NELLA sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela
della concorrenza e del mercato;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
VISTO il decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE
(direttiva accesso), 2002/20/CE
(direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE
(direttiva quadro) e 2002/22/CE
(direttiva servizio universale), decreto recante "Codice delle
comunicazioni elettroniche" (di seguito, il Codice), pubblicato
nel Supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003, ed in particolare
gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19;
VISTA la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi
nell’ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche,
relativamente all’applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto
dalla direttiva 2002/21/CE,
dell’11 febbraio 2003 (di seguito, la Raccomandazione), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell’8
maggio 2003;
VISTA la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e
alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2003, che istituisce
un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee L 190 del 30 luglio 2003;
VISTE le Linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato
e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo
quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165
dell’11 luglio 2002;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS
del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura
di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
VISTO l’accordo di collaborazione
tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni
elettroniche, del 27 gennaio 2004;
VISTA la Raccomandazione sui mercati rilevanti che identifica diciotto
mercati, e specificamente:
A) Servizi al dettaglio:
1. accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per
clienti residenziali;
2. accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per
clienti non residenziali;
3. servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico
forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
4. servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti
in postazione fissa per clienti residenziali;
5. servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico
forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
6. servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti
in postazione fissa per clienti non residenziali;
7. insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di
linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui all’art. 18 e all’allegato
VII della direttiva servizio universale);
B) Servizi all’ingrosso:
8. raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione
fissa;
9. terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche
in postazione fissa;
10. servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa;
11. accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso)
alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi
a banda larga;
12. accesso a banda larga all’ingrosso;
13. fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate;
14. fornitura all’ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti
interurbani;
15. accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche
mobili menzionati separatamente all’allegato I, punto 2, della direttiva
quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE;
16. terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili;
17. mercato nazionale all’ingrosso per servizi internazionali di
roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili;
18. servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di
contenuti agli utenti finali.
VISTA la delibera n. 118/04/CONS
del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori
di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche";
VISTA la delibera n. 373/05/CONS
del 16 settembre 2005, recante modifiche alla precedente appena citata;
OSSERVATO che il termine fissato dall’art. 19 del Codice è da
tempo scaduto, senza che i complessi procedimenti di cui si tratta abbiano
potuto essere tutti portati a compimento;
VISTI i provvedimenti di proroga dei termini di conclusione dei procedimenti
istruttori di cui all’art. 1, comma 3 della suddetta delibera
n. 118/04/CONS, adottati con delibere
n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, n.
29/05/CONS del 10 gennaio 2005, n.
239/05/CONS del 22 giugno 2005, n.
2/06/CONS del 2 febbraio 2006 e n.
539/06/CONS del 27 settembre 2006;
CONSIDERATO che nella delibera n.
118/04/CONS, tuttora vigente in parte qua, è previsto che
gli schemi di provvedimento in tema di analisi di mercato vengano dapprima
sottoposti alla fase di consultazione nazionale ai sensi della delibera
n. 453/03/CONS, e solo in seguito trasmessi all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea;
CONSIDERATO che appare conveniente rendere l’assetto della disciplina
dei predetti procedimenti, quale fissato dalla delibera
n. 118/04/CONS, ancora più flessibile rispetto a quanto già
risultante dalle modifiche disposte attraverso la precedente n.
373/05/CONS, al fine di conferire la massima speditezza alla fase
procedurale conclusiva delle analisi dei mercati ancora in corso;
RITENUTO opportuno, sotto questo profilo, rivedere la previsione secondo
la quale gli schemi di provvedimento dovrebbero essere trasmessi alla
Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione
europea soltanto dopo lo svolgimento della fase di consultazione nazionale
ai sensi della delibera n. 453/03/CONS,
rendendo invece contestuali le relative fasi del procedimento;
OSSERVATO che la indicata previsione della delibera
118/04/CONS non risulta imposta dalla normativa vigente, e che diverse
autorità di regolamentazione hanno del resto già svolto
la consultazione pubblica nazionale in parallelo alla notifica della
proposta di provvedimento alla Commissione europea (si segnalano ad
esempio le Autorità inglese, portoghese, francese ed olandese);
RILEVATO, pertanto, che ben può essere stabilito che lo svolgimento
della fase di consultazione e la trasmissione degli schemi provvedimentali
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione
europea possano avere luogo anche in via parallela, salvo il dovere
di questa Autorità di comunicare senza ritardo alle medesime
Commissione e Autorità garante le eventuali modifiche sostanziali
che all’esito della consultazione si decidesse di apportare al singolo
schema;
UDITA la relazione dei Commissari, cons. Nicola D’Angelo e prof. Stefano
Mannoni, relatori ai sensi dell'articolo
29 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;
2. La presente delibera è immediatamente efficace.