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L’AUTORITA’
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture
e le reti del giorno 8 giugno 2000;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. a),
n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente la determinazione
dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle
reti e dei servizi di telecomunicazioni;
VISTO il regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;
VISTO in particolare, l’articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, concernente
la definizione, da parte dell’Autorità, dei piani e delle procedure
di numerazione;
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e, in
particolare, l’articolo 1, comma 3 bis, concernente gli accordi
stipulati dall’Autorità con il Ministero delle comunicazioni
per lo svolgimento di funzioni di propria competenza;
VISTO il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni,
approvato con il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 90 del 18 aprile 1990 e, in particolare, l’articolo 15,
relativo ai piani di numerazione nazionali, lettera a);
VISTO il decreto ministeriale 1 luglio 1997, concernente
"Normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
n. 175 del 29 luglio 1997;
VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente
"Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997;
VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente
"Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico",
pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n.284 del 5 dicembre 1997;
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103,
concernente "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";
VISTO il "Regolamento recante determinazione delle
caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di
telecomunicazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103" approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica del 4 settembre 1995, n. 420, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 240 del 13 ottobre 1995;
VISTO il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n.385,
concernente il "Regolamento recante norme sulla modalità
di espletamento dei servizi audiotex e videotex";
VISTO la raccomandazione UIT-T E.164, concernente il
"Piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali";
VISTA la raccomandazione UIT-T Q.708, concernente il
"Piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione";
VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1997, concernente
l’istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione
delle telecomunicazioni;
VISTO il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, concernente
la "Disciplina delle numerazioni nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n.67 del 21 marzo 1998;
RITENUTA la necessità di aggiornare ed integrare
la disciplina di cui ai decreti ministeriali l luglio 1997 e 27 febbraio
1998 al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel settore nazionale
delle telecomunicazioni;
VISTA la relazione del Presidente della Commissione
per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni sullo
stato di avanzamento dei lavori della Commissione stessa;
VISTA la posizione degli operatori partecipanti alla
Commissione di numerazione inviata all'Autorità dal Presidente
della Commissione;
CONSIDERATA la necessita' di provvedere all'aggiornamento
del piano approvato con la delibera n. 1/CIR/99, anche a seguito dell'attività
di monitoraggio effettuata in relazione alla sua rispondenza all'evolversi
delle esigenze del mercato, alla disponibilità delle risorse
di numerazione ed alla loro efficiente allocazione;
CONSIDERATO che la nuova disciplina della numerazione
aggiorna le precedenti disposizioni in materia con particolare riguardo
alla:
- modalità di assegnazione della numerazione
per Internet con attribuzione di parte della decade 7 a tale scopo;
- modalità di assegnazione della numerazione
per servizi non geografici a tariffazione specifica con addebito
al chiamante, con attribuzione dei codici 899 e 892 e possibilità
per l'Operatore assegnatario di definire tariffe diverse in relazione
allo specifico valore del servizio offerto, fermo restando lo svolgimento
del servizio sulla base di un codice di condotta presentato dagli
operatori ed approvato dall'Autorità;
- modalità di assegnazione di numerazione per
servizi interattivi in fonia, già prevista dal decreto ministeriale
27 febbraio 1998;
CONSIDERATO che nell’ambito della revisione delle procedure
per le autorizzazioni generali e le licenze individuali potranno essere
riesaminate anche le condizioni del rilascio dei relativi provvedimenti
per gli Internet Service Provider (ISP);
CONSIDERATO che l’introduzione di una numerazione specifica
per l’accesso ad Internet consente l’instradamento differenziato di
tale traffico, salvaguardando le attuali modalità di accesso,
rispetto al normale traffico di telefonia vocale e permette di garantire
agli utilizzatori una maggiore trasparenza in relazione all’immediata
riconoscibilità del servizio richiesto;
UDITA nella riunione della Commissione del 9 maggio
2000 la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell’istruttoria,
ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità;
VISTA la decisione assunta nella medesima riunione
della Commissione in merito allo schema di provvedimento presentato
dal relatore;
UDITA la relazione conclusiva;
DELIBERA
-
E’ approvato il piano di numerazione nel settore delle
telecomunicazioni, e relativa disciplina attuativa, che costituisce
parte integrante della presente delibera.
-
Il piano di numerazione di cui al comma 1 viene monitorato
ed eventualmente aggiornato in relazione all'evolversi delle esigenze
del mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione
ed alla loro efficiente allocazione.
-
La presente delibera sostituisce la 1/CIR/99
ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Roma, 8 giugno 2000
| Il Commissario Relatore |
Il Presidente |
| Mario Lari |
Enzo Cheli |
| Il segretario della Commissione |
|
| Adriano Soi |
|
Articolo 1 (Definizioni)
-
Ai fini del presente disciplinare si definiscono:
-
Codice: la parte significativa del numero, ai fini
dell’individuazione del servizio.
-
Numerazione per servizi geografici: la numerazione
che nella successione delle cifre contiene informazioni relative
alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del
cliente cui tale numerazione è attribuita da parte dell’operatore
del servizio. Attualmente la numerazione per servizi geografici
non contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili
e personali.
-
Numerazione per servizi non geografici: la numerazione che
nella successione delle cifre non contiene informazioni relative
alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del
cliente cui tale numerazione è attribuita da parte dell’operatore
del servizio, a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Esempi
di numerazione per servizi non geografici sono le numerazioni per
servizi a tariffa speciale quali l’addebito al chiamato, l’addebito
ripartito ecc. Attualmente la numerazione per servizi non geografici
non contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili
e personali.
