaggio della linea
siano effettuati lo stesso giorno.
- Telecom Italia fornisce entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta
da parte degli operatori terzi il database dei propri numeri geografici
attivi (portati e/o attivati), aggiornato agli ultimi 30 giorni.
- Telecom Italia, nel caso di portabilità dei numeri non geografici,
garantisce il reinstradamento delle chiamate dalla rete del donating
alla rete del recipient in tempi inferiori a 15 giorni dalla
comunicazione da parte di quest’ultimo.
- Telecom Italia garantisce all’interfaccia di interconnessione, anche
agli operatori di transito, ogni funzionalità necessaria a replicare
i servizi che la stessa offre ai propri clienti finali.
- Telecom Italia presenta agli operatori interconnessi una soluzione
tecnica per la realizzazione della funzione CCBS (Call Competition
Busy subscriver Completion to Busy Subscriber) su flussi di interconnessione
condivisi tra traffico in transito con funzione di CCBS e traffico in
semplice terminazione senza funzione CCBS. La soluzione tecnica supera
l’attuale ripartizione in fasci distinti, è concordata con gli
operatori interconnessi ed adottata, a richiesta, da tutti gli operatori
di terminazione.
- Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che, trascorso un
anno dall’attivazione dei servizi di cui all’art. 4, l’operatore possa
cessare il servizio di interconnessione con preavviso di 30 giorni senza
pagare penali o ratei a scadere.
- Fatto salvo quanto previsto dalla delibera
n. 45/06/CONS e dalla presente delibera, le capacità trasmissive
e le interfacce dei flussi di interconnessione sono quelle approvate con
la delibera n. 1/05/CIR.
- Telecom Italia rende disponibile in offerta di riferimento flussi
di interconnessione con interfacce in modalità TUG-3 a 155Mbps.
Telecom Italia prevede inoltre l’offerta di flussi TUG-3 con interfacce
2Mbps, lato Telecom Italia, ed interfacce 155Mbsp, lato operatore.
- In caso di impedimenti tecnici all’interconnessione presso un nodo
SGU o SGT (SGA), Telecom Italia fornisce il servizio di interconnessione
alle medesime condizioni economiche che l’operatore avrebbe fruito in
caso di interconnessione fisica presso il nodo (interconnessione virtuale).
- Gli operatori co-locati in centrale di Telecom Italia presso spazi
di un operatore terzo accedono ai servizi di interconnessione di Telecom
Italia con le stesse modalità previste per l’operatore ospitante.
- La migrazione dai circuiti diretti numerici ai flussi di interconnessione,
derivante dagli obblighi previsti dalla delibera
n. 45/06/CONS, è fornita da Telecom Italia a titolo non oneroso.
- Telecom Italia allinea ad un anno le clausole di scadenza contrattuale
per tutti i servizi necessari per l’interconnessione alla rete, fatto
salvo quanto diversamente disposto dall’Autorità.
- Telecom Italia include in Offerta di Riferimento le condizioni economiche
e tecniche per l’effettuazione della verifica dell’interoperabilità.
La contabilità regolatoria reca evidenza separata dei costi operativi,
ammortamenti e capitale impiegato relativi alla prestazione di prove
tecniche, al fine di dimostrare l’orientamento al costo e la parità
di trattamento delle condizioni economiche del servizio offerto.
- Il servizio di flussi di interconnessione è fornito per l’accesso
ai servizi per i quali Telecom Italia è soggetta ad obblighi regolamentari,
alle condizioni di cui dalla delibera
n. 45/06/CONS.
- Telecom Italia garantisce la configurazione degli autocommutatori
entro 15 giorni dalla data della richiesta. La prestazione di configurazione
degli autocommutatori è fornita a titolo non oneroso, fatte salve
le configurazioni dei codici di CS, customer care e accesso da
remoto a Rete Privata Virtuale sottoposte al meccanismo di network
cap.
- Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che la franchigia
per il calcolo delle penali per gli interventi a vuoto sia calcolata
sulle singole categorie di intervento individuate da Telecom Italia.
- Telecom Italia introduce il servizio di raccolta per le numerazioni
non geografiche di altri operatori per i propri accessi in tecnologia
VoIP su banda larga alle medesime condizioni tecniche ed economiche
dei servizi tradizionali in tecnologia PSTN.
- I servizi di raccordi interni di centrale sono forniti per interconnettere
due operatori in co-locazione presso la stessa sede, indipendentemente
dalla tipologia di servizio trasportato, dal fatto che uno dei due operatori
sia Telecom Italia stessa e dalla tipologia di co-locazione adottata,
incluso in caso in cui l’operatore è ospitato presso spazi di
terzi.
- La predisposizione e gestione dei raccordi interni di centrale relativi
al traffico voce che la stessa Telecom Italia termina sugli apparati
degli operatori co-locati sono a carico di Telecom Italia.
- I flussi di interconnessione sono fatturati a partire dalla data del
loro effettivo utilizzo.
- Le prestazioni di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o
multi-tecnologia sono offerte a titolo gratuito per l’anno 2006 e a
condizioni di orientamento al costo e nel rispetto delle principio di
parità di trattamento interno-esterno per gli anni seguenti.
- I costi, i prezzi di trasferimento e le quantità trasferite
internamente ed esternamente del servizio di cui al comma precedente
sono documentati nel dettaglio della contabilità dei costi, nei
conti degli oneri di cessione interna e nei conti economici delle divisioni
commerciali per i servizi affari. La contabilità reca evidenza
separata di tali costi.
Capo IV
Disposizioni generali in materia di Carrier Selection Equal Access in
modalità di preselezione
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 15
Ambito di applicazione
- Il presente Capo definisce un quadro armonizzato delle regole vigenti
per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità
di preselezione (Carrier Preselection - di seguito solo CPS).
