NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del
15 novembre 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249
"Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo",
in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTO il decreto legislativo
1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, recante "Modifiche
ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento", nonché
la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, recante "Integrazioni
della delibera n. 506/05/CONS recante modifiche ed integrazioni al regolamento
di organizzazione e funzionamento";
VISTA la delibera n. 148/01/CONS
"Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie
tra organismi di telecomunicazioni", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.85 dell’11 aprile 2001;
VISTA l’istanza del 3 maggio 2006 con la quale la società Wind
Telecomunicazioni s.p.a. ha chiesto l’intervento
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione,
ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della
controversia in essere con Telecom Italia s.p.a. inerente
le tariffe di terminazione fonia sulla rete fissa di Wind;
VISTA la nota del 15 maggio 2006, prot. 20910, con cui il Direttore
della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica ha comunicato
alle parti, ai sensi dell’articolo 23 del Codice delle comunicazioni,
l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione
della deferita controversia, indicando il funzionario Mario Staderini
quale responsabile del procedimento;
VISTE le note del 3 ottobre 2006 con le quali le società Wind
Telecomunicazioni s.p.a. e Telecom Italia s.p.a. hanno comunicato di
aver raggiunto un’amichevole composizione della controversia e la società
Wind Telecomunicazioni ha espressamente rinunciato al procedimento di
definizione della controversia;
RITENUTO in ragione di tale accordo venuto meno il presupposto a fondamento
di un eventuale intervento di quest’Autorità a definizione della
controversia, così come instaurata mediante l’atto introduttivo
di Wind Telecomunicazioni;
VISTA la proposta della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;
UDITA la relazione del Commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi
dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione
ed il funzionamento.
Il non luogo a provvedere in merito all’istanza formulata dalla società
Wind Telecomunicazioni s.p.a., citata in premessa,
per la definizione della controversia in essere con Telecom Italia s.p.a.
ed inerente le tariffe di terminazione fonia
sulla rete fissa di Wind.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul
sito web dell’Autorità.
Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034
e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso
il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.