Delibera n. 69/08/CIR

Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 11) per il 2008

 

Pubblicata su questo Sito in data 17/10/08
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.252 del 27 ottobre 2008 - suppl. ordinario n.238

 

Allegato A: Variazione prezzi dei servizi di accesso disaggregato

L’Autorità

NELLE riunioni della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 settembre 2008, del 24 settembre 2008 e del 16 ottobre 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

VISTA la delibera n. 14/00/CIR, recante “Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 gennaio 2001, n. 19;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 02/03/CIR, recante “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di riferimento per l’anno 2002 di Telecom Italia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 aprile 2003, n. 82, supplemento ordinario n. 56;

VISTA la delibera n. 11/03/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento per l’anno 2003 di Telecom Italia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 agosto 2003, 198;

VISTA la delibera n. 03/04/CIR, recante "Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l’anno 2004", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2005 - supplemento ordinario n.101;

VISTA la delibera n. 1/05/CIR, recante "Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l’anno 2005", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005;

VISTA la delibera n. 4/06/CONS, recante "Mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 83/06/CIR, recante "Valutazione ed eventuali modificazioni dell’offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione di cui alla delibera n. 4/06/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2007 - Suppl. Ordinario n. 49;

VISTA la delibera n. 107/07/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8,9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2007;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, recante “Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007;

VISTA la delibera n. 626/07/CONS recante “Avvio del procedimento relativo alla revisione ed eventuale integrazione delle misure regolamentari atte a promuovere condizioni di effettiva concorrenza nei mercati di accesso alla rete fissa”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2007;

VISTA la delibera n. 27/08/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l’anno 2008”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 27 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.154;

VISTA la delibera n. 48/08/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2008 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n.194;

VISTA la “Circolare del 9 aprile 2008” relativa “alle modalità attuative della delibera n. 274/07/CONS per il passaggio degli utenti finali tra operatori”, pubblicata sul sito dell’Autorità in data 24 aprile 2008;

CONSIDERATE le risultanze del tavolo tecnico sulle migrazioni e l’intesa raggiunta sulle specifiche tecniche per l’implementazione del passaggio dei clienti tra Operatori e sul cambio di tecnologia di accesso nell’ambito dello stesso Operatore;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 9, comma 2, della delibera n. 107/07/CONS, ha ripubblicato la propria Offerta di Riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per l’anno 2006 e 2007 in data 5 settembre 2007;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 5, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS, ha pubblicato la propria Offerta di Riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per l’anno 2008 in data 31 ottobre 2007;

VISTA la comunicazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008, con cui è stato dato avvio al procedimento di “Valutazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2008 di Telecom Italia S.p.A." relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 11);

CONSIDERATO che la conclusione nel 2007 del periodo di applicazione del meccanismo di network cap per la determinazione dei prezzi dei servizi relativi al mercato 11, di cui alla delibera n. 4/06/CONS, ha reso necessario, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 4/06/CONS, valorizzare le condizione economiche per l’anno 2008 per i servizi inclusi nel mercato 11 secondo i costi sostenuti da Telecom Italia nel corso dell’anno 2007;

RITENUTO che, nelle more della conclusione dell’analisi del mercato 11 avviata con la delibera n. 626/07/CONS, Telecom Italia proceda alla definizione delle condizioni economiche della propria Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato per l’anno 2009, da pubblicare entro il 31 ottobre 2008, sulla base dell’orientamento ai costi. L’Autorità, al fine di fornire al mercato le condizioni di certezza e trasparenza per la pianificazione delle attività e degli investimenti nella fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica, si riserva di approvare, entro il mese di dicembre 2008, le condizioni economiche dell’Offerta di Riferimento per l’anno 2009.

SENTITE, in data 3 ed 8 aprile 2008, le società EUTELIA, FASTWEB, TISCALI, WELCOME ITALIA, WIND TELECOMUNICAZIONI, TELE2;

SENTITA, in data 14 aprile 2008, la società VODAFONE OMNITEL N.V.;

SENTITA, in data 19 novembre 2007 e 16 luglio 2008, la società TELECOM ITALIA;

VISTI i contributi pervenuti all’Autorità, nell’ambito del suddetto procedimento, da parte dei soggetti interessati;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

I. CONDIZIONI ECONOMICHE PER L’ANNO 2008 DEI SERVIZI INCLUSI NEI PANIERI DI CUI ALLA DELIBERA N. 4/06/CONS

Le osservazioni degli Operatori

1. Gli Operatori, a seguito del confronto tra le condizioni economiche per l’anno 2007, approvate dall’Autorità con la delibera n. 107/07/CIR (Offerta di Riferimento del 5 settembre 2007), e quelle proposte da Telecom Italia per l’anno 2008 (Offerta di Riferimento del 31 ottobre 2007), hanno evidenziato le criticità di seguito descritte.

Paniere A

In merito alla fornitura del servizio di accesso disaggregato ai collegamenti in rame della rete di distribuzione di Telecom Italia (full ULL), gli Operatori segnalano:

- Un aumento del 21% dei contributi di fornitura (attivazione o impianto) su coppia simmetrica in rame attiva e non per i sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL e su due coppie metalliche, attive, per i sistemi HDSL, ISDN PRA;

- Un aumento del 20,99% dei costi di disattivazione della coppia singola e doppia;

- Un aumento dei contributi di identificazione e di rimozione della coppia, per eliminazione delle interferenze, rispettivamente del 21% e del 20,98%.

- Un aumento del contributo per l’intervento di manutenzione a vuoto pari al 21,01%.

- Un aumento del costo per l’intervento di cambio coppia al permutatore pari al 21,01%.

- L’inserimento dei contributi di qualificazione della coppia in rame, nonostante che le delibere 4/06/CONS (art. 33, comma 1) e 107/07/CIR (art. 8, comma 1) stabiliscano che Telecom Italia è tenuta a certificare la velocità xDSL per ciascuna coppia fornita nei servizi di accesso disaggregato, restituendo, a richiesta, l’indicazione della massima velocità garantita con la tecnologia indicata dall’Operatore senza la corresponsione dei contributi.

Paniere B: servizio di accesso disaggregato condiviso (Shared Access)

Gli Operatori segnalano:

- Un aumento dei contributi di fornitura con splitter in centrale, sia fornito dall’OLO che da Telecom Italia, pari al 21%.

- Un aumento del contributo di disattivazione pari al 20,99%; un aumento delle condizioni economiche relative alla eliminazione delle interferenze in ambiente cavo pari, rispettivamente, al 21%, per la Identificazione della coppia, ed al 20,98%, per la Rimozione della coppia.

- Un aumento del contributo di fornitura a vuoto pari al 5,12%.

- Un aumento del costo per l’intervento di cambio coppia al permutatore pari al 21,01%.

Paniere C e D:

Per quanto riguarda i Panieri C (servizi di prolungamento dell’accesso con portante in fibra) e D (canale numerico) le condizioni economiche sono rimaste invariate rispetto al 2007.

2. In conclusione, gli Operatori lamentano un aumento dei contributi una tantum pari a circa il 21%, rispetto alle tariffe applicate per il 2007, per i principali servizi. Gli Operatori ritengono che l’introduzione di tali aumenti è ingiustificabile e, tra l’altro, non trova riscontro con il comportamento di Telecom Italia a livello retail. Viene richiesta, pertanto, una verifica dei contributi una tantum relativamente ai panieri A e B.

3. Gli Operatori, inoltre, richiedono che Telecom Italia adegui le condizioni economiche del servizio di Shared Access (SHA) a quanto previsto all’art.2 dalla delibera n. 83/06/CONS, allineando il contributo di attivazione dello SHA a quello dell’attivazione del full ULL su coppia attiva.

I chiarimenti e le evidenze contabili forniti da Telecom Italia

4. Telecom Italia, in primo luogo, ha fatto presente di aver valutato i prezzi dei servizi dell’Offerta di Riferimento 2008 sulla base dei costi riportati nella contabilità regolatoria 2007, per quanto riguarda i canoni e, sulla base delle attività pertinenti ai servizi offerti, per quanto riguarda i costi una tantum.

5. In particolare, la valorizzazione dei contributi una tantum è stata svolta:

- sulla base dei processi aziendali e delle singole attività svolte da Telecom Italia per erogare la prestazione agli OLO;

- sulla base dei tempi impiegati nel 2007 per lo svolgimento delle attività svolte da Telecom Italia per erogare la prestazione agli OLO.

Le attività svolte dalle singole funzioni aziendali sono generalmente:

- Funzione di Front-end dedicato agli OLO consistente nella:

  • ricezione dell’ordinativo di lavoro dalla procedura Pitagora (effettuato mediante portale web Clienti Wholesale);
  • lavorazione in automatico (procedura batch che trasferisce l’ordinativo alle Funzioni Tecniche di Rete) dell’ordinativo di lavoro; tale caso si verifica nel 90% dei casi, determinando l’insorgenza di costi riferiti sostanzialmente solo alle procedure informatiche;
  • lavorazione manuale degli ordinativi scartati dalla procedura automatica, caso che si verifica nel 10% dei casi; in questa circostanza, la valutazione dell’attività si basa sui tempi medi di lavorazione forniti da Field Services, rilevati in base a misurazioni campionarie dell’effort dei tecnici operatori e replicabili (cioè verificabili da un soggetto esterno) in condizioni di normale carico dei sistemi informativi.

- Funzioni ed Attività tecniche consistenti nella:

  • verifica di Fattibilità Tecnica: viene effettuata dalle procedure dedicate di rete; la valutazione dell’attività è stata fatta sulla base dei tempi medi forniti da Field Services, rilevati in base a misurazioni campionarie dell’effort dei tecnici operatori e replicabili (cioè verificabili da un soggetto esterno) in condizioni di normale carico dei sistemi informativi.
  • realizzazione Tecnica: in questo caso sono considerati i tempi medi di lavorazione delle attività on field forniti da Field Services (prestazioni in sede cliente ed in centrale), rilevati in base a misurazioni campionarie dell’effort dei tecnici operatori e replicabili (cioè verificabili da un soggetto esterno) in condizioni di normale carico dei sistemi informativi.

6. La valorizzazione delle singole attività sopra elencate è stata svolta sulla base dei relativi tempi medi e del costo medio orario della manodopera di Telecom Italia riportato nell’Offerta di Riferimento 2007 al par. 22.1 e pari a 46,22euro. A seguito della richiesta di chiarimenti da parte dell’Autorità Telecom Italia rappresenta quanto segue:

- tale importo orario rappresenta un “costo pieno”, ovvero un costo orario del personale tecnico ricaricato dei costi di tutte le attività o dotazioni necessarie al personale per svolgere le proprie funzioni (ad esempio sistemi, autoveicoli attrezzati, uffici, attività di coordinamento e dotazioni del personale);

- Nello specifico il costo orario comprende:

  • il costo orario diretto del personale di rete (28,3 Euro con riferimento al 2007 e sulla base di un consuntivo orario di 1.627 ore persona per anno[1]),

    [1] A titolo esemplificativo, dai dati di bilancio di Telecom Italia S.p.A., emerge un costo totale della manodopera pari a 3.111.781 Mln euro ed una consistenza in termini di personale a fine periodo pari a 59.211 unità. Quindi, dividendo il totale costo per la consistenza di personale si ottiene un valore annuo del costo della manodopera per dipendente pari a 52.554 euro. Dividendo tale valore per il numero di ore lavorative annue (52 settimane * 40 ore settimanali = 2.080 ore-(ferie+festività+malattie) = circa 1700 ore/anno) si ottiene un valore orario pari a circa 31 euro. Tale valore è una media del costo del lavoro orario di Telecom Italia che include dirigenti, quadri, dipendenti ed operai. Viceversa 28,3 Euro/ora rappresenta il costo medio di un tecnico di rete. (http://www.telecomitalia.it/TIPortale/docs/investor/html/bilancio2007/D0528pop.html).


  • il costo delle strutture di coordinamento operativo, dotazioni, autoveicoli, immobili, sicurezza (23,3 Euro, da preconsuntivo CORE 2006).

Il costo orario sopra indicato, secondo quanto sostiene Telecom Italia, non comprende i costi di struttura Corporate. In conclusione Telecom Italia rappresenta che il valore presente nell’offerta 2008 (46,22 euro) è inferiore al costo orario effettivo, pari a circa 51euro.

7. Per la determinazione dei canoni Telecom Italia ha rappresentato di aver fatto riferimento ai dati di contabilità regolatoria di preconsuntivo 2007. In particolare, i dati relativi ai costi esterni evidenziano un incremento:

  • dei costi di energia, a causa dell’aumento del costo unitario del kWh, che si ripercuote sui costi dei servizi di alimentazione e di condizionamento;
  • dei costi di affitto degli immobili di centrale, che si ripercuote sul costo degli spazi di co-locazione.

Le principali assunzioni regolamentari adottate ai fini della predisposizione della base costo previsionale 2007 sono:

- utilizzo dei costi HCA per i canoni dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale in rame e per i servizi di co-locazione;

- applicazione di un WACC pari al 10,2% al capitale medio impiegato necessario per la fornitura del servizio;

- i costi correlati alle attività di gestione dei rapporti con altri Operatori sono stati valutati ai sensi di quanto prescritto dalle delibere 4/06/CIR e 107/07/CIR.

Considerazioni dell’Autorità

Contesto regolamentare

8. Gli obblighi in capo a Telecom Italia nel mercato dei servizi di accesso disaggregato (mercato 11) sono stati definiti, a valle della relativa analisi di mercato, dalla delibera n. 4/06/CONS. In detta delibera, con specifico riferimento alla valutazione dei costi dei servizi presenti nell’offerta di riferimento, l’art. 9 (recante Obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi) riporta quanto segue:

1. Ai sensi dell’art. 50 del Codice, Telecom Italia è soggetta ad obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi per i servizi di accesso disaggregato.

2. I prezzi dei servizi di accesso disaggregato sono ottenuti, nel rispetto del principio della parità di trattamento interno-esterno, dai costi storici effettivamente sostenuti dall’operatore notificato, sulla base dei costi pertinenti ai servizi erogati e della remunerazione del capitale investito, in misura fissata dall’Autorità al successivo Capo III.

3. Il prezzo di ciascun servizio di accesso è giustificato dai relativi costi pertinenti i quali sono esposti in maniera dettagliata nel documento di contabilità regolatoria congiuntamente ai criteri di allocazione dei costi ai servizi.

4. La contabilità regolatoria reca il conto economico, lo stato patrimoniale e un formato contabile recante quantità e prezzi unitari trasferiti internamente ed esternamente per ciascun servizio di accesso.

5. Telecom Italia nella propria contabilità regolatoria dà evidenza separata dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato per la fornitura dei servizi di accesso nell’aggregato regolatorio Accesso.