Art. 16
Definizioni
- Ai sensi del presente Capo si intende per:
a. "operatore di accesso": il fornitore di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico che dispone di un significativo
potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica
pubblica in postazione fissa e che rilega direttamente l’utente alla
rete di comunicazione;
b. "operatore preselezionato": il fornitore di servizi di comunicazione
elettronica autorizzato alla fornitura dei servizi di carrier selection
(CS) scelto su base permanente dal cliente per la CPS;
c. "capacità di evasione giornaliera": numero minimo di
ordinativi di CPS che l'operatore d'accesso è in grado di elaborare
nel corso di una giornata lavorativa;
c1. "capacità di evasione mensile": capacità di
evasione giornaliera moltiplicata per il numero di giorni lavorativi
del mese in esame;
c2. "capacità richiesta": numero di ordinativi che l’operatore
preselezionato prevede di inviare nel corso di un mese;
c3. "capacità assegnata mensile": numero massimo di ordinativi
che l’operatore preselezionato può inviare nel corso di un mese;
c4. "capacità assegnata giornaliera": capacità
assegnata mensile divisa per il numero di giorni lavorativi del mese
in esame;
d. "area Territoriale": raggruppamento di distretti telefonici
ai fini della realizzazione del processo di richiesta ed attivazione della
prestazione di CPS. La corrispondenza tra ciascun distretto e la relativa
area territoriale è riportata nell’allegato A della delibera
n. 8/CIR/01;
e. "tempo di attivazione": il tempo intercorrente tra il giorno
di ricezione dell’ordinativo e il giorno dell’attivazione;
e1. "tempo di ripristino": il numero di ore intercorrenti tra
la segnalazione del guasto e la sua risoluzione da parte dell'operatore
d'accesso.
f. "ordinativo": richiesta di attivazione della prestazione CPS
relativa ad un singolo impianto d’utente, anche multinumero;
f1. "ordinativo inviato": richiesta di attivazione della prestazione
di CPS che l’operatore preselezionato ha trasmesso all’operatore d’accesso.
L’ordinativo si intende inviato il giorno successivo rispetto all’effettiva
data di inoltro;
f2. "ordinativo in lista d’attesa": richiesta di attivazione
della prestazione di CPS che l’operatore preselezionato ha trasmesso
all’operatore d’accesso in eccedenza rispetto alla capacità assegnata
giornaliera;
f3. "ordinativo attivato": richiesta di attivazione della prestazione
CPS che l’operatore di accesso ha evaso con esito positivo;
f4. "ordinativo standard": ordinativo in cui tutti i campi obbligatori
e facoltativi sono stati compilati dall’operatore;
f5. "ordinativo non standard": ordinativo in cui tutti i campi
obbligatori sono stati compilati dall’operatore, mentre quelli facoltativi
sono stati parzialmente compilati;
f6. "ordinativo complesso": "ordinativo non standard" con particolari
criticità di lavorazione da parte dell'operatore d'accesso;
g. "disattivazione della prestazione di CPS":la disattivazione,
a seguito del recesso del cliente, della prestazione di Carrier Selection
Equal Access in modalità di preselezione (Carrier
Preselection). La disattivazione della prestazione di CPS non pregiudica
la fornitura del servizio in modalità di Carrier Selection
Easy Access da parte dell’operatore precedentemente preselezionato.
h. "variazione su richiesta del cliente": il cambio
di operatore preselezionato che si configura come una nuova attivazione
senza necessità di previa disattivazione.
- Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del
decreto legislativo 1
agosto 2003, n. 259.
Art. 17
Caratteristiche del servizio
- I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico che dispongono di un significativo potere di mercato per la
fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione
fissa offrono ai propri abbonati, compresi quelli che si servono dell'ISDN,
la possibilità di accedere tramite la modalità di preselezione
ai servizi commutati di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi
telefonici accessibili al pubblico.
- La Carrier Selection in modalità Equal Access
è realizzata attraverso il meccanismo di preselezione (Carrier
Preselection).
- La CPS è realizzata attraverso la caratterizzazione del profilo
d’utente.
- La prestazione di CPS permette la scelta, da parte dell'utente, di
un solo operatore preselezionato per uno dei seguenti profili di servizio:profilo
a): include le chiamate verso altri distretti, le chiamate internazionali
e le chiamate verso le reti mobiliprofilo b): include le chiamate interne
al distretto, le chiamate verso altri distretti, le chiamate internazionali
e le chiamate verso le reti mobili.
- L’Autorità si riserva, anche su istanza di parte, l’introduzione
di ulteriori profili di servizio.
- La prestazione di CPS prevede la possibilità per l’utente di
non utilizzare, su base chiamata (call-by-call override), la
preselezione anteponendo alle cifre del numero chiamato, in fase di
selezione, il codice di Carrier Selection dell’operatore prescelto
per quella chiamata (modalità Easy Access).
Art. 18
Specifica tecnica e limitazioni del servizio
- La rete di accesso instrada le chiamate in modalità diretta
verso la rete dell’operatore preselezionato. L’instradamento è
effettuato anche in modalità indiretta attraverso reti di operatori
diverse dell’operatore preselezionato.
- Tutte le chiamate appartenenti alla tipologia associata alla prestazione
sono instradate dalla rete dell’operatore di accesso verso la rete dell’operatore
preselezionato e sono trattate, ai fini dell'interconnessione, in conformità
alla Specifica Tecnica n. 763-15 del Ministero delle Comunicazioni e
alle successive modificazioni.
- La prestazione di CPS è applicata in conformità a quanto
disposto dalla delibera n. 9/03/CIR
e s.m.i.
- La prestazione di CPS non è disponibile per le linee relative
ad apparecchi telefonici pubblici a pagamento.
- L’Identità della Linea Chiamante (Calling Line Identification)
e le sue eventuali caratterizzazioni o restrizioni ai fini della prestazione
al cliente finale non vengono alterate dalla prestazione di CPS.
- Qualora occorra effettuare, per motivi tecnici, cambi numero che coinvolgano
utenti con preselezione, l’operatore di accesso avvisa, con almeno centoventi
giorni di anticipo, gli operatori interessati con i quali ha stipulato
accordi di interconnessione, salvo eccezioni concordate bilateralmente.
