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Il piano nazionale
di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva (di
seguito denominato Piano) è stato elaborato dall'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni avvalendosi, come prevede la legge
249/97, anche degli organi del Ministero delle Comunicazioni.
2 - STRUTTURA DEL PIANO Per l'elaborazione del Piano in questione ci si è attenuti strettamente ai vincoli ed ai criteri stabiliti dalla legge qui di seguito elencati:
2.2 - Riserve e utilizzazioni particolari di canali Nell'ambito delle gamme riservate al servizio di radiodiffusione televisiva dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, sono disponibili:
Il totale, quindi, è di 59 canali. Di tali canali:
Tenendo conto delle riserve indicate, i canali disponibili e pianificati per la radiodiffusione televisiva analogica sono 51, di cui 6 nella banda terza VHF e 45 nelle bande quarta e quinta UHF.
L'elaborazione del Piano ha dato i seguenti risultati:
Per quanto riguarda
l'utilizzo delle reti riservate alle emittenti locali, si possono ipotizzare
varie alternative, fra cui, ad esempio, quella di costituire 2 reti regionali
in ogni Regione e 2 reti provinciali per ogni Provincia autonoma, per
un totale di 38 programmi regionali e 4 provinciali per Trento e Bolzano.
Con i rimanenti 4 canali per sito si potrebbero realizzare circa 400 emittenti
a carattere provinciale. Sono ovviamente possibili altre ipotesi che potranno essere definite solo dopo l'esame delle richieste di concessione che verranno presentate e dei punteggi assegnati a ciascuna di esse.
2.4 - Pianificazione di secondo livello Sarà necessario effettuare un ulteriore processo di pianificazione (che si può convenzionalmente definire di secondo livello) per reperire ulteriori risorse da utilizzare per:
Il processo di pianificazione in questione dovrebbe effettuarsi tra l'esame e la classifica delle richieste di concessione e il rilascio delle stesse. Ciò potrà conferire al Piano una ulteriore e più consistente flessibilità che consentirà di dare risposta positiva a molte delle richieste di concessione per le emittenti locali. Si segnala inoltre che è stata già verificata la possibilità di:
Prima di procedere alla elaborazione del Piano sono stati individuati i siti dove installare gli impianti delle reti. Oltre alla localizzazione comune degli impianti, il criterio seguito è stato quello di scegliere siti di non elevata quota (per contenere il problema delle interferenze) e che non avessero, a parte il debordamento, aree di servizio estese a più Regioni onde consentire l'adozione di una struttura regionale per tutte le reti. La potenza degli impianti è stata contenuta al minimo indispensabile per avere campi adeguati sino al limite delle aree di servizio e raggiungere la copertura dell'80% del territorio. Il livello di potenza pianificato è infatti inferiore, mediamente, di quasi 30 volte rispetto a quella oggi impiegata. Oltre al risparmio energetico, ciò è diretto principalmente a soddisfare le esigenze di contenimento dell'inquinamento elettromagnetico. I siti così individuati sono stati, dal Ministero delle Comunicazioni, sottoposti alle intese delle Regioni a statuto speciale della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano ed ai pareri di tutte le altre Regioni ai sensi delle leggi 249/97 e 122/98. Il numero dei siti per coprire l'80% del territorio è risultato essere di 487 (ben inferiori a quelli esistenti), su ciascuno dei quali sono stati allocati 17 dei 51 canali pianificati. L'elenco di tali siti è riportato nella tabella 2. Di essi 16, riportati nella tabella 3, risultano completamente nuovi (per indicazione delle Regioni), mentre i rimanenti sono già oggi sede di impianti trasmittenti di operatori pubblici e/o privati. Sino alla introduzione dello standard digitale (che richiede la concentrazione in un unico sito per tutti i programmi di un'area di servizio) può essere ammesso che alcuni centri trasmittenti oggi esistenti, che soddisfano alle condizioni indicate nel paragrafo 2.1, possano continuare ad essere utilizzati per la costituzione di reti al posto di quelli inseriti nel Piano e riportati nella tabella 2. Tali centri si trovano in una posizione geografica che è compresa in una fascia di 50" e di 50 mt. di quota intorno a quella dei siti pianificati. I margini geografici indicati devono naturalmente essere controllati dal punto di vista della loro compatibilità con il Piano. Un primo esame conferma, sia pure in prima approssimazione, la validità di tale scelta.