Le condizioni attuative di tale obbligo sono definite, nella stessa delibera, negli articoli 34 e 36, in cui si stabilisce che, fino al 2007, i valori economici sono stabiliti sulla base del meccanismo del network cap considerando i prezzi dell’offerta di riferimento 2005 quali valori iniziali e suddividendo i servizi in quattro panieri, ciascuno con una variazione annua IPC-4,75%. Lo stesso articolo 36 prevede che i servizi non inclusi nel meccanismo di controllo del prezzi restano soggetti all’obbligo di orientamento al costo sulla base della contabilità regolatoria. Per gli anni successivi al 2007 la delibera ipotizzava una revisione entro 18 mesi che avrebbe consentito di aggiornare, nel caso si fosse deciso di confermare l’approccio basato su network cap, i parametri del network cap in tempo utile per l’offerta 2008. Non essendo tale revisione stata portata a termine ne segue che, in applicazione del succitato articolo 9, a partire dal 2008, anno di scadenza del network cap, i valori economici dei servizi presenti nell’Offerta Riferimento sono stabiliti sulla base dei costi storici pertinenti ai servizi erogati e del capitale impiegato, nelle more degli esiti della nuova analisi di mercato. Si richiama inoltre l’obbligo generale per Telecom Italia, di cui alla delibera n. 4/06/CONS, di rispettare il principio di neutralità tecnologica (punto 37 allegato A alla delibera n. 4/06/CONS) e di non discriminazione (art. 6 e punto 304 allegato A).

9. Ciò premesso l’Autorità, effettuato le verifiche concernenti le condizioni economiche proposte per il 2008 dei servizi inclusi nei panieri A, B, C, D della delibera n. 4/06/CONS, ha rilevato le variazioni rispetto alle condizioni economiche 2007 (offerta di riferimento del 5 settembre 2007) riportate nell’allegato A alla presente delibera.

10. Nello specifico l’Autorità ha rilevato, per il paniere A, una variazione media del 6,74%, per il paniere B, una variazione media del 14,67%, mentre per i panieri C e D si ha una variazione media del 0,00%.

Le verifiche sui contributi una tantum

11. Come richiamato sopra, l’art. 9 della delibera n. 4/06/CONS fa esplicito riferimento alla necessità di utilizzare costi inscritti in contabilità regolatoria. Tuttavia, i dati di contabilità regolatoria disponibili non sono dettagliati al punto da fornire conti economici separati per i servizi relativi ai contributi una tantum (tra cui l’attivazione, la disattivazione, la qualificazione della coppia).

12. L’Autorità è stata tuttavia spesso sollecitata, da parte degli Operatori, all’utilizzo, sempre nell’ambito della applicazione degli obblighi generali di orientamento al costo ed al fine di ottenere prezzi dei servizi afferibili ad un operatore efficiente, all’applicazione di modelli di tipo bottom up. Tra l’altro la delibera n.14/00/CIR fornisce le linee guida per l’utilizzo di un modello bottom up per la valutazione dei contributi una tantum a partire dai tempi medi necessari per le singole attività sopra richiamate ed al costo medio orario della manodopera. Nello specifico nella delibera n. 14/00/CIR, per ogni attività, è stato moltiplicato il tempo necessario al relativo svolgimento per il costo orario del personale, ottenendo i costi diretti imputabili al singolo servizio. A tali costi è stato applicato un mark up che tiene conto delle attività inerenti al singolo servizio (10%), ottenendo il totale dei costi delle attività dirette. A quest’ultimo vengono aggiunti i costi relativi all’utilizzo di immobili, energia, ecc., in misura del 29% dei costi delle attività dirette, nonché i costi relativi ad altre attività indirette (staff), nella misura del 21%. Infine, al totale dei costi suddetto viene applicato un mark up dell’8,2% che tiene conto dei costi di struttura. Nella stessa delibera l’Autorità aveva, nell’ottica di un operatore efficiente, svolto le proprie valutazioni (correggendo i valori forniti da Telecom Italia) in merito ai tempi di svolgimento delle attività coinvolte nella fornitura di alcuni servizi, remunerati sottoforma di contributi una tantum.

13. L’Autorità ritiene, in attuazione degli obblighi di orientamento al costo, che l’approccio bottom up seguito nella delibera n. 14/00/CIR e sopra richiamato, presenti il vantaggio della trasparenza sull’origine dei costi dei singoli servizi, oltre a consentire l’applicazione puntuale di coefficienti di efficientamento, ad esempio sui tempi di svolgimento dei singoli servizi.

14. L’Autorità evidenzia, inoltre, che un ulteriore vantaggio dell’approccio bottom up nel calcolo dei contributi una tantum è che quest’ultimo consente una diretta attuazione del principio di neutralità tecnologica con la conseguenza che (si veda a tale proposito la delibera n. 83/06/CONS, all’art. 2) servizi diversi ma che implicano attività e componenti di costo analoghe, hanno prezzi comparabili. Telecom Italia, proprio in ottemperanza a tale principio, era stata chiamata a definire i “…valori relativi ai contributi, allineando i costi di manutenzione a vuoto per il servizio di Shared Access agli analoghi valori per l'ULL ed allineando i costi di attivazione dello Shared Access, con splitter fornito da Telecom Italia, a quelli dell’attivazione ULL su coppia attiva”.

15. Alla luce dei vantaggi sopra richiamati e del contesto normativo richiamato, l’Autorità ritiene quindi, al fine della valutazione dei contributi una tantum, di seguire l’approccio individuato dalla delibera n. 14/00/CIR, seppur applicando, ove ritenuto congruo, una serie di correzioni come di seguito indicato.

16. Tempi di espletamento delle attività. Nelle more di ulteriori approfondimenti che potranno essere effettuati in sede di approvazione dell’Offerta di Riferimento 2009, considerato che si può ritenere che Telecom Italia abbia per alcune attività, a partire dall’avvio dell’unbundling, incrementato il livello di efficienza e di automatizzazione nella lavorazione delle richieste, l’Autorità ritiene opportuno riconfermare o ridurre, ove ritenuto congruo, i tempi di svolgimento delle attività individuati nella delibera n. 14/00/CIR. In particolare, in linea con quanto stabilito nella delibera n. 14/00/CIR, si è ritenuto che il tempo di realizzazione di una permuta rimanga, indicativamente, pari a 15 minuti e che il tempo medio di uno spostamento del tecnico per recarsi in centrale rimanga, indicativamente, pari 15 minuti. I tempi relativi alla analisi di fattibilità tecnica sono viceversa stati ridotti ritenendo che l’esperienza acquisita negli anni abbia consentito un notevole recupero di efficienza:

  • i 15 minuti, per coppia attiva, previsti dalla delibera n. 14/00/CIR, si riducono a 7 o 10 minuti, con un incremento di efficienza di circa il 50% o 33%, rispettivamente;
  • i 30 minuti, per coppia non attiva previsti dalla delibera n. 14/00/CIR, si riducono a 15 minuti, con un incremento di efficienza del 50%.
  • i 60 minuti, per due coppie non attive previsti dalla delibera n. 14/00/CIR, si riducono a 30 minuti, con un incremento di efficienza del 50%.

Ulteriori recuperi di efficienza sono stati applicati nelle attività di spectrum management e assurance.

17. Valorizzazione delle funzioni di Front end OLO. Per quanto riguarda la Funzione di Front-end dedicato agli OLO Telecom Italia ha proposto di applicare, per la parte relativa alla gestione automatica, un costo pari a quello della fornitura del servizio di portabilità del numero su rete fissa per il 2007, pari a 9,70 Euro. Tale prezzo remunera i costi di gestione dell’ordinativo del servizio (attività comune sia alla richiesta di attivazione dell’unbundling che alla richiesta di portabilità del numero) e di realizzazione della portabilità del numero. Ciò in ragione del fatto che, ai sensi della delibera n. 2/03/CIR, nel caso di portabilità del numero contestuale all’unbundling, il contributo relativo alla portabilità non viene oggi corrisposto. L’Autorità ritiene di confermare tale approccio, per quanto riguarda il contributo di attivazione inclusivo di portabilità del numero e disattivazione, sebbene ritiene che debba essere applicato il contributo di portabilità del numero approvato per il 2008, pari a 8,94Euro. Per quanto riguarda il costo della sola funzione di front-end OLO, da applicare agli altri contributi una tantum che non richiedono attività relative alla portabilità del numero, si richiama quanto la stessa Telecom Italia, nel giustificare i costi di attivazione del WLR (Wholesale Line Rental), aveva definito in merito alle attività sottostanti e ai relativi costi[2]. Nello specifico, la delibera di approvazione dell’Offerta di Riferimento WLR 2008 (delibera n. 48/08/CIR) prevede un contributo complessivo di attivazione WLR pari a 5,57 Euro, valore dato dalla somma ponderata di un importo relativo a lavorazione in automatico (95% dei casi), pari a 4,77 Euro, e di un importo relativo a lavorazione in manuale (5% dei casi). L’Autorità ritiene quindi che il contributo per la lavorazione in automatico degli ordini debba essere allineato a quanto previsto per il WLR, ovvero 4,77 Euro.

[2]Le attività remunerate dal contributo di Attivazione del WLR (valorizzato al Costo), sono le seguenti:
- ricezione dell’ordinativo di lavoro (OL) di attivazione WLR inoltrato dall’OLO mediante il portale web Clienti Wholesale e ricevuto attraverso la procedura PITAGORA,
- gestione della richiesta, dal punto di vista della regolarità formale e contrattuale,
- lavorazione in procedura batch della stessa per quanto riguarda la tipologia di ordine standard, oppure in manuale per quanto riguarda gli ordinativi per qualunque ragione scartati dalla procedura Pitagora (ordinativi non standard o complessi),
- invio da parte di Pitagora del comando di attivazione del WLR ai Sistemi di Gestione di Rete,
- comunicazione di espletamento dell’ordine di attivazione del WLR verso l’OLO richiedente.

18. Calcolo del mark up sul costo orario della manodopera. In merito alla determinazione del mark up l’Autorità ritiene, in sede di prima applicazione e nelle more di ulteriori approfondimenti, di riconfermare l’approccio adottato nella delibera n. 14/00/CIR applicando al costo diretto del singolo servizio un mark up del 10%, che tiene conto delle attività indirette inerenti al singolo servizio, ed applicando al costo così ottenuto un mark up del 29%,per tener conto dei costi relativi all’utilizzo di immobili, energia, ecc. Con riferimento alle attività di staff (il cui mark up è stato fissato al 21% dei costi diretti, nella delibera n. 14/00/CIR) l’Autorità ritiene, alla luce delle maggiori economia di scala rispetto al 2000, di applicare (anche alla luce di recenti determinazioni dell’Autorità) un valore dell’ordine del 13%. Per i costi di struttura si ritiene di applicare un mark-up dell’8,2% in analogia a quanto fatto nella delibera n. 14/00/CIR.

19. Calcolo del costo “pieno” della manodopera. Alla luce di quanto precede, l’Autorità, preso atto del valore del costo orario fornito da Telecom Italia (28,3 Euro/ora) per il 2007, ha ottenuto un costo “pieno” orario della manodopera che approssimativamente riconferma il valore fornito da Telecom Italia (46,22 Euro).

20. Calcolo dei contributi una tantum. Sulla base delle precedenti considerazioni e riferimenti normativi viene riportata, di seguito, la valutazione effettuata dall’Autorità circa i contributi una tantum ottenuta utilizzando il costo “pieno” della manodopera pari a 46,22 €/h e tenendo conto dei tempi medi di effettuazione delle singole attività. Viene altresì riportato il confronto con le valutazioni di Telecom Italia. I servizi per i quali sono confermati i valori proposti da Telecom Italia non sono riportati nelle valutazioni che seguono.

Attivazione coppia singola e doppia per servizio ULL

Il costo per la lavorazione di un ordinativo di lavoro in automatico è analogo al contributo una-tantum richiesto per la portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability), data la similarità del processo. Il corrispettivo valore considerato da Telecom Italia è pari a quello riportato in offerta di interconnessione di riferimento 2007 relativa ai mercati 8, 9 e 10 (par. 16.2). L’Autorità, tuttavia, ritiene opportuno considerare il relativo prezzo approvato per il 2008 (8,94 €) dalla delibera n. 27/08/CIR. Inoltre l’Autorità ha ritenuto opportuno confermare la percentuale di tempo di lavorazione in automatico dell’ordinativo di lavoro utilizzato nella delibera n. 48/08/CIR e previsto dalla delibera n. 14/00/CIR, pari al 95% dei casi.

Per quanto precedentemente chiarito, nel caso l’attivazione non includa la contestuale realizzazione della portabilità del numero, il contributo per la lavorazione in automatico degli ordini è allineato a quanto previsto per il WLR, ovvero 4,77 Euro. Ne segue che i valori dei contributi da applicare sono i seguenti:

  • 36,12 Euro per singola coppia attiva,
  • 51,52 Euro, per singola coppia non attiva,
  • 55,37 Euro per due coppie attive,
  • 74,63 Euro per due coppie non attive,

La Verifica di Fattibilità Tecnica comprende, in generale, le attività di verifica di: disponibilità di risorse nella tratta tra lo Stadio di Linea (SL) ed il distributore; disponibilità del raccordo d'abbonato ed eventuale necessità di realizzazione dello stesso; eventuali richieste del cliente ancora in corso di espletamento (richieste di trasloco, subentro, cessazione, ecc.); presenza, nella tratta SL-Cliente, di apparati di multiplazione delle tipologie ALF, MT-4, MPX-A, UCR, ecc.; presenza di apparati di multiplazione (MPX1, MD48) nella tratta SL-Cliente e contemporanea indisponibilità nella tratta SL-MUX e/o MUX-distributore di una coppia in rame sostitutiva.

Il contributo di attivazione di coppia attiva si applica quando la richiesta dell'Operatore riguarda una coppia in uso da parte di un abbonato che ha manifestato la volontà di recedere dal contratto in essere con Telecom Italia e di stipulare un nuovo contratto con altro Operatore. La fornitura del servizio di accesso disaggregato comporta, in tal caso:

• l'espletamento delle verifiche tecnico-gestionali necessarie prima di procedere alla risoluzione del contratto con il cliente;

• la connessione della coppia (preventivamente disattivata) al permutatore di confine con l'Operatore.

Relativamente al contributo impianto per la coppia attiva, l’Autorità ha considerato che il tempo di verifica della fattibilità tecnica è inferiore al caso della coppia non attiva. E’ stato inoltre posto il tempo di realizzazione tecnica pari al tempo della/e permuta/e più il tempo dello spostamento del tecnico.

Per la installazione di una coppia non attiva, oltre a considerare il tempo necessario per la realizzazione di una permuta e per lo spostamento, si è tenuto in considerazione anche il tempo che si rende necessario per lo svolgimento di ulteriori attività tecniche. Infatti in questo caso la fornitura della coppia comporta:

• la verifica della disponibilità di tutte le tratte oggetto della catena impiantistica;

• la predisposizione della coppia mediante eventuali permute nei punti di sezionamento della rete di distribuzione;

• la connessione della coppia così realizzata al permutatore di confine con l'Operatore.

Contributo di disattivazione

Nella rivalutazione del contributo di disattivazione l’Autorità ha tenuto conto che lo stesso differisce dalla attivazione per l’assenza della analisi di fattibilità tecnica. Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto nella delibera n. 2/03/CIR, “i contributi di disattivazione sono applicabili solo nel caso in cui la linea disattivata che ritorna in disponibilità di Telecom Italia non sia oggetto di un’attivazione di servizi da parte dell’operatore stesso o di altro operatore (incluso Telecom Italia)…..”

Contributo di identificazione coppia in presenza di interferenza

Nella rivalutazione del contributo di identificazione della coppia interferente l’Autorità ha tenuto conto che la delibera n. 14/00/CIR indica per l'identificazione della coppia un tempo complessivo limite di circa 5 ore e che “L’inserimento dei dati è importante, in quanto errori in questa fase potrebbero causare problemi in seguito, per cui si ritiene ammissibile prevedere 5 minuti per verificare la correttezza dei dati, 5 minuti per l’inserimento dei dati e 5 minuti per stampare e ricontrollare i dati inseriti: totale 15 minuti.”

Contributo di qualificazione coppia

L’attività di qualificazione xDSL della coppia si articola di due fasi distinte, la verifica del rispetto del numero massimo di coppie previste, per il dato servizio, dal mix di riferimento (tale attività richiede solo la conoscenza di quale tecnologia si vuole attivare[3] e del grado attuale di riempimento del cavo), attività di durata stimabile in 5 minuti medi, ed il calcolo della massima velocità impiegabile per la data tecnologia. Questa seconda attività, come richiamato nella delibera n. 1/05/CIR, richiede la conoscenza delle caratteristiche del cavo della linea in ULL/SA ed è la più onerosa poiché può richiedere la consultazione manuale dei dati della rete di accesso spesso ancora cartacei (presenti in particolar modo con riferimento alla rete di distribuzione secondaria). Per tale ragione l’Autorità ritiene congruo porre il tempo medio di realizzazione di suddetta attività pari a 10 minuti su un tempo totale di 15 minuti.

[3] E’ richiesta la conformità dei parametri trasmissivi della coppia ai requisiti tecnici fissati dalle normative ETSI e/o ITU (POTS, ISDN, ADSL, SHDSL, VDSL, DECT, HDSL).

Resta inteso, ai sensi della delibera n. 02/03/CIR, che il servizio di qualificazione xDSL è applicabile nei soli casi in cui la linea non sia già utilizzata per fornire servizi xDSL (sia di Telecom Italia che di altro operatore) per i quali non è necessaria una ulteriore qualificazione (l’Offerta di Riferimento specifica i casi in cui questa è necessaria). In particolare il contributo di qualificazione della coppia di cui alla precedente tabella non si applica per le coppie già attive in ADSL, su cui Telecom Italia ha già svolto le relative attività di qualificazione. Qualora l’operatore richiedesse a Telecom Italia, nel caso di una linea già qualificata per quanto riguarda la verifica del mix di riferimento, la garanzia di una certa velocità trasmissiva per un dato sistema xDSL, sarà tenuto a corrispondere solo il contributo parziale di qualificazione della coppia (7,7 Euro) relativo alla verifica della sostenibilità della suddetta velocità trasmissiva.

Intervento di fornitura a vuoto

Il tempo indicato per lo “spostamento tecnico”, riportato nella tabella precedente relativa all’intervento di fornitura a vuoto, rappresenta una media dei tempi di intervento presso l’abitazione del cliente necessari tipicamente nel caso di linea non attiva che, per svariate cause (ad esempio nel caso di irreperibilità del cliente), non riescono ad essere espletati.

Intervento di manutenzione a vuoto

In merito alla rivalutazione degli interventi di manutenzione a vuoto l’Autorità ha tenuto presente la delibera n. 14/00/CIR in cui si riporta che “ai fini della stima del costo relativo ad una richiesta di manutenzione di un guasto che poi si rivela inesistente, Telecom Italia utilizza la propria stima del costo della manutenzione correttiva, sostituendo l’attività "intervento per la correzione del guasto" con "ispezione senza l’occorrenza di un guasto", con un tempo associato di 60 minuti. …”.

Si riportano nel seguito le rivalutazioni dell’Autorità relative ai contributi una tantum dei servizi forniti a livello di locale SOTTORETE LOCALE.

Contributo di attivazione singola coppia

Per il contributo di attivazione di una coppia singola si conferma il valore proposto da Telecom Italia, valido sia nel caso di contestuale richiesta di portabilità del numero che senza portabilità del numero.

Contributo di attivazione di due coppie

Per il contributo di attivazione di due coppie si applica quanto segue:

Per quanto precedentemente chiarito, nel caso l’attivazione non includa la contestuale realizzazione della portabilità del numero, il contributo per la lavorazione in automatico degli ordini è allineato a quanto previsto per il WLR, ovvero 4,77 Euro. Ne segue che i valori dei contributi da applicare nell’attivazione di due coppie vanno ridotti a:

  • 55,37 Euro, nel caso di coppie attive,
  • 74,63 Euro, nel caso di coppie non attive.

Intervento di fornitura a vuoto

Intervento di manutenzione a vuoto

Contributo di disattivazione

Contributo di identificazione della coppia in presenza di interferenza

 

Paniere B: Shared Access

Nella valutazione dei seguenti contributi si è assunto un tempo medio di rimozione del raccordo tra blocchetti posti nello stesso lato del permutatore pari ad una frazione del tempo di una permuta completa[4]. Il tempo medio di realizzazione di una permuta (rimozione raccordo tra opposti telai del permutatore più rifacimento di un nuovo raccordo) è sempre di 15 minuti.

[4]E’ il raccordo necessario a trasportare il segnale posto nella banda bassa del doppino dal blocchetto con splitter di Telecom Italia al blocchetto dell’OLO.

Per l’attivazione dello shared access si è considerato un minore tempo di analisi di fattibilità tecnica rispetto al full unbundling considerando che quest’ultimo caso contempla la possibilità di attivare più tecnologie xDSL (ADSL, SHDSL, ISDN) rispetto allo shared access, che è compatibile solo con ADSL[5].

[5]Il VDSL non è ancora utilizzato per usi commerciali.

Contributo di attivazione

Nel caso in cui non sia richiesta la portabilità del numero il contributo di attivazione è, per quanto precedentemente chiarito, pari a 36,12 Euro.

Contributo di qualificazione

Trasformazione da shared access a full ULL

Con riferimento al contributo di trasformazione da accesso condiviso a full unbundling si è assunto che l’Operatore riutilizzi lo stesso blocchetto, lato centrale, per cui l’attività corrisponde alla sola eliminazione di un raccordo tra blocchetti. Si conferma il prezzo proposto da Telecom Italia.

Intervento di fornitura a vuoto

Intervento di manutenzione a vuoto

Contributo di disattivazione

Contributo di identificazione coppia in presenza di interferenza

21. La tabella riportata in allegato A alla presente delibera riassume le rivalutazione dell’Autorità circa i contributi una tantum ponendole a confronto con i prezzi proposti da Telecom Italia per il 2008 e con quelli approvati dall’Autorità con delibera n. 107/07/CIR.

II. QUALIFICAZIONE xDSL

Le osservazioni degli Operatori

22. Alcuni Operatori evidenziano che l’offerta di riferimento di Telecom Italia riporta che la “qualificazione della coppia per sistemi xDSL debba essere richiesta dagli operatori” (cfr 7.1.1) e che l’operatore “si deve impegnare a non modificare in fase di esercizio la destinazione d’uso della coppia” (cfr . 7.1.4) senza che lo abbia notificato a Telecom Italia.

23. Al riguardo gli Operatori ritengono che quanto sopra menzionato sia in contrasto con quanto stabilito all’art. 33 della delibera n. 4/06/CONS e ne richiedono il recepimento nell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’accesso disaggregato per il 2008.

24. Inoltre, alcuni Operatori, richiamando il comma 1 dell’art. 33 della delibera n. 4/06/CONS, richiedono che Telecom Italia preveda nei propri sistemi la modalità con la quale, in fase di richiesta di attivazione con qualificazione del doppino, si possa richiedere la massima velocità garantita e che tale attività sia fornita senza la corresponsione di contributi.

Considerazioni di Telecom Italia

25. L’articolo 8, comma 8 della delibera n. 107/07/CIR riporta che: “Ai sensi dell’art. 33 della delibera n. 4/06/CONS Telecom Italia riformula l’offerta di riferimento 2007 prevedendo la fornitura, su richiesta OLO, della certificazione della velocità xDSL per ciascuna coppia fornita nei servizi di accesso disaggregato, e restituendo l’indicazione della massima velocità garantita con la tecnologia indicata dall’operatore. Tale attività è fornita senza la corresponsione di contributi”. Tuttavia, precisa Telecom Italia, l’articolo 33 della delibera n. 4/06/CONS va letto alla luce del punto 319 dell’Allegato A della stessa delibera in cui si riporta che: “Nelle more della revisione dei sistemi di contabilità dei costi della rete di accesso di Telecom Italia, anche sulla scorta delle presenti indicazioni, ed in considerazione degli impegni assunti da Telecom Italia nell’ambito del procedimento AGCM A351 in merito al servizio in oggetto, l’Autorità ritiene che il contributo di qualificazione xDSL per gli anni 2005 e 2006 non sia dovuto e che per l’anno 2007, sulla base dell’orientamento al costo e delle evidenze della contabilità regolatoria, sia sottoposto al regime di network cap secondo quanto previsto al presente provvedimento.” Se ne desume, pertanto, che per il 2008 il suddetto contributo debba essere valutato sulla base dell’orientamento al costo in funzione delle attività effettuate.

Considerazioni dell’Autorità

26. L’ art. 33, comma 1, della delibera n. 4/06/CONS dispone che “Telecom Italia certifica la velocità xDSL per ciascuna coppia fornita nei servizi di accesso disaggregato, restituendo, a richiesta, l’indicazione della massima velocità garantita con la tecnologia indicata dall’operatore. Tale attività è fornita senza la corresponsione di contributi”.

27. L’art. 33, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS dispone che “Qualora un operatore utilizzi, su base non interferenziale, una linea in accesso disaggregato xDSL con velocità superiore a quella certificata in fase di attivazione è tenuto a darne comunicazione all’operatore notificato solo in fase di richiesta di ripristino guasti, ai fini delle attività di assurance sulla stessa”.

28. La delibera n. 107/07/CIR, art. 8, comma 8, conferma l’obbligo previsto dall’articolo suddetto[6].

[6]L’art.8, comma 8 della delibera n. 107/07/CIR prevede che “ai sensi dell’art.33 della delibera n. 4/06/CONS Telecom Italia riformula l’offerta di riferimento 2007 prevedendo la fornitura, su richiesta OLO, della certificazione della velocità xDSL per ciascuna coppia fornita nei servizi di accesso disaggregato, e restituendo l’indicazione della massima velocità garantita con la tecnologia indicata dall’operatore. Tale attività è fornita senza la corresponsione di contributi. Qualora un operatore utilizzi, su base non interferenziale, una linea in accesso disaggregato xDSL con velocità superiore a quella certificata in fase di attivazione, è tenuto a darne comunicazione all’operatore notificato solo in fase di richiesta di ripristino guasti, ai fini delle attività di assurance sulla stessa. Telecom Italia preveda nei propri sistemi la modalità con la quale gli Operatori, in fase di richiesta di attivazione con qualificazione del doppino, possono richiedere la massima velocità garantita.”

29. L’Offerta di Riferimento 2008 prevede (cfr. 7.1.4) che “nella richiesta di accesso disaggregato l’Operatore deve specificare la destinazione d’uso della coppia. Nella fase di attivazione del servizio di accesso disaggregato Telecom Italia certifica che la coppia fornita è compatibile con la destinazione d’uso richiesta dall’Operatore secondo le casistiche riportate al par. “Qualificazione della coppia”. Qualora l’Operatore, utilizzi, su base non interferenziale, una linea in accesso disaggregato xDSL con velocità superiore a quella certificata in fase di attivazione è tenuto a darne comunicazione a Telecom Italia solo in fase di richiesta di ripristino guasti. L’Operatore, a sua volta, si impegna a non modificare in fase di esercizio la destinazione d’uso della coppia (cambio di tipologia di sistema numerico o cambio di velocità di trasmissione per VDSL o cambio della fascia di velocità nel caso SHDSL) per le quali ne è stato garantito l’utilizzo senza che venga richiesta a Telecom Italia la nuova qualificazione e che Telecom Italia abbia svolto le necessarie verifiche e certificata la nuova destinazione d’uso”. L’Autorità osserva che quanto sopra richiamato ottempera all’art.33 comma 2 della delibera n. 4/06/CONS.

30. Il punto 318 dell’allegato A della delibera n. 4/06/CONS riporta che “ Sulla base delle risultanze del tavolo tecnico sullo spectrum management in merito all’attività di qualificazione xDSL e in considerazione dell’asimmetria informativa di Telecom Italia sulle caratteristiche del cavo e della linea in ULL/SA, l’Autorità, al fine di garantire la parità di trattamento interna-esterna nell’ambito dei servizi di accesso disaggregato, intende confermare l’art. 2 comma 11, lett. d) della delibera n. 1/05/CIR che prevede “la corresponsione del contributo di qualificazione xDSL in due quote distinte, la prima relativa alle attività di conteggio del grado di riempimento del cavo, la seconda relativa al calcolo della massima velocità supportata. Nel caso in cui l’operatore non richieda garanzie sulla velocità, la seconda quota non è dovuta”. Nel punto 319 è altresì riportato che ”…nelle more della revisione dei sistemi di contabilità dei costi della rete di accesso di Telecom Italia, anche sulla scorta delle presenti indicazioni, ed in considerazione degli impegni assunti da Telecom Italia nell’ambito del procedimento AGCM A351 in merito al servizio in oggetto, l’Autorità ritiene che il contributo di qualificazione xDSL per gli anni 2005 e 2006 non sia dovuto e che per l’anno 2007, sulla base dell’orientamento al costo e delle evidenze della contabilità regolatoria, sia sottoposto al regime di network cap secondo quanto previsto al presente provvedimento.”

31. La Offerta di Riferimento 2008 prevede (cfr. tabella 2, pag. 20) tra i Contributi aggiuntivi Una Tantum, quello relativo alla Qualificazione coppia singola per uso xDSL che si distingue in completa, corrispondente alla verifica del “mix di riferimento” ed al calcolo massima velocità supportata (pari a 15,14 Euro), e ridotta, corrispondente alla semplice verifica “mix di riferimento” (pari a 8,13Euro). Quanto richiamato è stato predisposto in ottemperanza alle previsioni della delibera n. 1/05/CIR[7].

