L'Autorità
NELLA sua riunione del Consiglio del 9 dicembre 2004;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità
e l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di
pubblica utilità", ed in particolare l’articolo 2, comma
23;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259 recante "Il codice delle comunicazioni
elettroniche", ed in particolare l’articolo 83;
VISTA la propria delibera n. 278/1999
del 20 ottobre 1999 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni
pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";
VISTA la propria delibera n. 316/02/CONS
del 9 ottobre 2002 recante "Adozione del nuovo regolamento concernente
l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità" e successive
modificazioni e integrazioni pubblicata nella gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana del 5 novembre 2002, n. 259 ed in particolare gli
articoli 24 e 30 dell’allegato A;
VISTA la propria delibera n. 179/03/CSP
del 24 luglio 2003 recante "Approvazione della direttiva generale
in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni
ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge
31 luglio 1997, n. 249" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 193 del 21 agosto 2003;
VISTA la propria delibera n. 453/03/CONS
del 23 dicembre 2003 recante "Regolamento concernente la procedura
di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
CONSIDERATO che la legge 31 luglio 1997,
n. 249 stabilisce funzioni e competenze dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, e che per lo svolgimento di tali funzioni
è utile favorire un’ampia partecipazione dei soggetti portatori
di interessi diffusi e collettivi, nonché pubblici e privati,
costituiti in forma associativa, per raccogliere e fornire elementi
propositivi e conoscitivi sulle materie e i settori di competenza;
CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 23 della legge 14 novembre 1995,
n. 481 prevede che l’Autorità disciplini con apposito regolamento
le audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori
e gli utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali
delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla
soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei sevizi e che il comma
1 dell’art. 83 del decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259 prevede che l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni tenga conto attraverso meccanismi
di consultazione del parere degli utenti finali e dei consumatori, inclusi,
in particolare, gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e
delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica
nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori
in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato;
CONSIDERATO che, fermo restando quanto previsto dall’art.1, comma 28,
della legge 249/97 e fatte salve le audizioni
e le consultazioni effettuate nell’ambito di specifici procedimenti,
il presente provvedimento per favorire la suddetta partecipazione, prevede
che le audizioni periodiche dei soggetti suddetti da parte del Consiglio
dell’Autorità si tengano con cadenza almeno annuale e che siano
precisate per ogni convocazione gli argomenti da trattare e le modalità
di svolgimento;
CONSIDERATO che tali audizioni potranno avere ad oggetto argomenti
ricadenti nell’ambito delle materie e dei settori di competenza dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni - inerenti all’attività svolta
ed a quella pianificata - in particolare quelli concernenti l’evoluzione
del mercato delle comunicazioni, la concorrenzialità e l’efficienza
dei servizi, i livelli di qualità raggiunti, la fruibilità
e la diffusione dei servizi, la trasparenza dei prezzi, l’equilibrio
tra gli obiettivi economici dei soggetti esercenti e quelli generali
di carattere sociale, l’uso efficiente ed la condivisione delle risorse
e la tutela ambientale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.83 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e in applicazione del proprio
regolamento di organizzazione e funzionamento, l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni convocherà, anche su richiesta
dei soggetti interessati, audizioni per specifiche questioni di portata
generale, rilevanti ed urgenti, attinenti ai diritti degli utenti finali
e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, stabilendo le modalità di convocazione,
partecipazione e svolgimento;
CONSIDERATO che, in tema di qualità dei servizi l’art. 72 del
decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, già prevede la pubblicazione comparativa dei
risultati raggiunti al riguardo dalle imprese di comunicazioni elettronica,
e che pertanto risulta opportuno focalizzare le attività di rilevazione
sulla soddisfazione degli utenti finali e dei consumatori e che, a tale
scopo, il presente provvedimento prevede che il Consiglio dell’Autorità
stabilisca, periodicamente, su proposta del Coordinatore dei Servizi,
i mercati/servizi su cui effettuare tali rilevazioni e gli specifici
obiettivi;
CONSIDERATO che tali rilevazioni si potranno basare, oltre che sui
dati raccolti in sede di audizione periodica, in particolare su:
- ricerche e studi specifici e periodici anche in collaborazione con
istituti specializzati pubblici o privati;
