Delibera n. 46/06/CONS

Mercato dell’accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari


Pubblicata su questo Sito in data 16/02/06
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2006


Allegato A


L'Autorità

NELLA sua riunione di Consiglio del 25 gennaio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell’ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all’applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell’11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell’8 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;

VISTA la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;

VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell’11 luglio 2005;

VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l’accesso ai documenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 306/05/CONS, recante "Consultazione pubblica sull’identificazione ed analisi del mercato dell’accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 15 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 agosto 2005, n. 184;

SENTITA, in data 22 settembre 2005 la società TIM Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 22 settembre 2005 la società Pagine Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 23 settembre 2005 la società WIND Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE, in data 23 settembre 2005 le società BT Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Eutelia S.p.A.,, Fastweb S.p.A., Tele2 S.p.A., Welcome Italia S.p.A. (congiuntamente);

SENTITA, in data 23 settembre 2005 la società Vodafone Omnitel N.V.;

SENTITA, in data 23 settembre 2005 la società Trans World Communications S.p.A.;

SENTITA, in data 23 settembre 2005 la società Intermatica S.R.L.;

SENTITA, in data 23 settembre 2005 l’Associazione Italiana Internet Providers (AIIP);

VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica;

CONSIDERATE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 306/05/CONS e le valutazioni dell’Autorità contenute nell’allegato A alla presente delibera;

VISTO il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 18 novembre 2005, relativo allo schema di provvedimento concernente "Mercato dell’accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (Mercato n. 15 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall’Autorità in data 5 ottobre 2005 e trasmesso all’AGCM in data 11 ottobre 2005;

CONSIDERATO che l’AGCM, pur auspicando che le osservazioni da essa formulate circa la definizione del mercato rilevante e la valutazione di significativo potere di mercato dei soggetti ivi operanti possano essere tenute in considerazione in sede di adozione del provvedimento finale da parte dell’Autorità, si riserva di formulare una valutazione conclusiva solo al termine del proprio procedimento istruttorio, al momento in corso;

VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2005) D/206078 del 3 novembre 2005 relativa allo schema di provvedimento concernente "Mercato dell’accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (Mercato n. 15 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall’Autorità in data 5 ottobre 2005 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 10 ottobre 2005;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, anche a seguito dell’analisi dei dati integrativi ricevuti dall’Autorità, ha preso atto del fatto che il mercato ha cominciato a mostrare evidenze di una maggiore competitività quali: la significativa riduzione dei prezzi praticati dal terzo operatore per di quota di mercato; il disallineamento dei prezzi dei tre maggiori operatori e il significativo aumento della quota di mercato del quarto operatore nel corso degli ultimi due anni;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, nel momento in cui ha constatato che i dati forniti dall’Autorità mostrano che a partire dall’anno 2003 vi sono stati alcuni sviluppi positivi in termini di evoluzione dei prezzi e quote di mercato, ha osservato che tali sviluppi del mercato sono recenti e che gli MNO, nonostante le numerose negoziazioni in corso, finora non hanno garantito l’accesso agli MVNO al fine di fornire servizi in concorrenza sul mercato al dettaglio ed ha, pertanto, invitato l’Autorità a monitorare attentamente il mercato al fine di verificare che esso tenda irreversibilmente verso una struttura competitiva in cui non si riscontrino effetti derivanti da comportamenti taciti coordinati;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, nell’invitare l’Autorità a monitorare costantemente il mercato, ha concluso che, secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/EC, l’Autorità può adottare la decisone finale dovendo, in tal caso, comunicarla alla Commissione;

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

Delibera

Capo I
Definizione del mercato rilevante e valutazione del significativo potere di mercato
Art. 1
Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

    a) "Operatore Virtuale di Rete Mobile" (o MVNO, Mobile Virtual Network Operator): un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni mobili al pubblico, utilizzando proprie strutture di commutazione di rete mobile, una propria base di dati di registrazione degli utenti mobili (HLR, Home Location Register), un proprio codice di rete mobile (MNC, Mobile Network Code), una propria attività di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza) ed emettendo proprie carte SIM (Subscriber Identification Module), ma che non ha assegnate delle risorse frequenziali e si avvale, per l'accesso, di un opportuno accordo, commerciale o regolato, con uno o più operatori di rete mobile licenziatari.

    b) "Fornitore Avanzato di Servizi" (o ESP, Enhanced Service Provider): un soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, fra i quali può essere incluso il servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile licenziatario; non possiede numerazione propria e non emette carte SIM, ma utilizza un proprio marchio commerciale nella rivendita del servizio, inclusa la distribuzione delle carte SIM; è responsabile delle attività di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza).

    c) "Fornitore di Servizi" (o SP; Service Provider): un soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, con esclusione del servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile licenziatario; può essere responsabile delle attività di assistenza al cliente e fatturazione ed utilizzare un proprio marchio commerciale.

    d) "Rivenditore di traffico su rete mobile" (o air time reseller): un soggetto che rivende traffico acquisito all'ingrosso da un operatore di rete mobile licenziatario il quale mantiene l'evidenza del proprio marchio commerciale.

    e) "Fornitore di accesso indiretto" (o IAP, Indirect Access Provider): un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni, incluso il servizio di telefonia vocale, con accesso su rete mobile mediante un codice di carrier selection o preselection, avvalendosi di un opportuno accordo con un operatore di rete mobile licenziatario.

Art. 2
Identificazione del mercato rilevante e degli operatori aventi significativo potere di mercato
  1. L’Autorità adotta l’analisi di mercato dell’accesso e dell’originazione delle chiamate nelle rete telefoniche pubbliche mobili, svolta tenendo in massima considerazione la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche e le Linee Direttrici, ai sensi dell’art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
  2. Il testo dell’analisi di mercato è riportato nell’allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
  3. L’Autorità definisce il mercato in oggetto come il mercato della fornitura congiunta di accesso e originazione da parte di operatori mobili nazionali ad operatori sprovvisti di risorse radio, che permetta a questi ultimi di fornire servizi finali, sia vocali, sia dati quali gli SMS.
  4. Il mercato dell’accesso e originazione delle chiamate nelle rete telefoniche pubbliche mobili ha dimensione nazionale.
  5. Nel mercato nazionale dell’accesso e originazione delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili sussistono condizioni di sufficiente concorrenza.
  6. Nessun operatore detiene un significativo potere di mercato nel mercato dell’accesso e originazione delle chiamate nelle rete telefoniche pubbliche mobili, ai sensi dell’art. 17 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Art. 3
Attività di monitoraggio
  1. L’Autorità avvia un’attività di monitoraggio del mercato e delle negoziazioni in corso tra MNO ed operatori sprovvisti di risorse radio, al fine di verificare che il mercato tenda irreversibilmente verso una struttura competitiva in cui non si configurino effetti derivanti da comportamenti taciti coordinati.
  2. L’attività di monitoraggio di cui al comma precedente è svolta con cadenza semestrale. La prima verifica si conclude entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
  3. L’Autorità si riserva di intervenire qualora l’attività di monitoraggio dia esisti negativi, al fine di tutelare la concorrenza ed i consumatori.
Art. 4
Disposizioni finali
  1. La presente delibera è trasmessa alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell’Unione europea. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità e nel sito web dell’Autorità www.agcom.it.

Napoli, 25 gennaio 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

 

IL COMMISSARIO RELATORE

IL COMMISSARIO RELATORE

Enzo Savarese

 

Roberto Napoli

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola