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L’AUTORITA’
NELLA seduta della Commissione per le infrastrutture
e le reti del 9 maggio 2000;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla
"Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 giugno 1997, concernente la "Interconnessione
nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio
universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei
principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
VISTA la direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE
per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e
la preselezione del vettore;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l’attuazione
di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
VISTA la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti";
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante:
"Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni";
VISTA la propria delibera n. 3/CIR/99, recante: "Regole
per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità
di preselezione (Carrier Preselection)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
VISTA la propria delibera n.4/CIR/99 del 7 dicembre
1999, recante: "Regole per la fornitura della portabilità
del numero tra operatori (Service Provider Portability)", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.303 del
28 dicembre 1999;
VISTO lo schema di contratto tipo per la prestazione
di carrier preselection e i relativi allegati, nella versione
del 3 marzo 2000 inviata da Telecom Italia all’Autorità in data
6 marzo 2000 ;
SENTITE le parti nel corso del procedimento istruttorio
e, in particolare, in occasione delle audizioni tenutesi presso l’Autorità
in data 25 e 29 febbraio 2000;
VISTA la documentazione prodotta dagli operatori;
CONSIDERATO che la citata delibera n. 3/CIR/99, nell’imporre
a Telecom Italia, quale operatore notificato, l'obbligo di pubblicare
le condizioni per la prestazione di Carrier Preselection (CPS),
fissa i principi per la definizione delle procedure nonché le
condizioni tecniche ed economiche di offerta della prestazione da parte
della stessa Telecom Italia;
CONSIDERATO dunque che la negoziazione della prestazione
tra Telecom Italia e l’operatore preselezionato, ad integrazione dei
contratti di interconnessione o ex novo, deve avvenire in linea con
le disposizioni generali di cui alla delibera n. 3/CIR/99;
CONSIDERATO che dall’istruttoria sono emersi alcuni
elementi che possono costituire un ostacolo al raggiungimento di accordi
tra le parti e, conseguentemente, alla tempestiva attivazione della
prestazione;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 6, lett. a),
nn. 7 e 8), della citata legge n. 249 del 1997, attribuisce all’Autorità
il potere di definire criteri obiettivi e trasparenti per l’interconnessione
e per l’accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri
di non discriminazione, nonché di regolare le relazioni tra gestori
e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e di verificare
che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i
diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti
che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione;
CONSIDERATO che l’art. 4, comma 14, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 attribuisce all’Autorità
il potere di fissare in anticipo gli elementi riguardanti gli accordi
di interconnessione elencati nell’allegato D, parte 1, e che, per la
fornitura della prestazione di "carrier preselection",
assume una particolare rilevanza la definizione di condizioni per la
"parità di accesso" e che tali condizioni possono riguardare
aspetti economici, procedurali, tecnici e contrattuali ;
CONSIDERATO che l’art. 5, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 riconosce all’Autorità
la facoltà di intervenire in qualsiasi momento al fine di garantire
che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non
discriminatorie per entrambe le parti e siano tali da arrecare benefici
agli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, la facoltà
di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi;
CONSIDERATO che gli articoli 8 e 9 della delibera n.
3/CIR/99 fissano i principi in base ai quali definire le procedure di
evasione delle richieste da parte dell’operatore di accesso e il piano
di lavorazione delle richieste ricevute dagli operatori fornitori del
servizio di carrier preselection;
CONSIDERATO che Telecom Italia ha inviato all’Autorità,
in relazione a quanto previsto all’art. 8, commi 2 e 5, della delibera
n. 3/CIR/99, il riepilogo della capacità di evasione degli ordinativi
di lavoro (OOLL) a livello nazionale per ciascun mese e per distretto,
nonché il piano di lavorazione delle richieste ricevute dagli
operatori entro il 12 gennaio 2000 relativamente al periodo transitorio;
CONSIDERATO che gli OOLL sono stati suddivisi per
mese, per distretto e per operatore in ragione della massima capacità
produttiva d'evasione di ordinativi;
CONSIDERATO che dall’esame del piano presentato da
Telecom Italia si rileva, in particolare, che:
-
Telecom Italia ha adottato autonomamente un calendario
dilazionato per l’avvio della prestazione riferita al profilo a) (chiamate
verso altri distretti, chiamate internazionali e chiamate verso cellulari),
in contrasto con la delibera n. 3/CIR/99 che prevede, con riferimento
