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TITOLO I 1. Nel presente regolamento si intende per:
Articolo
2 1. Il presente regolamento definisce le disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, in ambito nazionale e locale, in tecnica analogica. Le concessioni sono rilasciate per la radiodiffusione e per l'installazione ed esercizio degli impianti di diffusione e dei necessari collegamenti di telecomunicazioni. 2. Le norme del presente regolamento si applicano altresì, in quanto compatibili, alle autorizzazioni previste dagli articoli 38, 43 e 43 bis della legge 14 aprile 1975, n. 103. 3. Le concessioni o le autorizzazioni di cui al comma 2 determinano altresì le frequenze pianificate sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione, il diagramma di antenna e l'area di servizio.
TITOLO II Articolo
3 1. La trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva deve essere effettuata nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze. 2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, una stazione di radiodiffusione interferisca altre stazioni radioelettriche legittimamente operanti, l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3, della legge, promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di adottare le misure idonee ad eliminare tali disturbi. Articolo
4 1. Il progetto può comprendere una o più stazioni di radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare da una descrizione grafica nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento, compresi quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione. Articolo
5 1. Gli impianti oggetto della concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature di tipo omologato ai sensi della normativa vigente. 2. L'Autorità promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di procedere, a spese del concessionario, al collaudo o alla verifica degli impianti anche presso le sedi del concessionario, che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati.
TITOLO III Articolo
6 1. Possono presentare domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE). 2. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi. 3. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni, che impieghino non meno di quattro dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. I requisiti di cui al presente comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di entrata in vigore della legge. 4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro. 5. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta l'obbligo di separazione societaria per le attività esercitate nel settore televisivo. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta comunque l'obbligo di separazione contabile per le attività esercitate nel settore televisivo ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 8, della legge stessa . 6. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non può essere rilasciata qualora gli amministratori, i legali rappresentanti e, quanto alle associazioni, i soci delle richiedenti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. 7. Le emittenti estere sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario, le quali non siano già titolari di concessioni od autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva rilasciate dalle competenti autorità amministrative italiane, comunicano all'Autorità, a seguito dell'eventuale rilascio di una concessione e, comunque, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, i dati di cui alle seguenti lettere, aggiornando tempestivamente l'Autorità in caso di successive modificazioni:
8. Le condizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal presente articolo debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della concessione e per tutta la durata della stessa. Le emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge possono:
9. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10 bis, 10 quater, 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. Articolo
7 1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni per una delle seguenti tipologie: emittente commerciale nazionale, emittente di televendite, emittente ad accesso condizionato. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola concessione e deve contenere:
2. I richiedenti che, al momento della presentazione della domanda, siano già titolari di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri o abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, devono altresì:
3. Alla domanda per il rilascio della concessione deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:
4. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della concessione, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, salvo quelli di cui al comma 2 dell'articolo 6 ed al comma 2, lettera a), numero 5 nonché al comma 3, lettere a), e) ed f) del presente articolo. 5. Non è consentita la trasformazione della concessione radiotelevisiva in ambito nazionale in una appartenente a tipologia differente. 6. Nessun soggetto può essere contemporaneamente titolare di concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale. Articolo
8 1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni per una o più delle seguenti tipologie di emittente, con indicazione delle priorità: emittente commerciale, informativa, a carattere comunitario, monotematica locale sociale. 2. La domanda deve contenere, oltre agli elementi di cui alle lettere da c) a g), e da o) a t) del comma 1 dell'articolo 7 e, nel caso i richiedenti abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, gli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 7, le seguenti indicazioni:
3. La domanda, oltre a contenere la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 5 e comma 3, lettere d), e) ed f), deve essere corredata da:
4. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della concessione, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, salvo quelli di cui al comma 3 dell'art. 6 ed al comma 2, lettera a), numero 5 ed al comma 3, lettere e) ed f) dell'art. 7. 5. Ciascuna domanda é diretta ad ottenere una sola concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale. La domanda viene esaminata secondo la priorità indicata dal richiedente. Il rilascio della concessione per una delle tipologie nell'ordine delle priorità indicate dal richiedente esonera dall'esame delle richieste relative alle tipologie subordinate. 6. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale nello stesso bacino di utenza. 7. Non é consentita la trasformazione della concessione radiotelevisiva in ambito locale in una appartenente a tipologia differente. 8. Fermo restando il limite di cui al comma 7, per i soli primi due anni dal rilascio della concessione sono consentiti, previa comunicazione all'Autorità, i trasferimenti di intere emittenti, di rami d'azienda e di impianti da un titolare di concessione per la radiodiffusione televisiva ad un altro. 9. In sede di prima attuazione del presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal comma 6, ad uno stesso soggetto che all'atto di presentazione delle domande sia già titolare di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, può essere rilasciata una ulteriore concessione di tipologia diversa per lo stesso bacino d'utenza ovvero una seconda concessione anche della stessa tipologia purché riferita ad area di servizio diversa. Articolo