Gli operatori garantiscono la gestione sia dei vecchi, sia dei nuovi
numeri, nel periodo transitorio previsto dalle carte dei servizi degli
operatori.
- Le richieste di CPS da parte di utenti titolari di abbonamenti al
servizio telefonico che prevedono condizioni agevolate per motivi di
natura sociale (es. contratti per basso traffico) sono regolate con
appositi provvedimenti dell’Autorità.
Titolo II
Rapporti tra operatori
Art. 19
Accordi bilaterali
- La fornitura della prestazione di CPS al cliente richiedente, per
le caratteristiche tecniche e per il necessario coinvolgimento dell'operatore
di accesso già nella fase di attivazione, è subordinata
alla stipula di accordi bilaterali tra l'operatore di accesso e gli
operatori preselezionati.
- Gli accordi bilaterali, di cui al precedente comma, contengono le
modalità operative e le condizioni economiche inerenti alla prestazione
di CPS e regolano, in particolare, i seguenti aspetti, conformemente
alle norme sulla tutela dei dati personali ed alle disposizioni contenute
nelle carte dei servizi:
a) limiti di applicabilità della prestazione;
b) modalità di comunicazione delle richieste;
c) modalità e tempi di attivazione della prestazione;
d) responsabilità degli operatori nella fase di attivazione e
disattivazione della prestazione al cliente;
e) responsabilità degli operatori nella gestione di eventuali
disservizi o malfunzionamenti che possano verificarsi durante l’esercizio
della prestazione stessa;
f) prevenzione e gestione delle eventuali frodi;
g) trasferimento dei dati personali del cliente;
h) procedure gestionali che tengano conto delle interazioni con la fornitura
di altri servizi, quali la portabilità del numero e l’accesso
disaggregato alla rete locale;
i) procedure relative alle prestazioni richieste dall’Autorità
Giudiziaria.
Art. 20
Evasione degli ordinativi
- La capacità di evasione degli ordinativi è posta a disposizione
di tutti gli operatori preselezionati richiedenti a condizioni eque,
trasparenti, non discriminatorie e proporzionali alle richieste stesse,
ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
- La capacità di evasione giornaliera minima è fissata
in 20.000 ordinativi.
- La capacità di evasione giornaliera è ripartita in misura
proporzionale al numero di abbonati, residenziali ed affari, presenti
in ciascuna Area Territoriale.
- L’operatore preselezionato comunica all'operatore d'accesso, entro
quindici giorni dalla fine del mese in corso, la capacità richiesta
per il mese successivo, ripartita per Aree Territoriali.
- L’operatore di accesso segnala con adeguato anticipo all’Autorità
ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei e/o
occasionali a livello operativo relativi all’espletamento di richieste
di preselezione, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione
di tali limiti.
- La capacità richiesta dall’operatore preselezionato per ogni
Area Territoriale non deve superare il valore di capacità di
evasione mensile definita dall'operatore d'accesso nella stessa Area
Territoriale. Il 40% della capacità di evasione mensile è
assegnata uniformemente sulla base del numero complessivo di operatori
preselezionati. Il 60% della capacità di evasione mensile è
assegnata proporzionalmente alla capacità richiesta dai singoli
operatori preselezionati.
- La capacità giornaliera assegnata a ciascun operatore preselezionato,
non utilizzata per l'evasione degli ordinativi, è resa disponibile
dall'operatore di accesso agli altri operatori preselezionati attraverso
la lista d’attesa. Ciascun operatore può trasmettere ordinativi
in lista d’attesa entro un limite massimo giornaliero per operatore
pari alla capacità massima teorica dell’operatore di accesso
al netto degli ordinativi assegnati all’operatore medesimo. Ogni Operatore
preselezionato potrà inviare ordinativi fino al massimo attivabile
per ogni area. Gli ordinativi in lista d’attesa vengono evasi giornalmente
dall’operatore d’accesso con un meccanismo iterativo e sequenziale volto
a soddisfare in un ugual misura tutti gli operatori con lista di attesa.
- Al fine di scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali nelle
previsioni, l'operatore d'accesso ha facoltà, per ogni singolo
periodo, di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso
di richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacità
complessiva di espletamento degli ordinativi dell’operatore di accesso,
la quota di richieste effettivamente evase per un operatore preselezionato
sarà pari alla quantità effettivamente presentata diminuita
dell’ammontare percentuale dello scostamento dalla previsione. L’operatore
d’accesso utilizza, ai fini dell’applicazione della penale, lo scostamento
percentuale tra capacità richiesta dall’operatore nel mese ed
il numero di ordinativi effettivamente inoltrati. Tale fattore è
utilizzato per ridurre, nel primo mese utile la capacità di cui
al comma 6 del presente articolo. La capacità produttiva residua
è suddivisa, in modo proporzionale, a vantaggio degli altri operatori.
- Al fine di facilitare le operazioni di evasione degli ordinativi,
l’inoltro dei dati si effettua su supporto informatico, secondo un formato
concordato tra gli operatori e proposto dall'operatore d'accesso.
- L'operatore di accesso rende disponibili agli operatori preselezionati
le modalità e gli strumenti per il controllo formale degli ordinativi
inviati.
- Per consentire il monitoraggio del processo di richiesta ed attivazione
degli ordinativi di Carrier Preselection, l’operatore di accesso comunica
mensilmente all’Autorità i seguenti dati:
- capacità richiesta e capacità assegnata per ogni operatore
preselezionato a livello di Area Territoriale;
- ordinativi effettivamente inoltrati, respinti ed evasi per ciascun
operatore preselezionato.
- L’operatore preselezionato fornisce mensilmente per ciascuna Area
Territoriale i dati relativi agli ordinativi richiesti, assegnati ed
effettivamente inoltrati, questi ultimi suddivisi per singolo distretto
telefonico. Gli ordinativi effettivamente inoltrati sono ulteriormente
distinti in ordinativi respinti, suddivisi per causale di rifiuto, ordinativi
evasi entro il tempo massimo ed ordinativi evasi oltre il tempo massimo.
