L'Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2006;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
autorità";
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
VISTO il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
VISTO l’articolo 14 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato: "Integrazione
dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni",
che dispone:
1. "Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa
comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni
da parte delle imprese interessate e' parimenti ammessa nei procedimenti
di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti
e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati,
ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli
articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati
nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti
e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai
fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di
renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione
degli impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano applicazione
le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta
di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito,
l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato
ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile
al caso concreto.";
RITENUTA, pertanto, la necessità di disciplinare le procedure
in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore
in attuazione dell’art. 14 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, precisando, peraltro,
che in nessun caso la presentazione di una proposta di impegni potrebbe
valere a limitare poteri e prerogative dell’Autorità;
RITENUTO altresì, quale criterio di massima, di escludere la
possibilità di presentare le proposte di cui si tratta nell’ambito
di procedimenti di natura regolamentare;
VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato
con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato
con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre
2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione
e di funzionamento dell’Autorità", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 14gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata
dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
31 gennaio 2006, n. 25;
VISTA la delibera n. 587/06/CONS del 27.9.2006, recante Costituzione
di un’Unità per lo studio degli aspetti tecnico-economici e la
conseguente evoluzione regolamentare del processo di riorganizzazione
della rete di Telecom Italia;
UDITA la relazione del Commissario Nicola D’Angelo, relatore ai sensi
dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento
dell’Autorità;
Delibera
Art. 1
(ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento di attuazione dell’art. 14 bis del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, si applica con riferimento ai procedimenti di competenza dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni che debbano essere comunque indirizzati
al perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella
fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ai sensi
degli articoli 4 e 13 del d.lgs. n. 259 del 1° agosto 2003.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1 l’operatore interessato può
formulare, secondo le modalità e nei limiti indicati negli articoli
seguenti, proposte di impegni finalizzate a migliorare le condizioni procompetitive
di settore in coerenza con gli obiettivi sopraindicati.
3. Resta ferma la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del
codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, per i mercati individuati in applicazione dello
stesso decreto.
Art. 2
(modalità e termini della proposta)
1. Nei procedimenti ad iniziativa di parte o d’ufficio la eventuale proposta
di impegni deve essere presentata, a pena di irricevibilità, prima
della sottoposizione dell’affare all’organo collegiale ai fini della definizione
del procedimento.
2. La presentazione della proposta di impegni non giustifica, salvo casi
eccezionali debitamente motivati, il mutamento del responsabile del procedimento.
3. La proposta di impegni deve essere trasmessa senza indugio all’organo
collegiale competente, che ha facoltà di dettare linee di indirizzo
agli uffici al fine di assicurare la completezza dell’attività
istruttoria da compiere.
4. L’organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la proposta
di impegni che per la sua genericità si manifesti carente di serietà,
che appaia presentata per mere finalità dilatorie o, infine, che,
anche per il momento in cui è stata presentata, avrebbe l’oggettivo
effetto di compromettere gli sviluppi di una istruttoria in corso.
5. La tempestiva presentazione della proposta di impegni comporta la
sospensione per una durata massima di novanta giorni dei termini per lo
svolgimento del procedimento che sia già pendente, sospensione
prorogabile con deliberazione dell’organo collegiale, su richiesta formulata
dal responsabile della direzione competente dopo avere sentito le parti
interessate.
6. L’inutile decorso del periodo di sospensione comporta la ripresa del
corso dei termini del procedimento.
7. Gli operatori interessati sono ammessi a presentare all’Autorità
una proposta recante gli impegni che sono disposti ad assumere anche soltanto
in previsione dell’apertura di uno dei procedimenti di cui all’art. 1.
In tali casi l’Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della
proposta, verifica in via preliminare se sussistono i presupposti per
l’avvio dell’apposito procedimento disciplinato dal presente regolamento.
Nel medesimo termine dovrà essere comunicato al proponente ed agli
altri soggetti interessati l’eventuale avvio del procedimento, che si
svolgerà con la durata, prorogabile, di cui al comma 5, e nel rispetto
delle altre disposizioni dei commi precedenti in quanto compatibili.
