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L'Autorità
DeliberaArt. 11. Dopo l'articolo 12 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie sono inseriti i seguenti articoli: 2. La presentazione della proposta di impegni non giustifica, salvo casi eccezionali debitamente motivati, il mutamento del responsabile del procedimento. 3. La proposta è trasmessa immediatamente all’organo collegiale competente, che ha facoltà di dettare linee di indirizzo agli uffici al fine di assicurare la completezza dell’attività istruttoria da compiere. 4. L’organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la proposta di impegni che per la sua genericità si manifesti carente di serietà, che appaia presentata per mere finalità dilatorie o che, anche per il momento in cui è stata presentata, avrebbe l’oggettivo effetto di compromettere gli sviluppi di una istruttoria in corso e in tutti i casi in cui gli impegni assunti non appaiano idonei a eliminare o attenuare le conseguenze dell’illecito amministrativo. 5. La tempestiva presentazione della proposta di impegni, ove non sopraggiunga la dichiarazione di inammissibilità di cui al comma 4, comporta la sospensione dei termini di cui al comma 1 e al comma 2 dell’art. 6. La sospensione opera dalla data di ricezione della proposta fino alla data di conclusione, immediatamente comunicata alle parti, dell’esame istruttorio della proposta da parte della direzione competente. La sospensione cessa comunque inderogabilmente allo scadere del novantesimo giorno, senza necessità di comunicazione alle parti. 6. All’esito dell’esame della proposta di impegni il direttore competente, valutate le risultanze acquisite, segnala all’operatore proponente le criticità eventualmente emerse, ed assegna al medesimo un termine per formulare le sue controdeduzioni o eventuali modifiche della proposta. 7. A conclusione dell’istruttoria del procedimento sanzionatorio il direttore, ai sensi dell’art. 10, trasmette all’organo collegiale lo schema di provvedimento proposto unitamente alla dettagliata relazione sull’istruttoria redatta dal responsabile del procedimento. Lo schema conterrà anche la proposta della Direzione circa le determinazioni da assumere in merito agli impegni proposti dall’operatore. Art. 12-ter – (decisione). – 1. L’organo collegiale esamina preliminarmente la proposta dell’ufficio di irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 10. Ove sia accertata la responsabilità del soggetto, l’organo collegiale valuta, ai sensi dell’art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della delibera n. 645/06/CONS, se la proposta di impegni sia idonea a migliorare le condizioni di competitività di settore rimuovendo, o almeno attenuando, le conseguenze dell’illecito. Ove tale giudizio sia positivo, l’organo collegiale approva gli impegni e ne ordina l’esecuzione, così rendendoli obbligatori per l’operatore proponente, e contestualmente infligge la sanzione appropriata considerando gli effetti che potranno derivare dall’attuazione degli impegni approvati. 2. Nel caso che sopravvenga una delle ipotesi di revocabilità del provvedimento di approvazione degli impegni indicate dall’art. 7 della delibera n. 645/06/CONS, il direttore, previo contraddittorio con il soggetto interessato, trasmette all’organo collegiale competente uno schema di revoca dell’approvazione degli impegni e, contestualmente, la proposta dell’eventuale rideterminazione in aumento del trattamento sanzionatorio in precedenza inflitto, fermo restando in tal caso l’accertamento già effettuato in ordine alla responsabilità del soggetto. 3. In caso di mancata attuazione degli impegni il direttore, previa contestazione della violazione di cui all’art. 6 della delibera n. 645/06/CONS, trasmette per l’esame contestuale da parte dell’organo collegiale gli schemi del conseguente provvedimento sanzionatorio, del provvedimento di revoca dell’approvazione degli impegni e della rideterminazione in aumento del trattamento sanzionatorio in precedenza inflitto, fermo restando anche in tal caso l’accertamento già effettuato in ordine alla responsabilità del soggetto". Art. 2La presente delibera si applica agli impegni presentati in data successiva a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Napoli, 23 gennaio 2008
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