-
Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali:
la numerazione che nella successione delle cifre individua una
rete di comunicazioni mobili e personali che offre il servizio.
-
Numerazione per servizi interni di rete: la numerazione
dedicata ai servizi esclusivamente significativi all’interno della
rete di un operatore e che non necessita di interoperabilità
tra reti di operatori diversi, salvo diversa disciplina stabilita
dall’Autorità. Esempi di servizi interni di rete sono l’attivazione
e disattivazione dei servizi supplementari, l’interrogazione relativa
al profilo di servizio di un accesso ecc.
-
Numerazione per servizi di addebito al chiamato: la numerazione
dedicata ai servizi che permettono di addebitare il costo complessivo
della chiamata al chiamato. Il sottoscrittore del servizio può
limitarne l’accessibilità.
-
Numerazione per servizi di tariffa premio: la numerazione
dedicata ai servizi di informazione, di intrattenimento o ad altri
servizi a valore aggiunto per i quali il chiamante paga una tariffa
che viene ripartita tra gli operatori di telecomunicazioni, che
concorrono al trasporto della chiamata e i fornitori di tali servizi.
Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità.
-
Numerazione per servizi di addebito ripartito: la numerazione
dedicata ai servizi per i quali il costo complessivo della chiamata
è ripartito tra chiamante e chiamato secondo ripartizioni
preordinate e stabilite a priori. Le categorie tariffarie al chiamante
sono articolate come di seguito descritto:
-
Ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon
fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa ed al chiamato
la restante parte;
-
Ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a
buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile
in funzione della durata e al chiamato la restante parte.
Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità.
-
Codice di accesso a rete privata virtuale: permette di definire
sulle reti di telecomunicazioni pubbliche un servizio analogo a
quello di una rete privata.
-
Numerazione per servizi di numero unico: la numerazione
che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite uno stesso
numero indipendente dalla destinazione. Il chiamante è informato
del costo della chiamata.
-
Numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica:
la numerazione che consente la fornitura di servizi informativi
ed innovativi per i quali l'operatore assegnatario della numerazione
può definire, previa comunicazione ed approvazione da parte
dell'Autorità, tariffe specifiche. La numerazione viene assegnata
all’operatore sulla cui rete sono attestate le piattaforme informative
per la gestione e l’offerta dei servizi. Il chiamante è informato
del costo della chiamata.
-
Numerazione per servizi di numero personale: la numerazione
che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite un numero
indipendente dalla effettiva destinazione. Il sottoscrittore del
servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate
in modo dinamico. Il chiamante è informato del costo della
chiamata.
-
Numerazione per servizi interattivi in fonia: la numerazione
che permette l'offerta di servizi interattivi con l'apertura del
canale fonico senza dare contestualmente corso all'addebito al cliente
sino all'effettiva fornitura del servizio richiesto.
-
Numerazione per i servizi internet: numerazione dedicata
ad impieghi connessi ad Internet, quale ad esempio, "servizi di
accesso" ad Internet Service Provider.
Articolo 2 (Piano di numerazione per servizi)
-
Il nuovo piano di numerazione nazionale organizzato per servizi sulla
base della prima cifra come di seguito indicato si attua gradualmente
entro il 30 settembre 2001:
| 0 |
Numerazione per servizi geografici |
| 1 |
Numerazione per servizi speciali nazionali |
| 2 |
Riservato per esigenze future |
| 3 |
Numerazione per servizi di comunicazioni mobili
e personali |
| 4 |
Numerazione per servizi interni di rete |
| 5 |
Riservato per esigenze future |
| 6 |
Riservato per esigenze future |
| 7 |
Numerazione per servizi Internet |
| 8 |
Numerazione per servizi non geografici a tariffazione
speciale (ad esempio numerazione per servizi di addebito al chiamato
e di addebito ripartito) |
| 9 |
Riservato per esigenze future |
-
Le numerazioni definite da tale struttura di piano di numerazione
nazionale vengono selezionate mediante la modalità di selezione
completa.
-
Fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela del consumatore,
l’utilizzo della numerazione viene effettuato al fine di promuovere
lo sviluppo e la diffusione di servizi innovativi e la piena interoperabilità
degli stessi.
-
Dal 1° agosto 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni
che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici
(ad esempio "called party number", "calling party number"
e "connected number") possono contenere la prima
cifra "0".
-
Dal 30 settembre 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni
che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici
(ad esempio "called party number", "calling party number"
e "connected number") contengono sempre la prima cifra "0".
-
Dal 1 marzo 2001 i servizi di comunicazione mobili e personali possono
essere selezionati anche omettendo la cifra "0" in testa, come previsto
dal comma 1.
-
Dal 30 giugno 2001 l'unica procedura di selezione operante per i
servizi di comunicazioni mobili e personali è la modalità
di selezione con la cifra "3" in testa, come prevista dal comma 1.
-
Le prime cifre "2", "5", "9" ed "1" quest'ultima con esclusione degli
utilizzi relativi ai servizi speciali nazionali vengono rese disponibili
a partire dal 30 settembre 2001.
Articolo 3 (Soggetti che hanno titolo ad ottenere
risorse di numerazione)
-
Hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione i titolari di una
licenza individuale ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre
1997 nonché i titolari di concessione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523 e successive
integrazioni e modifiche, al decreto del Presidente della Repubblica
2 dicembre 1994, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1994.