Titolo III
Attivazione e disattivazione della CPS
Art. 21
Modalità per l'attivazione della prestazione di CPS
- Il titolare del contratto di abbonamento telefonico con l’operatore
di accesso per la linea o le linee d’utente è il solo soggetto
legittimato a chiedere l'attivazione della prestazione di CPS.
- L’accordo di prestazione di CPS si forma tra il soggetto legittimato
di cui al comma 1 e l’operatore preselezionato nel rispetto del principio
di libertà delle forme di perfezionamento del contratto.
- Ai fini dell’attuazione dell’accordo l’operatore preselezionato è
tenuto a trasmettere tempestivamente e con qualsiasi mezzo, anche informatico,
un modulo d’ordine al cliente contenente tutte le informazioni prescritte
dalla normativa vigente, nonché l’indicazione della data in cui
si è formato l’accordo tra le parti. Ai medesimi fini costituisce
onere del cliente la restituzione all’operatore preselezionato del modulo
da lui sottoscritto. Il modulo d’ordine sottoscritto dal cliente fornisce
evidenza dell’avvenuto accordo tra le parti.
- L’operatore preselezionato, anche avvalendosi di supporto informatico,
trasmette all’operatore di accesso, nei termini stabiliti nella Carta
dei servizi, l’ordine di lavorazione per l’attivazione del servizio
di CPS recante gli elementi di cui all’art. 23.
- L’operatore di accesso dà tempestivamente seguito all’ordine
di lavorazione da parte dell’operatore preselezionato, nei tempi tra
loro stabiliti dall’art. 24.
- Il cliente ha facoltà di trasmettere all’operatore d’accesso
con ogni mezzo copia del modulo d’ordine sottoscritto. La trasmissione
ha valore di manifestazione della volontà dell’utente d’instaurare
il rapporto di CPS con l’operatore preselezionato.
Art. 22
Modalità per la disattivazione della prestazione di CPS
- Il titolare del contratto di abbonamento telefonico con l’operatore
di accesso per la linea o le linee d’utente è il solo soggetto
legittimato a chiedere la disattivazione della prestazione di CPS.
- L'utente che intende disattivare la prestazione di CPS comunica per
iscritto la propria volontà all'operatore preselezionato, che
la rappresenta all’operatore di accesso, anche avvalendosi di supporto
informatico; in alternativa, egli può indirizzare la stessa comunicazione
scritta all'operatore di accesso, che ne dà informazione all'operatore
preselezionato. Le comunicazioni tra gli operatori devono avvenire entro
i termini di cui all’art. 25.
- Le comunicazioni di cui al precedente comma 2 contengono almeno le
seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
b) numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede
la disattivazione della prestazione di CPS;
c) indicazione dell'operatore preselezionato;
d) data di ricezione della richiesta di disattivazione proveniente dall’utente
e data dal medesimo indicata per l’esecuzione della disattivazione.
Art. 23
Procedure per l’attivazione della CPS
- L'operatore preselezionato trasmette all'operatore d'accesso l'ordine
di lavorazione, in formato elettronico (via posta elettronica o altri
strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax), che contiene
almeno i seguenti dati:
a) nome e cognome del titolare dell’abbonamento;
b) numero/i della/e linea/e telefonica/che su cui si richiede di attivare
la prestazione CPS con specifica del relativo profilo di chiamata;
c) nome dell’operatore preselezionato;
d) data di ricezione del modulo d’ordine sottoscritto dal cliente.
- Le disposizioni concernenti i rapporti tra l’operatore d’accesso e
l’operatore preselezionato, con particolare riferimento alla gestione
degli ordinativi e all’attivazione del servizio, hanno come riferimento
temporale certo la data di ricezione da parte dell’operatore di accesso
dell’ordine di lavorazione trasmessogli dall’operatore preselezionato.
- Qualora l’operatore di accesso riceva un ordine di lavorazione per
un cliente già preselezionato con un operatore diverso dal richiedente,
prevale l’ordine di lavorazione fondato sul modulo d’ordine più
recente, ai fini della cessazione da parte dell’operatore di accesso
della prestazione di CPS fino ad allora erogata e della contestuale
attivazione della prestazione di CPS con il nuovo operatore preselezionato.
- L’operatore preselezionato, in qualità di responsabile del
rapporto contrattuale con il cliente, conserva copia dell’ordine di
lavorazione trasmesso unitamente alla copia del modulo d’ordine sottoscritto
dall’utente.
- Le procedure definite dai commi precedenti e le modalità stabilite
dall’art. 21 si osservano anche in caso di passaggio da un operatore
preselezionato ad un altro.
Art. 24
Tempi di attivazione e riparazione guasti
- L'operatore d'accesso, al momento della ricezione dell’ordine, verificati
i dati trasmessi e la loro completezza, attiva la prestazione all’utente
nei tempi e secondo le modalità stabilite nei commi successivi.
- Il termine per l’attivazione della preselezione sulla linea d’utente
è di sei giorni lavorativi nel caso "ordinativi standard" e di
otto giorni lavorativi nel caso "ordinativi non standard". Il termine
decorre dal giorno di ricezione dell'ordine di lavorazione da parte
dell’operatore d’accesso. Tali tempi si intendono garantiti per il 100%
delle richieste.
- In caso di "ordinativo complesso", l'operatore d'accesso comunica
all’operatore preselezionato, entro tre giorni dalla ricezione dell’ordine
di lavorazione, il tempo di attivazione stimato, che è al massimo
di quindici giorni lavorativi. Qualora tale comunicazione non avvenga
entro tre giorni dalla ricezione, l’ordinativo si intende lavorabile
negli stessi tempi degli "ordinativi non standard".
- Il tempo di ripristino dei guasti segnalati dall’operatore preselezionato
è di otto ore lavorative dalla segnalazione del guasto. Tale
tempo è garantito nel 100% dei casi.
