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Art.
1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni
del presente Codice operano nei confronti dei dipendenti dell'Autorità,
dei consulenti dell'Autorità di cui all'art. 2, comma 30, della
legge n. 481 del 1995, nonchè, in quanto applicabili, nei confronti
dei Componenti dell'Autorità.
2. Per i componenti dell'Autorità, le funzioni del Comitato etico
sono esercitate dal Consiglio, sentito il parere del Comitato stesso.
Tale parere può essere richiesto dal Consiglio su proposta del
Presidente. (1)
3. I dipendenti si obbligano ad osservare le disposizioni del presente
Codice all'atto dell'assunzione in servizio, in qualsiasi veste, presso
l'Autorità, ovvero all'atto della sottoscrizione del contratto
di lavoro a tempo determinato.
(1)
Comma modificato con delibera dell'Autorità n. 17/04/CONS.
Art.
2.
Principi generali
1. Ai sensi dell'articolo
2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 481, i Componenti dell'Autorità,
nonchè tutti i dipendenti sono pubblici ufficiali nell'esercizio
delle funzioni .
2. I Componenti e i dipendenti debbono tenere un comportamento ispirato
a lealtà, imparzialità, diligenza, nonchè a correttezza
personale, nella consapevolezza che l'attività dell'Autorità
è rivolta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza
e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nei settori
delle comunicazioni.
Art.
3.
Comportamento durante il lavoro
1. Il dipendente svolge
la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e
con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli.
2. Il comportamento del dipendente è volto a stabilire rapporti
di fiducia e collaborazione tra l'Autorità e i soggetti interessati,
a qualunque titolo, all'attività da essa svolta. A tal fine il
dipendente manifesta disponibilità e cortesia usando un linguaggio
semplice, motivando le risposte cooperando con riservatezza con quanti
sono interessati al lavoro degli uffici.
3. Nel fruire dei beni e dei servizi a disposizione per il suo lavoro,
il dipendente dovrà, in ogni momento, essere in grado di giustificarne
l'uso come conforme al corretto esercizio della propria attività
professionale, evitando sprechi ed impieghi inefficienti degli stessi.
Art. 4
Comportamento nella vita sociale
1. I Componenti e
i dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione
con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sè o per altri.
Art.
5.
Doveri di imparzialità
1. I Componenti e
i dipendenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti
di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono
indebite pressioni. Non determinano, nè concorrono a determinare,
situazioni di privilegio e non ne fruiscono.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti il dipendente:
a) non assume impegni, nè fa promesse ovvero dà rassicurazioni
in ordine a questioni che rientrino nella competenza dell'Autorità;
b) non promuove incontri informali con soggetti interessati, dedicati
a questioni rilevanti ai fini dell'attività d'ufficio, nè
vi partecipa, se a ciò non espressamente autorizzato dal dirigente
responsabile; in particolare, non partecipa ad incontri informali aventi
ad oggetto provvedimenti non ancora deliberati dall'Autorità o
non comunicati formalmente alle parti;
c) mantiene un comportamento imparziale in occasione di esami o di concorsi
pubblici, nonchè in occasione di promozioni o trasferimenti.
3. Il dipendente evita di assumere incarichi di rappresentanza in associazioni,
circoli od altri organismi di qualsiasi natura, qualora da ciò
possano derivare obblighi, vincoli o aspettative tali da poter compromettere
l'esercizio delle funzioni dell'Autorità.
Art.
6.
Divieto di accettare doni o altre utilità
1. Ai Componenti e
ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasioni
di festività, per sè o per altri, donativi o altre utilità
da soggetti in qualsiasi modo interessati dall'attività dell'Autorità,
ad eccezione dei regali d'uso di modico valore.
2. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve
doni o altre utilità di non modico valore, comunica tempestivamente
e per iscritto la circostanza al responsabile dell'ufficio, provvedendo,
nel contempo, alla restituzione di essi per il tramite dei competenti
uffici dell'Autorità.
Art. 7.