-
Si definiscono nazionali, ai soli fini dell’assegnazione
delle numerazioni e dei codici, gli operatori che dichiarano nella
domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale sul
territorio nazionale, con punti di presenza, in grado di garantire
una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno 50
province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale
superiore a 10 milioni di abitanti.
-
Solo gli operatori nazionali, come definiti nel comma precedente,
hanno diritto a codici a lunghezza minima.
-
Tutte le risorse di numerazione assegnate dall’Autorità comportano
la corresponsione da parte dell’assegnatario dei contributi previsti
nei relativi decreti.
Articolo 4 (Procedure generali per
l’assegnazione delle risorse di numerazione)
-
La richiesta di risorse di numerazione può essere fatta da
soggetti aventi titolo anche in sede di domanda per l’ottenimento
di una licenza individuale.
-
Il richiedente in sede di domanda per l’assegnazione delle risorse
di numerazione deve fornire le seguenti informazioni:
-
nome e indirizzo del richiedente;
-
riferimento al titolo oppure alla autorizzazione provvisoria alla
sperimentazione;
-
utilizzo previsto delle risorse di numerazione;
-
area locale ove applicabile;
-
eventuali codici o blocchi preferiti;
-
numero di blocchi o codici richiesti;
-
data di attivazione.
-
I termini temporali per l’assegnazione delle risorse di numerazione
vengono specificati negli articoli relativi alle singole risorse di
numerazione.
-
Con data di attivazione di una risorsa di numerazione è da
intendersi la data a partire dalla quale la risorsa viene configurata
sugli impianti e/o sistemi della rete dell’operatore richiedente.
-
La configurazione delle numerazioni in rete deve avvenire entro 12
mesi dalla data di assegnazione.
-
In caso di carenza di numerazione l'Autorità verifica l'effettivo
utilizzo della numerazione assegnata e provvede eventualmente alla
dichiarazione delle risorse non utilizzate quali disponibili.
-
L’assegnazione provvisoria di risorse di numerazione può essere
richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione.
Le stesse risorse vengono confermate in sede di rilascio di licenza
individuale. Le stesse risorse rimangono assegnate anche durante il
periodo necessario all’ottenimento della licenza individuale purché
la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza
del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.
-
Le risorse di numerazione possono assumere uno dei seguenti stati,
le cui relazioni e transizioni sono descritte in Allegato A:
-
disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione
o di utilizzo provvisorio, ove applicabile;
-
assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;
-
assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale
o per prove, ove applicabile;
-
revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà
resa disponibile dopo un periodo di latenza
-
riservato - risorsa non utilizzabile
-
L’Autorità assegna le risorse di numerazione in base alla
data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile,
in base alla preferenza espressa.
-
Le risorse di numerazione vengono revocate dall’Autorità nel
caso di comunicazione da parte dell’assegnatario della cessazione
del servizio o in caso di revoca del titolo.
-
Le risorse di numerazione possono essere revocate dall’Autorità
nel caso di modifica dei termini del titolo.
-
L’Autorità, sentita la parte interessata, può provvedere
alla revoca dell’assegnazione delle risorse non utilizzate.
-
La risorsa passa quindi nello stato di revocato e l’operatore rende
disponibile la risorsa alla Autorità entro 12 mesi dalla notifica
dell’atto di revoca.
-
Una risorsa diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo
un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa
da parte dell’operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima
specifica per ciascuna risorsa. Il periodo di latenza può avere
durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.
-
L’Autorità mantiene l’elenco aggiornato dello stato delle
risorse di numerazione e lo rende disponibile agli operatori.
-
L’utilizzo di risorse di numerazione in decade 4 per servizi interni
di rete, da comunicare all’Autorità con almeno 30 giorni di
anticipo rispetto alla data di attivazione, non è subordinato
a preventiva assegnazione.
Articolo 5 (Numerazione per servizi geografici)
-
Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici,
è suddiviso in distretti, che vengono individuati tramite codici,
chiamati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree
locali. La suddivisione del territorio è necessaria per consentire
la determinazione di una tassazione basata sulla distanza e per l’assegnazione
dei blocchi di numerazione. Le aree locali sono comuni per tutti gli
operatori ed attualmente definite nel decreto ministeriale "Suddivisione
del territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre
1997.
-
La norma di riferimento per le numerazioni per servizi geografici
è la raccomandazione UIT-T E.164.
-
Il piano di numerazione nazionale relativamente alle numerazioni
geografiche è attualmente organizzato in aree locali come definito
nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 concernente "la suddivisione
del territorio nazionale per il servizio telefonico".
-
Le numerazioni per i servizi geografici vengono assegnate agli operatori
per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999.
-
Le numerazioni con prima cifra pari ad "1", dopo l’indicativo
distrettuale, sono disponibili dal 29 dicembre 2000.
-
Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere
le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
-
La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel Piano
organizzato per servizi è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità
di evoluzione successiva verso 11 cifre.
-
In allegato A del decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante
"Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico"
sono elencati i distretti geografici con i relativi indicativi attualmente
utilizzati.
-
Nella tabella B.1, dell’allegato B del presente decreto sono
riportati gli indicativi geografici riservati per utilizzi futuri.
-
L’assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data
di ricezione della richiesta di assegnazione. Allo scopo di accelerare
l’assegnazione, la richiesta può essere inoltrata anche su
apposito supporto informatico stabilito dall’Autorità.
-
Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi geografici ha
una durata massima di tre mesi.