[7]Il punto 20 della delibera n. 1/05/CIR chiarisce che “dall’analisi delle risultanze del tavolo tecnico avente ad oggetto lo spectrum management della rete di accesso di Telecom Italia, l’Autorità rileva che l’attività di qualificazione xDSL della coppia si articola di due fasi distinte, la verifica del rispetto del numero massimo di coppie previste per il dato servizio dal mix di riferimento (tale attività richiede solo la conoscenza di quale tecnologia si vuole attivare e del grado attuale di riempimento del cavo) ed il calcolo della massima velocità impiegabile per la data tecnologia (tale attività richiede la conoscenza delle caratteristiche del cavo e della linea in ULL/SA ed è la più onerosa poiché può richiedere la consultazione manuale delle carte della rete di accesso). A tal proposito, l’Autorità, in linea con quanto disposto dalla delibera n. 11/03/CIR all’art. 3, comma 2, lett. f, ritiene che, nel caso in cui non siano richieste garanzie sulla velocità massima supportata dalla coppia, l’operatore non debba ripagare tale prestazione. L’Autorità ritiene dunque che Telecom Italia debba riformulare il contributo di qualificazione dividendolo in due quote distinte, relative rispettivamente alla attività di verifica del mix di riferimento ed al calcolo della massima velocità supportata dalla coppia. Tale seconda attività è facoltativa e dovrà essere remunerata solo nel caso in cui siano richieste garanzie sulla effettiva velocità massima supportata dalla coppia. A tale riguardo si precisa che le informazioni relative alla rete di accesso contenute nel database di cui al precedente punto 18 devono in ogni caso consentire all’operatore di effettuare una stima della massima velocità ottenibile.

32. L’Autorità ritiene, quindi, che il contributo per la qualificazione della coppia per l’anno 2008 vada remunerato sulla base dei costi sottostanti le attività effettuate.

III. ULL DATI

Le osservazioni degli Operatori

33. In caso di cessazione da parte del cliente di Telecom Italia del servizio di fonia su una linea in accesso condiviso, gli Operatori richiedono che Telecom Italia, ai sensi della delibera n. 83/06/CIR, fornisca in anticipo all’Operatore la notifica dell’imminente passaggio della linea da shared access a ULL dati. È altresì richiesto che Telecom Italia applichi le condizioni economiche previste per il servizio di unbundling dati a partire dalla data in cui rende disponibile il servizio di unbundling dati.

34. In aggiunta, gli Operatori richiedono che suddetto principio sia esteso anche a tutti i servizi che si trovano in condizioni analoghe, come nel caso di bitstream condiviso.

35. Gli Operatori segnalano la previsione, da parte di Telecom Italia, del passaggio di una linea dal servizio unbundling dati al servizio Full ULL attraverso la preventiva cessazione del servizio unbundling dati e la successiva attivazione del servizio Full ULL su linea non attiva. In alternativa l’OLO, secondo Telecom Italia, può richiedere l’attivazione del servizio Full ULL su una seconda linea non attiva e successivamente cessare la linea in unbundling dati. Gli Operatori richiedono che Telecom Italia implementi la suddetta migrazione secondo le procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS e successive specifiche tecniche, concordate in esito ai lavori del tavolo tecnico, garantendo la continuità di servizio al cliente finale in maniera analoga a quanto avviene per i passaggi da SHA a Full ULL.

Considerazioni di Telecom Italia

36. Telecom Italia ha chiarito che la comunicazione anticipata dell’imminente cambio di stato della linea da shared access ad unbundling dati presenta delle difficoltà di carattere procedurale. Infatti il cliente invia l’ordine di cessazione del servizio telefonico base al customer care della divisione Retail la quale, nel rispetto della delibera 152/02/CONS, non ha contezza dei servizi di altri Operatori attivati su tale linea. La divisione retail invia l’ordine di cessazione alla divisione wholesale di Telecom Italia, la quale effettua la cessazione. A cessazione del servizio telefonico base avvenuta, la divisione Wholesale di Telecom Italia ha contezza della presenza di un altro Operatore sulla linea cessata ed è in grado di notificare quest’ultimo del cambio di stato della linea.

37. Telecom Italia conferma che, come indicato a pag. 58 dell’offerta di riferimento 2008, la funzionalità che permetterà di effettuare la trasformazione di una linea attiva in ULL dati a FULL ULL, garantendo la continuità del servizio al cliente finale, è in fase di implementazione secondo le modalità attuative della delibera n. 274/07/CONS.

Considerazioni dell’Autorità

38. La disposizione della delibera n. 83/06/CIR in merito alla notifica anticipata all’Operatore dell’imminente passaggio della linea da shared access a ULL dati va attuata nel rispetto della normativa vigente sulla parità di trattamento. Pertanto, a partire dal momento in cui divisione retail riceve l’ordine di cessazione, la comunicazione all’OLO dovrà avvenire non appena, in ottemperanza agli obblighi di separazione amministrativa, venga rilevata da Telecom Italia la presenza di un servizio wholesale attivo (SA o bitstream condiviso) sulla linea cessata.

39. In merito alla procedura di passaggio del cliente da ULL dati a full ULL con lo stesso Operatore, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba utilizzare le procedure di cambio tecnologia concordate nell’ambito del tavolo tecnico sulle migrazioni ai sensi della delibera n. 274/07/CONS.

IV. SERVIZIO DI TRASLOCO

Le osservazioni degli Operatori

40. Alcuni Operatori segnalano che Telecom Italia, nel corso degli ultimi tempi, ha implementato per la propria clientela retail il cosiddetto servizio di “trasloco esterno”, ovvero la possibilità per il proprio cliente di cambiare residenza garantendo la continuità del servizio ed il mantenimento del numero, nel caso in cui il cambio di residenza sia realizzato all’interno dello stesso distretto telefonico.

41. La delibera n. 107/07/CIR all’art. 8 comma 7, dispone l’obbligo per Telecom Italia di includere “...nell’offerta di riferimento 2007 la funzionalità di trasloco esterno che consente la possibilità all’utente finale di traslocare all’interno dello stesso distretto telefonico mantenendo il medesimo numero di telefono…”. Tuttavia gli Operatori lamentano l’assenza di un campo nel tracciato record per la richiesta di tale servizio.

42. In aggiunta, gli Operatori ritengono che quanto stabilito dall’Autorità vada generalizzato al trasloco di tutti i servizi wholesale, nello specifico: ULL, ULL dati, Shared Access, WLR, V-ULL, ADSL Wholesale, Bitstream, CPS.

43. Gli Operatori, inoltre, segnalando che l’offerta di Telecom Italia prevede, per la funzionalità di trasloco, condizioni economiche pari alla somma dei costi per la fornitura del servizio su linea non attiva e di disattivazione della linea precedente, sono dell’avviso che il prezzo da corrispondere sia pari a quello di attivazione della sola linea non attiva.

44. Gli Operatori, inoltre, richiedono che a fronte di ogni numerazione trasportata da una centrale ad un'altra a causa del “trasloco esterno” Telecom Italia aggiorni opportunamente e periodicamente (almeno ogni 15 giorni) il “Data Base degli archi di numerazioni” che associa a questi ultimi l’identificativo della centrale di appartenenza.

Considerazioni di Telecom Italia

45. Telecom Italia ha previsto a pag. 13 dell’Offerta di Riferimento 2008 la fornitura della prestazione di trasloco esterno e cioè la funzionalità “... che permette all’operatore di richiedere il trasloco di una linea per la quale è stato attivato il servizio di accesso completamente disaggregato ed il servizio di number portability. Tale funzionalità permette al cliente dell’operatore di mantenere lo stesso numero telefonico per traslochi effettuati all’interno dello stesso distretto.”

46. Il suddetto servizio di trasloco prevede sempre l’espletamento delle attività di disattivazione della linea presso la prima residenza e di attivazione presso la seconda.

47. Le condizioni economiche applicate (pag. 13 dell’Offerta di riferimento) sono definite sulla base dell’orientamento al costo, in coerenza con quanto richiesto dall’Autorità nel punto 15 della delibera n. 107/07/CIR, e corrispondono alla somma delle condizioni economiche dovute per la fornitura della coppia su linea non attiva nella nuova residenza e di quelle dovute per la disattivazione della linea nella residenza di origine.Questo può avvenire sia nell’ambito dello stesso Stadio di Linea che tra due Stadi di Linea diversi. In merito alla modifica del tracciato record Telecom Italia fa presente che allo stato il servizio viene richiesto tramite l’attuale tracciato record effettuando una richiesta di linea non attiva, su nuova sede, e una richiesta di cessazione, sulla precedente sede.

48. Secondo Telecom Italia l’aggiornamento del tracciato record ULL richiesto dagli OLO comporta la replica dei campi necessari per ottenere le informazioni sulla linea di origine (per la quale si chiede la cessazione del servizio) e sulla linea destinazione (per la quale si chiede l’attivazione del servizio). Ciò introduce un elemento di complessità a fronte di un beneficio marginale in quanto già oggi è possibile inviare separatamente i due ordinativi sincronizzando le attività.

Considerazioni dell’Autorità

49. L’Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia e gli Operatori effettuino ulteriori valutazioni sulla opportunità/necessità di modificare l’attuale tracciato record, alla luce di quanto rappresentato da Telecom Italia. L’Autorità ritiene che, in ogni caso, Telecom Italia debba provvedere all’aggiornamento del Data Base degli archi di numerazione.

50. In merito alle condizioni economiche, l’Autorità prende atto che le attività sottostanti al trasloco sono la disattivazione della linea presso la prima residenza e l’attivazione presso la seconda e che questo può avvenire sia nell’ambito dello stesso SL che tra due SL diversi. L’Autorità rileva, tuttavia, che nel caso in cui il cambio avviene nell’ambito della stessa centrale, l’attività di spostamento del tecnico avviene una sola volta. A questa attività va aggiunta l’attività di disfacimento della permuta esistente e di rifacimento di una seconda permuta. Nel caso in cui il trasloco avvenga tra due centrali diverse allora lo spostamento del tecnico va contato due volte. L’Autorità ritiene quindi opportuno rivalutare il costo del servizio in questione effettuando una media delle due attività suddette. Ne deriva un costo del servizio pari a 65,11 euro, come mostrato nella seguente tabella.

V. SERVIZIO DI VIRTUAL UNBUNDLING (VULL)

V.1 Penali per ritardata migrazione VULL → ULL

Le osservazioni degli Operatori

51. Alcuni Operatori lamentano il fatto che talvolta Telecom Italia, dopo aver effettuato tutte le verifiche formali, contrattuali e tecniche ed aver attivato la linea in VULL, al momento della richiesta di migrazione VULL → ULL fisico da parte dell’Operatore alternativo restituisce una notifica negativa creando, a quest’ultimo, non poche criticità. Ciò premesso si richiede che Telecom Italia, nel caso di esito negativo ad una richiesta di migrazione VULL → ULL fisico inviata da un Operatore alternativo, continui a garantire il servizio di VULL per quella determinata linea senza pretendere nulla per mancata migrazione.

52. Al riguardo Telecom Italia chiarisce che quanto segnalato dagli Operatori può avvenire in casi rari e legati a problemi tecnici. La stessa chiarisce che già oggi, nel caso di esito negativo ad una richiesta di migrazione VULL → ULL fisico inviata da un Operatore alternativo, viene garantito il servizio di VULL per quella determinata linea senza pretendere nulla per mancata migrazione.

53. Alcuni Operatori segnalano inoltre che Telecom Italia non ha applicato quanto stabilito dalla delibera n. 107/07/CIR, ovvero prevedere una penale per ritardo di migrazione da VULL a ULL non superiore al 75 % del canone mensile del servizio VULL per ogni mese di ritardo. Infatti, a detta degli Operatori, Telecom Italia utilizza una differente metodologia di calcolo che, tra l’altro, risulta essere peggiorativa per l’OLO.

Considerazioni dell’Autorità

54. Con riferimento al calcolo delle penali per ritardo nel passaggio a ULL fisico la delibera n. 107/07/CIR stabilisce all’art. 8, comma 11, che: “Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della delibera n. 83/06/CIR Telecom Italia riformula le condizioni di offerta del VULL per il 2007 prevedendo che l’applicazione delle penali progressive in capo all’operatore alternativo che non sia passato all’unbundling fisico siano applicate unicamente trascorsi 90 giorni dal momento in cui l’operatore è stato messo in condizioni di effettuare l’attivazione dell’accesso disaggregato. Telecom Italia elimina dall’offerta di riferimento la differenziazione delle penali, mantenendo esclusivamente quelle relative ai clienti residenziali. Telecom Italia prevede una penale per ritardo di migrazione da VULL a ULL non superiore al 75 % del canone mensile del servizio VULL per ogni mese di ritardo”.

55. La RUO 2008 riporta correttamente che “L’Operatore dovrà completare le attività di migrazione delle linee attivate in modalità VULL ad ULL fisico entro 90gg dalla data di consegna di tutte le risorse di co-locazione. Trascorso tale termine, Telecom Italia continuerà a garantire il servizio di VULL ed applicherà, oltre al canone VULL, una penale progressiva in capo all’Operatore per le linee che non sono passate in unbundling fisico pari al 75% del canone mensile del servizio di VULL per ogni mese di ritardo”. Dall’analisi dell’Offerta di Riferimento per il 2008 risulta una incongruenza, con quanto sopra richiamato, nell’esemplificazione del criterio di calcolo delle penali che Telecom Italia utilizza nel “caso 2” ove la trasformazione avviene dopo 140 gg dalla data di consegna delle risorse di co-locazione, cioè con un ritardo in penale di 50gg. In tal caso, secondo Telecom Italia, la penale (P) è pari P = (75% del canone mensile servizio FULL/30*30gg) + (75% del canone mensile servizio FULL) + (75% del canone mensile servizio FULL/30*20gg) = 13,65 Euro. L’applicazione di quanto stabilito dalla delibera n. 107/07/CIR dovrebbe portare, nel caso di un ritardo in penale di 50gg, ad una penale pari a: P = (75% del canone mensile servizio FULL/30*30gg) + (75% del canone mensile servizio FULL/30*20gg ) = 9,55 Euro (canone mensile 7,64 €).

L’Autorità ritiene, quindi, che Telecom Italia debba riformulare l’esempio sulla modalità di calcolo di suddetta penale, riportato nella propria Offerta di Riferimento (cfr. 12.3), allineandolo a quanto previsto dalla delibera n. 107/07/CIR.

VI. SLA DI ASSURANCE E PENALI

VI.1 Condizioni generali

Le osservazioni degli Operatori

56. Gli Operatori evidenziano che l’offerta di riferimento di Telecom Italia prevede la gestione di 150 richieste alla settimana di intervento di assurance in modalità SLA plus tra tutti gli Operatori. Ritenendo tale numerosità inadeguata rispetto alla clientela attiva in unbundling (oltre due milioni), gli Operatori richiedono di aumentare la capacità di gestione degli SLA plus ad almeno 200 segnalazioni alla settimana per ogni Operatore.

