NELLA sua riunione di Consiglio del 28 giugno 2006;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
sul procedimento amministrativo";
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270
del 18 novembre 1995, e, in particolare, l’art. 2, comma 12, lettere
h – n), e commi 20, 26 e 27;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177
del 31 luglio 1997, e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera
b), n. 3, e commi 31 e 32;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice
in materia di protezione dei dati personali", pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003;
VISTO il decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215
del 15 settembre 2003, e, in particolare, gli articoli 13, 70 e 98;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice
del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.
229" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 235 dell’8 ottobre 2005, e, in particolare, gli articoli 50 ss.;
VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
n. 179/03/CSP del 4 agosto 2003,
recante "Approvazione della direttiva generale in materia di
qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo
1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249",
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 193
del 21 agosto 2003;
VISTA la delibera n. 263/06/CONS del 16 maggio 2006 recante il "Regolamento
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari";
VISTA la delibera n. 136/06/CONS
del 15 marzo 2006, recante il "Regolamento in materia di procedure
sanzionatorie", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 76 del 31 marzo 2006;
VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato
con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato
con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre
2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione
e di funzionamento dell’Autorità", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente
integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 31 gennaio 2006, n. 25;
CONSIDERATO che, al fine di dare puntuale attuazione alla legislazione
primaria a tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche,
si rende necessaria l’adozione di un regolamento che disciplini la fornitura
dei servizi di comunicazione elettronica mediante tecniche di comunicazioni
a distanza;
CONSIDERATO che le numerose segnalazioni degli utenti e delle associazioni
dei consumatori avverso il diffuso fenomeno della fornitura di beni
e servizi non richiesti richiedono l’intervento improcrastinabile dell’Autorità
mediante l’adozione di un atto regolamentare di portata generale vincolante
per gli operatori di comunicazioni elettroniche;
CONSIDERATO che l’Allegato 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche
vieta agli operatori, salvi i casi di frode e di ripetuti ritardi o
inadempimenti, da ritenere ipotesi tassative e di stretta interpretazione,
di sospendere la fornitura dei servizi, rientranti nell’ambito del servizio
universale, diversi dallo specifico servizio interessato dalla mora
o dall’inadempimento;
RITENUTO necessario attuare la normativa primaria vigente in materia
di esercizio del diritto di recesso del cliente, anche al fine di tutelare
l’utenza dal rischio che i tempi di disattivazione della prestazione
risultino indebitamente dilazionati;
RILEVATO che la complessità e l’incidenza degli adempimenti
previsti dal testo all’uopo predisposto e la rilevanza e delicatezza
della materia fanno emergere l’opportunità di sottoporre il testo
ad una pubblica consultazione;
RITENUTO conseguentemente opportuno fissare in trenta giorni, decorrenti
dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web
dell’Autorità, il termine per la trasmissione delle comunicazioni
da parte dei soggetti interessati;
RITENUTA, infine, la sussistenza del rilevante interesse pubblico alla
pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dall’Autorità;
UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Gianluigi Magri,
relatori ai sensi dell’articolo 29
del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
1. L'Autorità adotta lo schema di regolamento allegato alla presente
delibera, della quale forma parte integrante, concernente le disposizioni
a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione
elettronica mediante contratti a distanza.
3. I contributi dei soggetti interessati devono pervenire, secondo le
modalità indicate nell’allegato
B, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul
sito web dell’Autorità.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel
sito web dell’Autorità.