NELLA seduta della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 16 maggio 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
VISTA la propria delibera n. 3/CIR/99, recante: "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione Carrier Preselection", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1999, n.303;
VISTA la propria delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, recante: "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2000, n.117;
VISTA la propria delibera n. 5/00/CIR del 8 giugno 2000, recante norme per il "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e Carrier Preselection";
VISTA la propria delibera n. 9/00/CIR del 18 ottobre 2000, recante: "Disposizioni relative all’attivazione del servizio di Carrier Preselection: data di sottoscrizione del contratto di utenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2000, n.117;
VISTA la propria delibera n. 10/00/CIR del 18 ottobre 2000, recante: "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2000, n.256;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Il quadro normativo di riferimento.
L’art. 1, comma 6, lett. a), nn. 7 e 8 della legge n.249 del 1997, dispone che l’Autorità:
" 7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;"
L’art. 4, comma 14, del d.P.R. n. 318 del 1997 dispone che :
"L'Autorità può fissare in anticipo le condizioni relative alle aree di contenuto elencate nell'allegato D, parte 1. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto a inserire, salvo in casi motivati, gli elementi indicati nell'allegato D, parte 2, negli accordi di interconnessione stipulati nonché tutti gli elementi della parte 1 che sono nella sua disponibilità negoziale. L'Autorità può inoltre, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissare le scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non è raggiunto un accordo entro i termini assegnati, l'Autorità adotta misure cogenti per le parti, riguardanti soltanto gli aspetti per i quali non è stato già perfezionato l'accordo secondo le procedure da essa stabilite e rese pubbliche".
L’art. 5, comma 6, del suddetto d.P.R. riconosce, inoltre, che:
"L'Autorità ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa ovvero è tenuta a farlo su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi".
La delibera n. 3/CIR/99, "definisce le regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection)". In particolare, fissa i principi per la definizione dei modelli di interazione nonché della soluzione tecnica di rete da implementare. Gli articoli 8 e 9 dell’Allegato A della sopra citata delibera fissano le procedure, per il periodo transitorio e per quello a regime, per l’evasione delle richieste.
Con la delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, l’Autorità ha precisato alcuni aspetti procedurali relativi all’implementazione del servizio di Carrier Preselection e dei contenuti degli accordi di interconnessione. In particolare nell’art. 1 della stessa delibera è disposto al comma 1 che:
"Telecom Italia è tenuta ad adeguare la capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di Carrier Preselection sulla base dell’andamento dalla domanda di ordinativi per la fornitura della prestazione" ed al comma 6 che "L’Autorità si riserva di rivedere, dopo 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la capacità di evasione mensile di attivazioni di Telecom Italia verificandone la compatibilità con le condizioni di mercato".
Con la delibera n.5/00/CIR dell' 8 giugno 2000, "È istituita presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un’unità per il monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e preselezione dell’operatore", di seguito indicata come UPIM, avente tra l’altro gli obiettivi indicati all’art. 2, comma 2, punti b. e c., di seguito riportati:
" b. monitorare la dinamica contrattuale ed il processo di negoziazione tra operatori licenziatari e Telecom Italia;
c. acquisire dagli operatori licenziatari e da Telecom Italia segnalazioni in merito ad eventuali richieste di interpretazione della normativa vigente o di intervento in relazione a comportamenti ostativi del processo di implementazione dell’accesso disaggregato, della preselezione dell’operatore e della portabilità del numero nella fase negoziale, di sperimentazione e di implementazione e provisioning dei servizi"
2. Il procedimento istruttorio.
Nell’ambito delle attività UPIM, l’Autorità ha richiesto agli operatori, a partire da ottobre 2000, l’invio periodico dei dati relativi al processo di attivazione della CPS, ritenuti utili ai fini dell’analisi delle problematiche.
In particolare, nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2001, l’Autorità ha approfondito l’attività di acquisizione dei dati avanzando richieste specifiche in merito alle previsioni di acquisizioni di contratti CPS per il 2001 ed ai valori di ordinativi arretrati da smaltire (di seguito arretrato).
Durante l'attività di monitoraggio sono state, inoltre, raccolte una serie di segnalazioni che mostravano presunte criticità nel processo di attivazione degli ordini di CPS nonché nel numero massimo di attivazioni giornaliere previsto.
Ritenuto opportuno prevedere specifiche condizioni regolamentari per superare le criticità rilevate, la Commissione Infrastrutture e Reti dell’Autorità ha disposto, in data 22 febbraio 2001, l’apertura di un apposito procedimento istruttorio avente ad oggetto: "Revisione della capacità di evasione mensile e della distribuzione delle richieste di carrier preselection (CPS)".