- Nel caso di mancato rispetto dei tempi di attivazione del servizio
di CPS, sono previste le seguenti penali:
| Ritardo |
Penale come % del costo complessivo
di attivazione |
| 1-2 gg |
30% |
| 3-7 gg |
100% |
| 8-15 gg |
150% |
| > 16 gg |
200% + 100% per ogni g. di ritardo |
- Nel caso di mancato rispetto dei tempi di riparazione dei guasti
del servizio di CPS, sono previste le seguenti penali:
| Ritardo (ore solari) |
Penale come % del costo complessivo
di attivazione |
| < 5 |
30% |
| 5-8 |
100% |
| 8-10 |
150% |
| >10 |
200% + 100% per ogni ora di ritardo |
Art. 25
Procedure per la disattivazione della prestazione di CPS
- Qualora il cliente chieda la disattivazione della prestazione di CPS
comunicando la propria volontà direttamente all’operatore di
accesso, quest’ultimo comunica all’operatore preselezionato, secondo
modalità operative definite tra gli operatori, la richiesta di
disattivazione formulata dal cliente, con almeno dieci giorni di anticipo
rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella richiesta
stessa ed indicando almeno le informazioni di cui al precedente art.
22, comma 3.
- Qualora il cliente chieda la disattivazione della prestazione di CPS
tramite l’operatore preselezionato, quest’ultimo rispetta le medesime
regole in termini di modalità e tempi previsti in caso di attivazione
della prestazione di cui ai precedenti artt. 21 e 23.
- Almeno tre giorni lavorativi prima della disattivazione della prestazione
di CPS, l'operatore di accesso invia all'utente, secondo le forme previste
dalla normativa vigente, una comunicazione di conferma dell'ordine ricevuto.
- La comunicazione di cui al precedente comma 3 contiene almeno le seguenti
informazioni:
a) il nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
b) la modalità con cui l'utente ha inoltrato la richiesta di
disattivazione;
c) la data della richiesta di disattivazione sottoscritta dall'utente;
d) numero telefonico della linea (o delle linee) per la quale è
stata richiesta la disattivazione della prestazione di CPS;
e) la data in cui sarà eseguita la richiesta formulata dall'utente.
- La comunicazione all’utente contiene, inoltre, l'informativa della
possibilità di usufruire dei servizi di altro operatore utilizzando
il codice di Easy Access ad esso associato, della disponibilità
del blocco selettivo delle chiamate ed, inoltre, delle modalità
per la richiesta della fatturazione dettagliata del traffico.
- Nel processo di lavorazione delle richieste di disattivazione CPS
sottoscritte dal cliente verrà presa a riferimento da parte dell’operatore
di accesso la data indicata dal cliente per la disattivazione della
prestazione, fermo restando il rispetto del termine di dieci giorni
previsto dal comma 1 del presente articolo.
- Qualora il cliente richieda, tramite l’operatore preselezionato, l’attivazione
di altri servizi con il medesimo operatore che comportino la disattivazione
della prestazione CPS, l’operatore d’accesso gestisce con una procedura
unificata tali attività. L’operatore d’accesso e l’operatore
alternativo concordano opportune modalità gestionali secondo
cui la cessazione del servizio CPS e l’attivazione del nuovo servizio
avvengano con disservizio minimo per il cliente finale.
Art. 26
Contestazioni
- In caso di contestazioni nel processo di attivazione della CPS:
a) l’operatore preselezionato ha l’obbligo di fornire su richiesta dell’operatore
d’accesso copia del modulo d’ordine sottoscritto dal cliente per la
fornitura del servizio telefonico tramite CPS.
b) l’operatore d’accesso, ove rilevi gravi incongruenze tra i dati forniti
e quelli in suo possesso, ha facoltà di chiedere all’operatore
preselezionato - previa autorizzazione da parte dell’Autorità
- il sistematico invio della copia dei moduli d’ordine sottoscritti
dai clienti.
- In caso di contestazione nel processo di disattivazione, qualora la
richiesta venga inoltrata all’operatore di accesso:
a) quest’ultimo ha l’obbligo di fornire, a richiesta, all’operatore
preselezionato copia della disattivazione sottoscritta dal cliente.
Tale richiesta non sospende la procedura di disattivazione della prestazione.
b) l’operatore preselezionato, ove rilevi gravi e motivate incongruenze,
può richiedere all’operatore d’accesso - previa autorizzazione
da parte dell’Autorità - il sistematico invio delle copie delle
richieste di disattivazione inoltrate dai clienti.
Art. 27
Prestazioni non richieste
- Fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente,
in caso di attivazioni o disattivazioni non richieste della prestazione
di CPS, l'utente ha diritto di ottenere gratuitamente entro tre giorni
lavorativi dalla segnalazione all’operatore di accesso la precedente
configurazione della propria linea. Tutti i costi, tra i quali quelli
derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico
dell’operatore che ha disposto l'attivazione della prestazione non richiesta
dall’utente.
Art. 28
Obblighi dell'operatore d'accesso
- L’operatore d’accesso:
a) tratta con la massima riservatezza ed ai soli fini della prestazione
richiesta i dati relativi agli utenti che chiedono l’attivazione o disattivazione
della prestazione di CPS;
b) non discrimina i clienti con CPS in termini di qualità
del servizio telefonico, compatibilmente con la soluzione tecnica adottata;
c) non effettua la tassazione e la fatturazione delle chiamate effettuate
attraverso la preselezione;
d) svolge le attività sulla propria rete, per l’attivazione
o la disattivazione della CPS sulla linea o sulle linee telefoniche;
e) accerta, limitatamente al traffico di propria competenza, il verificarsi
di traffico anomalo svolto sulla linea del cliente;
f) informa l'operatore preselezionato della data dell'effettiva attivazione
o disattivazione della CPS;
g) in caso di richieste di attivazione o disattivazione della CPS
non andate a buon fine, informa, contestualmente al riscontro di eventuali
cause di non conformità tecniche o procedurali nelle richieste
pervenute, l’operatore richiedente circa le cause specifiche della mancata
attivazione o disattivazione, dandone altresì comunicazione all’Autorità;
h) in caso di variazione su richiesta del cliente dell’operatore
di CPS, comunica all’operatore precedentemente preselezionato tale variazione,
nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali nonché
dei provvedimenti emanati dall’Autorità competente.
Art. 29
Compiti dell'operatore preselezionato
- L’operatore preselezionato:
a) chiede al cliente i dati e la documentazione necessari all’attivazione
della prestazione di CPS;
b) espleta le attività di configurazione sulla sua rete per
la fornitura dei servizi offerti al cliente mediante la preselezione;
c) stabilisce ed applica la tariffa per le chiamate raccolte ed instradate
verso la sua rete dalla rete dell’operatore di accesso;
d) fattura al cliente il traffico effettuato in preselezione;
e) applica le restrizioni/disabilitazioni temporanee del traffico
dovute a eventuali morosità o reclami da parte del cliente per
il traffico effettuato in preselezione;
f) gestisce eventuali restrizioni/disabilitazioni del traffico effettuato
in preselezione dovute a particolari limitazioni che voglia introdurre
nella sua offerta al cliente finale;
g) comunica all’operatore di accesso il recesso dal contratto da
parte del cliente o la scadenza del contratto che non sia stato rinnovato
con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione
del servizio indicata nella richiesta di recesso o nel contratto stesso.
In tali casi, l’operatore di accesso è operatore predefinito
per il traffico relativo alla prestazione di preselezione;
h) informa i propri clienti dei prezzi applicati a tutte le numerazioni
accessibili attraverso la prestazione di CPS;
i) informa i propri clienti, in forma scritta, chiara e comprensibile,
riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo
di chiamata conformemente a quanto disposto dall’art. 3 della delibera
n. 78/02/CONS.
Art. 30
Configurazione delle centrali dell'operatore di accesso
- Qualora sia già operativo, per l'operatore preselezionato,
il servizio di raccolta in carrier selection (modalità
easy access), la configurazione delle centrali dell'operatore
d'accesso per la prestazione di CPS deve avvenire entro dieci giorni
dalla data della sottoscrizione dell’accordo con l’operatore preselezionato.
- Qualora non sia operativo, per l'operatore preselezionato, il servizio
di carrier selection, la configurazione delle centrali dell'operatore
d'accesso per la prestazione di CPS deve avvenire entro trenta giorni
dalla data di sottoscrizione dell’accordo con l’operatore preselezionato.
Art. 31
Tempi di riparazione dei guasti
- L’operatore di accesso risponde della riparazione dei guasti che si
verificano sulla propria rete e in relazione alle proprie responsabilità,
nei tempi previsti all’art. 24; pertanto, nel caso di CPS la responsabilità
dell’operatore di accesso è limitata all’infrastruttura di rete
di sua competenza.
- I tempi di ripristino, previsti dalle carte dei servizi degli altri
operatori in caso di guasti o disservizi, decorrono dal momento in cui
l’operatore di accesso viene direttamente informato dal cliente.
Titolo IV
Sospensione o estinzione CPS o rigetto di richieste della CPS
Art. 32
Sospensione della CPS
- La sospensione temporanea del servizio telefonico da parte dell’operatore
di accesso, nei casi previsti dal regolamento di servizio/carta dei
servizi, determina la disabilitazione della linea telefonica a tutte
le chiamate uscenti, comprese quelle effettuabili in preselezione, ad
eccezione delle chiamate verso i servizi di emergenza.
- Salvo diverso accordo tra le parti, nel caso in cui vengano avviate
le procedure di sospensione della linea nei termini previsti dal regolamento
di servizio/carta dei servizi, l’operatore di accesso non è tenuto
ad informare l’operatore preselezionato dell’avvio di dette procedure.
Art. 33
Cessazione della CPS
- Le seguenti cause determinano la cessazione della prestazione di CPS:
a) il recesso da parte del cliente dal contratto di abbonamento telefonico
dell’operatore di accesso;
b) il subentro al contratto di abbonamento telefonico dell'operatore
di accesso di un altro utente, formulata in conformità alle disposizioni
della carta dei servizi, salvo espressa dichiarazione del subentrante.
- L’operatore di accesso informa l’operatore preselezionato con un anticipo
di dieci giorni rispetto alla data della disattivazione.
Art. 34
Rigetto degli ordinativi di CPS
- L’operatore di accesso è autorizzato a respingere, dandone
apposita informativa, le richieste di preselezione pervenute alla stessa
data e per una medesima linea d’utente da operatori diversi. Nel caso,
invece, di richieste di attivazione della preselezione per una medesima
linea d’utente, pervenute da operatori diversi, l’operatore di accesso
configura l’operatore preselezionato in relazione alla richiesta sottoscritta
in data più recente, in applicazione di quanto disposto all’art.
23 comma 3 del presente provvedimento.
- In caso di rigetto dell’ordinativo, se le motivazioni fornite dall’operatore
di accesso non risultino giustificate, quest’ultimo è tenuto
a corrispondere una penale per il ritardo nella trattazione dell’ordinativo,
a far data dall’ordine rigettato senza giustificato motivo, per ciascuna
linea cui l’ordine si riferisce, anche in caso di reiterazione dell’ordine
da parte dell’operatore richiedente.
- Le causali di rigetto dell’ordinativo sono limitate a quelle contente
nell’elenco reso disponibile dall’operatore di accesso nell’ambito degli
accordi di interconnessione. Le comunicazioni agli operatori preselezionati
identificano univocamente ciascuna causale.
- L’operatore di accesso è autorizzato a respingere una richiesta
di preselezione nel caso in cui per la linea telefonica o le linee telefoniche
oggetto della prestazione esista una precedente richiesta da parte del
cliente, ancora in fase di espletamento, volta ad ottenere la cessazione
della linea, il subentro o il trasloco con cambio numero.
Titolo V
Contabilità dei costi
Art. 35
Principi di ripartizione dei costi
- Al fine di determinare la ripartizione dei costi fra operatore di
accesso e operatore preselezionato, si identifica in contabilità
regolatoria un aggregato di costo relativo ai costi di gestione pertinenti
all'attivazione efficiente della prestazione per una singola linea ovvero
alla modifica del profilo, sulla base di quanto consentito dalle più
recenti tecnologie e tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati
Membri dell'Unione Europea.