2.6 - Adeguamento della situazione attuale al Piano Per quanto riguarda il passaggio dalla situazione attuale a quella definita dal Piano, occorre notare che il programma di adeguamento deve disporre di un certo grado di libertà. Per ottenerlo, il Piano non assegna gli effettivi canali di funzionamento agli impianti, ma si limita ad indicare il gruppo dei 17 canali generici allocato in ciascun sito, in modo da garantire il rispetto delle condizioni interferenziali e, di conseguenza, il grado di qualità previsto (grado 4 scala UIT-R). A questo proposito è da notare che, poiché la copertura del territorio avviene tramite l'aggregazione di cellule territoriali servite da 3 siti (con 17 canali generici assegnati a ciascuno), è da prevedere, in sede di attuazione del Piano, che la composizione dei tre gruppi di canali non si mantenga uguale per tutte le cellule, ma potrebbe variare da cellula a cellula, pur conservando, naturalmente, i 17 canali per gruppo e rispettando la necessaria compatibilità. Tutto ciò per consentire, per quanto possibile, in ordine di priorità:
Il raggiungimento di tali obiettivi sarà facilitato anche dal reperimento delle risorse ottenibili con la pianificazione di secondo livello, come già detto nel paragrafo precedente, e dall'aver mantenuto per quasi tutte le aree di servizio la stessa polarizzazione degli impianti esistenti. Con l'approvazione del Piano, secondo quanto espresso dall'art. 1, comma 4, della legge 122/98, il procedimento di compatibilizzazione degli impianti esistenti (rientranti nelle concessioni) non potrà che essere orientato alla attuazione del nuovo Piano. L'Autorità ritiene che siano necessari provvedimenti di incentivazione finalizzati a tale scopo. In linea più
generale l'attuazione del Piano potrà avvenire attraverso un processo
graduale di compatibilizzazione della situazione esistente a quella prevista
dal Piano, scontando, in questa fase, un livello accettabile di interferenze.
Tale processo potrà iniziare anche a breve-medio termine, zona
per zona, nei siti attualmente utilizzati e confermati dal Piano, usando i canali attualmente disponibili. L'attuazione di tale processo è, in ogni caso, condizionato da una verifica di fattibilità e dalla disponibilità di alcuni canali non utilizzati in ciascuna zona. Il processo di attuazione potrà comunque essere meglio definito solo quando si conosceranno le richieste di concessione e le relative classifiche in modo da tenere conto, sia delle domande che riguardano aree di servizio già contenute nel Piano, sia quelle non comprese nello stesso Piano, oltre che le aree di servizio di limitata estensione richieste da emittenti locali.
2.7 - Condizioni per l'attuazione Ai fini dell'attuazione tempestiva del Piano risulta pregiudiziale il varo del regolamento per il rilascio delle concessioni e la effettuazione della pianificazione di secondo livello. L'Autorità metterà a punto in tempi brevissimi il succitato regolamento, anche attraverso un confronto con il Ministero concedente. La pianificazione di secondo livello verrà elaborata subito dopo il primo esame delle richieste di concessione, con l'obiettivo di consentire il rilascio delle concessioni stesse entro i termini di legge. Risulta, infine, opportuno che il Ministero delle Comunicazioni costituisca tempestivamente un gruppo di lavoro operativo per il coordinamento e il controllo dell'attuazione graduale del Piano.
3 - IL PIANO NELLA PROSPETTIVA DI SVILUPPO DEL SISTEMA TELEVISIVO ITALIANO La messa in atto del Piano introduce un mutamento di grandi proporzioni nell'assetto strutturale del sistema televisivo italiano. Dal 1977-78, quando cominciano a trasmettere in numero sempre crescente le televisioni commerciali e di fatto viene sconvolto il precedente utilizzo dei canali , stabilito in relazione all'attività dell'impresa pubblica (l'unica esistente), l'impiego delle risorse radioelettriche è stato regolato in forma privata, come effetto naturale delle azioni e dei contratti decisi dagli operatori. Questo fatto rientra in una lunga serie di caratteri peculiari che negli ultimi venti anni hanno contraddistinto il sistema televisivo italiano differenziandolo da quello degli altri paesi. Fra tali caratteri, che per lo più dipendono da un'estesa e multiforme presenza di operatori privati, i principali sono i seguenti:
Tutto ciò ha dato un grande rilievo operativo ed economico alle reti terrestri: nel corso di molti anni un gran numero di soggetti ha investito energie e risorse, spesso in misura ingente, per costruire postazioni, attivare impianti, occupare e scambiare canali. Questa circostanza potrà determinare nell'attuazione del Piano difficoltà quali la svalutazione degli immobilizzi di capitale effettuati nel corso degli anni da parte degli operatori (che dovranno ricostruirli in luoghi e forme diverse), complicazioni nel coordinare un mutamento dell'assetto radioelettrico che coinvolge un gran numero di siti e di impianti, necessità di coinvolgere i consumatori che debbono risintonizzare i propri apparecchi riceventi e in molto casi riorientare le antenne.