9 1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, le domande per il rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il termine indicato nel disciplinare adottato in base al presente regolamento. La concessione viene rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro i termini di legge. 2. La valutazione e la comparazione delle domande di concessione sono effettuate da un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro delle comunicazioni, sulla base di un elenco di esperti in materia giuridica, economico-finanziaria, radioelettrica, di comunicazione e di programmazione radiotelevisiva indicati dall'Autorità. La commissione, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, è tenuta a dare comunicazione dell'avvio del procedimento. 3. La domanda è respinta, con provvedimento motivato, qualora:
4. La commissione assegna a ciascuna domanda, presentata per ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale o locale, un punteggio, sulla base dei singoli elementi previsti nel disciplinare, nell'ambito delle seguenti aree:
5. Al termine della valutazione comparativa la commissione compila le graduatorie per le domande in ambito nazionale e locale; per queste ultime, vengono formate graduatorie distinte per ciascun bacino di utenza. Un medesimo soggetto può ottenere concessioni in più di un bacino d'utenza purché esse siano riferite a regioni limitrofe che servano una popolazione complessivamente non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo di tre regioni al Nord ovvero di cinque regioni al Centro e al Sud. Articolo
10 1. I concessionari per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale sono tenuti a trasmettere programmi, nel primo caso, per non meno di 18 ore giornaliere e per non meno di 130 ore settimanali e, nel secondo caso, per non meno di 12 ore giornaliere e per non meno di 90 ore settimanali. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere notiziari ed altre produzioni a contenuto informativo nel rispetto dei seguenti limiti:
3. Specifici obblighi per i concessionari di radiodiffusione televisiva che trasmettono con accesso condizionato sono determinati dal regolamento previsto dall'articolo 3, comma 11, della legge. 4. I concessionari per la radiodiffusione televisiva sono tenuti a trasmettere lo stesso programma su tutto l'ambito territoriale per il quale è rilasciata la concessione. Tale obbligo può essere derogato:
5. Nei casi di cui al comma 4, lettera b), la deroga deve essere prevista da apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni secondo le modalità da questo stabilite. 6. I concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale sono tenuti al rispetto delle norme sulla produzione e distribuzione di opere europee e di opere indipendenti previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, secondo le modalità previste da un apposito regolamento dell'Autorità. 7. I concessionari devono tenere un registro sul quale vengono annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione. I concessionari sono altresì tenuti a conservare, per i tre mesi successivi alla data di trasmissione, la registrazione dei programmi trasmessi. 8. Si applicano ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale o locale le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Articolo
11 1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale hanno durata di sei anni, sono rinnovabili e non possono essere cedute salvo quanto previsto al comma 2. 2. In caso di cessione dell'azienda televisiva, l'acquirente deve presentare al Ministero delle comunicazioni, entro quindici giorni, domanda di subentro nella concessione conforme alle previsioni di cui agli articoli 6,7 e 8 del presente regolamento e nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 5 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lett.a), n.1 della legge. A tal fine, previo accertamento delle predette condizioni e disposizioni, l'Autorità autorizza la cessione dell'azienda ed il Ministero delle comunicazioni consente il subentro nella concessione. 3. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale si estinguono:
4. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi indicati nel presente regolamento comporta la decadenza della concessione. Articolo
12 1. La domanda di rinnovo della concessione, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità della concessione stessa. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di rinnovo. 2. Il Ministero delle comunicazioni provvede entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo. 3. In sede di rinnovo delle concessioni si tiene conto delle eventuali sanzioni comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge e del presente regolamento. Articolo
13 1. Il richiedente la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale è tenuto, anteriormente alla presentazione della domanda, al pagamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, così determinata:
2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale sono tenuti al pagamento del canone annuo determinato dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett.c), n.5 della legge. 3. In caso di ritardato o mancato pagamento del canone di concessione si procede alla riscossione secondo le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Articolo
14 1. Ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero delle comunicazioni alla trasmissione di programmi in contemporanea, nello stesso bacino d'utenza o in diversi bacini, secondo le disposizioni dell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n.223 e dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.422, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, escluso il riferimento alla necessaria diversità dei bacini di utenza. 2. La variazione dell'orario di interconnessione da parte di soggetti già autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni presentata con preavviso di almeno quindici giorni. 3. Le trasmissioni diffuse in interconnessione sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura e devono essere identificate mediante un marchio o una denominazione completamente autonomi rispetto a quelle delle emittenti interconnesse. Le concessionarie autorizzate alle diffusioni interconnesse sono tenute a trasmettere anche il marchio o la denominazione identificativi della propria emittente. Esse non possono assumere un marchio o una denominazione identificativi che richiamino in tutto o in parte il marchio o la denominazione di altra emittente. 4. Il presente articolo si applica anche alle concessionarie che, pur non trasmettendo in interconnessione strutturale, diffondono comunque programmi comuni in contemporanea nell'arco della programmazione giornaliera.
