NELLA riunione della Commissione per i servizi e i
prodotti del 14 giugno 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata
nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;
VISTO
il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della
radiotelevisione”;
VISTO
l’esposto pervenuto in data 6 giugno 2007 dal Comitato Promotore dei Referendum
Elettorali CO.R.EL. 2008 nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana
Spa (emittenti televisive Rai 1, Rai 2, Rai 3) e di R.T.I. – Reti Televisive
Italiane (emittenti televisive Canale 5, Italia 1, Retequattro) per la
violazione degli articoli 3 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112,
relativamente all’informazione sulla raccolta delle firme per la promozione dei
referendum aventi ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361 ”Approvazione del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati” e il
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 “Testo unico delle leggi recanti
norme per l’elezione del Senato della Repubblica”;
RITENUTA
l’importanza socio-politica dell’iniziativa referendaria in questione, momento
collettivo di partecipazione alla fase precedente allo svolgimento del
referendum popolare che si riconnette all’esercizio del diritto di voto,
espressione della sovranità popolare;
CONSIDERATO
che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico, costituiscono principi
fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l’obiettività, la
completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, nonché l’apertura
alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l’attività di informazione
radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di contenuti esercitata,
costituisce un servizio di interesse generale, che deve garantire la libera
formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle
trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in
condizioni di parità di trattamento e imparzialità;
CONSIDERATO
che l’Autorità è chiamata dall’articolo 10, comma 1, del citato Testo unico ad
assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle
comunicazioni anche radiotelevisive;
RILEVATO,
altresì, che il citato articolo 7, comma 3, del Testo unico prevede che
l’Autorità debba rendere effettiva l’osservanza dei principi ivi stabiliti, nei
programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei
fornitori di contenuti in ambito nazionale;
CONSIDERATO
che i principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità
devono informare le trasmissioni di informazione, da qualsiasi emittente o
fornitore di contenuti trasmessi;
CONSIDERATO
che dai dati di monitoraggio messi a disposizione dalla società ISIMM Ricerche,
relativi al periodo 23 aprile - 8 giugno 2007 emerge una scarsa informazione
diffusa dalle reti televisive nazionali sull’argomento del Referendum in
questione nelle edizioni quotidiane dei telegiornali e nei programmi di
approfondimento informativo, con il conseguente venir meno del principio della
completezza dell’informazione sancito dalle richiamate disposizioni
legislative;
RITENUTO,
pertanto, l’opportunità di richiamare tutte le emittenti radiotelevisive
pubbliche e private e i fornitori di contenuti operanti in ambito nazionale a
garantire nei programmi di informazione uno spazio adeguato all’argomento della
raccolta delle firme per la promozione dei Referendum aventi ad oggetto il decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e il decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
UDITA
la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori
ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità;
2 L’Autorità
verifica l’osservanza del presente richiamo anche attraverso il monitoraggio
dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta i conseguenti provvedimenti
previsti dalla legge .
Il
presente provvedimento è trasmesso alla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web
dell’Autorità.