- l’elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi
di comunicazione ed al monitoraggio delle segnalazioni e di altre
istanze svolto dal Dipartimento Vigilanza e Controllo dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
CONSIDERATO che, come previsto dal comma 2 dell’articolo 83 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni facilita la messa a punto di meccanismi che associno
consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare
la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l'altro,
codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone
l'applicazione;
SENTITE le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui di cui
all’art. 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, le associazioni
ambientaliste riconosciute a carattere nazionale ai sensi dell’articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le associazioni sindacali dei
lavoratori e delle imprese presenti nel Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro di cui alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, nonché
quelle delle emittenti presenti nella Commissione per l’assetto del
sistema radiotelevisivo di cui alla legge n. 422/93;
UDITA la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni;
Delibera
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per :
- Autorità: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- associazioni: le associazioni appartenenti a una delle seguenti categorie:
- associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’elenco
previsto dall’art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
- associazioni ambientaliste riconosciute a carattere nazionale
ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- associazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, incluse
le associazioni di aziende manifatturiere e di imprese che forniscono
reti o servizi di comunicazione elettronica, presenti nel Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro;
- consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività
lavorativa, commerciale o professionale svolta;
- soggetti: soggetti portatori di interessi pubblici e privati, nonché
di interessi collettivi o diffusi, costituiti in organizzazioni di tipo
associativo non riconducibili alle associazioni di cui alla lettera
b);
- utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione
o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
Art. 2
(Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento disciplina le audizioni periodiche delle associazioni
e dei soggetti nonché le rilevazioni sulla soddisfazione degli
utenti finali e dei consumatori nell’ambito dei servizi di comunicazione
elettronica e delle altre materie di competenza dell’Autorità,
in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 23, della legge 14
novembre 1995, n. 481, e, in attuazione dell’art. 83, comma 1, del decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259, i meccanismi di consultazione dei
consumatori, degli utenti finali, delle aziende manifatturiere e dei fornitori
di reti e servizi di comunicazione elettronica.
2. Sono fatte salve le altre forme di partecipazione ai singoli procedimenti
previste dal vigente ordinamento, ed in particolare dalle leggi n. 241/90
e n. 249/97.
Art. 3
(Audizioni periodiche: convocazione, ordine del giorno, partecipanti e
resoconto)
1. Al fine di acquisire informazioni ed opinioni nell’ambito delle materie
e dei settori di propria competenza, l’Autorità convoca audizioni
periodiche delle associazioni e dei soggetti. Le audizioni sono convocate
almeno una volta all’anno, in forma congiunta o separata, e si tengono
in forma pubblica.
2. L’Autorità definisce l’ordine del giorno delle audizioni periodiche,
tenuto conto anche di proposte e di esigenze manifestate dalle associazioni
e dai soggetti.
3. Alle audizioni periodiche partecipano i rappresentanti delle associazioni
nonché i soggetti che l’Autorità ritiene di ascoltare e
consultare in base alla rilevanza dell’interesse rappresentato rispetto
agli argomenti posti all’ordine del giorno.
4. L’Autorità provvede a rendere manifesto lo svolgimento delle
audizioni periodiche a coloro che desiderano assistervi pubblicando, anche
nell’avviso di convocazione, i termini e le modalità per la relativa
richiesta.
5. L’avviso di convocazione di audizione periodica è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell’Autorità
con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'audizione
medesima e riporta le seguenti indicazioni:
- ordine del giorno;
- luogo, data e ora dell'audizione;
- facsimile per la richiesta di partecipazione da parte di associazioni
e soggetti;
- termini di scadenza per inoltrare la richiesta di partecipazione;
- termini e modalità di consultazione della documentazione eventualmente
predisposta dall'Autorità e di presentazione di osservazioni
e di memorie da parte dei partecipanti;
- data di pubblicazione sul sito web dell’Autorità dell’elenco
delle associazioni e dei soggetti ammessi a partecipare all’audizione;
- termini e modalità per chiedere di assistere all’audizione
ai sensi del comma 4 del presente articolo;
- nome del responsabile della struttura deputata all’organizzazione.
6. L’Autorità pubblica sul proprio sito web il resoconto sommario
delle audizioni periodiche.
