Delibera n. 69/06/CIR

Controversia Wind Telecomunicazioni S.p.A./Telecom Italia S.p.A. avente ad oggetto le tariffe di terminazione fonia su rete fissa

 

Pubblicata su questo Sito in data 18/01/07


L'Autorità

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 15 novembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento", nonché la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, recante "Integrazioni della delibera n. 506/05/CONS recante modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento";

VISTA la delibera n. 148/01/CONS "Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.85 dell’11 aprile 2001;

VISTA l’istanza del 3 maggio 2006 con la quale la società Wind Telecomunicazioni s.p.a. ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della controversia in essere con Telecom Italia s.p.a. inerente le tariffe di terminazione fonia sulla rete fissa di Wind;

VISTA la nota del 15 maggio 2006, prot. 20910, con cui il Direttore della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 23 del Codice delle comunicazioni, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, indicando il funzionario Mario Staderini quale responsabile del procedimento;

VISTE le note del 3 ottobre 2006 con le quali le società Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Telecom Italia s.p.a. hanno comunicato di aver raggiunto un’amichevole composizione della controversia e la società Wind Telecomunicazioni ha espressamente rinunciato al procedimento di definizione della controversia;

RITENUTO in ragione di tale accordo venuto meno il presupposto a fondamento di un eventuale intervento di quest’Autorità a definizione della controversia, così come instaurata mediante l’atto introduttivo di Wind Telecomunicazioni;

VISTA la proposta della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

UDITA la relazione del Commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento.

DICHIARA

Il non luogo a provvedere in merito all’istanza formulata dalla società Wind Telecomunicazioni s.p.a., citata in premessa, per la definizione della controversia in essere con Telecom Italia s.p.a. ed inerente le tariffe di terminazione fonia sulla rete fissa di Wind.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 15 novembre 2006

 

IL PRESIDENTE

 

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

 

Enzo Savarese