Considerazioni dell’Autorità

57. L’Autorità ritiene, in prima applicazione, congruo che Telecom Italia aumenti la capacità di gestione degli SLA plus ad almeno di 200 segnalazioni alla settimana, tra gli OLO richiedenti. L’Autorità si riserva di rivalutare suddetta soglia per l’anno 2009.

VI.2 SLA E PENALI per “errata permuta”

Le osservazioni degli Operatori

58. Gli Operatori segnalano che, ad oggi, Telecom Italia non ha vincoli in termini di SLA sulla correttezza della permuta, né è stato previsto un meccanismo di penali al fine di incentivare un comportamento virtuoso in tal senso. Pertanto è avanzata, da parte degli Operatori, la seguente proposta:

- Si definisce permuta errata ogni permuta che viene segnalata (tramite file) entro il giorno della DAC o, in alternativa, se viene aperto una segnalazione di disservizio entro i 3 giorni successivi.

- Per tutte le linee oggetto di errata permuta, si considera come data di attivazione la data di risoluzione della errata permuta.

- SLA: 99% delle linee sono permutate correttamente nel giorno della DAC.

- Penale: 50% del canone mensile del servizio per ogni ordine che eccede lo SLA.

Considerazioni di Telecom Italia

59. Telecom Italia si dichiara disponibile in tal senso ma evidenzia che qualora si impongano degli SLA per permuta errata sarà necessario condividere con gli OLO una definizione di errata permuta, che non lasci spazio a contestazioni, e un processo di comunicazione e controllo della segnalazione (post provisioning).

Considerazioni dell’Autorità

60. L’Autorità, preso atto dell’assenza di previsioni regolamentari specifiche nel merito, ritiene opportuno che Telecom Italia e gli OLO concordino una procedura di post provisiong a valle della effettuazione della permuta da parte di Telecom Italia e che si definiscano i relativi SLA e penali da applicare nel caso di errore da imputare, rispettivamente, a Telecom Italia o agli OLO. Tale procedura e gli SLA concordati potranno essere annessi all’Offerta di Riferimento di accesso disaggregato.

VII. PROCESSO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO

Le osservazioni degli Operatori

61. Alcuni Operatori, richiamano l’art. 17 bis, comma 4, della delibera 274/07/CONS, che obbliga Telecom Italia, in qualità di operatore notificato, a fornire “…i propri servizi di accesso in tutti i casi in cui fornirebbe la prestazione ad un proprio cliente al dettaglio” ed, in particolare, prevede che “l’operatore notificato estende, inoltre, agli operatori alternativi le modalità di attivazione dei propri servizi alla clientela finale per richieste fuori perimetro urbano – ovvero per linea non installata…”.

62. Ciò detto, gli Operatori osservano che nella proposta di Offerta di Riferimento di Telecom Italia per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato e co-locazione non sono presenti le modalità di erogazione della prestazione fuori perimetro urbano, ovvero per linea non installata. Viene pertanto richiesto di imporre all’operatore notificato il rispetto della norma richiamata e, dunque, di prevedere adeguate modalità di fornitura del servizio in oggetto con riferimento a richieste fuori perimetro urbano o per linea non installata.

63. Inoltre, alcuni Operatori lamentano che Telecom Italia interpreta la capacità di 10.000 ordini al giorno come capacità massima di evasione giornaliera degli ordinativi per servizi di accesso disaggregato, contrariamente a quanto previsto dall’art. 31, comma 1, della delibera n. 4/06/CONS. In particolare, gli Operatori evidenziano che l’allegato 4 del manuale delle procedure di Telecom Italia riporta che “Fermo restando la capacità di 10.000 ordini/gg si precisa che su singola centrale non possono essere effettuate più di 24 permute al giorno”. Viene pertanto richiesto che Telecom Italia preveda una capacità minima garantita ai sensi della delibera n. 4/06/CONS, e che rimuova dall’offerta, quanto previsto relativamente al numero di permute massimo per sito.

64. Alcuni Operatori evidenziano che Telecom Italia nell’Offerta di Riferimento riporta che “… l’Operatore potrà continuare ad inviare richieste di VULL, fino a 15 giorni successivi alla data di prima convocazione di Telecom Italia per la consegna del sito…”. Tale posizione di Telecom Italia non è condivisa dagli Operatori in quanto 15 giorni non sono ritenuti sufficienti per predisporre e realizzare tutte le attività necessarie: verifica della consegna, progettazione esecutiva del sito, predisposizione e consegna in loco dei materiali, installazione, configurazione e collaudo degli apparati. Pertanto,al fine di garantire la continuità di vendita del servizio su un determinato sito, gli Operatori richiedono che Telecom Italia consenta l’invio delle richieste, da parte dell’Operatore, fino a 45 giorni lavorativi successivi alla data in cui l’Operatore è stato messo in condizioni di effettuare l’attivazione dell’accesso disaggregato.

Considerazioni dell’Autorità

65. L’art.17 bis, comma 4, della delibera n. 274/07/CONS dispone che “…L’operatore notificato fornisce i propri servizi di accesso in tutti i casi in cui fornirebbe la prestazione ad un proprio cliente al dettaglio. L’operatore notificato estende, inoltre, agli operatori alternativi le modalità di attivazione dei propri servizi alla clientela finale per richieste fuori perimetro urbano – ovvero per linea non installata, prevedendo che gli eventuali tempi e contributi aggiuntivi siano pari a quelli che avrebbe garantito alla propria clientela finale”.

66. La stessa delibera n. 274/07/CONS, al comma 9 dell’art. 17 riporta che “Fermo restando l’obbligo di fornitura del servizio sostitutivo di canale numerico in caso di richieste di accesso disaggregato, il rifiuto da parte dell’operatore notificato di fornire servizi di accesso è giustificato esclusivamente nei casi in cui:

a. non vi sia disponibilità di risorse di rete sufficienti alla fornitura del servizio;

b. sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio.”

67. Telecom Italia nella sezione 7.1.3 dell’Offerta di Riferimento relativa a “Disponibilità della coppia”, riporta quanto segue: “Fatto salvo quanto esposto in premessa, l’offerta del servizio di accesso disaggregato ai collegamenti in rame è possibile quando la coppia è attiva oppure è da predisporre su risorse di rete di distribuzione disponibili per la fornitura del servizio agli operatori. Per la predisposizione della coppia possono essere effettuate attività di permuta nella rete di distribuzione e/o si procede alla realizzazione del raccordo, purché ciò non comporti la realizzazione di opere speciali. Laddove non vi siano tratte esistenti di rete primaria e secondaria, da poter impiegare per la predisposizione della coppia, il servizio di accesso disaggregato alla coppia fisica non può essere fornito. Nei casi di indisponibilità di risorse della rete di distribuzione, gli Operatori interessati potranno richiedere a Telecom Italia, a loro spese, uno studio di fattibilità specifico per valutare possibili soluzioni di ampliamento della rete, i cui costi realizzativi andranno ripartiti tra tutti gli Operatori eventualmente interessati all’esecuzione del progetto.” L’Autorità non ravvisa nel merito profili di inottemperanza alla normativa richiamata.

68. In base all’art.31, comma 1, della delibera n. 4/06/CONS la capacità di evasione giornaliera minima di ordinativi relativi a servizi di accesso disaggregato, a livello di rete locale, è fissata in 10.000 ordinativi per giorno lavorativo. Telecom Italia nel manuale delle procedure dei servizi di accesso disaggregato all’ingrosso riporta che “La capacità di evasione degli ordinativi relativi a servizi di accesso disaggregato, è di 10.000 per giorno lavorativo; tale capacità è distribuita sulle 44 AOR (ex Aree Operative Rete) secondo quanto riportato in ALLEGATO 4” con la precisazione che su singola centrale non possono essere effettuate più di 24 permute al giorno.

69. Telecom Italia evidenzia che i limiti suddetti sono legati alla possibilità fisica di operare su ciascun sito (permutatore) sulla base degli orari di intervento (fino alle 13:00) concordati con gli operatori al fine di consentire, agli stessi, le verifiche di prima attivazione.

70. Sulla base di un tempo medio di 15minuti per la realizzazione di una permuta ne segue un tempo medio complessivo, per la realizzazione di 24 permute, di 360 minuti, pari a 6 ore. L’Autorità ritiene pertanto tale limite congruo rispetto alla finestra temporale di intervento che va fino alle 13.00.

71. L’Autorità concorda con la richiesta di alcuni Operatori di estendere la finestra temporale utile per poter inviare ulteriori ordinativi di VULL, a seguito della consegna del sito da parte di Telecom Italia. L’Autorità ritiene che Telecom Italia debba modificare l’Offerta di Riferimento prevedendo che “… l’Operatore potrà continuare ad inviare richieste di VULL, fino a 30 giorni successivi alla data di prima convocazione di Telecom Italia per la consegna del sito…”.

VIII. PROCESSO DI RIPARAZIONE (Assurance)

Le osservazioni degli Operatori

72. Gli Operatori lamentano che il processo di assurance, descritto nella proposta di offerta di Telecom Italia risulta in contrasto con l’orientamento dell’Autorità espresso nella delibera n.19/06/CONS in cui si “ritiene pertanto necessario che, analogamente a quanto già disposto per l’offerta dei circuiti parziali con la delibera n. 3/04/CIR, tutti gli SLA di assurance relativi ai servizi di interconnessione debbano includere una procedura di chiusura concordata del guasto che preveda che Telecom Italia segnali all’operatore alternativo l’avvenuto intervento, prima della chiusura dell’attività, affinché quest’ultimo possa verificare l’effettivo funzionamento del servizio. La segnalazione sospende i termini per il conteggio degli SLA. L’intervento di assurance si considera effettivamente chiuso solo a seguito dell’esito positivo della verifica dell’operatore alternativo, mentre in caso di esito negativo il conteggio dei giorni nel calcolo delle penali riprende a partire dalla originaria segnalazione di guasto”.

Considerazioni dell’Autorità

73. Nel paragrafo 6.1 del “Manuale delle procedure dei servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche di Telecom Italia 2008 (Mercato 11)” viene riportato quanto segue:

1. L’operatore alternativo trasmette il disservizio sul portale wholesale di Telecom Italia;

2. Telecom Italia effettua la riparazione del guasto e, sempre tramite portale Wholesale, ne dà segnalazione all’operatore ponendo la segnalazione stessa nello stato di “Attesa collaudo”che sospende i termini per il conteggio degli SLA;

3. L’operatore ricevuta la segnalazione provvede a verificare l’effettiva risoluzione del guasto:

  • In caso positivo provvede a chiudere il guasto. L’avvenuta chiusura viene inviata a Telecom Italia che provvede a chiudere il guasto a partire dalla data originaria di segnalazione dello stesso; in alternativa l’operatore può non fornire alcun riscontro a Telecom Italia: in tal caso, trascorse 5 ore a partire dalla segnalazione di attesa collaudo, lo stesso viene automaticamente chiuso da Telecom Italia;
  • In caso negativo invia a Telecom Italia l’indicazione relativa alla mancata chiusura del guasto stesso. Telecom Italia riceve la comunicazione ed effettua la risoluzione del guasto come descritto al punto 2). In quest’ultimo caso il conteggio dei tempi ai fini del calcolo dello SLA riprende a partire dalla originaria segnalazione del guasto, al netto dei tempi di attesa di risposta a cura dell’operatore.“

74. L’Autorità ritiene che la procedura proposta da Telecom Italia recepisca quanto richiesto dagli Operatori.

IX. CONTRATTO CON IL CLIENTE

Le osservazioni degli Operatori

75. Alcuni Operatori evidenziano che l’offerta di riferimento in oggetto prevede che “Telecom Italia possa chiedere all’Operatore richiedente (eventualmente a quello intermedio) la fornitura della copia/e del contratto sottoscritto dal cliente, nonché della manifestazione di volontà del cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia stessa” omettendo che tale richiesta possa essere avanzata da Telecom Italia solamente in caso di contestazione da parte del cliente finale. Questo, secondo gli Operatori, contrasta con quanto disciplinato nella delibera n. 4/06/CONS (art. 25, comma 2) e nella delibera n. 274/07/CONS (art.17, comma 6).

76. Alla luce di quanto sopra, gli Operatori richiedono che la richiesta all’OLO di copia/e del contratto sottoscritto dal cliente possa essere avanzata da Telecom Italia solamente in caso di contestazione da parte del cliente finale, e che venga rimossa la previsione secondo cui “l’operatore richiedente il servizio di unbundling (anche nel caso di offerta di servizi intermedi) è tenuto a sostenere le spese per il ripristino dell’accesso del cliente a Telecom Italia”.

Considerazioni dell’Autorità

77. Ai sensi della delibera n. 4/06/CONS (art. 25, comma 2) “In caso di contestazione gli operatori, secondo le procedure concordate tra operatore notificato ed operatori concorrenti, producono copia del contratto sottoscritto con il cliente finale all’operatore notificato, o, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con l’operatore notificato, copia della manifestazione di volontà del cliente di recedere dal contratto con l’operatore notificato.”

78. Ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, articolo 17, comma 6, “L’operatore recipient conserva copia scritta della richiesta del servizio di accesso da parte del cliente attestante la volontà di quest’ultimo di recedere dai contratti preesistenti ed in caso di contestazioni la esibisce alle parti interessate”.

79. IL manuale delle procedure servizi di accesso disaggregato all’ingrosso di Telecom Italia 2008 ( Mercato 11) riporta, nella sezione 3.1, che “Telecom Italia può chiedere all’Operatore richiedente la fornitura (eventualmente a quello intermedio) copia/e del contratto sottoscritto dal cliente, nonché della manifestazione di volontà del cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia stessa. Tale richiesta non è vincolante ai fini dell’attivazione della prestazione. Nel caso di contestazione da parte del cliente e di verifica della mancanza di:

• sottoscrizione di un contratto con l’Operatore che ha richiesto il servizio o con un altro Operatore che abbia aderito ad un’offerta di servizi intermedi proposta dall’Operatore richiedente il servizio di unbundling;

• sottoscrizione della dichiarazione attestante la volontà del cliente stesso di recedere dal contratto con Telecom Italia;

l’Operatore richiedente il servizio di unbundling (anche nel caso di offerta di servizi intermedi) è tenuto a sostenere le spese per il ripristino dell’accesso del cliente a Telecom Italia”. L’Autorità ritiene pertanto opportuno, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25, comma 2 della delibera n. 4/06/CONS e dall’articolo 17, comma 6, della delibera n. 274/07/CONS, che Telecom Italia debba chiarire quanto riportato nella sezione 3.1 della propria Offerta di Riferimento precisando che la copia del contratto sottoscritto dal cliente, nonché della manifestazione di volontà del cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia stessa, può essere richiesta in caso di contestazione.