TITOLO IV Articolo
15 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza del presente regolamento ivi inclusi gli impegni assunti con la domanda di concessione sulla base del disciplinare, l'Autorità dispone gli opportuni accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati assegnando a questi ultimi un congruo termine per presentare le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o quando le motivazioni addotte risultino inadeguate, l'Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento persista oltre il termine indicato ovvero nel caso di incompleta osservanza, l'Autorità irroga le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, della legge e, nei casi di reiterazione ovvero di particolare gravità, le sanzioni di cui al comma 32 dello stesso articolo.
TITOLO V Articolo
16 1. In sede di prima attuazione la concessione rilasciata da parte del Ministero delle comunicazioni, ai sensi del presente regolamento, per l'uso delle frequenze di cui al piano , è sottoposta a condizione risolutiva per il caso di mancato rispetto degli impegni relativi all'adeguamento degli impianti al piano stesso, secondo le indicazioni contenute nell'atto concessorio. 2. Coloro che ottengono la concessione in ambito nazionale o locale ai sensi del presente regolamento, nelle more della completa attuazione del piano, possono proseguire nell'esercizio dell'attività radiotelevisiva con gli impianti di diffusione e i relativi collegamenti di telecomunicazione indicati nella domanda ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. B), n. 5). Articolo
17 1. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge, nonché i soggetti che esercitano la rete eccedente di cui all'articolo 3, comma 11, della stessa legge, che risultino utilmente collocati nella graduatoria per il rilascio delle concessioni in ambito nazionale possono proseguire in via transitoria, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7 della predetta legge, l'esercizio delle reti eccedenti i limiti sopraindicati. 2. Qualora entro il termine di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge risultino rimosse le condizioni ostative all'esercizio, sulle frequenze terrestri in tecnica analogica, delle reti eccedenti, può essere presentata dagli interessati domanda di subentro ai sensi dell'articolo 11. Articolo
18 1. Fino all'adozione dell'apposito regolamento di cui all'art.1, comma 6 lett.c), n.5, della legge, per la determinazione dei canoni e contributi, i titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale sono tenuti al pagamento del canone stabilito dall'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n.223 e successive modificazioni e integrazioni. Articolo
19 1. Per consentire l'attuazione del piano e l'introduzione delle trasmissioni su frequenze terrestri con tecnica numerica le emittenti che si impegnano a rendere disponibili entro 24 mesi i canali, destinati dal piano a tale scopo, hanno titolo ad una maggiorazione fino ad un massimo del dieci per cento del punteggio attribuito in sede di valutazione, secondo le specificazioni contenute nel disciplinare. 2. Le emittenti che s'impegnino a trasmettere, sulle frequenze televisive terrestri, con tecnica numerica, entro 36 mesi, sono esonerate dal pagamento del canone per l'esercizio della radiodiffusione televisiva con tecnica numerica per un periodo di sei anni. Alle stesse è praticata una riduzione del canone dovuto per l'esercizio della radiodiffusione televisiva con tecnica analogica, in proporzione alla percentuale di territorio servito con la nuova tecnica e, comunque, fino ad un massimo del 50 per cento. 3. Le emittenti che assumono gli impegni di cui ai commi 1 e 2 sono tenute, a garanzia dei relativi adempimenti, a consegnare fideiussione bancaria pari a 12 miliardi per le emittenti in ambito nazionale e 300 milioni per quelle in ambito locale. 4. I canali utilizzati per la radiodiffusione televisiva in tecnica numerica, qualora siano destinati alla trasmissione simultanea dei programmi già irradiati in tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 2 della legge.
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