L’Autorità
NELLA riunione della Commissione per i servizi
e i prodotti del 24 maggio 2006;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera
b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n.
28, recante "Disposizioni per la parità di accesso
ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge
6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313,
recante "Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo
nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che
emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre
2003, n. 313;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione"
ed, in particolare, l’articolo 7, comma 1;
VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo",
e successive modificazioni;
VISTA la delibera n. 27/06/CSP
recante "Atto di indirizzo sull’informazione in materia di raccolta
delle firme per la promozione del Referendum popolare relativo al testo
di legge costituzionale recante "Modifiche alla parte II della
Costituzione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18
novembre 2005", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;
RILEVATO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 28
aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 100 del 2 maggio 2006, è stato indetto per il giorno
25 giugno 2006 il referendum popolare per l’approvazione del
testo della legge costituzionale concernente "Modifiche alla
Parte II della Costituzione", approvato dal Parlamento e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005;
RILEVATA l’impossibilità di effettuare le consultazioni previste
dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28,
con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, la quale non risulta ancora costituita;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele
Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente
l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
Delibera
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
- Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della
legge 22 febbraio 2000, n. 28,
come modificata dalla legge 6 novembre
2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di
informazione, si riferiscono alla consultazione referendaria del 25
giugno 2006 relativa all’approvazione del testo della legge costituzionale
concernente "Modifiche alla Parte II della Costituzione",
e si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle
emittenti che esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva
e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. Ove non diversamente
previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, sino a tutta la
seconda giornata di votazione.
Articolo 2
Soggetti politici
-
Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge
6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:
- il comitato promotore del referendum;
- le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno
un ramo del Parlamento nazionale nonché quelle diverse dalle
precedenti che siano presenti con almeno un rappresentante al Parlamento
europeo;
- i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi,
comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche
di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti
di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo
e specifico al quesito referendario, rilevabile anche sulla base
dei rispettivi statuti, e che abbiano dato una esplicita indicazione
di voto favorevole o contrario al quesito referendario. Gli organismi
di cui al presente comma devono essere costituiti entro cinque giorni
dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento,
i soggetti politici di cui al comma 1, lettere b) e c), rendono nota
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la loro intenzione
di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione
dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a
favore o contro il quesito referendario. L’Autorità comunica,
anche a mezzo telefax, l’elenco dei soggetti di cui al precedente comma
1 ai Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano
costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali
Articolo 3
Riparto degli spazi di comunicazione politica
-
Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra la data
di entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura
della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva
o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica
sul tema del referendum popolare, nelle forme previste dall'articolo
4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti
in misura uguale tra i soggetti politici favorevoli e i contrari al
quesito referendario.
-
In ogni trasmissione che preveda la partecipazione di più
di un rappresentante per ciascuna indicazione di voto, tra i sostenitori
dell’indicazione di voto contrario deve essere incluso un rappresentante
del Comitato promotore.
-
L’eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di
voto non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti,
ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi,
nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle
predette assenze.
-
Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori
con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali
all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore
24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia
oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.
I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati,
anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità
che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
-
Ai programmi di comunicazione politica sul tema della consultazione
referendaria di cui all’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento,
non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre
competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è
comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
Articolo 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente provvedimento e quella di chiusura della campagna
referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private
possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevole
o contraria al quesito referendario.
Articolo 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a
titolo gratuito
-
Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, osservano le seguenti
modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo
4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
- il numero complessivo dei messaggi è ripartito fra i soggetti
politici interessati; i messaggi sono trasmessi a parità
di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento
alle fasce orarie;
- i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione
favorevole o contraria ai quesiti referendari e comunque compresa,
a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- i messaggi non possono interrompere altri programmi, né
essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione
e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro
contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono
collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente
a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia
14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia 9:00-10:59.
I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono
comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e
quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il
numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia
diverso, l’assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi
avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni
caso i limiti di cui alle lettere e) ed f). L’eventuale mancanza
di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non
pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell’indicazione
opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;
- i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dalla legge;
- ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in
ciascun contenitore;
- nessun soggetto politico può diffondere più di due
messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
- ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione
del soggetto politico committente.
Articolo 6
Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici
-
Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, che
intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
- rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da
trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che
presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero
telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento,
che può essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo
dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli
standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la
trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti
possono anche utilizzare il modello
MAG/1/RN, reso disponibile nel sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.
- inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché
possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione
successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori
e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le
emittenti possono anche utilizzare il modello
MAG/2/RN, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
- A decorrere dal terzo giorno e fino al quinto giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, i soggetti politici di cui all’articolo
2, comma 1, lettere a) e c) nonché i soggetti di cui all’articolo
2, comma 1, lettera b), che abbiano reso la comunicazione di cui
al medesimo articolo 2, comma 2, interessati
a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla
stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a
mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale
per il referendum popolare confermativo, i relativi recapiti
e la durata dei messaggi. A tale fine, può anche essere utilizzato
il modello
MAG/3/RN, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 7
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
-
La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza
di un funzionario della stessa.