Nell’ambito dell’istruttoria sono stati dunque valutati i dati e le segnalazioni raccolte dall’UPIM, nell’ambito delle proprie attività, e sono altresì stati sentiti gli operatori interconnessi che usufruiscono della prestazione di CPS (di seguito operatori preselezionati) e l’operatore d’accesso Telecom Italia relativamente ad una serie di ipotesi di miglioramenti da apportare al processo di attivazione della CPS.
Nel corso del procedimento, l’operatore d’accesso Telecom Italia ha evidenziato che, a fronte della capacità assegnata, non corrisponde un equivalente quantitativo di ordinativi inviati, ciò comportando un sotto-utilizzo delle risorse. Inoltre, secondo l’operatore di accesso, gli operatori preselezionati inoltrano delle richieste di capacità sovrastimate allo scopo di garantirsi una maggiore capacità preassegnata, in virtù dell’attuale meccanismo.
Alla luce di tali osservazioni Telecom Italia ritiene che un eventuale incremento del numero massimo di attivazioni giornaliere comporterebbe investimenti utili solo allo smaltimento degli ordinativi accumulati nel presunto arretrato ma a regime non necessari. L’operatore di accesso ha, peraltro, dichiarato la disponibilità a raggiungere, in una prima fase, il tetto di espletamento giornaliero di 14.000 ordinativi, implementando contestualmente i meccanismi di miglioramento delle capacità distributive; rinviando ad una seconda fase la valutazione dell'aumento delle capacità totali giornaliere massime.
Infine, con riferimento al meccanismo di penalità, l’operatore d’accesso ha proposto di applicare le penalità di cui alla delibera n. 3/CIR/99 riducendo la soglia dall’attuale valore del 2% della capacità complessiva allo 0.5%, ottenendo così l’applicazione della penalità anche per gli operatori preselezionati più piccoli che richiedono valori di attivazioni ridotte.
Dal confronto con gli operatori preselezionati è emerso che:
- le capacità mensilmente assegnate non sono ritenute sufficienti per le proprie esigenze ed il relativo mancato utilizzo in fase di invio degli ordinativi è da attribuirsi al fatto che in alcuni distretti vi sono capacità assegnate in eccesso ed in altri in difetto rispetto alle reali esigenze;
- l’intervento di incremento di capacità da parte dell’operatore d’accesso è ritenuto indispensabile ed il valore finale ritenuto più opportuno è 30.000 ordinativi;
- le richieste di capacità su base distrettuale con due mesi di anticipo comportano notevoli problemi previsionali;
- esiste un notevole quantitativo di ordinativi non inviati a causa della rigidità del sistema;
- sarebbe utile per gli operatori preselezionati, nell’ottica di migliorare l’efficienza del processo, avere a disposizione il software di analizzatore sintattico che effettua una prima verifica formale dei file di invio;
- per tutelare anche gli operatori preselezionati che non hanno arretrato ritengono opportuno variare la modalità di assegnazione delle capacità dall’attuale "30% equidistribuito e 70% proporzionale" ad un "50% equidistribuito e 50% proporzionale".
RITENUTO, sulla base delle criticità emerse nel corso del procedimento, di individuare, in particolare, i seguenti ambiti di intervento, con l’obiettivo di migliorare il processo di attivazione della CPS:
- "Variazione della capacità di evasione giornaliera da parte di Telecom Italia";
- "Definizione di Aree Territoriali sulle quali implementare il processo e modifica delle modalità di richiesta ed assegnazione delle capacità";
- "Introduzione di meccanismi per aumentare l’efficienza del sistema";
- "Valutazione del sistema di penalità".
CONSIDERATO in merito alla "Variazione della capacità di evasione giornaliera da parte di Telecom Italia" che la necessità di incrementare il numero di attivazioni giornaliere scaturisce sia dall’elevato numero di ordinativi arretrati da smaltire sia dalle previsioni mensili degli operatori preselezionati di nuovi contratti CPS.
CONSIDERATO che l’incremento della capacità di evasione massima coniugato con gli interventi di miglioramento di efficienza del processo, che porteranno ad una più flessibile gestione delle richieste da parte degli operatori preselezionati, comporta l’aumento dell’effettivo numero di ordinativi attivati di CPS da parte di Telecom Italia.
RITENUTO, alla luce delle precedenti considerazioni, che il valore di capacità di evasione giornaliera di 20.000 ordinativi consente la sostenibilità delle nuove acquisizioni previste pur lasciando disponibile della capacità residua per lo smaltimento degli ordinativi arretrati.
CONSIDERATO in merito alla "Definizione di Aree Territoriali sulle quali implementare il processo e modifica delle modalità di richiesta ed assegnazione delle capacità" che l’attuale meccanismo, prevedendo un’allocazione su 231 distretti delle assegnazioni di capacità, non permette agli operatori un’efficace programmazione delle attivazioni e soprattutto un trasferimento della capacità disponibile da un distretto ad un altro. Qualora il processo di assegnazione degli ordinativi fosse, dunque, applicato sulla capacità complessiva di Aree Territoriali, realizzate accorpando tra loro i 231 distretti, gli operatori preselezionati potrebbero utilizzare la capacità disponibile in un qualsiasi distretto della medesima Area Territoriale.