Art. 3
(forma ed impegnatività della proposta)
1. La proposta deve essere redatta per iscritto e contenere in dettaglio
gli obblighi che l’operatore si dichiara disposto ad assumere ed i relativi
tempi di attuazione.
2. La proposta, una volta presentata, vincola l’operatore fino alla definizione
del procedimento, salvo sopravvenienze adeguatamente documentate che rendano
impossibile ovvero eccessivamente onerosa la sua attuazione. Sono comunque
ammesse le modifiche ed integrazioni necessarie ad adeguare la proposta
alle indicazioni espresse dall’Autorità nel corso del procedimento.
Art. 4
(istruttoria)
1. Durante l’istruttoria sulla proposta di impegni presentata a norma
degli articoli precedenti il responsabile del procedimento predispone
un calendario di audizioni cui invita, separatamente o contestualmente,
l’operatore proponente, gli altri operatori interessati e le associazioni
rappresentative dei consumatori ed utenti; alle audizioni partecipano
per l’Autorità i responsabili di tutte le strutture interessate.
2. L’accesso agli atti, anche inerenti alla fase preistruttoria, riguardanti
la materia di cui al presente regolamento è differito fino alla
chiusura dell’istruttoria, e rimane soggetto alle limitazioni previste
dalla disciplina legislativa e regolamentare di settore.
3. All’esito dell’istruttoria la direzione competente, valutate le risultanze
acquisite, segnala all’operatore proponente le criticità eventualmente
emerse, ed assegna al medesimo un termine per formulare le sue controdeduzioni
o eventuali modifiche della proposta. Indi la direzione sottopone all’organo
collegiale la proposta con uno schema di provvedimento.
Art. 5
(provvedimenti finali)
1. Il competente organo collegiale dell'Autorità dispone preliminarmente
che lo schema di provvedimento di cui all’articolo precedente sia sottoposto
a consultazione ai sensi della delibera n. 453/03/CONS.
2. L’organo collegiale approva la proposta che ritenga idonea a soddisfare
gli obiettivi previsti dalla legge, con l'effetto di rendere gli impegni
obbligatori per l'operatore proponente, e ne ordina l’esecuzione. La decisione
può essere adottata anche per un periodo di tempo determinato.
3. Il provvedimento acquista efficacia nei confronti del destinatario
con la comunicazione.
4. Ove l’organo collegiale ravvisi delle insufficienze nella proposta,
può invitare l’operatore ad emendarla entro un congruo termine
perentorio.
5. Nell’ipotesi dell’inutile scadenza del termine di cui al comma precedente
ed in ogni altro caso viene deliberata la reiezione della proposta.
6. Ove il procedimento nel quale la proposta di impegni si sia eventualmente
innestata non possa essere integralmente definito in occasione dell’assunzione
delle determinazioni di cui ai commi precedenti, dopo di esse il medesimo
prosegue regolarmente fino alla propria conclusione.
Art. 6
(inadempimento degli impegni)
1. La mancata attuazione degli impegni resi obbligatori con il provvedimento
di cui all’articolo 5 è punita nelle forme e secondo le procedure
previste dalla normativa di settore.
Art. 7
(riesame del provvedimento finale)
1. L’Autorità revoca i provvedimenti finali emessi e riapre il
procedimento, oltre che nell’ipotesi di cui all’articolo 6, anche quando
la decisione si basi su informazioni trasmesse dalle parti rivelatesi
incomplete, inesatte o fuorvianti, se si sia modificata in modo considerevole
la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione,
ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Art. 8
(procedimenti sanzionatori)
1. Con separato provvedimento si procederà all’adeguamento del
regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con la delibera
n. 136/06/CONS alle norme del presente regolamento.
La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel
Bollettino ufficiale ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità.
Roma, 9 novembre 2006
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IL PRESIDENTE |
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Corrado Calabrò
|
| IL COMMISSARIO RELATORE |
|
| Nicola D’Angelo
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|
| per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE |
|
| Roberto Viola |
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