NELLA sua riunione di Consiglio del 23 novembre 2006;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
sul procedimento amministrativo";
VISTA la legge 14 novembre 1995,
n. 481, recante "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità", e, in particolare, l’art. 2, comma 12,
lettere h – n), e commi 20, 26 e 27;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo",
in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3, e
commi 31 e 32;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice
delle comunicazioni elettroniche" e, in particolare, gli articoli
13, 70,71, 79 e 98;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice
del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003,
n. 229" e, in particolare, gli articoli 50 ss.;
VISTA la delibera n. 179/03/CSP del 4 agosto 2003, recante "Approvazione
della direttiva generale in materia di qualità e carte dei
servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma
6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
193 del 21 agosto 2003;
VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante il "Regolamento
in materia di procedure sanzionatorie", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2006;
VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento,
approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo
coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS
del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al
regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Autorità",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come
successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2006,
n. 25;
VISTA la delibera
n.418/06/CONS del 28 giugno 2006, con la quale è stato
adottato uno schema di regolamento, concernente le disposizioni a tutela
dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione
elettronica mediante contratti a distanza, sottoposto a procedura di
consultazione pubblica;
VISTE le note con le quali le società Telecom Italia S.p.A.,
Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone N.V., H3G S.p.A, Tiscali Italia
S.r.L., Tele 2 Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., nonchè l’ Unione
Nazionale dei Consumatori hanno fatto pervenire i relativi contributi
e le osservazioni in ordine allo schema di regolamento di cui alla
delibera n.418/06/CONS;
UDITE le società Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni
S.p.A. in data 22 settembre 2006;
VISTE le proposte e le osservazioni formulate dalle Associazioni dei
consumatori sui temi oggetto del presente regolamento nel corso dell’audizione
periodica del 23 ottobre 2006 e la conseguente decisione adottata dal
Consiglio dell’Autorità di dare immediata attuazione ad
un piano di rafforzamento degli interventi regolamentari a tutela dei
consumatori ed utenti finali;
CONSIDERATA l’opportunità, a fronte dell’ingente
mole di segnalazioni riguardanti la fornitura di servizi, anche supplementari,
e beni non richiesti, mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione
a distanza di adottare il presente provvedimento al fine di stabilire
le procedure corrette e trasparenti da seguire, per la conclusione
dei contratti, anche mediante telefono e conferma per iscritto, per
soddisfare pienamente le esigenze di tutela dell’utenza;
RITENUTO, pertanto, necessario dettare specifiche disposizioni attuative
concernenti il divieto di fornitura di beni o di attivazione/disattivazione
di servizi di comunicazione elettronica, anche solo supplementari rispetto
ad un contratto già in esecuzione, in mancanza della loro previa
ordinazione da parte dell’utente;
RITENUTO, inoltre, opportuno applicare le disposizioni in questione
agli utenti finali, ai quali, ai sensi delle norme del codice delle
comunicazioni elettroniche, possono essere estese le medesime tutele
previste per i consumatori;
RITENUTO necessario prevedere espressamente l’obbligo dell’addetto
di comunicare, in caso di proposta, a mezzo del telefono, di fornitura
di beni e servizi di comunicazione elettronica, oltre al proprio nome
ed al cognome, il nominativo della società per conto della quale
avviene il contatto telefonico, lo scopo del contatto telefonico nonché,
in caso di in equivoca volontà di adesione alla proposta manifestata
da parte del titolare dell’utenza, il numero assegnato alla relativa
pratica, e di fornire opportuna informativa, inclusa quella di cui
all’art. 70 del codice delle comunicazioni elettroniche;
RITENUTO che, in caso di utilizzo di comunicazioni telefoniche, per
soddisfare l’esigenza di certezza in ordine all’effettiva
conclusione del contratto, il consenso informato del titolare dell’utenza
possa risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica
e debba altresì pervenire al recapito dell’utente uno
specifico modulo di conferma, al più tardi al momento dell’inizio
dell’esecuzione del contratto;
CONSIDERATO che l’utilizzo di pratiche commerciali scorrette
ha dato luogo a una serie di disservizi e disagi agli utenti e che,
a fronte del mancato pagamento, anche per servizi supplementari, delle
fatture oggetto di contestazione, sono state poste in essere cessazioni
di servizi, anche diversi dal servizio universale, e sospensioni di
linee;
RITENUTO, pertanto, opportuno estendere come requisito generale le
disposizioni previste in materia di sospensione del servizio universale
dall’Allegato 4, Parte A, del Codice delle comunicazioni elettroniche;
CONSIDERATO che, in caso di controversie tra operatori e utenti in
merito alla fornitura di beni e servizi di comunicazioni elettroniche,
si applicano le procedure previste dalla delibera
n. 182/02/CONS e
successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO opportuno stabilire gli elementi probatori che l’operatore
dovrà addurre, anche a scanso delle sanzioni previste dall’art.98
del codice delle comunicazioni elettroniche, in presenza di segnalazioni
a suo carico di fornitura di prestazioni non richieste;
CONSIDERATO che l’Autorità si riserva di valutare periodicamente
gli effetti del presente provvedimento, anche tenendo conto delle segnalazioni
dei consumatori, degli utenti e delle loro associazioni, e di adottare
eventuali ulteriori misure per garantire un livello elevato di protezione
dei consumatori e utenti nei loro rapporti con i fornitori, in ossequio
a quanto stabilito dall’art. 13 del Codice delle comunicazioni
elettroniche;
VISTE le risultanze istruttorie e la relazione illustrativa presentate
dalle strutture competenti;
UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Gianluigi Magri,
relatori ai sensi dell’articolo
29 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
L’Autorità adotta il regolamento concernente le disposizioni
a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione
elettronica mediante contratti a distanza.
Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell’allegato
A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.