al profilo a), l’attivazione della prestazione contemporaneamente
in tutti i distretti;
-
nel dimensionamento della propria capacità
produttiva, Telecom Italia non ha tenuto conto delle previsioni degli
operatori e delle presumibili richieste della clientela; tali previsioni
appaiono infatti più elevate rispetto alla capacità
di Telecom Italia di evadere le richieste, sia alla luce delle dichiarazioni
degli operatori, sia alla luce di analisi dei comportamenti della
domanda e delle esperienze di altri paesi europei;
-
Telecom Italia ha dichiarato agli operatori e all’Autorità
che la propria capacità complessiva massima mensile di lavorazione
è indistintamente riferita sia alla prestazione di Carrier
Preselection sia alla prestazione di di Number Portability;
CONSIDERATO che essendo trascorsi quattro mesi dall’approvazione
della delibera n. 3/CIR/99, si rende necessario un intervento volto
ad accelerare i tempi di disponibilità della prestazione su
tutti i distretti e che non è più giustificata una dilazione
della capacità di evasione degli OO.LL. per area distrettuale;
CONSIDERATO che, con riferimento alla capacità
massima di ordinativi, l’Autorità ritiene opportuno definire
un numero superiore di OO.LL. giornalieri da evadere, che, da una
parte, tenga conto dell’effettiva capacità di Telecom Italia
di rendere disponibile la prestazione, e che, dall’altra, non ostacoli
l’effettiva necessità del mercato di rispondere a "ragionevoli"
richieste della clientela. In particolare, la capacità di evasione
degli ordinativi deve essere fissata in modo separato per le differenti
prestazioni, in considerazione dell'opportunità di rendere
trasparente la separazione dell’offerta della prestazione di Carrier
Preselection rispetto a quella di Number Portability;
RITENUTA l’opportunità di fissare - con riferimento
alla distribuzione degli OO.LL. sul territorio nazionale e sul mercato
e nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità
ed equità - alcune condizioni aggiuntive di ripartizione; ritenuta,
in particolare, necessaria una ripartizione delle attivazioni mensili
a livello di singola area distrettuale e contemporaneamente su tutti
i distretti. In tale ottica, una quota parte delle attivazioni mensili
deve essere garantita in misura uguale a tutti gli operatori, in maniera
da tutelare gli operatori con minor numero di richieste, mentre per
la restante parte la ripartizione deve tenere conto, in modo proporzionale,
delle richieste degli operatori;
CONSIDERATO che l’attività di verifica dalla
congruità delle condizioni di fornitura della prestazione si
è concentrata sugli aspetti che impediscono o restringono la
realizzazione della prestazione e che non sono giustificati sotto
il profilo tecnico e procedurale;
CONSIDERATO che assumono particolare rilievo le seguenti
condizioni:
- i tempi di attivazione della prestazione sia in relazione
alla verifica di cui all’art. 6, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99
per quel che concerne i tempi di attivazione della prestazione in funzione
delle diverse tipologie di impianto di abbonato, contenuti nell’Offerta
di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, sia in relazione
ai tempi di configurazione delle centrali (SGT e SGU) per l’instradamento
delle chiamate verso le reti dei diversi operatori;
- le informazioni relative all’attivazione della prestazione,
al fine di favorire una maggiore flessibilità nel rapporto tra
Telecom Italia e l’operatore preselezionato e di assicurare la trasparenza
nel rapporto tra operatori;
- gli obblighi di informazione nei casi in cui la prestazione
non sia fornita o per ragioni legate alla non congruità della
richiesta pervenuta o in relazione a particolari tipologie di clientela
(es. clienti non titolari di un contratto con Telecom Italia, linee
attestate su centrali analogiche, contratti agevolati, cessazione del
cliente, subentro), pur nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale
in materia di trattamento dei dati personali.
CONSIDERATO che:
- il servizio deve essere di facile fruizione per i consumatori;
- i rapporti tra operatori e consumatori sono regolati
dalle disposizioni concernenti la definizione di carte di servizio e
dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318
del 1997 nonché sulla base delle condizioni previste nelle rispettive
licenze. Tali disposizioni impongono agli operatori licenziatari di
utilizzare idonei schemi contrattuali, di prevedere nei contratti con
i propri clienti livelli dettagliati ed analitici di fatturazione, di
fornire alla clientela specifiche informazioni, di prevedere uno standard
minimo di servizio reso, di garantire la trasparenza e la certezza dell'offerta
del servizio;
- tutti questi aspetti riguardano la relazione diretta
tra utente del servizio e operatore preselezionato fornitore del servizio
finale al cliente;
- la prestazione di carrier preselection modifica
il rapporto tra l’abbonato con l’operatore di accesso: la volontà
inequivoca dell’abbonato di modificare il rapporto contrattuale in essere
con l’operatore d’accesso rappresenta, ai sensi dell’art. 3, comma 3,
della delibera n. 3/CIR/99, una condizione necessaria per l’attivazione
della prestazione all’operatore preselezionato da parte di Telecom Italia;
- l’abbonato può manifestare la propria volontà
a Telecom Italia direttamente o indirettamente tramite l’operatore preselezionato.