-
La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata
secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno
di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità
di presenze all'interno delle singole fasce. Gli spazi disponibili
in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra
i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario.
Articolo 8
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali
-
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento
e fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire
la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza,
la completezza, l’equità, la lealtà e l'imparzialità
dell'informazione, e di assicurare all’elettorato la più ampia
informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della
compagna referendaria, tenuto conto del servizio di interesse generale
dell’attività di informazione radiotelevisiva, i programmi
di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive
nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una
specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
- quando vengano trattate questioni relative al tema oggetto del
referendum, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati
a favore o contro il quesito referendario, vanno rappresentate in
modo corretto e obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache
e nelle riprese degli stessi soggetti. Resta salva per l’emittente
la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione
tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle
persone.
- fatto salvo il criterio precedente, nei programmi di approfondimento
informativo, a cominciare da quelli di maggiore ascolto, va curata
una adeguata informazione sui temi oggetto del referendum, assicurando
la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione.
Qualora in detti programmi assuma carattere rilevante l’esposizione
di opinioni e valutazioni politiche riconducibili al tema oggetto
del referendum, dovrà essere complessivamente garantita,
nel corso della campagna referendaria, la presenza equilibrata tra
i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario, assicurando
sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.
- Le emittenti radiotelevisive nazionali private sono tenute a comunicare
all’Autorità, con cadenza settimanale, il calendario delle
trasmissioni di cui alla precedente lettera b).
-
Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione
radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica, di
informazione sui temi del referendum e dai messaggi politici
autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni
o preferenze di voto relative ai referendum. In dette
trasmissioni, l’esposizione di argomenti e posizioni inerenti i temi
oggetto del referendum, è ammessa unicamente all’interno
di finestre informative condotte nel rispetto dei criteri di cui al
comma 1.
-
Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi
ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle
modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da
non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere
scelte degli elettori, evitando che si determinino situazioni di vantaggio
per i favorevoli o i contrari al quesito referendario.
-
Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella
diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse
da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione
referendaria.
Articolo 9
Illustrazione delle modalità di voto
-
Dall’entrata in vigore del presente provvedimento le emittenti radiotelevisive
nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni
referendarie previste per il giorno 25 giugno 2006 con particolare
riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione
del voto ivi comprese le speciali modalità di voto previste
per gli elettori affetti da disabilità, e per i malati intrasportabili
e le modalità di espressione del voto per la circoscrizione
estero.
Capo II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Articolo 10
Programmi di comunicazione politica
-
I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo
2, comma 1, lettera c) del codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le
emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel
periodo fra l’entrata in vigore del presente provvedimento e la chiusura
della campagna referendaria devono consentire una effettiva parità
di condizioni tra i soggetti politici di cui all’articolo
2 favorevoli o contrari al quesito referendario, anche con riferimento
alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
-
L’eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di
voto non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti,
ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi,
nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle
predette assenze.
-
Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori
con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali
all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore
24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia
oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.
I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati,
anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni
o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi
che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente
comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni
sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche
ai non udenti.
-
Ai programmi di comunicazione politica sul tema della consultazione
elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento,
non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre
competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è
comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
Articolo 11
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente
provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria, le
emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in
contradditorio delle posizioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito
referendario.
-
Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti
radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità,
stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo
4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
- il numero complessivo dei messaggi è ripartito fra i soggetti
politici; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni
tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce
orarie;
- i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma
o di una opinione, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- i messaggi non possono interrompere altri programmi, né
essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione
e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei
contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono
collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente
a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia
12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;
quinta fascia 15:00-17:59; sesta fascia 9:00-11:59;
- i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dalla legge;
- nessun soggetto politico può diffondere più di un
messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
- ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio
referendario gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.
Articolo 12
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
- rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da
trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso
la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico
e la persona da contattare, è depositato un documento, che
può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del
materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche
utilizzare i modelli
MAG/1/RN resi disponibili nel sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
- inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale
per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera
a), nonché, possibilmente con almeno tre giorni di anticipo,
ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con
riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel
palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare
i modelli
MAG/2/RN resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
-
A decorrere dal terzo giorno e fino al quinto giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti politici
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c),
nonché i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera b) che abbiano reso la comunicazione di cui al medesimo
articolo 2, comma 2, interessati a trasmettere messaggi autogestiti
comunicano alle emittenti e al competente Comitato regionale per le
comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile
elettorale per il referendum popolare confermativo e i relativi
recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere
utilizzati i modelli
MAG/3/RN resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 13
Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ove non diversamente
regolamentato, approva la proposta del competente Comitato regionale
per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero
complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti
politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste
dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e concernente la ripartizione
tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma
stanziata per l’anno 2006.
