VISTO l'accordo
di collaborazione stipulato con il Ministero delle comunicazioni in
data 2 luglio 1998 e considerata l'attività istruttoria svolta
dagli organi del medesimo;
VISTO l'articolo
35 del regolamento concernente l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con deliberazione 16 giugno 1998 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale supplemento ordinario n.128 del 22 luglio 1998, che attribuisce
al Consiglio dell'Autorità la competenza in materia, sulla base
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997
n. 249;
VISTA la legge 30
aprile 1998 n. 122, recante differimento dei termini previsti dalla
legge 31 luglio 1997 n. 249 ed
altre norme anche in materia di procedimento;
RITENUTA la necessità
di procedere all'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze con riferimento all'emittenza televisiva, nel termine legislativamente
fissato del 31 ottobre 1998, rinviando a successivo momento l'elaborazione
del piano relativo alla radiodiffusione sonora, data la complessità
del medesimo, e fermo il rispetto per esso del termine del 30 settembre
1999, giusto quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge
31 luglio 1997 n.249, come modificato dall'articolo 1, comma 1,
della legge 30 aprile 1998 n. 122;
SENTITE per l'ubicazione
degli impianti le regioni e maturate le necessarie intese con le regioni
Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art.2, comma 6, della legge
31 luglio 1997, n.249;
SENTITE la concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni a carattere
nazionale dei titolari di emittenti o reti private;
VISTO il piano nazionale
di ripartizione delle frequenze approvato con decreto ministeriale 31
gennaio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni;
RILEVATO che al
servizio di radiodiffusione televisiva sono destinate dal piano nazionale
di ripartizione delle frequenze le bande I e III della gamma VHF e le
bande IV e V della gamma UHF;
RITENUTO di ricanalizzare
la gamma VHF secondo lo standard europeo, portando il numero dei canali
disponibili da 9 a 10;
RILEVATO che il
canale 69 della banda V della gamma UHF è riservato al Ministero
della Difesa, che lo utilizzerà in esclusiva dal 1 gennaio 2001,
e che il canale 38 della banda V della gamma UHF è in condivisione
con la ricerca della radioastronomia;
CONSIDERATI i criteri
dettati dall'articolo 2, comma 6 lettere a),b),c),d),e),f),g) nonché
dall'articolo 3, comma 5, lettere a) e b), della legge
31 luglio 1997 n.249;
RITENUTO di suddividere
il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
RITENUTO che ogni
impianto ricompreso nel piano debba servire un'area contenuta nell'ambito
di una sola regione o provincia autonoma, salvi gli inevitabili debordamenti;
RITENUTO di configurare,
pertanto, una struttura regionale delle reti per la radiodiffusione
televisiva di programmi in ambito nazionale, assicurando per tutte una
copertura almeno dell'80% del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi
di provincia, con servizio di circa il 92% della popolazione;
RITENUTO di localizzare
tutti gli impianti che servono la stessa area in unico "sito comune",
le cui dimensioni e quote altitudinali siano tali da assicurare la compatibilità
interferenziale e la ricezione dei segnali emessi dagli stessi impianti
con una sola antenna di utente per ogni gamma di frequenze (VHF,UHF),
minimizzando l'impatto ambientale e l'inquinamento elettromagnetico;
RITENUTO che i siti
considerati nel piano, individuati nel rispetto delle procedure stabilite
dall'articolo 2, comma 6, della legge
31 luglio 1997 n. 249, come integrato dall'articolo 1, commi 2 e
3, della legge 1998 n. 122 a salvaguardia delle competenze e delle prerogative
delle regioni e delle province autonome, soddisfano le esigenze sia
della radiodiffusione analogica, sia della radiodiffusione con tecnica
digitale;
DETERMINATI i parametri
radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;
RITENUTO di stabilire
la qualità di ricezione ad un valore corrispondente al grado
4 della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione Internazionale
delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni);
RITENUTO di non
prevedere l'uso di collegamenti a rimbalzo e quindi la protezione di
questi contro le interferenze;
VERIFICATA la configurabilità
di apposite reti per la radiodiffusione del segnale televisivo di emittenti
estere e di emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle minoranze
linguistiche riconosciute;
UDITA la relazione
del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi
dell'articolo 32
del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;
DELIBERA
1. E' approvato il
piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva, costituito da un tabulato suddiviso in 21 parti, ciascuna
delle quali riferita ad una regione o provincia autonoma, che costituisce
singolo bacino d'utenza, recante indicazione delle varie postazioni di
emissione (anche denominati siti comuni) con specificazione per ognuna
di: nome della postazione, provincia ove è ubicata la postazione,
longitudine e latitudine, quota, polarizzazione dell'antenna trasmittente,
tipo di offset da impiegare negli impianti e relativo valore, altezza
del sistema radiante, area interessata dal servizio, canali utilizzabili,
potenza equivalente irradiata in dBk nel piano orizzontale, massima potenza
equivalente irradiata in dBk, angolo di abbassamento in gradi rispetto
al piano orizzontale del lobo di irradiazione. Costituisce parte integrante
del piano la relazione illustrativa con le relative quattro tabelle allegate,
concernenti la copertura del territorio delle regioni e province autonome
ed i siti previsti.
2. La qualità
di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente al grado 4,
riferito ai livelli della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione
Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).
3. Tenuto conto del
numero dei canali pianificati (45 della gamma UHF e 6 della gamma VHF,
in ragione di quanto precisato nelle premesse e nei successivi punti 4
e 5) e dell'utilizzo di tre canali per ciascuna rete, il numero delle
reti a copertura nazionale è determinato in diciassette, di cui
sei, pari al 35,3 % del totale, vengono riservate alle esigenze della
radiodiffusione televisiva in ambito locale, a norma dell'articolo 2,
comma 6 lettera e), e dell'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio
1997 n. 249, e undici sono assegnate alla radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale.
4. Sono riservati
al servizio di radiodiffusione in tecnica digitale cinque canali, di cui
uno, cioè il canale 12 della banda III della gamma VHF (H2 della
canalizzazione italiana), per radiodiffusione digitale sonora (DAB-T),
e quattro, cioè i canali 66, 67 e 68 della banda V della gamma
UHF ed il canale 9 della banda III della gamma VHF, per radiodiffusione
digitale televisiva (DVB-T).
5. I due canali della
banda I della gamma VHF (A e B), in considerazione delle specifiche caratteristiche
di propagazione e della necessità di antenne di utente diverse
da quelle di tutte le altre bande di frequenze utilizzate e quindi del
loro difficile impiego, sono assegnati agli operatori che attualmente
ne fanno uso ed in particolare al servizio pubblico sino all'introduzione
completa della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale.
6. Ulteriori risorse
saranno assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito locale ai
sensi del già richiamato articolo 2, comma 6, lettera e), della
legge 31 luglio 1997 n. 249.
7. Le modalità
per l'attuazione del piano saranno definite nel regolamento da emanare
ai sensi dell'articolo 1,comma 6, lettera c), n. 5, e dell'articolo 3,comma
2, della legge 31 luglio 1997 n. 249.
8. Copia del piano
è depositata a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità
in Napoli, Centro Direzionale Isola B5, e presso l'Ufficio di rappresentanza
di Roma, via dei Crociferi n.19.
9. La presente delibera
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.
Roma, 30 ottobre 1998
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