Conflitto di interessi - Obblighi di astensione
1. I Componenti e
i dipendenti, nell'esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni
e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino
in situazioni di conflitto di interesse.
2. I Componenti e i dipendenti hanno obbligo di astenersi in ogni caso
in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.
3. Il dipendente motiva per iscritto l'intenzione di astenersi al responsabile
dell'ufficio, il quale decide sull'astensione.
Art.
8.
Obbligo di riservatezza
1. I Componenti e
i dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e
di ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente alla qualità
di pubblico ufficiale propria dei Componenti e dei dipendenti dell'Autorità
nell'esercizio delle loro funzioni.
2. In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, sono
tenuti a non fornire informazioni in merito ad attività istruttorie,
ispettive o di indagine in corso presso gli organi dell'Autorità;
non devono anticipare le domande che intendono formulare nel corso delle
audizioni e, in generale, durante lo svolgimento degli atti istruttori.
Sono altresì obbligati a non pronunciarsi in merito a provvedimenti
relativi ai procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente
deliberati dagli organi dell'Autorità e comunicati formalmente
alle parti. Danno accesso alle informazioni a coloro che ne hanno titolo,
nel rispetto del segreto d'ufficio, delle vigenti disposizioni legislative
e regolamentari e del sopra descritto obbligo di riservatezza.
Art.
9.
Rapporti con i mezzi di informazione
1. I rapporti con
i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente, dai Componenti o dai
dipendenti espressamente incaricati.
2. L'orientamento dell'Autorità sulle materie di competenza è
espresso mediante comunicati ufficiali.
3. Il dipendente è tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubblica
concernente la sua attività lavorativa nonchè ogni altra
dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all'immagine dell'Autorità.
4. Il dipendente evita di intrattenere rapporti con i mezzi di informazione
e di sollecitare, in qualunque forma, anche la semplice divulgazione di
notizie concernenti i lavori dell'Autorità.
Art.
10.
Divieto di attività collaterali
1. I dipendenti non
possono in ogni caso svolgere attività che impediscano o riducano
l'adempimento dei compiti di ufficio o che contrastino con esso.
2. La pubblicazione di opere, saggi, articoli di stampa, la partecipazione
a convegni, seminari e manifestazioni da parte del dipendente in tale
qualità su materie di competenza dell'Autorità sono sottoposte
alla preventiva autorizzazione del responsabile della struttura.
Art.
11.
Comitato Etico
1. Il Consiglio nomina
un Comitato Etico composto da almeno tre persone di notoria indipendenza
e autorevolezza morale.
2. Il Comitato Etico è incaricato di valutare la corretta applicazione
delle norme del presente Codice e di proporre le soluzioni di casi concreti.
3. Il più anziano di età esercita le funzioni di Presidente
e convoca il Comitato stesso.
4. Il Comitato Etico riferisce al Consiglio, che è chiamato ad
adottare le eventuali decisioni del caso. Esso si avvale della collaborazione,
tecnica e di documentazione, degli uffici dell'Autorità.
4bis. Allo svolgimento dell'attività di cui al comma 2, il Comitato
etico, oltre che su sollecitazione del Consiglio, può procedere
anche d'ufficio, informandone il Consiglio stesso. Il Comitato inoltre
può indirizzare al Consiglio richieste di chiarimenti e di informazioni
in relazione a fatti o a comportamenti dei quali sia venuto a conoscenza.
(2)
4ter. Nel caso in cui, nei fatti sottoposti al suo esame, il Comitato
ravvisi gli estremi perché si inizi il procedimento disciplinare
a carico di dipendenti ne riferisce al Consiglio per le determinazioni
di competenza. Analogamente procede nel caso in cui ritenga che non sussistano
gli estremi di rilevanza disciplinare. (3)
(2) (3)
Commi aggiunti con delibera dell'Autorità n. 17/04/CONS.
Art.
12
Aggiornamento del Codice Etico
1. Il Consiglio, anche
sulla scorta dei suggerimenti provenienti dal Comitato Etico, può
provvedere a modificare ed integrare le disposizioni del presente codice.
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