3.2 - Il coordinamento con lo sviluppo della televisione digitale terrestre Il Piano giunge nella fase in cui si conclude l'epoca analogica della televisione. Dopo mezzo secolo uno standard tecnologico si esaurisce e lascia il passo a uno standard, quello digitale, più efficace e meno costoso. Molti paesi prospettano il 2010 come data finale per le trasmissioni analogiche (così prevede il ddl 1138 anche per l'Italia) ed anzi in Europa è diffusa (nelle sedi comunitarie e in ambienti accademici) una vasta corrente d'opinione favorevole ad anticipare tale termine. La televisione digitale, per la cui realizzazione terrestre la legge 249/97 obbliga a riservare alcuni canali, è un passaggio essenziale verso la convergenza tra informatica e telecomunicazioni e rende l'apparecchio televisivo uno strumento efficace e comodo per sviluppare la multimedialità e i servizi interattivi. I principali vantaggi della tecnica digitale sono i seguenti:
Di conseguenza l'attività televisiva ottiene un enorme aumento delle risorse trasmissive e, nel caso dei sistemi terrestri, non sembra, al momento, essere condizionata dal vincolo della scarsità di canali. Oggi in Italia la televisione digitale è offerta solo via satellite e risulta un consumo di netta minoranza. In altri paesi, come gli Stati Uniti (già oggi) e il Regno Unito (da novembre), servizi televisivi digitali sono disponibili in tutti i tre i sistemi di trasmissione esistenti: terrestre, cavo, satellite. Secondo tutte le previsioni, l'introduzione dei servizi terrestri fornirà un forte impulso allo sviluppo della televisione digitale permettendo sia una più ampia gamma di offerta al pubblico, sia nuove opportunità all'industria di settore (tanto per i sistemi trasmittenti quanto per i sistemi riceventi d'utente). L'accelerazione dello sviluppo sarà maggiore se l'industria introdurrà sul mercato set top box (il congegno che consente agli apparecchi analogici di leggere il segnale digitale) adatti o adattabili a ricevere segnali trasmessi sia via satellite o cavo, sia per via terrestre. L'imminente passaggio alla tecnica digitale, che avviene con timing coincidenti in tutti i paesi ad economia avanzata, introduce un'ulteriore difficoltà all'attuazione del Piano per la quasi contemporaneità dei due interventi. Infatti il Piano richiede agli operatori televisivi di mobilitare risorse ed energie e agli spettatori di sopportare alcuni disagi allo scopo di razionalizzare l'impiego di una tecnologia prossima all'esaurimento, mentre è ineluttabile prevedere una introduzione molto prossima della nuova tecnologia digitale. Il prezzo da pagare per uscire dal disordine delle trasmissioni analogiche non dovrà essere da un lato il rallentamento del passaggio al nuovo standard digitale e dall'altro una riduzione degli investimenti nell'area dei contenuti (soprattutto produzione) a causa del sovraccarico di costi che gli operatori accusano in ambito tecnologico (doppia spesa per gli apparati di trasmissione).
Le difficoltà concernenti l'attuazione del Piano appaiono così di due tipi: vi sono in primo luogo ostacoli di ordine strutturale, connessi alle modalità di formazione del sistema televisivo italiano; in secondo luogo si hanno problemi di calendario derivanti dalla sovrapposizione dei tempi con il passaggio alla tecnologia digitale. Se si esaminano in correlazione le due sequenze temporali, si vede con chiarezza il quadro di problemi che comporta l'attuazione del Piano quasi in sincronia con il passaggio al digitale. L'attuazione del Piano implica tre fasi principali.
Lo sviluppo della televisione digitale terrestre dovrà partire a tempi brevi, se l'Italia intende rispettare la data del 2010 per la fine delle trasmissioni analogiche. Se invece tale scadenza sarà anticipata, come è auspicabile, occorre un avvio immediato: è quanto accade in vari paesi europei (Regno Unito, Svezia, Finlandia, Portogallo, Spagna) che entro il 1998 faranno partire trasmissioni digitali terrestri (commerciali o sperimentali). I tempi ipotizzabili per una completa sostituzione del parco di apparecchi televisivi su un universo di 20 milioni di famiglie non sono inferiori a 7-8 anni: se si assume come data finale il 2010, secondo quanto indicato dal d.d.l. 1138, l'avvio delle trasmissioni digitali non può avvenire oltre il 2002-2003. Dalla coincidenza delle sequenze temporali deriva che gli operatori dovranno attrezzare i siti in cui migrano (o siti costruiti ex novo o siti già esistenti di altri operatori) con apparati per la trasmissione analogica e quasi in simultanea (almeno per gli operatori nazionali) dovranno acquistare e mettere in esercizio apparati di trasmissione digitale. Questa circostanza comporta per gli operatori un forte addensamento degli impegni economici in un breve arco di tempo (che può pesare soprattutto sulle imprese di minori dimensioni), per i consumatori disagi pratici e finanziari (risintonizzare gli apparecchi e poi acquistare set top box o nuovi televisori digitali), per il sistema televisivo un ritardo nell'adozione della tecnica digitale.