X. RACCORDI INTERNI TRA OPERATORI

Le osservazioni degli Operatori

80. Alcuni Operatori segnalano che l’Offerta di Telecom Italia relativa ai Mercati 13 e 14 rimanda, in merito ai Raccordi Interni di Centrale, all’Offerta di Riferimento relativa all’accesso disaggregato. In particolare, nel Manuale delle Procedure per i Servizi Trasmissivi a capacità dedicata (par. 4.4) è riportato l’obbligo per l’OLO di inserire, nell’ordine di fornitura, gli identificativi del Flusso di Interconnessione o Raccordo Interno di Centrale da utilizzare per la consegna del circuito Terminating nel nodo NTR/NTN indicato. Tale previsione presuppone, quindi, che anche i Raccordi Interni di Centrale siano dotati di un apposito identificativo. Pertanto, gli Operatori richiedono che Telecom Italia comunichi agli OLO per tutti i Raccordi Interni di Centrale, esistenti e futuri, il suddetto codice identificativo del circuito (TD).

81. Relativamente alle condizioni economiche gli Operatori evidenziano che nell’Offerta di Riferimento si rimanda ad un progetto specifico con modalità di valorizzazione descritte nell’Allegato 4 alla stessa. Tuttavia, gli Operatori evidenziano che nell’Allegato 4 sono riportate solamente le modalità di valorizzazione dei raccordi passivi mentre nulla è detto in merito ai raccordi attivi.

Considerazioni di Telecom Italia

82. Il “Raccordo Interno di Centrale” è un servizio che consente la connessione tra apparati ubicati nel medesimo sito di Telecom Italia, ma in sale diverse. I Raccordi Interni di Centrale possono essere di due tipologie:

- Raccordi Interni di Centrale Passivi, cioè raccordi in coppie simmetriche, cavi coassiali/fibre ottiche fra il ripartitore di confine dell’Operatore richiedente ed il ripartitore di confine dell’Operatore con il quale si vuole realizzare il collegamento (compreso Telecom Italia); le condizioni tecniche ed economiche di questo servizio sono quelle pubblicate nell’Offerta di co-locazione;

- Raccordi Interni di Centrale Attivi, cioè un servizio di capacità dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, colocati presso la stessa centrale. Le condizioni tecniche ed economiche di questo servizio, assimilabile ad un circuito trasmissivo dedicato di lunghezza nulla, sono riportate nell’OR 2008 relativa ai Servizi trasmissivi a capacità dedicata (Circuiti Terminating e Trunk, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale)

83. Sulla base delle suddette considerazioni, Telecom Italia ha ritenuto corretto riportare le modalità di valorizzazione dei Raccordi Attivi nell’OR 2008 relativa ai Servizi trasmissivi a capacità dedicata (Circuiti Terminating e Trunk, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale).

Considerazioni dell’Autorità

84. L’Autorità ritiene che Telecom Italia debba chiarire, in Offerta di Riferimento, le modalità di fornitura, per tutti i Raccordi Interni di Centrale, del codice identificativo del circuito (TD).

XI. SERVIZIO DI CO-LOCAZIONE: CONDIZIONI ECONOMICHE PER L’ANNO 2007

XI.I Servizi di energia e condizionamento

Le osservazioni degli Operatori

85. Con lettere del 9 ottobre 2007 e del 13 novembre 2007 (inviate da Eutelia, Fastweb, Tiscali, Tele2, Wind e Welcome Italia), oltre che con le osservazioni inviate nell’ambito del procedimento in oggetto, alcuni Operatori hanno lamentato una riduzione dei costi dei servizi di co-locazione per l’anno 2007 non in linea con quanto prevedibile ai sensi della delibera n. 107/07/CIR e un aumento dei costi 2007 rispetto al 2006 di alcuni servizi. Gli Operatori hanno, pertanto, richiesto all’Autorità una verifica puntuale del rispetto, da parte di Telecom Italia, della normativa vigente al fine di imporre una eventuale revisione dei prezzi per il 2007 e di valutare, qualora si accertasse la inottemperanza alla normativa, l’avvio di un procedimento sanzionatorio.

86. Gli Operatori hanno inoltre richiesto l’adempimento, da parte di Telecom Italia, alla regolamentazione vigente in relazione al valore di costo, per il 2007, della quota variabile del servizio di energia elettrica all’interno dell’edificio di centrale con misuratori di energia, applicando il valore di 0,095 €/kWh, previsto nella delibera n. 107/07/CIR.

87. Alla luce delle considerazioni su esposte, gli Operatori hanno richiesto all’Autorità un intervento volto, da un lato, ad una verifica puntuale del rispetto da parte di Telecom Italia della normativa vigente e, dall’altro, teso ad una verifica della contabilità regolatoria di Telecom Italia, con particolare riferimento ai costi sottesi ai servizi di co-locazione.

Considerazioni dell’Autorità

Quadro normativo

88. Con delibera n. 107/07/CIR di “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007” l’Autorità aveva fissato (art. 8, comma 3), al fine del calcolo dei costi di co-locazione, quanto segue:

  • adozione per l’offerta di riferimento 2006 (a partire dal 3 Marzo 2006) e 2007 di un WACC pari al 10,2%;
  • riformulazione dei prezzi per i servizi di co-locazione dell’offerta di riferimento 2006 adottando, a partire dal 3 marzo 2006, i prezzi indicati in colonna 2 della seguente tabella:

Servizio

Prezzo unitario del servizio RUO 2006 - rivalutazione AGCOM- (Euro/anno)

Servizio EE tutto su impianti TI

2318,6

Servizio CDZ ad acqua refrigerata

1355,6

Servizio EE con Stazioni di energia e batterie OLO

971,6

Servizio CDZ ad espansione diretta

928,1

Servizio energia fornito su impianti TI: quota fissa

1486,4

Servizio energia fornito con stazioni di energia e batt. OLO:quota fissa

139,46

Servizio energia: quota Variabile

0,095 Euro/kWh

Superficie lorda

108,0

Facility management

22,5

Security: presidio

5,09

Security: reception

2,70

  • riformulazione del prezzo della superficie lorda utilizzata, del servizio di facility management, security e della quota fissa dei servizi di energia elettrica e climatizzazione dell’offerta di riferimento 2007 sulla base dei dati di contabilità regolatoria, adottando per i costi specifici per OLO un valore non superiore al 4,0% del costo unitario del singolo servizio;
  • adozione, per l’imposta di fabbricazione dell’energia, di un valore non superiore al 10% del costo dell’energia (cosiddetto prezzo di acquisto);
  • adozione per il 2006 (a partire dal 3 marzo) e per il 2007 di un prezzo medio di acquisto dell’energia pari a 0,095 euro/kWh. L’Autorità aveva ritenuto opportuno, in via cautelativa, confermare tale valore anche per il 2007 sulla base di dati che fornivano previsioni sull’andamento del prezzo dell’energia elettrica tra il 2006 ed il 2007 da cui non appariva una tendenza all’aumento.

Le verifiche svolte dall’Autorità sui prezzi pubblicati da Telecom Italia per il 2007

89. Telecom Italia, con lettera del 5 settembre 2007, prot. 452869, ha comunicato all’Autorità di aver provveduto a riformulare le condizioni economiche dei servizi di co-locazione per l’anno 2006 e 2007 in accordo alle disposizioni previste all’art. 8, comma 3, della sopra citata delibera. Di seguito sono riportate le tabelle di confronto dei prezzi dei servizi di co-locazione, energia e condizionamento, applicati da Telecom Italia per l’anno 2006 e 2007. Per ragioni di completezza vengono illustrati anche i prezzi proposti da Telecom Italia per l’anno 2008, il cui esame è rimandato alla sezione seguente.

90. Per il 2006 Telecom Italia ha pubblicato i prezzi così come stabiliti dall’Autorità, ottemperando in tal modo alla delibera n. 107/07/CIR. I prezzi relativi al 2007 mostrano invece aumenti rispetto al 2006.

91. A seguito di un approfondimento sulle ragioni dei suddetti aumenti, l’Autorità ha accertato che Telecom Italia ha ottemperato alle condizioni di cui all’articolo 8 della delibera n. 107/07/CIR stabilite al fine di calcolare i prezzi per il 2007 (cioè quelle relative al WACC ed ai costi specifici OLO). Tuttavia il costo “di acquisto” dell’energia è stato posto da Telecom Italia per il 2007 pari a 0,115 €/kWh (cioè il valore effettivo del prezzo di acquisto dell’energia dalla stessa sostenuto nel 2006) e non 0,095€/kWh come previsto invece all’art.8, comma 3, lettera f (valore che era stato ottenuto, come già precisato, sulla base di stime indicative dell’Autorità).

92. In merito al costo dell’energia, Telecom Italia aveva, infatti, comunicato di aver adottato per il 2007, sulla base dell’orientamento al costo, quanto effettivamente pagato per l’approvvigionamento dell’energia, sebbene ciò si discosti da quanto previsto dall’Autorità. A sostegno di quanto rappresentato, Telecom Italia ha prodotto copia delle fatture pagate nel corso 2006 ai fini dell’acquisto di energia elettrica per uso industriale. Telecom Italia ha quindi chiarito che, sebbene l’intervento dell’Autorità, con la delibera n. 107/07/CIR sui costi specifici OLO abbia comportato una riduzione dei costi fissi, l’aumento del costo di acquisto dell’energia ha di fatto compensato suddetta riduzione. Ciò accade in ragione del fatto che per taluni servizi il costo di acquisto dell’energia rappresenta una componente preponderante (60% in media) del costo complessivo, come mostrato nel grafico e nella tabella seguenti:

Tab.1: Composizione “per natura” della base costi per i principali servizi di energia

93. In merito alla variazione dei costi operativi tra il 2007 ed il 2006 l’Autorità ha riscontrato quanto segue:

  • Costi degli impianti e ricarichi EE: complessivamente in riduzione, principalmente per la riduzione dei costi di capitale;
  • Energia elettrica: in aumento rispetto al 2006 per la crescita del costo di acquisto del kWh (+21%, stante l’adozione del valore unitario di 0,115 euro per kWh, documentato dalle fatture pagate da Telecom Italia);
  • Imposte di consumo e costi OLO: calcolati in base alle incidenze percentuali indicate dall’Autorità nella delibera n. 107/07/CIR, risentono lievemente dell’aumento del costo dell’energia elettrica.

I prezzi sono quindi complessivamente in aumento a causa dell’aumento del costo di acquisto dell’energia elettrica sostenuto dalla Società Telecom Italia.

94. L’Autorità ha comunque richiesto a Telecom Italia di fornire le necessarie informazioni per verificare che il costo unitario dell’energia elettrica da essa sostenuto nel 2006 fosse in linea con i trend di prezzo nazionali ed internazionali. Telecom Italia ha fornito alcuni riferimenti su valori medi e andamenti temporali del costo unitario dell’energia elettrica, prendendo come base le analisi effettuate da organismi quali la AEEG, l’Istat, l’Eurostat, ed il Centro Studi della Confindustria (quest’ultima ha pubblicato uno studio, disponibile in Rete, denominato “note economiche del CSC – 2/2007”).

95. La tabella seguente mostra l’andamento tra il 2002 ed il 2007 del costo del kWh per grande cliente industriale (fonte: Eurostat) con consumo standard di 24GWh/anno. Si precisa che i dati di Eurostat sono al netto degli oneri regolatori[8], delle imposte erariali, locali e IVA.

[8]Gli “oneri regolatori”, tipicamente italiani, includono i c.d. oneri “A” ed UC che coprono gli stranded cost, il nucleare dismesso, la perequazione tariffaria e la qualità.

La tabella mostra, nel periodo in esame, un andamento in “crescita” del costo del kWh.

Di seguito si riposta l’andamento, tra il 2003 ed il 2007, del costo unitario del kWh per cliente medio nazionale italiano, ottenuto come media aritmetica dei dati trimestrali della AEEG. Rispetto ai dati Eurostat i dati di seguito riportati includono gli oneri regolatori.

Sulla base di tali dati Telecom Italia conclude che il prezzo unitario dell’energia fornito dalla AEEG e da Eurostat è congruente con quello da essa sostenuto e certificato dalle proprie fatture per il 2006, ovvero 0,115 €/kWh, se si includono gli oneri regolatori.

96. La tabella seguente pone a confronto i dati Eurostat con quelli AEEG (per grande cliente industriale) aggiungendo ai primi gli oneri regolatori per un importo pari a quanto indicato dalla stessa AEEG.

97. Telecom Italia rappresenta infine che il valore imposto dall’Autorità per il 2007, pari a 0,095 €/kWh, prendendo come riferimento il dato del Centro Studi Confindustria riportato nel documento “Note Economiche 2/2007”, rappresenta il costo industriale dell’energia elettrica al netto degli oneri regolatori.

98. L’Autorità ha svolto altresì una analisi finalizzata a verificare l’incidenza del costo dell’energia elettrica sugli aumenti dei servizi di alimentazione e condizionamento. Dalla analisi effettuata è emerso che il costo di acquisto dell’energia è il principale elemento giustificativo dell’aumento dei prezzi rispetto al 2006. Si è infatti verificato che mentre il costo degli impianti e dei ricarichi Energia Elettrica (EE) si è complessivamente ridotto, principalmente grazie alla riduzione degli ammortamenti e del costo del capitale, il costo della componente relativa all’energia elettrica consumata mediamente in un anno (che incide per circa il 60% sul totale) è significativamente aumentato per la crescita del costo unitario di acquisto dell’energia del 21%, facendo aumentare di conseguenza anche i correlati costi per imposte di consumo (posto dall’Autorità al 10% del costo di acquisto dell’energia) ed i costi specifici per OLO (posto dall’Autorità al 4% del costo del servizio). Ovviamente l’effetto suddetto si manifesta con intensità diversa a secondo della incidenza dell’energia elettrica sul costo complessivo del servizio, come evidenziato nella tabella seguente.

XI.II Servizi di security

Considerazioni degli Operatori

99. Gli Operatori hanno sostanzialmente chiesto chiarimenti in merito all’aumento dei servizi di security osservato tra il 2006 ed il 2007 ed evidenziato nella tabella seguente.

Considerazioni dell’Autorità

100. In merito all’aumento di circa il 21% dei servizi di security (presidio e reception) per l’anno 2007 rispetto all’anno 2006, si precisa, che i prezzi fissati per l’anno 2006 dalla delibera n. 107/07/CIR confermano, a maggior favore degli OLO, quelli approvati nell’OR 2005 e determinati sulla base dei dati di contabilità regolatoria 2004. Viceversa, in sede di approvazione dell’offerta di riferimento per il 2007, l’Autorità ha utilizzato i dati contabili di preconsuntivo relativi al 2006, i quali forniscono, applicando le disposizioni della delibera n. 107/07/CIR, i valori riportati nell’Offerta di riferimento 2007. Si fa presente che se si utilizzassero per stabilire i prezzi 2006 i dati di contabilità regolatoria relativi al 2005, risulterebbe un decremento dei prezzi del 2007 rispetto al 2006 di circa il 6% e non un aumento del 21%.