Articolo 14
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
-
La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non
costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente
che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario
dello stesso.
-
La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata,
sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma
1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno
di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità
di presenze all'interno delle singole fasce. Gli spazi disponibili
in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra
i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario.
Articolo 15
Messaggi politici autogestiti a pagamento
-
Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente
provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria, le
emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi
politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo 2, comma
1, lettera d) del codice di autoregolamentazione di cui al decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
-
Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al
comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare
condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
-
Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fino
a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le
emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere
i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell’offerta
dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta
al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni
consecutivi.
-
Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive
locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della
quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è
depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne
abbia interesse, concernente:
- le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione
del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere
prenotati;
- le modalità di prenotazione degli spazi;
- le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate
da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
- ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante
per la fruizione degli spazi.
- Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto
delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base
alla loro progressione temporale.
-
Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui
al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore
praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
-
Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta
a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima
non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I
soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in
modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state
determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i
messaggi di cui al comma 1.
-
Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1
differenziati per diverse aree territoriali, dovranno essere indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
-
La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce
condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti
a pagamento in periodo referendario.
-
Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1
devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio dal seguente
contenuto: "Messaggio referendario a pagamento", con l’indicazione
del soggetto politico committente.
-
Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono
recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura:
"Messaggio referendario a pagamento", con l’indicazione del soggetto
politico committente.
- Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare
contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti
a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per
importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia
di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
Articolo 16
Trasmissioni in contemporanea
- Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni
in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella
legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate
dal codice di autoregola-mentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per
le ore di trasmissione non in contemporanea.
Articolo 17
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
-
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento
e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione,
come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione
di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il
pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività,
la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità
e l’equità; a tal fine, quando vengano trattate questioni relative
al tema oggetto del referendum, deve essere assicurato l’equilibrio
e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito
referendario.
-
Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento
e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali
a carattere comunitario di cui all’articolo
16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all’articolo
1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78
della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite
all’articolo 2, comma 1, lettera
q), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono
esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da
dette norme.
-
Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi
ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle
modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da
non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere
scelte degli elettori, evitando che si determinino situazioni di vantaggio
per i favorevoli o i contrari al quesito referendario.
- Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella
diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da
qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione
elettorale.
Capo III
Disposizioni particolari
Articolo 18
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
-
Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea
da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque
denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale;
il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto,
le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al
rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal
Capo I del presente titolo che si applicano, altresì, alle
emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi
dell'articolo 38 della legge 14
aprile 1975, n. 103.
-
Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina
con riferimento all’articolo 2, comma
1, lettera n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
-
Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali
dal Capo II del presente titolo.
-
Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi
nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.
Articolo 19
Imprese radiofoniche di partiti politici
-
In conformità a quanto disposto dall’articolo
6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui
ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di
radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un
partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai
sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n.
67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo
sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
-
I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a
qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del
partito.
Articolo 20
Conservazione delle registrazioni
-
Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni
della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della
votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare,
sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi
in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione
di disposizioni della legge 10 dicembre
1993, n. 515, della legge 22
febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge
20 luglio 2004, n. 215, nonché di quelle emanate dalla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi o recate ai sensi del presente provvedimento.
TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Articolo 21
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici referendari
su quotidiani e periodici
-
Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi
titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni nelle
forme ammesse dall'articolo 7,
comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici
elettorali relativi al referendum sono tenuti a dare notizia
dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato
pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi
politici referendari. Per la stampa periodica si tiene conto della
data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito
delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione
della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare
sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione
dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo
a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo
che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei
modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica,
di analoga diffusione.
-
Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo,
sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare
le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della testata presso cui è
depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
- le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale
indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno
di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere
prenotati;
- le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate
per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni
di gratuità;
- ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante
per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione
del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro
progressione temporale.
-
Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi
per i messaggi politici referendari le condizioni di migliore favore
praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
-
Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale,
su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in
relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
-
Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate
a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto
le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente
le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché,
ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.
-
La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce
condizione per la diffusione dei messaggi politici referendari durante
la consultazione referendaria. Ove detto comunicato non sia stato
pubblicato precedentemente all’entrata in vigore del presente provvedimento,
lo stesso va reso pubblico nel periodo stabilito dal comma 1. In caso
di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto
previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione
dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo
alla data di pubblicazione del comunicato preventivo. Nel caso in
cui il comunicato sia stato pubblicato prima dell’entrata in vigore
del presente provvedimento, la diffusione dei messaggi può
avvenire dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.
Articolo 22
Pubblicazione di messaggi politici referendari su quotidiani e periodici
-
I messaggi politici referendari di cui all'articolo
7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono fornire una corretta
rappresentazione del quesito referendario ed essere riconoscibili
anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati,
secondo modalità uniformi per ciascuna testata. Devono, altresì,
recare la dicitura "messaggio referendario" con l’indicazione del
soggetto politico committente.
