Delibera n. 61/08/CIR

Controversia FASTWEB S.P.A. / TELECOM ITALIA S.P.A. relativa alla definizione dei valori di terminazione fisso – mobile sulla rete mobile di Telecom Italia da questa applicati a decorrere dal 1 gennaio 2007.

 

Pubblicata su questo Sito in data 01/08/08

L’Autorità

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 luglio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 ("Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”), e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTA la delibera n. 3/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante “Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili mercato n.16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”;

VISTA la delibera n. 148/01/CONS, recante “Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni”;

VISTA l’istanza del 7 dicembre 2006 con la quale la società Fastweb S.p.A. ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della controversia in essere con Telecom Italia S.p.A. relativa alla definizione dei nuovi valori di terminazione fisso – mobile sulla rete mobile di Telecom Italia;

VISTA la nota dell’11 gennaio 2007, prot. n. 3034, con cui il Direttore della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 23 del Codice delle comunicazioni, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la nota congiunta di Fastweb e Telecom Italia del 23 giugno 2008 con la quale dette società hanno comunicato all’Autorità di aver raggiunto una composizione bonaria dei temi oggetto della controversia e di rinunciare espressamente alla prosecuzione del procedimento pendente innanzi all’Autorità;

RITENUTO, in ragione di tale accordo, esser venuto meno il presupposto a fondamento di un eventuale intervento di quest’Autorità volto a definire la controversia, così come instaurata mediante l’atto introduttivo di Fastweb S.p.A.;

VISTA la proposta della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

UDITA la relazione del Commissario Nicola D’Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

Dichiara

Il non luogo a procedere in merito all’istanza formulata dalla società Fastweb S.p.A., citata in premessa, per la definizione della controversia in essere con Telecom Italia S.p.A. ed inerente alla definizione dei valori di terminazione fisso – mobile sulla rete mobile di Telecom Italia da questa praticati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

 

Roma, 17 luglio 2008

 

 

IL PRESIDENTE

 

Corrado Calabrò

 

IL COMMISSARIO RELATORE

 

Nicola D’Angelo

 

 

 

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

 

Roberto Viola