NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 2 luglio 2008;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 ("Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”), e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 9;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;
VISTA la delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000 recante “Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione”;
VISTA la delibera n. 4/03/CIR del 2 aprile 2003 recante “Integrazione delle disposizioni in materia di Carrier Preselection: norme in materia di disattivazione della prestazione”;
VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento", nonché la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, recante "Integrazioni della delibera n. 506/05/CONS recante modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento";
VISTA la delibera n. 148/01/CONS, recante “Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni”;
VISTA l’istanza del 27 luglio 2006 con la quale la società Welcome Italia S.p.A. ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della controversia in essere con Telecom Italia S.p.A. relativa alle disattivazioni non richieste del servizio di Carrier Preselection fornito dall’operatore Welcome Italia;
VISTA la nota del 9 agosto 2006, prot. n. 32465, con cui il Direttore della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 23 del Codice delle comunicazioni, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;
VISTE le note, rispettivamente del 29 maggio 2008 di Welcome Italia S.p.A. e del 4 giugno 2008 di Telecom Italia S.p.A, con le quali dette società hanno comunicato all’Autorità di aver raggiunto una composizione bonaria dei temi oggetto della controversia;
RITENUTO, in ragione di tale accordo, esser venuto meno il presupposto a fondamento di un eventuale intervento di quest’Autorità volto a definire la controversia, così come instaurata mediante l’atto introduttivo di Welcome Italia S.p.A.;
VISTA la proposta della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;
UDITA la relazione del Commissario Nicola D’Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;
Il non luogo a provvedere in merito all’istanza formulata dalla società Welcome Italia S.p.A., citata in premessa, per la definizione della controversia in essere con Telecom Italia S.p.A. ed inerente alle disattivazioni non richieste del servizio di Carrier Preselection fornito dall’operatore Welcome Italia.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.
Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.