- In nessun caso l'operatore di accesso addebita in tutto o in parte
i costi, di cui al comma 1, all'utente.
- L’operatore di accesso, anche nel rispetto delle disposizioni sulla
ripartizione dei costi di cui ai precedenti commi, pubblica nell'Offerta
di Riferimento le condizioni tecnico-economiche relative alla prestazione
di preselezione. In relazione alla prestazione di preselezione, l'offerta
di riferimento contiene le procedure attinenti alla fatturazione ed
ai rapporti contabili tra organismi di telecomunicazioni. Tali procedure
si basano su una soluzione efficiente.
Art. 36
Criteri di separazione contabile e condizioni per assicurare la parità
di trattamento
- L'operatore di accesso fornisce evidenza contabile dei costi di cui
all'art. 35, disaggregati per singola attività e componente funzionale,
secondo i criteri del presente articolo e le disposizioni di cui all’art.
1 della delibera n. 152/02/CONS.
- Il costo per operatore riflette l'impiego efficiente dei fattori della
produzione utilizzati per la configurazione dell'operatore preselezionato,
attribuiti sulla base delle attività effettivamente svolte.
- Il costo per linea riflette un efficiente impiego dei fattori della
produzione utilizzati per l'attivazione di una nuova linea preselezionata,
attribuiti sulla base delle attività effettivamente svolte.
- L’operatore di accesso realizza le misure di separazione amministrativa
e contabile di cui all’art. 2 della delibera
n. 152/02/CONS anche per quanto riguarda la fornitura della prestazione
di CPS.
Capo V
Obblighi in capo agli operatori alternativi di terminazione vocale
Art. 37
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
- Ai sensi dell’art. 49 del Codice, gli operatori alternativi di terminazione
vocale, notificati ai sensi dell’art. 2, sono soggetti all’obbligo di
accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi
di terminazione sulla propria rete e dei relativi servizi aggiuntivi
e complementari.
- Gli operatori alternativi notificati hanno l’obbligo di concedere
accesso alle porte di interconnessione, consentire la co-ubicazione
degli apparati terminali di trasmissione nei propri siti ed l’accesso
alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie rispondenti
agli standard per garantire l’interoperabilità dei servizi di
interconnessione di terminazione.
Art. 38
Obblighi di trasparenza
- Ai sensi dell’art. 46 del Codice, gli operatori alternativi notificati
sono soggetti all’obbligo di trasparenza nell’offerta dei servizi di
cui all’art. 37, con riferimento in particolare alla formulazione dei
prezzi del servizio di terminazione su rete fissa.
- Ciascun operatore alternativo notificato comunica all’Autorità
ed agli altri operatori, con cui abbia sottoscritto contratti di interconnessione,
le condizioni di offerta dei propri servizi di terminazione, dando evidenza
degli aspetti tecnici ed economici.
- Salvo diverso avviso da parte dell’Autorità, le variazioni
dei prezzi di terminazione sono comunicate con un preavviso di 60 giorni
rispetto all’entrata in vigore secondo le modalità descritte
al comma 2.
- Gli operatori comunicano all’Autorità i contratti relativi
alla terminazione di telefonia vocale su rete fissa entro 30 giorni
dalla data di stipula degli stessi.
- Ciascun operatore di terminazione fornisce entro 5 giorni lavorativi
dalla richiesta da parte degli operatori terzi il database dei propri
numeri geografici attivi (portati e/o attivati), aggiornato agli ultimi
30 giorni.
- Ciascun operatore di terminazione, in qualità di Donor,
è soggetto ai medesimi obblighi previsti in capo a Telecom Italia
in materia di portabilità del numero, ivi inclusi gli obblighi
relativi al reinstradamento delle chiamate di cui all’art. 14 comma
40.
Art. 39
Obblighi di non discriminazione
- Ai sensi dell’art. 47 del Codice, e nei limiti di cui in premessa,
gli operatori alternativi notificati sono soggetti all’obbligo di non
discriminazione e praticano condizioni equivalenti per servizi equivalenti,
con specifico riferimento all’offerta dei servizi all’ingrosso di terminazione.
Art. 40
Obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi
- Ai sensi dell’art. 50 del Codice, gli operatori alternativi notificati
sono soggetti ad obblighi di controllo dei prezzi per i servizi di terminazione.
- Il prezzo del servizio di terminazione è fissato dagli operatori
alternativi notificati sulla base di criteri di equità e ragionevolezza.
- Il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla
rete degli operatori alternativi notificati, fino al 30 giugno 2007,
non può essere maggiore di 1,54€cent/min. Per i successivi 12
mesi, il prezzo massimo di terminazione è pari a 1,32€cent/min.
Nei successivi quattro anni, il prezzo del servizio di terminazione
proseguirà il proprio decalage, assumendo i seguenti valori:
1,11; 0,88; 0,69; 0,55 (centesimi di euro al minuto). Questi valori
saranno riesaminati dall’Autorità all’esito dell’applicazione
del modello contabile per il calcolo dei costi di terminazione per gli
operatori alternativi notificati, di cui al successivo comma 11.
- Gli operatori alternativi notificati possono richiedere all’Autorità
di autorizzare, in deroga al comma 3, un prezzo di terminazione superiore
al livello massimo, qualora il prezzo di terminazione richiesto risulti
giustificato dai propri costi.
- In tal caso, gli operatori notificati presentano all’Autorità
un’istanza di autorizzazione corredata di tutta la documentazione ritenuta
necessaria ad evidenziare le motivazioni tecniche ed economiche a giustificazione
della richiesta nonché di un sistema di contabilità dei
costi, conforme al quadro regolamentare vigente in materia di contabilità
regolatoria, con una descrizione, che illustri almeno le categorie principali
di costi e le regole di ripartizione degli stessi, definite in linea
con la prassi internazionale.
- Il procedimento istruttorio di valutazione della richiesta di autorizzazione
in deroga ai fini della decisione di cui al comma 6, è svolto secondo
il modello procedurale previsto dal regolamento approvato con la delibera
n. 148/01/CONS in quanto applicabile e comunque nel rispetto dei principi
di cui alla legge 241/90.