Al fine di evitare che tale elemento costituisca un impedimento alla
rapida conclusione degli accordi, l’Autorità ha ritenuto opportuno
indicare - nel rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza
nei rapporti con gli utenti-consumatori - delle linee guida in ordine
alle modalità di manifestazione indiretta della volontà
e alle procedure da seguire per la gestione degli ordini di attivazione
della prestazione di Carrier preselection;
VALUTATA l’opportunità di costituire un comitato
tecnico per la qualità del servizio di carrier preselection
composto anche da rappresentanti degli operatori al fine di fornire
all’Autorità indicazioni utili alla verifica dell’andamento
del processo transitorio e a regime della prestazione;
UDITA nella riunione del 9 maggio 2000, la relazione
finale del Commissario relatore, ing. Mario Lari, ai sensi dell’articolo
32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;
DELIBERA
Art. 1
(Capacità di evasione e distribuzione delle richieste
di carrier preselection -CPS)
-
Telecom Italia è tenuta ad adeguare la capacità
di evasione degli ordinativi della prestazione di Carrier Preselection
sulla base dell’andamento dalla domanda di ordinativi per la fornitura
della prestazione. L’Autorità, alla luce di un esame delle
richieste avanzate dagli operatori nel periodo transitorio, fissa
in 12000 il numero di attivazioni minime giornaliere per la prestazione
di Carrier Preselection da parte di Telecom Italia.
-
Le attivazioni giornaliere sono da intendersi riferite
alla capacità di evasione delle richieste per la prestazione
di Carrier Preselection contemporaneamente su tutto il territorio
nazionale e indipendentemente dal profilo di servizio.
-
Le attivazioni giornaliere sono da intendersi ripartite
nei 232 distretti, proporzionalmente al numero di abbonati (residenziali
e affari) presenti nel distretto, sulla base della distribuzione degli
abbonati.
-
Il 30% della capacità di evasione, come determinata
in base ai commi precedenti, è distribuita sulla base del numero
complessivo di operatori richiedenti la prestazione. In caso di capacità
inevasa da un singolo operatore, questa viene riassegnata ai rimanenti
operatori sulla base dei principi di cui sopra.
-
Il 70% della capacità di evasione, come determinata
in base ai commi precedenti, è ripartita proporzionalmente
alle richieste degli operatori
-
L’Autorità si riserva di rivedere, dopo 90
giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la capacità
di evasione mensile di attivazioni di Telecom Italia verificandone
la compatibilità con le condizioni di mercato.
Art. 2
(Condizioni di attivazione della prestazione
di CPS da parte di Telecom Italia)
-
Il tempo massimo di attivazione della prestazione
per tutte le tipologie d’impianto è fissato in 10 giorni lavorativi
dalla data della richiesta ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della
delibera n. 3/CIR/99. Nel caso di impianti di particolare complessità,
l’operatore di accesso, qualora non sia in grado di rispettare il
predetto termine, è tenuto a comunicare all’operatore preselezionato
ed all’Autorità, il tempo massimo di attivazione.
-
Qualora sia già operativo, per l'operatore
preselezionato, il servizio di raccolta in carrier selection
(modalità easy access), la configurazione delle centrali di
Telecom Italia interessate per la prestazione di Carrier Preselection
deve avvenire entro 15 giorni dalla data della sottoscrizione dell’accordo
con l’operatore preselezionato.
-
Qualora non sia operativo, per l'operatore preselezionato,
il servizio di Carrier selection, la configurazione delle centrali
di Telecom Italia interessate al fine della prestazione di Carrier
Preselection deve avvenire entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione
dell’accordo con l’operatore preselezionato.
-
Telecom Italia è tenuta ad informare l’operatore
preselezionato della data effettiva di attivazione della prestazione
di Carrier Preselection.