-
Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle
elencate al comma 2 dell’articolo
7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Articolo 23
Organi ufficiali di stampa dei partiti
-
Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi
politici relativi al referendum su quotidiani e periodici e
sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non
si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti
politici e alle stampe dei soggetti politici interessati al referendum
di cui all’articolo 2, comma 1.
-
Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai
sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che
rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito
o del movimento politico.
- I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici interessati
al referendum sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare
gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici,
nonché le stampe di soggetti politici interessati al referendum.
TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Articolo 24
Divieto di sondaggi politici ed elettorali
-
Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla
chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici
o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici
sull’esito del referendum e sugli orientamenti politici e di
voto dei votanti, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in
un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì,
la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti
in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché
esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze
di voto o i propri orientamenti politici.
- Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione
integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere
obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che
ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni,
di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
- il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- il committente e l’acquirente del sondaggio;
- i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando
se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio
non rappresentativo";
- il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
- il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;
- il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione
parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
- la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- la data in cui è stato realizzato il sondaggio.
-
I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto
se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità
e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo
comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it,
ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n.
28.
-
In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa,
la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre
evidenziata con apposito riquadro.
-
In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione
televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene
preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo
a scorrimento.
-
In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la
"nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 25
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
-
I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano
stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi
assolvono, nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli
previsti agli articoli 12, 13
e 14, i seguenti compiti:
- di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione
vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento
da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni
che dovessero essere dettate per la concessionaria del servizio
pubblico dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le
trasmissioni a carattere regionale;
- di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi
atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti
di sua competenza.
Articolo 26
Procedimenti sanzionatori
-
Le violazioni delle disposizioni della legge
22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di
cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché
di quelle che dovessero essere emanate dalla Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
o di quelle dettate con il presente provvedimento, sono perseguite
d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti
previsti dall’articolo 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun
soggetto politico interessato può comunque denunciare tali
violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
-
Il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità può
denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al
Capo II della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni
attuative di cui al presente atto.
-
La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo
telefax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore
presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato
regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non
sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale
rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo
della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate
dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le
successive dodici ore.
-
La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile
solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima
anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
-
La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione
dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale
o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate,
completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero
di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
-
Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti
commi 4 e 5, l’Autorità, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio
avvia l’istruttoria, dando, comunque, precedenza nella trattazione
a quelle immediatamente procedibili.
-
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede
direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti
emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici,
mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del
Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità
stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive
all’accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l’ipotesi
dell’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti
televisive e degli editori, con contestuale informativa all’Autorità.
-
I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive
locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali
per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti,
dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano
le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al
comma 10.
-
Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio,
ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive
locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro
le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla
trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui
al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
-
Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria,
se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati
ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore
successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso
termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva,
agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti
acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto,
ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia
di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto
ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia,
decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici
del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di
interessi dell’Autorità medesima.
-
In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività
svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata
attuazione della vigente normativa.
-
Gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano,
a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, o, ove
non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
-
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo
1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma
dell’articolo 11-quinquies, comma
3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla
legge 6 novembre 2003, n. 313.
-
Nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’Autorità contenga
una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi
di informazione, come individuata dall’articolo
10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive
o gli editori di stampa sono tenuti ad adempiere nel termine di 48
ore dalla notifica del provvedimento medesimo e, comunque, nella prima
trasmissione o pubblicazione utile.
-
Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo
15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per le violazioni delle
disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'articolo
13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative
disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative
disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento,
non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo
16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.
Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono
state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.
-
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’ipotesi
di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge
22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge
31 luglio 1997, n. 249 relative allo svolgimento della campagna
per il referendum popolare di cui alla presente delibera nei
confronti delle imprese che agiscono nei settori del sistema integrato
delle comunicazioni di cui all'articolo
2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177 e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti
di cui all'articolo 7, comma 1, della
legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei
medesimi, procede all’esercizio della competenza attribuitale dalla
legge 20 luglio 2004, n. 215.
Articolo 27
Norme finali
-
In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna referendaria con altre consultazioni elettorali regionali,
provinciali e comunali saranno applicate le disposizioni di attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n.
28 relative a ciascun tipo di consultazione.
-
Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28 di cui alla delibera
n. 200/00/CSP e della delibera
n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006 riguardo alla comunicazione politica
e alla parità di accesso ai mezzi di informazione che non attengono
alla campagna per la consultazione referendaria di cui alla presente
delibera.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E’ altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito
web della stessa Autorità: www.agcom.it.
Roma, 24 maggio 2006
| |
IL PRESIDENTE f.f. |
|
Giancarlo Innocenzi Botti |
| IL COMMISSARIO RELATORE |
|
Michele Lauria |
|
| |
|
per attestazione di conformità
a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE |
|
| Roberto Viola |
|
|