 

OR 2006 (valori imposti dall’Autorità secondo l’OR 2005)

OR 2006 (valori calcolati in base all’art.8, comma 3, punto d, della delibera n. 107/07/CIR)

OR 2007 (valori calcolati in base all’art.8, comma 3, punto d, della delibera n. 107/07/CIR)

OR 2007 vs OR 2006 a parità di metodologia di calcolo

Security:presidio (€/anno)

5,09

6,59

6,17

-6,37%

Security:reception (€/anno)

2,70

3,49

3,27

-6,30%

101. Effettuate le verifiche richieste dagli OLO sulla ottemperanza al dettato della delibera n. 107/07/CIR nella predisposizione dell’offerta di riferimento 2007, l’Autorità evidenzia che Telecom Italia ha ottemperato a quanto disposto dall’art. 8, comma 3, punti a, b, c, d, e. Tuttavia, in merito all’art. 8, comma 3, punto f, che stabilisce per il 2006 (a partire dal 3 marzo 2006) e per il 2007, per la quota variabile del costo dell’energia elettrica, un prezzo pari a 0,095 €/kWh, si rileva che Telecom Italia ha adottato per l’anno 2007 un valore di acquisto dell’energia elettrica pari a 0,115 €/kWh anziché 0,095 €/kWh, e quindi un valore superiore di circa il 21% rispetto a quello stimato dall’Autorità. Telecom Italia ha nel merito prodotto le fatture attestanti l’acquisto dell’energia a 0,115 €/kWh per il 2006 oltre a produrre evidenze che il suddetto prezzo è in linea con i dati ufficiali medi nazionali. Considerato che l’Autorità aveva fissato il prezzo di 0,095 €/kWh sulla base di previsioni, poi risultate non confermate, sull’andamento dei prezzi dell’energia elettrica, e considerato il diritto, stabilito dalla normativa vigente, dell’operatore notificato di recuperare i propri costi, l’Autorità ritiene di non dover intervenire sul prezzo di acquisto dell’energia elettrica applicato per il 2007.

XII. SERVIZIO DI CO-LOCAZIONE: CONDIZIONI ECONOMICHE PER L’ANNO 2008

Le osservazioni degli Operatori

102. In merito alle condizioni economiche relative ai servizi di co-locazione per l’anno 2008, alcuni Operatori rilevano che Telecom Italia ha aumentato di circa il 10% alcuni prezzi rispetto all’offerta di riferimento per l’anno 2007 (pubblicata il 5 settembre 2007). In particolare, gli Operatori evidenziano l’aumento:

- del 11,5% del prezzo a Mq;

- del 9% del servizio di energia elettrica fornito con stazioni di energia e batterie OLO;

- del 9% del servizio di condizionamento ad espansione diretta.

103. Alla luce dell’analisi effettuata sulle condizioni economiche 2008 per i servizi di co-locazione e visti gli aumenti di alcuni servizi rispetto alle corrispettive condizioni economiche per l’anno 2007, gli Operatori richiedono all’Autorità di effettuare le verifiche dei costi sottostanti sulla base dei dati di contabilità regolatoria presentati da Telecom Italia.

104. Gli Operatori evidenziano inoltre che Telecom Italia, nella Offerta di Riferimento 2008, ha aumentato il costo dell’energia elettrica rispetto al valore di 0,0950 Euro per kWh imposto dall’Autorità per il 2006 (2006= 0,0950 Euro per kWh à 2007= 0,1150 Euro per kWh à 2008 = 0,1230 Euro per kWh). Pertanto, gli Operatori richiedono una riduzione del prezzo della quota variabile dell’energia elettrica al valore imposto dalla delibera n. 83/06/CIR e dalla delibera n. 107/07/CIR, pari a 0,0950 €/kWh.

105. In aggiunta alcuni Operatori segnalano all’Autorità l’opportunità che Telecom Italia, nell’ottica di rendere più trasparente la propria Offerta di Riferimento, dia evidenza per ogni singolo servizio di co-locazione della quota parte dei costi direttamente imputabili al costo dell’energia (€/kWh), così come acquisita dal fornitore, rispetto ai costi legati al suo trattamento (amministrativo e tecnico).

Le considerazioni di Telecom Italia

106. Telecom Italia, nelle note di chiarimento in merito ai prezzi 2008, chiarisce che la metodologia adottata ai fini del calcolo dei valori di listino è la medesima adottata per l’Offerta di Riferimento 2007.

Spazi, security e facility: variazioni OR 2008 – 2007

107. Ai fini dell’OR 2008, i costi unitari relativi ai servizi di spazi, security e facility sono stati calcolati considerando che:

- i costi unitari derivano dai costi e dal capitale di preconsuntivo di contabilità regolatoria 2007, in ottemperanza al principio di orientamento al costo;

- i costi unitari sostenuti dalle direzioni commerciali di Telecom Italia sono gli stessi costi sottostanti l’offerta wholesale praticata verso gli OLO, in ottemperanza al principio di parità di trattamento.

108. I costi unitari sono stati calcolati utilizzando il totale dei costi e delle rispettive quantità dei metri quadri ad uso industriale, in proprietà o in affitto da parte di Telecom Italia, per le proprie direzioni commerciali e per gli OLO, desunta dai dati di preconsuntivo 2007. Tale approccio metodologico consente di attribuire agli OLO gli stessi costi unitari attribuiti ai servizi di Telecom Italia, nel rispetto del principio di parità di trattamento. Inoltre, si segnala che:

- il costo industriale dei servizi di spazi, facility e security, include tutti i costi (ammortamento, personale, esterni e ricarichi) afferenti alla sola superficie lorda utilizzata dagli impianti di TLC e i correlati costi afferenti alle prestazioni di facility management (manutenzione impianti tecnologici, elevatori, estintori, etc.) e di security (presidio e reception per tutte le sedi di Telecom Italia adibite sia per impianti di TLC – di cui sopra - che per altri usi industriali).

In particolare, i valori sono stati calcolati come di seguito indicato:

  • utilizzo della base di Costo Storico (FDC/HCA) richiesta ai fini del costing dei servizi dalla delibera n. 4/06/CONS;
  • utilizzo di un WACC pari al 10,2%;
  • utilizzo di costi commerciali specifici per altri operatori pari al 4% del costo del servizio, come disposto dalla delibera n. 107/07/CIR.

Energia e Condizionamento: variazioni OR 2008 – 2007

109. I costi unitari relativi ai servizi di energia elettrica e condizionamento, per l’OR 2008, derivano dai costi e dal capitale di preconsuntivo di contabilità regolatoria 2007, in ottemperanza al principio di orientamento al costo. Tali costi unitari presentano un andamento decrescente sulla gran parte dei servizi di energia elettrica e condizionamento;

110. Telecom Italia fa inoltre presente che l’aggiornamento dei valori di listino per i servizi di energia elettrica per il 2008 tiene conto del costo unitario dell’energia, al netto delle imposte pagato dalla Società nel periodo 01/01/07 - 31/10/2007. A tal proposto Telecom Italia, nel corso di una ulteriore audizione tenuta nel 2008, ha segnalato che sulla base delle fatture pagate dal 1 gennaio 2007 al 31 Dicembre 2007, allegate alle comunicazioni all’Autorità, il costo unitario annuo della quota variabile del servizio di energia ha registrato una riduzione del 4% rispetto a quello pre-consuntivato a settembre 2007 e utilizzato per la predisposizione della RUO 2008, pubblicata il 31/10/07. In particolare, si è passati da un costo unitario dell’energia elettrica pari 0,123 €/kWh al netto delle imposte, con riferimento al periodo 1/01/07 - 30/09/07, ad un costo unitario dell’energia pari 0,119 €/kWh, al netto delle imposte, con riferimento al periodo 1/01/07 - 31/12/07.

Considerazioni dell’Autorità

111. L’Autorità rileva, come può essere osservato nella tabella di confronto dei prezzi dell’Offerta di Riferimento 2006-2007 e 2007-2008 riportata nella sezione precedente, oltre agli aumenti di alcuni servizi richiamati dagli Operatori, anche sostanziali riduzioni dei prezzi, rispetto al 2007, di altri servizi pari a circa:

  • -10 %, Servizio di Facility Management;
  • -20% , Security;
  • -14%, Servizio di Energia su impianti Telecom Italia (con energia pagata in modalità forfettaria);
  • -30%, per la quota fissa del Servizio di Energia su impianti Telecom Italia;
  • -6,5%, Servizio di climatizzazione con impianti ad acqua refrigerata.

L’Autorità ha inoltre rilevato un aumento del 6,96% del costo dell’energia proposto da Telecom Italia per il 2008.

112. L’Autorità ha effettuato una verifica dei costi dei servizi riportati a listino, con particolare riferimento a quelli che hanno presentato un aumento e che si riportano nel seguito:

- Spazi di co-locazione (prezzo/Mq): + 10,97%;

- Servizio di energia elettrica fornito con stazioni di energia e batterie OLO: + 9%;

- Servizio di condizionamento ad espansione diretta: + 9%.

113. Dall’analisi dei dati di contabilità regolatoria 2007 si osserva un aumento dei costi industriali relativi alla superficie lorda utilizzata, rispetto al 2006, e un dimezzamento del capitale impiegato. Ciò è spiegato da Telecom Italia con riferimento alla vendita di edifici presi successivamente in affitto. Il costo degli affitti, non presente nel 2006, ha comportato un aumento dei costi industriali. Allo stesso tempo, la vendita ha ridotto notevolmente il capitale impiegato. L’effetto combinato delle due variazioni ha portato, nel complesso, ad un aumento del costo unitario della superficie.

114. L’incremento dei due servizi di energia elettrica e condizionamento richiamato al punto precedente è sostanzialmente legato, a parte lievi variazioni dei costi industriali, all’aumento del prezzo unitario dell’energia (circa il 7% secondo i dati di preconsuntivo 2007 comunicati da Telecom Italia) e del conseguente aumento dei costi specifici OLO (4% del costo del servizio), che aumentano con il costo dell’energia elettrica. Tuttavia, considerato che stante quanto comunicato da Telecom Italia, si passa da un costo unitario dell’energia elettrica pari 0,123 €/kWh utilizzato nel listino 2008 e ottenuto con riferimento al periodo 1/01/07 - 30/09/07, ad un costo unitario dell’energia pari circa 0,119 €/kWh al netto delle imposte, con riferimento al periodo 1/01/07 - 31/12/07, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba rivalutare i prezzi dei servizi di co-locazione sulla base di quest’ultimo valore.

115. Con riferimento ai servizi di condizionamento l’Autorità ritiene, fermo restando il costo unitario per kWh, che Telecom Italia debba rivedere, alla luce della evoluzione nella efficienza degli apparati e delle specifiche di progetto, la modalità di determinazione del valore forfetario dell’energia consumata in un anno, per kW di alimentazione acquistato. In prima applicazione l’Autorità ritiene congruo, con riferimento all’assorbimento di 1kW di alimentazione, un valore medio del rapporto tra consumo di energia annuo di condizionamento e di alimentazione pari a 0,8.

116. La tabella seguente riporta la rivalutazione dei prezzi effettuata dall’Autorità considerando un costo unitario dell’energia pari a circa 0,119 €/kWh al netto delle imposte, 4% del costo del servizio, per i costi specifici OLO, ed un rapporto pari a 0,8 tra consumo di energia annuo di condizionamento e di alimentazione:

117. La Tabella sopra riportata conferma le considerazioni, relative al 2007, in merito alla composizione percentuale tra costi fissi e costi di energia del singolo servizio.

XIII. SERVIZIO DI CO-LOCAZIONE: CONDIZIONI TECNICHE

Le osservazioni degli Operatori

118. Alcuni Operatori rilevano che a pagina 8 dell’offerta di riferimento per i servizi di co-locazione per l’anno 2008, Telecom Italia riporta che l’offerta comprende “…un permutatore/ripartitore di confine equipaggiato, in base alle necessità espresse dall’Operatore e dei servizi richiesti, con strisce per coppie in rame (modularità della striscia: 60 coppie) fino ad un limite di 960 coppie per modulo standard ovvero 900 coppie più striscia per cavi coassiali (modularità della striscia: 32 o 16 coassiali), nonché di 1 TTF di confine suddivisibile in moduli da 24 fibre ottiche…”.

119. Nel merito, visto il crescente fenomeno generalizzato di saturazione delle risorse del permutatore ed, in particolare, in quelli di confine installati in sala OLO, gli Operatori ritengono che sia auspicabile che Telecom Italia utilizzasse strisce (BLK) a 96 posizioni (coppie), anziché le attuali da 60 coppie. L’utilizzo da parte di Telecom Italia di tali strisce, data la sua maggiore compattezza, ridurrebbe l’occupazione e, quindi, a parere degli Operatori, limiterebbe il fenomeno della saturazione dei permutatori urbani.

120. Ciò detto, si richiede che Telecom Italia utilizzi in maniera diffusa tale tecnologia in tutte le nuove installazioni / ampliamenti, e che metta in campo un piano di riordino, contestuale ad un piano di inserimento, di questa nuova tecnologia in sostituzione all’attuale tecnologia a 60 coppie per striscia.

Considerazioni di Telecom Italia

121. Telecom fa presente che l’eventuale utilizzazione delle strisce a 96 coppie genererebbe una disottimizzazione nell’uso degli spazi sia al permutatore urbano che al ripartitore di confine. Infatti, tale soluzione non consente l’installazione del pots splitter nel caso di richieste di servizi Shared Access, del quale esiste solo la versione a 60 coppie. Pertanto, poiché per la stessa centrale possono essere richiesti sia servizi full ULL che SA, risulterebbe necessario equipaggiare, sia il permutatore urbano che il ripartitore di confine, con strisce da 96 coppie e da 60 coppie contemporaneamente, con evidente disottimizzazione nell’utilizzo delle risorse.

122. A parere di Telecom Italia, l’utilizzo delle strisce a 60 coppie, già presente nell’offerta di riferimento, rappresenta la soluzione tecnica che consente una più razionale utilizzazione degli spazi sia al permutatore urbano che al ripartitore di confine.

Considerazioni dell’Autorità

123. L’Autorità ritiene che la questione richieda un ulteriore approfondimento tecnico. Pertanto invita gli Operatori e Telecom Italia a concordare la soluzione di volta in volta ritenuta più idonea nell’ottica della massima efficienza di utilizzo delle risorse di co-locazione.