Articolo 6 (Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali)
-
Le numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali
offerti al pubblico vengono assegnate agli operatori sulla base di
indicativi a tre cifre.
-
Dal 30 giugno 2001 gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili
e personali hanno la struttura descritta di seguito:
3XY UUUUUU(U) X,Y=0¸
9
-
Fino a tale data sono riservati agli operatori mobili gli indicativi
"3XY" non utilizzati per numerazioni geografiche, secondo
il piano regolatore delle telecomunicazioni del 6 aprile 1990; fanno
eccezione gli indicativi sulla decade 3, di cui alla tavola B.1 dell’allegato
B al presente decreto ed il codice "369"; sono riservati
agli operatori mobili gli indicativi di numerazione geografica che
dovessero rendersi disponibili sulla decade 3;
-
Le assegnazioni di indicativi "3XY" sono preferibilmente
effettuate in modo da mantenere il criterio di riconoscibilità
dell’operatore in seconda cifra "X".
-
Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere
le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
-
La lunghezza massima del numero significativo nazionale è
di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva
verso 11 cifre.
-
Per chiamate entranti in Italia dall’estero la lunghezza massima
del numero è di 15 cifre.
-
L’assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data
di ricezione della richiesta di assegnazione.
-
Il periodo di latenza per gli indicativi per servizi di comunicazioni
mobili e personali ha una durata massima di trentasei mesi.
Articolo 7 (Carrier selection nella modalità
easy access)
-
La carrier selection nella modalità easy access è la
prestazione che permette di accedere a qualsiasi fornitore interconnesso.
I servizi fruibili tramite carrier selection sono disciplinati dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, dalla delibera
dell’Autorità n. 101/99, dalla presente delibera e successive
modificazioni relative ai servizi commutati.
-
Si parla di easy access quando la selezione dell’operatore avviene
su base chiamata, utilizzando lo specifico codice posto in testa al
numero nazionale o internazionale.
-
Operando in modalità easy access, l’utente fa precedere al
numero del destinatario, che nel caso internazionale è il numero
internazionale comprensivo delle cifre "00" iniziali, il
codice di accesso dell’operatore prescelto (codice di carrier selection).
-
Il numero massimo di cifre selezionate dall’utente nel caso di carrier
selection nella modalità easy access per chiamate internazionali
è di 22 cifre.
-
I codici di carrier selection hanno la struttura descritta di seguito:
10XY(Z)
in cui le cifre 10 identificano la categoria specifica di carrier selection,
mentre le cifre XY(Z) identificano l’operatore a cui il codice è
stato attribuito.
Codici a 4 cifre
10XY con X, Y = 2 ¸
8
per un totale di 49 combinazioni disponibili
Codici a 5 cifre
10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = 2 ¸
9 e Z = 0 ¸ 9
per un totale di 240 combinazioni disponibili
Rimangono non utilizzate 270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9,
Y = 0, 1 e Z = 0 ¸ 9 per X = 2 ¸
8 con Y = 0, 1, 9 Z = 0 ¸ 9 che rimangono
disponibili per il futuro od eventualmente messe a disposizione per
costituire la base, qualora se ne rendesse opportuna l’introduzione,
per codici a lunghezza maggiore.
-
Un soggetto avente titolo può richiedere fino a due codici,
il secondo dei quali a lunghezza massima; quest’ultimo verrà
utilizzato con le medesime modalità, vincoli e limiti del primo
codice.
-
Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione cinque codici
in ordine di preferenza.
-
In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo
l’Autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno
dei codici indicati. Le richieste relative ad una licenza individuale
hanno priorità sulle richieste per l’utilizzo provvisorio.
-
L’assegnazione del codice di carrier selection contestuale alla licenza
e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nel
provvedimento di rilascio della licenza o di autorizzazione.
-
L’assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della
licenza individuale è, di norma, effettuata entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.
-
L’utilizzo provvisorio di un codice di carrier selection, la cui
lunghezza viene stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare
contestualmente alla domanda di autorizzazione provvisoria per la
sperimentazione, può essere richiesto nella domanda di autorizzazione
provvisoria per la sperimentazione. Lo stesso codice viene confermato
in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza
dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli
contenuti nella succitata dichiarazione. Lo stesso codice rimane assegnato
anche durante il periodo necessario all’ottenimento della licenza
individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata
prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.
-
Il periodo di latenza per i codici di carrier selection ha una durata
massima di dodici mesi.
Articolo 8 (Accesso da remoto ai servizi interni
di rete dell’operatore di carrier selection)
-
L’accesso ai servizi interni di rete di un operatore, così
come definiti all’art.1, connessi al servizio di carrier selection
può essere effettuato, da parte degli abbonati di tale operatore,
mediante l’utilizzo del codice di selezione dell’operatore, definito
all’art.7, assegnato all’operatore medesimo.
-
I servizi di cui al presente articolo hanno struttura di seguito
riportata dopo il codice 10XY(Z):
4U…U con U = 0÷9
la lunghezza massima dopo il codice 10XY(Z) è di sei cifre,
"4" iniziale compreso.
-
Per servizi connessi al servizio di carrier selection si intendono
tutti i servizi che sono accessibili esclusivamente ai clienti di
tale servizio e che ne consentono una sua migliore fruizione. In tale
categoria rientrano quindi, non esaustivamente, servizi di customer
care specializzati, informazioni sui consumi, accesso facilitato ad
altri servizi forniti dall’operatore.