4 - VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO Di fronte ai problemi posti dall'attuazione del Piano, l'Autorità garante per le comunicazioni ritiene di dover esprimere le seguenti valutazioni:
4.1 - Proposte per interventi legislativi La segnalazione al Governo di interventi legislativi rivolti a promuovere "le innovazioni tecnologiche e l'evoluzione del settore delle comunicazioni" è la prima competenza che la legge 249/97 attribuisce (art. 1, comma 6, let. C, punto 1) al Consiglio, l'organo plenario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ciò assegna particolare valore a questo compito di indirizzo che l'Autorità, nell'occasione attuale, esercita per la prima volta. Su questo piano, l'Autorità ritiene essenziale l'adozione di iniziative legislative destinate a raccordare il passaggio allo standard digitale con il Piano: ciò significa incentivare gli operatori, agevolandoli per quanto possibile, a compiere i passi necessari per adeguarsi ad una evoluzione tecnologica che riallinea tutti gli elementi del sistema televisivo e li integra nelle reti on line. In concreto, le iniziative da adottare dovranno prevedere che, nelle postazioni rese operative sulla base del nuovo Piano dei siti, i destinatari delle concessioni rilasciate entro il 31/1/1999 possano installare impianti di trasmissione digitale: si potranno così effettuare in tempi brevi trasmissioni in contemporanea (simulcast) dello stesso programma sia con lo standard digitale sia con lo standard analogico (queste ultime svolte dai vecchi siti). Un periodo di simulcast è infatti necessario per consentire ai consumatori di dotarsi, comodamente e senza fretta, di apparati per la ricezione digitale. L'accelerazione impressa allo sviluppo delle trasmissioni digitali consentirà di ottenere vari effetti positivi congiunti, quali l'ottimizzazione degli investimenti degli operatori, l'eliminazione di ogni passaggio dilatorio nella transizione alla tecnica digitale, la riduzione per i consumatori dei disturbi e delle spese (i consumatori dovranno solo acquistare l'apposito congegno di ricezione), la possibilità di sfruttare a favore delle trasmissioni digitali terrestri la penetrazione di mercato già realizzata dalla radiodiffusione digitale via satellite (purché l'industria realizzi ed immetta sul mercato decoder compatibili), la creazione di un quadro di opportunità per l'industria manifatturiera che potrà trarre vantaggio dalle ricadute tecnologiche di una capillare adozione del digitale (rinnovo nell'arco di 8-10 anni del parco televisori nazionali, uso di massa dei decoder). Accanto a queste iniziative di ordine generale, che innestano l'avvio del digitale terrestre sul nuovo Piano dei siti, sono necessari altri interventi per dare sostegno e respiro alla linea strategica prescelta, quali:
L'Autorità ritiene opportuno accompagnare le iniziative legislative sopra ricordate con l'apertura di un tavolo tecnico-economico (Ministero, Autorità, concessionari televisivi, industrie di settore, università) che, nell'arco di 12 mesi, esamini e definisca soluzioni alle questioni operative poste dal passaggio al regime digitale (definizione degli standard, determinazione del numero di reti SFN e di reti MFN da realizzare, problemi relativi al simulcast, timing). Per adempiere a questo compito, il tavolo dovrà anche fornire una riflessione di sistema sull'orizzonte e sulle alternative che nel prossimo futuro si prospettano per l'attività televisiva italiana ed europea.
4.2 - Impegni da definire in via regolamentare Il regolamento per il rilascio delle concessioni dovrà contenere in particolare i seguenti indirizzi che hanno rilievo per favorire l'attuazione del Piano e per agevolare il passaggio al digitale:
L'adozione di questi indirizzi parte dalla considerazione che il termine di 180 giorni (a partire dall'approvazione del Piano stesso), indicato nell'art. 4, comma 5 della Legge 249/97, non sia vincolante per l'attuazione del Piano, ma abbia valore solo in relazione all'utilizzo degli impianti radiotelevisivi per lo svolgimento di servizi di telecomunicazioni.
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