XIV. STUDIO DI FATTIBILITA’

Le osservazioni degli Operatori

124. Alcuni Operatori, richiamando la delibera n. 107/07/CIR, osservano che, qualora la soluzione di co-locazione richiesta dall’Operatore avesse avuto esito negativo, Telecom Italia avrebbe dovuto prevedere, senza eccessivo aggravio nei tempi e nei costi, la fornitura automatica delle successive soluzioni disponibili. Tuttavia, nell’offerta di riferimento 2008, a parere degli Operatori, Telecom Italia ha ridotto solo limitatamente e non “sensibilmente”, come invece disposto nella sopra citata delibera, l’aggravio dei costi e dei tempi nel caso di fornitura di soluzioni alternative.

In particolare, gli Operatori evidenziano che l’aumento di costo nel caso di soluzioni alternative risulta essere pari al 20% rispetto al 30% deciso inizialmente da Telecom Italia, mentre lo SLA previsto risulta essere pari a 22 giorni lavorativi, rispetto ai 25 giorni decisi inizialmente.

125. Pertanto, gli Operatori richiedono che Telecom Italia, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 107/07CIR, nel caso vengano fornite soluzioni alternative riduca sensibilmente sia l’aumento del costo da imputare all’Operatore, sia l’incremento dei giorni lavorativi previsti come SLA.

126. In aggiunta, gli Operatori lamentano che spesso Telecom Italia restituisce fattibilità positive, ma economicamente insostenibili per gli stessi, tanto da tradursi in veri e propri casi di fattibilità negative. Per cui, nel caso di fattibilità positiva ma troppo costosa, l’Operatore alternativo è costretto a richiedere nuovamente uno studio di fattibilità richiedendo come prioritaria una soluzione diversa da quella prevista nella prima richiesta, con un conseguente aggravio in termini di tempi e di costi.

127. Ciò detto, gli Operatori richiedono che Telecom Italia preveda una procedura di gestione delle richieste di fattibilità tale da fornire automaticamente, senza un eccessivo aggravio in termini di tempi e costi, soluzioni alternative anche nel caso di esiti troppo costosi e non solo nel caso di esiti negativi.

Considerazioni di Telecom Italia

128. Telecom Italia ritiene che quanto riportato nell’offerta di riferimento in relazione agli studi di fattibilità sia in linea con le disposizioni contenute nella delibera n. 107/07/CIR, art. 8, comma 16, sia con riferimento ai tempi di fornitura che ai costi. Infatti l’incremento di 7 giorni nei tempi di fornitura dell’esito dello studio di fattibilità (22 giorni vs 15 nel caso di esito positivo della prima soluzione) è del tutto coerente con il rilevante aggravio di operatività richiesto dalla necessità di analizzare ulteriori soluzioni, ed i costi aggiuntivi identificati sono relativi alle operatività aggiuntive discendenti dall’analisi della soluzione alternativa.

129. Con riferimento alle fattibilità onerose, Telecom Italia si rende disponibile a concordare con gli Operatori soluzioni a progetto che tengano conto dei diversi limiti di spesa identificati dagli operatori.

Considerazioni dell’Autorità

130. L’Autorità ritiene ragionevole che Telecom Italia preveda una procedura di gestione delle richieste di fattibilità tale da fornire automaticamente, senza un eccessivo aggravio in termini di tempi e costi, soluzioni alternative anche nel caso di esiti ritenuti eccessivamente costosi e non solo nel caso di esiti negativi.

XV. SATURAZIONE DELLE RISORSE DI CENTRALE

Le osservazioni degli Operatori

131. In via preliminare, gli Operatori richiamano la delibera n. 4/06/CONS, secondo cui l’Autorità ha osservato che “la realizzazione di una rete di accesso attraverso i servizi di accesso disaggregato comporta elevati rischi industriali a causa degli ingenti costi di predisposizione dei siti (difficilmente predicibili) nonché degli elevati costi fissi di mantenimento” ed affermato che “al fine di ridurre l’incertezza nelle scelte di investimento da parte degli operatori alternativi, ritiene che Telecom Italia debba consentire, in qualsiasi fase della negoziazione dei contratti e durante la vigenza degli stessi, l’accesso ad ogni informazione sulla propria rete di accesso e sulle risorse di co-locazione”. Pertanto, gli Operatori evidenziano che in attuazione di quanto sopra, l’art. 28 della delibera n. 4/06/CONS stabilisce che Telecom Italia deve fornire tutte le informazioni su spazi e tipologie di co-locazione e “…soddisfare ogni ulteriore ragionevole richiesta da parte degli operatori interessati di informazioni utili a valutare l’adesione ai servizi di accesso disaggregato e di co-locazione”.

132. In aggiunta, gli Operatori sottolineano che la rilevanza di tali informazioni è necessaria, con riferimento alle valutazioni commerciali e strategiche che ogni Operatore alternativo svolge ed ancor più necessarie alla luce del quadro regolamentare e della recente introduzione, nei mercati dei servizi bitstream e del servizio wholesale line rental. Infatti, se è vero che i servizi bitstream con interconnessione al DSLAM e il servizio wholesale line rental sono disponibili solo per quei clienti attestati a stadi di linea non aperti all’unbundling, è altrettanto vero che i suddetti servizi potranno essere richiesti laddove esista un’impossibilità di fornire i servizi di accesso disaggregato.

133. Ciò detto, gli Operatori ritengono necessario che Telecom Italia metta a disposizione degli OLO, che già usufruiscono dell’offerta dei servizi di accesso disaggregato o che né abbiano manifestato l’interesse, l’elenco delle centrali aperte all’unbundling che presentano criticità di saturazione.

134. Nello specifico, alcuni Operatori, nell’evidenziare il sempre più critico problema della saturazione, rilevano che, ad oggi, esistono alcuni stadi di linea aperti all’ULL, nei quali tuttavia non vi è reale possibilità di ottenere co-locazione per la fornitura di servizi di accesso disaggregato, essenzialmente per due tipologie di criticità:

- stadi di linea non ampliabili per ragioni di carattere strutturale;

- stadi di linea non ampliabili per la necessità di effettuare adeguamenti di rilevante onerosità che, di fatto, costituiscono una barriera economica.

Gli OLO hanno, a tale proposito, segnalato una forte criticità derivante dal fatto che per alcune centrali aperte all’ULL, ove gli spazi messi a loro disposizione risultano saturi, Telecom Italia avrebbe presentato uno studio per il loro ampliamento particolarmente oneroso senza valutare prima un percorso di sfruttamento efficiente degli spazi già esistenti che metta a disposizione degli OLO interessati gli spazi prenotati da altri OLO, ma non utilizzati.

Pertanto, al fine di garantire la più ampia disponibilità di offerte concorrenti di servizi di comunicazione elettronica, gli Operatori ritengono necessario un deciso e tempestivo intervento da parte dell’Autorità volto a stimolare l’individuazione di soluzioni efficienti e rapide alla problematica in oggetto.

A riguardo, alcuni Operatori propongono di dare attuazione a quanto previsto all’art. 23, comma 5, della delibera n. 4/06/CONS, ovvero procedere con un intervento volto ad una verifica dello stato di utilizzo delle risorse di centrale e che, conseguentemente, induca i soggetti coinvolti e assegnatari di risorse non utilizzate a renderle disponibili, ciò affinché non risultino ingiustificatamente escluse intere aree o porzioni del territorio nazionale dallo svolgimento di un’efficace concorrenza infrastrutturale. Al contempo, si richiede all’Autorità di dare avvio alla “fase quattro” che prevede, ove possibile, un ampliamento dei siti.

Considerazioni di Telecom Italia

135. Telecom Italia ha rappresentato che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 27 della delibera n. 4/06/CONS, pubblica periodicamente un database contenente le informazioni relative alle centrali aperte all’unbundling, che contiene le informazioni relative alla disponibilità di spazi e di risorse a disposizione degli Operatori per eventuali ampliamenti.

136. Già dall’inizio del 2007 Telecom Italia, rilevando la presenza di condizioni di saturazione insuperabili, ovvero costi di ampliamento molto elevati, per un centinaio di centrali aperte all’unbundling, aveva comunicato all’Autorità l’elenco di tali centrali e la necessità di avviare, per 86 centrali appartenenti all’elenco una “Fase 4”, in analogia a quanto fatto all’avvio dell’ULL. Il 29 maggio 2008, in considerazione del fatto che alcuni Operatori avevano ribadito le loro manifestazioni di interesse, Telecom Italia ha comunicato all’Autorità (lettera del 29 maggio 2008 prot. 368725) ed agli Operatori, l’avvio per gli 86 siti di cui sopra, della cosiddetta “Fase 4” ed ha convocato gli Operatori ad un incontro, per il 5 giugno 2008, presso l’Auditorium di Val Cannuta 186 alle ore 10.30.

137. Il 5 giugno 2008 Telecom Italia ha incontrato alcuni degli Operatori interessati alla ottimizzazione del processo di gestione dei siti, condividendo alcuni criteri generali.

138. Alla luce di quanto sopra richiamato Telecom Italia si rende disponibile a dare attuazione a quanto previsto all’art. 23, comma 5, della delibera n. 4/06/CONS, ovvero procedere ad una verifica dello stato di utilizzo delle risorse di centrale al fine di ottimizzarne l’uso.

Considerazioni dell’Autorità

139. L’Autorità, preso atto della disponibilità manifestata da Telecom Italia in merito alla soluzione dei problemi di saturazione delle risorse di accesso, ritiene comunque che, al fine di una verifica del rispetto del principio di parità di trattamento interno-esterno, Telecom Italia debba fornire all’Autorità evidenza della distribuzione percentuale dei rifiuti di fornitura di risorse di accesso (linee ULL, spazi di co-locazione, linee non qualificabili per IP-TV, ecc.) alla divisione retail di Telecom Italia ed agli altri Operatori. L’Autorità ritiene congruo che l’invio di tali dati avvenga con periodicità almeno trimestrale.

140. L’Autorità ritiene opportuno riavviare la discussione con gli Operatori, incluso Telecom Italia, in modo da giungere entro 3 mesi ad un progetto condiviso di ottimizzazione degli spazi di centrale esistenti nei siti considerati saturi.

UDITA la relazione del Commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

Delibera

Articolo 1
(Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2008 relativa al mercato 11)

1. Sono approvate le condizioni economiche dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l’anno 2008, relativa al mercato 11, pubblicata in data 31 ottobre 2007, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2 e sino alla verifica dei costi sottostanti tali condizioni economiche.

Articolo 2
(Adeguamento dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2008 relativa al mercato 11)

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche, relative all’Offerta di Riferimento di accesso disaggregato per l’anno 2008, dei servizi di cui alla colonna 1 della tabella di seguito riportata applicando i prezzi indicati in colonna 2 della medesima tabella.

2. La componente del prezzo del contributo di qualificazione relativa alla verifica del mix di riferimento, per qualunque tecnologia e per servizio ULL, Shared Access, e sub ULL, è pari a 3,85 Euro. La componente del prezzo relativa al calcolo della massima velocità trasmissiva supportata è data dalla differenza tra il prezzo di qualificazione complessivo, riportato al comma precedente, e 3,85Euro.

3. Telecom Italia implementa la procedura di passaggio del cliente da unbundling dati a full unbundling, con lo stesso Operatore, mediante le procedure di cambio tecnologia concordate nell’ambito del tavolo tecnico sulle migrazioni, ai sensi della delibera n. 274/07/CONS.

4. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del servizio di “trasloco esterno” applicando un prezzo pari a 65,11 Euro.

5. Telecom Italia riformula l’Offerta di Riferimento, nella sezione 12.3, allineando le modalità di calcolo delle penali per mancata migrazione da VULL a ULL a quanto previsto dalla delibera n. 107/07/CIR, art. 8, comma 11.

6. Telecom Italia riformula l’Offerta di Riferimento prevedendo una capacità di gestione di almeno 200 richieste alla settimana di intervento di assurance in modalità SLA plus, da ripartire tra tutti gli Operatori.

7. Telecom Italia riformula la sez. 3.5 del manuale delle procedure per i servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche prevedendo che “… l’Operatore potrà continuare ad inviare richieste di VULL, fino a 30 giorni successivi alla data di prima convocazione di Telecom Italia per la consegna del sito…”.

8. Telecom Italia in ottemperanza all’art. 25, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS e all’articolo 17, comma 6, della delibera n. 274/07/CONS, riformula la sezione 3.1 del manuale delle procedure ULL, precisando che la copia del contratto sottoscritto dal cliente, nonché della manifestazione di volontà del cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia stessa, può essere richiesta in caso di contestazione.

9. Telecom Italia definisce e riporta nell’Offerta di Riferimento le modalità di fornitura, per tutti i Raccordi Interni di Centrale, del codice identificativo del circuito (TD).

10. Telecom Italia per il 2008 adotta, per la quota variabile del costo dell’energia elettrica, il prezzo di acquisto pari, al netto delle imposte, a 0,119 euro/kWh.

11. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell’Offerta di Co-locazione 2008, per il servizio di energia elettrica e climatizzazione all’interno dell’edificio di centrale, applicando i prezzi indicati nella seguente tabella:

12. Telecom Italia aggiunge all’Offerta di Riferimento una procedura di gestione delle richieste di studi di fattibilità di soluzioni di co-locazione tale da fornire automaticamente, senza un eccessivo aggravio in termini di tempi e costi, soluzioni alternative anche nel caso di esiti che eccedono notevolmente il costo medio di tali studi.

13. Ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell’Offerta di Riferimento dei servizi di accesso disaggregato relative alle migrazioni, rimovendo il “contributo aggiuntivo per il passaggio tra operatori”, riportato nella tabella 33 della sezione 14.4.

14. Telecom Italia fornisce all’Autorità, con periodicità almeno trimestrale a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le percentuali dei rifiuti di fornitura di risorse di accesso (linee ULL, spazi di co-locazione, linee non qualificabili per IP-TV, ecc.) alla propria divisione retail ed agli altri Operatori. Le percentuali sono valutate rispetto al numero di richieste ricevute nel periodo di osservazione e sono valutate separatamente per ciascuna causale di rifiuto.

15. L’Autorità entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, definisce, in contraddittorio con Telecom Italia e gli altri operatori, un piano per l’ottimizzazione degli spazi di centrale nei siti considerati saturi.

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui al precedente articolo 2 entro 20 (venti ) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi relativi al mercato 11, di cui al precedente articolo, decorrono a partire dal 1° gennaio 2008.

3. L’ Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato per l’anno 2009 è definita sulla base dell’orientamento ai costi. Telecom Italia pubblica l’Offerta entro il 31 ottobre 2008. Le condizioni economiche dell’Offerta di Riferimento per l’anno 2009 sono approvate entro il mese di dicembre 2008.

4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.

Napoli, 16 ottobre 2008

 

IL PRESIDENTE

 

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

 

Enzo Savarese

 

 

 

peri conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

 

Roberto Viola