-
L’uso del codice per l’accesso da remoto ai servizi interni di rete
dell’operatore di carrier selection è subordinato all'avvenuta
comunicazione all’Autorità.
Articolo 9 (Carrier selection nella modalità
equal access)
-
La prestazione di carrier selection nella modalità di equal
access viene realizzata con il meccanismo di preselezione,
nelle modalità e limiti previsti dalla delibera 3/CIR/99
e successive modificazioni. La preselezione è quella
modalità che permette agli utenti la selezione di un operatore
di transito nazionale e internazionale alternativo su base permanente
(operatore di default) diverso da quello scelto dall’operatore di
accesso. Le chiamate seguiranno lo stesso instradamento previsto per
il primo codice di Easy Access.
-
È comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore
alternativo a quello predefinito mediante la selezione del codice
10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale.
-
Tutti i titolari di licenza individuale e i concessionari
per l’offerta al pubblico di servizi di telefonia vocale hanno diritto
ad essere preselezionati subordinatamente al rispetto degli oneri
indicati rispettivamente nella licenza e nella concessione stessa.
Articolo 10 (Codici per servizi di assistenza clienti
"customer care")
-
Il codice di assistenza clienti (customer care) consente ai clienti
di un operatore di accedere allo sportello di assistenza dell’operatore
medesimo attraverso un codice dedicato. I codici sono univoci a livello
nazionale per permettere l’eventuale accesso anche da reti di altri
operatori.
-
I codici di assistenza clienti (customer care) hanno la struttura
descritta di seguito:
codici brevi a 3 cifre
119, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 173, 177
181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 195
codici a 4, 5, 6 e 7 cifre
1331, 1400, 192X, 194X con X=2¸
9
1920XY, 1921XY con X,Y=0¸
9
16488, 1723535
-
Con riferimento ai codici 194X con X=0, 1, rimangono non utilizzati
2 valori che rimangono disponibili in futuro od eventualmente costituiscono
la base, qualora se ne rendesse opportuna l’introduzione, per codici
a lunghezza maggiore.
-
Gli operatori nazionali hanno diritto ad un codice breve a tre cifre,
che viene rilasciato agli operatori titolari di licenza e vincolato
al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa. Nel caso di
operatori con più licenze viene assegnato un solo codice breve
a tre cifre, mentre i successivi codici sono a lunghezza maggiore.
-
Gli operatori titolari di licenza per servizi di comunicazioni mobili
e personali hanno diritto a codici brevi univoci a tre cifre. Un codice
breve a tre cifre viene rilasciato contestualmente alla licenza.
-
Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire
il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale
per un totale superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad
un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla
licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati
nella licenza stessa.
-
Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire
il servizio satellitare hanno diritto ad un codice a quattro cifre,
che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente
vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
-
Gli altri operatori hanno diritto ad un codice a sei cifre, che viene
rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato
al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
-
Il richiedente può indicare nella richiesta di rilascio di
assegnazione della licenza individuale o nell’autorizzazione sperimentale
alla prova tre codici di assistenza clienti (customer care) in ordine
di preferenza.
-
L’Autorità assegna, di norma, entro trenta giorni dalla data
di ricezione della richiesta i codici di assistenza clienti (customer
care) ed in ordine alle preferenze espresse.
-
In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo
l’Autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno
dei codici indicati. Le preferenze espresse relative ad una licenza
individuale hanno priorità sulle preferenze espresse per l’utilizzo
provvisorio.
-
Il periodo di latenza per i codici di customer care ha una durata
massima di dodici mesi.
Articolo 11 (Codici per servizi di emergenza)
-
I codici per i servizi di emergenza sono univoci e consentono all’utenza
di accedere al servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante.
-
Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio
o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione
con altri operatori che ne offrono l’accesso.
-
I codici per i servizi di emergenza attuali sono descritti di seguito:
|
Codice
|
Denominazione Servizio
|
|
|
112
|
Carabinieri Pronto Intervento
|
Ministero della Difesa
|
|
113
|
Soccorso pubblico di emergenza
|
Ministero dell’Interno
|
|
115
|
Vigili del fuoco Pronto Intervento
|
Ministero dell’Interno
|
|
118
|
Emergenza sanitaria
|
Ministero della Sanità
|
-
L’Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi
di emergenza e modificare o eliminare gli esistenti.
Articolo 12 (Codici per servizi di pubblica utilità)
-
I codici per i servizi definiti di pubblica utilità sono univoci
e consentono all’utenza di accedere al servizio medesimo senza alcun
onere per il chiamante.
-
Il codice viene richiesto all'Autorità dall'Amministrazione
pubblica incaricata del controllo sul soggetto che fornisce il servizio,
che in ogni caso non deve essere offerto da più soggetti in
concorrenza tra loro, previo il riconoscimento della pubblica utilità
del servizio, da parte dell'Organo competente.
-
Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio
o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione
con altri operatori che ne offrono l’accesso.
-
I codici per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente
assegnati sono descritti di seguito:
|
Codice
|
Denominazione Servizio
|
|
|
117
|
Guardia di finanza
|
Ministero delle Finanze
|
|
1530
|
Codice per Capitaneria di Porto Assistenza in
mare – Numero Blu
|
Ministero dei Trasporti
|
|
1515
|
Servizio Antincendi Boschivo del Corpo Forestale
dello Stato
|
Ministero dell’Interno
|
|
1518
|
Servizio informazioni CISS
|
Ministero dei Lavori Pubblici
|
-
L’Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi
definiti di pubblica utilità e modificare o eliminare gli esistenti.