-
Nel caso di richieste di attivazione della prestazione
di Carrier Preselection non andate a buon fine, Telecom Italia
- contestualmente al riscontro di eventuali cause di non conformità
tecniche o procedurali nelle richieste pervenute - è tenuta
ad informare l’operatore richiedente circa le cause specifiche della
mancata attivazione, dandone altresì comunicazione all’Autorità.
Art. 3
(Gestione degli ordini per l’attivazione
della prestazione di CPS sulle linee degli abbonati che comunicano indirettamente
la richiesta)
-
Nel caso di manifestazione della volontà inequivoca
dell’abbonato di modificare, tramite la prestazione di Carrier
Preselection, il rapporto contrattuale in essere con l’operatore
di accesso e di passare ad altro operatore, quest’ultimo trasmette
all’operatore di accesso un ordine di lavorazione che deve riportare
i seguenti dati:
-
nome e cognome del titolare dell’abbonamento;
-
numero/i della/e linea/e telefonica/che su cui
si richiede di attivare la prestazione CPS con specifica del relativo
profilo di chiamata;
-
nome dell’operatore preselezionato;
-
data di sottoscrizione del contratto tra cliente
e operatore preselezionato per la fornitura del servizio relativo
allo specifico profilo di chiamata attraverso la Carrier Preselection.
-
L’ordine viene trasmesso dall’operatore preselezionato
a Telecom Italia in formato elettronico (via posta elettronica o altri
strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax). L’operatore
preselezionato, quale responsabile del rapporto col cliente, è
obbligato a conservare l’originale dell’ordine trasmesso, unitamente
alla copia del contratto sottoscritto con il proprio cliente per la
fornitura della prestazione di Carrier Preselection.
-
Telecom Italia, al momento della ricezione dell’ordine,
verificati i dati trasmessi, attiva la prestazione all’abbonato nei
tempi e secondo le modalità stabilite nella delibera n. 3/CIR/99
e nell’articolo 2 del presente provvedimento.
-
In caso di contestazioni, Telecom Italia può
richiedere all’operatore preselezionato copia/e della sottoscrizione/i
del contratto del cliente al servizio telefonico tramite Carrier
Preselection. Tale richiesta non deve essere vincolante ai fini
dell’attivazione della prestazione.
-
Telecom Italia, ove rilevi gravi incongruenze tra
i dati forniti e quelli in suo possesso, può richiedere all’operatore
preselezionato - previa autorizzazione da parte dell’Autorità
- il sistematico invio della copia della sottoscrizione del contratto
del cliente al servizio telefonico tramite Carrier Preselection.
-
La conoscenza dei dati relativi agli abbonati che
richiedono l’attivazione della prestazione deve essere trattata dall’operatore
d’accesso con la massima riservatezza ed utilizzata solo ai fini dell’attivazione
della prestazione.
-
Ai fini della presente delibera, gli ordini od ordinativi
di prestazione di "carrier preselection" riguardano
le richieste di attivazione da parte dell’utente formulate in data
successiva a quella di entrata in vigore della delibera n. 3/CIR/99.
Le richieste di attivazione formulate in data anteriore devono essre
confermate; a tal fine l’operatore preselezionato comunica all’utente
le condizioni e le modalità di offerta del servizio così
come individuate nella predetta delibera n. 3/CIR/99.
Art. 4
Comitato di verifica della qualità
della prestazione di CPS e portabilità del numero
-
Al fine della verifica dei parametri di qualità
associati alle prestazioni di preselezione e portabilità del
numero, l’Autorità potrà istituire, con successivo provvedimento,
un comitato, composto anche dagli operatori interconnessi che usufruiscono
della prestazione.
Art. 5
Obblighi tra operatori
-
Nel caso in cui un abbonato alla prestazione di Carrier
Preselection di un operatore preselezionato decida di passare
ad altro operatore preselezionato, l'operatore d'accesso comunica
al primo operatore preselezionato la modifica della preselezione per
tale utente.
-
Ciascun operatore si fa carico delle procedure di
riscossione dei crediti relativi al traffico di competenza.
Art. 6
Condizioni generali
-
Telecom Italia è tenuta a modificare ed integrare
le condizioni di fornitura della prestazione di Carrier Preselection
sulla base del presente provvedimento e a fornire all'Autorità
entro 15 gg dalla data di notifica:
-
Il presente provvedimento è notificato alla
società Telecom Italia ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino dell’Autorità.
-
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
Roma, 9 maggio 2000
| Il Commissario Relatore |
Il Presidente |
| Mario Lari |
Enzo Cheli |
| Il segretario della Commissione |
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| Adriano Soi |
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