L’AUTORITÀ
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25
luglio 2001 e in particolare nella sua prosecuzione del 26 luglio 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in particolare
l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità";
VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa
al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività
televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato", e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
255, recante "Regolamento di attuazione della legge 6 agosto
1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico
e privato";
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso,
fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;
VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante "Disposizioni
urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva" convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
9 dicembre 1993, n. 581, recante "Regolamento in materia di
sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico";
VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti
urgenti in materia radiotelevisiva", convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni
urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva",
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento
di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia
di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante "Disposizioni urgenti
per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare
la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore
radiotelevisivo";
VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti
in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale
e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle
attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000";
UDITA la relazione del commissario relatore dott. Giuseppe Sangiorgi,
ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Art. 1
- L’Autorità adotta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera
b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente
la pubblicità radiotelevisiva e le televendite.
- Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell’allegato
"A" alla presente delibera e ne costituisce parte integrante
ed essenziale.
- La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno
dalla sua pubblicazione. La presente delibera è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile
nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it
Napoli, 26 luglio 2001
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IL COMMISSARIO RELATORE
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IL PRESIDENTE
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Giuseppe Sangiorgi
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Enzo Cheli
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IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
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Pierluigi Mazzella
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Allegato A
alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001
Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite
SEZIONE I
Disposizioni generali
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- per Autorità: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- per emittenti: i soggetti che, sottoposti alla giurisdizione italiana,
hanno la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti
dei programmi radiotelevisivi e che li trasmettono o li fanno trasmettere
da terzi;
- per pubblicità: ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico
trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un’impresa pubblica
o privata nell’ambito di un’attività commerciale, industriale,
artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la
fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili,
i diritti e le obbligazioni;
- per spot pubblicitari: forma di pubblicità di contenuto
predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;
- per televendita: offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso
il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento,
beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- per telepromozione: forma di pubblicità consistente nell'esibizione
di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un
produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente
televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma al fine di promuovere
la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
- per pubblicità clandestina: la presentazione orale o visiva
di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di
un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma,
qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall’emittente
per perseguire fini pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa
la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è
fatta dietro pagamento o altro compenso.
- per autopromozione: annunci dell’emittente relativi ai propri
programmi ed ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;
- per tempo lordo: criterio di calcolo della durata del programma
radiotelevisivo comprensivo del tempo dedicato alle interruzioni pubblicitarie.
Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento reca disposizioni attuative
in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite, ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
2. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni
del presente regolamento si applicano sia alla concessionaria pubblica
sia ai concessionari privati, nonché a tutte le emittenti, come
definite all’articolo 1, comma 1, lettera b).
SEZIONE II
Disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e televendite e loro
modalità di inserimento durante i programmi
Articolo 3
Riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto
del programma
1. La pubblicità e le televendite devono essere
chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto
della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione,
ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici,
inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita.
2. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo
schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità"
o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione
del messaggio pubblicitario o della televendita.
3. L’Autorità assume ogni opportuna iniziativa
affinché nei codici di autodisciplina pubblicitaria sia prevista
l’adozione di un unico segnale di interruzione pubblicitaria, riconoscibile
su tutte le emittenti, nel corso della programmazione dedicata ai minori.
4. I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni
e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati
dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella
pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire
i personaggi dei medesimi cartoni animati.
5. I messaggi sopraindicati non possono inoltre fare
richiamo, né visivamente né oralmente, a persone che presentano
regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità.
6. La pubblicità e le televendite che imitano
o costituiscono la parodia di un particolare programma non devono essere
trasmesse prima o dopo la sua trasmissione, né durante i suoi intervalli.
7. E’ vietata la pubblicità clandestina e che
comunque utilizzi tecniche subliminali.
Articolo 4
Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive
1. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire
eccezioni.
2. Il calcolo della durata del programma ai fini delle modalità
di inserimento delle interruzioni, in tutte le ipotesi di cui all’articolo
3 della legge 30 aprile 1998, n.122, e salvo quanto disposto dal comma
3, viene effettuato secondo il criterio del tempo lordo, come definito
all’articolo 1, comma 1, lettera i) del presente regolamento.
3. Nei programmi composti di parti autonome, nelle cronache e negli spettacoli
di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità può
essere inserita soltanto negli intervalli o tra le parti autonome.
4. Tra la fine di un’interruzione pubblicitaria e l’inizio di quella
successiva devono di norma trascorrere almeno 20 minuti.
5. Nella trasmissione di eventi sportivi, la pubblicità e gli
spot di televendita possono essere inseriti negli intervalli previsti
dal regolamento ufficiale della competizione sportiva in corso di trasmissione
o nelle sue pause, ove l'inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa
l'azione sportiva.
6. I programmi per bambini di durata programmata inferiore a trenta minuti
non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite.
7. Salvo quanto disposto, per i lungometraggi cinematografici e i film
prodotti per la televisione, dall’articolo 3, comma 3, della legge 30
aprile 1998, n.122, i programmi di cartoni animati, sia trasmessi in forma
autonoma sia inseriti nei programmi per bambini, non possono essere interrotti
dalla pubblicità o dalle televendite. Tale disposizione non si
applica ai programmi di cartoni animati che sono chiaramente destinati,
per i contenuti e l’orario di trasmissione, ad un pubblico adulto.
8. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, la riconoscibilità del messaggio
pubblicitario deve essere evidenziata con i mezzi di cui all’articolo
3, commi 1 e 2. La durata dei predetti spot è computata ai fini
dei limiti di affollamento previsti.
9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, non si applicano alle
emittenti televisive locali, ai sensi e nei casi previsti dall’articolo
3, comma 6, della legge 30 aprile 1998, n.122.
Articolo 5
Esclusioni dai limiti di affollamento
1. Fermi restando i limiti di affollamento previsti dalla normativa vigente,
le autopromozioni e le attività di informazione e di comunicazione
istituzionale di cui alla legge 7 giugno 2000, n.150, compresi i messaggi
di utilità sociale e di pubblico interesse, non sono computati
nei limiti di affollamento.
Articolo 6
Disciplina sanzionatoria
1. L’Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni contenute
nel presente regolamento.
2. Fatte salve le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli
obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento, sono applicabili
in ogni altro caso le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera
c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e di cui all’articolo 1, comma
31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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