Articolo 13 (Numerazione per servizi di addebito
al chiamato)
-
I codici 80X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito
al chiamato.
-
Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la struttura
descritta di seguito:
800 UUUUUU con U=0¸
9
803 UUU con U=0¸
9
-
Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul codice 800
vengono assegnate agli operatori per la propria clientela per blocchi
di cento numeri contigui da 00 a 99.
-
Il richiedente nella richiesta di assegnazione di risorse di numerazione
per servizi di addebito al chiamato limitatamente al codice 800 può
esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
-
Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul codice 803
vengono assegnate agli operatori su base singolo numero per la propria
clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla
richiesta degli operatori.
-
L’assegnazione è, di norma, effettuata entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.
-
Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di addebito
al chiamato ha una durata massima di dodici mesi.
-
Le numerazioni assegnate sui codici 167 e 162 possono essere
raggiunte anche mediante la selezione del codice 800 in sostituzione
dei codici 167 e 162.
-
Dal 4 dicembre 1999 gli utenti dei servizi di addebito al chiamato
sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione del codice
800.
-
I codici 167 e 162, sbarrati all’utenza dal 1° dicembre 1999, sono
nuovamente utilizzabili dall’8 gennaio 2001 per altre esigenze
.
Articolo 14 (Numerazione per servizi di tariffa premi)
-
I codici 144 e 166 identificano la categoria specifica dei servizi
di tariffa premio.
-
La struttura delle numerazioni per i servizi di tariffa premio è
la seguente:
144 A UUUUU con A,U=0¸
9
166 A UUUUU con A,U=0¸
9
-
La prima cifra dopo il codice 144/166 determina la tariffa al chiamante.
L’Autorità definisce le fasce di costo corrispondenti.
-
Le numerazioni per servizi di tariffa premio vengono assegnati agli
operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui
da 00 a 99.
-
Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere
le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
-
Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantità
di numeri richiesti e le eventuali preferenze.
-
L’assegnazione è di norma effettuata entro trenta giorni dalla
data di ricezione della richiesta di assegnazione.
-
Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di tariffa premio
ha una durata massima di dodici mesi.
Articolo 15 (Numerazione per i servizi di addebito
ripartito)
-
Oltre al codice 147, i codici [84X] vengono utilizzati per identificare
la categoria specifica dei servizi di addebito ripartito.
-
La struttura e le categorie tariffarie al chiamante per i
servizi di addebito ripartito sono articolate su due fasce come di
seguito riportato.
Prima categoria – quota fissa
| 147 |
0UUUUU |
U=0¸ 9 |
|
| 147 |
X0UUUU |
X diverso da 0 e 8 |
U=0¸ 9 |
| 840 |
UUUUUU |
U=0¸ 9 |
|
| 841 |
UUU |
U=0¸ 9 |
|
Seconda categoria – quota variabile minutaria
| 147 |
8UUUUU |
U=0¸ 9 |
|
| 147 |
X8UUUU |
X diverso da 0 e 8 |
U=0¸ 9 |
| 848 |
XY |
|
|
| 848 |
UUUUUU |
U=0¸ 9 |
|
| 847 |
UUU |
U=0¸ 9 |
|
L’Autorità definisce altre eventuali categorie sul codice 84Y
(con Y=2, 3, 5, 9,).
-
Le numerazioni per servizi di addebito ripartito vengono assegnate
agli operatori su base singolo numero sui codici 841 e 847 a seconda
della categoria tariffaria per la propria clientela che ne faccia
esplicita richiesta scritta da allegare alla richiesta degli operatori.
-
Il richiedente in sede di domanda per l’assegnazione di queste risorse
di numerazione può esprimere una preferenza.
-
L’assegnazione è di norma effettuata entro trenta giorni dalla
data di ricezione della richiesta di assegnazione.
-
Il periodo di latenza per queste risorse di numerazione ha una durata
massima di dodici mesi.
-
Dalla data di pubblicazione della presente delibera le numerazioni
assegnate sul codice 147 possono essere raggiunte anche mediante la
selezione dei codici 840 e 848 a seconda della categoria tariffaria.
-
Il codice 147 viene sbarrato all’utenza dal 1° dicembre 2000. Lo
stesso è nuovamente utilizzabile per altri servizi dal 1° aprile
2001.
-
Le numerazioni assegnate per i servizi di addebito ripartito sul
codice 147 migreranno con la seguente modalità:
| 147 |
0UUUUU verso 840 |
0UUUUU |
| 147 |
xouuuu verso 840x0uuuu |
con x diverso da 0 e 8 |
| 147 |
8UUUUU verso 848 8UUUUU |
|
| 147 |
x8uuuu verso 848x8 uuuu |
con x diverso da 0 e 8 |
-
A partire dalla data di pubblicazione della presente delibera non
sono assegnate numerazioni sul codice 147.
-
Dalla stessa data tutte le numerazioni che si renderanno disponibili
con la migrazione sui codici 840 e 848 e che non risulteranno assegnate
agli operatori sono assegnate per blocchi da cento numeri contigui
da 00 a 99 sui codici 840 e 848 a seconda della categoria tariffaria.
Dal 1° dicembre 2000 gli utenti dei servizi di addebito ripartito
sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione dei codici
840 e 848.