- Nel corso del procedimento l’Autorità svolge un’analisi del
sistema di contabilità dei costi predisposto dall’operatore alternativo
richiedendo eventualmente la documentazione integrativa di dettaglio
ritenuta necessaria.
- In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento
l'Autorità ha il potere di disporre perizie e analisi statistiche
ed economiche; essa può altresì richiedere la verifica
di conformità del sistema di contabilità dei costi di
cui al comma 5 affidandosi ad un organismo indipendente.
- L’Autorità adotta quanto prima, e comunque entro un termine
non superiore a tre mesi dalla presentazione dell’istanza di cui al
comma 5, una decisione motivata e vincolante che approva, quando occorra
modificandole, le condizioni di offerta proposte dall’operatore alternativo,
con efficacia dalla data di presentazione dell’istanza. L’inosservanza
della decisione dell’Autorità da parte degli operatori è
sanzionabile ai sensi del Codice.
- L’Autorità definisce strumenti prospettici di controllo dei
prezzi massimi del servizio di terminazione, modificando i valori massimi
di cui al comma 3 sulla base dei costi rilevati e del modello contabile
di cui al successivo comma 11, tenendo conto degli sviluppi del mercato,
delle differenti architetture di rete, delle effettive economie di scala
conseguite e conseguibili dagli operatori alternativi.
- Entro il 31 dicembre 2006, l’Autorità individua, sulla base
anche delle informazioni ricevute nel corso dei procedimenti di cui
al comma 6, un modello contabile per il calcolo dei costi di terminazione
valido per gli operatori alternativi notificati che tenga conto delle
differenti architetture di rete e livelli di investimento adottati dagli
operatori alternativi. Come già indicato al precedente comma
3, sulla base dei risultati dell’applicazione del modello, l’Autorità
provvederà a riesaminare i prezzi del servizio di terminazione
per gli operatori alternativi individuati dal decalage di cui al comma
3.
Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 41
Disposizioni transitorie
- Telecom Italia, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento,
pubblica e recepisce nell’Offerta di Riferimento 2006 le condizioni
tecniche dei servizi di cui all’art. 4 secondo quanto previsto dalla
presente delibera.
- Gli operatori alternativi notificati entro 30 giorni dalla notifica
del presente provvedimento, pubblicano le condizioni tecniche del servizio
di terminazione vocale di cui all’art. 2 comma 2 lett. a).
- Le condizioni economiche del servizio di terminazione offerto dagli
operatori, di cui al precedente comma, sono pubblicate con le modalità
di cui all’art. 38 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento
ed entrano in vigore dalla loro pubblicazione.
- L’Autorità avvia entro 60 giorni dalla notifica del presente
provvedimento un tavolo tecnico sulle modalità della portabilità
del numero, esteso, per quanto di competenza, a tutti gli operatori
operanti in qualità di Donor.
- Tutti gli operatori comunicano all’Autorità la stipula di accordi
di interconnessione per la fornitura di servizi di terminazione vocale
entro 30 giorni dalla stipula stessa, nonché gli accordi in essere.
- Nelle more dell’adozione dei formati contabili previsti nell’Allegato
B) da adottarsi per l’esercizio contabile 2005, Telecom Italia comunica
la contabilità regolatoria di tale anno anche sulla base dei formati
contabili previgenti. Al fine di una migliore valutazione da parte dell’Autorità
dell’implementazione dei nuovi formati, Telecom Italia produce, unitamente
alla presentazione dei nuovi formati, una relazione volta a illustrare
il raccordo con i precedenti formati di contabilità per ciascuna
le voci di costo per l’esercizio 2005.
Art. 42
Revoca degli obblighi
- E’ revocato l’obbligo in capo a Telecom Italia di fornitura dei servizi
di raccolta e terminazione relativamente ai distretti di Milano, Roma
e Torino di cui al Capo I art. 2 lett. c) della delibera n. 1/CIR/98.
- E’ revocato l’obbligo in capo a Telecom Italia di fornitura del servizio
del trasporto del traffico internazionale uscente di cui all’art. 1,
comma 1, lett. b), della delibera n. 1/00/CIR.
- E’ revocato l’obbligo di fornire i circuiti di accesso alle stazioni
di approdo dei cavi sottomarini di cui agli artt. 6 comma 2, e 3, comma
1, lett. c), rispettivamente delle delibere
n. 10/00/CIR e n. 3/03/CIR.
Art. 43
Disposizioni finali
- L’Autorità approva annualmente le offerte di riferimento dei
servizi di cui all’art. 4 adeguando, laddove necessario, le condizioni
attuative degli obblighi di cui al Capo III del presente provvedimento.
- La revisione degli obblighi di cui al Capo II ed al Capo V della presente
delibera è effettuata nell’ambito delle prossime analisi di mercato,
ai sensi dell’art. 19 del Codice delle Comunicazioni.
- Gli allegati A), B) e C) costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente delibera.
- In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera,
e di inottemperanza ai relativi ordini o diffide, l’Autorità
applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 98,
comma 11, in merito alle violazioni di disposizioni relative ad imprese
aventi significativo potere di mercato.
La presente delibera è trasmessa alla Commissione Europea ed alle
Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso
al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
La presente delibera è notificata alla società Telecom
Italia s.p.a. e agli operatori alternativi di terminazione vocale, ad
oggi identificati in Albacom, Colt, Eutelia, Equant Italy (ex Global One),
Fastweb, Metropol Access Italia, Multilink, Tele2, Tiscali, Welcome, Wind
di cui al comma 8, art. 2, capo I della presente delibera ed è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino
ufficiale dell'Autorità e nel sito web dell'Autorità www.agcom.it.
Napoli, 28 giugno 2006
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IL PRESIDENTE |
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Corrado Calabrò
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IL COMMISSARIO RELATORE |
IL COMMISSARIO RELATORE |
| Nicola D'Angelo
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Stefano Mannoni
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Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola |
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