RITENUTO che dall’esame dell’attuale organizzazione di Telecom Italia è possibile individuare 18 "punti di contatto" territoriali per i rapporti con gli operatori preselezionati, ognuno con una sua competenza in termini di distretti, che possono essere immediatamente utilizzati per la definizione delle Aree Territoriali.
CONSIDERATO che per consentire uno sfruttamento equo e flessibile da parte degli operatori preselezionati delle capacità disponibili è opportuno rivedere la tempistica del sistema di assegnazione. In particolare, gli operatori preselezionati possono inviare le proprie richieste di capacità per il mese successivo ripartite per ogni Area Territoriale, entro quindici giorni dal termine del mese in corso. L’operatore d’accesso provvede a determinare le capacità assegnate ed a comunicarle agli operatori entro cinque giorni dalla fine del mese.
CONSIDERATO che la richiesta di capacità di ogni singolo operatore preselezionato non deve superare il valore di capacità massima mensile definita in ciascuna Area Territoriale.
CONSIDERATO che il numero di operatori preselezionati che hanno richiesto la prestazione di CPS nel periodo settembre 2000 – marzo 2001 è raddoppiato, passando da 14 a 30 circa. Tale incremento ha fatto sì che la capacità equidistribuita sia diventata via via inferiore, ciò comportando alcuni problemi soprattutto per gli operatori preselezionati con un basso numero di richieste.
RITENUTA congrua una modalità di assegnazione delle quote di capacità, che preveda il 40% di capacità equidistribuito ed il 60% proporzionale.
CONSIDERATO in merito ai "Meccanismi per aumentare l’efficienza del sistema" che l’attuale sistema di gestione degli ordinativi non ha una flessibilità tale da ottenere il pieno sfruttamento delle capacità disponibili. In particolare, un elemento di criticità del processo si rileva nell'ipotesi in cui gli operatori preselezionati non riescano ad inviare il quantitativo di ordinativi ad essi assegnato nel giorno: in tal caso una serie di risorse, disponibili da parte di Telecom Italia per quella giornata, risultano non utilizzate.
RITENUTO che un incremento dell'efficienza del processo di attivazione si può ottenere introducendo un meccanismo tale per cui le risorse assegnate giornalmente a ciascun operatore preselezionato non utilizzate per l'evasione degli ordinativi siano rese disponibili agli altri operatori preselezionati come risorse comuni di capacità per quelle giornata.
CONSIDERATO, in merito al "Sistema di penalità", che il meccanismo di penalità introdotto dalla delibera n.3/CIR/99 prevede che:
"Al fine di scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali nelle previsioni, l'operatore d'accesso ha facoltà, per ogni singolo periodo, di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso di richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacità complessiva di espletamento degli ordinativi dell’operatore di accesso, la quota di richieste effettivamente evase per un operatore preselezionato sarà pari alla quantità effettivamente presentata diminuita dell’ammontare percentuale dello scostamento dalla previsione. La capacità produttiva residua verrà suddivisa, in modo proporzionale, a vantaggio degli altri operatori".
RITENUTO opportuno di confermare le modalità di individuazione della penale previste dalla delibera n. 3/CIR/99, considerando il fattore di riduzione da applicare come pari allo scostamento percentuale tra capacità richiesta dall'operatore preselezionato nel mese ed il numero di ordinativi effettivamente inoltrati.
CONSIDERATA l’esigenza per l’Autorità di disporre di un’informativa mensile sulle modalità di applicazione, sia del processo di assegnazione delle capacità che di gestione delle attivazioni, ed in particolare relativamente a:
- sintesi dei dati di capacità richiesta e capacità assegnata per ogni operatore preselezionato, a livello di Area Territoriale;
- sintesi dei dati relativi agli ordinativi effettivamente inoltrati, respinti e attivati per ciascun operatore preselezionato;
- sintesi dei dati per ciascuna Area Territoriale relativi agli ordinativi richiesti, assegnati ed effettivamente inoltrati, questi ultimi suddivisi per singolo distretto, distinguendo gli ordinativi respinti sulla base della motivazione, e gli ordinativi lavorati sulla base del tempo di attivazione.
CONSIDERATO che l’Autorità ritiene fondamentale l’utilizzo dello strumento del Service Level Agreement al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni regolamentari relativi alla CPS;
CONSIDERATO che, in ottemperanza alle disposizioni della delibera n.10/00/CIR, Telecom Italia ha pubblicato in data 9 aprile 2001, la propria proposta di Service Level Agreement per il servizio di CPS e che tale proposta è in corso di valutazione da parte dell’Autorità;
UDITA la relazione finale del Commissario Ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino dell’Autorità.