Articolo 16 (Codici di accesso a rete privata virtuale)
-
La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale
è la seguente:
1482, 149X con X=4,5,6,7,8,9
149XY con X=0,1,2,3 e Y= da 2 a 9
149 XYZ con X=0,1,2,3 e con Y=0,1 e Z=0 ¸
9
dove i codici 1482, 149X, 149XY e 149XYZ identificano
l’operatore gestore della rete privata virtuale.
-
Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere
le sue preferenze relativamente al codice richiesto.
-
L’assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data
di ricezione della richiesta di assegnazione.
-
Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo
un periodo di latenza massima di dodici mesi.
Articolo 17 (Numerazione per servizi di numero unico)
-
Il codice 199 identifica la categoria specifica dei servizi di numero
unico.
-
La struttura delle numerazioni per servizi di numero unico è
la seguente:
199 X UUUUU con X=0,1,5,6,7,8,9 e U=0¸
9
199 XY UUUU con X=2,3,4 Y=2 ¸
9 , e U=0¸ 9
199 XYZ UUU con X=2,3,4 Y=0,1 Z=0 ¸
9 U=0 ¸ 9
dove le X, XY e XYZ identificano univocamente l’operatore.
-
Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere
le sue preferenze relativamente al codice richiesto.
-
L’assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data
di ricezione della richiesta di assegnazione.
-
Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo
un periodo di latenza massima di dodici mesi.
Articolo 18 (Numerazione per servizi non geografici
a tariffazione specifica)
-
I codici 899 e 892 identificano la categoria specifica dei servizi
non geografici a tariffazione specifica con addebito al chiamante.
-
La struttura delle numerazioni per servizi non geografici a tariffazione
specifica è la seguente:
899 UUUUUU con U=0¸
9
892 UUU con U=0¸ 9
-
Le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica
sul codice 899 vengono assegnate per blocchi di cento numeri contigui
da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo
stesso centinaio devono avere la medesima tariffa.
-
Le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica
sul codice 892 vengono assegnate su base singolo numero. L’operatore
assegnatario può definire tariffe diverse per il servizio relativo
a ciascun numero.
-
Il richiedente può esprimere nella domanda di assegnazione
le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
-
A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto
avente titolo, l’assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.
-
Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi non geografici
a tariffazione specifica ha una durata massima di dodici mesi.
-
L’assegnazione delle numerazioni e l’offerta dei relativi servizi
sono soggette all'approvazione da parte dell'Autorità di un
apposito codice di autodisciplina redatto da parte dell'operatore
richiedente.
-
Le condizioni per l’accesso da parte degli utenti sono definite sulla
base delle negoziazioni tra le parti e, ove applicabile, contenute
nell’offerta di interconnessione di riferimento anche sulla base dei
principi indicati nella delibera 1/00/CIR e successive modificazioni.
Articolo 19 (Numerazione per servizi di numero personale)
-
I codici 178X(Y) identificano la categoria specifica dei servizi
di numero personale.
-
La struttura delle numerazioni per servizi di numero personale è
la seguente:
178X UUUUUU con X=0,1,5,6,7,8,9 e U=0¸
9
178XY UUUUU con X=2,3,4 Y=2¸
9 e U=0¸ 9
178XYZUUUU con X=2,3,4 Y=0,1 Z=0,9 e U=0¸
9
dove le X, XY, XYZ identificano univocamente l’operatore.
-
Il richiedente nella domanda di assegnazione può esprimere
le sue preferenze relativamente al codice richiesto.
-
A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto
avente titolo, l’assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.
-
Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo
un periodo di latenza massima di dodici mesi.
Articolo 20 (Numerazione per servizi interattivi
in fonia)
-
I codici 163 e 164 identificano in modo non esclusivo servizi interattivi
in fonia.
-
La struttura delle numerazioni 163, 164 è la seguente:
163XY con X= da 0 a 9 e Y= da 2 a 9
164XY con X= da 0 a 9 e Y= da 0 a 9
163XYZ con X= da 0 a 9 Y= 0 e 1 e Z= da 0 a 9
-
Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantità
di numeri richiesti e le eventuali preferenze.
-
L'assegnazione è di norma effettuata entro trenta giorni dalla
data di ricezione della richiesta di assegnazione.
-
Un numero diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo
un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa
da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima
di dodici mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore
se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.
Articolo 21 (Numerazione per servizi Internet)
-
Nell'ambito del nuovo piano di numerazione organizzato per servizi
sulla base della prima cifra del numero, la prima cifra 7 viene utilizzata,
in modo non esclusivo, per la numerazione per servizi Internet. I
singoli servizi legati all'ambito Internet vengono definiti sulla
base delle cifre successive.
-
I codici 70X identificano in modo non esclusivo la categoria specifica
dei servizi per accesso da reti telefoniche fisse o da reti mobili
ad Internet ed in particolare l'accesso agli Internet Service Provider,
detti nel seguito ISP. Oltre a quelli definiti nel presente articolo,
i rimanenti codici 70X sono riservati per altre categorie di servizi
Internet.
-
Le numerazioni di cui al comma 2 hanno la struttura descritta di
seguito:
700 UUUUUUU con U=0¸
9
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet
con chiamata gratuita, con possibilità di attivazione per
singoli distretti.
701 UUUUUUU con U=0¸
9
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet
con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione,
con possibilità di attivazione per singoli distretti.
La chiamata viene fatturata dall'operatore di accesso.
702 UUUUUUU con U=0¸
9
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet
con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione,
con possibilità di attivazione per singoli distretti.
La fatturazione della chiamata viene svolta dall'operatore
a cui è attestato l'ISP e con cui il cliente ha in essere
un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente.