7. Per l’organizzazione delle audizioni periodiche l’Autorità
si avvale del Segretariato Generale - Servizio Relazioni Esterne e Rapporti
con la Stampa.
Art. 4
(Partecipazione alle audizioni periodiche)
1. Le associazioni che intendono partecipare all’audizione periodica
comunicano all’Autorità, nei termini previsti dalla convocazione,
i nominativi dei partecipanti.
2. I soggetti che intendono partecipare all’audizione periodica comunicano
all’Autorità, nei termini previsti dalla convocazione, gli interessi,
pubblici o privati, collettivi o diffusi, rappresentati o tutelati, indicati
nello statuto, e la loro rilevanza rispetto agli argomenti all’ordine
del giorno dell’audizione, nonché i nominativi dei partecipanti
e l’eventuale inclusione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni.
3. L’Autorità pubblica sul proprio sito web, nei termini stabiliti
nell’avviso di convocazione, l’elenco degli ammessi a partecipare all’audizione
periodica. L’eventuale esclusione è motivata ed è comunicata
direttamente agli interessati negli stessi termini.
4. I soggetti non ammessi a partecipare all’audizione periodica possono
comunque presentare osservazioni e memorie, delle quali l’Autorità
può eventualmente tener conto, entro i medesimi termini di cui
all’art.3, comma 5, lettera e).
Art. 5
(Audizioni specifiche)
1. In applicazione dell’art. 30 del proprio regolamento di organizzazione
e funzionamento di cui alla delibera
316/02/CONS e ai sensi dell’art. 83 del decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259, l'Autorità convoca audizioni
su specifiche questioni di portata generale, rilevanti ed urgenti, attinenti
le materie di propria competenza, in particolare relative ai diritti degli
utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, anche su richiesta motivata della
metà più uno degli appartenenti ad una delle categorie di
cui all’articolo 1.
2. Alle audizioni specifiche di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti
delle associazioni nonché i soggetti che l’Autorità ritiene
di ascoltare e consultare in base alla rilevanza dell’interesse rappresentato
rispetto agli argomenti posti all’ordine del giorno.
3. L’avviso di convocazione, per le audizioni di cui al comma 1, contiene
le medesime indicazioni di cui all’articolo 3, comma 5, con esclusione
della lettera g) ed è pubblicato nella gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito web dell’Autorità.
Art. 6
(Rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti finali e dei consumatori)
1. L'Autorità effettua rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti
finali e dei consumatori nell’ambito dei servizi di comunicazione elettronica
e delle altre materie di competenza.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono effettuate, tra l’altro, mediante:
- ricerche e studi che utilizzano metodi scientifici d’indagine;
- l’elaborazione dei dati, in possesso dell’Autorità o dalla
medesima acquisiti, relativi alla qualità dei servizi ed all’attività
di monitoraggio delle segnalazioni e di altre istanze;
3. L’Autorità, su proposta del Coordinatore dei Servizi, stabilisce
periodicamente i mercati/servizi, nell’ambito delle comunicazioni elettroniche
e delle altre materie di competenza, su cui effettuare le rilevazioni
di cui al comma 1. Le rilevazioni sono realizzate direttamente o in collaborazione
con istituti specializzati. I risultati delle rilevazioni sono pubblicati,
anche comparativamente, sul sito web dell’Autorità e presentati
nelle audizioni periodiche.
Art. 7
(Disposizioni transitorie e finali)
1. L’Autorità convoca la prima audizione periodica entro un anno
dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
2. L’Autorità, su proposta del Coordinatore dei Servizi identifica,
entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i mercati/servizi e gli
obiettivi specifici per la prima rilevazione di cui all’art. 6, comma
1. A tale fine, il Coordinatore dei servizi, ai sensi dell’art. 24 del
regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità
di cui alla delibera 316/02/CONS,
d’intesa con i Direttori dei Dipartimenti e dei Servizi interessati, istituisce,
con propria determinazione, un apposito gruppo di lavoro, che cura in
particolare l’organizzazione, la raccolta, il monitoraggio e la presentazione
dei risultati delle rilevazioni.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità ed
è resa disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.
Roma, 9 dicembre 2004
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IL COMMISSARIO RELATORE
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IL PRESIDENTE
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Alessandro Luciano
|
Enzo Cheli
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Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
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Roberto Viola
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