709 UUUUUUU con U=0¸
9
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet
con tariffazione specifica, con possibilità di attivazione
per singoli distretti.
La fatturazione relativa ai servizi viene svolta
dall'operatore/ISP con cui il cliente chiamante ha in essere un
rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente.
-
Le condizioni tecniche ed economiche di interconnessione
tra operatore di accesso ed operatore assegnatario della numerazione
sono stabilite in funzione della localizzazione sul territorio dei
punti di interconnessione e sono contenute, laddove applicabili, nell’offerta
di interconnessione di riferimento.
-
Le numerazioni per accesso ad Internet vengono
assegnate agli operatori di cui all’art. 3 della presente delibera
per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi
alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio devono
avere la medesima tariffa.
-
L'operatore, nella richiesta di numerazione di cui al comma 3, può
esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni.
-
L'assegnazione è, di norma, effettuata entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.
-
Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi Internet ha
una durata massima di dodici mesi.
Articolo 22 (Identificativi dei punti di segnalazione)
-
La rete di segnalazione è strutturata su due livelli funzionali
differenti: il livello nazionale e il livello internazionale. Questa
struttura rende possibile una chiara separazione di responsabilità
nella gestione della rete di segnalazione nazionale da quella internazionale
e questo consente di avere piani di amministrazione dei codici dei
punti di segnalazione separati, uno per il livello nazionale e uno
per il livello internazionale. Nel seguito si trattano i piani di
amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC - International
Signalling Point Codes) e nazionale (SPC - Signalling Point Codes).
-
La struttura dei codici dei punti di segnalazione internazionali
è definita nella raccomandazione UIT - T Q.708. I gruppi di
codici dei punti di segnalazione internazionali (SANC Signalling Area/Network
Code) sono amministrati dall’UIT. Gli 8 codici identificati da ciascun
gruppo sono amministrati dalla Autorità. L’Autorità
richiede all’UIT i gruppi di codici assicurando una disponibilità
adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati
sono notificati all’UIT.
-
I codici dei punti nazionali di segnalazione - SPC sono codici binari
a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella descritta per gli
ISPC. I gruppi di codici dei punti di segnalazione nazionali sono
amministrati dall’Autorità.
-
Nella richiesta di assegnazione il richiedente deve indicare l’impianto
e la relativa ubicazione.
-
I punti di segnalazione devono essere associati ad apparati fisicamente
installati sul territorio oggetto di licenza.
-
La variazione dell'associazione di un punto di segnalazione con un
determinato impianto e' soggetta a comunicazione all'Autorità,
fermo restando quanto previsto al comma 5.
-
L’assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della
licenza individuale è di norma effettuata entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.
-
Il periodo di latenza per i codici di punti di segnalazione nazionale
ha una durata massima di tre mesi.
Articolo 23 (Numerazione per altri servizi)
-
Sono disponibili, presso l’Autorità, informazioni sulle risorse
di numerazione attualmente utilizzate, ma non descritte nel presente
articolato.
-
Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte nel
presente articolato, il richiedente presenta all’Autorità una
proposta di struttura, la descrizione generale del servizio e le motivazioni
di utilizzo.
-
Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere
le sue preferenze relativamente alle risorse di numerazione richieste.
-
L’assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data
di ricezione della richiesta di assegnazione.
Allegato A
Relazioni fra stati delle risorse di numerazione
Le risorse di numerazione possono assumere uno degli
stati descritti in tabella A.1.
In Figura A.1 viene descritto il diagramma che illustra
le relazioni tra i diversi stati e in tabella A.2 le relative
transizioni.
Tabella A.1 - Stati delle risorse di numerazione
|
STATO
|
Durata max.
|
Descrizione risorsa
|
|
Disponibile
|
Indeterminata
|
Disponibile per assegnazione o assegnazione provvisoria
ove applicabile
|
|
Assegnato
|
Come la licenza o altro titolo
|
Assegnata in via definitiva
|
|
Assegnato
Provvisoriamente
|
Specificata per ciascuna risorsa
|
Assegnata per esercizio sperimentale o per prove
ove applicabile
|
|
Revocato
|
Specificata per ciascuna risorsa
|
Risorsa in latenza
|
|
Riservato
|
Indeterminata
|
Risorsa non utilizzabile
|
Figura A.1 - Diagramma di relazione tra gli stati
delle risorse di numerazione

Tabella A.2 - Transizione tra gli stati delle risorse
di numerazione
|
Transizione
|
Causa
|
|
A
|
- domanda di licenza o altro titolo
- domanda di assegnazione
|
|
B
|
- domanda di autorizzazione sperimentale
- domanda per prova
|
|
C
|
|
|
D
|
- domanda di licenza o altro titolo
|
|
E
|
- cessazione servizio
- modifica termini licenza o altro titolo
- mancato utilizzo
|
|
F
|
- cessazione servizio o prova
- modifica dei termini della autorizzazione
- mancato utilizzo
|
|
G
|
|
Allegato B
Tabella B.1 - Cifre ABC relative a indicativi
geografici riservati per utilizzi futuri
|
186
|
449
|
579
|
822
|
|
188
|
466
|
581
|
826
|
|
325
|
482
|
582
|
834
|
|
326
|
484
|
723
|
926
|
|
378
|
526
|
762
|
936
|
|
420
|
531
|
770
|
977
|
|
430
|
567
|
772
|
986
|
|
443
|
576
|
788
|
|
|